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Etivity commerciale , valutato 2 punti .
Tipologia: Prove d'esame
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Etivity di Diritto Commerciale Al fine di offrire la soluzione al quesito proposto occorre preliminarmente analizzare gli elementi costitutivi del contratto commerciale Internazionale. In primo luogo , i soggetti coinvolti nelle pattuizioni devono essere sottoposti alla legge di stati diversi. In secondo luogo occorre individuare la legge applicabile al contratto, distinguendo a seconda dell’appartenenza o meno degli stati in questione all’Unione Europea. Nell’ipotesi in cui si tratti di paesi comunitari trova applicazione il regolamento n.593 del 2008 (c.d. Regolamento Roma I), disciplinante la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Detto regolamento , ai sensi dell’art. 2 del medesimo ha carattere universale in quanto la legge designata dallo stesso si applica anche ove non sia quella di uno stato membro. Il regolamento in questione, invece , stabilisce che il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti risultante dalle disposizioni contrattuali o dalle circostanze del caso. Nel cado in cui , invece , vengano coinvolti paesi extra comunitari la disciplina contrattuale è basata sulle statuizioni contenute nella convenzione di Vienna del 1980 ( sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili ) la quale successivamente ha costituito la base per l’elaborazione dei principi Unidroit. Detti principi pubblicati nel 1994, recano le linee guida nel campo dei contratti commerciali internazionali. Alla luce delle superiori considerazioni, venendo alla analisi del caso di specie , l’interazione commerciale tra una società di diritto italiano ed una di una società di diritto cinese consente di qualificare lo stipulando contratto come internazionale. Si evidenzia , dunque, che la legge applicabile al medesimo dovrà essere stabilità dalle parti convenzionalmente. Con riguardo alla clausola di salvaguardia richiesta a tutela della Alfa Spa , risulta opportuno individuare i rimedi offerti dall’attuale quadro legislativo italiano ed internazionale. I rimedi civilistici previsti dall’ordinamento italiano per eventi sopravvenuti al contratto , vengono in rilievo : l’art. 1256 del c.c. ( impossibilità sopravvenuta e impossibilità temporanea ) il quale prevede che l’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore. La prestazione diventa impossibile , ma se l’impossibilità risulta solo temporanea il debitore finché questa perdura non è responsabile del ritardo nell’adempimento ; l’art. 1258 del c.c. ( impossibilità parziale ) in forza del quale se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile il debitore viene liberato e seguendo la prestazione per la parte rimasta impossibile.
Si osserva , tuttavia , che detti rimedi non riguardano le ipotesi di variazione dei costi connessi al contratto , i quali vengono presi in considerazione soltanto in ipotesi determinate ( es. appalto o affitto commerciale ). L’unico rimedio generale è offerto dall’art. 1467 del c.c. , norma disciplinante la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata , periodica o differita. Detta norma , nel caso in cui per la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per eventi straordinari e imprevedibili prevede che la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione , tuttavia , può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni contrattuali. L’assenza di previsioni normative disciplinanti specificatamente l’ipotesi in esame e quelle similari ha indotto gli operatori alla creazione di apposite clausole c.d. “ di rinegoziazione “ , da trovare ad opera della parte che subirebbe un pregiudizio a causa delle condizioni contrattuali originarie. Si evidenzia , in ogni caso, eh anche in assenza di apposite clausole la rinegoziazione di un contratto squilibrato può considerarsi alla stregua di un dovere post-contrattuale delle parti in ossequio ai principi generali di buona fede e solidarietà ( artt. 1175 e 1375). In conclusione , la clausola di salvaguardia da inserire nel contratto a tutela di Alfa spa si identifica con una clausola di hardship. Ai sensi dell’art. 6.2.2. Dei principi Unidroit le ipotesi di hardship si verificano in occasione di eventi che comportano un’alterazione sostanziale dell’equilibrio del contratto , o per l’accrescimento dei costi connessi alla prestazione di una delle parti o per la diminuzione del valore della controprestazione. Gli eventi presi in considerazione devono verificarsi , o divenire noti alla parte svantaggiata, successivamente alla conclusione del contratto , e devono essere connotati dai seguenti caratteri:
momento della della conclusione del contratto ;
Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi previsti dal suddetto principio , poiché gli eventuali calmieramenti dei prezzi imposti ad opera delle autorità per la vendita al dettaglio dei dispositivi oggetti di fornitura costituiscono un evento straordinario che esula dal controllo della Alfa spa , parte che subirebbe un evidente svantaggio qualora il prezzo calmierato dovesse essere fissato in misura inferiore al prezzo di acquisto per unità stabilito nel contratto di fornitura.