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Etivity processuale penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

Etivity di esercitazione di diritto processuale penale, casi concreti

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 03/09/2022

francesco-de-franco-3
francesco-de-franco-3 🇮🇹

4.2

(5)

23 documenti

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bg1
ETIVITY 2
Per rispondere al quesito, mi concentrerei sull’art. 587 c.p.p., che tratta il caso di estensione
dell’impugnazione: la ratio legis di tale disposizione consiste, nel caso in cui siano previsti casi di processi
plurisoggettivi, nell’evitare possibili giudizi contradditori. “Nel caso di concorso di più persone in uno stesso
reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente
personali, giova anche agli altri imputati” (art. 587 c.p.p., comma 1). Per motivi esclusivamente personali si
intende, ad esempio, quelli basati sulla mancanza di dolo o colpa, sulla mancanza di imputabilità e via
discorrendo. L’art. 587 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui l'impugnazione proposta da una parte privata – e
dunque non dal pubblico ministero – giova anche ad un'altra parte. Essa trova applicazione solamente
nei processi plurisoggettivi, ossia quando vi sono più imputati e/o condannati oppure quando accanto
all'imputato sono presenti anche il responsabile civile e/o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
L'estensione dell'impugnazione comporta il diritto del non impugnante a partecipare al relativo giudizio.
L'estensione della sentenza prescinde invece dalla partecipazione al processo, ed in questo caso si
estendono gli effetti dalla sentenza anche agli altri soggetti. Nel caso di concorso di persone nello stesso
reato (in tal caso reato di truffa) l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche a chi non ha impugnato. Se i motivi addotti da chi ha
impugnato la sentenza non sono esclusivamente personali, il non impugnante può partecipare al giudizio e
si giova degli eventuali effetti favorevoli. Tuttavia, se vi è reformatio in peius – occorre ricordare in
particolar modo che quando ad appellare è l’imputato, l’art. 597 c. 3 c.p.p. impone la vigenza del divieto di
reformatio in peius, prevedendo che il giudice non possa irrogare una pena più grave per specie o quantità,
non possa applicare una misura di sicurezza nuova o più grave o, infine, prosciogliere l’imputato per una
causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata o revocare benefici già concessi – in
caso di appello accidentale del pubblico ministero, l'imputato non appellante deve aver partecipato al
giudizio.

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ETIVITY 2

Per rispondere al quesito, mi concentrerei sull’art. 587 c.p.p., che tratta il caso di estensione dell’impugnazione: la ratio legis di tale disposizione consiste, nel caso in cui siano previsti casi di processi plurisoggettivi, nell’evitare possibili giudizi contradditori. “Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati” (art. 587 c.p.p., comma 1). Per motivi esclusivamente personali si intende, ad esempio, quelli basati sulla mancanza di dolo o colpa, sulla mancanza di imputabilità e via discorrendo. L’art. 587 c.p.p. disciplina le ipotesi in cui l'impugnazione proposta da una parte privata – e dunque non dal pubblico ministero – giova anche ad un'altra parte. Essa trova applicazione solamente nei processi plurisoggettivi , ossia quando vi sono più imputati e/o condannati oppure quando accanto all'imputato sono presenti anche il responsabile civile e/o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. L'estensione dell'impugnazione comporta il diritto del non impugnante a partecipare al relativo giudizio. L'estensione della sentenza prescinde invece dalla partecipazione al processo, ed in questo caso si estendono gli effetti dalla sentenza anche agli altri soggetti. Nel caso di concorso di persone nello stesso reato (in tal caso reato di truffa) l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche a chi non ha impugnato. Se i motivi addotti da chi ha impugnato la sentenza non sono esclusivamente personali, il non impugnante può partecipare al giudizio e si giova degli eventuali effetti favorevoli. Tuttavia, se vi è reformatio in peius – occorre ricordare in particolar modo che quando ad appellare è l’imputato, l’art. 597 c. 3 c.p.p. impone la vigenza del divieto di reformatio in peius, prevedendo che il giudice non possa irrogare una pena più grave per specie o quantità, non possa applicare una misura di sicurezza nuova o più grave o, infine, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata o revocare benefici già concessi – in caso di appello accidentale del pubblico ministero, l'imputato non appellante deve aver partecipato al giudizio.