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Della dottrina dell'exceptio doli in diversi paesi europei e in Québec. Esplora come la giurisprudenza di Svizzera, Austria, Olanda, Portogallo e Québec ha trattato l'exceptio doli, che vieta l'abuso di diritto, e come differisca dalla giurisprudenza tedesca. Il documento inoltre discute dell'abuso del diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea in una società per azioni.
Tipologia: Appunti
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Exeptio doli è un’istituzione del diritto romano ed è un istituto che appartiene al processo ed era accordata quando l’esercito di un diritto da parte del titolare era contrario all’equità quindi il pretore non faceva altro che riportare lo status, la situazione giuridica in una realtà equa. Ovviamente è nato come istituto processuale ed è un’eccezione e poi è diventato un istituto sostanziale. Nel diritto romano si distinguevano due forme di exceptio doli:
Diciamo che la critica maggiore nel confronti dell’exceptio doli è quella di ering e pellizzi cioè che andrebbe contro la certezza del diritto però gli interpreti tedeschi hanno superato questa obiezione tipizzando delle fattispecie di expectio doli per esempio nel settore societario l’excepeptio doli è servita contro gli azionisti ricattatori quali hanno acquistato poche azioni di una società per azioni e ne impugnano le delibere per ragioni pretestuose quindi queste azioni venivano paralizzate perché il fine era estorsivo.. C’è una parte della giurisprudenza tedesca che però in realtà si rifiuta di basare la exceptio doli sulla buona fede ma ritiene che appunto dovrebbe essere basata su istituti più tipici e questo orientamento che è quello di Lares è seguito in realtà anche in Italia per esempio da Mengoni comunque questa dottrina è una dottrina minoritaria. Adesso analizziamo invece l’exceptio doli in Svizzera, Austria, olanda, portogallo e nel Québec. In svizzera il codice vieta espressamente l’utilizzo dell’abuso di diritto che sarebbe appunto l’exceptio doli. Pero la giurisprudenza in realtà si è conformata totalmente alla giurisprudenza tedesca quindi per esempio ha ripreso l’impossibilità di far valere il vizio di forma quando è stato causato in mala fede In austria invece il codice illluminista ignora l’exceptiodoli però la giurisprudenza che per lungo tempo non ha ammesso questa figura negli ultimi decenni l’ha recepita non sulla base l’abuso del diritto ma sulla base della legge naturale In olanda il codice civile punisce l’abuso di diritto anche se parla di ragione ed equità e non di buona fede. In portogallo c’è il codice civile che è d’ispirazione germanica è quindi parla di esercizio legittimo di un diritto quando quest’esercizio eccede i limiti imposti dalla buona fede Nel codice civile del Qubecc’è un espresso divieto di abuso del diritto Mentre per quando riguarda l’exceptio doli in Italia negli anni ’60 c’era un totale rifiuto nei confronti dell’exceptiodoli pero comunque non mancano delle sentenze che si attengono al suo criterio. Poi in realtà è Rescigno che pubblicò il libro “L’abuso del diritto” che introduce nelpaese l’exceptio doli dal punto di vista comparatistico specialmentetedesco però si riferisce in realtà anche al diritto francese. In realtà anche Pellizzi che era un critico dell’exceptio doli ammetteva che nel nostro ordinamento non mancavano delle norme che lo recepivano ma secondo Pellizzi si trattava comunque di norme eccezionali. Negli anni ’70 la dottrina inizia ad ammettere l’exceptiodoli però si discute ancora su quale sia appunto ilfondamento
Un caso interessante è l’abuso del diritto della minoranza di una società per azioni di chiedere la convocazione dell’assemblea. Praticamente con la riforma del diritto societario i soci che rappresentano un decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista dallo statuto possono chiedere di convocare l’assemblea .Ovviamente è una norma prevista a tutela della minoranza però si può prestare a scorrettezze e ad abusi, nel senso che la minoranza potrebbe chiedere la convocazione dell’assemblea semplicemente per disturbare. Si deve per forza convocare quest’assemblea anche se la richiesta è solo per disturbare? Una prima risposta si ha con il tribunale di Milano; ha riconosciuto agli amministratori un vero e proprio exceptio doli, cioè il diritto di non accedere alla richiesta di convocazione che abbia manifestamente il puro scopo di disturbare. Anche il tribunale di Aosta ha parlato di abuso di diritto quando il diritto sia esercitato con intento di mero disturbo in modo da nuocere alla compagine sociale. Il tribunale di Milano ha addirittura indicato un criterio con cui si può distinguere il legittimo esercizio e l’abuso di diritto. Il diritto del socio di minoranza non può essergli riconosciuto quando c’è il fondato sospetto che questo sia strumentalizzato contro l’interesse della società. Un altro abuso di diritto è l’abuso di maggioranza che si è verificato per quanto riguarda il diritto all’esercizio di voto. Questi casi iniziano a verificarsi negli anni 50. Un caso comune si ha quando ad esempio la maggioranza delibera un aumento del capitale sociale che in realtà non serve semplicemente perché sa che la minoranza non può comprare quell’aumento di capitale e quindi si riduce la sua partecipazione societaria nonché i diritti. La giurisprudenza ritenne che queste delibere fossero invalide. Ciò fu studiato dalla dottrina e si crearono due visioni contrapposte:
perché è possibile che si ricavi un attivo, nel caso di specia la liquidazione era stata deliberata solo per potersi liberare della concorrente ed acquistarne bene aziendale a buon mercato. La cassazione ha ritenuto applicabile anche al contratto di società un articolo che esprime il principio generale di solidarietà che impone alle parti un comportamento leale e corretto: questo principio si basa su norme civilistiche come quella di buona fede. Quindi la delibera in questione anche se formalmente è corretta deve considerarsi legittima in quanto è scorretta. In Germania più che di buona fede si parla di dovere di fedeltà verso la società e anche verso gli altri azionisti. Esistono però delle ipotesi di abuso di diritto di voto da parte della minoranza cioè quando la minoranza vota contro proposte per l’applicazione delle quali il voto sarebbe necessario. Di questi casi se ne è occupata specialmente la Franci, il Belgio, la Germania e poi anche l’Italia. Per esempio il codice di commercio dice che alla società è vietato l’abuso del diritto di voto sia da parte della maggioranza che da parte della minoranza ed è vietata qualsiasi condotta abusiva tesa a ledere qualcuno dei soci. Una delibera circa la quale sono possibili abusi della minoranza si ha quando per salvare una società per azioni dal fallimento è necessario azzerare il capitale per poi dispenderne l’aumento. Le delibere si assumono col voto favorevole di 2\3 in questi casi la minoranza può bloccare l’approvazione della delibera necessaria alla sopravvivenza della società. la minoranza vuole quindi nuocere agli altri soci con il suo diritto di voto. In francia la giurisprudenza ha adottato soluzioni travaganti che in Italia non potrebbero essere adottate. Il giudie con sentenza sostituisce il voto della minoranza oppure nomina un mandatario che voti a favore della proposta , ma il giudice non dovrebbe immischiarsi nella gestione della società ne il problema può essere risolto con la finzione del mandatario. In germania si è fatto a meno del voto della minoranza assente oppure si è ignorato il voto contrario. Facendo approvare la delibera con il voto della maggioranza. In italia l’unico rimedio possibile è il risarcimento del danno. In belgio il problema è stato risolto con una legge del 1995 : in ipotesi come quelle descritte la maggioranza può chiedere al giudice che imponga alla minoranza la vendita alla maggioranza delle proprie azioni. Per quanto riguarda il Companies act britannico in caso di abusi è possibile chiedere al giudice un provvedimento idoneo per risolvere i contrasti tra maggioranza e minoranza , questo procedimento fonda le sue radici nel equity.
Teoria del nexus of contracts che è una teoria di stampo statunitense secondo cui la socità sarebbe un insieme di accordi posti in essere dai soggetti che la compongono. Questa teoria risale al 1937 il primo autore è Coase secondo cui l’impresa deve essere intesa come un insieme di relazioni che nascono quando la destinazione delle risorse dipende da un unico imprenditore. Quindi si osserva l’esistenza di queste relazioni all’interno della società che secondo questa teoria sarebbe la società stessa. In primo luogo ci sono diversi soggetti coinvolti che pongono in essere diverse transazioni contrattuali. In secondo luogo però si creano dei rapporti anche all’interno della società perché ci sono diversi tipi di soggetti: imprenditore, dipendenti, creditori , fornitori, clienti, tra cui appunto si creano questi rapporti. Un contratto particolare è il contratto tra amministratori e soci i cui termini sono stabiliti all’interno dello statuto. Non è incentrato solo sullo scambio ovvero sul fatto che il socio acquista le azioni e l’amministratore gli fornisce un servizio. E’ incentrato anche sul fatto che si imposta un rapporto duraturo nel tempo tra l’amministrazione ed il socio stesso. Lo statuto individua la modalità di comportamento che dovranno poi tenere anche gli amministratori. Sono gli amministratori che generalmente redigono lo statuto e quindi la bontà o meno del contratto dipende dagli investitori. Perché? perché ci sono delle figure chiamati investitori istituzionali che valutano la società, la sua organizzazione, il suo atto costitutivo e stabiliscono se effettivamente il prezzo delle azioni è congruo a quella società. Di conseguenza gli amministratori dovranno assecondare pe forza il prezzo consigliato da questi investitori istituzionali perché poi diventerà il prezzo di mercato perché se un socio non esperto vuole delle azioni si rifà a quello che dicono gli investitori istituzionali che sono delle figure esperte e competenti che hanno fatto una valutazione della società prima di dire quanto può valere un’azione. Ovviamente il rischio è che gli amministratori si adagino ovvero che non cercano più il profitto per la società un profitto maggiore ma si adeguano a questo prezzo che è stato fissato. in realtà questo problema non ha soluzione, gli amministratori devono per forza adeguarsi perché se stabilissero un prezzo più alto ci sarebbe una sfiducia nei loro confronti. In tutto ciò il legislatore non interviene mai ed è tutto affidato al negozio delle parti. il legislatore interviene solo a colmare le lacune che eventualmente può avere quel contratto, dove magari le parti non hanno saputo disciplinare una determinata cosa.
Questa disciplina è contenuta nell’articolo 2364 che è stata introdotta dal decreto legislativo 6 del 2003 e viene fatto una relazione su questo decreto legislativo cioè un commento. Dalla relazione emerge che in base a questo decreto gli amministratori non possono chiedere di propria iniziativa all’assemblea di fare operazioni che attengono alla gestione sociale perché la gestione è di competenza degli amministratori. Solamente lo statuto della società può indicare i casi in cui è necessario che l’assemblea autorizzi al compimento di questi atti di gestione gli amministratori. In questo caso la responsabilità per gli atti rimane all’amministratore anche se viene autorizzato il tutto dall’assemblea. Ci sono varie critiche:
importantissime della corte tedesca che attribuiscono all’assemblea una competenza non scritta cioè una competenza in alcune materie che non è affidata dalla legge. La prima sentenza dice che esistono decisioni fondamentali che anche se riguardano il potere e la competenza degli amministratori incidono talmente tanto sui diritti degli azionisti che l’amministrazione non può pensare di realizzarle sotto sua esclusiva responsabilità senza la partecipazione dell’assemblea. Quindi in questi casi l’assemblea può partecipare alla decisione . La seconda sentenza dice che le competenze non scritte dell’assemblea esistono anche con riguardo ad operazioni circa la competenza dell’amministrazione quando da parte degli amministratori viene programmata una riorganizzazione della società che va a toccare la competenza dell’assemblea->modifiche molto vicine a cambiamenti statutari. Quest’obbligo di autorizzazione dell’assemblea in questi casi non è per esonerare gli amministratori dalla società ma semplicemente per dare una tutela a quei diritti degli azionisti che vengono modificati. In Germania quindi questo è il principio, ci si chiede quale sia il fondamento di questo principio. Secondo la maggioranza della giurisprudenza il fondamento si basa sull’analogia iuris e quindi bisogna analizzare caso per caso se può intervenire l’assemblea o meno in base alle competenze che già ha. In Spagna in nessun caso la responsabilità degli amministratori sarà esonerata nel caso in cui l’atto o la delibera sia stato adottato dall’assemblea generale. In Austria questa competenza non scritta dell’assemblea si ha solamente quando si deve appunto decidere su delle misure strutturali per esempio quando la società non viene tutta liquidata. In Svizzera non c’è un orientamento uniforme. Una parte della dottrina mette in evidenza che esistono delle zone grigie che devono essere sottoposte all’attenzione dell’assemblea quando riguardano delle materie che già sono di competenza dell’assemblea. In portogallo e Francia si afferma questo principio: l’amministrazione gestisce la società e l’assemblea non ha compiti in questo senso. In portogallo è stata mantenuta una norma particolare che stabilisce che l’assemblea può deliberare in materia di gestione della società su richiesta dell’organo amministrativo-> un permesso di trasferire certe competenze dall’amministrazione all’assemblea.
Si parte dalla prima direttiva che ha costretto a riscrivere l’articolo 2332 he ha codificato il principio di tassatività delle cause di nullità della società: la società può essere dichiarata nulla solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il punto di riferimento per questo cambiamento è dato dall’articolo 2504 q che ha vietato la possibilità di far valere l’invalidità della fusione di due società -> due società che prima erano diverse si fondono in un’unica società nuova. E’ impossibile far valere l’invalidità di questa operazione quando l’operazione già è stata portata a
terminere perché è difficilissimo far tornare le società al proprio stato inizale , una volta che siano stati fusi i patrimoni i nomi , le persone etc. Il legislatore decide quindi di preclude in modo assoluto la possibilità di far valere l’invalidità delle deliberazioni che hanno contenuto strutturale. Ha inoltre precluso l’impugnazione per impedire l’annullamento delle delibere ai soci che non possiedano anche congiuntamente l’uno per mille del capitale sociale. Per tutte le fattispecie elencate ovvere quando non può valere l’invalidità è prevista la possibilità di far valere il risarcimento del danno. Nel sistema austriaco sono legittimati ad impugnare tutti i soci le cui quote arrivino al 5% del capitale sociale negli altri sistemi non sono previsti dei quorum per limitare il diritto all’impugnazione anzi òa tendenza è quella di permettere il più possibile a tutti di far annulla questa delibera. Nel sistema portoghese è previsto che l’organo di controllo dia comunicazione ai socia della nullità di qualunque delibera affinché i soci o rinnovino o promuovano l’azione per la nullità se ne etermine di due mesi i soci non decidono sarà lo stesso organo di controllo a chiedere la nullità. Nel sistema svedese è consentito a tutti gli amministratori e a ciascun socio di impugnare la delibera viziata. In Germania la situazione è difficile: si è sempre temuto che queste delibere venisse impugnate abusivamente semplicemente a fini ricattatori. Secondo il legislatore tedesco tutti i diritti degli azionisti hanno una duplice funzione: tutelare se stessi e la società in generale. Inoltre l’azione individuale per il risarcimento del danno deve essere sempre accompagnata dall’impugnazione delle delibere , che è l’arma più efficace dell’azionista. Diritto ad impugnare la delibera di ogni azionista ma se questa delibera viene scritta nel registro delle imprese i soci possono chiedere solo il risarcimento del danno e non l’annullamento Nel nostro sistema l’abuso del diritto ad impugnare era disciplinato dal progetto De Gregorio. La legittimazione ad impugnare veniva riservata oltre che agli amministratori anche a dei soci che però dovevano rappresentare insieme almeno un ventesimo del capitale sociale oppure 50 milioni di lire Si attribuiva al socio legittimato la possibilità di risarcimento del danno che era derivato da quella delibera contraria alla legge. Il problema di queste norme è che erano criticate perché questa impugnativa faceva entrare la delibera in una situazione di incertezza e paralizzata tutta la società e