Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


faq diritto commerciale, Prove d'esame di Diritto Commerciale

queste sono delle faq sviluppate di diritto commerciale che probabilmente troverete all'esame

Tipologia: Prove d'esame

2017/2018

Caricato il 25/10/2018

milos9230
milos9230 🇮🇹

1 documento

1 / 15

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
La nozione fondamentale si rinviene nell’art. 2555 c.c., che
stabilisce:
“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per
l'esercizio dell'impresa”.
Il codice civile distingue nettamente l’azienda dall’impresa.
Nonostante nel linguaggio comune sia frequente un uso confuso dei
due
concetti, da un punto di vista giuridico azienda e impresa sono
nozioni
nettamente distinte.
Si aerma, in dottrina (ad es. Portale) ed in giurisprudenza, che:
- l’azienda è costituita dagli strumenti materiali dei quali
l’imprenditore si serve per l’esercizio dell’attività produttiva,
mentre
- l’impresa coincide con l’attività economica in funzione della quale
tali mezzi sono organizzati ed utilizzati dall’imprenditore o, più
semplicemente, dall’azienda integrata dalla persona (sica o
giuridica)
dell’imprenditore.
A conferma della distinzione che sussiste tra i concetti di azienda
ed
impresa si può fare riferimento agli esempi che seguono:
- il caso dell’impresa senza azienda (ad es. attività programmata e
oggetto di una società iscritta nel Registro delle imprese, ma non
ancora
di fatto organizzata);
- il caso dell’azienda senza impresa (si immagini il caso in cui un
soggetto erediti un’azienda e, successivamente, proceda alla
cessione
della stessa senza aver eettivamente esercitato alcuna attività
d’impresa).
Azienda e impresa, quindi, sono in un rapporto strumentale in cui
l’azienda è il mezzo (o l’insieme dei mezzi) organizzati per
raggiungere
il ne di impresa.
L’articolo 2555 c.c. citato consente di individuare quelli che si è usi
denire gli elementi costitutivi dell’azienda. Si tratta, in
particolare:
- dell’esistenza di un complesso di beni;
- l’organizzazione di tali beni in funzione dell’esercizio di un’attività
produttiva.
Le categorie di beni che formano un’ azienda deve essere
circoscritta.
Possono fare parte del complesso aziendale:
- beni materiali (mobili ed immobili);
- i beni immateriali (quali, ad esempio, invenzioni, opere
dell’ingegno e
segni distintivi).
QUOTA (e non azione)
Le quote di partecipazione delle srl non possono essere
rappresentate da
azioni.
Le quota, a dierenza delle azioni che mantengono sempre la
propria
autonomia ed hanno
uguale valore nominale tra di loro, è sempre unica in capo alla
medesima
persona ed è tanto
grande quanto è la quota di capitale sottoscritta; è quindi
caratterizzata da una unitarietà, per
cui non sono ammissibili ipotesi di voto parziale, divergente o
recesso
parziale.
Azioni e diritti del socio
Nella società per azioni la qualità (o status) di socio si acquista per
eetto dell’acquisto della proprietà delle azioni della società.
L’azione è, pertanto, l’elemento tipico utile a distinguere la s.p.a.
dagli altri modelli societari (salvo la s.a.p.a). Il capitale di una
s.p.a. si caratterizza, infatti, proprio per il fatto di essere ripartito
in azioni (emesse dalla società).
Nonostante il fatto che sia ormai possibile che non vi sia una
“materiale” emissione di titoli azionari, la caratteristica tipica della
divisione del capitale di s.p.a. in azioni non è mutata nel corso del
tempo: il capitale è così suddiviso un valore nominale diviso in
azioni e
da esse rappresentato (sia che tali azioni esistano materialmente,
sia
che esse non esistano materialmente). L’eventuale non emissione
delle
azioni, come si dirà, incide esclusivamente sulle modalità di
trasferimento delle azioni.
L’azione è quindi denibile come un titolo di partecipazione, in
quanto
attribuisce la qualità di socio e, di conseguenza, la titolarità della
situazioni giuridiche attive e passive ad essa collegate, mutuando
poi
dalla disciplina dei titoli di credito – oggetto di successive lezioni –
la propria legge di circolazione.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff

Anteprima parziale del testo

Scarica faq diritto commerciale e più Prove d'esame in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

La nozione fondamentale si rinviene nell’art. 2555 c.c., che stabilisce:

“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. Il codice civile distingue nettamente l’azienda dall’impresa. Nonostante nel linguaggio comune sia frequente un uso confuso dei due concetti, da un punto di vista giuridico azienda e impresa sono nozioni nettamente distinte. Si afferma, in dottrina (ad es. Portale) ed in giurisprudenza, che:

  • l’azienda è costituita dagli strumenti materiali dei quali l’imprenditore si serve per l’esercizio dell’attività produttiva, mentre
  • l’impresa coincide con l’attività economica in funzione della quale tali mezzi sono organizzati ed utilizzati dall’imprenditore o, più semplicemente, dall’azienda integrata dalla persona (fisica o giuridica) dell’imprenditore. A conferma della distinzione che sussiste tra i concetti di azienda ed impresa si può fare riferimento agli esempi che seguono:
  • il caso dell’impresa senza azienda (ad es. attività programmata e oggetto di una società iscritta nel Registro delle imprese, ma non ancora di fatto organizzata);
  • il caso dell’azienda senza impresa (si immagini il caso in cui un soggetto erediti un’azienda e, successivamente, proceda alla cessione della stessa senza aver effettivamente esercitato alcuna attività d’impresa). Azienda e impresa, quindi, sono in un rapporto strumentale in cui l’azienda è il mezzo (o l’insieme dei mezzi) organizzati per raggiungere il fine di impresa. L’articolo 2555 c.c. citato consente di individuare quelli che si è usi definire gli elementi costitutivi dell’azienda. Si tratta, in particolare:
  • dell’esistenza di un complesso di beni;
  • l’organizzazione di tali beni in funzione dell’esercizio di un’attività produttiva. Le categorie di beni che formano un’azienda deve essere circoscritta. Possono fare parte del complesso aziendale:
  • beni materiali (mobili ed immobili);
  • i beni immateriali (quali, ad esempio, invenzioni, opere dell’ingegno e segni distintivi).

QUOTA (e non azione) Le quote di partecipazione delle srl non possono essere rappresentate da azioni. Le quota, a differenza delle azioni che mantengono sempre la propria autonomia ed hanno uguale valore nominale tra di loro, è sempre unica in capo alla medesima persona ed è tanto grande quanto è la quota di capitale sottoscritta; è quindi caratterizzata da una unitarietà, per cui non sono ammissibili ipotesi di voto parziale, divergente o recesso parziale.

Azioni e diritti del socio Nella società per azioni la qualità (o status) di socio si acquista per effetto dell’acquisto della proprietà delle azioni della società. L’azione è, pertanto, l’elemento tipico utile a distinguere la s.p.a. dagli altri modelli societari (salvo la s.a.p.a). Il capitale di una s.p.a. si caratterizza, infatti, proprio per il fatto di essere ripartito in azioni (emesse dalla società). Nonostante il fatto che sia ormai possibile che non vi sia una “materiale” emissione di titoli azionari, la caratteristica tipica della divisione del capitale di s.p.a. in azioni non è mutata nel corso del tempo: il capitale è così suddiviso un valore nominale diviso in azioni e da esse rappresentato (sia che tali azioni esistano materialmente, sia che esse non esistano materialmente). L’eventuale non emissione delle azioni, come si dirà, incide esclusivamente sulle modalità di trasferimento delle azioni. L’azione è quindi definibile come un titolo di partecipazione, in quanto attribuisce la qualità di socio e, di conseguenza, la titolarità della situazioni giuridiche attive e passive ad essa collegate, mutuando poi dalla disciplina dei titoli di credito – oggetto di successive lezioni – la propria legge di circolazione.

-1. a ciascuna azione corrisponde un determinato valore nominale. -2. ciascun socio ha diritto ad un numero di azioni proporzionale al conferimento sottoscritto -3. le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti -4 le azioni sono indivisibili Il nostro ordinamento tutela le c.d. invenzioni industriali Nozione: nuovi ritrovati o nuove soluzioni di problemi tecnici che siano:

  • Dotate di un’attitudine all’applicazione industriale e alla produzione economica Fonti: Articoli 2584-2591 c.c. e Codice della Proprietà industriale Il diritto dell’inventore
  • Potere esclusivo di attuare l’invenzione
  • Potere di disporne e trarne profitto (art. 2584)
  • Diritti dell’inventore: il brevetto
  • Invenzioni industriali:
  • Diritti morali
  • Diritti patrimoniali
  • Entrambi, di regola, fanno capo all’inventore. Tuttavia:
  • Esiste specifico regime per le invenzioni dei lavoratori dipendenti
  • I diritti patrimoniali possono essere ceduti
  • Diritti morali
  • Diritto di paternità
  • Diritto della personalità
  • Perpetuo
  • Inalienabile
  • Imprescrittibile
  • Attribuisce all’inventore una pretesa erga omnes:
  • L’autore può agire contro chiunque se ne appropri, sia che decida di sfruttare l’invenzione in segreto sia che l’abbia brevettata
  • Diritti patrimoniali dell’inventore
  • Mentre il dritto morale si acquisita per il solo fatto d aver inventato l’invenzione…
  • … il diritto di sfruttamento economico esclusivo delle invenzioni industriali sorge solo in seguito alla brevettazione
  • La quale serve a rendere di pubblico dominio l’invenzione
  • E conferisce all’autore la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto
  • Requisiti per la brevettazione
  • Industrialità
  • L’idea deve essere idonea ad avere un’applicazione industriale: economica, produzione o scambio.
  • Non sono brevettabili, pertanto, le invenzioni a contenuto puramente teorico o scientifico (eg. Formula matematica, organizzazione del lavore etc.)
  • Originalità (novità intrinseca)
  • Alla base dell’invenzione deve esserci un’idea nuova, “un apporto creativo al patrimonio tecnico preesistente”
  • Novità (novità estrinseca)
  • L’idea non deve essere stata divulgata, nemmeno accidentalmente, prima della presentazione della domanda di brevetto
  • Liceità
  • Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
  • Procedimento di brevettazione
  • La domanda è presentata all’UIB o alla camera di commercio
  • L’UIB esamina la regolarità formale della domanda e NON ha il compito di valutare l’industrialità, l’originalità, la novità e la liceità che sono accertamenti che spettano al giudice ordinario.
  • Completato esame formale: se l’UIB accoglie la domanda, registra il brevetto.
  • La registrazione ha carattere costitutivo del diritto, ma i suoi effetti retroagiscono al momento della domanda
  • Nullità del brevetto
  • Se l’invenzione non ha tutti i requisiti previsti o se si tratta di un’invenzione non brevettabile
  • Se la descrizione dell’invenzione non contiene tutte le indicazioni necessarie a mettere in pratica l’invenzione
  • Se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale
  • Se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo (eg (invenzione già brevettata)
  • Brevetto: diritto di esclusiva
  • Ottenuto il brevetto, l’inventore ha un diritto di esclusiva
  • Trasferibile tra vivi o mortis causa:
  • Può essere licenziato
  • Può formare oggetto di pignoramento, sequestro o esecuzione forzata.
  • Brevetto: cause di estinzione
  • Dopo 20 anni per i brevetti industriali (10 per modelli di utilità e 5 per i disegni industriali).
  • Decadenza: se l’invenzione non è stata attuata entro due anni dal brevetto
  • Per mancato pagamento della tassa annuale
    • Per la concessione ad altre persone di un identico brevetto ma avente effetto da una data anteriore
    • Tutela del brevetto
    • Descrizione: che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione
    • Sequestro: che ha la funzione di evitare la circolazione del prodotto contraffatto, affidandone la custodia ad un soggetto che non può disporne.
    • Inibitoria: ordine con cui il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione dell’attività.
    • Invenzioni del prestatore di lavoro
    • Art. 2590 c.c.: il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
    • Diritto morale: prestatore
    • Diritto patrimoniale: tendenzialmente al datore
    • Invenzioni del prestatore di lavoro nel c.p.i.
    • Art 64:
    • Invenzioni di servizio: fatte dal prestatore subordinato nella esplicazione di un’attività inventiva prevista come oggetto del rapporto di lavoro e retribuita. L’invenzione appartiene de jure al datore di lavoro (salvo paternità) Invenzioni di azienda: fatte dal prestatore in un rapporto che non prevede e non retribuisce attività inventiva L’invenzione appartiene al datore di lavoro (salvo paternità ed equo premio) Invenzioni occasionali: fatte dal prestatore, di propria iniziative e senza obbligo ma utilizzando i mezzi dell’azienda: L’invenzione appartiene al datore di lavoro (salvo paternità) ma l’inevntore ha un diritto di opzione sulla brevettazione Invenzioni non brevettate L’inventore può decidere di non brevettare l’invenzione e continuare a sfruttarla in segreto. In questo caso non è tutelata la brevettazione Esiste tuttavia una limitata tutela del preuso È una tutela minima e l’imprenditore che vuole avvalersene deve usare l’invenzione in segreto e nei limiti in cui la utilizzava prima che fosse brevettata. Capitale e patrimonio Capitale sociale
    • Secondo l’art. 2247 del codice civile, per la costituzione di una società, è necessario che i soci destinino alcuni beni per lo svolgimento dell’attività sociale;
    • tali beni (i conferimenti) costituiscono quindi le prestazioni che i soci si impegno a eseguire e rappresentano i beni messi a disposizione della società per l’avvio delle attività.
    • Sono la dotazione iniziale della società che viene comunemente definita “capitale sociale”. Il capitale sociale è:
    • un valore numerico fisso, che può essere modificato durante la vita della società solo con particolari procedure assembleari;
    • indicato negli atti costitutivi delle società
    • conoscibile dai soggetti che entrano a contatto con la società stessa (clienti, fornitori, terzi). Funzione del capitale sociale
    • “vincolistica”, posto che i soci si sono impegnati, con il conferimento, a porre a disposizione della società, un insieme di beni o di somme di denaro pari al valore del capitale sociale, a prescindere dalle vicende sociali, ed in anche in assenza di debiti.
    • “organizzativa”; per comprendere – la questione, naturalmente, presenta numerosi profili di complessità – se la società abbia, durante un dato periodo, conseguito utili o perdite, è indispensabile partire dall’ammontare del capitale sociale.
    • La società, infatti, ha conseguito utili se dal bilancio risulta che i ricavi hanno superato le perdite, alle quali va sommato il capitale sociale.
    • Nel bilancio, infatti, il capitale sociale è iscritto tra le perdite, così che per accertare l’eventuale presenza di utili (ossia, di ricavi che possono essere distribuiti) è necessario sommare il capitale sociale alle perdite, e sottrarre tale importo ai ricavi. Requisiti minimi di capitale
    • 120.000,00 per il capitale delle società per azioni
    • 10.000,00 per la società a responsabilità limitata
    • non sono previsti minimi per le società di persone

produttiva)

  • Funzione vincolistica
  • Funzione organizzativa La disciplina dei conferimenti è ispirata dalla finalità di:
  • garantire che i conferimenti promessi dai soci vengano effettivamente acquisiti dalla società
  • garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia veritiero Esiste una disciplina diversa per i conferimenti in danaro (ipotesi normale) e per gli altri conferimenti I conferimenti in danaro Nella società per azioni, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti devono essere effettuati in danaro
  • N.B.: obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento a soci i versamenti ancora dovuti. Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento delle azioni l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale (acquirente delle azioni), sia sull'alienante La responsabilità dell'alienante è però limitata nel tempo (tre anni) dall’iscrizione del trasferimen7to nel libro dei soci ed ha carattere sussidiario I conferimenti in danaro Nella società per azioni, se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti devono essere effettuati in danaro
  • N.B.: obbligo di versamento immediato presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare se si tratta di società unipersonale Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momento a soci i versamenti ancora dovuti. Dal titolo azionario devono risultare i versamenti ancora dovuti e in caso di trasferimento delle azioni l'obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sia sul socio attuale (acquirente delle azioni), sia sull'alienante La responsabilità dell'alienante è però limitata nel tempo (tre anni) dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ed ha carattere sussidiario I consorzi “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”. (art. 2602) L’ampia definizione legislativa comporta che il consorzio è oggi schema associativo tra imprenditori idoneo a comprendere distinti fenomeni della realtà. Si possono distinguere:
  • consorzi anticoncorrenziali: costituiti al fine prevalente o esclusivo di disciplinare – limitandola – la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari (consorzio con funzione anticoncorrenziale). Puro contratto limitativo della reciproca concorrenza.
  • consorzi di coordinamento: per conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il consorzio rappresenta anche (o solo) uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato (anche o esclusivamente) alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate. Consorzi e concorrenza: i consorzi anticoncorrenziali sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale. Quelli di cooperazione conservano e accrescono la competitività tra le imprese, favoriscono la sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Sono guardati con favore dal legislatore che ne agevola la costituzione ed il funzionamento. Altra importante distinzione identifica e distingue:
  • consorzi con attività interna: il cui compito si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto;
  • consorzi con (anche) attività esterna: le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune (art. 2612), destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate. Il contratto di consorzio
  • Parti: unico requisito richiesto è che sia stipulato tra imprenditori
    • Forma e contenuto: il contratto deve redigersi per iscritto, a pena di nullità (art. 2603). Essenziale è la determinazione dell’oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziati e degli (eventuali) contributi in danaro.
    • Durata: è per sua natura un contratto di durata. Può essere liberamente fissata dalle parti, ma una previsione al riguardo non è necessaria. Nel silenzio il contratto è valido dieci anni.
    • Ammissione di nuovi consorziati: contratto tendenzialmente aperto. E’ possibile la partecipazione di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Le condizioni di ammissione devono però essere predeterminate nel contratto. Indicazione non essenziale se il contratto nulla prevede al riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa. Nuovi imprenditori potranno aderire solo con il consenso di tutti i consorziati.
    • Recesso ed esclusione: Il contratto può sciogliersi limitatamente ad un consorziato, per volontà di questi (recesso) o per decisione degli altri consorziati (esclusione). Le cause in entrambi i casi devono essere indicate nel contratto e causa tipica di esclusione può essere l’inadempimento agli obblighi consortili. Anche questa però non è clausola essenziale del contratto. Se nulla è pattuito opererà pur sempre la causa di esclusione prevista dall’art. 2610. L’esclusione potrà sempre essere deliberata in caso di gravi inadempienze.
    • Liquidazione della quota: al consorziato receduto o escluso competerà la liquidazione della sua quota di partecipazione al fondo patrimoniale consortile.
    • Scioglimento del consorzio: le cause sono elencate nell’art. 2611 che consente lo scioglimento con delibera maggioritaria dei consorzi quando sussiste giusta causa. In mancanza da decidere all’unanimità. I consorzi con attività interna. L’organizzazione consortile Carattere strutturale essenziale del consorzio con attività interna è la creazione di un’organizzazione comune, cui è demandato il compito di dare attuazione al contratto assumendo e portando ad esecuzione le decisioni comuni. L’organizzazione in parola, che può avere rilievo solo interno o anche nei confronti dei terzi, ma che in ogni caso non può mancare. Ancorchè non sia legislativamente previsto, di norma questi contratti prevedono l’istituzione di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati (assemblea) e di un organo con funzioni gestorie ed esecutive (organo direttivo).
    • Assemblea: le delibere “relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati”. (art. 2606) Per quelle adottate a maggioranza è poi previsto che esse possano essere impugnate entro 30 giorni davanti all’autorità giudiziaria dei consorziati (assenti o dissenzienti) se non prese in conformità della legge o del contratto. (art. 2606)
    • Organo direttivo: funzione tipica è quella di controllare l’attività dei consorziati al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. (2605) Ulteriori compiti sono rimessi all’autonomia contrattuale. I consorzi con attività esterna Hanno specifica disciplina integrativa rispetto ai precedenti. Essa prevede per i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi l’istituzione di un apposito ufficio (art. 2612). Tale disciplina trova fondamento nell’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali tra il consorzio e i terzi, ma anche nel carattere tipicamente imprenditoriale dell’attività di tali consorzi. Pubblicità legale: è previsto un regime di pubblicità legale destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali della struttura consortile. Un estratto del contratto di consorzio deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipulazione a cura degli amministratori. A tale forma di pubblicità sono soggette le modificazioni degli elementi iscritti. Vanno redatte le situazioni patrimoniali annuali osservando le norme previste per il bilancio di esercizio.

Rappresentanza: il contratto deve specificare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Dati che devono essere iscritti nel registro delle imprese. Il consorzio può essere chiamato in giudizio (rappresentanza processuale passiva) nelle persone del presidente e del direttore, anche se la rappresentanza (sostanziale e processuale) è attribuita ad altre persone (art. 2613). Fondo consortile: è un fondo patrimoniale costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Esso è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. E’ destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da questi è aggredibile fin quando dura il consorzio. Obbligazioni consortili: art. 2615. La norma distingue tra o Obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti: es. spese degli uffici e degli impianti, risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Sanzioni penali per gli amministratori. o Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: maggiormente tutelati sono i terzi in questo caso. Rispondono solidalmente sia il consorziato sia il fondo consortile. In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote? funzione di garanzia del fondo consortile. Le società consortili Consorzi e società sono istituti nettamente diversi. Il consorzio svolge attività esclusivamente interna, manca l’esercizio in comune di un’attività economica (attività d’impresa) da parte dei consorziati che è elemento essenziale delle società. La distinzione è più sottile quando il consorzio svolge attività con i terzi. In questo caso si hanno fenomeni associativi comuni: carattere imprenditoriale e il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico. Scopo consortile: la qualità di imprenditori di tutti i partecipanti del consorzio e lo stretto nesso funzionale che esiste tra l’attività del consorzio e l’attività svolta dai singoli imprenditori consorziati. La funzione tipica di un consorzio (con attività esterna) è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate. L’intento tipico non è ricavare un utile ma usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti. Scopo mutualistico: molto più affine allo scopo consortile. Anche l’impresa mutualistica tende a procurare un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale. Società consortili: tutte le società lucrative, ad eccezione della società semplice, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602, cioè gli scopi di un consorzio. Chi li debba disciplinare però è dibattuto ancora oggi. Disciplina mista? In mancanza di specifiche disposizioni di legge o dell’atto costitutivo troverà integrale applicazione la disciplina legale del tipo societario prescelto. Condizioni per la costituzione Attività necessarie:

  • Stipulazione dell’atto costitutivo
  • Iscrizione nel registro imprese
  • Non più prevista la necessità di una pluralità di soci (2328) Condizioni per la costituzione
  • che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
  • Il versamento di almeno il 25% dei conferimenti dei soci o, nel caso di spa unipersonale, del loro intero ammontare;
  • che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto. Stipulazione dell’atto costitutivo L’atto costitutivo consta di due documenti
  • Atto costitutivo in senso stretto, in cui si manifesta la volontà di dare vita ad un rapporto sociale
  • Statuto, nel quale sono consacrate le norme per il funzionamento della società e che, pur se contenuto in un atto separato, si considera

parte integrante dell’atto costitutivo Forme della stipulazione

  • Stipulazione simultanea o istantanea
  • Mediante comparizione avanti al notaio e redazione dell’atto pubblico. Stipulazione per pubblica sottoscrizione
  • Al termine di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni (2333-2336): o Compilazione programma e suo deposito o Adesione dei sottoscrittori e versamento dei conferimenti o Convocazione assemblea dei sottoscrittori e deliberazioni o Stipulazione dell’atto costitutivo e successivo deposito Forma e contenuto atto costitutivo: Contratto o atto unilaterale
  • La spa deve costituirsi per atto pubblico (2328) a pena di nullità (2332). L’atto costitutivo deve contenere: o il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, o il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi; o la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le sedi secondarie; o l'oggetto sociale; o l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; o il numero e valore nominale azioni, caratteristiche e modalità di emissione e circolazione; o il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; o le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; o i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; o il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, o il numero dei componenti il collegio sindacale; o la nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, la revisione legale dei conti; o l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società; o la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere. Iscrizione nel registro delle imprese
  • La legge pone a carico del notaio (e, in via sussidiaria, a carico degli amministratori) l’obbligo amministrativamente sanzionato di depositare l’atto costitutivo entro 20 gg., presso il Registro Imprese

o Allegati: ? i documenti comprovanti l’avvenuto versamento della percentuale dei conferimenti in denaro; ? Relazione giurata di stima dei beni conferiti in natura e dei crediti ? Autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge Attività anteriore alla costituzione

  • La SpA esiste giuridicamente solo se iscritta nel registro imprese o Conseguenze della mancata iscrizione: ? La società non può emettere azioni ? La società non può compiere operazioni economiche ? Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito, nonché il socio unico (Spa unipers.) e quelli tra i soci che hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione. Differenze tra società di persone e società di capitali Molte sono le partizioni fra i vari tipi di società. Particolarmente in auge nella letteratura e nella pratica era ed è la distinzione tra società di persone (società semplice, s.n.c. e s.a.s.) e società di capitali (s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.) alla quale corrisponde quella tra società con personalità giuridica (appunto le società di capitali cui si aggiungono le cooperative) e senza personalità giuridica (le società di persone). Le società di persone derivano il nome dalla peculiare rilevanza che in esse assumono le caratteristiche personali dei soci. Tendenzialmente i soci sono, in quanto tali, anche amministratori e rappresentanti della società. I loro atti impegnano, dunque, la società e il suo patrimonio. Impegnano anche gli altri soci giacché, di norma, essi rispondono illimitatamente con il proprio patrimonio personale per i debiti della società. Di qui la necessità di una particolare fiducia fra i soci: interessa chi è socio (e, quindi, il trasferimento della quota di partecipazione è possibile solo se tutti vi consentono) e quali sono le sue caratteristiche (e, dunque, sono ammesse varie cause di scioglimento

“parmigiano reggiano”). Posto che il Il marchio è il segno idoneo a distinguere determinati prodotti o servizi dell’impresa da altri dello stesso genere, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese

  • Trasferimento:
  • Cessione:
  • Anche separatamente dagli altri elementi dell’azienda
  • Totale o parziale
  • Non deve essere ingannevole nei confronti dei terzi
  • Licenza: è una concessione in godimento (anche non esclusiva)
  • Merchandising:è la concessione in uso a terzi del “marchio celebre” L’institore E’ institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa. Nel linguaggio comune, si tratta del direttore generale dell’impresa o di una filiale o di un settore produttivo. L’institore è al vertice della gerarchia del personale , in virtù di un atto di preposizione dell’imprenditore. Vertice che può dirsi assoluto ove l’institore sia preposto all’intera impresa (dipendendo, in tal caso, solo dall’imprenditore, il quale conserva il potere di dare direttive all’institore). Qualora l’institore sia preposto ad una sede secondaria o a un ramo dell’azienda dell’impresa, potrà parlarsi di vertice relativo, potendo, in tali casi, questo trovarsi in posizione subordinata anche rispetto ad un altro institore (ad esempio, il direttore generale dell’intera impresa). Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa. L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività d'impresa. Poteri e obblighi dell'institore
  • può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura
  • può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto
  • è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione institoria". Per certe categorie di atti,tuttavia, la sola procura institoria non è sufficiente. Secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire come all’institore siano concessi tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda che non rientrano in generale nella procura institoria. Altri limiti ai poteri dell'institore possono essere contenuti, oltre che nella legge, nella stessa procura institoria, tuttavia, per rendere tali limitazioni opponibili ai terzi, è necessario che la procura sia inscritta nel registro delle imprese, a meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.). Analoghe considerazioni possono farsi con rispetto agli atti con i quali è successivamente limitata o revocata la procura (art. 2207 c.c.). Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti;tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i

terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (art .2208 c.c.). In sintesi, e facendo riferimento alle norme dettate dal codice civile:

  • È institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale (2195 c.c.).
  • La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
  • Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.
  • È un prestatore di lavoro con funzioni direttive
  • Ha un potere di gestione generale cui corrisponde generale rappresentanza
  • Unico limite (se non diversamente disposto nella procura) non può alienare o ipotecare i beni dell’impresa Pubblicità della procura.
  1. La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
  2. In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. Modificazione e revoca della procura.
  3. Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata.
  4. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare. I procuratori I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa , pur non essendo preposti ad esso (art. 2209). I procuratori non sono posti a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria; il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo (ad esempio il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore nel settore pubblicità). I procuratori sono investi di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore; generale, però, rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale(ad esempio il dirigente del settore acquisti di una determinata impresa potrà compiere, in nome dell’imprenditore, solo gli atti tipicamente rientrano in tale funzione). Per quanto riguarda il settore pubblicità o il settore del personale. Il procuratore non ha la rappresentanza processuale; non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e l’imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all’impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso. I commessi Ai commessi sono affidate mansioni esecutive e materiali. Ad essi è riconosciuto potere di rappresentanza dell’imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; potere tuttavia più limitato rispetto a quello degli institori e dei procuratori. I commessi:
  • non possono esige il prezzo delle merci delle quali non facciano parte la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d’uso;
  • non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall’imprenditore;non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi né dentro l’impresa.
  • A tutti i commessi è riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
  • L’imprenditore può limitare o ampliare i poteri, tuttavia non è previsto un sistema di pubblicità legale, con la conseguenza che le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova che il terzo ne aveva effettiva conoscenza. Le scritture contabili L’obbligo di tutela delle scritture contabili Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi, cronologici e/o economici,dei

singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. La tenuta delle scritture contabili costituisce un obbligo ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art.2214). Come abbiamo accennato in precedenza, infatti, l’obbligo di tenere le scritture contabili si caratterizza come obbligo tipico discendente dallo Statuto dell’imprenditore commerciale. In linea generale, pertanto, può dirsi che la disciplina elle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori e quindi anche i piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale. Al contrario, essa trova applicazione (come vedremo più avanti) nei confronti delle società commerciali, le quali sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche qualora non esercitino un’attività commerciale. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo. Sono scritture contabili obbligatorie:

  • il libro giornale (Contiene le registrazioni di tutti i movimenti contabili di un’impresa)
  • il libro degli inventari (componenti attivi e passivi del patrimonio di un’impresa)
  • altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
  • gli originali delle lettere, telegrammi e fatture ricevute e la copia di quelle spedite. Ai sensi dell’articolo 2214, in ogni caso, l’imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Richiamiamo le principali: Il libro giornale è un registro cronologico-analitico sul quale devono essere giorno per giorno riportate le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Può essere anche eventualmente articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell’impresa. Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Deve perciò contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio. Il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e vidimati e bollati prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo norme di una ordinaria contabilità (art. 2219) e in particolare senza spazi bianchi, senza interlinee, senza abrasioni (si noti, tuttavia, che oggi è consentita la tenuta delle scritture contabili con sistemi informatici). La corrispondenza commerciale e le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni. L’obbligo di tenuta delle scritture contabili non è assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria; tuttavia, come si vedrà successivamente, la regolarità della tenuta delle scritture può comportare dei vantaggi per l’imprenditore. Tra le scritture contabili rientra anche:
  • il libro mastro, nel quale le singole operazioni sono registrate non cronologicamente ma sistematicamente (esempio per cliente);
  • il libro cassa, che contiene le entrate e le uscite di denaro;
  • il libro magazzino, che registra le entrate e le uscite delle merci. La rilevanza esterna delle scritture contabili. L’efficacia probatoria. Le informazioni sulla vita dell’impresa non sono accessibili ai terzi. Le eccezioni sussistono per il bilancio delle società di capitali e delle società cooperative (ma non quelle degli imprenditori individuali e delle società di persone) deve essere reso pubblico mediante deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. L’ipotesi più significativa di rilevanza esterna delle scritture contabili si ha tuttavia sul piano processuale. Potendo le stesse essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia contro l’imprenditore. Efficacia probatoria delle scritture contabili
  • Costituiscono mezzo di prova (fatta eccezione per i contratti per i quali è richiesta forma scritta)
  • L’efficacia probatoria riguarda un libro nella sua interezza: in

caso di lite l’imprenditore non può scinderne il contenuto ed avvalersi solo della parte a lui favorevole).

  • Fanno sempre prova contro l’imprenditore
  • Non fanno prova a favore dell’imprenditore nei rapporti con non imprenditori
  • Possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, soltanto nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa (2710) La normativa antitrust
  • La disciplina avente ad oggetto la concorrenza e gli atti di concorrenza sleale del c.c. è finalizzata a:
  • regolare i rapporti tra imprenditori
  • e a garantire un bilanciamento di interessi tra parti contrattuali
  • tuttavia non la funzione di tutelare il mercato. A partire dal 1958, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Roma che ha istituito la Comunità europea, l’Unione europea si è dotata di una normativa comune a tutela della concorrenza. In particolare, gli articoli 101 e 102 del Trattato vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante posti in essere da imprese e suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Inoltre l'articolo 106 del Trattato prevede che gli Stati membri non adottino, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie. Le intese restrittive della concorrenza
  • Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, come vorrebbe un regime economico ispirato al libero gioco concorrenziale, si mettono d’accordo, espressamente o implicitamente, al fine di coordinare i loro comportamenti sul mercato.
  • La cooperazione tra imprese può avere per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.
  • Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati. Intese di questo tipo, alterando il gioco della concorrenza, riducono gli incentivi a operare in modo efficiente e a offrire prodotti con prezzi e caratteristiche tali da soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori. Intese 101 TFUE (art. 2 l. 287/1990)
  • Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
  • a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
  • b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
  • c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  • d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
  • e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
  • Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
  • Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
  • a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
  • a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
  • a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

  1. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
  2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
  3. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma

L' impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

  1. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati: a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano; b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un' influenza dominante su tali società; d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta. 5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile. 5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all' articolo 120, comma 2. Pubblicità libertà di forma : nella maggior parte dei casi MA
  • nelle società quotate (o società che controllano queste ultime) :
  • devono essere comunicati alla Consob,
  • pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana
  • e depositati nel Registro delle Imprese
  • nelle società aperte:
  • devono essere comunicati alla società e devono
  • essere dichiarati in apertura di ogni assemblea Efficacia del patto e conseguenze dell’inadempimento: I diritti nascenti dai patti parasociali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale
  • Il patto non è opponibile:
  • ai soci non sottoscrittori
  • alla società
  • ai terzi non sottoscrittori Inadempimento: società non subisce conseguenze negative e non si verifica alcuna invalidità degli gli atti da essa compiuti. Il socio partecipante al patto, che sia inadempiente, può essere chiamato a risarcire i danni derivanti dal suo inadempimento agli altri aderenti al patto. Il piccolo imprenditore nella evoluzione della legge fallimentare La legge fallimentare del 1942 Il piccolo imprenditore era definito anche dalla legge fallimentare, che utilizzava un criterio quantitativo ai fini della individuazione della relativa figura, e quindi con un criterio radicalmente diverso da quello fissato dal codice civile, fondato invece su un criterio di tipo qualitativo. L' art. 1, comma 2°, l.fall. stabiliva: «Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti una attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a

lire ventimila. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali». Il limite originario del capitale investito era stato successivamente aggiornato a novecentomila lire dalla legge 20 ottobre 1952, n.

Erosione dei parametri quantitativi Entrambi i criteri di cui sopra sono venuti meno. L'imposta di ricchezza mobile è stata abolita dalla riforma tributaria del 1973 con effetto dal 1º gennaio 1974 (art. 82, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597), mentre il criterio del capitale investito è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 dicembre 1989, n.

  1. Del 2° comma dell'art. 1 l. fall. restava dunque soltanto l'ultimo periodo, che impediva di potere qualificare piccoli imprenditori le società commerciali; questa norma, fortemente criticata dalla dottrina per la disparità di trattamento con l'imprenditore persona fisica, aveva tuttavia resistito a numerose denunce di incostituzionalità, dichiarate sempre infondate o manifestamente inammissibili dai giudici della Consulta. La riforma del diritto fallimentare La riforma del diritto fallimentare attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, a sua volta modificata dal decreto correttivo 12 settembre 2007, n. 169, ha reintrodotto un sistema basato su criteri quantitativi e monetari, in ossequio alla direttiva del legislatore delegante di «semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto» (art. 1, comma 6, lett. a, n. 1, legge delega 14 maggio 2005, n. 80). La riforma del 2006 L'art. 1 l. fall., come modificato dal d.lgs. 5/06, esenta dal fallimento i piccoli imprenditori, sia individuali che collettivi, eliminando la disparità di trattamento tra le due categorie. In modo apparentemente contorto il 2° comma della nuova norma disponeva che non sono piccoli imprenditori quelli che, anche alternativamente:
  • hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
  • hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. L'ultimo comma, per evitare che tali parametri divengano col tempo inadeguati, stabilisce un aggiornamento ogni 3 anni con decreto del Ministro della giustizia sulla base della media delle valutazioni Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Il decreto correttivo del 2007 La riformulazione della norma aveva subito creato notevoli problemi pratici; in primo luogo si riproponeva il tradizionale quesito del rapporto con l'art. 2083 c.c., se di integrazione reciproca (tesi minoritaria) o di indipendenza (tesi maggioritaria); in secondo luogo non era chiaro a chi spettasse la prova dei parametri quantitativi, se al creditore istante o al debitore chiamato a difendersi, il che aveva drasticamente ridotto il numero delle imprese fallite ben oltre le intenzioni deflative del legislatore delegante. Questi problemi sono stati risolti dal decreto correttivo n. 169/07, che ha nuovamente modificato l'art. 1 l. fall.:
  • non si menziona più il piccolo imprenditore tra i soggetti esentati dal fallimento;
  • l'esenzione è conseguenza del mancato superamento, da parte di qualunque imprenditore commerciale individuale o collettivo, dei parametri dimensionali;
  • il debitore ha l'onere della prova di trovarsi al di sotto di tutti i parametri;
  • i parametri sono diventati tre e i due preesistenti sono stati sensibilmente ritoccati: o aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; o aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila

o avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. 5/2006, occorre tuttavia il possesso congiunto dei sopracitati requisiti per non essere esposto alla disciplina del fallimento, mentre basta aver superato anche uno solo degli indicati limiti dimensionali per uscire dall'area di esenzione e diventare soggetto fallibile. Quanto al piccolo imprenditore, esso cessa di essere una nozione appartenente al diritto fallimentare per rimanere confinata nel codice civile come criterio di applicazione di una disciplina ormai fortemente ridotta (non obbligatorietà delle scritture contabili, iscrizione nel registro delle imprese con efficacia di mera pubblicità notizia, caducazione delle proposte ed accettazioni contrattuali, e poco altro). PUBBLICITà NOTIZIA i fatti oggetto di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non per questo sono opponibili ai terzi. Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza. Ad es. nella società semplice ( sempre che non svolga attività agricola) l'iscrizione nel registro delle imprese non rende opponibili ai terzi i fatti registrati, ma bisognerà dimostrare che questi ne fossero comunque a conoscenza PUBBLICITà DICHIARATIVA ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici; l'inosservanza dell'onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza; in ogni caso l'atto rimane valido anche senza l'osservanza della forma di pubblicità prevista dalla legge PUBBLICITà COSTITUTIVA senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti, come nel caso della mancata iscrizione dell'ipoteca (art. 2808 comma 2), oppure della mancata iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali (la società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) La responsabilità degli amministratori di s.s. Responsabilità degli amministratori

  • L’art. 2260, comma 2, c.c. dispone che sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale Presupposti dell’azione di responsabilità:
  • inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale
  • danno subito dalla società deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento Legittimati ad esperire l’azione:
  • Nuovi amministratori
  • Amministratori non inadempienti
  • Soci con rappresentanza della società Revoca della facoltà di amministrare:
  • Amministratore nominato nel contratto sociale o Può essere revocato solo per giusta causa e, importando una modifica del contratto sociale è necessaria unanimità
  • Amministratore nominato con atto separato o Può essere revocato negli stessi casi in cui può essere revocato il mandato. Di conseguenza la revoca è possibile in ogni tempo e senza giusta causa. o la responsabilità solidale ed illimitata dei patrimoni personali dei soci – oltre al patrimonio sociale – che vincola tutti i soci verso i terzi, per le obbligazioni sociali Beneficio di escussione I soci sono responsabili in solido fra loro delle obbligazioni sociali, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società (s.n.c. regolare):
  • Godono del beneficio di preventiva escussione Il beneficio di preventiva escussione opera però in modo diverso nella società in nome collettivo (regolare) e nella società semplice (disciplina che si applica alla s.n.c. irregolare): Nella società semplice:
  • il creditore sociale può rivolgersi indifferentemente al patrimonio sociale o, in alternativa, a ciascun singolo socio illimitatamente responsabile (v. art. 2268 c.c.: la norma prevede che sia il socio richiesto del pagamento a dover indicare al creditore “i beni [della

società] sui quali possa agevolmente soddisfarsi”. In questo modo il c.c. onera il socio di un comportamento attivo per attivare il beneficio di escussione preventiva della società). N.B.: questa disciplina si applica anche alla società in nome collettivo irregolare, ferma restando la responsabilità illimitata di tutti i soci (anche di quelli non amministratori e/o rappresentanti! A differenza della s.s.) Nella società in nome collettivo regolare:

  • il beneficio di escussione è più intenso e opera automaticamente (cioè senza necessità di un comportamento attivo del socio). Ai sensi dell’art. 2304 c.c. i creditori sociali devono escutere preventivamente il patrimonio sociale e, solo successivamente, rivolvere le loro pretese al patrimonio dei singoli soci. La società è una forma di esercizio collettivo dell’impresa e, dunque, un’organizzazione di persone e beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo mediante l’esercizio in comune di un’attività economica. Il termine “società” è utilizzato – anche nel linguaggio comune - per indicare fenomeni di natura diversa. Con tale termine si indica, infatti:
  • il rapporto sociale che lega i soci tra loro:
  • la società è il soggetto costituito dai soci, il quale è dotato, a seconda dei casi o, meglio, a seconda del tipo societario, di personalità giuridica o della sola soggettività giuridica;
  • l’espressione è usata anche per riferirsi al contratto disciplinato dall’art. 2247 c.c.; tale norma prevede che: o “con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un’attività economica, allo scopo di dividerne gli utili”. La disposizione appena menzionata, pur rivelandosi la definizione codicistica più rappresentativa del fenomeno societario, non è, tuttavia, da considerarsi esaustiva. Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, si possono riscontrare enti sociali che non sono ascrivibili alla nozione di cui sopra: si pensi, in proposito, da un lato, alle società senza scopo di lucro e, dall’altro lato, alle società unipersonali, in cui, appunto, l’ente non è costituito da “due o più persone”, bensì attraverso un atto unilaterale di un solo soggetto. Le società, costituiscono soggetti di diritto distinti dalle persone (fisiche o giuridiche) che ne fanno parte. Sono, dunque, soggetti di diritto autonomi. Caratteristiche della società:
  • è un contratto (in taluni casi un atto unilaterale)
  • è un contratto associativo con comunione di scopo
  • è un contratto consensuale
  • è un contratto non formale (salvo disciplina dei tipi: 2251, 2296, 2315, 2328, 2464, 2475) Tipi di società Società di persone: o Società semplice; o Società in nome collettivo (s.n.c.); o Società in accomandita semplice (s.a.s.);
  • Società di capitali o Società per azioni (S.p.a.); o Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.); o Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • Società cooperative (e di mutua assicurazione) Disciplina applicabile (es: invalidità del contratto nelle società di persone e di capitali):
  • norme e principi del singolo tipo (prototipi: s.s. e, forse, s.p.a.)
  • norme e principi sul contratto di società in generale
  • norme e principi sui contratti associativi (1420, 1446, 1459, 1466)
  • norme e principi sui contratti in generale (es: 1362 su interpretazione del contratto)
  • norme e principi sulle obbligazioni (es: 1175 su correttezza nell’adempimento) Gli elementi essenziali della società Si è detto come dalla lettura dell’articolo 2247 c.c. discendano i tre elementi fondanti del fenomeno societario:
  • conferimenti da parte di tutti i soci
  • esercizio in comune dell’attività economica (scopo mezzo)
  • scopo di lucro (scopo fine) La presenza dei tre elementi, oltre ad individuare il fenomeno societario, serve per distinguere la società da:

corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società Effetti Se il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte Il socio può:

  • versare la differenza in danaro mantenendo inalterato il numero delle azioni sottoscritte oppure
  • recedere dalla società, con conseguente diritto alla liquidazione del valore attuale delle azioni sottoscritte con diritto alla restituzione in natura del bene conferito, qualora ciò sia possibile in tutto o in parte. Il che implica di regola la necessità di conguagli in denaro (a carico della società oppure del socio, a seconda dei casi) per pareggiare il valore del bene con il valore di liquidazione della partecipazione. Per le ragioni sopra esposte, i risultati della revisione devono essere preventivamente comunicati al socio in modo da consentirgli l’esercizio di tali scelte alternative, nonché per permettergli di impugnare di fronte all’autorità giudiziaria la revisione operata dagli amministratori fermo restando che, nell’inerzia del socio, la riduzione della sua partecipazione si produrrà solo con la deliberazione dell’assemblea straordinaria che riduce il capitale e annulla le azioni rimaste scoperte L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che, intervenuto l’annullamento delle azioni, quelle residue siano diversamente ripartite fra i soci, nel rispetto del principio che il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (artt. 2346, commi 4o e 5o, e 2343, comma 4o). Esenzioni
  • Non si fa ricorso al procedimento di stima: o per i titoli quotati nel mercato dei capitali (c.d. valori mobiliari, come azioni od obbligazioni) o per gli strumenti quotati nel mercato monetario (titoli di debito pubblico, certificati di deposito, ecc.), purché il valore del conferimento compreso il sovrapprezzo non superi il prezzo medio ponderato al quale tali strumenti finanziari sono stati negoziati nei sei mesi precedenti il conferimento; o quando il valore equo (fair value) del conferimento in natura è ricavabile dal bilancio approvato di una società soggetta a revisione legale dei conti purché tale bilancio sia stato approvato da non oltre un anno e la relazione del revisore non esprima rilievi proprio in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento. o quando il valore equo dei beni o crediti da conferire risulta da una valutazione di stima, non anteriore di oltre sei mesi e il conferimento è conforme ai princìpi e criteri di valutazione generalmente riconosciuti. Anche in questi ultimi due casi, l’esenzione è concessa a condizione che il valore attribuito al conferimento compreso il sovrapprezzo non superi la valutazione dei beni conferiti risultante dal precedente bilancio o dalla precedente stima NB: Gli amministratori possono richiedere che si proceda ad una nuova valutazione del conferimento in natura, qualora ritengano inattendibile il valore ad esso attribuito:
  • perché fatti eccezionali (ad esempio, una improvvisa mancanza di liquidità del mercato) hanno sensibilmente modificato il valore degli strumenti finanziari alla data effettiva del conferimento rispetto al prezzo medio di quotazione dei precedenti sei mesi
  • oppure, perché dopo la data di riferimento del bilancio o della precedente stima sono intervenuti fatti nuovi che hanno sensibilmente alterato il valore equo dei beni o crediti conferiti;
  • o infine perché l’esperto che ha effettuato la stima non era dotato di adeguati requisiti di professionalità ed indipendenza (art. 2343- quater). Tali accertamenti devono essere espletati entro trenta giorni dall’iscrizione della società
  • se conducono alla contestazione del valore del conferimento, la nuova stima dovrà essere effettuata secondo la normale procedura di

valutazione disciplinata dall’art. 2343, con conseguente necessità di chiedere la nomina dell’esperto da parte del tribunale. Se non c’è contestazione

  • gli amministratori nel medesimo termine iscrivono nel registro delle imprese una dichiarazione nella quale: o descrivono i conferimenti in natura sottratti al procedimento di stima e la loro valutazione o danno atto delle circostanze che giustificano l’esenzione o attestano che il valore dei beni o crediti conferiti è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo Fino all’iscrizione di tale dichiarazione le azioni corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società Chi è l’imprenditore “commerciale”?
  • Un imprenditore non piccolo che esercita un'attività commerciale è sottoposto, oltre alla disciplina generale prevista per qualsiasi imprenditore,
  • a una disciplina speciale prevista a tutela dei terzi e indicata spesso, in modo riassuntivo, con il termine di "statuto" dell'imprenditore commerciale Quali obblighi gravano sull’imprenditore commerciale?
  • Obbligo di tenuta delle scritture contabili.
  • Soggezione alle procedure concorsuali.
  • Soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale, con particolare riguardo alle figure dell'institore, del procuratore e del commesso.
  • Obbligo di registrazione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
  • Capacità per l'esercizio dell'impresa (inabilitazione, incapacità). Perché l’ordinamento impone agli imprenditori commerciali regole ulteriori (i.e. lo Statuto dell’imprenditore commerciale)? Perché un'impresa commerciale, soprattutto quando è di dimensioni medio grandi, richiede notevoli investimenti di capitale (per l'acquisto delle materie prime, degli impianti produttivi, delle attrezzature ecc.) e si basa, in larga misura, sul ricorso al credito concesso delle banche, dalle società finanziarie, dai fornitori, dai dipendenti ecc. Si rende quindi necessaria una disciplina particolare per garantire una tutela più efficace ai terzi, e soprattutto ai creditori, che entrano in rapporto con l'impresa che esercita un'attività commerciale. Questa disciplina è più onerosa per il singolo imprenditore commerciale (in quanto lo obbliga a pubblicizzare le vicende più importanti dell'impresa, a tenere regolarmente la contabilità, a subire le procedure concorsuali ecc.) ma, allo stesso tempo, è più vantaggiosa per l'intera categoria degli imprenditori commerciali perché, proteggendo i terzi, favorisce la concessione dei credito e la conclusione degli affari. L'azienda può essere venduta nel suo complesso o possono essere venduti i singoli beni che la compongono. Non esiste, però, una regola che disciplini la circolazione dell'azienda nel suo complesso, ma un corpus di norme che disciplinano aspetti peculiari del trasferimento. La norma di base è contenuta nel già richiamato art. 2556 c.c., rubricato “Imprese soggette a registrazione”, Dalla lettura della disposizione si evince agevolmente come l'art. 2556 c.c. preveda questa disciplina solo per le imprese “soggette a registrazione” che, in origine, erano le sole imprese commerciali. Come abbiamo sottolineato in precedenza, attualmente quasi tutte le imprese sono soggette a (diversi) obblighi di registrazione, ed è quindi dubbio:
  • se questa disciplina si applichi alle sole imprese commerciali, o
  • a tutte le imprese che devono iscriversi nel registro delle imprese. In ogni caso, si deve ritenere che il cambiamento di regime della pubblicità nel registro delle imprese, che ha esteso l'efficacia della pubblicità legale anche alle imprese agricole, renda applicabile la disciplina del trasferimento ex art. 2556 c.c. alla impresa agricola. La forma è, dunque, libera salva quella eventualmente richiesta (a pena di nullità) per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (es., trasferimento di beni immobili). Per le imprese soggette a registrazione è richiesta la forma scritta ad probationem (vedi art. 2725, comma 1, c.c.) Concorrenza Un’altra disposizione specifica per il trasferimento d’azienda è contenuta nell’articolo 2557 c.c., il quale disciplina un divieto di

concorrenza. Ai sensi di tale disposizione, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. In ogni caso, il patto non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento e, se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale comunque il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni in materia di concorrenza si applicano anche alle aziende agricole per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Successione nei contratti, nei debiti e nei crediti

  • Successione nei contratti (art. 2558 c.c.): o Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (ad es. contratti con prestazioni personali non sostituibili). o Al terzo contraente è data tuttavia la possibilità di recedere dal contratto, qualora sussista una giusta causa, entro il termine di tre mesi dalla notizia del trasferimento. In tal caso è peraltro fatta salva la responsabilità dell’alienante, anche perché il recesso del terzo non provoca la continuazione del contratto con l’alienante ma la sua definitiva estinzione. Ciò costituisce una espressa deroga al diritto comune, perché:
  • il trasferimento dei contratti avviene senza necessità di un’espressa accettazione del contraente ceduto;
  • il trasferimento dei contratti avviene automaticamente, per effetto cioè della sola cessione di azienda e senza che vi sia necessità di un’espressa accordo.
  • La successione dei crediti e dei debiti aziendali: o quanto ai crediti, l’art. 2559 c.c. dispone che per il loro trasferimento non è necessaria la notifica al debitore ceduto, sostituita dall’effetto di notifica collettiva conseguente all’iscrizione del trasferimento di azienda nel Registro delle imprese. o Da tale momento, dunque, il debitore non può più adempiere nelle mani dell’alienante e se lo fa non è liberato, a meno che non dimostri di aver agito in buona fede. Evidentemente, questa disciplina trova applicazione per le sole imprese soggette a registrazione; per le altre si applica la disciplina comune. Si veda la norma di riferimento: “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima”.
  • Quanto ai debiti aziendali, resta fermo il principio per cui non è possibile il mutamento del debitore senza il consenso del creditore.
  • Per questo l’art. 2560 c.c. dispone che l’alienante non è liberato fin quando il creditore non vi ha acconsentito.
  • Per le sole aziende commerciali si prevede poi che l’acquirente risponde di tutti i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (fanno eccezione i debiti da lavoro subordinato). Anche in questo caso, è utile fare diretto riferimento alla disposizione del codice civile (art. 2560 c.c.): “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Altre disposizioni significative riguardano il caso di usufrutto

dell'azienda e quello dell’affitto di azienda (artt. 2561 e 2562 c.c.). Obblighi tipici dell’usufruttuario (e dell’affittuario):

  • L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue.
  • L’usufruttuario deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte.
  • Qualora l’usufruttuario non adempia a tale obbligo o cessi arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015 c.c. .
  • La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto (2112). Che differenza c'è tra institori e procuratori? Si prega di contenere la risposta in 5 righe per consentire l'intervento e il dibattito tra gli studenti. Institore è colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale (art. 2203 C.C.). Si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente (direttore generale) posto al vertice della gerarchia del personale che dipende solo dall’imprenditore e solo da lui riceverà direttive e dovrà rendere conto a lui del suo lavoro. Oppure, se preposto a una sede secondaria o a un ramo dell’impresa si potrà trovare in posizione subordinata rispetto ad un altro institore (ed es. il direttore generale). Procuratore invece è colui che secondo un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (art. 2209 C.C.). Il procuratore è quindi una figura di ausilio subordinata e di grado inferiore rispetto all’institore perché a differenza dello stesso non è posto a capo dell’impresa o di un ramo o di una sede secondaria. Il potere decisionale del procuratore è circoscritto a un determinato settore dell’impresa (es. direttore acquisti, direttore del personale, ecc.). La nozione di impresa e quella di azienda possono coincidere? Individuare le disposizioni rilevanti. Si prega di contenere la risposta in 5 righe per consentire l'intervento e il dibattito tra gli studenti _I due concetti sono giuridicamente differenti anche se legati da un rapporto di strumentalità (art. 2555 e ss. c.c.):
  • l'azienda quale strumento è l'insieme dei beni materiali e immateriali (comprese le prestazioni di lavoro subordinato e i rapporti giuridici con clienti e fornitori) dei quali l'imprenditore si serve, come mezzo quindi, per l'esercizio dell'attività di produzione o scambio;
  • l'impresa è l'attività economica in senso stretto, quale fine, svolta dall'imprenditore grazie all'organizzazione che egli compie dei mezzi detti sopra. Tuttavia vi sono casi di imprese senza azienda, di società iscritte e che si svolgono col lavoro proprio dell'imprenditore e casi di aziende senza impresa, di chi la eredita e subito dopo la cede ad altri._ Aldo, socio accomandatario della s.a.p.a. Alfa, cede le proprie azioni a Bruno. Potrà quest'ultimo partecipare alla gestione della società? dato che in una s.a.p.a. solo gli accomandatari sono necessariamente chiamati a coprire e svolgere la funzione di amministratori ed hanno responsabiità illimitata, nell'ipotesi della domada in cui alfio cede a bruno le azioni , bruno non diventa accaomandatario ma accomandante, potrà dunque partecipare alla gestione della società quando gli altri soci , in assemblea straordinaria, lo designeranno accomandatario e amministrare e gestire la società Di quali rimedi può disporre Tizio, unico consocio di Caio in una s.n.c., di fronte al rifiuto di quest'ultimo di effettuare il conferimento pattuito? La norma di riferimento è contenuta nellla disciplina della società semplice in quanto compatibile e con precisione disciplinata dall'art.2286. articolo che si trova tra le cause di esclusione dalla società del socio. non specifica, l'articolo, che lo scioglemento si ha perchè il socio non conferisce quanto pattuito , ma lo esplica come una mancata esecuzione di un adempimento ( grave inadempimento )obbligatorio , quale.. in questo caso il conferimento. Le attività agricole per connessione. Criteri di connessione oggettiva ed operatività del principio di prevalenza. Sintetica ricostruzione della fattispecie e breve esemplicazione Secondo l’art 2135 È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per