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queste sono delle faq sviluppate di diritto commerciale che probabilmente troverete all'esame
Tipologia: Prove d'esame
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La nozione fondamentale si rinviene nell’art. 2555 c.c., che stabilisce:
“L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”. Il codice civile distingue nettamente l’azienda dall’impresa. Nonostante nel linguaggio comune sia frequente un uso confuso dei due concetti, da un punto di vista giuridico azienda e impresa sono nozioni nettamente distinte. Si afferma, in dottrina (ad es. Portale) ed in giurisprudenza, che:
QUOTA (e non azione) Le quote di partecipazione delle srl non possono essere rappresentate da azioni. Le quota, a differenza delle azioni che mantengono sempre la propria autonomia ed hanno uguale valore nominale tra di loro, è sempre unica in capo alla medesima persona ed è tanto grande quanto è la quota di capitale sottoscritta; è quindi caratterizzata da una unitarietà, per cui non sono ammissibili ipotesi di voto parziale, divergente o recesso parziale.
Azioni e diritti del socio Nella società per azioni la qualità (o status) di socio si acquista per effetto dell’acquisto della proprietà delle azioni della società. L’azione è, pertanto, l’elemento tipico utile a distinguere la s.p.a. dagli altri modelli societari (salvo la s.a.p.a). Il capitale di una s.p.a. si caratterizza, infatti, proprio per il fatto di essere ripartito in azioni (emesse dalla società). Nonostante il fatto che sia ormai possibile che non vi sia una “materiale” emissione di titoli azionari, la caratteristica tipica della divisione del capitale di s.p.a. in azioni non è mutata nel corso del tempo: il capitale è così suddiviso un valore nominale diviso in azioni e da esse rappresentato (sia che tali azioni esistano materialmente, sia che esse non esistano materialmente). L’eventuale non emissione delle azioni, come si dirà, incide esclusivamente sulle modalità di trasferimento delle azioni. L’azione è quindi definibile come un titolo di partecipazione, in quanto attribuisce la qualità di socio e, di conseguenza, la titolarità della situazioni giuridiche attive e passive ad essa collegate, mutuando poi dalla disciplina dei titoli di credito – oggetto di successive lezioni – la propria legge di circolazione.
-1. a ciascuna azione corrisponde un determinato valore nominale. -2. ciascun socio ha diritto ad un numero di azioni proporzionale al conferimento sottoscritto -3. le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti -4 le azioni sono indivisibili Il nostro ordinamento tutela le c.d. invenzioni industriali Nozione: nuovi ritrovati o nuove soluzioni di problemi tecnici che siano:
produttiva)
Rappresentanza: il contratto deve specificare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Dati che devono essere iscritti nel registro delle imprese. Il consorzio può essere chiamato in giudizio (rappresentanza processuale passiva) nelle persone del presidente e del direttore, anche se la rappresentanza (sostanziale e processuale) è attribuita ad altre persone (art. 2613). Fondo consortile: è un fondo patrimoniale costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi. Esso è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati. E’ destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da questi è aggredibile fin quando dura il consorzio. Obbligazioni consortili: art. 2615. La norma distingue tra o Obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti: es. spese degli uffici e degli impianti, risponde esclusivamente il consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Sanzioni penali per gli amministratori. o Obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati: maggiormente tutelati sono i terzi in questo caso. Rispondono solidalmente sia il consorziato sia il fondo consortile. In caso di insolvenza del consorziato interessato, il debito dell’insolvente si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote? funzione di garanzia del fondo consortile. Le società consortili Consorzi e società sono istituti nettamente diversi. Il consorzio svolge attività esclusivamente interna, manca l’esercizio in comune di un’attività economica (attività d’impresa) da parte dei consorziati che è elemento essenziale delle società. La distinzione è più sottile quando il consorzio svolge attività con i terzi. In questo caso si hanno fenomeni associativi comuni: carattere imprenditoriale e il fine di realizzare attraverso tale attività un interesse economico. Scopo consortile: la qualità di imprenditori di tutti i partecipanti del consorzio e lo stretto nesso funzionale che esiste tra l’attività del consorzio e l’attività svolta dai singoli imprenditori consorziati. La funzione tipica di un consorzio (con attività esterna) è quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate. L’intento tipico non è ricavare un utile ma usufruire dei beni e servizi prodotti e messi a loro disposizione in modo da conseguire un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti. Scopo mutualistico: molto più affine allo scopo consortile. Anche l’impresa mutualistica tende a procurare un vantaggio patrimoniale diretto sotto forma di risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale. Società consortili: tutte le società lucrative, ad eccezione della società semplice, possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall’art. 2602, cioè gli scopi di un consorzio. Chi li debba disciplinare però è dibattuto ancora oggi. Disciplina mista? In mancanza di specifiche disposizioni di legge o dell’atto costitutivo troverà integrale applicazione la disciplina legale del tipo societario prescelto. Condizioni per la costituzione Attività necessarie:
parte integrante dell’atto costitutivo Forme della stipulazione
o Allegati: ? i documenti comprovanti l’avvenuto versamento della percentuale dei conferimenti in denaro; ? Relazione giurata di stima dei beni conferiti in natura e dei crediti ? Autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge Attività anteriore alla costituzione
“parmigiano reggiano”). Posto che il Il marchio è il segno idoneo a distinguere determinati prodotti o servizi dell’impresa da altri dello stesso genere, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese
terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (art .2208 c.c.). In sintesi, e facendo riferimento alle norme dettate dal codice civile:
singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. La tenuta delle scritture contabili costituisce un obbligo ed è legislativamente disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (art.2214). Come abbiamo accennato in precedenza, infatti, l’obbligo di tenere le scritture contabili si caratterizza come obbligo tipico discendente dallo Statuto dell’imprenditore commerciale. In linea generale, pertanto, può dirsi che la disciplina elle scritture contabili prevista dal codice civile non si applica ai piccoli imprenditori e quindi anche i piccoli imprenditori che esercitano attività commerciale. Al contrario, essa trova applicazione (come vedremo più avanti) nei confronti delle società commerciali, le quali sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili anche qualora non esercitino un’attività commerciale. Le scritture contabili obbligatorie. Regolarità e controllo. Sono scritture contabili obbligatorie:
caso di lite l’imprenditore non può scinderne il contenuto ed avvalersi solo della parte a lui favorevole).
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.
L' impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
lire ventimila. In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali». Il limite originario del capitale investito era stato successivamente aggiornato a novecentomila lire dalla legge 20 ottobre 1952, n.
Erosione dei parametri quantitativi Entrambi i criteri di cui sopra sono venuti meno. L'imposta di ricchezza mobile è stata abolita dalla riforma tributaria del 1973 con effetto dal 1º gennaio 1974 (art. 82, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597), mentre il criterio del capitale investito è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 dicembre 1989, n.
o avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Diversamente da quanto previsto dal d.lgs. 5/2006, occorre tuttavia il possesso congiunto dei sopracitati requisiti per non essere esposto alla disciplina del fallimento, mentre basta aver superato anche uno solo degli indicati limiti dimensionali per uscire dall'area di esenzione e diventare soggetto fallibile. Quanto al piccolo imprenditore, esso cessa di essere una nozione appartenente al diritto fallimentare per rimanere confinata nel codice civile come criterio di applicazione di una disciplina ormai fortemente ridotta (non obbligatorietà delle scritture contabili, iscrizione nel registro delle imprese con efficacia di mera pubblicità notizia, caducazione delle proposte ed accettazioni contrattuali, e poco altro). PUBBLICITà NOTIZIA i fatti oggetto di pubblicità servono solo ad assicurare la loro conoscibilità legale, ma non per questo sono opponibili ai terzi. Se quindi si vorrà opporre a un terzo un fatto reso pubblico bisognerà comunque dimostrare che questi ne era a conoscenza. Ad es. nella società semplice ( sempre che non svolga attività agricola) l'iscrizione nel registro delle imprese non rende opponibili ai terzi i fatti registrati, ma bisognerà dimostrare che questi ne fossero comunque a conoscenza PUBBLICITà DICHIARATIVA ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici; l'inosservanza dell'onere di pubblicità comporta la inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza; in ogni caso l'atto rimane valido anche senza l'osservanza della forma di pubblicità prevista dalla legge PUBBLICITà COSTITUTIVA senza l'osservanza della forma di pubblicità voluta dalla legge l'atto non produce effetti, come nel caso della mancata iscrizione dell'ipoteca (art. 2808 comma 2), oppure della mancata iscrizione nel registro delle imprese delle società di capitali (la società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) La responsabilità degli amministratori di s.s. Responsabilità degli amministratori
società] sui quali possa agevolmente soddisfarsi”. In questo modo il c.c. onera il socio di un comportamento attivo per attivare il beneficio di escussione preventiva della società). N.B.: questa disciplina si applica anche alla società in nome collettivo irregolare, ferma restando la responsabilità illimitata di tutti i soci (anche di quelli non amministratori e/o rappresentanti! A differenza della s.s.) Nella società in nome collettivo regolare:
corrispondenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la sede della società Effetti Se il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte Il socio può:
valutazione disciplinata dall’art. 2343, con conseguente necessità di chiedere la nomina dell’esperto da parte del tribunale. Se non c’è contestazione
concorrenza. Ai sensi di tale disposizione, chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. In ogni caso, il patto non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento e, se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale comunque il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni in materia di concorrenza si applicano anche alle aziende agricole per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Successione nei contratti, nei debiti e nei crediti
dell'azienda e quello dell’affitto di azienda (artt. 2561 e 2562 c.c.). Obblighi tipici dell’usufruttuario (e dell’affittuario):