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Fonti comunitarie, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Riassunti relativo alle fonti comunitarie

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 14/01/2014

Utente sconosciuto
Utente sconosciuto 🇮🇹

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LE#FONTI#COMUNITARIE#
/ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĨŽŶƚŝĐŚĞĨŽƌŵĂŶŽůŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶŽŶğĨĂĐŝůĞĚĂĚŝƐĞŐŶĂƌĞ>ĂĚŝƐƚŝŶnjŝŽŶĞ
fondamentale*da*cui*muovere*è*tra*il*diritto&convenzionale*(=*diritto*presente*nei*trattati*con*cui*la*CE*si*è*
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gerarchicamente*sovraordinata*al*diritto*derivato,*e*cğƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽŽƌŐĂŶŽŐŝƵƌŝƐĚŝnjŝŽŶĂůĞ;Coste&di&
Giustizia&della&CE)*che*garantisce*tale*prevalenza*gerarchica.*La*Corte*di*Giustizia*ha*giurisdizione*esclusiva*
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di*Maastricht,*di*un*esplicito*richiamo*ai*diritti*fondamentali.**
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ůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŐŝƵƌŝĚŝĐŝŶĞůůŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶĂnjŝŽŶĂůĞƐĞŶnjĂůŝŶƚĞƌƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝƵŶĂƚƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŶĂnjŝŽŶĂůĞhŶ
esempio*è*dato*dai*regolamenti*CE,*che*sforano*la*membrana*della*sovranità*e*si*impongono*per*forza*
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intermediazione.*La*diretta*applicabilità*è*definita*dal*Trattato,*che*determina*anche*quando*e*con*quali*
procedure*i*regolamenti*sono*emanati.*Essa*esprime*la*potestà*legislativa*affidata*agli*organi*comunitari.*
ATTI*VINCOLANTI*
L Regolamenti*CE:*hanno*portata*generale*(=*sono*
rivolti*a*tutti)*e*hanno*portata*generale*e*astratta.*
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L Direttive*CE:*atti*normativi*che*hanno*come*
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essere*raggiunto*entro*un*termine*fissato,*ma*ha*
discrezionalità*(=*facoltà*di*scelta)*per*ciò*che*
riguarda*le*forme*e*i*mezzi.*
L Decisioni*CE:*sono*obbligatorie*in*tutti*i*loro*elementi*
e*sono*direttamente*applicabili.*Hanno*portata*
particolare,*ovvero*si*rivolgono*a*soggetti*specifici.*Si*
tratta*di*atti*con*cui*gli*organi*della*CE*applicano*le*
norme*generali*e*astratte*poste*dalle*fonti*normative*
comunitarie*alle*fattispecie*particolari*e*concrete*=>*
non*rientrano*nel*nostro*concetto*di*fonte*del*diritto.*
ATTI*NON*VINCOLANTI*
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ovvero*inviti*rivolti*agli*
Stati*a*conformarsi*ad*un*
certo*comportamento;*
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LE FONTI COMUNITARIE

/ůƐŝƐƚĞŵĂĚĞůůĞĨŽŶƚŝĐŚĞĨŽƌŵĂŶŽů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽŶŽŶğĨĂĐŝůĞĚĂĚŝƐĞŐŶĂƌĞ͘>ĂĚŝƐƚŝŶnjŝŽŶĞ fondamentale da cui muovere è tra il diritto convenzionale (= diritto presente nei trattati con cui la CE si è costituita, modificata sviluppata) e diritto derivato (= diritto che scaturisce dagli atti normativi espressione ĚĞŐůŝŽƌŐĂŶŝĚĞůůĂͿ͘/ƚƌĂƚƚĂƚŝƐŽŶŽƐƉĞƐƐŽĚĞĨŝŶŝƚŝĐŽŵĞůĂ͞ŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĞ͟ĚĞůůĂ͗ĞƐƐŝƐŽŶŽƵŶĂĨŽŶƚĞ gerarchicamente sovraordinata al diritto derivato, e c͛ ğƵŶĂƉƉŽƐŝƚŽŽƌŐĂŶŽŐŝƵƌŝƐĚŝnjŝŽŶĂůĞ; Coste di Giustizia della CE ) che garantisce tale prevalenza gerarchica. La Corte di Giustizia ha giurisdizione esclusiva ƉĞƌĐŝžĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂnjŝŽŶĞĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŽ͕ŶŽŶĐŚĠŝůŐŝƵĚŝnjŝŽĚ i legittimità sul ĚŝƌŝƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŽ͘/ůĐĂƌĂƚƚĞƌĞ͞ĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͟ĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽğƌĂĨĨŽƌnjĂƚŽĚĂůů͛ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞŝŶĞƐƐŽ͕ĐŽŶŝůdƌĂƚƚĂƚŽ di Maastricht, di un esplicito richiamo ai diritti fondamentali.

DIRITTO DERIVATO

DIRETTA APPLICABILITA͛ : è una qualità di determinati atti comunitari che producono immediatamente i ůŽƌŽĞĨĨĞƚƚŝŐŝƵƌŝĚŝĐŝŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶĂnjŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŶnjĂů͛ŝŶƚĞƌƉŽƐŝnjŝŽŶĞĚŝƵŶĂƚƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽŶĂnjŝŽŶĂůĞ͘hŶ esempio è dato dai regolamenti CE, che sforano la membrana della sovranità e si impongono per forza ƉƌŽƉƌŝĂŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽŶĂnjŝŽŶĂůĞ͕ƐĞŶnjĂĐŚĞůŽ^ƚĂƚŽĚĞďďĂŽƉŽƐƐĂĨƌĂƉƉŽƌƌĞƵŶƉƌŽƉƌŝŽĂƚƚŽĚŝ intermediazione. La diretta applicabilità è definita dal Trattato, che determina anche quando e con quali procedure i regolamenti sono emanati. Essa esprime la potestà legislativa affidata agli organi comunitari.

ATTI VINCOLANTI

-­‐ Regolamenti CE: hanno portata generale (= sono rivolti a tutti) e hanno portata generale e astratta. Sono obbligatori in tutti i loro elementi, e non possono essere applicati solo parzialmente dai singoli Stati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri (= non è necessario un atto dello Stato ĐŚĞŶĞŽƌĚŝŶŝů͛ĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞͿ͘ -­‐ Direttive CE: atti normativi che hanno come destinatari gli Stati membri, e li vincolano per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito a forma e mezzi. Lo Stato ha un obbligo di risultato, che deve essere raggiunto entro un termine fissato, ma ha discrezionalità (= facoltà di scelta) per ciò che riguarda le forme e i mezzi. -­‐ Decisioni CE: sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Hanno portata particolare, ovvero si rivolgono a soggetti specifici. Si tratta di atti con cui gli organi della CE applicano le norme generali e astratte poste dalle fonti normative comunitarie alle fattispecie particolari e concrete => non rientrano nel nostro concetto di fonte del diritto.

ATTI NON VINCOLANTI

-­‐ Raccomandazioni CE, ovvero inviti rivolti agli Stati a conformarsi ad un certo comportamento; -­‐ Pareri: esprimono il punto di vista di un organo su di un determinato oggetto.

EFFETTO DIRETTO :ƌŝŐƵĂƌĚĂůĞŶŽƌŵĞĞĚğƵŶĂŶŽnjŝŽŶĞĚĞĨŝŶŝƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞ͕ŽƐƐŝĂĚĂůůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝnjŝĂ͘

͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽğůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƵŶĂŶŽƌŵĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂĚŝ creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai ƐŝŶŐŽůŝ͕ĂŶĐŚĞƐĞŶnjĂů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂnjŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐƚĂƚĂůĞ͗ƋƵĞƐƚĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐĐĞŶĚĞĚĂůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ ĚĞůůĂƐŝŶŐŽůĂĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĞĚĞůůĂŶŽƌŵĂĐŚĞƉƵžĞƐƐĞƌŶĞƌŝĐĂǀĂƚĂ͘ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĂƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ le norme che ŚĂŶŶŽĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽ͕ŽƐƐŝĂĐŚĞƐŽŶŽĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƐĞŶnjĂů͛ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂnjŝŽŶĞĚŝƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƚƚŝ; norme self-­‐ executing ). La nozione di effetto diretto è stata introdotta per garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno, anche nei casi in cui lo Stato membro, chiamato ad attuare una disposizione ƐĨŽƌŶŝƚĂĚŝŝŵŵĞĚŝĂƚĂĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚă͕ƌŝƚĂƌĚŝů͛ĞŵĂŶĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞŶŽƌŵĞŝŶƚĞƌŶĞ͕ƉĂƌĂůŝnjnjĂŶĚŽů͛ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůĂ norma comunitaria. La Corte di Giustizia ha ritenuto che, dove una disposizione comunitaria è una norma ĐŚŝĂƌĂ͕ƉƌĞĐŝƐĂĞŶŽŶĐŽŶĚŝnjŝŽŶĂƚĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůůĞŐŝƐůĂƚŽƌĞŶĂnjŝŽŶĂůĞ͕ƋƵĞƐƚĂĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞĂƉƉůŝĐĂƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŶnjĂĂƚƚĞŶĚĞƌĞů͛ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞŶĂnjŝŽŶĂůĞ͘EĞůů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽǀŝğƵŶĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ sanzionatoria nei confrŽŶƚŝĚĞůůŽ^ƚĂƚŽŶĞŐůŝŐĞŶƚĞĐŚĞƌŝƚĂƌĚŝů͛ĂƚƚƵĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŵƉĞŐŶŝƉŽƐƚŝĚĂůůĞĨŽŶƚŝ comunitarie o li attui in modo incompleto o scorretto; nonché una garanzia per i singoli, i quali potranno far valere i propri interessi, tutelati dal diritto comunitario, anche contro lo Stato inadempiente. Lo Stato negligente non potrà giovarsi della propria negligenza negando ai singoli quei diritti che il diritto comunitario garantisce loro.

/ŶĐƌŽĐŝĂŶĚŽůĂĚŝƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚăĐŽŶů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĚŝƌĞƚƚĂƐŝŽƚƚĞŶŐŽŶŽϰƉŽ ssibilità: -­‐ Norme direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: negli Stati membri si producono gli effetti giuridici previsti dai regolamenti senza interposizione del legislatore nazionale. -­‐ Norme non direttamente efficaci espresse da atti direttamente applicabili: vi sono regolamenti che definiscono un quadro normativo che deve essere attuato o da altri regolamenti, o da norme nazionali; -­‐ Norme direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili: sono i divieti posti da direttive dettagliate o dagli stessi Trattati. Il divieto opera anche per lo Stato che non avesse dato esecuzione alla direttiva. -­‐ Norme non direttamente efficaci espresse da atti non direttamente applicabili: sono le norme che di regola derivano dalle direttive CE. Non sono in grado di far sorgere posizioni soggettive azionabili senza un previo intervento attuativo del legislatore nazionale.

Rapporti tra norme comunitarie e norme interne

ĚĞƌĞŶĚŽĂůůĂů͛/ƚĂůŝĂŚĂĂĐĐĞƚƚĂƚŽůĞĐŽŶĚŝnjŝŽŶŝĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶnjĂĨŝƐƐ ate dal Trattato. La Corte di Giustizia ŚĂƉŽŝƉƌĞĐŝƐĂƚŽĐŚĞů͛ĞĨĨĞƚƚŽĚŝƌĞƚƚŽĐŽŵƉŽƌƚĂůĂƉƌĞǀĂůĞŶnjĂĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐƵƋƵĞůůŽŝŶƚĞƌŶŽ -­‐> le norme comunitarie prevalgono sulle norme interne contrastanti. Se la legge è la manifestazione più tipica della sovranità, la prevalenza del diritto comunitario sulle leggi nazionali segna un cedimento della ƐŽǀƌĂŶŝƚăŶĂnjŝŽŶĂůĞ͕ĐŚĞǀŝĞŶĞůŝŵŝƚĂƚĂŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĚĞůů͛/ƚĂůŝĂĂůůĂ͘

/ŶƋƵĂƐŝƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ^ƚĂƚŝĞƵƌŽƉĞŝ͕ů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞĂůůĂĞů͛ĂĐĐĞƚ tazione delle sue trasformazioni sono state ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞĚĂƌŝĨŽƌŵĞĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂĐŝžŶŽŶğĂĐĐĂĚƵƚŽ͘>͛ƵŶŝĐĂĨŽŶƚĞĐŚĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂů͛ĂĚĞƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂğůĂůĞŐŐĞĚŝƌĂƚŝĨŝĐĂĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽĚŝZŽŵĂ͕ŶŽŶĐŚĠů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞŝŶĞƐƐĂĐŽŶƚĞŶƵ to. Ma la ůĞŐŐĞĚŝƌĂƚŝĨŝĐĂğƵŶĂůĞŐŐĞ͞ŵĞƌĂŵĞŶƚĞĨŽƌŵĂůĞ͕͟Ğů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞƵŶĂƐĞŵƉůŝĐĞĨŽƌŵƵůĂ͘^ŝƚƌĂƚƚĂ di fonti primarie, sub-­‐costituzionali: bastano a disporre una cessione di sovranità? La Corte costituzionale ha risposto sì, appellandosi Ăůů͛Ăƌƚ͘ϭϭŽƐƚ͕͘ŶĞůů͛ŝŶĐŝƐŽŝŶĐƵŝƐŝĚŝĐĞĐŚĞů͛/ƚĂůŝĂĐŽŶƐĞŶƚĞ͕ŝŶĐŽŶĚŝnjŝŽŶĞĚŝ parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni. La Corte ha potuto leggere nell͛ Ăƌƚ͘ϭϭƵŶ͛ĂƵƚŽƌŝnjnjĂnjŝŽŶĞĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞĂĐĞĚĞƌĞ

Contrasto tra norme interne e norme comunitarie: il quadro attuale

x CONTRASTO TRA LEGGE ORDINARIA E NORME CE SELF-­‐EXECUTING

Va applicata la norma comunitaria e la legge italiana non va applicata. Ciò vale solo e per tutte le norme comunitarie munite di effetto diretto (self-­‐executing). Questa regola è rivolta a tutti i ƐŽŐŐĞƚƚŝĚĞůů͛ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽ͕ƋƵŝŶĚŝŶŽŶƐŽůŽĂŐůŝŽƌŐĂŶŝŐŝƵĚŝnjŝĂƌŝ͕ŵĂĂŶĐŚĞĂůůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞ della Pubblica Amministrazione.

x CONTRASTO TRA LEGGE ORDINARIA E NORME CE NON SELF-­‐EXECUTING

Se la norma comunitaria non ha effetto diretto vuol dire che non possiede le caratteristiche che la ƌĞŶĚŽŶŽŝŵŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĂŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŝŽğĂƉƉůŝĐĂďŝůĞĐŽŵĞƌĞŐŽůĂĚĞůĐĂƐŽ͘ Finché la norma comunitaria non è attuata, è la vecchia norma interna a dover essere applicata. Se al giudice parrà che la legge italiana sia in contrasto con la norma comunitaria non self-­‐executing, potrà sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge dinnanzi alla Corte ĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͕ůĂŵĞŶƚĂŶĚŽů͛ŝŶĚŝƌĞƚƚĂůĞƐŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϭŽƐƚ͘

x CONTRASTO TRA NORME SUB-­‐LEGISLATIVE E NORME CE

In questo caso non siamo più di fronte al criterio della competenza e della non-­‐applicazione.

͛ŽƐƐĞƌǀĂŶnjĂĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽğĚŝƐƉŽƐƚĂĐŽŶůĞŐŐĞĨŽƌŵĂůĞ;ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞͿ͕ƉĞƌĐƵŝŝů regolamento o il provvedimento amministrativo che contrastasse con una norma comunitaria ƐĂƌĞďďĞŝůůĞŐŝƚƚŝŵŽ͕ƉĞƌǀŝŽůĂnjŝŽŶĞŝŶĚŝƌĞƚƚĂĚĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞ;сĐƌŝƚĞƌŝŽĚŝŐĞƌĂƌĐŚŝĂƚƌĂ regolamento amministrativo e ordine di esecuzione).

x CONTRASTO TRA NORME COSTITUZIONALI E NORME COMUNITARIE

La Corte costituzionale ha ammesso che le norme comunitarie possono comportare deroghe alle ŶŽƌŵĞĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůŝ͞ĚŝĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕͟ŵĂŶŽŶĂŝƉƌŝŶĐŝƉŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞůůĂŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĞ; teoria dei controlimiti ). Nella pratica le norme di dettaglio derogate dalla normativa comunitaria riguardano tutte il riparto di competenza tra Stato e Regioni. Il vero problema è cosa accade se la norma comunitaria lede un principio fondamentale della Costituzione. La Corte costituzionale ha più volte indicato quale sia la strada da percorrere, pur sottolineando quanto sia improbabile che un tale conflitto insorga. Occorre sottolineare che gli atti normativi della CE nel nostro ordinamento sono concepiti come fatti normativi: sono atti di un ordinamento separato, impugnabili di fronte al ŐŝƵĚŝĐĞĚŝůĞŐŝƚƚŝŵŝƚăĚŝƋƵĞůů͛ŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ;ŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝnjŝĂĚĞůůĂͿƉĞƌǀŝŽůĂnjŝŽŶĞĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽ͘ Ma essi non possono essere impugnati di fronte alla nostra Corte costituzionale, che può giudicare, ƐĞĐŽŶĚŽů͛Ăƌƚ͘ϭϯϰŽƐƚ͕͘ƐŽůŽĚ elle leggi e degli atti aventi forza di legge del nostro ordinamento. Se ůĂŶŽƌŵĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂůĞĚĞƵŶƉƌŝŶĐŝƉŝŽĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞ͕ůĂƐŽůĂǀŝĂƉŽƐƐŝďŝůĞğŝŵƉƵŐŶĂƌĞů͛ƵŶŝĐĂ ĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶĞĐŽŶĨŽƌnjĂĚŝůĞŐŐĞĚĞůŶŽƐƚƌŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ͕ĐŝŽğů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚĞ l Trattato.

I giudici di fronte al diritto comunitario

ĂƚĞŽƌŝĂĚƵĂůŝƐƚŝĐĂĂĨĨŽŶĚĂůĞƐƵĞƌĂĚŝĐŝŝŶƵŶĂǀŝƐŝŽŶĞƚƌĂĚŝnjŝŽŶĂůĞĚĞůůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůůĂ͗ƵŶ͛ŽƌŐĂŶŝnjnjĂnjŝŽŶĞ comune creata da Stati sovrani con strumenti di diritto internazionale. Ma, nel suo sviluppo, la CE ha elaborato strumenti, relazioni, poteri spesso simili a quelli tipici degli stati federali.

͛ĂƐƉĞƚƚŽƉŝƶƉĂƌĂĚŽƐƐĂůĞĚĞůůĂĐŽŶĐĞnjŝŽŶĞĚƵĂůŝƐƚŝĐĂğĐŚĞĂďďŝĂŵŽϮŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŝĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚŝƐƚŝŶƚŝƉĞƌ quanto riguarda la legislazione, ma uŶŝƚŝƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂů͛ĂƉƉůŝĐĂnjŝŽŶĞĚĞůĚŝƌŝƚƚŽĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ŝ giudici. La sovrapposizione dei 2 sistemi giurisdizionali moltiplica e incrocia gli strumenti processuali con cui il giudice può affrontare il medesimo caso di specie. Il giudice, di fronte ad un contrasto tra norma comunitaria e norma interna:

a. Deve decidere se la materia è di competenza dello Stato o della CE. Certo è che se la CE ha emanato una norma, vuol dire che essa crede di averne il potere. Se il giudice ritiene il contrario può ŝŵƉƵŐŶĂƌĞů͛ĂƚƚŽĚŝĨƌŽŶƚĞĂůůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝnjŝĂĚĞůůĂ; rinvio pregiudiziale di validità ). Il giudice non si comporta nei confronti delle norme comunitarie come classici fatti normativi: egli deve porsi il problema della loro validità.

NB: la Corte Ěŝ'ŝƵƐƚŝnjŝĂğĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌƐŝŝŶǀŝĂƉƌĞŐŝƵĚŝnjŝĂůĞƐƵůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂnjŝŽŶĞĚĞů dƌĂƚƚĂƚŽ͕ƐƵůůĂǀĂůŝĚŝƚăĞƐƵůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂnjŝŽŶĞĚĞŐůŝĂƚƚŝĐŽŵƉŝƵƚŝĚĂůůĞŝƐƚŝƚƵnjŝŽŶŝĚĞůůĂĞƐƵŐůŝ statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

b. Deve stabilire se la norma CE abbia o meno effetto diretto. In caso di dubbio il giudice può sospendere il giudizio e sollevare una questione pregiudiziale di interpretazione di fronte alla Corte di Giustizia. Se essa risponde che la norma è self-­‐executing, il giudice può riprendere il giudizio e chiuderlo, applicando la norma comunitaria.

c. Quando la norma comunitaria non è self-­‐executing ma esprime un principio, il giudice può essere in dubbio sulla compatibilità della legge italiana con essa. Il dubbio deve risolverlo sollevando una questione pregiudiziale di interpretazione di fronte alla Corte di Giustizia, prospettando la ƋƵĞƐƚŝŽŶĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĂƐƚƌĂƚƚŝ͕ƐĞŶnjĂĐŚĞĐŝžĚŝǀĞŶƚŝƵŶ͛ŝŵƉƵŐŶĂnjŝŽŶĞĚĞůůĂůĞŐŐĞŝƚĂůŝĂŶĂ͘WƵž accaderĞĐŚĞůĂŽƌƚĞĚŝ'ŝƵƐƚŝnjŝĂƌŝĐĂǀĂĚĂůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂnjŝŽŶĞĚĞůůĞĚŝƐƉŽƐŝnjŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĂďďŝĂůĞ caratteristiche sufficienti per produrre effetti diretti: il giudice si trova ora di fronte ad una norma self-­‐executing, e procede applicandola, disapplicando di conseguenza la norma italiana.

d. Se il giudice accerta che la norma CE non è self-­‐executing, impugna la legge italiana di fronte la Corte costituzionale.

e. Se il giudice dubita della compatibilità della norma comunitaria con i principi supremi della CostituzŝŽŶĞ͕ŝŵƉƵŐŶĂĚĂǀĂŶƚŝĂůůĂŽƌƚĞĐŽƐƚŝƚƵnjŝŽŶĂůĞů͛ŽƌĚŝŶĞĚŝĞƐĞĐƵnjŝŽŶĞĚĞůdƌĂƚƚĂƚŽ͘dƵƚƚĂǀŝĂ͕ siccome dopo il Trattato di Maastricht è diventato esplicito il riconoscimento dei diritti fondamentali come limite costituzionale alla legislazione comunitaria, il giudice potrebbe preferire impugnare direttamente la norma CE davanti alla Corte di Giustizia.

WZ/E/W/K/ddZ/h/KEǀƐWZ/E/W/K/^h^^//Z/d͛ Il primo limite è che tutta la ricostruzione eseguita dalla Corte costituzionale si basa su di una netta separazione delle competenze della CE e quelle dello Stato. Ma non è così. Anche il Trattato di Maastricht riafferma il principio di attribuzione, cioè che le istituzioni comunitarie fanno quanto è loro assegnato dai trattati: ma essendo le competenze comunitarie espresse in forma di obiettivi, i compiti hanno espansione incontenibile. Con il Trattato di Maastricht si è introdotto anche il principio di ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă͕ƉĞƌ͞ƉƌŽŵĞƚƚĞƌĞ͟ƵŶĂƌŝĚƵnjŝŽŶĞĚĞůů͛ĂnjŝŽŶĞĐŽŵƵŶŝƚĂ ria. Ma il principio di sussidiarietà non fissa un riparto di competenza, ma annuncia che non vi è un riparto come assetto rigido e preventivamente determinato.