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funzioni e compiti RSA, Sintesi del corso di Diritto del Lavoro

diritto sindacale. evoluzione e compiti delle rsa

Tipologia: Sintesi del corso

2011/2012

Caricato il 10/11/2012

oscara
oscara 🇮🇹

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La legge non determina in via generale funzioni e compiti delle rappresentanze sindacali aziendali,
ma attribuisce in molteplici occasioni a tali strutture il ruolo di interlocutore dell'azienda, per
comunicazioni ed esami congiunti, come ad esempio nei casi:
- delle procedure di intervento della Cassa integrazione ordinaria (art. 5, L. n. 164/1975) e
straordinaria (art. 1, L. n. 223/1991; art. 2, D.P.R. n. 218/2000);
- della fase di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di mobilità (artt. 4 e 24, L. n.
223/1991);
- dell'informativa e dell'esame congiunto in caso di trasferimento di azienda (art. 47, L. n.
428/1990);
- degli accordi in materia di utilizzo di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per il controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4, L. n. 300/1970) e di modalità per l'esecuzione di visite
personali di controllo sui lavoratori (art. 6, L. n. 300/1970);
- della consultazione in caso di introduzione del lavoro notturno (art. 12, D.Lgs. n. 66/2003);
- della comunicazione di dati in ordine al ricorso ai contratti di somministrazione (art. 24, D.Lgs. n.
276/2003);
- della comunicazione annuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente (art.
35, D.Lgs. n. 276/2003).
Compiti specifici possono essere attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali in sede di
contrattazione collettiva a diversi livelli.
Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
"pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro".
Poiché la norma ha lo scopo di consentire al personale che presta attività nell'azienda di poter acquisire
informazioni provenienti dalle associazioni sindacali, l'obbligo è soddisfatto quando il datore mette a
disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali uno spazio adeguato quanto a superficie
e altezza dal pavimento, situato in luogo al quale i lavoratori possono accedere facilmente (Cass. 3
febbraio 2000, n. 1199).
La norma non prevede che la scelta dello spazio debba essere preventivamente concordata con le
rappresentanze sindacali aziendali, né impone al datore di lavoro di attrezzare tale spazio con apposite
bacheche.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve porre permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo
locale comune sito all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, il datore di lavoro ha l'obbligo di porre a
disposizione delle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta, un locale idoneo per le loro
riunioni.
Il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un unico
locale comune indipendentemente dal numero di rappresentanze costituite nell'unità produttiva.
Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, indetta dalle rappresentanze sindacali
aziendali, nell'unità produttiva ove prestano la loro opera:
- al di fuori dell'orario di lavoro, senza previsione di limiti temporali;
- durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, con diritto alla corresponsione della normale
retribuzione.
La contrattazione collettiva (anche aziendale) può stabilire condizioni di miglior favore.
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La legge non determina in via generale funzioni e compiti delle rappresentanze sindacali aziendali, ma attribuisce in molteplici occasioni a tali strutture il ruolo di interlocutore dell'azienda, per comunicazioni ed esami congiunti, come ad esempio nei casi:

  • delle procedure di intervento della Cassa integrazione ordinaria (art. 5, L. n. 164/1975) e straordinaria (art. 1, L. n. 223/1991; art. 2, D.P.R. n. 218/2000);
  • della fase di avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di mobilità (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991);
  • dell'informativa e dell'esame congiunto in caso di trasferimento di azienda (art. 47, L. n. 428/1990);
  • degli accordi in materia di utilizzo di impianti audiovisivi e altre apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (art. 4, L. n. 300/1970) e di modalità per l'esecuzione di visite personali di controllo sui lavoratori (art. 6, L. n. 300/1970);
  • della consultazione in caso di introduzione del lavoro notturno (art. 12, D.Lgs. n. 66/2003);
  • della comunicazione di dati in ordine al ricorso ai contratti di somministrazione (art. 24, D.Lgs. n. 276/2003);
  • della comunicazione annuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente (art. 35, D.Lgs. n. 276/2003). Compiti specifici possono essere attribuiti alle rappresentanze sindacali aziendali in sede di contrattazione collettiva a diversi livelli.

Le rappresentanze sindacali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, "pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro".

Poiché la norma ha lo scopo di consentire al personale che presta attività nell'azienda di poter acquisire informazioni provenienti dalle associazioni sindacali, l'obbligo è soddisfatto quando il datore mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali uno spazio adeguato quanto a superficie e altezza dal pavimento, situato in luogo al quale i lavoratori possono accedere facilmente (Cass. 3 febbraio 2000, n. 1199).

La norma non prevede che la scelta dello spazio debba essere preventivamente concordata con le rappresentanze sindacali aziendali, né impone al datore di lavoro di attrezzare tale spazio con apposite bacheche.

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti deve porre permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune sito all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti, il datore di lavoro ha l'obbligo di porre a disposizione delle rappresentanze sindacali che ne facciano richiesta, un locale idoneo per le loro riunioni. Il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali un unico locale comune indipendentemente dal numero di rappresentanze costituite nell'unità produttiva. Assemblea

I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, indetta dalle rappresentanze sindacali aziendali, nell'unità produttiva ove prestano la loro opera:

  • al di fuori dell'orario di lavoro, senza previsione di limiti temporali;
  • durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue, con diritto alla corresponsione della normale retribuzione. La contrattazione collettiva (anche aziendale) può stabilire condizioni di miglior favore.

Le rappresentanze sindacali aziendali possono procedere alla convocazione sia congiuntamente che disgiuntamente. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori , oppure gruppi di essi. In sede di contrattazione collettiva le parti possono peraltro prevedere una disciplina di maggior favore e così, ad esempio, attribuire il potere di convocazione dell'assemblea anche a soggetti diversi dalle R.S.A. L'ordine del giorno dell'assemblea deve avere ad oggetto " materie di interesse sindacale e del lavoro ". All'assemblea possono partecipare tutti i lavoratori dell'unità produttiva (o del gruppo specificamente interessato) e, previo preavviso al datore di lavoro, i dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. Referendum

La legge prevede l'obbligo del datore di lavoro di consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di consultazioni referendarie (sia generali che per categoria) tra i lavoratori su materie inerenti l'attività sindacale. Il potere di convocazione del referendum spetta congiuntamente a tutte le rappresentanze sindacali aziendali. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva (anche aziendale).

La legge non richiede alcun requisito di carattere formale o sostanziale per la designazione dei lavoratori che ricoprono la posizione di " dirigente " della rappresentanza sindacale aziendale. La materia è normalmente disciplinata dai contratti collettivi.

Con riferimento al contesto legale la giurisprudenza afferma che per "dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali" devono intendersi tutti i delegati che compongono la rappresentanza sindacale , cosicché le prerogative e tutele di cui sopra spettano necessariamente a ciascun componente di detta rappresentanza (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684).

La legge prevede espressamente l'attribuzione ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di permessi retribuiti e non retribuiti.

Permessi retribuiti

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, cioè per lo svolgimento di attività di tutela sindacale nell'interesse diretto dei lavoratori occupati nell'impresa.

Salvo più favorevole disciplina contrattuale, hanno diritto a tali permessi:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è

nell'organismo sindacale, svolgono per le specifiche funzioni espletate un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale aziendale come ad esempio può oggettivamente risultare dalla titolarità dei permessi sindacali (Cass. 29 ottobre 1990, n. 10438).

La norma non trova applicazione ai provvedimenti del datore di lavoro di spostamento del rappresentante sindacale da un luogo di lavoro all'altro nell'ambito della stessa unità produttiva ovvero di invio in trasferta temporanea.

La giurisprudenza ha peraltro osservato che la trasferta può egualmente rivelarsi illegittima in quanto configuri una condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970, se oggettivamente idonea - per le specifiche modalità, la relativa durata, le motivazioni addotte, la frequenza con cui si verifica nonché la concreta possibilità per il lavoratore di godere di permessi - a ledere la libertà e l'attività sindacale per comportare un lungo allontanamento del rappresentante sindacale dai compagni di lavoro o per limitare in altro modo la possibilità di svolgimento dell'attività sindacale (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121).

La disposizione in esame si applica fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui il dirigente è cessato dall'incarico.

Nozione di unità produttiva Anche per quanto attiene al trasferimento del rappresentante sindacale vale la nozione di unità produttiva specificata dalla giurisprudenza a tratto generale: una struttura aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve, invece, escludersi l'autonomia, ai fini della integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, di organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari o di carattere temporaneo, rispetto al fine produttivo dell'impresa (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121).

Tutela in caso di licenziamento

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ad una specifica tutela in caso di licenziamento.

Nel corso del giudizio instaurato sulla legittimità del licenziamento, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisce mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, qualora ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza che dispone la reintegrazione del lavoratore è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

La tutela di cui sopra si applica per tutta la durata dell'incarico e per i 12 mesi successivi alla sua cessazione.