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Genesi e forme del documento - Pratesi, Sintesi del corso di Paleografia

Genesi e forme del documento - Pratesi

Tipologia: Sintesi del corso

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Genesi e forme del documento
medievale
Pratesi A.
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Genesi e forme del documento

medievale

Pratesi A.

attestazione scritta,

  1. Natura del contenuto: ambito giuridico;
  2. Forma della redazione: deve rispondere a regole precise. Diplomatica : scienza che ha per oggetto lo studio critico del documento, al fine di determinarne il valore come testimonianza storica, non solo nella sfera della storia in generale, ma anche in quelle della storia economica, della storia sociale, della storia della

CAPITOLO PRIMO

PRINCIPII GENERALI E DEFINIZIONI

La diplomatica studia il documento in se stesso, nelle sue forme più ancora che nel suo contenuto. Definizione di “ documento ” in senso diplomatistico: è una testimonianza scritta di un fatto di natura giuridica, compilata, con l’osservanza di certe determinate forme, le quali sono destinate a procurarle fede e a darle forza di prova (Cesare Paoli). Da qui, tre elementi importanti:

  1. La circostanza della scrittura oggetto della diplomatica: solo lingua. Il documento : rispecchia infatti una determinata situazione politica, sociale, economica e, visto che è scritto, fissa nel tempo fasi dell’evoluzione linguistica. Termine “diplomatica” da “ De re diplomatica ” di Jean Mabillon. La diplomatica ESTENDE l’esame critico anche ad altre scritture che NON rientrano nella categoria ristretta del documento il diplomatista deve prendere in considerazione le attestazioni scritte

un gran numero di carte dell’epoca merovingica. Il merito principale del Mabillon, che ebbe materiale più ricco di Papenbroeck , è di aver distinto le varie categorie di documenti e preso in considerazione gli elementi suscettibili di critica instaurò un metodo scientifico. A metà del secolo XVIII una nuova controversia dette occasione In passato: polemica teologica su antichi documenti discussioni su speciali gruppi di documenti, sfociando nei bella diplomatica del secolo XVII. Essi ebbero carattere diverso:

  • in Germania: aspetto pratico, di contesa giudiziaria per l’affermazione di un diritto,
  • in Francia e Belgio: carattere dottrinale, con preoccupazione scientifica. Vero fondatore della scienza diplomatica: Jean Mabillon : nel 1667 intraprese la grandiosa edizione degli Acta sanctorum ordinis s. Benedicti. Nel 1675, Daniel Van Papenbroeck pubblicò un testo in cui dettava le norme per l’analisi dei documenti e finì per screditare ai padri Maurini di elaborare un altro trattato: tra il 1750 e il 1765 Tassin e Toustain pubblicarono il Nouveau traité de diplomatique in 6 volumi. Anche il secolo XIX vide i trattatisti seguire per lo più l’indirizzo del Nouveau traité. Un impulso nuovo venne dalla Germania, con l’impresa dei Monumenta Germaniae historica e la raccolta ed edizione di fonti documentarie che aprirono l’era della diplomatica speciale , che tratta le caratteristiche dei documenti imperiali e regi (della Germania).

Tendenze ancora incerte e suscettibili di sviluppi fecondi: estendere il campo della diplomatica:

  • sia nel tempo (per comprendere anche l’età moderna)
  • sia nell’oggetto, per includervi gli “atti” in senso lato e le “carte amministrative”. CAPITOLO TERZO La possibilità di disporre in una serie organica della produzione documentaria di uno stesso ufficio aprì una problematica nuova e avviò impostazioni di metodo che prima erano precluse per esempio: von Sickel introduceva il sistema della comparazione delle scritture e del dettato nell’ambito della cancelleria: rigore critico, che prima non c’era. Il secolo XIX rappresenta quindi, dopo il XVII nel quale la diplomatica è nata come scienza, il secondo periodo importante nella storia della disciplina necessità di compendiare di nuovo in esposizioni aggiornate le materia, la manualistica si arricchisce. NOZIONI FONDAMENTALI: AZIONE GIURIDICA E DOCUMENTAZIONE; DIPLOMATICA GENERALE E SPECIALE; DOCUMENTO PUBBLICO E PRIVATO La diplomatica deve tendere a ricostruire il processo di formazione del documento, deve cioè riconoscere, di volta in volta, i tempi e i modi della documentazione. Distinzione tra due elementi che corrispondono a due diversi momenti:
  • (^) documenti privati : quelli redatti fuori di cancelleria e privi di ogni carattere specifico di solennità.
  • Documenti semipubblici (terza categoria aggiunta): emanati da autorità minori (signori feudali, vescovi, ecc.) che, non avendo un proprio ufficio per la spedizione dei documenti, Per Bresslau, per esempio:
  • documento pubblico: documento emanato da autorità indipendenti (autorità: re, imperatori, pontefici);
  • documenti privati: tutti gli altri. UNICO criterio diplomaticamente valido di differenziazione: FORMA, strettamente connessa al modo di emissione del documento:
  • documenti pubblici: quelli che, essendo rilasciati da una cancelleria, presentano le forme solenni tipiche del documento cavalleresco; Rimuovere ricorrevano all’opera degli scrittori delle (^) carte private, assumendoli però spesso al proprio servizio e imponendo loro di seguire nella stesura alcuni canoni particolari che conferivano al testo una certa solennità. CAPITOLO QUARTO LE PERSONE Perché il documento esista, servono almeno tre persone:

interesse a fare domanda dell’attestazione scritta) autore del documento e autore dell’atto giuridico documentato sono distinti. I diplomatisti germanici usano diversi sostantivi per indicare questi ruoli, uno per l’ autore dell’azione giuridica e uno per l’emittente : autore della documentazione ≠ rogatario : scrittore, creatore del testo (NON è la persona che richiede la stesura scritta! ).

  • i due protagonisti del fatto che crea il rapporto giuridico: “autore” e “destinatario”,
  • l’estensore della testimonianza scritta del fatto medesimo: “scrittore”. Autore: colui che compie l’azione giuridica, cioè colui dalla cui volontà l’azione stessa ha origine e che nella maggioranza dei casi risulta anche autore del documento, in quanto fatto da lui o per suo ordine o in suo nome. Nella realtàcolui che richiede la redazione del documento (o colui a cui nome è intitolato) può essere una persona DIVERSA dall’autore dell’azione giuridica (spesso: destinatario , che ha Rimuovere Destinatario : colui verso il quale l’azione giuridica è diretta (beneficiario in una concessione sovrana, erede di un testamento, ecc.). Non esiste documento senza destinatario, anche se questo può avere solo atteggiamento passivo (es. in donazioni, testamenti). NON SEMPRE il destinatario dell’azione giudica è colui al quale il documento è indirizzato. Inoltre, a volte, le stesse persone possono essere autore e destinatario contemporaneamente.

petizione resa esplicita nel documento. Dopo la petitio atto successivo NON è indispensabile per la genesi del documento pubblico: intercessio : intervento propiziatorio di persone vicine all’autorità alla quale la domanda era diretta (familiari o funzionari della corte) che potevano:

  • presentare di persona la domanda del petitore, raccomandandone l’accoglimento,
  • in altri casi: il personale si riduceva a uno o due ufficiali. Per ricostruire il PROCESSO DI DOCUMENTAZIONE: innanzi tutto distinguere tra:
  • i documenti emanati nel quadro dell’attività politica e amministrativa dell’autore per sua diretta volontà: l’autorità comandava al capo della cancelleria di redigere il documento.
  • Quelli sollecitati dai sudditi: chi attendeva il beneficio produceva una “ petizione” o “supplica ” che, raccolta e registrata in cancelleria, veniva poi presentata in udienza all’autorità per l’accoglimento o meno dell’istanza. Spesso:
  • o agire da intermediari interponendo i loro buoni uffici per un felice esito della richiesta. Stadio ulteriore nel processo formativo del documento: intervenzione : intervento di personaggi distinti dal richiedente e dagli intercessori, con funzione diversamente interpretata, con significato diverso secondo i tempi. Nell’alto medioevo: figura giuridica degli “intervenientes”: persone che, potendo ricevere un danno alla concessione fatta da altri, garantivano con la loro presenza la validità incontrastata dell’atto.

Stadio successivo: redazione del documento. I tempi e le modalità variano secondo la complessità dell’ufficio:

  • con organizzazione ridotta: lo scrittore provvede alla stesura del testo,
  • se la vastità dell’ufficio impone una divisione dei compiti: un ufficiale tra i più eminenti distribuiva il lavoro incaricando uno scrittore e un funzionario della categoria “ dictatores ” Nel tempo: intervenientes divennero “consentientes” tra X e XII secolo: nuova evoluzione: i consenzienti divennero semplici testimoni la cui presenza NON contribuiva più alla validità del documento, che , essendo pubblico, fondava la sua autenticità sul fatto di essere emanato dalla cancelleria, ma rappresentava un elemento di maggiore solennità. Il PASSAGGIO dalla fase dell’azione giuridica a quella della documentazione è dato dal momento della iussio : ordine impartito dall’autorità alla cancelleria di redigere il documento. Iussio: sempre momento fondamentale nel processo genetico del documento pubblico. che, raccolti e vagliati i precedenti atti preparatorii, stilava il documento in forma di minuta. La minuta, riveduta e corretta spesso da un ufficiale deputato a questo, veniva riportata in bella copia (“in grossam litteram”) da uno scrittore che nelle grandi cancellerie era della categoria dei grossatores (NON dictatores!). Doveva tenere conto (come la minuta) di:
  • caratteristiche interne del particolare tipo di documento, secondo la prassi della cancelleria in cui era redatta,

La linea di svolgimento della formazione del documento privato medievale non avrà valore assoluto, ma servirà comunque a comprendere certi problemi e a cogliere le differenze tra un esempio e l’altro. Nel nostro caso: la ricostruzione paradigmatica è limitata alle vicende del territorio italiano proprio l’Italia, patria del notariato, finì con l’imporre all’Occidente medievale il sistema di documentazione che essa aveva conseguito.

  • il lavoro dello scrittore
  • la registrazione Erano esclusi dal pagamento: i destinatari di documenti d’ufficio o quelli che ottenevano l’esonero dall’autore. Momento conclusivo: spedizione, alla quale provvedevano altri ufficiali, attraverso corrieri o consegna personale al destinatario o a un suo procuratore. CAPITOLO SESTO LA GENESI DEL DOCUMENTO PRIVATO
  • Nel documento pubblico: il carattere di autenticità è sempre garantito dall’autorità emanante, e per essa dalla cancelleria;
  • per il documento privato: il riconoscimento del valore probante è stato faticosamente raggiunto attraverso fasi successive, che hanno portato di volta in volta in primo piano ora l’uno ora l’altro elemento. Un fenomeno riscontrabile in quasi tutti i popoli: le attestazioni scritte furono da principio, e a volte per lungo tempo, destituite di ogni valore di prova.

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  2. Nessun logo nei documenti PDF. un cancelliere e di rilasciarne copie ufficiali, rivestite di forma pubblica. Le popolazioni barbariche che invasero la Penisola conflitto decadenza degli antichi ordinamenti: crisi sistema nuovo. N.B. Invasione longobarda, divise la Penisola in due:
    • da una parte: il Regno Italico, retto dagli invasori. Qui:
    • A Roma: uso di documentare i negozi giuridici si generalizzò verso la fine dell’età repubblicana, ma l’importanza dell’atto scritto era minima;
    • Nel mondo ellenistico, invece: già da tempo erano diventati frequenti atti scritti ai quali si riconosceva una piena efficacia oggettiva. Spostamento del centro dell’Impero a Costantinopoli, e la spinta naturale verso la praticità di un documento con valore probatorio (sicuro) assoluto anche i Romani, come i Greci, iniziarono ad adottare il documento autentico autenticità raggiunta attraverso il riconoscimento ad amministrazioni centrali, provinciali e municipali dello ius gestorum : facoltà di accogliere nei propri registri i contratti dei privati, ad opera di Rimuovere scrivani di occasione e professionisti, spesso romani e ecclesiastici: notarii ; NON hanno investitura ufficiale, la loro attività ha un carattere privato.
    • Dall’altra: regioni ancora dominate o molto influenzate da Bisanzio. Qui: sopravvivono gli antichi tabellioni : divengono un corpo chiuso, con diritto esclusivo di redigere i documenti. In entrambe le zone: la forza probante della scrittura era minima e si basa molto sui testimoni.

In molti documenti semipubblici, soprattutto se lo scrittore risulta al servizio dell’autore: la richiesta si trasforma in un ordine e quindi si configura come iussio. Difficile stabilire come si svolgeva la rogatio : sembra che uno o entrambi i contraenti si presentassero allo scrittore e esponessero i termini del negozio contratto o da contrarre, richiedendone la documentazione. Tutti questi fattori, tra il secolo XII e XIII trionfo dell’istituto notarile in tutto il territorio italiano e poi anche fuori dell’Italia: alle antiche forme documentali si sostituisce l’instrumentum publicum , dotato di publica fides : valore probante assoluto per il solo fatto che è stato rogato dal notaio. Il PROCESSO FORMATIVO del documento privato si apre con il momento della rogatio (corrispondente alla iussio del documento pubblico): domanda (e NON imposizione!) rivolta dalle parti (o da una di esse) allo scrittore (rogatario) di redigere il documento. Il secondo momento è quello della minuta ; questa pratica è sempre esistita. Originale vero e proprio: redazione finale in mundum. In regime di instrumentum, quando cioè l’autorità del notaio è pienamente affermata, spesso le parti non richiedono la stesura definitiva, sentendosi tutelate dalla minuta che il notaio raccoglie nel proprio registro (imbreviatura).

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  2. Nessun logo nei documenti PDF. privati medievali troviamo la menzione esplicita della loro presenza e spesso anche le loro sottoscrizioni se i testes erano illetterati: solo un signum (croce) accanto al quale lo scrittore del documento indica nomi e qualifiche. A volte, neppure i signa manus sono autografi e stanno ad esprimere solo l’approvazione del teste, manifestata con l’imposizione della mano sulla carta. Sottoscrizione del rogatario: stessa funzione della roboratio nel documento pubblico. La terza fase del processo formativo del documento privato è quella della redactio in mundum : stesura nella forma definitiva. Lo scrittore si avvale di formularii attingendovi espressioni giuridiche e formule legali per rivestire gli appunti della minuta. A volte: il rogatario dispone di uno scrivano al suo servizio e commette a questi l’operazione manuale della stesura. Momento successivo: apposizione delle sottoscrizioni : delle parti, dei testimoni, del rogatario. Le prime (parti) non sono necessarie. N.B. intervento dei testimoni: nella maggior parte dei documenti Rimuovere Tabellioni e notaio usavano sottoscrivere con (^) la formula “ N. complevi et absolvi” = hanno compiuto tutte le operazioni richieste per la validità del documento assistendo alla sua redazione dalla rogatio fino alla fine atto di sottoscrizione e la formula relativa hanno preso il nome di completio. Conclusione del processo formativo del documento è la consegna materiale dello scritto al richiedente. CAPITOLO SETTIMO I CARATTERI ESTRINSECI DEL DOCUMENTO

più minuziosi, come:

  • la disposizione della scrittura rispetto al formato della materia;
  • la presenza di scritture diverse nello stesso documento;
  • l’introduzione di capoversi;
  • i segni di punteggiatura;
  • modo di preparazione,
  • il formato (foglio singolo o rotolo di più fogli)
  • dimensioni
  • tecnica di predisposizione per ricevere la scrittura (rigature, margini, ecc). Il carattere estrinseco su cui meglio si esercita l’accuratezza del critico è rappresentato dalla scrittura. Paleografia : ha il compito di determinare quale tipo di scrittura sia di un’epoca e di un certo ambiente. Diplomatista : è lui che si deve soffermare anche su altri elementi Poi: si sottopongono a critica paleografica comparativa i documenti che figurano stilati da uno stesso scrittore, per riscontrare se sono davvero di questa unica persona; è necessario anche verificare inchiostri e cancellature o correzioni. Sono caratteri estrinseci anche i segni speciali, che rientrano anche nei caratteri intrinseci. Essi si dividono in due categorie:
  1. segni del rogatario e dei sottoscrittori: rappresentano il distintivo personale di chi redige il documento o interviene
  • ancorata: le braccia terminano con un doppio uncino, simile ad un’ancora. La croce: signum più comune dei sottoscrittori; il rogatario usa più spesso un segno personale più complesso, come il marchio del suo ufficio (antenato dell’odierno timbro notarile).
  1. Co nve rte i doc um enti inte alla sua stesura. Vanno dal segno di croce (e le sue varietà) a disegni più complessi. le croci possono essere:
  • latina: braccio verticale più lungo dell’orizzontale
  • greca: le due braccia di uguale estensione
  • decussata: con le braccia a X
  • potenziata: alle estremità di ogni braccio c’è un breve trattino perpendicolare
  • pomellata: le braccia terminano con un cerchietto o semicerchi
  1. Segni di cancelleria : variano documentaria di ogni ufficio: Rimuovere a seconda della prassi
  • nella cancelleria pontificia: rota e monogramma della formula “Bene valete”;
  • nella cancelleria imperiale, dei re merovingi e carolingi e dei re d’Italia: monogramma del nome personale del sovrano (si chiama monogramma firmatum quando l’autore aggiunge di sua mano al segno di cancelleria un piccolo elemento, come una linnetta, un punto, ecc.