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La Corte Costituzionale Italiana: Garante della Supremazia Costituzionale, Sbobinature di Giustizia Costituzionale

Esame Giustizia Costituzionale

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

Caricato il 12/10/2022

SaraPusceddu
SaraPusceddu 🇮🇹

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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
LEZIONE 06/10
Titolo VI-> rubricato, le garanzie costituzionali. Si compone di due parti, la prima sulla
Corte costituzionale e la seconda “revisione costituzione e leggi costituzionali”;
Le procedure di revisione costituzionale e la disciplina della Corte costituzionale fanno
parte delle garanzie costituzionali. Possiamo dire che nella topografia del testo
costituzionale è la stessa rigidità della costituzione che risulta assunta quale garanzia
della costituzione medesima.
Il principio della rigidità del testo costituzionale sta a garantirne il contenuto da
abrogazioni e modifiche che si volessero apporre tramite una legge ordinaria, legge
espressione della mera maggioranza. Il principio di rigidità, ovvero il fatto che per
modificare la costituzione è necessario seguire il procedimento rafforzato, sarebbe
una proclamazione inutile se mancasse un congegno dedicato a rendere
concretamente operante la rigidità costituzionale. È necessario uno strumento che
garantisca questa rigidità, questo strumento consiste nella Corte costituzionale e
nella giustizia costituzionale.
Infatti, alla Corte costituzionale spetta giudicare sulle controversie riguardo alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle
regioni.
L’opinione diffusa è quella che l’esistenza o meno di un sindacato di costituzionalità
dipende dall’esistenza o meno di una costituzione. La costituzione è rigida non solo
perché è richiesto un procedimento rafforzato per la sua modifica, ma anche perché
è presente un controllo di costituzionalità.
Le costituzioni flessibili, derogabili attraverso leggi ordinarie, non presentano un
sistema di giustizia costituzionale.
Giustizia costituzionale-> è il sistema di controllo degli atti prodotti dalla maggioranza
parlamentare al fine di garantire che la costituzione non venga violata. È un sistema
di controllo a garanzia della stessa costituzione.
La costituzione nasce a tutela delle minoranze contro gli abusi della maggioranza.
Il cuore delle costituzioni sono i diritti, e la Corte costituzionale serve a garantire
questi diritti. Le costituzioni sono il prodotto di una particolare ideologia politica, che
si è evoluta nel corso degli anni e che trova le sue radici storiche nella politeia di
Aristotele, che si propone di limitare il potere nell’ottica della tutela dei diritti.
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GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

LEZIONE 06/

Titolo VI-> rubricato , le garanzie costituzionali. Si compone di due parti, la prima sulla Corte costituzionale e la seconda “revisione costituzione e leggi costituzionali”; Le procedure di revisione costituzionale e la disciplina della Corte costituzionale fanno parte delle garanzie costituzionali. Possiamo dire che nella topografia del testo costituzionale è la stessa rigidità della costituzione che risulta assunta quale garanzia della costituzione medesima. Il principio della rigidità del testo costituzionale sta a garantirne il contenuto da abrogazioni e modifiche che si volessero apporre tramite una legge ordinaria, legge espressione della mera maggioranza. Il principio di rigidità, ovvero il fatto che per modificare la costituzione è necessario seguire il procedimento rafforzato, sarebbe una proclamazione inutile se mancasse un congegno dedicato a rendere concretamente operante la rigidità costituzionale. È necessario uno strumento che garantisca questa rigidità, questo strumento consiste nella Corte costituzionale e nella giustizia costituzionale. Infatti, alla Corte costituzionale spetta giudicare sulle controversie riguardo alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni. L’opinione diffusa è quella che l’esistenza o meno di un sindacato di costituzionalità dipende dall’esistenza o meno di una costituzione. La costituzione è rigida non solo perché è richiesto un procedimento rafforzato per la sua modifica, ma anche perché è presente un controllo di costituzionalità. Le costituzioni flessibili, derogabili attraverso leggi ordinarie, non presentano un sistema di giustizia costituzionale. Giustizia costituzionale-> è il sistema di controllo degli atti prodotti dalla maggioranza parlamentare al fine di garantire che la costituzione non venga violata. È un sistema di controllo a garanzia della stessa costituzione. La costituzione nasce a tutela delle minoranze contro gli abusi della maggioranza. Il cuore delle costituzioni sono i diritti, e la Corte costituzionale serve a garantire questi diritti. Le costituzioni sono il prodotto di una particolare ideologia politica, che si è evoluta nel corso degli anni e che trova le sue radici storiche nella politeia di Aristotele, che si propone di limitare il potere nell’ottica della tutela dei diritti.

La limitazione del potere attraverso i diritti sarebbe un obiettivo vano se questa limitazione fosse derogabile attraverso la volontà della maggioranza, il potere non sarebbe limitato, per questo in astratto sono garantite costituzioni rigidi, e in concreto questo si raggiunge prevedendo un organo di giustizia costituzionale. Per ogni radice storico culturale diversa corrisponde un diverso modello di giustizia costituzionale, a partire dalla distinzione tra sindacato accentrato e sindacato diffuso di costituzionalità. Il problema principale della giustizia costituzionale è questo:

  • Chi custodisce la costituzione? Le corti costituzionali sono organi che non sono eletti dal popolo; quindi, se pensiamo alla giustizia costituzionale la intendiamo come contrappeso alla democrazia stessa. Le corti costituzionali sono quindi limiti della democrazia. Art. 1 costituzione-> la volontà popolare è limitata dalla costituzione, questa limitazione sarebbe vana se non ci fosse qualcuno che la faccia rispettare. I custodi dipendono dalle radici storiche di ogni ordinamento. Occorre distinguere innanzitutto tra sistemi di common law sistemi di civil law. Nei sistemi di common law solitamente è ogni giudice, in quelli di civil law è il tribunale costituzionale ad hoc.
  • Chi custodisce i custodi? Chi garantisce che l’attività dei custodi sia conforme alla costituzione stessa? Sappiamo che contro le decisioni della corte suprema non è ammesso nessun ricorso. Parlando di giustizia costituzionale, quindi, vanno considerati anche quegli aspetti che potrebbero essere potenzialmente problematici, la presenza stessa di una Corte costituzionale e di giudici posti a valutare la legittimità costituzionale delle leggi non garantisce di per la bontà del risultato, che la costituzione sia effettivamente garantita. Questa può esser garantita da una serie di accorgimenti, ad esempio che le decisioni siano motivate. Nonostante ciò, rimane ferma l’esistenza del paradosso - > gli organi che sono dichiaratamente soggetti alle regole costituzionali sono anche gli unici interpreti in senso vincolante, delle regole costituzionali stesse. Perciò non appaiono effettivamente soggetti ad esse. Infatti, se la Corte costituzionale è l’unico organo chiamato a garantire la costituzione di fatto è potenzialmente un organo che può essere slegato dalla costituzione, non ci sono altri organi che possono contestare le decisioni della corte. Questo ci aiuta a sviluppare un atteggiamento di cauta diffidenza nei confronti delle decisioni della Corte costituzionale, il fatto che la Corte costituzionale dica qualcosa non implica che quell’affermazione è giusta.
  1. Dato che ha il diritto l’ordinamento deve prevedere anche gli strumenti per tutelarlo. I diritti non giustiziabili sono diritti inesistenti. Marbury chiede alla corte di consegnare l’incarico/l’atto di nomina. Quest’ordine esecutivo può essere adottato dalla corte suprema?
  2. “la Corte Suprema avrà giurisdizione di primo ed unico grado in tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri pubblici ministri e consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte in causa. In tutti gli altri casi, la Corte Suprema avrà giurisdizione d’appello.” La corte suprema in questo caso ha giurisdizione d’appello, perciò non può pronunciarsi sulla controversia in primo grado. In dibattimento una delle parti ha sostenuto che l’elencazione di casi in cui la corte suprema ha giurisdizione di primo grado è meramente indicativa, non è tassativa e questo consentirebbe al legislatore di aggiungere casi ulteriori. Risposta della Corte suprema “Se il Congresso rimane libero di conferire a questa Corte giurisdizione d’appello nei casi in cui la Costituzione ha previsto la giurisdizione di primo grado; e giurisdizione di primo grado nei casi in cui ha previsto giurisdizione d’appello, la ripartizione di giurisdizione, prevista dalla Costituzione, non sarebbe altro che forma senza sostanza”. Esiste una legge del congresso che afferma che in questo caso la Corte ha giurisdizione di primo grado. La legge è in contrasto con la costituzione. La costituzione costituisce il prodotto dell’esercizio di un potere costituente, che si esercita una sola volta. I principi fondamentali prodotti dall’esercizio di questo potere devono essere considerati permanenti; quindi, non possono essere modificati in base all’arbitrio del legislatore. La costituzione prevede dei limiti al potere legislativo, a cosa servirebbe stabilire questi limiti se possono essere superati dal potere stesso che doveva essere limitato? “Tra queste alternative, non c’è alcuna via di mezzo. O la Costituzione è una legge superiore, come tale non modificabile con procedure ordinarie, oppure ha il rango di legge ordinaria, e come gli altri atti, può essere modificata quando il potere legislativo lo decida. Se la prima alternativa è quella vera, allora una legge ordinaria, contraria alla Costituzione, non è legge; se è la seconda alternativa quella vera, allora le costituzioni scritte sono tentativi assurdi, da parte del popolo, di porre dei limiti a un potere per sua stessa natura non limitabile.”

O la costituzione è una legge superiore e dunque le leggi in contrasto sono invalide, invece, se non è una legge superiore le leggi in contrasto non sono invalide, (principio del terzo escluso). Dato che la costituzione è una fonte superiore, le leggi in contrasto con la costituzione sono invalide, perciò le corti non possono applicarle. LEZIONE 12/ APORIE MARBURY VS MADISON Zagrebelsky e altri studiosi fanno delle obiezioni alla forza logica di M. vs M. affermando che siano presenti delle aporie, delle fallaci logiche. Le obiezioni sono le seguenti: a) Obiezione-> Un atto è superiore a un altro in forza di una norma terza, una norma sulla produzione, che prevede questa superiorità. La superiorità della costituzione non può derivare dalla volontà di coloro che l’hanno redatta (così come affermato in M. vs M.). Si tratta di un’obiezione fondata o di un’obiezione facilmente superabile? L’obiezione è infondata perché presuppone un regresso all’infinito. Se esistesse una norma terza che stabilisce che la costituzione è superiore alla legge, questa norma terza da chi riceverebbe il potere di attribuire questa superiorità alla costituzione? Dovremmo trovare un’ulteriore norma che attribuisca alla norma terza questa possibilità, e si dovrebbe trovare un’ulteriore norma che giustifichi questa “quarta norma” e così via all’infinito. La particolarità delle costituzioni è che sono il prodotto dell’esercizio del potere costituente. Il potere costituente non è un potere giuridicamente regolato, ma si afferma in forza fattuale. Quindi non ha senso cercare una norma terza. Per affermare che la costituzione è una norma superiore dobbiamo fare riferimento a un principio della logica, il quale afferma che-> il più contiene il meno. Le leggi sono previste dalla costituzione, dato che il potere legislativo è previsto e disciplinato dalla costituzione, vuol dire che quest’ultima è il più, che contiene le leggi che sono il meno. La superiorità della costituzione rispetto alle leggi è quindi un dato presupposto. b) Obiezione-> il fatto che la costituzione sia una norma suprema vuol dire che non può essere modificata dalla legge ordinaria, ma non vuol dire che una norma contraria a costituzione sia una non-legge. Le leggi ordinarie non possono disporre in contrario con la costituzione, perché se questo accadesse, ci sarebbe un’antinomia e staremmo ammettendo all’interno

costituzione non può essere altro che un atto di volontà, ma è falsa dal momento in cui viene utilizzata come critica circa la forza suprema della costituzione. Queste critiche possono essere mosse anche alla costituzione italiana, la quale dall’art. 134 e successivi regola il sindacato di costituzionalità. Dov’è scritto che la costituzione è una legge suprema? Non è scritto esplicitamente da nessuna parte, perché non è necessario scriverlo. Dov’è scritto che la legge contraria a costituzione non è diritto (non law)? È presente nella costituzione. Si potrebbe muovere questa critica-> Per quale motivo la legge dovrebbe essere subordinata rispetto alla costituzione? Dato che non è scritto da nessuna parte che la costituzione è una norma suprema, potremmo dire che quello che è scritto nella costituzione non è vincolante per il parlamento. Una tale affermazione deriverebbe da errori logici, come quelli di Zagrebelsky. Marbury vs Madison si atteggia come modello del giudizio di costituzionalità perché pone in essere ragionamenti logici stringenti, che saranno seguiti anche successivamente. LEZIONE 13/ KELSEN, LE GARANZIE DELLA COSTITUZIONALITA’ Le garanzie della costituzionalità:

  1. Tra le diverse garanzie della costituzionalità quella più efficace è la previsione dell’annullamento dell’atto incostituzionale.
  2. Nel secondo capoverso fa riferimento a una garanzia irrealizzabile, ovvero la possibilità che, l’organo che pone in essere la legge sia un tribunale. Si tratta di una garanzia che dev’essere esclusa “perché l'organizzazione dell'organo legislativo è dominata essenzialmente da punti di vista diversi dalla costituzionalità del suo funzionamento”, infatti la funzione dell’organo legislativo, non è tanto quella di garantire la costituzionalità degli atti, quanto quello di perseguire altri interessi, come l’interesse generale. Perciò non è propria dell’organo che produce le leggi la funzione di garantire la costituzionalità delle leggi, il suo scopo è un altro. L’organizzazione dell’organo legislativo è caratterizzata da una scomposizione in partiti politici; perciò, non è immaginabile che sia attribuito a un tribunale il compito di fare le leggi.
  3. “Le garanzie repressive sono possibili nei confronti delle leggi e non nei confronti dei soggetti che le emanano”. Si potrebbe immaginare come

strumenti di tutela e di garanzia della costituzione la previsione di una responsabilità in capo ai soggetti che pongono in essere atti illegittimi. Secondo Kelsen si tratta di una garanzia che non può funzionare; infatti, gli organi che pongono in essere le leggi sono organi collegiali; perciò, non è possibile individuare la responsabilità di ciascuno all’interno di un organo collegiale. L’istituto della responsabilità, perciò, è un istituto che non funziona. La giurisdizione costituzionale:

  1. Si potrebbe affidare la dichiarazione dell’illegittimità di un atto a un organo diverso e affidare l’annullamento di tale atto allo stesso rogano che lo ha emanato. In realtà questa ipotesi non è percorribile, non è possibile vincolare giuridicamente il parlamento a porre in essere un atto che dichiari l’annullamento, e non sarebbe neanche possibile prevedere misure coercitive nei confronti del parlamento per obbligarlo ad annullare concretamente l’atto. Per questo motivo si dovrebbe affidare il compito di annullare gli atti incostituzionali a un organo diverso.
  2. Vengono sollevate delle obiezioni rispetto al sistema in base al quale si immagina l’esistenza di un tribunale costituzionale. La prima obiezione afferma che la giustizia costituzionale sarebbe incompatibile con la sovranità del parlamento. Kelsen smonta quest’obiezione affermando che, così come gli atti amministrativi illegittimi possono essere annullati dal giudice amministrativo, allo stesso modo gli atti legislativi illegittimi devono poter essere annullati dalla Corte costituzionale, senza che ciò influisca in alcun modo sulla sovranità del parlamento.
  3. Si muove come obiezione alla giustizia costituzionale il principio della separazione dei poteri. In realtà il tribunale costituzionale non esercita veramente una funzione costituzionale, perché la declaratoria dell’illegittimità costituzionale di un atto determina il suo annullamento, annullare un atto legislativo non significa svolgere una funzione giurisdizionale, piuttosto una funzione di legislazione negativa. Non viene violato il principio della separazione dei poteri. Infatti, sarebbe più corretto parlare di divisione dei poteri piuttosto che di separazione, perché facciamo riferimento in questo modo, a un sistema in cui l’organizzazione del potere è caratterizzata da pesi e contrappesi, da limitazioni di un potere verso l’altro. Questi pesi e contrappesi sono previsti dalla costituzione, perciò se la giustizia costituzionale serve a garantire la costituzione, è anche espressione e affermazione del principio della separazione dei poteri. Infatti, facendo rispettare la costituzione impedisce a un potere di sopraffare l’altro.

possono avere un certo contenuto e che siano formate secondo il procedimento previsto dalla costituzione, rappresenta un mezzo di protezione delle minoranze rispetto agli abusi della maggioranza. La giustizia costituzionale appare come lo strumento adatto per garantire le minoranze. LEZIONE 14/ SCHMIT La burocrazia e le diverse possibilità di “indipendenza” dello Stato pluralistico dei partiti:

  1. “Ma ancora più importante di questo vantaggio pratico è la connessione sistematica tra lo Stato burocratico costituzionalmente garantito ed un presidente del Reich che domina l'elemento plebiscitario della costituzione del Reich e sta su un fondamento plebiscitario.” Compenetrazione tra lo stato e il presidente del Reich. Il presidente del Reich come espressione dell’unità dello stato, caratterizzato dal legame diretto tra il presidente e il popolo, sulla base di un elemento plebiscitario.
  2. Il presupposto fondamentale per l’individuazione di un custode della costituzione è l’indipendenza. Esistono diversi tipi di indipendenza.
  3. L’indipendenza dei monarca si basa sull’ereditarietà della carica. Nella costituzione di Weimar non si parla id monarchia, quindi l’indipendenza del capo dello stato è assicurata dall’art. 41, in cui è prevista l’elezione plebiscitaria, art. 4 3 , durata settennale della carica e infine l’art. 43 comma 2 in cui la destituzione del monarca è resa difficile. Questo discorso serve per far comprendere che l’indipendenza del giudice non è l’unico tipo d’indipendenza prevista in un ordinamento costituzionale. Non è detto quindi che il custode della costituzione, in quanto indipendente, debba essere un giudice, perché ci sono altri soggetti altrettanto indipendenti all’interno dell’ordinamento, ad esempio il presidente del Reich.
  4. L’indipendenza del giudice è un caso particolare d’indipendenza, la quale viene garantita dalla durata a vita della carica, il che permette di mantenere questo ruolo indipendente da interessi economici o sociali futuri.
  5. Normalmente si ritiene che il custode della costituzione debba essere un soggetto che svolge funzioni giudiziarie perché queste sono normalmente assistite da un’indipendenza.

La critica che si può ricavare è che si parla di collegio di giudici perché sono assistiti da una particolare indipendenza, ma quest’ultima non è altro che la conseguenza del vincolo giudiziario alla legge.

  1. “Oggi il fronte della giustizia sarebbe orientato non più contro un monarca, ma contro il parlamento.” Così come la limitazione dei poteri del monarca nei confronti del parlamento aveva portato all’affermazione delle monarchie costituzionali, allo stesso modo le corti costituzionali vanno a limitare il potere del parlamento. Questo porta un duplice problema-> per Schmit è illusorio il tentativo di creare, davanti al fervore dei partiti politici, un’istanza neutrale e indipendente. La neutralità e indipendenza della Corte costituzionale è destinata a soccombere rispetto alle capacità di pressione dei partiti politici che all’epoca erano particolarmente frammentati. Come può dunque un organo neutrale e indipendente resistere alla pressione politica dei partiti? (prima obiezione) La seconda obiezione invece si basa sul fatto che, concentrando tutte le controversie costituzionali in una sola corte si andrebbe a creare una seconda camera, priva di legittimazione democratica, perché i suoi impiegati sarebbero soggetti professionali. L’attribuzione a questa corte di una funzione giurisdizionale sarebbe una mera finzione, in quanto nasconderebbe il fatto che la stessa Corte costituzionale svolgerebbe la funzione politica, il che la porrebbe in contrasto con il principio democratico. Perché si trasferirebbero funzioni legislative a un’aristocrazia della toga. Si tratta delle stesse argomentazioni utilizzate da una certa letteratura americana per criticare le funzioni attribuite al sindacato di costituzionalità. Possiamo rispondere alla prima obiezione affermando che in realtà non costituisce un problema il tentativo/volontà di creare un’istanza neutrale e indipendente. I partiti politici si incontrano e si scontrano all’interno del parlamento, la legislazione è frutto della volontà della maggioranza, la garanzia della costituzione viene affidata a un organo neutrale e indipendente perché la sua funzione non è quella di affermare un certo indirizzo politico, ma affermare la visione della società contenuta all’interno della costituzione. Da questo punto di vista dunque dev’essere un organo neutrale e indipendente. Risposta alla seconda obiezione-> min 30 reg Il fondamento democratico della posizione del presidente del Reich:

Comma 1, “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [ cfr. art. 55 c.2 ] e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.”

  • Il primo comma ci dice quanti sono i giudici della corte e da chi vengono eletti. Non ci dice come si svolgono le modalità di nomina e di elezione da parte del parlamento e delle supreme magistrature dello stato. Bisogna guardare gli art. 3 e 4 della legge costituzionale 67 del 2002, gli artt. 1,2,3 e 4 della legge 87 del

LEGGE 87/ Art. 1, non dice nulla di nuovo rispetto al primo comma art. 135. Art. 2, il primo comma costituisce l’attuazione del primo co. Art. 135, in cui si parla di supreme magistrature ordinarie e amministrative, ovvero la corte di Cassazione, la Corte dei conti e il consiglio di stato. Usa l’aggettivo supreme in riferimento a queste magistrature perché indica devono essere gli ordini di vertice del plesso giurisdizionale, le cui decisioni non sono sottoposte a impugnazione con mezzi ordinari. Tre giudici sono eletti dalla corte di Cassazione, uno dal Consiglio di stato e uno dalla Corte dei conti all’interno di un collegio. Il collegio è formato sia da coloro che possono votare, sia da coloro che possono essere votati. C’è corrispondenza quasi perfetta tra elettorato attivo e passivo, l’imperfezione in realtà è data dal fatto che possono essere eletti anche magistrati a riposo, in pensione (co.2 art. 135). Art. 3, i commi 1 e 2 sono stati abrogati, come possiamo sapere quali sono le maggioranze richieste per l’elezione dei giudici costituzionali da parte del parlamento? Troviamo la disciplina nella legge costituzionale 22 del 1967, attraverso la quale sono stati abrogati i due commi) Legge 22/1967, art. 3, “I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea.” (I requisiti previsti per essere eletti giudici non garantiscono una vera e propria indipendenza del giudice, sia rispetto alla sfera politica, sia rispetto all’organo di cui fanno parte.)

Art. 4, l’atto di nomina da parte del PdR è un atto formalmente e sostanzialmente presidenziale , perché? Per l’elezione dei giudici da parte del parlamento è richiesta una maggioranza elevate, perché si vuole impedire che questi vengano eletti dalla mera maggioranza. Dato che si vuole evitare ciò, sarebbe contraddittorio prevedere che gli atti di nomina siano sostanzialmente decisi dal governo, perché il governo è espressione della maggioranza parlamentare. Si vuole escludere che la mera maggioranza parlamentare possa nominare i giudici perché la legge, che costituisce oggetto del sindacato di legittimità della corte, è espressione della maggioranza. Comma 2, “I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.”

  • Vedi art. 2 legge 22/ I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [ cfr. art. 84 c.2 ]. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica [ cfr. art. 90 ] intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore [ cfr. art. 58 c.2 ], che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. LEZIONE 20/ È interessante porre in essere un confronto tra procedure le d’elezione dei giudici della corte costituzionale italiana e quelle dei giudici della corte suprema. I giudici della corte suprema sono nominati a vita, mentre quelli della corte cost. italiana sono nominati per nove anni.

Le procedure di nomina dei giudici della Corte costituzionale italiana sono meno trasparenti. I giudici si caratterizzano per un bagaglio tecnico di competenze giuridiche. LEGGE 87/ Art. 6, a cosa serve il Presidente della corte? Svolge la funzione di rappresentante esterno della corte. Inoltre, gode di un voto che vale doppio in caso di parità. Sistema di elezione del presidente-> è richiesta la maggioranza semplice, con la possibilità di ballottaggio al secondo turno. I presidenti vengono scelti sulla base del criterio dell’anzianità , viene eletto il più anziano in carica. La motivazione dell’utilizzo di questo criterio è evitare conflitti tra i giudici. Art. 7, disciplina lo status dei giudici costituzionali. I giudici non possono assumere o conservare altri uffici pubblici o privati, perché? Per garantire l’indipendenza e la neutralità del giudice e per mantenere il prestigio dell’istituzione. “I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, né ricoprire cariche universitarie e non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche”. Nonostante ciò, al termine dell’incarico è frequente che i giudici svolgano funzioni di particolare livello, ad esempio ministro (membro del governo), Presidente della Repubblica (Mattarella), parlamentari. Art. 8 Art. 9, guarentigie. Legge costituzionale 1/1953 e 1/1948. La prima all’art. 5 prevede che i giudici non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. LEZIONE 21/ Art. 134, La Corte costituzionale giudica [ cfr. VII c.2 ]:

  • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [ cfr. artt. 76 , 77 ], dello Stato e delle Regioni [ cfr. art. 127 ];
  • sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
  • sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [ cfr. art. 90 ]. FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE:
  • giudizio in via incidentale;
  • giudizio in via principale;
  • conflitto di attribuzione dei poteri dello stato;
  • conflitto di attribuzione tra Stato e regioni;
  • accuse promosse dal presidente della repubblica a norma della costituzione;
  • giudizio di ammissibilità… giudizio in via incidentale, lo possiamo prendere come archetipo del modello di giustizia costituzionale italiana. Infatti, il modello di giustizia costituzionale italiana si fonda sul giudizio in via incidentale, che dimostra come questo sistema sia un sistema misto, si distingue sia dal modello accentrato che da quello diffuso. Il modello diffuso puro (Stati Uniti) prevede che ogni giudice possa sindacare la legittimità costituzionale della legge. Questo modello è presente negli stati uniti perché è basato sul common law, sistema in cui ogni giudice può rilevare il contrasto. Le sentenze della corte suprema hanno valenza erga omnes in forza del principio del precedente vincolante, mentre le decisioni degli altri giudici hanno efficacia inter partes. Solitamente nei modelli diffusi puri gli effetti della decisione sono inter partes. Il giudice che rileva l’incostituzionalità la rileva con efficacia ex tunc. L’accesso è incidentale, concreto e indiretto. Incidentale , la questione di legittimità costituzionale è incidente all’interno di un processo in cui la questione principale è un’altra, ovvero l’oggetto della domanda del ricorrente. Per questo motivo la questione di legittimità è una questione pregiudiziale ai fini della decisione del caso. Concreto , nasce da un fatto concreto, aderente all’applicazione della legge rispetto a una fattispecie concreta. Indiretto , la legittimità costituzionale della legge non è l’oggetto immediato del giudizio, ma è un oggetto mediato. Sentenza con effetti dichiarativi, con efficacia ex tunc e inter partes. Effetti dichiarativi, perché rileva il fatto che l’atto non sia vincolante. Il modello accentrato puro (Austria) prevede che solo il tribunale costituzionale può sindacare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. L’esempio di modello accentrato puro è l’Austria che prevede il sindacato accentrato, l’accesso è in via principale, astratto e diretto. In via principale, la questione di

LEZIONE 26/

Art. 134, atti sindacabili dalla corte costituzionale. Le leggi costituzionali sono sindacabili, limitatamente ai principi che caratterizzano la forma repubblicana (art. 139). “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge dello stato e delle regioni” un altro aspetto da considerare riguardo il giudizio di legittimità costituzionale è che oggetto del giudizio non sono solo le leggi statali, ma anche quelle delle regioni. Gli atti statali/regionali possono essere impugnati sia attraverso la sottoposizione della questione di legittimità costituzionale in sede di giudizio in via incidentale, si attraverso un giudizio in via principale, ovvero attraverso un ricorso posto in essere o dal governo o dalla regione/stato, verso una legge dello stato/regione che vada a invadere la competenza della regione/stato. Dobbiamo fare una distinzione per quanto riguarda il testo delle norme di riferimento. Art. 127, “Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.”

  • La possibilità di ricorso è identica per governo e regione? Per quanto riguarda il governo parla di “legge regionale che eccede la competenza della regione”, invece per quanto riguarda la regione parla di “legge dello stato che lede la sfera di competenza dello stato”. La formula è identica, infatti una legge della regione che eccede la sua sfera di competenza invade e lede una competenza dello stato, lo stesso vale nel caso in cui una legge dello stato leda la sfera di competenza della regione. Riprendiamo l’art. 134 per quanto riguarda le leggi statali e regionali che possono essere sottoposte a un giudizio di legittimità costituzionale-> si riferisce alle leggi successive alla costituzione o anche quelle antecedenti all’entrata in vigore della costituzione? Potrebbero essere formulate due tesi:
  1. Le leggi statali adottate prima dell’entrata in vigore della costituzione seguono il principio “tempus regit actum” , e non possono essere sottoposte a controllo

costituzionale. Questo perché nel momento in cui furono approvate non si ponevano in contrasto con la costituzione.

  1. L’entrata in vigore della costituzione ha innovato l’ordinamento giuridico, dunque, sebbene tali leggi siano state approvate prima dell’entrata in vigore della costituzione, devono essere valutate nel momento in cui vengono applicate. Se nel momento in cui vengono applicate la costituzione è vigente bisogna verificare se le leggi siano in contrasto con la costituzione, a prescindere dalla data della loro approvazione. Sentenza 1/1956-> Il principio di gerarchia delle fonti si applica sia alle leggi successive che a quelle antecedenti. Infatti, questo principio non guarda il momento in cui l’atto viene posto in essere, ma guarda solo dove l’atto è collocato all’interno della gerarchia delle fonti. Dato che la costituzione è fonte superiore sia in un caso che nell’altro, non cambia se la legge è anteriore o posteriore. Le leggi anteriori, dunque, possono essere sindacate dalla costituzione. Questo è necessario sia dal punto di vista logico, che dal punto di vista della forza politica della costituzione; infatti, se così non fosse non sarebbe mai garantita la superiorità della costituzione. L’art. 134 parla di atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni. In realtà gli atti aventi forza di legge sono solo dello stato, quando parla delle regioni si riferisce solo alle leggi. Gli atti aventi forza di legge sono quelli dotati della stessa capacità della legge di resistere all’abrogazione da parte di fonti di grado inferiore e di abrogare fonti dello stesso grado della legge , ovvero hanno la stessa forza attiva e forza passiva della legge. Questi atti sono il decreto-legge e il decreto legislativo. Art. 77 , “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge ”. In riferimento ai decreti legislativi parla di atti aventi lo stesso valore della legge ordinaria, per i decreti-legge invece parla di forza , c’è differenza? La dottrina ha provato per lungo a distinguere forza e valore di legge, alcuni sostengono che con forza di legge si intenda lo stesso fenomeno visto in prospettiva dinamica , ovvero l’innovazione dell’ordinamento, la resistenza rispetto ad atti di grado inferiore e la capacità di abrogare atti dello stesso grado della legge. Mentre il valore riguarderebbe il profilo statico , quindi farebbe riferimento al regime giuridico della legge,