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Commercio elettronico. Guida Confconsumatori
Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche
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Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21/03/
ABC dello shopping online
consumatori
e internet
Acquisti sicuri e protezione dati
Diritti e contratti online
Le banche dati creditizie Le Autorità e le Carte dei Servizi
E-mail, spam e phishing
Tutelati attraverso il web
Pubblica Amministrazione e Web 2.
Privacy e sicurezza su internet
L’ABC dello shopping online
Il Registro delle Opposizioni
I Social Network
Ebay e Social Shopping
Nuove regole per il ripensamento
L’e-mail certificata PEC
Tutte le App della PA
Anagrafe digitale e sportelli online
L’ABC dello shopping online p. 5
Privacy e sicurezza su internet p.
Pubblica amministrazione e Web 2.0 p.
Tutelati attraverso il web p.
CONSIGLI DI LETTURA
BUTTACI L’OCCHIO in queste sezioni tanti consigli pratici e utili per veri “consumatori 2.0”
ATTENZIONE! in queste sezioni gli accorgimenti che consentono di navigare in sicurezza
IL CASO in queste sezioni le risposte alle domande più frequenti, per affrontare e superare le difficoltà
FOCUS in queste sezioni gli approfondimenti dedicati agli argomenti più attuali del web
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1
capitolo
ABC
dello shopping online
Fare shopping “a distanza” può essere conveniente da più punti di vista: ci consente, infatti, di risparmiare tempo (perché si acquista direttamente dal proprio pc o dal tablet, a casa o dall’ufficio) denaro, perché si molti- plicano le offerte commerciali, gli sconti e i saldi dispo- nibili. Ma per fruire consapevolmente dell’ e-commerce (commercio elettronico), occorre conoscere i diritti del consumatore. La legge^1 prevede che i “navigatori” della rete possano contare sugli stessi diritti degli acquirenti non virtuali. Anzi, qualche volta, le tutele sono anche più forti. Vediamo allora, nel dettaglio, quali sono le fasi del con- tratto a distanza.
Quando si acquistano online prodotti, quali beni e ser- vizi, il consumatore ha diritto di ricevere le indicazioni essenziali sul bene offerto dall’esercente o fornitore^2. Devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile:
(^1) Protagonista assoluta è la disciplina dei contratti a distanza, previ- sta dal Codice del consumo principalmente agli artt. 50 e seguenti, recentemente modificati dal decreto di recepimento della Direttiva 2011/83/UE (D.lgs. n. 21 del 21/02/2014, in vigore dal 13 giugno 2014). Ma si veda anche il Codice dei Diritti online vigenti nell’UE, che costituisce una raccolta dei diritti e dei principi di base sanciti nel diritto dell’Unione a tutela dei cittadini che accedono online a reti e servizi e durante l’uso di tali reti e servizi, che tratta del commercio elettronico alla Sezione II, capp. 5- 10. Si noti che il Codice non si applica in quanto tale, perché i diritti e i principi particolari che descrive si applicano in virtù dello strumento giuridico che li ha istituiti. 2 Il Decreto di recepimento della Direttiva 2011/83/UE, ha ampliato il catalogo delle informazioni ritenute “essenziali” per il consumatore, andando a modificare l’art. 48 del Codice del Consumo.
ABC dello shopping online
Quello che i venditori non dicono I l venditore non può rifiutarsi di dare que- ste informazioni. Qualora lo facesse, è pos- sibile segnalarlo alle Associazioni di difesa del consumatore o all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Inoltre, è buo- na norma cercare di informarsi sempre sul- l’identità di chi vende anche mediante ca- nali incrociati: amici, parenti, forum sui siti internet e Camere di Commercio.
BUTTACI
L’OCCHIO
ABC dello shopping online
ATTENZIONE
Le novità dall’Europa G razie alle recenti modifiche introdotte dalla normativa europea,^4 il venditore non potrà applicare alcun costo aggiunto alle transazioni avvenute con carta di credito.
Ma i pagamenti elettronici sono sicuri?
P er un utilizzo “senza pensie- ri” degli strumenti di pagamento elettronici, esistono apparati che garantiscono la protezione e la privacy dei dati inseriti in fase di pagamento. Verified by Visa e MasterCard® Se- cureCode. 3-D Secure ™, ad esempio, sono sistemi che richiedono di immettere un PIN univoco gene- rato elettronicamente al momento del pagamento e che viene trasmesso, in genere, sul cellulare del proprietario della carta. Ciò quindi, garantisce che nessun altro possa usare la carta se non possie- de, contemporaneamente, l’accesso al numero telefonico associato. Altri sistemi come Pay Pal , invece, sono stati creati per evitare di inserire i dati della carta ad ogni pagamento elettronico. In- fatti, attraverso la semplice registrazione al sito e una serie di passaggi per associare a se stessi la carta di credito che si intende usare per gli acqui- sti online, vengono attribuiti un indirizzo mail e una password che basteranno per fare ogni tipo di transazione a distanza in tutta sicurezza.
I dettagli fanno la differenza È sempre meglio servirsi solo di siti com- merciali fidati. Si riconoscono perché, quan- do si inseriscono le informazioni necessarie per il pagamento, l’indirizzo della pagina comincerà sempre con “https://....” Quindi controllare sempre questo dettaglio: è utile per evitare frodi!
BUTTACI
L’OCCHIO
Ogni consumatore ha diritto di ricevere, per iscritto o comunque su un supporto durevole (come la posta elettronica), la conferma degli elementi essenziali del contratto. Questo documento riepilogativo (la “nota” dell’ordine) deve essere fornito non oltre la consegna del bene ac- quistato o l’esecuzione del servizio richiesto, e deve contenere in modo chiaro le infor- mazioni sull’esercizio del recesso e le indicazioni per contattare il venditore o gli uffici di assistenza post vendita. Ad ogni ordine, in genere, corri- sponde un codice attribuito dal venditore, elemento che è utile conservare per poter più facilmen- te comunicare con lo stesso e risa- lire allo storico dell’acquisto fatto.
ATTENZIONE
In caso di errori
S e ci si accorge di aver pagato due volte lo stesso or- dine o se per errore il sistema ha inoltrato più volte lo stesso acquisto, si ha diritto ad annullarlo senza penalità e senza motivo entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto online (è un atto di recesso a tutti gli effetti).
(^4) Ancora una volta, a stabilire questo principio è il D.lgs. n. 21 del 21/02/2014, in vigore dal 13 giugno 2014. Viene modificato in questo senso l’art. 62 del Codice del Consumo. (^5) Art. 62 del nuovo Codice del Consumo. (^6) In genere, dopo il 5^ giorno di giacenza, si paga una tassa di qualche centesimo di euro per ogni giorno e sino al momento del ritiro. Le ta- riffe devono essere, però, ben specificate sul sito internet del deposito scelto (Poste Italiane-SDA, TNT Point, ecc…).
al mittente. Discorso analogo per il caso di smarrimento del bene durante il trasporto.
N.B.: In presenza di imbal- laggi manomessi o, comun- que, ammaccati dai quali si possa anche solo immagi- nare che il bene all’interno possa essere danneggiato, o addirittura rotto, è buona norma:
(^7) Si applica la normativa generale in tema di garanzia per i beni di consumo, prevista dagli artt. 130-132 del Codice del Consumo. 8
9 Art. 1510 c.c. Al nuovo art. 61 del Codice del Consumo (modificato a seguito del D. Lgs. 21/2014) è così riportato: “ L’obbligazione di consegna è adempiu- ta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore ”, e il successivo art. 63 è stato così modificato: “ Nei contratti che pongono a carico del professionista l’obbligo di provvedere alla spedizione dei beni […] il rischio […] si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo, o il terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni 10 ”.
11 Art. 1698 c.c. Per una più specifica indicazione degli indirizzi, consulta il sito del progetto: www.consumatoriduepuntozero.it
DAZI E DOGANE Acquistando dai paesi extra UE, il consumatore si ritrova spesso a dover pagare delle “tasse” al momento della consegna: è corretto che gli vengano richieste?
T endenzialmente sì. Quando si acquista un pro- dotto da un’azienda situata all’esterno dell’Unione Europea, si effettua un’operazione commerciale che prevede la sua immissione nel territorio do- ganale dell’Unione. Questa operazione, per il nostro Paese, comporta dei costi che devono essere compensati. Un primo costo deriva direttamente dalla dogana: il dazio (dovuto solo per gli acquisti superiori a € 150,00) varia a seconda del tipo di bene impor- tato ed è calcolato in base al valore dell’ogget- to dichiarato dal venditore. Da notare che per la determinazione della tassa incidono, oltre che il prezzo della merce, anche le spese di spedizione (se queste non sono indicate, ci si riferisce ad un importo presunto). Per sapere quali dazi vengono applicati (TARIC) è possibile consultare agevolmente il sito dell’Agen- zia delle Dogane in Italia^11. Ma non è tutto. Infatti (oltre ai dazi), sulla somma totale data dal prezzo del bene + spese di spe- dizione + dazio applicabile, si deve ulteriormente aggiungere il 22% di IVA (ma solo per gli acquisti il cui valore superi € 22,00).
ABC dello shopping online
(^12) Secondo quanto dispone l’art. 18 della Convenzione Postale Univer- sale adottata nell’ultimo Congresso UPU tenutosi a Ginevra nell’anno 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010, sup- pl. Ord. n. 169). 13 Per approfondire: https://www.poste.it/postali/estero/tariffe_sdoganamento.shtml 14 Si tratta di un principio che ha stabilito la Corte di Giustizia europea con la sentenza n. c-511/08 del 15/04/2010. 15 Il D.lgs. n. 21/2014 modifica in questo senso l’art. 56 del Codice del Consumo. 16 Art. 53 del nuovo Codice del Consumo.
Il venditore è chiamato a rimborsare sia il prezzo che le spese affrontate dall’acquirente per la consegna del bene entro 14 giorni dal ricevimento della lettera di recesso^15.
Di solito, questi importi, si pagano in con- tanti direttamente al corriere o postino che consegna la merce.
Se però, al momento della ricezione del pacco, si è sprovvisti della somma necessaria le alternative sono:
Poste Italiane,^12 di fronte agli acquisti provenienti dall’estero extra UE, ha diritto di chiedere il pa- gamento dei “diritti di sdoganamento” per la co- pertura delle spese amministrative: gli importi variano dai €5,50 a €11,00. Tale somma va ad aggiungersi all’importo di dazio ed IVA^13.
ABC dello shopping online
FOCUS
Tre regole per aste online sicure
Il fenomeno eBay D agli anni 2000 ha fatto capolino una piattaforma web per lo sviluppo del- l’e-commerce: si tratta di eBay. Come sa bene chi da tempo utilizza questo strumento, su eBay si può tro- vare qualsiasi cosa, anche la più ina- spettata, a prezzi più disparati. Il sito web, infatti, offre la possibilità a chiunque (venditori e non) di smer- ciare i propri beni determinandone il prezzo anche attraverso promozioni e offerte, op- pure bandendo aste. Se poi si vuole provare a trattare sul prezzo del bene, si possono fare proposte di acquisto ai ven- ditori lasciando al venditore la scelta di accettare o meno.
BUTTACI
L’OCCHIO
Ora che hai
tutti gli strumenti
ricorda:
lo shopping
consapevole
è molto
più divertente!
Privacy
e sicurezza su internet
“Privacy” indica il diritto di tutelare i propri dati perso- nali e di controllarne la circolazione e il trattamento da parte di terzi. Si tratta di un diritto fondamentale della persona, di- rettamente collegato alla tutela della dignità umana, e un principio che la Costituzione italiana, la legge^1 e la Carta dell’Unione europea^2 direttamente prevedono e proteggono. Ecco i “rami” nei quali questo importante diritto si articola.
Cosa è bene proteggere? Per dato personale si intende qualunque informazione che riguardi le persone fisiche e la loro storia: nome e cogno- me, codice fiscale, impronte digitali, dati bancari, ecc. Oc- corre prestare attenzione, in particolare, a tre tipi di dati:
Chi accede ai miei dati? I dati personali possono essere trattati (ossia utilizzati, controllati e diffusi) non solo dal titolare ma anche da qualunque terzo che abbia ottenuto il consenso per farlo secondo i principi di liceità, proporzionalità, lealtà, per scopi determinati e in modo compatibile con le finalità inizialmente previste. Chi utilizza i dati personali altrui è detto “responsabile del trattamento”, a lui possono essere inviate le istanze che riguardano il trattamento: si tratta dei diritti di revoca del consenso, di modifica delle informazioni e della rettifica di queste ultime^3.
(^1) In particolare, la tutela di legge è garantita dal Codice in materia di protezione dei dati personali o Codice della Privacy , introdotto con il D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. (^2) Si veda anche il Codice dei diritti online vigenti nell’UE, cap. IV, Sez. I. (^3) Art. 7 Codice Privacy.
2
capitolo
Privacy e sicurezza su internet
STOP alle telefonate indesiderate! A l trattamento dei propri dati è possibile anche opporsi per motivi legittimi o, anche senza motivazione, quando i dati sono trattati per finalità di marketing (come nei casi di an- tipatiche telefonate promozionali al telefono di casa all’ora di cena o sul cellulare). Per farlo esistono due metodi:
BUTTACI
L’OCCHIO
ATTENZIONE
Verba volant Scripta manent P er comunicare qualunque variazione dei propri dati o richiedere gratuitamente la cancellazione degli stessi al responsabile del trattamento (o al suo incaricato) è sempre bene utilizzare una lettera raccomandata a/r. Il responsabile, o chi per lui, è obbligato a rispondere senza ritardo e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta (estensibili a 30 giorni nei casi di particolare complessità e adeguatamente giustificati). Nel caso in cui la risposta non pervenisse nei tempi, l’interessato può far ricorso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale emetterà una decisione che definirà la questione e obbligherà al ri- spetto dell’art. 7 D.lgs. 196/2003^4. Da ricordare, però, che in alcun modo il Garante può condannare a risarcire i danni: per questo occorrerà fare ricorso all’ordinaria autorità giudiziaria.
(^4) Il modello per il ricorso e le istruzioni di compilazione sono scaricabili dal sito del Garante: www.garanteprivacy.it, dove si possono trovare anche le modalità per inoltrare reclami e segnalazioni. 5 Il Registro, previsto dall’art. 130, commi 3-bis e segg. del Co- dice Privacy, è stato istituito con il D.p.r. 178/2010 e operativo dal 01/02/2011.