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Contribuzioni speciali, monopoli fiscali e 'parafiscalità' - Tipologie e distinzioni, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Tributario

Una panoramica delle entrate pubbliche, con particolare attenzione ai tributi speciali, al monopolio fiscale e alla 'parafiscalità'. Vengono discusse le distinzioni tra entrate di diritto pubblico e privato, a titolo originario o derivativo, commutative o contributive. Anche la controversia sull'ascrivibilità al categoria dei tributi dei monopoli fiscali. Inoltre, vengono presentate le norme di diritto tributario sostanziale e procedurale.

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2011/2012

Caricato il 16/04/2012

assycamelia
assycamelia 🇮🇹

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INTRODUZIONE
GUIDA 1. Le entrate pubbliche 2. Le prestazioni patrimoniali imposte e la nozione di tributo 3.
L’imposta 4. La tassa 5. Il contributo (o tributo speciale), il monopolio fiscale, la « parafiscalita
6. Il diritto tributario: oggetto, autonomia, tipologie normative 7. L’interpretazione nel diritto tri-
butario 8. Le norme tributarie nel tempo e nello spazio
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INTRODUZIONE

GUIDA 1. Le entrate pubbliche 2. Le prestazioni patrimoniali imposte e la nozione di tributo 3. L’imposta 4. La tassa 5. Il contributo (o tributo speciale), il monopolio fiscale, la « parafiscalita` »

6. Il diritto tributario: oggetto, autonomia, tipologie normative 7. L’interpretazione nel diritto tri- butario 8. Le norme tributarie nel tempo e nello spazio

1. Le entrate pubbliche.

Il complesso delle risorse finanziarie che lo Stato e gli altri Enti pubblici ac- quisiscono per il conseguimento dei fini istituzionali che la legge loro demanda sono, comunemente, denominate entrate pubbliche. Le entrate pubbliche , di norma, possono derivare da: cessioni o impieghi patrimoniali; attivitaeconomiche dirette; riscossione di sanzioni pecuniarie o confische; riscossione di tributi. E percioevidente che si tratta di una categoria giuridica alquanto eterogenea, poiche´ sono plurimi e molto differenziati tra loro i « titoli » (le « fonti ») in base ai quali i soggetti pubblici acquisiscono le loro entrate. All’interno di tale categoria sono inoltre significative le distinzioni seguenti: entrate di **diritto pubblico** (es. tipico, i tributi) — entrate di **diritto privato** (es. tipico, ricavi dalla vendita di beni pubblici); entrate a **titolo originario** (derivanti dallo sfruttamento del patrimonio del- l’Ente) — entrate a **titolo derivativo** (tutte le altre); entrate **commutative** (quelle che implicano uno scambio di utilita tra l’Ente ed il soggetto obbligato; es. tipico, i canoni di concessione di beni pubblici) — entrate contributive (che tale scambio non implicano; es. tipico, le imposte). Nel sistema finanziario pubblico contemporaneo hanno un rilievo premi- nente le entrate di diritto pubblico , a titolo derivativo e, tra le stesse, quelle contributive. Si tratta di quelle entrate che, in termini correnti, nel loro com- plesso vengono identificate con il concetto di fiscalita generale ossia di quelle entrate, non commutative , che sono finalizzate ad acquisire le risorse finanzia- rie necessarie per l’esercizio delle funzioni pubbliche (difesa, giustizia) e per

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sivamente dal criterio (indice) di riparto delle pubbliche spese che la legge istitutiva individua come suo presupposto (FALSITTA, RUSSO). Risulta percioevidente che lo **scopo** delle imposte e , essenzialmente, quello di suddividere tra i soggetti (individuati dalla legge quali) contribuenti il carico finanziario delle attivita` pubbliche (funzioni e servizi pubblici essenziali ed « in- divisibili »). Tale scopo ne contraddistingue e sostanzia la nozione.

4. La tassa.

Secondo l’impostazione teorica piutradizionale, la **tassa** e invece diretta- mente collegata all’ erogazione/fruizione di determinate attivita` pubbliche ( funzioni o servizi , c.d. « divisibili » ). Essa peraltro si differenzia da un semplice corrispettivo (o « prezzo pub- blico »), poiche´ , trattandosi di un tributo e quindi di una prestazione patrimo- niale imposta, lo « scambio » viene coattivamente imposto dalla legge (FAL- SITTA, TESAURO). Sulla configurazione dell’istituto tributario in oggetto deve peraltro segnalarsi l’esistenza di un ampio dibattito dottrinale, dal quale emergono posizioni al- quanto differenziate (RUSSO, FANTOZZI).

5. Il contributo (o tributo speciale), il monopolio fiscale, la « parafisca- lita ».

Per contributo (o tributo speciale) deve intendersi un particolare tipo di tri- buto dovuto dal soggetto passivo in quanto avvantaggiato dall’esecuzione di un opera pubblica. Ne sono esempi il contributo integrativo di utenza stradale, il contributo di miglioria, i contributi di urbanizzazione (TESAURO, RUSSO). La natura tributaria di tali entrate etuttavia contestata (FALSITTA). Pure controversa e l’ascrivibilitaalla categoria dei tributi dei **monopoli fi- scali** , quali quello dei tabacchi e del gioco del lotto. La dottrina ormai prevalente tende comunque ad escluderla (FALSITTA, TE- SAURO, FANTOZZI). Senz’altro fuori dall’area tributaria si collocano i **contributi previdenziali** ed **assicurativi obbligatori** per legge (INPS, INAIL etc.), rientrando nell’area, come detto sopra, piu ampia delle prestazioni patrimoniali imposte e costituendo il fenomeno della c.d. « parafiscalita » (FANTOZZI, RUSSO).

INTRODUZIONE 7

6. Il diritto tributario: oggetto, autonomia, tipologie normative. Data la sua eterogenita, la materia delle entrate pubbliche e oggetto di disci- pline normative differenziate e, conseguentemente, rientra nel campo di inte- resse di differenti settori degli studi giuridici. I principi e le norme che regolano i tributi costituiscono il diritto tributario e ne determinano quindi l’oggetto, diretto, di studio. Tuttavia, piuche altri corpi normativi, quello tributaristico e aperto all’ etero- integrazione ed all’ interdisciplinarieta , non solo giuridiche. Infatti, produrre ed interpretare disposizioni normative tributarie implica, as- sai di frequente, il dover tenere conto di co-vigenti disposizioni normative di al- tri settori dell’ordinamento giuridico (soprattutto, di diritto civile ed ammini- strativo) oppure di tecniche e di regole non giuridiche (in particolare, delle di- scipline aziendalistico-contabili). In tal senso si delineano i confini dell’ autonomia , normativa e scientifica , del diritto tributario. Le norme di diritto tributario sostanziale vengono comunemente in dottrina distinte in: « materiali » o « impositrici » (sostanziali in senso stretto), che sono quelle che istituiscono i tributi, ne determinano il presupposto, la misura, i soggetti at- tivi e passivi, le esenzioni, le sanzioni etc.; « procedimentali » (formali), che sono quelle che regolano le modalitadi applicazione dei tributi (accertamento/liquidazione, riscossione/rimborsi). Nel nostro ordinamento vi e poi un corpo normativo che costituisce il diritto tributario processuale , anch’esso autonomo, ma « collegato », legislativa- mente (art. 1, d.lgs. 546/1992), con il diritto processuale civile e « collegabile », interpretativamente, con il diritto processuale amministrativo. 7. L’interpretazione nel diritto tributario. E^ comune l’opinione dottrinale che, in linea di massima, l’interpretazione delle disposizioni normative tributarie non abbia principi, criteri e metodi di- versi da quelli, generali, che valgono e si utilizzano in altri settori dell’ordina- mento giuridico (RUSSO, FALSITTA, FANTOZZI, FEDELE). Tuttavia, nell’ermeneutica tributaristica si evidenziano problematiche speci- fiche che derivano dall’autonoma peculiarita della materia fiscale (RUSSO, FAL- SITTA, FANTOZZI, LUPI, TESAURO, FEDELE). Quanto ai soggetti dell’interpretazione, un particolare rilievo assumono sia l’amministrazione finanziaria sia lo stesso legislatore. La prima infatti, istituzionalmente e sistematicamente, fornisce interpreta- zioni della normativa tributaria, mediante l’emanazione di atti a contenuto ge-

8 PARTE PRIMA – DIRITTO TRIBUTARIO, PARTE GENERALE

esclusiva » ossia tali da non poter essere collegate con principi generali (FAN- TOZZI, FEDELE). Altri che invece lo esclude in virtudella connessione/contiguita giuridica tra norme « impositrici » e norme « sanzionatorie », amministrative e penali, posto che dalla violazione delle prime consegue inevitabilmente l’applicabilitadelle seconde, per le quali il divieto di ricorso all’analogia e espresso (TESAURO). Altri ancora che deriva l’inapplicabilitadel metodo ermeneutico _de quo_ dal principio, costituzionale (art. 23, Cost.; vedi _ultra_ , cap. I, par. 2), della « riserva di legge » in materia di tributi (RUSSO). Altri infine che ritengono debba distinguersi da caso a caso, essendo in ultima analisi la tecnica normativa, piu o meno « aperta » all’estensione analogica, concretamente utilizzata ad indurre la soluzione della questione, che perciosi sottrae ad opzioni teoriche astratte ed « aprioristiche » (FALSITTA, in senso ana- logo LUPI). A ben vedere, tutte queste diverse prospettazioni sembrano e possono « ri- conciliarsi » intorno alla, comune, affermazione che il diritto tributario « impo- sitivo » non presenti « lacune » in senso tecnico (ma solo in termini « ideolo- gici » ossia di politica fiscale) e che percio di per se´ essa non provochi la neces- sitadi ricorrere al procedimento interpretativo analogico (cosı espressamente TESAURO, LUPI; implicitamente, FANTOZZI, RUSSO, FALSITTA). Opinioni discordi, sostanzialmente « speculari », si registrano altresıin dot- trina in ordine all’utilizzabilita dell’analogia in materia di norme tributarie « agevolatrici » (esenzioni, esclusioni etc.). Sulla base di considerazioni coerenti ed identiche a quelle sostenute in tema di norme « impositrici », alcuni la negano, pur scostandosi dall’impostazione dottrinale e giurisprudenziale piutradizionale, le quali a tal fine si basano sulla natura « eccezionale » delle norme « agevolatrici » e quindi sul correlativo di- vieto di cui all’art. 14, delle « preleggi » (TESAURO, RUSSO). Altri invece, negando che le norme in questione abbiano, sempre e comun- que, natura « eccezionale », e quindi piupossibilista sulla estensibilita applica- tiva analogica delle medesime (FALSITTA). Bisogna infine richiamare l’attenzione sulla distinzione, normativa, tra analo- gia legis ed analogia juris (art. 12, 2o^ comma, « preleggi »). Sotto il secondo profilo, da un lato, si deve ritenere senz’altro validi, quali strumenti di interpretazione analogica delle norme tributarie, i « principi gene- rali dell’ordinamento giuridico dello Stato », primi fra tutti, quelli costituzionali; da un altro, si deve osservare che il diritto tributario non e` « codificato » (se non limitatamente e settorialmente, es: testi unici delle imposte dirette e dell’impo- sta di registro). Pertanto, diversamente che il diritto civile, penale, processuale civile e pe-

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nale, esso non puobasarsi su « principi della materia » derivabili da un _corpus_ organico e generale di norme. Tuttavia, va rilevato che lo **« statuto del contribuente »** si autoqualifica come fonte che, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, contiene i « principi generali dell’ordinamento tributario » (art. 1, 1º comma, l. 212/2000). Tale statuizione qualificatoria legislativa risulta sottolineata e specificata dalla giurisprudenza di legittimita , in particolare nel senso del ricorso ai « prin- cipi statutari » al fine di risolvere il dubbio inerente l’interpretazione/ applicazione di qualsiasi disposizione tributaria che rientri nelle materie disci- plinate dallo statuto medesimo ( Cass. civ., sez. trib., 7080/2004, 17576/2002 ).

8. Le norme tributarie nel tempo e nello spazio. L’inizio e la cessazione dell’efficacia delle norme tributarie non sono, in linea di principio, oggetto di speciale disciplina, costituzionale ovvero ordinaria. Comuni sono perciole regole che determinano l’entrata in vigore delle leggi tributarie e quelle che riguardano le cause di inefficacia delle medesime (artt. 73, 3o^ comma, Cost., 10, 1o^ comma, 11, 1o^ comma, « preleggi »; 15, « preleggi »; 136, 1o^ comma, Cost., rispettivamente per la _vacatio legis_ e la regola di irretroat- tivita ; per l’abrogazione, espressa o tacita; per la dichiarazione d’incostituziona- litaad opera della Corte costituzionale). Tuttavia, vi sono norme specifiche in materia di abrogazione e sulla retroatti- vita delle leggi tributarie dettate dallo « statuto del contribuente » (vedi ultra cap. 1, par. 2.2). Inoltre la questione della retroattivitadelle norme fiscali evi- denzia delle peculiarita giuridico-costituzionali, particolarmente con riguardo al principio costituzionale di « capacitacontributiva » (vedi _ultra_ , cap. 1, par. 3). La normativa tributaria ha come limite generale di applicazione il territorio, « politico », dello Stato italiano. Tale limite « spaziale » crea problematiche, anche complesse e rilevanti, in ordine alla tassazione di fatti e soggetti transnazionali, particolarmente con ri- guardo ai fenomeni c.d. di « doppia imposizione ». Di tali questioni si trattera oltre, sia nella parte generale (vedi cap. 1, par. 2.2) sia nella parte speciale (cap. VIII, par. 2; cap. X, par. 3; cap. XIII, par. 6).

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