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Guida al cittadino: i diritti nei confronti dei servizi pubblici in Veneto, Dispense di Diritto

Questa guida illustra i principali diritti dei consumatori e degli utenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di aziende private che erogano servizi pubblici, come acqua, gas, energia elettrica e trenitalia. Verranno esaminati i compiti delle pubbliche amministrazioni, le modalità di interruzione del servizio e i rimborsi in caso di mancato rispetto dei standard di qualità.

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 20/06/2012

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giada-tfa 🇮🇹

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Comitato Regionale Veneto
Guida al cittadino
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i propri diritti
Servizi pubblici
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Comitato Regionale Veneto

Guida al cittadino

per far valere

i propri diritti

Servizi pubblici

e diritti del cittadino

accessibili le informazioni in modalità digitale, av- valendosi delle tecnologie dell’informazione e del- la comunicazione (ciò porterà, ad esempio, all’at- tivazione di sportelli informatici e al rilascio della carta d’identità elettronica).Viene riconosciuto ai cittadini e alle imprese il diritto (nei limiti indicati dal Codice, cit.) di richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori pubblici di servizi statali, oltre che nelle comunicazioni con le amministrazioni regionali e locali, nei limiti del- le risorse tecnologiche e organizzative degli enti locali (e, quindi, con la posta elettronica certifica- ta e la firma digitale, con documenti e pagamenti informatici, ecc.). Secondo il Codice del Consumo, inoltre, lo Stato e le Regioni devono garantire i diritti degli utenti dei servizi pubblici, secondo i principi e i criteri di volta in volta stabiliti dalle leggi vigenti. In ogni caso devono essere rispettati standard di qualità predeterminati e resi pubblici in modo adeguato; sono anche previste forme di parteci- pazione di rappresentanze degli utenti alle fasi di definizione e valutazione di tali standard. Parimenti, la legge prevede, per gli enti locali che erogano servizi pubblici, l’adozione della Carta di qualità dei servizi a tutela degli utenti, da aggior-

nare periodicamente, contenente gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni ero- gate secondo quanto stabilito nel contratto di ser- vizio, le modalità di accesso alle informazioni ga- rantite, quelle per proporre reclamo e per adire procedure conciliative e giudiziarie, oltre alle mo- dalità di ristoro dell’utente, sotto forma di esecu- zione della prestazione necessaria per risolvere il problema o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inosservanza degli standard.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E I DIRITTI DEL CITTADINO In base alla L. 241/1990 (in materia di procedi- mento amministrativo e l’accesso agli atti ammini- strativi) l’azione delle pubbliche amministrazioni deve essere improntata a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza. Lo stesso deve valere per quei soggetti privati che sono preposti all’esercizio di attività amministrative. L’amministrazione non può prevedere attività tali da aggravare il procedimento, salvo che per straor- dinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgi- mento dell’istruttoria. L’amministrazione deve agire secondo le regole del diritto privato, quindi in posizione di parità, e

In alternativa, se ne ricorrono i presupposti, si può riproporre l’istanza di avvio del procedimento. Negli altri procedimenti promossi ad istanza di parte, ove non sia escluso dalla legge e salvo quan- to previsto per la D.I.A. (v. infra), vale il principio del silenzio-assenso, per cui il provvedimento si intende approvato se l’amministrazione compe- tente non comunica all’interessato il diniego (o se non indice una conferenza di servizi con altri enti) entro il termine di 90 giorni (o quello diver- so prestabilito), salve le possibili sospensioni in vista delle necessarie valutazioni tecniche. In tutti i procedimenti promossi a istanza di parte il re- sponsabile del procedimento prima di emettere il diniego comunica i motivi che impediscono l’ac- coglimento della domanda all’interessato, il quale può presentare entro 10 giorni osservazioni scritte con eventuali documenti. Il provvedimento amministrativo (sia esso di riget- to o di accoglimento) deve poi essere motivato per iscritto, e la motivazione deve indicare i presuppo- sti di fatto e le ragioni giuridiche, con le specifiche norme relative, che hanno determinato la decisio- ne della PA. La motivazione costituisce un’impor- tantissima garanzia per i cittadini, consentendo di valutare l’opportunità o meno di impugnarla, affrontando i relativi oneri.

Al fine di prevenire possibili abusi della PA, la leg- ge ha attribuito alle persone interessate, perché potenzialmente danneggiate dalle decisioni al- l’emanazione di un provvedimento il diritto di par- tecipare alla formazione del provvedimento, ossia di intervenire e di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti che la PA ha l’obbligo di valutare, se pertinenti all’oggetto del procedimento stesso. Questo diritto spetta anche ai portatori di interes- si diffusi costituiti in associazioni o comitati. Nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima di adottare un provvedimento di rigetto, deve co- municare all’interessato i motivi del rigetto. Entro 10 giorni da tale comunicazione, questi ha il dirit- to di presentare delle osservazioni per iscritto, con eventuali documenti. In questo caso, l’eventuale rigetto definitivo deve dare conto dei motivi del mancato accoglimento di tali osservazioni. Que- sta disposizione non vale però per le procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previden- ziale e assistenziale. La partecipazione al procedi- mento nei termini descritti, inoltre, non vale per i procedimenti tributari e per quelli diretti alla ema- nazione di atti normativi e amministrativi generali di pianificazione e programmazione.

re d’ufficio (in sede di “autotutela”) gli atti ammi- nistrativi adottati in violazione di legge per ragioni di interesse pubblico, ma potrà anche convalidare eventuali atti adottati in violazione di legge, o vi- ziati da eccesso di potere o incompetenza (ossia quegli atti che potrebbero essere impugnati avanti al giudice amministrativo). Anche in questi casi è previsto l’indennizzo per i soggetti danneggiati. Sia l’annullamento d’ufficio, sia la convalida sono possibili purché sussistano ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. A proposito di atti viziati, non potrà essere annullato, nemmeno dal giudice, il provve- dimento che ha violato norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, trattandosi di atto per sua natura vincolato, sia palese che il suo con- tenuto dispositivo non avrebbe potuto essere di- verso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non sarà comun- que annullabile per mancata comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento, se l’ammi- nistrazione dimostrerà in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere di- verso da quello in concreto adottato. La riforma limita altresì il diritto di recesso dai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione ai soli casi previsti dalla legge o dal contratto.

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Di fondamentale importanza per i cittadini (e le imprese) è poi il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti ammini- strativi (diritto di accesso) nei confronti di tutte le amministrazioni dello Stato. Sono esclusi i documenti coperti da segreto di Sta- to o da divieti di divulgazione, per motivi di inte- resse pubblico, espressamente previsti dalla legge o esclusi preventivamente da apposito regolamen- to emanato dalle singole amministrazioni. Il diritto di accesso spetta a tutti i soggetti interes- sati, ossia portatori di un interesse diretto, concre- to e attuale, corrispondente a una posizione giuridi- camente tutelata e collegata al documento, anche se si tratta di associazioni portatrici diffusi. Il diritto di accesso può essere esercitato finché l’amministrazione ha l’obbligo di detenere i docu- menti amministrativi ai quali si chiede di accedere. La richiesta di norma va presentata per iscritto (anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche nel rispetto delle norme vigenti in ma- teria); solo se non ci sono controinteressati si può richiedere in via informale, anche verbalmente, all’ufficio competente o tramite l’Ufficio relazioni con il pubblico; in questo caso può essere accol- ta anche subito. Quando viene accolta la richiesta

LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

La legge 241/1990, inoltre, disciplina (art. 19) le ipotesi e la procedura da seguire per la denuncia di inizio attività (Dia), quando l’attività può svol- gersi senza richiedere alle amministrazioni prov- vedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l’iscrizione in albi o ruoli. In questi casi, è stato stabilito che una semplice dichiarazione del cittadino o dell’impresa possa sostituire tutti i provvedimenti di natura abilitati- va, purché il loro rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. La pubblica amministrazione non potrà poi richiedere ai soggetti dichiaranti informazioni o certificazioni quando le abbia già in suo possesso o possa acqui- sirle direttamente presso altre amministrazioni. L’interessato può avviare la propria attività dopo 30 giorni dalla presentazione della denuncia, mentre l’amministrazioni entro 30 giorni dal rice- vimento della comunicazione può verificare even- tuali carenze nella dichiarazione e vietare l’attività e la rimozione degli effetti della stessa. Si tratta di una procedura analoga a quella pre- vista dal recente Testo Unico in materia edilizia (D.P.R. 380/2001). Occorrerà, peraltro, valutare preventivamente, e attentamente, se l’attività che si intende esercitare sia tra quelle per le quali è

consentita la procedura sopra descritta. Sono, infatti, esclusi gli atti rilasciati dalle amministra- zioni in relazione ad interessi ritenuti particolar- mente sensibili, come la difesa nazionale, la pub- blica sicurezza, l’amministrazione della giustizia, la tutela della salute e della pubblica incolumità, l’amministrazione delle finanze e del patrimonio culturale e paesaggistico, oltre che per gli atti re- golati dalla normativa comunitaria.

IL DIFENSORE CIVICO Oltre che in tema di diritto di accesso, il Difenso- re Civico può intervenire per sollecitare l’ammini- strazione svolgere correttamente e puntualmente i suoi compiti e doveri, spesso facendo valere la sua autorevolezza (più ancora che la sua autorità). In particolare, può chiedere notizie sullo stato del- le pratiche e dei provvedimenti, sollecitandone la conclusione (ad es. stabilendo un limite massimo di tempo) o proponendo soluzioni diverse. Può invitare il funzionario responsabile della pra- tica a esaminarla insieme (gli è comunque dovuta una risposta scritta). Se il funzionario non vuo- le collaborare, il Difensore Civico può sollecitare l’azione disciplinare nei suoi confronti, segnalan- do i casi più gravi al Presidente della Giunta, al Consiglio Regionale o all’assessore competente

so per passare da un ufficio all’altro, con evidenti vantaggi per i cittadini, per il sistema economico nel suo complesso, oltre che per le amministrazioni. Ai fini dell’autocertificazione, la dichiarazione può essere rilasciata dal cittadino alla pubblica ammi- nistrazione in carta semplice, andando a sostituire i certificati che potrebbero essere rilasciati dallo stesso ente pubblico. La dichiarazione va rilasciata al funzionario com- petente ed è firmata dal dichiarante, qualora la sottoscrizione sia contestuale alla presentazione della certificazione alla PA. Se non è contestuale, la dichiarazione sottoscritta deve essere accom- pagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità dell’istante. In questo caso, può anche essere inviata a mez- zo posta o fax. All’eventuale autentica della firma provvede il dipendente addetto a ricevere la do- cumentazione. L’autentica è però necessaria solo per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorie- tà da presentare ai privati e per le autorizzazioni di riscossione di benefici economici (pensioni o contributi) da parte di terzi, presentate a una PA o a gestori di pubblico servizio. Le pubbliche amministrazioni e servizi pubblici non possono più chiedere certificati laddove è am- messa l’autocertificazione, ma devono acquisire

d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente, o altra amministra- zione, è tenuta a certificare (ad es. il titolo di stu- dio). Anche i certificati relativi ai precedenti penali e ai carichi pendenti non possono essere pretesi dalla PA, la quale è tenuta ad accertare questi fatti e condizioni richiedendoli direttamente presso gli uffici competenti. Gli Uffici Pubblici non possono richiedere ai citta- dini gli estratti dello stato civile, ma devono procu- rarseli nei casi necessari (ad es. richiesta di pub- blicazioni per il matrimonio, adozione ecc.). Cosa si può autocertificare:

  • data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
  • godimento dei diritti politici (ossia di essere elet- ti e di votare, potendo essere esclusi a causa di condanne penali);
  • stato civile (celibe coniugato o vedovo);
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita di un figlio;
  • decesso del coniuge, dell’ascendente (genitori, nonni) o del discendente (figlio, nipote) ecc.;
  • qualifica professionale, titolo di studio, di spe- cializzazione, di aggiornamento, di abilitazione, di formazione, di qualifica tecnica, gli esami so- stenuti;

attività sportive da parte degli alunni; tali certifi- cati possono essere sostituiti con un unico certifi- cato di idoneità rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico. Le affermazioni contenute nell’autocertificazione sono poi soggette a controlli in relazione alla loro veridicità, per lo più a campione. Nell’eventualità che emerga la non veridicità o inesattezza del con- tenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiaran- te decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia- razione non veritiera, oltre alle eventuali sanzioni penali. È invece possibile regolarizzare, davanti al funzio- nario competente a ricevere la documentazione, le dichiarazioni che siano solo incomplete, ossia age- volmente sanabili. Anzi, in presenza di irregolari- tà o di omissioni rilevabili d’ufficio in sede di di- chiarazioni sostitutive, comunque non costituenti falsità, il funzionario ricevente dovrà darne notizia all’interessato, che è quindi tenuto a regolarizzare la propria dichiarazione sostitutiva. Le dichiarazioni sostitutive hanno validità tempo- rale identica a quella degli atti sostituiti. Peraltro, i certificati il cui contenuto non è soggetto a varia- zioni nel tempo (come ad es. i certificati di nascita, di morte, attestanti il conseguimento di un titolo

di studio) hanno validità illimitata, essendo stato abrogato il termine di scadenza di 6 mesi. Se invece i documenti possono subire variazione nel tempo è possibile avvalersene anche dopo il termine di scadenza di 6 mesi, ove il loro contenu- to non sia variato, purché l’interessato provveda a ripristinare la validità del documento, dichiarando che le informazioni contenute in quel certificato non hanno subito variazioni e ponendo in fondo al certificato la data e la firma senza autenticazione. Il cittadino può anche rilasciare, con un solo atto sottoscritto, le dichiarazioni relative a più stati e fatti (c.d. dichiarazioni contestuali).

L’ACQUA L’acqua è estremamente importante per l’uomo perché è indispensabile per la sopravvivenza e co- stituisce la materia prima per molte attività che garantiscono il benessere. In Italia, fino a pochi anni fa erano migliaia gli enti (per lo con estensione comunale) incaricati della gestione del servizio idrico. Dal 1994 è stata prevista la creazione di nuovi or- ganismi, gli Ato (Ambiti territoriali ottimali), per superare questa polverizzazione, che ostacola la possibilità di avere soggetti industriali di dimen-