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Contratti e loro requisiti nel Diritto Privato, Appunti di Diritto Privato

Una introduzione al concetto di contratto nel Diritto Privato italiano, inclusi i requisiti essenziali, la nozione di autonomia contrattuale, gli elementi e i requisiti del contratto, la forma scritta e la condizione. Viene inoltre discusso l'effetto del contratto, la sua invalidità e la sua interpretazione.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 09/11/2020

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alessio-costantini-3 🇮🇹

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I CONTRATTI NEL DIRITTO PRIVATO
Nozione di contratto
Il Codice Civile definisce il contratto come “… l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 C.C.).
Dalla definizione suddetta si deduce che il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale1.
Ciascuna delle parti, agendo in funzione di un proprio vantaggio, cerca un punto di incontro (accordo) per
contemperare interessi contrapposti o comunque non coincidenti.
L’accordo ha la funzione di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale:
costituire: incidere sulla situazione giuridica del singolo e introdurre un nuovo rapporto;
regolare: intervenire su un rapporto esistente per disciplinarlo o per introdurre modifiche;
estinguere: porre fine ad un rapporto esistente.
Il rapporto giuridico oggetto del contratto deve avere carattere patrimoniale, cioè essere suscettibile di
valutazione economica.
Il concetto di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 C.C. implica che le parti possono determinare il
contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge; possono concludere contratti riconducibili agli schemi
tipici regolati dal Codice (contratti tipici o nominati) o contratti che non appartengono ai tipi aventi una
disciplina particolare, purchè siano diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico (contratti innominati – esempio contratto di portierato).
Quando un contratto assume in sé gli elementi di più tipologie di contratti nominati si parla di contratto
misto e ad esso si applicano le regole appartenenti alla disciplina dei rispettivi schemi tipici.
Elementi e requisiti del contratto
L’art. 1325 C.C. individua come requisiti del contratto:
l’accordo delle parti;
la causa;
l’oggetto;
la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità.
L’esistenza di tali elementi è requisito essenziale alla validità del contratto (art. 1418 C.C.).
L’accordo delle parti
Per parte deve intendersi centro di interesse: anche più persone possono costituire espressione di un unico
centro di interesse che fa capo ad una parte.
Il contratto è formato quando c’è l’accordo di tutte le parti, cioè quando si forma il consenso e si verifica il
punto di incontro degli interessi contrapposti.
Nell’accordo (consenso) è rilevante la volontà comune delle parti in cui si fondono la proposta e
l’accettazione (TRABUCCHI).
Per giungere all’accordo sono necessarie, quindi, due manifestazioni di volontà:
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I CONTRATTI NEL DIRITTO PRIVATO

Nozione di contratto Il Codice Civile definisce il contratto come “… l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ” (art. 1321 C.C.). Dalla definizione suddetta si deduce che il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale^1_._ Ciascuna delle parti, agendo in funzione di un proprio vantaggio, cerca un punto di incontro ( accordo ) per contemperare interessi contrapposti o comunque non coincidenti. L’ accordo ha la funzione di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale:  costituire: incidere sulla situazione giuridica del singolo e introdurre un nuovo rapporto;  regolare: intervenire su un rapporto esistente per disciplinarlo o per introdurre modifiche;  estinguere: porre fine ad un rapporto esistente. Il rapporto giuridico oggetto del contratto deve avere carattere patrimoniale , cioè essere suscettibile di valutazione economica. Il concetto di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 C.C. implica che le parti possono determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge; possono concludere contratti riconducibili agli schemi tipici regolati dal Codice ( contratti tipici o nominati) o contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico ( contratti innominati – esempio contratto di portierato). Quando un contratto assume in sé gli elementi di più tipologie di contratti nominati si parla di contratto misto e ad esso si applicano le regole appartenenti alla disciplina dei rispettivi schemi tipici. Elementi e requisiti del contratto L’art. 1325 C.C. individua come requisiti del contratto :  l’accordo delle parti ;  la causa ;  l’oggetto ;  la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità. L’esistenza di tali elementi è requisito essenziale alla validità del contratto (art. 1418 C.C.). L’accordo delle parti Per parte deve intendersi centro di interesse : anche più persone possono costituire espressione di un unico centro di interesse che fa capo ad una parte. Il contratto è formato quando c’è l’accordo di tutte le parti, cioè quando si forma il consenso e si verifica il punto di incontro degli interessi contrapposti. Nell’accordo (consenso) è rilevante la volontà comune delle parti in cui si fondono la proposta e l’ accettazione (TRABUCCHI ). Per giungere all’accordo sono necessarie, quindi, due manifestazioni di volontà:

 la proposta : “è la dichiarazione che contiene tutti gli elementi del contratto, emessa manifestando l’intenzione di obbligarsi” (TRABUCCHI ) ;  l’ accettazione : è la dichiarazione rivolta al proponente in accoglimento della proposta e a questa deve essere perfettamente conforme. L’accettazione difforme dalla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326 co. 5 C.C.). Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte ( art. 1326 co. 1 C.C.). L’esatta determinazione del momento in cui si verifica il perfezionamento del contratto ha importanza pratica per molteplici aspetti: ad esempio per la determinazione della competenza territoriale in caso di giudizio tra le parti, oppure per stabilire il luogo in cui si è concluso il contratto perché da ciò può dipendere l’individuazione del luogo in cui deve avvenire l’adempimento dell’obbligazione. L’accordo può essere raggiunto anche in modo simultaneo (esempio: acquisto di due panini dal panettiere). Sia la proposta che l’accettazione possono essere oggetto di revoca (art. 1328 C.C.). La proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ha intrapreso in buona fede l’esecuzione del conratto prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto nei confronti di questo all’indennizzo delle spese e delle perdite subite in conseguenza dell’iniziata esecuzione. L’ accettazione può essere revocata purchè la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. Il proposta è irrevocabile se il proponente si è impegnato a mantenerla ferma per un determinato periodo di tempo (art. 1329 C.C.). La proposta di un contratto che importi obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata (art. 1333 C.C.). In alcuni casi per la formazione del contratto non è sufficiente la sola manifestazione della volontà delle parti: nei contratti reali è necessaria anche la tradizione della cosa, nei contratti formali o solenni è necessaria anche l’adozione di una forma determinata. Il contratto può essere concluso in modo espresso o tacito. L’accordo è espresso quando la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o anche solo verbalmente; è tacito quando deriva da un comportamento concludente delle parti (esempio: società di fatto). Le trattative – Il contratto preliminare La conclusione di un contratto è preceduta dalle trattative , cioè da tutte quelle attività preparatorie alla formazione del consenso tra le parti. Nello svolgimento di tali attività le parti devono comportarsi secondo buona fede, cioè con correttezza e lealtà reciproca (art. 1337 C.C.). La violazione del dovere di correttezza comporta l’imputazione della responsabilità precontrattuale (culpa in contraendo ) e il conseguente obbligo al risarcimento del danno. In alcuni casi, nel corso delle trattative le parti stipulano un contratto preliminare che è un vero e proprio contratto con cui si obbligano a prestare il consenso per un contratto futuro ( contratto definitivo ). Il contratto preliminare deve essere fatto nella stessa forma prevista per il contratto definitivo (art. 1351 C.C.). Tale pratica è molto diffusa in materia di compravendita immobiliare. La causa La causa costituisce la ragione economico-sociale del contratto. Il termine causa deve essere inteso nel senso di scopo a cui mira il contratto, da non confondere con i motivi individuali delle parti. Ad esempio la

Elementi accidentali del contratto Gli elementi accidentali sono quelli che le parti possono inserire liberamente nel contratto e che possono anche mancare; quando sono inseriti diventa obbligatorio tenerne conto. Sono elementi accidentali del contratto: la condizione, il termine, il modo. La condizione è un evento futuro e incerto dal quale dipende l’efficacia del contratto ( condizione sospensiva ) o la sua risoluzione ( condizione risolutiva ) (art. 1353 C.C.). Esempio di condizione sospensiva: il contratto di acquisto di un terreno sarà efficace se il piano regolatore lo destinerà ad area edificabile. Esempio di condizione risolutiva: il contratto di acquisto di un terreno in area edificabile sarà risolto se il piano regolatore di imminente approvazione muterà la destinazione a parco pubblico. La condizione deve sempre essere lecita e possibile; in caso contrario il contratto è nullo (art. 1354 C.C.). Il termine è un evento futuro e certo dal quale dipendono l’inizio dell’efficacia del contratto ( termine iniziale) o la cessazione degli effetti ( termine finale ). Il modo è un onere posto a carico di un contraente; costituisce elemento accidentale in particolare nei contratti che sono caratterizzati dallo spirito di liberalità. Esempio: comodato di immobile con l’obbligo di provvedere a nutrire i gatti del cortile adiacente. Classificazione dei contratti Il Codice Civile non prevede alcun tipo di classificazione, tuttavia la dottrina ha operato una distinzione dei contratti sulla base di determinati elementi caratterizzanti. Contratti bilaterali o plurilaterali: in relazione al numero delle parti. Sono bilaterali i contratti in cui l’accordo deriva dalla volontà di due parti (esempio: compravendita). Sono plurilaterali quelli in cui l’accordo è l’esito della volontà di più di due parti (esempio: società). Contratti tipici e contratti atipici : in relazione al fatto che siano o meno disciplinati dalla legge con norme specifiche. Sono contratti tipici (o nominati) quelli previsti da uno schema disciplinato dal Codice (esempio: compravendita). Sono contratti atipici quelli che sono disciplinati liberamente dalle parti, senza riferimento ad uno schema tipizzato nel Codice (esempio: portierato). Contratti formali e contratti informali : a seconda che la legge preveda o meno una forma specifica. Contratti a prestazioni corrispettive (sinallagmatici) e contrati a prestazioni unilaterali. I primi sono caratterizzati dalla prestazione a cui è connessa una controprestazione. In essi si riscontra un nesso di reciprocità ( sinallagma ) in virtù del quale intanto una parte si obbliga a una determinata prestazione nei confronti dell’altra, in quanto questa, a sua volta, si obbliga ad eseguire una controprestazione (esempio: compravendita). I contratti a prestazioni unilaterali sono quelli che prevedono obbligazioni a carico di una sola parte (esempio: donazione). Contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito. Nei contratti a titolo oneroso al sacrificio economico di una parte corrisponde sempre un vantaggio (esempio: compravendita). Nei contratti a titolo gratuito il sacrificio economico è di una parte sola e lo stesso il vantaggio (esempio: donazione). Contratti di scambio e contratti associativi. Nei contratti di scambio la prestazione di ciascuna delle parti è a vantaggio dell’altra; nei contratti associativi la prestazione di tutti è diretta a perseguire uno scopo comune.

Contratti commutativi e contratti aleatori. Nei contratti commutativi entrambe le parti conoscono quale sarà propria prestazione (esempio: locazione). Nei contratti aleatori la prestazione o le prestazioni sono incerte e legate al caso. Esempio tipico di contratto aleatorio è il contratto di assicurazione: l’assicurato è tenuto al pagamento del premio (prestazione certa), mentre l’assicuratore sarà tenuto a risarcire il danno solo se si verifica un determinato evento (prestazione incerta). Contratti consensuali e contratti reali. I contratti consensuali si perfezionano con la semplice fusione delle due volontà , con il solo consenso (esempio: compravendita). Nei contratti reali oltre al consenso è necessaria la consegna (traditio) della cosa (esempio: mutuo, deposito). Contratti a efficacia reale (o traslativi) e contratti a efficacia obbligatoria. I contratti a efficacia reale realizzano il trasferimento o la costituzione di diritti reali (esempio: nella compravendita si trasferisce il diritto di proprietà). I contratti a efficacia obbligatoria fanno sorgere un rapporto obbligatorio (esempio: locazione). Contratti a esecuzione istantanea e contratti di durata. Nei c ontratti a esecuzione istantanea l’esecuzione si verifica in un unico momento, mentre nei contratti di durata la prestazione si protrae nel tempo. I c ontratti a esecuzione istantanea possono essere: ad esecuzione immediata o differita a seconda che la prestazione sia o meno contestuale alla conclusione del contratto. I contratti di durata possono essere a esecuzione continuata in cui vi è un’ unica prestazione che si protrae ininterrottamente o a esecuzione periodica in cui vi sono più prestazioni ripetute nel tempo. Contratti standard o “per adesione” Quando un’impresa conclude normalmente la stessa tipologia di contratto con una moltitudine di contraenti non può giungere alla formazione degli accordi mediante trattative individuali. Di solito queste imprese predispongono moduli o formulari che contengono le clausole contrattuali (condizioni generali di contratto - art. 1431 C.C.) in forma “standard”. Tali contratti sono definiti, appunto, contratti standard o “per adesione” (esempio: contratti di conto corrente bancario, contratti di assicurazione). Il Codice Civile prevede alcune cautele a tutela dell’aderente, considerato “contraente debole”.  Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341 co. 1 C.C.).  Non hanno effetto , se non specificatamente approvate per iscritto , le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla possibilità di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (art. 1341 co. 2 C.C.). Tali clausole ( c.d. clausole vessatorie ) sono pertanto inefficaci se non sottoscritte autonomamente e distintamente dalle altre clausole del contratto. Nella pratica tali clausole vengono approvate dalla parte “aderente” con il sistema della doppia firma in calce all’atto, ma non sempre ciò è sufficiente a tutelare il “contraente debole”: normalmente sono scritte a caratteri di proporzioni ridottissime e l’attenzione posta non è mai adeguata.  Nei contratti conclusi mediante moduli o formulari le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o formulario qualora con esse incompatibili, anche se queste ultime non sono state cancellate.

meno gravoso per l’obbligato; se a titolo oneroso nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 C.C.). Invalidità del contratto: nullità e annullabilità Il contratto si dice invalido quando presenta delle anomalie che, a seconda della gravità con cui incidono, danno luogo alla nullità o all’ annullabilità. L’art. 1418 C.C. dispone che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga altrimenti. Inoltre, costituiscono causa di nullità del contratto:  la mancanza di uno dei requisiti essenziali indicati all’art. 1325 C.C.  l’illiceità della causal’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 C.C. ( quando le parti si sono determinate a concluderlo unicamente per un motivo illecito comune ad entrambe )  la mancanza nell’oggetto dei requisiti di cui all’art. 1346 C.C. ( possibile, lecito, determinato o determinabile)negli altri casi stabiliti dalla legge. La nullità parziale del contratto o la nullità di singole clausole determina la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte. La nullità di singole clausole non comporta la nullità del contratto se le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 C.C.). La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (art. 1421 C.C.). Il contratto dichiarato nullo con sentenza a seguito dell’azione di nullità è considerato improduttivo di effetti sin dal momento della sua conclusione. L’azione per fare dichiarare la nullità non si prescrive (art. 1422 C.C.). Salvo diversa disposizione di legge , il contratto nullo non può essere convalidato (art. 1423 C.C.). Il contratto affetto da nullità può produrre gli effetti di un contratto diverso , quando di questo contenga i requisiti sostanziali e di forma, qualora, tenuto conto dello scopo perseguito, risulta che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità (art. 1424 C.C.). In questo caso si parla di conversione di contratto nullo. L’annullabilità è prevista a tutela dei singoli contraenti, diversamente dalla nullità che tutela interessi di carattere generale. Mentre il contratto nullo è privo di effetti, il contratto annullabile, pur invalido, produce effetti. Il contratto è annullabile (artt. 1425 - 1427 C.C.):  nei casi di incapacità legale (minore età, interdizione, inabilitazione) – tuttavia, se il minore ha occultato la sua minore età con raggiri il contratto non è annullabile -  nei casi di incapacità naturale , quando manca la capacità di intendere e di volere  in presenza di un vizio del consenso per errore, violenza, dolo****. L’ errore consiste nella falsa conoscenza o ignoranza della realtà di fatto o di diritto. Tradizionalmente viene distinto in errore vizio, quando incide sul processo di formazione della volontà ed errore ostativo , quando

cade sulla dichiarazione o sulla trasmissione di essa. L’ errore è causa di annullamento quando è essenziale e riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 C.C.). L’errore è essenziale quando si riferisce alla natura o alle caratteristiche fondamentali dell’oggetto del contratto, oppure all’identità o alle qualità personali dell’altro contraente, sempre che siano state determinanti ai fini del consenso; oppure, trattandosi di errore di diritto, quando è stata l’unica o principale ragione del contratto (art. 1429 C.C.). L’errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze o alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 C.C.). La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo (art.1434 C.C.). Consiste nell’essere indotti a prestare il consenso sotto la minaccia di esporre sé o i propri beni o i propri cari ad un male ingiusto e notevole (artt1435-1436 C.C.). Si tratta di violenza morale , mentre in caso di violenza fisica viene a mancare un elemento essenziale (volontà nell’accordo) e il contratto è nullo. Il dolo, diversamente dal significato di intenzionalità della condotta riscontrabile in materia di responsabilità civile o penale, assume il significato di comportamento ingannevole (raggiri ) volto ad indurre a concludere un contratto che altrimenti la parte non avrebbe concluso (art. 1439 C.C.). Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, anche se senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse, ma il contraente in mala fede risponde dei danni (dolo incidente – art. 1440 C.C.). L’ azione di annullamento può essere esercitata solo dal soggetto a favore del quale è prevista (art. 1441 C.C.). Non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma solo ad istanza di parte. A differenza dell’azione di nullità che conduce ad una sentenza dichiarativa, l’azione di annullamento dà luogo ad una sentenza costitutiva ed elimina gli effetti prodotti dal contratto. L’azione di annullabilità è soggetta a prescrizione quinquennale (art. 1442 c.c.). Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente cui spetta l’azione di annullamento (art. 1444 C.C.). Rescissione e risoluzione del contratto La rescissione e la risoluzione del contratto interessano i contratti a prestazioni corrispettive e sono la conseguenza prevista nel caso in cui si verifica un difetto del sinallagma , cioè di quel nesso di reciprocità che lega la prestazione alla controprestazione. Tra le due prestazioni deve sussistere un rapporto di proporzione che, se viene alterato, finisce per incidere sulla funzione economico sociale (causa) del contratto stesso. Quando si verifica un difetto originario (genetico) totale della causa il contratto è nullo (art. 1418 C.C.). Quando il difetto genetico della causa è parziale , cioè quando la sproporzione tra prestazione e controprestazione si determina al momento della conclusione del contratto è prevista la rescissione. Se il difetto della causa è sopravvenuto in un momento successivo a quello della conclusione del contratto, cioè quando la sproporzione tra le due prestazioni interviene dopo che l’accordo è concluso, è prevista la risoluzione. La rescissione del contratto La rescissione del contratto può essere chiesta quando il contratto è stato concluso:  in stato di pericolo (art. 1447 C.C.) oppure

accertamento da parte del giudice che l’inadempimento non è di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del creditore (art. 1455 C.C.). Forme di risoluzione Oltre che per effetto di sentenza (ope iudicis), la risoluzione può intervenire anche di diritto (ispo iure), cioè con la dichiarazione della parte non inadempiente di volersi avvalere della risoluzione Il codice disciplina tre casi:  Mediante l’inserimento della clausala risolutiva espressa le parti convengono che il contratto si risolve nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta come stabilito (art. 1456 C.C.).  La parte adempiente inoltra una diffida ad adempiere assegnando un congruo termine (normalmente non inferiore a quindici giorni), decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto (art. 1454 C.C.).  Alla scadenza del termine essenziale per una delle parti il contratto si intende risolto , salvo che la parte non dichiari entro tre giorni di voler esigere l’esecuzione nonostante la scadenza (art. 1457 C.C.). Il termine è definito essenziale quando dalla natura stessa della prestazione o dagli accordi contrattuali risulta che la prestazione può essere utile al creditore solo se eseguita nel tempo pattuito e l’interesse del creditore è escluso oltre tale termine. Eccezione di inadempimento Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente, fatta salva la pattuizione tra le parti di termini diversi per l’adempimento o qualora risultino dalla natura del contratto L’istituto dà luogo ad una sorta di legittima difesa, tuttavia l’esecuzione non può essere rifiutata se, con riguardo alle circostanze, il rifiuto non è c onforme a buona fede ( art. 1460 C.C.). Pertanto, se la prestazione non eseguita è di scarsa importanza, non si può invocare l’inadempimento della controparte per giustificare il proprio. Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti Ciascuno dei contraenti può sospendere l’esecuzione della propria obbligazione se, dopo la conclusione del contratto, le condizioni patrimoniali della controparte sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (art. 1461 C.C.). Clausola del “solve et repete” (art. 1462 C.C.) La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del contratto. Tale clausola, esclusi i casi previsti, comporta pertanto la rinuncia alla possibilità di proporre eccezioni. Nei casi in cui tale clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può sospendere la condanna all’adempimento dell’obbligazione. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione L’ impossibilità sopravvenuta della prestazione produce l’ estinzione dell’ obbligazione e libera il soggetto obbligato dal vincolo contrattuale. Nei contratti a prestazione corrispettiva fa venire meno il diritto a chiedere la controprestazione e determina l’obbligo di restituire quella già ricevuta (art. 1463 C.C.).

Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile , l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione dovuta e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un apprezzabile interesse a ricevere una prestazione parziale (art. 1464 C.C.). Risoluzione per eccessiva onerosità Nei contratti di durata (a esecuzione continuata o periodica ) o ad esecuzione differita , se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve la prestazione può chiedere la risoluzione del contratto. Se l’onerosità della prestazione dipende dall’ alea ordinaria del contratto, la risoluzione non può essere chiesta. L’altra parte può evitare la risoluzione offrendo la modifica del contratto con condizioni più eque (art. 1467 C.C.). La risoluzione per eccessiva onerosità interviene in quelle tipologie di contratto che implicano il decorrere del tempo tra la conclusione e l’esecuzione e quando si verifica una eccessiva onerosità successivamente alla conclusione dell’accordo. L’eccessiva onerosità, tale da comportare uno squilibrio grave tra le due prestazioni, deve derivare da eventi straordinari e imprevedibili (esempio: l’aumento eccessivo del prezzo delle merci, ancorato a quello del petrolio, a causa dello scoppio di una guerra). Se la stessa ipotesi riguarda un contratto con obbligazione a carico di una sola parte , questa può chiedere una riduzione della prestazione o una modifica delle modalità di esecuzione, sufficienti a ristabilire l’equità (art. 1468 C.C.). La risoluzione per eccessiva onerosità non può essere richiesta nei i contratti aleatori perché in essi è normale un margine di rischio (art. 1469 C.C.). 1 Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà volta a costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico. Quando la manifestazione di volontà è posta in essere da una sola parte il negozio giuridico è unilaterale; diversamente il negozio giuridico è bilaterale o plurilaterale.