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Controlli esterni e regolazione delle società per azioni: il ruolo della Consob, Dispense di Diritto Tributario

Il sistema di controllo esterno delle società per azioni, che varia da un controllo giudiziario a un controllo da parte di autorità pubbliche come la consob. Il testo tratta dei presupposti per attuare il controllo, le fasi del procedimento e i poteri della consob. Inoltre, vengono discusse le condizioni per l'ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa e l'obbligo di informazione societaria.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 07/02/2019

Adele987
Adele987 🇮🇹

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I CONTROLLI ESTERNI
Il sistema
Accanto al controllo interno del collegio sindacale e al controllo contabile affidato a un revisore
esterno troviamo un sistema di controllo esterno che varia nelle diverse società per azioni:
Il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria è comune a tutte le società e
si ha in caso di situazioni anomale che ne alterano il funzionamento;
Con la riforma 1974 le società quotate e quelle che operano sul mercato mobiliare sono
assoggettate al controllo della Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), organo
pubblico con poteri regolamentari e di controllo che tutelano gli investitori e la trasparenza del
mercato.
Le società che svolgono attività di particolare rilievo sono sottoposte al controllo di organi
specifici in base alla natura dell’impresa esercitata(es. Banca d’Italia, Ivass).
Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti e iniziativa
Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni è volto a ripristinare la legalità
dell’amministrazione, infatti può essere attuato se si sospetta che gli amministratori abbiano
compiuto gravi irregolarità di gestione violando i loro doveri in modo da recare danno alla società
o a una società controllata.
Il tribunale deve accertare le irregolarità denunciate e rimuoverne gli effetti ripristinando il normale
funzionamento della società.
Il controllo non è azionabile se si tratta di irregolarità imputabili esclusivamente all’assemblea o se
la denuncia riguarda solo il merito delle decisioni degli amministratori.
Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
Dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale o il 5% nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, ma lo statuto può stabilire percentuali inferiori;
Dal collegio sindacale o dall’organo di controllo corrispondente nei sistemi alternativi;
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dal pubblico ministero, che
può agire anche se le irregolarità vengono commesse con l’approvazione dell’assemblea o
con l’accondiscendenza di tutti soci;
Nelle società quotate è legittimata la Consob, se sospetta irregolarità da parte di sindaci,
consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione;
Dai commissari di una società in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta
amministrativa, nei confronti di amministratori e sindaci delle altre società che
appartengono al gruppo
Il tribunale non può procedere d’ufficio.
I denunzianti non devono provare l’esistenza delle gravi irregolarità perché è sufficiente che
provino il “fondato sospetto”.
Il procedimento non è precluso se gli amministratori incolpati sono cessati dalla carica perché è
sufficiente che le irregolarità sussistano, siano potenzialmente dannose e non siano state rimosse nel
frattempo.
Il procedimento
Il procedimento attivato con la denuncia si articola in due fasi:
La prima fase è volta ad accertare le irregolarità e ad adottare provvedimenti per rimuoverle:
il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci a pena di nullità del
procedimento e può far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da un consulente,
ma il gruppo di comando può evitarlo ottenendo la sospensione del procedimento per un periodo
determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti professionali che si
attivano per accertare le violazioni e eliminarle.
Se ciò è insufficiente a eliminare le violazioni il tribunale ha due strade tra cui scegliere:
1. Dispone provvedimenti provvisori per evitare che le irregolarità si ripetano e convoca
l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti.
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I CONTROLLI ESTERNI

Il sistema Accanto al controllo interno del collegio sindacale e al controllo contabile affidato a un revisore esterno troviamo un sistema di controllo esterno che varia nelle diverse società per azioni: ◦ Il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria è comune a tutte le società e si ha in caso di situazioni anomale che ne alterano il funzionamento; ◦ Con la riforma 1974 le società quotate e quelle che operano sul mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), organo pubblico con poteri regolamentari e di controllo che tutelano gli investitori e la trasparenza del mercato. ◦ Le società che svolgono attività di particolare rilievo sono sottoposte al controllo di organi specifici in base alla natura dell’impresa esercitata(es. Banca d’Italia, Ivass).

Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti e iniziativa ◦ Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni è volto a ripristinare la legalità dell’amministrazione, infatti può essere attuato se si sospetta che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità di gestione violando i loro doveri in modo da recare danno alla società o a una società controllata. Il tribunale deve accertare le irregolarità denunciate e rimuoverne gli effetti ripristinando il normale funzionamento della società. ◦Il controllo non è azionabile se si tratta di irregolarità imputabili esclusivamente all’assemblea o se la denuncia riguarda solo il merito delle decisioni degli amministratori. □ Le gravi irregolarità possono essere denunziate:

  • Dai soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale o il 5% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, ma lo statuto può stabilire percentuali inferiori;
  • Dal collegio sindacale o dall’organo di controllo corrispondente nei sistemi alternativi;
  • Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dal pubblico ministero , che può agire anche se le irregolarità vengono commesse con l’approvazione dell’assemblea o con l’accondiscendenza di tutti soci;
  • Nelle società quotate è legittimata la Consob , se sospetta irregolarità da parte di sindaci, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione;
  • Dai commissari di una società in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di amministratori e sindaci delle altre società che appartengono al gruppo
  • Il tribunale non può procedere d’ufficio. I denunzianti non devono provare l’esistenza delle gravi irregolarità perché è sufficiente che provino il “fondato sospetto”. Il procedimento non è precluso se gli amministratori incolpati sono cessati dalla carica perché è sufficiente che le irregolarità sussistano, siano potenzialmente dannose e non siano state rimosse nel frattempo.

Il procedimento Il procedimento attivato con la denuncia si articola in due fasi: □ La prima fase è volta ad accertare le irregolarità e ad adottare provvedimenti per rimuoverle: il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci a pena di nullità del procedimento e può far eseguire l’ ispezione dell’amministrazione della società da un consulente, ma il gruppo di comando può evitarlo ottenendo la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti professionali che si attivano per accertare le violazioni e eliminarle. Se ciò è insufficiente a eliminare le violazioni il tribunale ha due strade tra cui scegliere:

  1. Dispone provvedimenti provvisori per evitare che le irregolarità si ripetano e convoca l’assemblea della società per le deliberazioni conseguenti.
  1. revoca gli amministratori e i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per ripristinare l’ordine. □ L’amministratore giudiziario:
  • Resta in carica per la durata stabilita dal tribunale e esercita i poteri che gli vengono conferiti con il decreto di nomina;
  • Ha il potere di proporre l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, ma la società può rinunciare all’azione o transigerla;
  • Assume la qualifica di pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni e il compenso a carico della società viene determinato dal tribunale;
  • Può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina e al termine del suo ufficio deve rendere conto della propria gestione al tribunale;
  • Ha la rappresentanza anche processuale della società, ma può compiere atti straordinari solo se autorizzato dal tribunale, salvo che il decreto di nomina stabilisca diversamente. □ Chiusura della procedura -> Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario convoca l’assemblea per la nominare i nuovi amministratori e sindaci, ma in alternativa può proporre all’assemblea la messa in liquidazione della società o la sottoposizione a una procedura concorsuale, tuttavia l’assemblea è libera di seguire o meno la sua proposta.

La Consob ◦ È un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituto con d.l. 95/1974. ◦ È una persona giuridica di diritto pubblico che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e ha sede a Roma e una sede secondaria operativa a Milano. ◦ Le sue deliberazioni sono adottate collegialmente salvo casi di urgenza e non è ammessa la delega permanente di funzioni ai commissari. ◦ Collabora con le altre autorità di vigilanza, cui non può opporre il segreto di ufficio. □ Nasce come organo di controllo della borsa e della società che collocano i propri titoli in borsa, ma è diventata organo di controllo dell’intero mercato mobiliare, dei soggetti che vi operano e delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. Insieme alla Banca d’Italia vigila sugli intermediari mobiliari per garantire la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti Vigila sui mercati regolamentati di strumenti finanziari e sugli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per assicurare trasparenza.

Ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa □ La privatizzazione della borsa ha modificato ammissione, sospensione e revoca delle azioni alle quotazioni di borsa, infatti le competenze sono state trasferite alla società di gestione del mercato regolamentato, sotto la vigilanza della Consob. □ Le condizioni di ammissione, sospensione e esclusione delle azioni dalle negoziazioni sono stabilite dal regolamento di mercato della società di gestione e la Consob autorizza l’esercizio dei mercati regolamentati dopo aver accertato che il regolamento assicura la trasparenza del mercato e tutela degli investitori. □ Ammissione -> ◦ Avviene esclusivamente su domanda della società interessata previa delibera dell’assemblea dei soci, perciò non è consentita l’ammissione d’ufficio della Consob, né sono previste ammissioni di diritto. ◦ La società di gestione del mercato delibera entro 2 mesi dalla presentazione della domanda e comunica l’ammissione o il rigetto all’emittente e alla Consob, che entro 5 giorni può vietare l’esecuzione di tale provvedimento. ◦ L’inizio delle negoziazioni è preceduto dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione che contiene le informazioni necessarie agli investitori per giudicare l’investimento proposto e i rischi relativi.

◦ La Consob ha poteri di indagine sulla corretta informazione fornita al pubblico e può richiedere notizie e documenti ed eseguire ispezioni per controllare i documenti aziendali o acquisirne copia. ◦ Nell’accertare i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato , la Consob può chiedere notizie a chiunque possa essere informato dei fatti e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica può acquisire intercettazioni telefoniche, procede a sequestri e perquisizioni, anche collaborando con la Guardia di finanza. La Consob stabilisce con quali modalità devono essere comunicate al pubblico le informazioni volte a proporre o raccomandare strategie di investimento su strumenti finanziari quotati. I soggetti che effettuano tali raccomandazioni devono presentare le informazioni obiettivamente e rivelare i loro interessi rispetto agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.