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Il sistema di controllo esterno delle società per azioni, che varia da un controllo giudiziario a un controllo da parte di autorità pubbliche come la consob. Il testo tratta dei presupposti per attuare il controllo, le fasi del procedimento e i poteri della consob. Inoltre, vengono discusse le condizioni per l'ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa e l'obbligo di informazione societaria.
Tipologia: Dispense
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Il sistema Accanto al controllo interno del collegio sindacale e al controllo contabile affidato a un revisore esterno troviamo un sistema di controllo esterno che varia nelle diverse società per azioni: ◦ Il controllo esterno sulla gestione esercitato dall’autorità giudiziaria è comune a tutte le società e si ha in caso di situazioni anomale che ne alterano il funzionamento; ◦ Con la riforma 1974 le società quotate e quelle che operano sul mercato mobiliare sono assoggettate al controllo della Consob (Commissione nazionale per la società e la borsa), organo pubblico con poteri regolamentari e di controllo che tutelano gli investitori e la trasparenza del mercato. ◦ Le società che svolgono attività di particolare rilievo sono sottoposte al controllo di organi specifici in base alla natura dell’impresa esercitata(es. Banca d’Italia, Ivass).
Il controllo giudiziario sulla gestione. Presupposti e iniziativa ◦ Il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni è volto a ripristinare la legalità dell’amministrazione, infatti può essere attuato se si sospetta che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità di gestione violando i loro doveri in modo da recare danno alla società o a una società controllata. Il tribunale deve accertare le irregolarità denunciate e rimuoverne gli effetti ripristinando il normale funzionamento della società. ◦Il controllo non è azionabile se si tratta di irregolarità imputabili esclusivamente all’assemblea o se la denuncia riguarda solo il merito delle decisioni degli amministratori. □ Le gravi irregolarità possono essere denunziate:
Il procedimento Il procedimento attivato con la denuncia si articola in due fasi: □ La prima fase è volta ad accertare le irregolarità e ad adottare provvedimenti per rimuoverle: il tribunale deve sentire in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci a pena di nullità del procedimento e può far eseguire l’ ispezione dell’amministrazione della società da un consulente, ma il gruppo di comando può evitarlo ottenendo la sospensione del procedimento per un periodo determinato se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti professionali che si attivano per accertare le violazioni e eliminarle. Se ciò è insufficiente a eliminare le violazioni il tribunale ha due strade tra cui scegliere:
La Consob ◦ È un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituto con d.l. 95/1974. ◦ È una persona giuridica di diritto pubblico che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e ha sede a Roma e una sede secondaria operativa a Milano. ◦ Le sue deliberazioni sono adottate collegialmente salvo casi di urgenza e non è ammessa la delega permanente di funzioni ai commissari. ◦ Collabora con le altre autorità di vigilanza, cui non può opporre il segreto di ufficio. □ Nasce come organo di controllo della borsa e della società che collocano i propri titoli in borsa, ma è diventata organo di controllo dell’intero mercato mobiliare, dei soggetti che vi operano e delle operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. Insieme alla Banca d’Italia vigila sugli intermediari mobiliari per garantire la trasparenza e la correttezza dei loro comportamenti Vigila sui mercati regolamentati di strumenti finanziari e sugli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, per assicurare trasparenza.
Ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa □ La privatizzazione della borsa ha modificato ammissione, sospensione e revoca delle azioni alle quotazioni di borsa, infatti le competenze sono state trasferite alla società di gestione del mercato regolamentato, sotto la vigilanza della Consob. □ Le condizioni di ammissione, sospensione e esclusione delle azioni dalle negoziazioni sono stabilite dal regolamento di mercato della società di gestione e la Consob autorizza l’esercizio dei mercati regolamentati dopo aver accertato che il regolamento assicura la trasparenza del mercato e tutela degli investitori. □ Ammissione -> ◦ Avviene esclusivamente su domanda della società interessata previa delibera dell’assemblea dei soci, perciò non è consentita l’ammissione d’ufficio della Consob, né sono previste ammissioni di diritto. ◦ La società di gestione del mercato delibera entro 2 mesi dalla presentazione della domanda e comunica l’ammissione o il rigetto all’emittente e alla Consob, che entro 5 giorni può vietare l’esecuzione di tale provvedimento. ◦ L’inizio delle negoziazioni è preceduto dalla pubblicazione di un prospetto di quotazione che contiene le informazioni necessarie agli investitori per giudicare l’investimento proposto e i rischi relativi.
◦ La Consob ha poteri di indagine sulla corretta informazione fornita al pubblico e può richiedere notizie e documenti ed eseguire ispezioni per controllare i documenti aziendali o acquisirne copia. ◦ Nell’accertare i reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato , la Consob può chiedere notizie a chiunque possa essere informato dei fatti e previa autorizzazione del procuratore della Repubblica può acquisire intercettazioni telefoniche, procede a sequestri e perquisizioni, anche collaborando con la Guardia di finanza. La Consob stabilisce con quali modalità devono essere comunicate al pubblico le informazioni volte a proporre o raccomandare strategie di investimento su strumenti finanziari quotati. I soggetti che effettuano tali raccomandazioni devono presentare le informazioni obiettivamente e rivelare i loro interessi rispetto agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.