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I controlli nella S.P.A, Dispense di Diritto Commerciale

Questa Mappa Concettuale Completa sui Controlli nella S.p.A. offre un quadro sinottico, analitico e rigoroso che spazia dall'evoluzione storica del Collegio Sindacale fino alle più recenti applicazioni della Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.lgs. 231/2001). Il documento mette in chiara luce le differenze operative tra i vari sistemi di governance e i meccanismi di esonero da responsabilità per la società, offrendo puntualizzazioni normative perfette per l'esame.

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 20/05/2026

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I CONTROLLI NELLA S.P.A.
Capitolo XI · Diritto Commerciale · Mappa Concettuale Accademica
SEZIONE I
Panoramica del Sistema
ORIGINE STORICA
-Collegio Sindacale: Cod. Commercio 1882, confermato nel
c.c. 1942
-Critiche storiche: mancanza indipendenza, inadeguatezza
poteri, scarsa professionalità
-Rimane il FULCRO del sistema nonostante 150 anni di critiche
-Ipertrofia funzionale: controllo sulla legalità
(burocratico)+ controllo sull’amministrazione e sulla
contabilità.
RIFORMA 2003 e PRINCIPIO CARDINE
-Sistemi alternativi (dualistico e monistico)
-Vigilanza sindaci: continua e preventiva (non solo ex post)
-Specializzazione funzionale: separazione controllo gestione /
revisione legale
-S.p.A. chiuse non quotate e non tenute al consolidato:
eccezione (C.S. revisore)
MODELLO TRADIZIONALE
artt. 2380-bis ss. c.c.
MODELLO DUALISTICO
artt. 2409-octies ss. c.c.
MODELLO MONISTICO
artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c.
Organo gestorio:
Consiglio di Amministrazione
Organo di controllo:
Collegio Sindacale
Revisione legale:
Revisore esterno (o C.S. nelle S.p.A. chiuse non tenute al
consolidato)
Nomina sindaci:
Assemblea. Presidente nominato dall'assemblea (nelle quotate:
sindaco di minoranza).
Organo gestorio:
Consiglio di Gestione
Organo di sorveglianza:
Consiglio di Sorveglianza
(funzioni ibride: assembleari + vigilanza + alta amm.)
Revisione legale:
Revisore esterno (obbligatorio)
Revoca C.S.:
Ad nutum con ≥ 1/5 capitale (come amministratori)
Organo unico:
Consiglio di Amministrazione
Comitato interno:
Comitato per il Controllo sulla Gestione
(composto da amm. non esecutivi e indipendenti, nominato dal CdA)
Revisione legale:
Revisore esterno (obbligatorio)
Revoca comitato:
Ad nutum, senza giusta causa, senza maggioranza rafforzata
SEZIONE II · IL COLLEGIO SINDACALE
artt. 2397–2408 c.c.
COMPOSIZIONE E REQUISITI NOMINA · REVOCA · COMPENSI FUNZIONAMENTO
Numerosità: 3 o 5 effettivi + 2 supplenti (S.p.A. chiuse/aperte);
min. 3+2 nelle quotate (art. 148 TUF)
Professionalità (art. 2397):
-≥ 1 effettivo + 1 supplente: Registro Revisori Legali (d.lgs.
39/2010)
-Gli altri: albi professionali (avvocati, dottori comm., exp.
contabili, cons. lavoro – D.M. 320/2004) o professori
Nomina: Assemblea (prima volta: atto costitutivo). Deroghe per
enti pubblici soci (art. 2449) e titolari strumenti finanziari partecipativi
(art. 2351).
Durata: 3 esercizi. Scadenza all'assemblea per approvazione
bilancio 3° esercizio. Rieleggibili senza limite.
Prorogatio: I sindaci uscenti restano in carica fino alla piena
ricostituzione del collegio.
Cadenza: Almeno ogni 90 giorni (art. 2404)
Quorum costitutivo: Maggioranza dei sindaci
Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta dei presenti
Verbale: Trascritto nel libro ex art. 2421, n. 5; sottoscritto dagli
intervenuti
Sostituzione sindaci (art. 2401):
-Morte/rinuncia/decadenza → subentrano supplenti in ordine di
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I CONTROLLI NELLA S.P.A.

Capitolo XI · Diritto Commerciale · Mappa Concettuale Accademica

SEZIONE I

Panoramica del Sistema

ORIGINE STORICA

  • Collegio Sindacale: Cod. Commercio 1882, confermato nel c.c. 1942
  • Critiche storiche: mancanza indipendenza, inadeguatezza poteri, scarsa professionalità
  • Rimane il FULCRO del sistema nonostante 150 anni di critiche
  • Ipertrofia funzionale: controllo sulla legalità

(burocratico)+ controllo sull’amministrazione e sulla

contabilità.

RIFORMA 2003 e PRINCIPIO CARDINE

  • Sistemi alternativi (dualistico e monistico)
  • Vigilanza sindaci: continua e preventiva (non solo ex post)
  • Specializzazione funzionale: separazione controllo gestione / revisione legale
  • S.p.A. chiuse non quotate e non tenute al consolidato: eccezione (C.S. revisore)

MODELLO TRADIZIONALE

artt. 2380-bis ss. c.c.

MODELLO DUALISTICO

artt. 2409-octies ss. c.c.

MODELLO MONISTICO

artt. 2409-sexiesdecies ss. c.c. Organo gestorio: Consiglio di Amministrazione Organo di controllo: Collegio Sindacale Revisione legale: Revisore esterno (o C.S. nelle S.p.A. chiuse non tenute al consolidato) Nomina sindaci: Assemblea. Presidente nominato dall'assemblea (nelle quotate: sindaco di minoranza). Organo gestorio: Consiglio di Gestione Organo di sorveglianza: Consiglio di Sorveglianza (funzioni ibride: assembleari + vigilanza + alta amm.) Revisione legale: Revisore esterno (obbligatorio) Revoca C.S.: Ad nutum con ≥ 1/5 capitale (come amministratori) Organo unico: Consiglio di Amministrazione Comitato interno: Comitato per il Controllo sulla Gestione (composto da amm. non esecutivi e indipendenti, nominato dal CdA) Revisione legale: Revisore esterno (obbligatorio) Revoca comitato: Ad nutum, senza giusta causa, senza maggioranza rafforzata

SEZIONE II · IL COLLEGIO SINDACALE

artt. 2397–2408 c.c.

COMPOSIZIONE E REQUISITI NOMINA · REVOCA · COMPENSI FUNZIONAMENTO

Numerosità: 3 o 5 effettivi + 2 supplenti (S.p.A. chiuse/aperte); min. 3+2 nelle quotate (art. 148 TUF) Professionalità (art. 2397):

  • ≥ 1 effettivo + 1 supplente: Registro Revisori Legali (d.lgs. 39/2010)
  • Gli altri: albi professionali (avvocati, dottori comm., exp. contabili, cons. lavoro – D.M. 320/2004) o professori Nomina: Assemblea (prima volta: atto costitutivo). Deroghe per enti pubblici soci (art. 2449) e titolari strumenti finanziari partecipativi (art. 2351). Durata: 3 esercizi. Scadenza all'assemblea per approvazione bilancio 3° esercizio. Rieleggibili senza limite. Prorogatio: I sindaci uscenti restano in carica fino alla piena ricostituzione del collegio. Cadenza: Almeno ogni 90 giorni (art. 2404) Quorum costitutivo: Maggioranza dei sindaci Quorum deliberativo: Maggioranza assoluta dei presenti Verbale: Trascritto nel libro ex art. 2421, n. 5; sottoscritto dagli intervenuti Sostituzione sindaci (art. 2401): - Morte/rinuncia/decadenza → subentrano supplenti in ordine di

universitari in materie giuridiche/economiche Cause ineleggibilità/decadenza (art. 2399):

  • (a) Cause ex art. 2382: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanne.
  • (b) Qualità di amministratore o parentela/coniugio/affinità entro 4° grado con amministratori della soc. o del gruppo
  • (c) Rapporti patrimoniali continuativi che compromettano l'indipendenza — giurisprudenza: anche "stabile legame di clientela" Ammesso: sindaco in altra soc. del gruppo. Lo statuto puo prevedere ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza. Compenso: Obbligatorio e irrinunciabile. Determinato dall'assemblea per l'intera durata. NON modificabile nel triennio (nullità della delibera, anche col consenso dei sindaci). Revoca (artt. 2449, 2°):
  • Solo per GIUSTA CAUSA
  • Efficacia differita: necessita approvazione del Tribunale (decreto, previa audizione)
  • NON si applica la revoca automatica ex art. 2393, 4° (azione di responsabilità)> perche si richiede per il sindaco l’indipendenza dal potere della maggioranza. Decadenza sanzionatoria:
  • Assenza ingiustificata a 2 riunioni degli organi amm. o del collegio nello stesso esercizio età
  • I subentranti: in carica fino alla successiva assemblea
  • Non si applica in caso di scadenza del termine né di revoca Presidente:
  • Nominato dall'assemblea all'atto della nomina del collegio
  • Quotate: deve essere un sindaco di minoranza (art. 148, 2-bis TUF)

DOVERI E POTERI (artt. 2403–2406 c.c.) RESPONSABILITÀ (art. 2407 c.c.)

TRE AMBITI DI VIGILANZA (art. 2403):

  • (a) Osservanza legge e statuto: controllo di legalità su tutti gli organi e operazioni sociali. Potere di impugnare deliberazioni.
  • (b) Corretta amministrazione (assetto organizzativo, amm., contabile): vigilanza continua e preventiva. Obbligo segnalazione crisi (art. 14 CCII).> che implica automaticamente un controllo sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile per garantire continuita aziendale e prevenire la crisi.
  • (c) Controllo contabile: solo nelle S.p.A. chiuse non tenute al consolidato che lo prevedano nello statuto [art. 2409- bis, 2°]. POTERI ISTRUTTORI/RELAZIONALI (art. 2403-bis):
  • Richiesta informazioni agli organi gestori e alle controllate (direttamente)
  • Poteri individuali ispezione e controllo (accesso a tutti gli atti sociali) — anche tramite dipendenti/ausiliari (non per atti riservati) POTERI DI ISPEZIONE E CONTROLLO INDIVIDUALI >riconosciuti ad ogni sindaco POTERI VICARI E REATTIVI (art. 2406):
  • Gestione interinale (atti di ordinaria amministrazione) in caso di cessazione dell'organo gestorio
  • Convocazione assembleare sostitutiva in caso di inerzia gestori (artt. 2446, 2447)
  • Azione di responsabilità vs. amministratori: se la società vuole rinunciare o transigere ci deve essere la delibera con voti favorevole dei 2/3 dei componenti dell’assemblea [art. 2393, 3°] — e cosi l'assemblea può rinunciare o transigere
  • Denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 2409 per fondato sospetto di gravi irregolarità SEGNALAZIONE CRISI (art. 14 CCII):
  • 1 - Vigilanza costante su adeguatezza assetto ed equilibrio economico-finanziario
  • 2 - Segnalazione immediata agli amm. (PEC, ≤ 30 gg per risposta) in caso di fondati indizi di crisi
  • 3 - Attivazione "allerta esterna" se risposta inadeguata od omessa DENUNCIA DEI SOCI (art. 2408):
  • Qualsiasi socio: denuncia fatti censurabili → collegio ne tiene conto nella relazione all'assemblea
  • Minoranza qualificata (1/20 chiuse; 1/50 aperte): obbligo di indagare senza ritardo e presentare conclusioni all'assemblea

DILIGENZA:

Non ex art. 1176 c.c.(ossia diligenza del buon padre di famiglia, tipica del rapporto di mandato), ma quella qualificata dal carattere professionale e oneroso dell'incarico ("regole dell'arte"). Valutazione caso per caso. RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA (art. 2407, 1)> L’art. 2407, comma 1 c.c. stabilisce che i sindaci: “Devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.”

  • Violazione del segreto (accesso indiscriminato agli atti sociali)
  • Attestazioni false (es. relazione al bilancio di esercizio)
  • Qualsiasi comportamento omissivo/commissivo esclusivamente imputabile ai sindaci (es. mancata convocazione assemblea) RESPONSABILITÀ CONCORRENTE (art. 2407, 2°):
  • Tipica culpa in vigilando
  • Responsabilità solidale con gli amministratori per danni che NON si sarebbero verificati con vigilanza conforme ai doveri
  • Presupposto: inadempimento degli amministratori; responsabilità sindaci deriva dal mancato impedimento/riduzione del danno

> 4. Quando il sindaco NON risponde

Il sindaco non è responsabile se dimostra:

 di aver vigilato correttamente  di aver segnalato il problema SOLIDARIETÀ: Responsabilità solidale tra i componenti, salvo dissenso messo a verbale. PROCEDURA:

  • Azioni di responsabilità: si applicano in quanto compatibili artt. 2393–

SEZIONE IV · REVISIONE LEGALE · CONTROLLO GIUDIZIARIO · ORGANISMO DI VIGILANZA

REVISIONE LEGALE DEI CONTI CONTROLLO GIUDIZIARIO (art. 2409 c.c.) ORGANISMO DI VIGILANZA (d.lgs. 231/2001)

Fonti: d.lgs. 39/2010, dir. 2014/56/UE, reg. 537/2014/UE DUE FASI:

  • INTERNA: accertamento regolare tenuta contabilità e corretta rilevazione fatti di gestione
  • ESTERNA: giudizio sul bilancio (relazione di revisione) — corrispondenza con scritture + conformità normativa SOGGETTI ABILITATI:
  • Revisore legale o Società di revisione iscritti nel Registro unico (MEF)
  • Eccezione: S.p.A. chiuse non tenute al consolidato → Collegio Sindacale (tutti revisori legali) DURATA INCARICO:
  • Diritto comune: 3 esercizi
  • EIP persona fisica: 7 esercizi; EIP società: 9 esercizi
  • Cooling period (EIP): almeno 4 esercizi prima del rinnovo
  • Rotazione responsabile revisione (EIP): ogni 7 esercizi INDIPENDENZA:
  • Divieto di coinvolgimento nel processo decisionale
  • Divieto strumenti finanziari emessi dalla società revisionata
  • Scetticismo professionale: approccio dubitativo sistematico (riforma 2016) VIGILANZA PUBBLICA:
  • MEF: enti diritto comune e regime intermedio
  • Consob: enti di interesse pubblico (EIP). Cooperazione internazionale. RESPONSABILITÀ:
  • Solidale tra revisore e società di revisione
  • Prescrizione: 5 anni dalla relazione di revisione Finalità: legittimità dell'attività sociale (controllo di legalità, NON di merito). LEGITTIMAZIONE:
  • Minoranza qualificata: 1/10 cap. chiuse; 1/20 aperte
  • Collegio sindacale / Consiglio sorveglianza / Comitato
  • Pubblico Ministero (soc. che fanno ricorso al mercato)
  • Consob (quotate, vs organi di controllo)
  • ESCLUSO: S.p.A. bancarie, assicurative PRESUPPOSTO:
  • Fondato sospetto di gravi irregolarità gestorie tali da poter causare danno alla società o alle controllate
  • Non necessaria piena prova; denuncia specifica con indizi gravi e attuali PROCEDIMENTO:

1. Deposito del ricorso: Si presenta la denuncia al

Tribunale dove ha sede la società.

2. Audizione in camera di consiglio: Il giudice deve

obbligatoriamente ascoltare gli amministratori

(organo gestorio) e i sindaci (organo di controllo).

Se salta questo passaggio, l'intera procedura è

nulla.

3. Bivio iniziale: Il tribunale, dopo averli ascoltati, o

archivia il caso (perché il sospetto era infondato)

oppure ordina un' ispezione dell'amministrazione

nominando un ausiliario (un tecnico esterno) per

capire cosa sta succedendo.

4. La "Privatizzazione" (Rimedio spontaneo): Il

Tribunale NON fa partire l'ispezione se la società si

"ravvede" da sola. Significa che la società

sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti

di fiducia e rimuove concretamente le irregolarità.

5. Se la società non fa nulla (Inerzia):

o Fase 5a: Se i rimedi della società sono

inadeguati, il giudice adotta provvedimenti

provvisori e convoca l'assemblea dei soci

per decidere.

o Fase 5b (Casi più gravi): Il giudice revoca

gli amministratori (e se serve i sindaci) e

Finalità: prevenzione responsabilità amm.va degli enti per reati- presupposto commessi nell'interesse/vantaggio dell’ente... l’organismo deve dimostrare che la società ha fatto di tutto per impedire il verificarsi del reato commesso dai suoi dipendenti che siano amministratori. Nel nostro ordinamento vige il principio quale responsabilità amministrativa degli enti. ESONERO DA RESPONSABILITÀ:

  • Adozione modello organizzativo idoneo a prevenire i reati- presupposto
  • Vigilanza sull'applicazione e aggiornamento del modello affidata all'OdV
  • Se l'OdV ha vigilato adeguatamente e il reato è stato commesso eludendo il modello con frode: NESSUNA responsabilità dell'ente CARATTERI OdV (art. 6, 1° lett. b):
  • Autonomia: indipendenza decisionale dal management
  • Professionalità: competenze specifiche nella materia
  • Indipendenza: assenza di conflitti di interessi
  • Continuità d'azione: monitoraggio permanente, non episodico COMPOSIZIONE:
  • Unipersonale o pluripersonale, secondo la complessità dell'ente (nessun obbligo legale specifico)
  • Componenti in area di controllo, non operativa ATTRIBUZIONE AI SINDACI:
  • Le funzioni OdV possono essere attribuite al Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza o Comitato per il Controllo sulla Gestione
  • L'organo scelta assume i profili di disciplina e responsabilità propri dell'OdV SANZIONI A CARICO DELL'ENTE:
  • Pecuniarie
  • Interdittive (dall'esercizio di singole attività)
  • Confisca del vantaggio ottenuto
  • Commissariamento (quando attività è di pubblica necessità o servizio pubblico) REATI-PRESUPPOSTO (elenco tassativo, in continua espansione):
  • Rapporti con la P.A., delitti informatici, reati societari, riciclaggio, omicidi colposi e lesioni da violazione norme sicurezza lavoro, e altri

nomina un Amministratore Giudiziario.

5. Chi è e cosa fa l'Amministratore Giudiziario?

È un professionista esterno nominato dal Tribunale che

prende in mano l'azienda.

 È un Pubblico Ufficiale con i poteri decisi dal

giudice (può anche convocare l'assemblea per

determinati atti).

 Ha il potere di fare causa ai vecchi amministratori e

sindaci (può esercitare l' azione di responsabilità ).

 Prima che scada il suo mandato, deve presentare

un rendiconto al tribunale e convocare

l'assemblea dei soci affinché nomini i nuovi

amministratori normali, oppure (se la società è

irrecuperabile) mettere la società in liquidazione.

Nota per il modello monistico: Se il giudice revoca il

Consiglio di Amministrazione, decade

automaticamente anche il Comitato di controllo

interno, perché ne faceva parte.