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I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione, Appunti di Diritti Umani

Corso Diritti Umani, Elena Pariotti, Unipd, capitoli: 4, 5, 6, 7

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 26/08/2014

bianca.rossi1
bianca.rossi1 🇮🇹

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Scarica I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione e più Appunti in PDF di Diritti Umani solo su Docsity! CAPITOLO 4: L'INTERNZIONALIZZAZIONE DEI DIRITTI NELL'ETA' DELLA GLOBALIZZAZIONE 3. Attori non statali e diritti umani: il ruolo delle imprese transnazionali a) L'emersione delle imprese transnazionali come attori del diritto internazionale Imprese transnazionali (TNCs): stanno acquisendo margini crescenti di libertà di movimento tra gli ordinamenti giuridici, ma anche la capacità di influire sulla formazione stessa delle norme giuridiche. Sono tali se:  la loro attività è in grado di toccare individui, comunità ed ambiente dove è collocata la sede sociale ma anche nei paesi ospitanti;  la loro dimensione economica ed organizzativa le porta ad interagire con i governi, portandole quasi ad esercitare un potere di tipo politico, il quale è articolato in:  potere strumentale, cioè la capacità di influenzare i fini della decisione politica e dell'attività regolativa;  potere strutturale, passivo – capacità di influenzare l'input delle decisioni politiche, attivo – produzione normativa;  potere persuasivo, cioè la capacità di influenzare le policies e il processo politico; Le imprese manifestano la capacità di eludere determinate norme degli ordinamenti interni, potendo esercitare forme di “shopping giuridico”. Ordinamento internazionale, significato conferito al concetto di effetto orizzontale dei diritti:  applicabilità ai rapporti privati delle norme relative ai diritti;  azionabilità in giudizio di tali norme fra soggetti privati. Art 30 Dk, art. 2 Patto DceP, art. 13 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali → configurano la possibilità di un'applicazione ai rapporti tra soggetti non statali. Rapporto fra responsabilità e personalità giuridica delle imprese:  nega la possibilità di ascrivere responsabilità in ragione dell'assenza di personalità giuridica;  ammette l'ascrivibilità della responsabilità per atti di violazione dei DU;  cerca di indebolire il contenuto della nozione di personalità giuridica, proponendone una versione che tenga conto della capacità delle imprese di influenzare le dimensioni politica ee macroeconomica o di partecipare all'evoluzione del diritto internazionale → attribuire alle imprese responsabilità giuridica per violazione dei DU. Hu,olding: gruppi di società; una società ha il ruolo di capogruppo rispetto ad altre e dove la responsabilità per la violazione dei DU potrebbe risultare di difficile attribuzione. Il rischio di impunità rispetto alle violazioni dei DU può essere specifico ed elevato. Le imprese transnazionali sono nella posizione di eludere le norme sui DU. Anni 70, strumenti soft law per coinvolgere e imprese nella promozione dei diritti. b) Gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e imprese: caratteristiche e logica di fondo Il diritto internazionale elabora sempre più strumenti di protezione che tendono a rivolgersi direttamente alle imprese; essi fissano sia parametri negativi di protezione dei diritti, sia assegnano alle imprese transnazionali un ruolo nella promozione dei diritti. La produzione di questi strumenti è promossa da OI, Ointrg, ONG. ILO: International Labour Organization; Tripartite Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 1977 (strumento volontario rivolto agli Stati, organizzazioni sindacali e imprese; affronta le tematiche diritti umani-condizione del lavoratore), Principles Concerning Transnational Corporations and Social Policy 2011. Tutela dei lavoratori. OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development; Guidelines for Multinational Enterprises 2011 (strumento rivolto agli Stati e si pone quale quadro per il perseguimento dell'obbligo di protezione dei diritti in capo ad essi). ICC: International Chamber of Commerce; Business Charter for Sustainable Development (strumento che si 1 rivolge direttamente alle imprese per orientarne il comportamento intorno ad obiettivi e principi non immediatamente economici). SAI: Social Accountability International; il Social Accountability 8000 è un sistema di certificazione, la volontarietà riguarda solo il momento iniziale dell'adesione, non l'intero processo. Il diritto internazionale tende ad imporre obblighi anche in capo ad attori privati, questo per dar peso all'idea della responsabilità indiretta dello Stato per violazioni «orizzontali» dei diritti umani (violazioni commesse da attori privati). RSI: paradigma della Responsabilità Sociale d'Impresa; l'impresa non avrebbe soltanto obblighi di tipo economico (realizzare il profitto) né solo di tipo giuridico (verso i dipendenti, i fornitori, i consumatori), ma avrebbe anche obblighi di tipo morale e sociale, verso tutti i soggetti (stakeholders) in qualche modo e a vario titolo toccati dalla sua attività. Le imprese da parte loro possono impiegare degli strumenti quali codici etici, rendicontazione sociale, marketing sociale, promozione di progetti dotati di valore per la comunità dove l'impresa è inserita. Stakeholders è:  chi ha un interesse o una pretesa rivendicabile nei confronti dell'impresa;  qualsiasi gruppo od individuo che possa incidere sulla, o che sia toccato dalla, realizzazione dei fini dell'impresa;  qualsiasi individuo o gruppo verso cui il livello del benessere, le decisioni dell'impresa risultano avere un ruolo di responsabilità casuale. Libro verde dell'UE, definizione di responsabilità sociale d'impresa: integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei oro rapporti con le parti interessate. Alle imprese è richiesto non solo di massimizzare il profitto degli azionisti (shareholders), non solo di contenere le esternalità negative, di rispettare le norme in materia di diritti fondamentali, ma anche di concorrere allo sviluppo sociale, di contribuire al benessere collettivo. Alle imprese si chiede di ottemperare, al medesimo tempo, a doveri di ordine economico, giuridico e morale. Gli obiettivi delle imprese, in riferimento alla responsabilità sociale, mutano a seconda che l'attività si esplichi in contesti di:  paesi sviluppati e organizzati per la tutela dei diritti → le attività economiche trovano nel rispetto dei diritti umani un limite imposto, almeno sul territorio dell'Home State, dal diritto.  Paesi dove i diritti umani non sono riconosciuti a livello istituzionale e statale → lo stato ospitante, Host State, può non essere in grado di, o non essere interessato a, far valere i diritti umani a tutela dei soggetti toccati dall'attività d'impresa. Da più parti nell'odierna dottrina giuridica si sottolinea che le imprese dovrebbero essere considerate titolari di obblighi rispetto i DU in conseguenza della crescente influenza e del crescente potere da esse esercitate sull'evoluzione dello stesso diritto internazionale. Mediante strumenti soft law alle imprese risultano ascritti obblighi non solo di rispetto ma anche di protezione e persino di promozione verso i diritti umani. Il rispetto implica per le imprese l'astensione da condotte tali da interferire con il godimento di un determinato diritto; la protezione comporta un impegno delle imprese a promuovere il rispetto dei diritti presso i partner, le società controllate, la catena del valore; la realizzazione implica una condotta proattiva da parte dell'impresa. Strumenti a livello di Nazioni Unite: UN Norms, il loro obiettivo è quello di costruire meccanismi di implementazione del diritto hard e soft al fine di rendere effettivi gli obblighi ravvisabili sia in capo agli Stati che in capo alle imprese in materia di rispetto, protezione e realizzazione dei diritti umani. 1) i medesimi obblighi vengono riconosciuti, con riferimento ai diritti umani, sia per gli Stati che per le imprese; 2) le UN Norms impiegano la nozione di diritti umani nel suo spettro più ampio, tale da includere tutte le categorie di diritti, nei loro obblighi correlativi negativi come quelli positivi; 3) l'idea che consente di associare obblighi in materia di diritti umani alle imprese è quella di sfera di influenza. Le UN Norms furono dichiarate nulle; nel 2005 si costituisce un gruppo di lavoro sui dritti umani, imprese transnazionali e altre imprese, coordinato dal Rappresentante Speciale John Ruggie. Il nuovo modo di considerare e applicare il diritto internazionale dei diritti umani si articola su tre pilastri: 1. il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani; 2 autoritaria repressive". Con il passare del tempo l'idea di sviluppo si apre alla previsione di un diritto alla partecipazione tanto alle decisioni connesse allo sviluppo quanto al godimento dei frutti dello sviluppo, nel senso dell'equo accesso ai benefici da esso creati, il c.d. "approccio multidimensionale" allo sviluppo. Questo approccio é ulteriormente influenzato dalla teoria delle capacità di Amartya Sen: "lo sviluppo umano va oltre la semplice disponibilità di beni e servizi, coinvolgendo le capacità e le libertà individuali e comunitarie, intese come le capacità di scelta degli individui e collettive, che non riguardano solo i bisogni materiali vitali ma anche le capacità, le libertà e i diritti fondamentali correlati a tutte le dimensioni della vita umana. Il carattere multidimensionale del diritto allo sviluppo risulta evidente quando esso viene elaborato lungo tre linee fondamentali: 1) la linea che vede nell'idea di sviluppo il vettore per la garanzia del nucleo minimo dei diritti sociali a livello globale; 2) la linea che mira a realizzare congiuntamente sviluppo economico e sociale, da un lato, e sviluppo sostenibile, dall'altro; 3) la linea che porta l'idea dello sviluppo a convergere con la tutela della garanzia della sopravvivenza dei popoli e della loro integrità culturale. Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, 2002: gli obiettivi sono l'aumento delle possibilità di accesso a beni primari come l'acqua pulita, la salute, adeguate abitazioni, energia, assistenza sanitaria, sicurezza alimentare e protezione delle biodiversità. La Dichiarazione del Millennio, Assemblea Generale, 5/22, settembre 2000, stabilisce precisi obiettivi di sviluppo economico, il miglioramento nella garanzia dell'accesso a beni, farmacie, cure essenziali, la lotta alla povertà grave, obiettivi legati allo sviluppo sostenibile da raggiungersi su scala globale entro il 2015, in un ottica di miglioramento della situazione rilevabile nel 1990. La titolarità del diritto allo sviluppo risulta ascrivibile sia ad individui, a popoli e Stati. I destinatari degli obblighi correlativi sono certamente ravvisati negli Stati, ma anche in tutti quegli attori privati che per effetto della globalizzazione economica risultano esercitare un'influenza decisiva delle sfere connesse agli obiettivi dello sviluppo. Ancora oggi la nozione di diritto allo sviluppo possiede una forte valenza ideale: essa rappresenta il massimo punto di convergenza di tre tendenze fondamentali del diritto internazionale odierno in materia di diritti umani: la tendenza a ricercare ed utilizzare le conseguenze positive derivanti dalla globalizzazione economica; la tendenza a sfruttare il ruolo e l'influenza esercitati da attori privati non statali in senso sinergico alla protezione e promozione dei diritti; la tendenza a concepire la lotta per i diritti umani alla luce della loro imprescindibile e strutturale interdipendenza. 3. I "diritti culturali": un caso di moltiplicazione o di riconfigurazione anti-liberale dei diritti? Sotto la categoria dei diritti culturali vanno quelle richieste di volta in volta finalizzate ad ottenere: il pieno riconoscimento dell'identità culturale nella sfera pubblica, una rappresentanza speciale dei gruppi minoritari all'interno dei meccanismi politici, l'autogoverno. Il tema dei diritti culturali interessa in modo pregnante anche il piano internazionale, e non solo quello interno, e intrattiene importanti relazioni con il tema dei diritti umani, sia sotto il profilo della garanzia sia sotto il profilo della giustificazione. La tutela delle differenze etniche, culturali, religiose e linguistiche compare all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale nella forma dei diritti di gruppi, classificabili secondo tre ambiti: l'ambito del diritto all'autodeterminazione, i diritti dei popoli indigeni, i diritti delle minoranze nazionali. Le fonti in materia sono sia pattizie che consuetudinarie, di portata universale e regionale, appartenenti sia alla tipologia dell'hard law, che a quella del soft law. L'ordinamento internazionale ha sinora considerato la tutela dell'identità rapportandosi a tre tipologie di soggetti: rispetto agli individui è un esempio di specificazione dei diritti umani, il contenuto è riconducibile ai diritti civili, ma viene sottolineata la necessità di una protezione specifica per gli individui appartenenti a minoranze; rispetto a minoranze e popoli è un esempio del processo di moltiplicazione dei diritti, muta il contenuto dei diritti. I diritti culturali emergono come specifica categoria di diritti solo nella misura in cui sono concettualizzabili come diritti collettivi, perché passibili di essere esercitati dal gruppo in quanto tale. Fintantoché i diritti impongono obblighi di non discriminazione la titolarità ed il godimento possono essere individuali. Con diritti dei gruppi si intende la tutela della lingua e delle tradizioni di un gruppo etnico culturale. Non è improprio parlare dei diritti dei gruppi come del risultato di un processo di moltiplicazione dei diritti umani. Nel caso dei diritti dei gruppi è possibile superare la questione della titolarità, riconoscendo tuttavia nel carattere collettivo del loro esercizio la loro specificità e così eliminando ogni dubbio intorno alla loro esistenza ed alla loro portata normativa dell'ordinamento internazionale. La possibilità che tali diritti si trasformino in strumenti oppressivi verso la libertà dei membri del gruppo stesso è una delle conseguenze più problematiche. C'è chi sostiene che l'individuo dovrebbe, tramite il diritto internazionale e in particolare tramite i diritti umani, acquisire la libertà di aderire a molteplici forme culturali. Si potrebbe obiettare che questo sia un obiettivo eccedente rispetto le risorse del diritto: il rapporto tra individuo e culture è un 5 processo pre-giuridico. Il diritto è chiamato ad elaborare categorie capaci di intervenire opportunamente sulle conseguenze di tali processi, muovendo dal presupposto di non poterli generare od orientare in senso decisivo. I diritti culturali sono giustificabili come ulteriore categoria dei diritti fondamentali o umani, nella misura in cui l'appartenenza ad una cultura costituisce un elemento irrinunciabile per l'esercizio della libertà individuale. La logica dell'individualismo, della pari dignità e del divieto di discriminazione risulta inidonea a rispondere alle richieste di pieno riconoscimento e di piena inclusione delle identità etnico-culturali. Tale logica sembrerebbe alimentare il privilegio concesso all'identità etnico culturale, alla religione, alla moralità condivise dalle maggioranza. Il pieno riconoscimento e la piena inclusione sono obiettivi da raggiungersi mediante il mutamento della logica individualistica alla base della giustificazione e dell'esercizio dei diritti fondamentali e mediante l'ampliamento delle istanze da essi tutelabili. Per quanto riguarda il contenuto delle richieste sui diritti culturali si possono comprendere: 1) la categoria delle immunità, ovvero di esclusione di individui appartenenti a specifiche comunità religiose od etniche dall'obbligo di osservare determinate norme, nell'intento di garantire loro la libertà nella sfera privata in termini che tengano conto di specifiche esigenze religiose o culturali; 2) la promozione attiva delle culture, che si esplica principalmente mediante azioni positive tendenti a fornire i mezzi per garantire la sopravvivenza della lingua di una minoranza; 3) le misure implicanti restrizione della libertà degli individui esterni al gruppo destinatario della protezione; 4) le misure di riconoscimento del diritto tradizionale delle minoranze nazionali; 5) i meccanismi di rappresentanza speciale per i gruppi, aventi lo scopo di garantire la partecipazione alla vita politica; 6) l'autogoverno prodotto attraverso secessione. Per quanto riguarda la titolarità dei diritti culturali, l'oscillazione può riguardare la possibilità di ascrivere tali diritti ai membri di minoranze etnico culturali in quanto individui oppure ai gruppi in quanto tali. Sotto il profilo della struttura giuridica le forme di protezione legate all'identità culturale coprono uno spazio molto ampio che va dalle libertà negative, alle azioni positive ed alle misure di promozione attiva. La categoria dei diritti culturali coagula richieste e risposte giuridiche tra loro così eterogenee quanto a contenuto, struttura, titolarità e giustificazioni da non poter pacificamente costituire una categoria dei diritti fondamentali. Nessuna delle tipologie di diritti culturali, salvo le richieste di autodeterminazione, può considerarsi esprimere diritti fondamentali né istanze che non siano già espresse dai più tradizionali diritti fondamentali. La possibilità di qualificate un diritto come collettivo dipende dalla sua capacità di esprimere un contenuto che non sia già espresso da altri diritti fondamentali ascrivibili ad individui. Il lemma diritti culturali sarebbe da utilizzare esclusivamente per promuovere la positivizzazione di quei diritti riconosciuti, sia pure in termini ancora piuttosto vaghi, da fonti internazionali. o anche da fonti statali, con l'obiettivo di difendere bisogni collettivi di vitale importanza per determinate minoranze. L'espressione diritti culturali non dovrebbe invece indicare una categoria autonoma di diritti fondamentali, finalizzata a fornire garanzie speciali rivolte all'individuo e riconducibili a sfere della libertà e dell'eguaglianza già tutelate per mezzo dei tradizionali diritti costituzionali. CAPITOLO 6: DIRITTI UMANI E SVILUPPO TECNOLOGICO 1. Diritti umani, dignità e progresso tecnologico Le trasformazioni tecnologiche tendono a porre costantemente in discussione il contenuto dei diritti e a richiedere la messa a punto dei meccanismi di garanzia. Abituati come siamo a dare per scontato un certo grado di libertà rischiamo di dimenticare come la privacy rappresenti una condizione essenziale della partecipazione politica e per il godimento dell'eguaglianza formale, così da non percepire fino in fondo i pericoli legati alla sua violazione e compressione. Il progresso ha sollevato, e continua a farlo, rilevanti questioni concernenti l'individuazione dei principi in grado di giustificare la regolazione delle pratiche tecnicamente possibili, dei soggetti di diritto, del bilanciamento tra il contenuto dei diritti di volta in volta in gioco, dei fini da perseguire mediante l'innovazione tecnologica e della loro compatibilità con i diritti della persona. L'idea di persona è la nozione attraverso la quale vanno riemergendo, segnatamente per effetto delle sfide lanciate dallo sviluppo tecnologico, gli elementi di concretezza che il concetto di soggetto giuridico aveva implicitamente dichiarato irrilevanti. I limiti derivanti dall'astrattezza tipica dell'idea di soggetto giuridico diventano particolarmente evidenti di fronte al progresso tecno-scientifico. Nel delicato processo di legittimazione sociale della tecnologia, che "non può essere affidata soltanto all'imperativo della sicurezza o alla logica dell'efficienza economica" e che "deve essere sempre misurata con il metro della democrazia e del rispetto della persona", i diritti umani costituiscono il terreno normativo di riferimento 6 costante. Art. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'UE: è dedicato al diritto all'integrità della persona. Più in generale, la Carta, è uno strumento per il perseguimento dell'innovazione tecnologica nel rispetto dei diritti umani. La sua efficacia dipende dal successo della giurisprudenza della ECJ. Concetto di dignità umana: presente nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale (preambolo, artt. 1 e 23), nell'ICCPR (art.10), nell'ICESCR (art. 13); la dignità, intrinsecamente propria della persona umana, è logicamente ed assiologicamente alla base delle eguaglianza naturale degli esseri umani e dunque di tutto il complesso dei diritti umani necessario per rendere possibile tale eguaglianza anche all'interno dei contesti sociali ed istituzionali. È l'idea della dignità come proprietà inerente all'essere umano a fondare la naturale eguaglianza degli esseri umani e la titolarità ad essi spettante di diritti inalienabili. Carta di Nizza: assegna alla dignità un ruolo tale da presentarla come concetto strutturale per la giustificazione di tutti i diritti ivi elencati. In nessuno dei luoghi richiamati compare una definizione della dignità umana. Però, l'applicazione dell'idea di dignità a casi concreti, in ambito giuridico, richiede che il suo contenuto sia precisato. La determinazione dei contenuti prescrittivi della dignità è inevitabile. Due significati, tra loro contrapposti, sono potuti emergere (la contrapposizione si ha tra le conseguenze delle due diverse applicazioni): 1) dignità come empowerment: nel duplice senso dell'autorizzazione del soggetto ad agire autonomamente e della sua responsabilizzazione; risulta ispirare scelte o proposte regolative improntate a riconoscere un ruolo centrale all'autonomia individuale e a vedere in questa un fondamentale criterio di legittimazione dell'agire che anche il diritto è chiamato a rispettare. 2) dignità come valore: proprio in quanto inerente ad ogni essere umano, non può essere precisato nei casi concreti sulla base della autonomia individuale, ma è oggettivo ed universale; ispira soluzioni tendenti a proteggere, nelle scelte regolative, beni e valori il cui contenuto è visto come oggettivamente configurato. 2. Diritti umani, sviluppo sostenibile e tutela ambientale Si è presa coscienza che la natura non umana non costituisce un mero dato di fatto, ma che l'agire umano può determinare su di essa dei mutamenti rilevanti, persino irreversibili. La questione ambientale solleva due fondamentali nodi problematici: 1) induce ad affrontare il tema della responsabilità nei confronti delle generazioni future e di un eventuale loro diritto ad un ambiente salubre e non depauperato della biodiversità. 2) spinge a rivedere il paradigma entro il quale tradizionalmente il pensiero occidentale aveva collocato il rapporto tra essere umano e natura non umana. A partire dagli anni 70 è cominciata l'elaborazione del concetto di diritto ad un ambiente salubre. Nell'ordinamento italiano, tale diritto si è formato per moltiplicazione, mediante l'interpretazione per combinato disposto degli artt. 2 e 32 della Costituzione. Nel piano internazionale il percorso verso il riconoscimento di questo diritto ha attraversato diversi passaggi. 1) Dichiarazione ONU sull'ambiente umano, 1972; 2) World Charter forma Nature, 1982; 3) Dal 1982 il programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite muoverà i primi passi verso la creazione di una convergenza tra due nozioni centrali la nozione di sviluppo umano e quella di sviluppo sostenibile. In virtù del diritto lo sviluppo, ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire allo, e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico (1986). Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri; 4) Dichiarazione di Rio, 1992, sancisce due importanti principi: a) principio di sviluppo sostenibile; b) principio di precauzione, da applicare in presenza di un rischio di danno grave o irreversibile, in modo che l'assenza di certezza scientifica assoluta non costituisca un pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale; 5) Protocollo di Kyoto, 1997; 6) Dichiarazione di Johannesburg, 2002. Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e principio di precauzione continuano ad essere i cardini del diritto internazionale in materia ambientale. Il principale problema del principio di precauzione è la sua vaghezza, formulato in molteplici modi, esso può assumere diversi significati. Esso tende ad essere invocato sulla base di meccanismi di percezione sociale del rischio, non sempre orientati da criteri razionali. 7