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I minori di 18 anni sono considerati legalmente incapaci. Da ciò ne deriva che atti generati da un
minore sono annullabili. (Art.1425 c.e.), salvo che con raggiri non abbia occultato la sua età. In ogni
caso il contratto è impugnabile (Art,1426 c.€.).
Art.1442 c.e. L'atto posto in essere dal minore può essere impugnato al raggiungimento della
maggiore età del minore, solo se richiesto dallo stesso maggiorenne (che ne ha interesse riconosciuto
dalla legge).
Art. 1443 c.c, Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi (il minore) non è
tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta, se non nei limiti in cui ne ha tratto vantaggio.
Nella quotidianità viene riconosciuta ai minorenni la capacità di compiere atti (es. acquisto di
biglietti dell’autobus, di libri, di cibo).
Questo accade perché si rendono accessibili atti che per l’art.409 e.e. sono considerati “necessari
per soddisfare le esigenze della vita quotidiana"
[Quando si fa riferimento ai minori che compiono atti negoziali, non si può parlare di un range di età
dalla nascita alla maggiore età, ma di un'età che permette al minore di essere in grado di capire cosa
sta facendo].
Art. 2046 c.c. afferma che nel caso in cui un illecito è compiuto da un minore, risponde chi ha la
capacità di intendere e di volere.
Ciò non è previsto per i contratti, poiché in questo caso risponde chi ha la capacità di agire.
Attraverso la rappresentanza volontaria, un soggetto conferisce per propria volontà ad un altro
soggetto il potere di compiere per conto suo un contratto.Questo giustifica perché un minore può
compiere atti negoziali,se dotato di capacità di intendere e di volere
Alcune norme danno al minore, di almeno 16 anni, la capacità giuridica (es. se fa uso di sostanze
stupefacenti può chiedere di seguire una terapia di riabilitazione, può contrarre matrimonio, fare la
comparsa cinematografica, la possibilità di riconoscere un figlio naturale).
La responsabilità genitoriale
Entrambi i genitori sono investiti della responsabilità genitoriale, ovvero la tutela e la cura del
minore (Da sottolineare che si parla di equità tra i sessi, concetto più recente poiché la famiglia
originale era patriarcale e solo padre aveva potere sui figli).
Il minore può avere un tutore quando i suoi genitori non possono o non sono in grado di aver cura e
di esercitare la vigilanza su di lui, nonché di amministrare i suoi beni.
(es. minore orfano, figlio di ignoti, minore in attesa di essere adottato, minore che abbia genitori
privati della potestà genitoriale anche in seguito a condanna penale, minore con genitori lontani o
latitanti),