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Diritto Processuale Penale: Giudizio Abbreviato e Riti Alternativi, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

I procedimenti speciali - Capitolo 6 - Conso Grevi - Procedura penale

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 17/06/2022

Cate1801
Cate1801 🇮🇹

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1.CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA NOZIONE DI SPECIALITA’:
PROCEDIMENTO SPECIALE Riferimento alla dinamica procedurale ed è DIVERSO dal
procedimento ordinario di primo grado
= Procedimento ordinario di primo grado = Si snoda lungo la linea composta da 3 segmenti
principali: IP, UP e GIUDIZIO.
= Procedimento SPECIALE = MANCA uno di questi tre segmenti.
Ogni ordinamento processuale ha delle procedure alternative a quella ordinaria Tendenza = Ad attuare
semplificazioni dell’ordinario svolgimento processuale con incentivi premiali che incoraggiano la rinuncia
dell’imputato alla fase DIBATTIMENTALE e all’esercizio del diritto di difesa e di prova.
= ESIGENZA ECONOMICA = Sta alla base delle disposizioni che regolano i vari procedimenti
speciali = Che si differenziano per la diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro
applicabilità = Ragioni che giustificano risparmio di TEMPO, di RISORSE UMANE e di attività procedduale.
Il nostro codice (VI libro) prevede SEI tipi di procedimento speciale:
1. Giudizio abbreviato
2. Applicazione della pena su richiesta delle parti
3. Giudizio direttissimo
4. Giudizio immediato
5. Procedimento per decreto
6. Sospensione del processo con messa alla prova
MA questa serie non è esaustiva = Si ritiene che la qualifica di ‘SPECIALE’ spetti ai procedimenti la cui
caratteristica essenziale risiede nell’essere privi di una fase o sotto – fase, presente nel procedimento
ordinario.
QUINDI meritano di essere classificati come SPECIALI e di essere ricordati anche i procedimenti
non disciplinati nel VI libro del codice:
- Procedimento per OBLAZIONE (Chiusura anticipata della vicenda processuale evitando il
dibattimento con degradazione dell’illecito penale in illecito amministrativo)
- Estinzione del reato per condotte riparatorie
- Giudizio immediato richiesto dall’imputato (Consente di ANTICIPARE il dibattimento SALTANDO
l’udienza preliminare)
- Contestazione suppletiva (procedimenti privi dell’indagine preliminare e della fase preliminare al
giudizio).
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Scarica Diritto Processuale Penale: Giudizio Abbreviato e Riti Alternativi e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity!

1.CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE SULLA NOZIONE DI SPECIALITA’:

PROCEDIMENTO SPECIALE  Riferimento alla dinamica procedurale ed è DIVERSO dal procedimento ordinario di primo grado  = Procedimento ordinario di primo grado = Si snoda lungo la linea composta da 3 segmenti principali: IP, UP e GIUDIZIO. = Procedimento SPECIALE = MANCA uno di questi tre segmenti. Ogni ordinamento processuale ha delle procedure alternative a quella ordinaria  Tendenza = Ad attuare semplificazioni dell’ordinario svolgimento processuale con incentivi premiali che incoraggiano la rinuncia dell’imputato alla fase DIBATTIMENTALE e all’esercizio del diritto di difesa e di prova. = ESIGENZA ECONOMICA = Sta alla base delle disposizioni che regolano i vari procedimenti speciali = Che si differenziano per la diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro applicabilità = Ragioni che giustificano risparmio di TEMPO, di RISORSE UMANE e di attività procedduale. Il nostro codice (VI libro) prevede SEI tipi di procedimento speciale:

  1. Giudizio abbreviato
  2. Applicazione della pena su richiesta delle parti
  3. Giudizio direttissimo
  4. Giudizio immediato
  5. Procedimento per decreto
  6. Sospensione del processo con messa alla prova MA questa serie non è esaustiva = Si ritiene che la qualifica di ‘SPECIALE’ spetti ai procedimenti la cui caratteristica essenziale risiede nell’essere privi di una fase o sotto – fase, presente nel procedimento ordinario. QUINDI meritano di essere classificati come SPECIALI e di essere ricordati anche i procedimenti non disciplinati nel VI libro del codice:
  • Procedimento per OBLAZIONE (Chiusura anticipata della vicenda processuale evitando il dibattimento con degradazione dell’illecito penale in illecito amministrativo)
  • Estinzione del reato per condotte riparatorie
  • Giudizio immediato richiesto dall’imputato (Consente di ANTICIPARE il dibattimento SALTANDO l’udienza preliminare)
  • Contestazione suppletiva (procedimenti privi dell’indagine preliminare e della fase preliminare al giudizio).

Procedimento davanti al giudice MONOCRATICO = Per i reati art 550  Costituisce a suo modo un caso di specialità perché PRIVO dell’UP. = Discorso analogo per il procedimento davanti al giudice di PACE (che ha tendenza conciliativa). NON è procedimento speciale il NON doversi procedere per particolare tenuità del fatto  Procedimento che si risolve in un proscioglimento che può intervenire in ogni stato e grado del procedimento penale senza che questo comporti modalità procedurali tali da rendere il corrispondente rito SPECIALE.

2.RAGIONI DELLA SPECIALITA’:

Procedimenti speciali rilevano una DUPLICE NATURA che genera una TRIPARTIZIONE

  1. Riti fondati su un REQUISITO SOGGETTIVO  Quale la scelta volontaria delle parti
  2. Riti fondati su un REQUISITO OGGETTIVO  Scarsa gravità del reato o l’evidenza dell’accusa = Affermati dal magistrato
  3. Gruppo MISTO  Formato da quei procedimenti in cui la semplificazione costituisce il risultato di un’iniziale scelta imperativa, combinata con il consenso dell’imputato o con l’accordo delle due parti principali del processo.

Primo gruppo = Requisito SOGGETTIVO 

  • Giudizio abbreviato
  • Applicazione di pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
  • Procedimento di oblazione
  • Estinzione del reato per condotte riparatorie
  • Sospensione del processo con messa alla prova
  • Giudizio immediato richiesto dall’imputato = Questo gruppo è espressione di una GIUSTIZIA CONSENSUALE = Le norme attribuiscono alle parti la facoltà di disporre di alcuni stati o situazioni con rinuncia all’intervento. Questi istituti sono ispirati ad una visione PRAGMATICA del giudice = E’ difficile armonizzare le normative riguardanti le principali manifestazioni di giustizia CONSENSUALE (abbreviato e patteggiamento) con capisaldi del sistema penale quali la legalità della pena, l’obbligatorietà dell’azione penale e la presunzione di innocenza

Secondo gruppo = REQUISITO OGGETTIVO 

  • Giudizio direttissimo
  • Giudizio immediato

Diritto di difesa  Diritto di ogni imputato di scegliere il modo più adeguato e consono ai propri interessi per difendersi. Sottrarre alla difesa la chance del rito alternativo per effetto di una scelta imperativa dell’autorità giudiziaria significherebbe esporre l’imputato ad un’irragionevole DISPARITA’ di trattamento. La legge processuale gli attribuisce la facoltà di attivarsi, al fine di trasformare il giudizio direttissimo, il giudizio immediato o il procedimento per decreto in giudizio abbreviato, in oblazione, in patteggiamento, in sospensione del processo con messa alla prova o in estinzione del reato per condotte riparatorie.

4.GIUSTIZIA CONSENSUALE E CORRISPONDENTI FORME DI SPECIALITA’:

Giustizia CONSENSUALE

1981  Una prima significativa dilatazione degli istituti negoziale = Si verifica con la legge 24 novembre

1981 = Ambito di operatività dell’oblazione = Subisce sensibile estensione in modo da includere le contravvenzioni punibili con la pena alternativa, per le quali il giudice ritenga di applicare la pena pecuniaria = Viene inoltre introdotta una forma di PATTEGGIAMENTO che offre alle parti la possibilità di accordarsi sul quantum di pena, evitando il dibattimento, a fronte di reati di scarsa gravità.

1988  Ha ulteriormente ampliato il dominio delle parti sulle situazioni processuali, dilatando

l’operatività di vecchi istituti e introducendone di nuovi. Sono stati ESTESI gli ambiti applicativi del PATTEGGIAMENTO per decreto = Nuovo rito speciale deflattivo del dibattimento (giudizio abbreviato) = Imputato può rinunciare all’UP e all’intera fase PRELIMINARE del processo.

L.16 Dicembre 1999  Ha profondamente sconvolto la normativa sul giudizio abbreviato, nell’intento

sia di ampliarne l’ambito di operatività, sia di correggerne talune storture che la rendevano costituzionalmente illegittima. Ha parzialmente modificato il PATTEGGIAMENTO e giudizio immediato, al fine di adeguare le rispettive discipline alla giurisprudenza costituzionale e alle nuove norme sull’udienza preliminare. La legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che fa leva sugli istituti premiali e rende accessibile all’ente – imputato il giudizio abbreviato, la sanzione su richiesta e il procedimento per decreto. L.12 Giugno 2003  Patteggiamento ha visto dilatarsi il proprio ambito di applicabilità

L. 28 Aprile 2014  Ha introdotto un nuovo rito speciale: La sospensione del processo con messa alla prova (modellato sull’istituto applicabile ai minori). L. 103 del 2017  Ha introdotto l’estinzione del reato per condotte riparatorie ed è anche intervenuta sui presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato e sui limiti dello sconto di pena per i reati contravvenzionali, nonché sui limiti di ricorribilità per cassazione contro la sentenza che applica la pena richiesta dalle parti. Le riforme posteriori hanno dimostrato una progressiva espansione dei riti consensuali che si sono guadagnati uno spazio significativo nella prassi giudiziaria. RINUNCIANDO al dibattimento  L’imputato si PRIVA della facoltà di contrastare l’ACCUSA con quegli strumenti che la fase del giudizio offrirebbe. Simile RINUNCIA = Comporta un’accelerazione dello svolgimento processuale ma avvantaggia sensibilmente l’accusa. MA: Questi procedimenti hanno anche carattere premiale = Al fine di incentivare la rinuncia alle opportunità difensive delle quali l’imputato potrebbe giovarsi nel dibattimento, la legge offre sensibili sconti di pena e altri cospicui vantaggi. Diversa è la ragione del GIUDIZIO IMMEDIATO RICHIESTO DALLE PARTI o GIUDIZIO DIRETTISSIMO CONSENSUALE = E’ assente qualsiasi connotazione premiale. Col consentire l’amputazione di una fase del procedimento penale per arrivare prima al giudizio, l’imputato rinuncia alla possibilità penale per arrivare prima al giudizio, l’imputato rinuncia alla possibilità di profittare di certe chances difensive ma al verosimile scopo di tutelare meglio la propria posizione in vista di un pronosticabile e irrevocabile proscioglimento, non già per concedere qualcosa all’accusa in cambio di uno sconto di pena.

PROCEDIMENTO DI OBLAZIONE

Oblazione = Appartiene alle procedure speciali di tipo CONSENSUALE. Si risolve in una CHIUSURA ANTICIPATA del processo = Provocata da una richiesta dell’imputato di regolare in denaro la propria pendenza penale. OBLAZIONE = Comportamento del soggetto che OFFRE spontaneamente una somma di denaro, al fine di conseguire estinzione del reato facendo cessare immediatamente il processo a suo carico.

Il rito in questione è esperibile unicamente per reati contravvenzionali punibili con l’ammenda in astratto o

in concreto. Oblazione OBBLIGATORIA  Il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta SE SOLO l’imputato l’ha presentata ritualmente entro il termine prescritto = Unica eccezione è rappresentata dai casi di reato PERMANENTE che la giurisprudenza di legittimità considera INSUSCETTIBILI di oblazione. Oblazione FACOLTATIVA  Il giudice ha un certo margine di discrezionalità = Deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l’offerta dell’imputato o nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato. Le due specie di oblazione differiscono anche sotto altri profili. Quella obbligatoria fissa in un terzo del massimo dell’ammenda prevista in via edittale, la somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione. Quella facoltativa impone il dimezzamento della massima ammenda prevista al fine di ottenere lo stesso risultato.

OFFERTA RIPARATORIA FINALIZZATA ALLA DECLATORIA DI ESTINZIONE DEL

REATO

Affinità con oblazione = Si tratta di una sorta di oblazione in favore della persona offesa. Art 162 ter cp  Apre la strada alla chiusura anticipata del processo di merito promettendo l’estinzione del reato all’imputato che ripara integralmente il danno procurato alla vittima. Per i soli reati perseguibili a QUERELA purché sia soggetta a remissione. Sono esclusi i delitti di violenza sessuale per i quali la querela è IRREVOCABILE. Escluso anche il delitto di atti persecutori. = Si introduce una particolare procedura che permette all’imputato di guadagnare l’estinzione del reato e allo Stato di risparmiare il tempo e le risorse necessaria ad allestire l’udienza dibattimentale. Presupposto per la definizione del rito e per l’estinzione del reato = Non è essenziale che l’offerta risarcitoria sia accettata dalla persona offesa.

CONDOTTE RIPARATORIE = Compare nella rubrica del citato art 162 ter cp = Rischia di essere

OFFERTA RIPARATORIA  Può essere presentata già nel corso delle IP fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. L’ammissibilità della domanda è vagliata dal giudice che è destinatario della richiesta = Ammissibilità dell’offerta riparatoria. = Accoglimento della richiesta = Apre la via alla DECLATORIA di ESTINZIONE del reato = Che sarà sancita con provvedimento di archiviazione, se l’offerta è prestata nel corso dell’IP oppure con sentenza di NON doversi procedere quando la domanda di riparazione fosse successiva. SE la richiesta di riparazione fosse RIGETTATA = Si andrebbe verso il giudizio ma si deve ritenere che una nuova offerta riparatoria possa essere reiterata fin tanto che non sia dichiarato aperto il dibattimento. Una rimessione in termini = E’ ragionevole nel caso di mutata qualifica giuridica del fatto, come accadrebbe se l’imputazione di estorsione fosse derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose. In caso di RIGETTO dell’offerta riparatoria resterebbe APERTA per l’imputato, la possibilità di ATTIVARSI con la richiesta di altro rito alternativo.

Altro vantaggio comune è l’assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata = Essa non è idonea a irradiare effetti vincolanti nei giudizi civili e amministrativi nei quali sia parte l’imputato postulante. Assenza di pubblicità = Funge da incentivo alla scelta del rito speciale, soprattutto per imputati che avendo una fama e una notorietà da difendere, preferiscono sottrarsi ai riflettori della scena dibattimentale dai quali potrebbe derivare un danno d’immagine. VANTAGGI del patteggiamento MINUS: Vengono in considerazione: L’AFFRANCAMENTO dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali L’ESENZIONE da pene accessorie e misure di sicurezza ECCETTUATA la confisca La NON menzione della sentenza nel CERTIFICATO del CASELLARIO GIUDIZIALE a richiesta dell’interessato. Appartiene al novero dei vantaggi anche la possibilità di conseguire l’estinzione del reato per fatti che non rientrerebbero nell’ambito del 167 cp = La pena concordata che NON superi i 2 anni di detenzione può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può sfociare in una declatoria di estinzione del reato SE nei 5 anni dopo la sentenza l’imputato non commette un altro delitto o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo. Dal punto di vista dell’ACCUSA  La scelta di patteggiare comporta RINUNCIA a controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione. Il magistrato penale = E’ tenuto ad effettuare la PROPRIA SCELTA alla stregua di parametri obiettivi e non in base a valutazioni di opportunità che attribuirebbero al consenso prestato o al dissenso manifestato una connotazione POLITICA. = Si deve ritenere che il PM debba affidarsi a quei criteri che la legge impone al giudice per stabilire SE la richiesta di patteggiamento vada ammessa o rigettata = Egli può esprimere il proprio consenso dopo aver appurato che il materiale d’indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta = Deve anche verificare la CORRETTA qualificazione giuridica assegnata al fatto dall’imputato nella richiesta di patteggiamento o nell’atto di consenso

  • Deve chiedersi se all’esperibilità del rito alternativo non ostino i motivi di esclusione oggettiva o soggettiva ex art 444 c1 bis
  • Deve interrogarsi sulla conguità della sanzione richiesta rispetto alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore. Il PM = Non da conto delle ragioni che lo spingono a optare per il patteggiamento, quindi il buon uso di questi criteri non può essere sindacato quando viene raggiunto l’accordo con l’imputato. La ragione per cui il consenso del magistrato penale al patteggiamento NON ha bisogno di essere motivato = Sta nella circostanza che cmq ci penderà il GIUDICE a vagliare anche sulla base dei suddetti criteri SE il rito speciale può aver luogo. PRIMA di pronunciarsi sul MERITO della questione = Giudice deve condurre VERIFICA su ammissibilità della RICHIESTA = Se si incorre in una delle situazioni art 129 = Sarebbe tenuto a pronunciare la sentenza di

INTRODUZIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURALE DEL PATTEGGIAMENTO Patteggiamento = E’ introdotto da una RICHIESTA presentata AL GIUDICE da una delle due parti principali del processo. Imputato e PM = Hanno la facoltà di assumere l’iniziativa per promuovere il rito speciale = Che è esperibile se la parte NON richiedente presti poi il suo consenso. RICHIESTA e CONSENSO sono formulati ORALMENTE se presentati in udienza. Hanno FORMA SCRITTA negli altri casi = Sono atti NEGOZIALI con i quali le parti rinunciano a propri diritti e facoltà e ne è requisito indispensabile la VOLONTARIETA’. GIUDICE compie il vaglio di AMMISSIBILITA’ =

  • Verificando che il reato rientri tra quelli suscettibili di esser definiti con questa speciale procedura, anche con riferimento alle esclusioni oggettive e soggettive imposte dall’art 444 c1bis
  • Deve appurare che la qualificazione giuridica prospettata dalle parti sia corretta
  • E’ tenuto a valutare che la pena indicata dalle parti sia congrua rispetto alle finalità che le sono proprie Eventuale incompletezza dell’INDAGINE  Il giudice deve assolvere l’imputato, se a suo carico NON risulta alcun elemento e grava sul PM il dovere di NEGARE il proprio consenso a fronte di un’imputazione non sufficientemente supportata da elementi conoscitivi acquisiti nella fase preliminare. MOTIVATO DISSENSO = Opposto alla richiesta dell’imputato = Dissenso = E’ IDONEO ad influire sullo svolgimento procedurale, precludendo il rito speciale e impedendo la soluzione anticipata del processo. = Questo DISSENSO non può essere di ostacolo all’applicazione della pena richiesta dall’imputato = E l’opinione del PM non può impedire l’applicazione della pena che il giudice ritiene congrua. Quindi con il DISSENSO il PM impone la prosecuzione dell’iter processuale verso la fase del giudizio ma NON pregiudica il contenuto della decisione che si sarebbe potuta applicare all’esito del patteggiamento. Per poter esercitare la funzione i GIUDICI devono essere messi nelle condizioni di conoscere i motivi che hanno determinato l’opposizione del PM al patteggiamento. = Il DISSENSO = Va motivato e giustificato alla luce dei criteri detti.

Un caso particolare di INAMMISSIBILITA’ è provocato dal DISSENSO che il PM dovesse opporre alla richiesta dell’imputato. = Questo disaccordo impedisce la soluzione PATTEGGIATA del rito sul piano processuale. Non preclude l’applicazione della pena, nella specie e nella misura a suo tempo chiesta dall’imputato. Questo accade ogniqualvolta il giudice del dibattimento reputi quel dissenso privo di adeguata giustificazione. Viene quindi assicurata l’indipendenza del giudice di merito di fronte all’atto negativo del pubblico accusatore. IMPUTATO = SE intende contestare il dissenso del PM o se non condivide la declaratoria di inammissibilità del giudice = Ha la facoltà di reiterare la richiesta davanti al giudice dibattimentale o davanti a quello dell’impugnazione. Allo scopo di verificare la fondatezza del dissenso o della declaratoria di inammissibilità = Giudice ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del PM prima di dichiarare aperto il dibattimento e se al verifica da esito negativo lo stesso giudice applica lo sconto di pena erroneamente escluso nella fase precedente.

 LA SENTENZA

Applicazione di pena concordata = Non esige accertamento positivo della responsabilità penale = La sentenza contiene un semplice accertamento NEGATIVO della non punibilità. Escludere la possibilità di prosciogliere e affermare la necessità di punire = Sono espressioni linguistiche diverse per indicare uno stesso fenomeno. Rientrano nell’ESCLUSIONE della possibilità di prosciogliere anche alcuni di quei casi che sarebbero invece destinati a sfociare in una sentenza di proscioglimento grazie al disposto art 530 c2. Insufficienza o contraddittorietà di prove = Non sarebbero di ostacolo ad un’applicazione della pena su richiesta delle parti perché il giudice sarebbe tenuto a prosciogliere solo se risultasse provata una delle causa art 129, o se in atti non vi fosse prova di colpevolezza. Situazione di INCERTEZZA = Non gioca a favore dell’imputato = Nel dubbio opera contra reum.

+ Nel PATTEGGIAMENTO = La DECISIONE è presa allo STATO DEGLI ATTI, sulla base del materiale

raccolto nell’indagine.

Fra la sentenza di condanna emessa al termine del dibattimento e quella che applica la pena richiesta dalle parti già nell’indagine o nell’UP, sussiste uno SCARTO evidente perché diversa è la regola di giudizio da applicare e diversa è l’estensione dell’accertamento condotto dal giudice e dalle parti sulla questione di fatto. Natura della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti = Il problema è affrontato con apparente linearità dalla legge, la quale equipara la suddetta sentenza ad una pronuncia di condanna. Questa disposizione impone di ravvisare nella sentenza di patteggiamento una condanna penale, tutte le volte che le legge collega certi effetti all’esistenza di una sentenza condannatoria = In tema di esecuzione della pena o di iscrizione nel casellario giudiziale o di effetti pregiudiziali nel procedimento cautelare personale. Accertamento di responsabilità che la sentenza racchiude e documenta = La sentenza in questione non può spiegare simili effetti se non contiene quell’accertamento. E’ la legge ad ESCLUDERE che la sentenza di patteggiamento vada considerata come decisione di condanna. Unica eccezione = Effetti vincolante che la sentenza patteggiata è capace di produrre nel procedimento disciplinare = Impone all’autorità disciplinare di considerare accertata la responsabilità penale di colui che patteggia. Giurisprudenza = Era giunta a negare la natura condannatoria delle sentenze di patteggiamento ai fini del giudizio di revisione. Da un lato la scelta legislativa contribuisce ad avvicinare la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Dall’altro essa conferma l’irriducibilità ad una vera e propria condanna di una sentenza. La INAPPELLABILITA’ costituisce un altro peculiare tratto delle sentenze in questione. Il legislatore ha proiettato lungo l’intero arco del processo di merito gli effetti deflattivi dell’accordo tra le parti. Sarebbe assurdo che la RINUNCIA a controvertere sui vari punti della futura decisione producesse conseguenze solo sul procedimento di primo grado = Quindi il consenso prestato all’applicazione della penna preclude il secondo grado di giudizio. Errores in PROCEDENDO = Attinenti ai vizi della volontà espressa dall’imputato nel formulare la richiesta del patteggiamento o alla mancata correlazione fra quest’ultima e il contenuto della sentenza Errores in IUDICANDO = Erronea qualifica giuridica dedotta nell’accordo fra le parti e nell’errata commisurazione della pena

GIUDIZIO ABBREVIATO. AMBITO DI APPLICAZIONE, PRESUPPOSTI E

CONTENUTO DELLA RICHIESTA

GUDIZIO ABBREVIATO 

Ambito APPLICATIVO superiore a quello del patteggiamento.

FASE INTRODUTTIVA :

Prevede due diversi moduli offerti alla scelta dell’imputato

PRIMO MODULO  Richiesta SEMPLICE con la quale l’imputato si LIMITA a chiedere che il processo

sia definito dall’UP. E’ il giudice che stabilisce se è ammissibile il giudizio abbreviato.

SECONDO MODULO  Richiesta COMPLESSA o CONDIZIONATA = Nel chiedere il giudizio anticipato,

l’imputato pone come CONDIZIONE che siano assunti taluni mezzi di PROVA = Allo scopo di COLMARE il DEFICIT conoscitivo intorno alla questione di merito non chiarita dalla precedente attività investigativa. = Questa richiesta = E’ complessa nella sua struttura e richiede un CONTROLLO di AMMISSIBILITA’ altrettanto COMPLESSO in modo che impegni in misura elevata la discrezionalità del giudice.

RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO 

QUANDO NON E’ ESPERIBILE:

  • Reati puniti con ERGASTOLO = Una scelta sensibile agli umori dell’opinione pubblica allarmata dalla cronaca nera ha voluto escludere gli sconti di pena associati al rito consensuale
  • Nel processo a carico di persone giuridiche quando il giudice ritenga di dover irrogare la SANZIONE interdittiva PERPETUA.
  • Precluso nella giurisdizione del giudice di pace per ragioni connesse alla peculiarità del procedimento di questo giudice (Di pace).

E’ ATTO PERSONALISSIMO che il difensore può dunque presentare in vece dell’imputato, solo se munito di PROCURA SPECIALE. Nei processi a carico di PERSONE GIURIDICHE = Provvede il legale rappresentante o un soggetto diverso scelto per fungere da rappresentante processuale. IMPUTATO = Sa che CHIEDERE il GIUDIZIO ABBREVIATO implica dei COSTI sul piano delle GARANZIE DIFENSIVE = In cambio dello sconto di pena egli RINUNCIA ad una serie di DIRITTI che la procedura ordinaria gli garantirebbe. RINUNCIA :

  • Al contraddittorio nella formazione della prova
  • Al diritto di prova = Rinuncia pressoché totale nel caso di richiesta semplice e parziale nel caso di richiesta complessa
  • Ad eccepire i vizi procedurali
  • Ad eccepire cause di INUTILIZZABILITA’ della prova che non derivino dalla violazione di un divieto probatorio = Espressione equivoca da intendere nel senso di un’irrilevanza, nel giudizio abbreviato, delle sole sanzioni di inutilizzabilità fisiologica e vale a dire di quelle poste a tutela della formazione dibattimentale della prova
  • Ad eccepire l’incompetenza territoriale dell’organo giudicante, dei sacrifici difensivi esplicitamente associati alla richiesta di giudizio abbreviato. Chi chiede giudizio abbreviato sa che salvo eccezioni NON potrà contestare la competenza territoriale del giudice procedente. 17 TERMINI PER LA RICHIESTA E DECISIONI SULLA SUA AMMISSIBILITA’: IMPUTATO che intende profittare del giudizio abbreviato = Ne fa RICHIESTA durante l’UP fino a che non siano presentate le conclusioni RICHIESTA = Presentata DOPO le conclusioni del PM e quando il difensore formula le proprie conclusioni = In caso di più imputati, per ciascuno di essi, il TERMINE coincide con argomentazione del difensore.  Richiesta = Può essere presentata anche nel corso del dibattimento, quando il PM abbia proceduto a nuove contestazioni a norma art 516 e 517. La contestazione del fatto diverso, del reato commesso a norma dell’art 12 lettera b, della circostanza aggravante, rimette l’imputato in termini per accedere al rito abbreviato. Presentata la richiesta = Incombe sul giudice che la riceve = Il DOVERE di CONTROLLARNE l’ammissibilità = Vaglio condotto alla stregua di criteri diversi a seconda che la richiesta sia semplice o complessa.

COMPITI DEL GIP O GUP DESTINATARIO DELLA PRIMA RICHIESTA:

Egli decide con ordinanza SE ammettere o meno il rito speciale = Eventuale rigetto della domanda avanzata dall’imputato = Non impedisce la RINNOVAZIONE della richiesta, davanti allo stesso giudice, fino a che sia in corso l’udienza preliminare, come stabilisce l’art 438 c6. RICHIESTA SEMPLICE = Implica una RINUNCIA totale al diritto alla prova. Rigettata la richiesta = Il procedimento prosegue lungo l’iter ordinario, verso la soluzione dibattimentale. Imputato ha ora la facoltà di sottoporre al controllo del giudice dibattimentale il provvedimento che non può privarlo del diritto allo sconto di pena, qualora ne sussistessero i presupposti.

  • Ha il diritto di LAMENTARE l’erronea qualificazione giuridica del reato che ha ostacolato l’accesso al rito. Quando la prima verifica di ammissibilità da esito positivo = Il giudice dispone l’udienza di giudizio abbreviato con un’ordinanza che solo eccezionalmente potrà essere revocata. SVOLGIMENTO PROCEDURALE Il RITO in CAMERA DI CONSIGLIO = Si svolge un’udienza alla quale il pubblico non è ammesso, salvo che l’imputato o gli imputati ne facciano unanime richiesta. La pubblicità del RITO = Ammessa nel solo procedimento di primo grado = Nell’esecutivo interesse degli imputati i quali vantano un diritto assistito da una semplice nullità relativa, suscettibile di essere limitato nei casi in cui si giustificherebbe il sacrificio della pubblicità dibattimentale. UDIENZA in CAMERA DI CONSIGLIO = Partecipazione delle parti principali del processo = Difensore, imputato e PM. = Trovano applicazione le norme sul legittimo impedimento a comparire, assenza e irreperibilità dettate per la fase introduttiva dell’UP. Non è esclusa la presenza della parte civile che ha facoltà di NON accettare il rito abbreviato, ma non di impedirne lo svolgimento. NON ACCETTAZIONE del rito speciale = Comporta l’USCITA dal processo penale del soggetto che si reputa danneggiato.

Pretesa risarcitoria = Potrà essere coltivata nella sua sede propria, senza soluzione di continuità temporale. DANNEGGIATO = Può costituirsi PARTE CIVILE anche dopo che è stata accolta la richiesta presentata a norma del 438 ma in questo caso la legge non gli permette di tornare sui propri passi rifiutando il rito speciale. Valgono le norme riguardanti l’UP con qualche necessario adattamento. Non sarebbero destinate a trovare applicazione nell’udienza di giudizio abbreviato, le disposizioni che regolano l’assunzione di prove, e il mutamento dell’imputazione nell’UP. Occorre considerare che il giudizio abbreviato ha svolgimenti in parte diversi, secondo che scaturisca da una RICHIESTA semplice o COMPLESSA. Richiesta SEMPLICE = Il giudice si avvia verso la decisione di merito, verificando se gli atti presenti nel fascicolo a sua disposizione siano sufficienti a risolvere la questione di fatto. Se così non fosse, egli avrebbe il potere di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. Il PM = Privato del diritto alla prova = Perde il potere di svolgere ulteriori indagini ex art 430 a partire dal momento in cui la richiesta semplice dell’imputato viene accolta. POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDIE = Ogni mezzo di prova può essere assunto, indipendentemente dal dispendio di tempo che comporta. La decisione di MERITO = Va presa all’esito del giudizio abbreviato = Il giudice deve esperire ogni tentativo possibile per colmare le proprie lacune conoscitive, in modo non dissimile da quel che dovrebbe fare e il giudice dibattimentale a norma del 507. Modo di assumere la prova = Che nel giudizio abbreviato segue le regole dettate per l’UP. Richiesta COMPLESSA = Rito speciale = Scaturisce da una richiesta complessa la cui efficacia l’imputato ha inteso subordinare all’integrazione probatoria. E’ ragionevole ritenere che quella richiesta debba indicare le circostanze di fatto che esigono di essere chiarite e i relativi mezzi di prova dei quali l’imputato chiede l’assunzione. Una volta ammesso il giudizio abbreviato il giudice è vincolato al contenuto di tale richiesta. Ammessa la richiesta complessa = Il giudice deve assumere tutte le prove indicate dall’imputato, poiché se così non fosse, verrebbe meno una condizione d’efficacia della richiesta stessa, col risultato che il processo dovrebbe regredire alla fase introduttiva del rito speciale, salvo che l’interessato rinuncia a far valere la relativa eccezione o preferisca dedurla come motivo di impugnazione.