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I procedimenti speciali - Capitolo 6 - Conso Grevi - Procedura penale
Tipologia: Sintesi del corso
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PROCEDIMENTO SPECIALE Riferimento alla dinamica procedurale ed è DIVERSO dal procedimento ordinario di primo grado = Procedimento ordinario di primo grado = Si snoda lungo la linea composta da 3 segmenti principali: IP, UP e GIUDIZIO. = Procedimento SPECIALE = MANCA uno di questi tre segmenti. Ogni ordinamento processuale ha delle procedure alternative a quella ordinaria Tendenza = Ad attuare semplificazioni dell’ordinario svolgimento processuale con incentivi premiali che incoraggiano la rinuncia dell’imputato alla fase DIBATTIMENTALE e all’esercizio del diritto di difesa e di prova. = ESIGENZA ECONOMICA = Sta alla base delle disposizioni che regolano i vari procedimenti speciali = Che si differenziano per la diversità dei presupposti assunti dalla legge a premessa della loro applicabilità = Ragioni che giustificano risparmio di TEMPO, di RISORSE UMANE e di attività procedduale. Il nostro codice (VI libro) prevede SEI tipi di procedimento speciale:
Procedimento davanti al giudice MONOCRATICO = Per i reati art 550 Costituisce a suo modo un caso di specialità perché PRIVO dell’UP. = Discorso analogo per il procedimento davanti al giudice di PACE (che ha tendenza conciliativa). NON è procedimento speciale il NON doversi procedere per particolare tenuità del fatto Procedimento che si risolve in un proscioglimento che può intervenire in ogni stato e grado del procedimento penale senza che questo comporti modalità procedurali tali da rendere il corrispondente rito SPECIALE.
Procedimenti speciali rilevano una DUPLICE NATURA che genera una TRIPARTIZIONE
Diritto di difesa Diritto di ogni imputato di scegliere il modo più adeguato e consono ai propri interessi per difendersi. Sottrarre alla difesa la chance del rito alternativo per effetto di una scelta imperativa dell’autorità giudiziaria significherebbe esporre l’imputato ad un’irragionevole DISPARITA’ di trattamento. La legge processuale gli attribuisce la facoltà di attivarsi, al fine di trasformare il giudizio direttissimo, il giudizio immediato o il procedimento per decreto in giudizio abbreviato, in oblazione, in patteggiamento, in sospensione del processo con messa alla prova o in estinzione del reato per condotte riparatorie.
Giustizia CONSENSUALE
1981 = Ambito di operatività dell’oblazione = Subisce sensibile estensione in modo da includere le contravvenzioni punibili con la pena alternativa, per le quali il giudice ritenga di applicare la pena pecuniaria = Viene inoltre introdotta una forma di PATTEGGIAMENTO che offre alle parti la possibilità di accordarsi sul quantum di pena, evitando il dibattimento, a fronte di reati di scarsa gravità.
l’operatività di vecchi istituti e introducendone di nuovi. Sono stati ESTESI gli ambiti applicativi del PATTEGGIAMENTO per decreto = Nuovo rito speciale deflattivo del dibattimento (giudizio abbreviato) = Imputato può rinunciare all’UP e all’intera fase PRELIMINARE del processo.
sia di ampliarne l’ambito di operatività, sia di correggerne talune storture che la rendevano costituzionalmente illegittima. Ha parzialmente modificato il PATTEGGIAMENTO e giudizio immediato, al fine di adeguare le rispettive discipline alla giurisprudenza costituzionale e alle nuove norme sull’udienza preliminare. La legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che fa leva sugli istituti premiali e rende accessibile all’ente – imputato il giudizio abbreviato, la sanzione su richiesta e il procedimento per decreto. L.12 Giugno 2003 Patteggiamento ha visto dilatarsi il proprio ambito di applicabilità
L. 28 Aprile 2014 Ha introdotto un nuovo rito speciale: La sospensione del processo con messa alla prova (modellato sull’istituto applicabile ai minori). L. 103 del 2017 Ha introdotto l’estinzione del reato per condotte riparatorie ed è anche intervenuta sui presupposti di ammissibilità del giudizio abbreviato e sui limiti dello sconto di pena per i reati contravvenzionali, nonché sui limiti di ricorribilità per cassazione contro la sentenza che applica la pena richiesta dalle parti. Le riforme posteriori hanno dimostrato una progressiva espansione dei riti consensuali che si sono guadagnati uno spazio significativo nella prassi giudiziaria. RINUNCIANDO al dibattimento L’imputato si PRIVA della facoltà di contrastare l’ACCUSA con quegli strumenti che la fase del giudizio offrirebbe. Simile RINUNCIA = Comporta un’accelerazione dello svolgimento processuale ma avvantaggia sensibilmente l’accusa. MA: Questi procedimenti hanno anche carattere premiale = Al fine di incentivare la rinuncia alle opportunità difensive delle quali l’imputato potrebbe giovarsi nel dibattimento, la legge offre sensibili sconti di pena e altri cospicui vantaggi. Diversa è la ragione del GIUDIZIO IMMEDIATO RICHIESTO DALLE PARTI o GIUDIZIO DIRETTISSIMO CONSENSUALE = E’ assente qualsiasi connotazione premiale. Col consentire l’amputazione di una fase del procedimento penale per arrivare prima al giudizio, l’imputato rinuncia alla possibilità penale per arrivare prima al giudizio, l’imputato rinuncia alla possibilità di profittare di certe chances difensive ma al verosimile scopo di tutelare meglio la propria posizione in vista di un pronosticabile e irrevocabile proscioglimento, non già per concedere qualcosa all’accusa in cambio di uno sconto di pena.
Oblazione = Appartiene alle procedure speciali di tipo CONSENSUALE. Si risolve in una CHIUSURA ANTICIPATA del processo = Provocata da una richiesta dell’imputato di regolare in denaro la propria pendenza penale. OBLAZIONE = Comportamento del soggetto che OFFRE spontaneamente una somma di denaro, al fine di conseguire estinzione del reato facendo cessare immediatamente il processo a suo carico.
in concreto. Oblazione OBBLIGATORIA Il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta SE SOLO l’imputato l’ha presentata ritualmente entro il termine prescritto = Unica eccezione è rappresentata dai casi di reato PERMANENTE che la giurisprudenza di legittimità considera INSUSCETTIBILI di oblazione. Oblazione FACOLTATIVA Il giudice ha un certo margine di discrezionalità = Deve rigettare la richiesta quando ritenga di dover applicare la pena detentiva anziché quella pecuniaria quando considera grave il fatto commesso e quindi incongrua l’offerta dell’imputato o nei casi di recidiva, abitualità e professionalità nel reato. Le due specie di oblazione differiscono anche sotto altri profili. Quella obbligatoria fissa in un terzo del massimo dell’ammenda prevista in via edittale, la somma da pagare al fine di estinguere la contravvenzione. Quella facoltativa impone il dimezzamento della massima ammenda prevista al fine di ottenere lo stesso risultato.
Affinità con oblazione = Si tratta di una sorta di oblazione in favore della persona offesa. Art 162 ter cp Apre la strada alla chiusura anticipata del processo di merito promettendo l’estinzione del reato all’imputato che ripara integralmente il danno procurato alla vittima. Per i soli reati perseguibili a QUERELA purché sia soggetta a remissione. Sono esclusi i delitti di violenza sessuale per i quali la querela è IRREVOCABILE. Escluso anche il delitto di atti persecutori. = Si introduce una particolare procedura che permette all’imputato di guadagnare l’estinzione del reato e allo Stato di risparmiare il tempo e le risorse necessaria ad allestire l’udienza dibattimentale. Presupposto per la definizione del rito e per l’estinzione del reato = Non è essenziale che l’offerta risarcitoria sia accettata dalla persona offesa.
OFFERTA RIPARATORIA Può essere presentata già nel corso delle IP fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. L’ammissibilità della domanda è vagliata dal giudice che è destinatario della richiesta = Ammissibilità dell’offerta riparatoria. = Accoglimento della richiesta = Apre la via alla DECLATORIA di ESTINZIONE del reato = Che sarà sancita con provvedimento di archiviazione, se l’offerta è prestata nel corso dell’IP oppure con sentenza di NON doversi procedere quando la domanda di riparazione fosse successiva. SE la richiesta di riparazione fosse RIGETTATA = Si andrebbe verso il giudizio ma si deve ritenere che una nuova offerta riparatoria possa essere reiterata fin tanto che non sia dichiarato aperto il dibattimento. Una rimessione in termini = E’ ragionevole nel caso di mutata qualifica giuridica del fatto, come accadrebbe se l’imputazione di estorsione fosse derubricata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose. In caso di RIGETTO dell’offerta riparatoria resterebbe APERTA per l’imputato, la possibilità di ATTIVARSI con la richiesta di altro rito alternativo.
Altro vantaggio comune è l’assenza di effetti pregiudizievoli della sentenza che applica la pena concordata = Essa non è idonea a irradiare effetti vincolanti nei giudizi civili e amministrativi nei quali sia parte l’imputato postulante. Assenza di pubblicità = Funge da incentivo alla scelta del rito speciale, soprattutto per imputati che avendo una fama e una notorietà da difendere, preferiscono sottrarsi ai riflettori della scena dibattimentale dai quali potrebbe derivare un danno d’immagine. VANTAGGI del patteggiamento MINUS: Vengono in considerazione: L’AFFRANCAMENTO dell’imputato dall’obbligo di pagare le spese processuali L’ESENZIONE da pene accessorie e misure di sicurezza ECCETTUATA la confisca La NON menzione della sentenza nel CERTIFICATO del CASELLARIO GIUDIZIALE a richiesta dell’interessato. Appartiene al novero dei vantaggi anche la possibilità di conseguire l’estinzione del reato per fatti che non rientrerebbero nell’ambito del 167 cp = La pena concordata che NON superi i 2 anni di detenzione può essere sospesa sub condicione e la relativa condanna può sfociare in una declatoria di estinzione del reato SE nei 5 anni dopo la sentenza l’imputato non commette un altro delitto o se nei 2 anni successivi non si rende responsabile di una contravvenzione della stessa indole di quella che aveva costituito oggetto di accordo. Dal punto di vista dell’ACCUSA La scelta di patteggiare comporta RINUNCIA a controvertere sulle questioni di fatto e di diritto connesse col tema dell’imputazione. Il magistrato penale = E’ tenuto ad effettuare la PROPRIA SCELTA alla stregua di parametri obiettivi e non in base a valutazioni di opportunità che attribuirebbero al consenso prestato o al dissenso manifestato una connotazione POLITICA. = Si deve ritenere che il PM debba affidarsi a quei criteri che la legge impone al giudice per stabilire SE la richiesta di patteggiamento vada ammessa o rigettata = Egli può esprimere il proprio consenso dopo aver appurato che il materiale d’indagine è sufficiente per applicare la pena richiesta = Deve anche verificare la CORRETTA qualificazione giuridica assegnata al fatto dall’imputato nella richiesta di patteggiamento o nell’atto di consenso
INTRODUZIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURALE DEL PATTEGGIAMENTO Patteggiamento = E’ introdotto da una RICHIESTA presentata AL GIUDICE da una delle due parti principali del processo. Imputato e PM = Hanno la facoltà di assumere l’iniziativa per promuovere il rito speciale = Che è esperibile se la parte NON richiedente presti poi il suo consenso. RICHIESTA e CONSENSO sono formulati ORALMENTE se presentati in udienza. Hanno FORMA SCRITTA negli altri casi = Sono atti NEGOZIALI con i quali le parti rinunciano a propri diritti e facoltà e ne è requisito indispensabile la VOLONTARIETA’. GIUDICE compie il vaglio di AMMISSIBILITA’ =
Un caso particolare di INAMMISSIBILITA’ è provocato dal DISSENSO che il PM dovesse opporre alla richiesta dell’imputato. = Questo disaccordo impedisce la soluzione PATTEGGIATA del rito sul piano processuale. Non preclude l’applicazione della pena, nella specie e nella misura a suo tempo chiesta dall’imputato. Questo accade ogniqualvolta il giudice del dibattimento reputi quel dissenso privo di adeguata giustificazione. Viene quindi assicurata l’indipendenza del giudice di merito di fronte all’atto negativo del pubblico accusatore. IMPUTATO = SE intende contestare il dissenso del PM o se non condivide la declaratoria di inammissibilità del giudice = Ha la facoltà di reiterare la richiesta davanti al giudice dibattimentale o davanti a quello dell’impugnazione. Allo scopo di verificare la fondatezza del dissenso o della declaratoria di inammissibilità = Giudice ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del PM prima di dichiarare aperto il dibattimento e se al verifica da esito negativo lo stesso giudice applica lo sconto di pena erroneamente escluso nella fase precedente.
Applicazione di pena concordata = Non esige accertamento positivo della responsabilità penale = La sentenza contiene un semplice accertamento NEGATIVO della non punibilità. Escludere la possibilità di prosciogliere e affermare la necessità di punire = Sono espressioni linguistiche diverse per indicare uno stesso fenomeno. Rientrano nell’ESCLUSIONE della possibilità di prosciogliere anche alcuni di quei casi che sarebbero invece destinati a sfociare in una sentenza di proscioglimento grazie al disposto art 530 c2. Insufficienza o contraddittorietà di prove = Non sarebbero di ostacolo ad un’applicazione della pena su richiesta delle parti perché il giudice sarebbe tenuto a prosciogliere solo se risultasse provata una delle causa art 129, o se in atti non vi fosse prova di colpevolezza. Situazione di INCERTEZZA = Non gioca a favore dell’imputato = Nel dubbio opera contra reum.
raccolto nell’indagine.
Fra la sentenza di condanna emessa al termine del dibattimento e quella che applica la pena richiesta dalle parti già nell’indagine o nell’UP, sussiste uno SCARTO evidente perché diversa è la regola di giudizio da applicare e diversa è l’estensione dell’accertamento condotto dal giudice e dalle parti sulla questione di fatto. Natura della sentenza che applica la pena richiesta dalle parti = Il problema è affrontato con apparente linearità dalla legge, la quale equipara la suddetta sentenza ad una pronuncia di condanna. Questa disposizione impone di ravvisare nella sentenza di patteggiamento una condanna penale, tutte le volte che le legge collega certi effetti all’esistenza di una sentenza condannatoria = In tema di esecuzione della pena o di iscrizione nel casellario giudiziale o di effetti pregiudiziali nel procedimento cautelare personale. Accertamento di responsabilità che la sentenza racchiude e documenta = La sentenza in questione non può spiegare simili effetti se non contiene quell’accertamento. E’ la legge ad ESCLUDERE che la sentenza di patteggiamento vada considerata come decisione di condanna. Unica eccezione = Effetti vincolante che la sentenza patteggiata è capace di produrre nel procedimento disciplinare = Impone all’autorità disciplinare di considerare accertata la responsabilità penale di colui che patteggia. Giurisprudenza = Era giunta a negare la natura condannatoria delle sentenze di patteggiamento ai fini del giudizio di revisione. Da un lato la scelta legislativa contribuisce ad avvicinare la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna. Dall’altro essa conferma l’irriducibilità ad una vera e propria condanna di una sentenza. La INAPPELLABILITA’ costituisce un altro peculiare tratto delle sentenze in questione. Il legislatore ha proiettato lungo l’intero arco del processo di merito gli effetti deflattivi dell’accordo tra le parti. Sarebbe assurdo che la RINUNCIA a controvertere sui vari punti della futura decisione producesse conseguenze solo sul procedimento di primo grado = Quindi il consenso prestato all’applicazione della penna preclude il secondo grado di giudizio. Errores in PROCEDENDO = Attinenti ai vizi della volontà espressa dall’imputato nel formulare la richiesta del patteggiamento o alla mancata correlazione fra quest’ultima e il contenuto della sentenza Errores in IUDICANDO = Erronea qualifica giuridica dedotta nell’accordo fra le parti e nell’errata commisurazione della pena
Ambito APPLICATIVO superiore a quello del patteggiamento.
Prevede due diversi moduli offerti alla scelta dell’imputato
sia definito dall’UP. E’ il giudice che stabilisce se è ammissibile il giudizio abbreviato.
l’imputato pone come CONDIZIONE che siano assunti taluni mezzi di PROVA = Allo scopo di COLMARE il DEFICIT conoscitivo intorno alla questione di merito non chiarita dalla precedente attività investigativa. = Questa richiesta = E’ complessa nella sua struttura e richiede un CONTROLLO di AMMISSIBILITA’ altrettanto COMPLESSO in modo che impegni in misura elevata la discrezionalità del giudice.
E’ ATTO PERSONALISSIMO che il difensore può dunque presentare in vece dell’imputato, solo se munito di PROCURA SPECIALE. Nei processi a carico di PERSONE GIURIDICHE = Provvede il legale rappresentante o un soggetto diverso scelto per fungere da rappresentante processuale. IMPUTATO = Sa che CHIEDERE il GIUDIZIO ABBREVIATO implica dei COSTI sul piano delle GARANZIE DIFENSIVE = In cambio dello sconto di pena egli RINUNCIA ad una serie di DIRITTI che la procedura ordinaria gli garantirebbe. RINUNCIA :
Egli decide con ordinanza SE ammettere o meno il rito speciale = Eventuale rigetto della domanda avanzata dall’imputato = Non impedisce la RINNOVAZIONE della richiesta, davanti allo stesso giudice, fino a che sia in corso l’udienza preliminare, come stabilisce l’art 438 c6. RICHIESTA SEMPLICE = Implica una RINUNCIA totale al diritto alla prova. Rigettata la richiesta = Il procedimento prosegue lungo l’iter ordinario, verso la soluzione dibattimentale. Imputato ha ora la facoltà di sottoporre al controllo del giudice dibattimentale il provvedimento che non può privarlo del diritto allo sconto di pena, qualora ne sussistessero i presupposti.
Pretesa risarcitoria = Potrà essere coltivata nella sua sede propria, senza soluzione di continuità temporale. DANNEGGIATO = Può costituirsi PARTE CIVILE anche dopo che è stata accolta la richiesta presentata a norma del 438 ma in questo caso la legge non gli permette di tornare sui propri passi rifiutando il rito speciale. Valgono le norme riguardanti l’UP con qualche necessario adattamento. Non sarebbero destinate a trovare applicazione nell’udienza di giudizio abbreviato, le disposizioni che regolano l’assunzione di prove, e il mutamento dell’imputazione nell’UP. Occorre considerare che il giudizio abbreviato ha svolgimenti in parte diversi, secondo che scaturisca da una RICHIESTA semplice o COMPLESSA. Richiesta SEMPLICE = Il giudice si avvia verso la decisione di merito, verificando se gli atti presenti nel fascicolo a sua disposizione siano sufficienti a risolvere la questione di fatto. Se così non fosse, egli avrebbe il potere di assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione. Il PM = Privato del diritto alla prova = Perde il potere di svolgere ulteriori indagini ex art 430 a partire dal momento in cui la richiesta semplice dell’imputato viene accolta. POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDIE = Ogni mezzo di prova può essere assunto, indipendentemente dal dispendio di tempo che comporta. La decisione di MERITO = Va presa all’esito del giudizio abbreviato = Il giudice deve esperire ogni tentativo possibile per colmare le proprie lacune conoscitive, in modo non dissimile da quel che dovrebbe fare e il giudice dibattimentale a norma del 507. Modo di assumere la prova = Che nel giudizio abbreviato segue le regole dettate per l’UP. Richiesta COMPLESSA = Rito speciale = Scaturisce da una richiesta complessa la cui efficacia l’imputato ha inteso subordinare all’integrazione probatoria. E’ ragionevole ritenere che quella richiesta debba indicare le circostanze di fatto che esigono di essere chiarite e i relativi mezzi di prova dei quali l’imputato chiede l’assunzione. Una volta ammesso il giudizio abbreviato il giudice è vincolato al contenuto di tale richiesta. Ammessa la richiesta complessa = Il giudice deve assumere tutte le prove indicate dall’imputato, poiché se così non fosse, verrebbe meno una condizione d’efficacia della richiesta stessa, col risultato che il processo dovrebbe regredire alla fase introduttiva del rito speciale, salvo che l’interessato rinuncia a far valere la relativa eccezione o preferisca dedurla come motivo di impugnazione.