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i sistemi processuali, Appunti di Diritto Processuale Penale

diritto processuale penale, primo capitolo i diversi sistemi processuali

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 17/09/2018

ilaria_rainaldi
ilaria_rainaldi 🇮🇹

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CAPITOLO 1 I SISTEMI PROCESSUALI
1. DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE
La legge penale definisce i tipi di fatto che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li
commettono; La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è
stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba
essergli applicata. Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano
le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto; ha una funzione strumentale
rispetto al diritto penale sostanziale.
2. IL SISTEMA INQUISITORIO
Il sistema inquisitorio e quello accusatorio sono tipi ideali di processo che sono nient altro che
modelli. Il sistema inquisitorio si basa SUL PRINCIPIO DI AUTORITA’, secondo il quale la verità
è tanto piu accertata quanto piu potere è dato al sogg. Inquirente: egli opera come giudice, come
accusatore e come difensore dell’imputato. Si crede quindi nel cumulo delle funzioni processuali in
un unico organo.
Caratteristiche del SI:
Iniziativa d’ufficio – l’iniziativa del processo penale spetta al giudice.
Iniziativa probatoria d’ufficio – la ricerca delle prove spetta al giudice
Segreto – l’inquisitore ricerca la verità assumendo le deposizioni in segreto non
confrontandosi con le parti
Scrittura – delle deposizioni raccolte dall’inquisitore è redatto un verbale.
Nessun limite all’ammissibilità delle prove – ogni modalità di ricerca è ammessa perche ciò
che conta è il risultato e non il metodo con cui si persegue
La presunzione di reità – è sufficiente una denuncia contro un imputato perche l’imputato sia
chiamato a discolparsi
Carcerazione preventiva – il colpevole in mancanza di prove di innocenza può essere
sottoposto a custodia preventiva in carcere = costituisce l’anticipazione di quella sanzione
Molteplicità delle impugnazioni - il sistema ricorda che anche il giudice è un umano e può
sbagliare: allora le parti possono presentare impugnazione, sulla quale decide un giudice
superiore
3. IL SISTEMA ACCUSATORIO
Esso si basa sul PRINCIPIO DIALETTICO. Si prende atto dei limiti dell’uomo sulla verità. La
scelta spetta al giudice sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa, attraverso la dialettica
che si svolge tra soggetti contrapposti; i poteri tra i soggetti devono essere bilanciati.
Caratteristiche del SA:
Iniziativa di parte – l’iniziativa spetta alle parti.
Iniziativa probatoria di parte – i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova
devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa. Il giudice deve soltanto
decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto
Contraddittorio – assicura che prima della decisione il giudice permetta alla parte interessata
di sostenere le proprie ragioni, contribuendo alla formazione della prova ponendo le
domande al testimone. 2 funzioni essenziali: tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce una
tecnica di accertamento dei fatti.
Oralità – quando coloro che ascoltano pongono domande ed ottengono risposte da colui che
ha reso una dichiarazione. Non sono utilizzabili dich. Scritte.
Limiti di ammissibilità delle prove – è importante il metodo utilizzato, soltanto se questo è
rispettato è valido
Presunzione di innocenza – chiunque accusa una persona deve convincere il giudice che
costei è colpevole, fino a che il giudice non ha accertato la reità l’imputato è presunto
innocente. Il giudice puo condannare l ‘imputato soltanto quando l accusa ha provato la reità
al di fuori di ogni ragionevole dubbio : se l’accusa non toglie il dubbio, l’imputato è non
colpevole.
Limiti alla custodia cautelare - se l’imputato è presunto innocente non puo essere trattato
come un colpevole e la sanzione penale non può essere anticipata, si puo applicare solo una
misura cautelare (rischio inquinamento prove)
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CAPITOLO 1 I SISTEMI PROCESSUALI

1. DIRITTO PENALE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

La legge penale definisce i tipi di fatto che costituiscono reato e le sanzioni previste per coloro che li commettono; La legge processuale penale regola il procedimento mediante il quale si accerta se è stato commesso un fatto di reato, se l’imputato ne è l’autore e, in caso positivo, quale pena debba essergli applicata. Il diritto processuale penale è il complesso delle norme di legge che disciplinano le attività dirette all’attuazione del diritto penale nel caso concreto; ha una funzione strumentale rispetto al diritto penale sostanziale.

2. IL SISTEMA INQUISITORIO

Il sistema inquisitorio e quello accusatorio sono tipi ideali di processo che sono nient altro che modelli. Il sistema inquisitorio si basa SUL PRINCIPIO DI AUTORITA’, secondo il quale la verità è tanto piu accertata quanto piu potere è dato al sogg. Inquirente: egli opera come giudice, come accusatore e come difensore dell’imputato. Si crede quindi nel cumulo delle funzioni processuali in un unico organo. Caratteristiche del SI:

  • Iniziativa d’ufficio – l’iniziativa del processo penale spetta al giudice.
  • Iniziativa probatoria d’ufficio – la ricerca delle prove spetta al giudice
  • Segreto – l’inquisitore ricerca la verità assumendo le deposizioni in segreto non confrontandosi con le parti
  • Scrittura – delle deposizioni raccolte dall’inquisitore è redatto un verbale.
  • Nessun limite all’ammissibilità delle prove – ogni modalità di ricerca è ammessa perche ciò che conta è il risultato e non il metodo con cui si persegue
  • La presunzione di reità – è sufficiente una denuncia contro un imputato perche l’imputato sia chiamato a discolparsi
  • Carcerazione preventiva – il colpevole in mancanza di prove di innocenza può essere sottoposto a custodia preventiva in carcere = costituisce l’anticipazione di quella sanzione
  • Molteplicità delle impugnazioni - il sistema ricorda che anche il giudice è un umano e può sbagliare: allora le parti possono presentare impugnazione, sulla quale decide un giudice superiore

3. IL SISTEMA ACCUSATORIO

Esso si basa sul PRINCIPIO DIALETTICO. Si prende atto dei limiti dell’uomo sulla verità. La scelta spetta al giudice sulla base di prove prodotte dall’accusa e dalla difesa, attraverso la dialettica che si svolge tra soggetti contrapposti; i poteri tra i soggetti devono essere bilanciati. Caratteristiche del SA:

  • Iniziativa di parte – l’iniziativa spetta alle parti.
  • (^) Iniziativa probatoria di parte – i poteri di ricerca, ammissione e valutazione della prova devono essere divisi e ripartiti tra il giudice, l’accusa e la difesa. Il giudice deve soltanto decidere se ammettere o meno il mezzo di prova che viene richiesto
  • Contraddittorio – assicura che prima della decisione il giudice permetta alla parte interessata di sostenere le proprie ragioni, contribuendo alla formazione della prova ponendo le domande al testimone. 2 funzioni essenziali: tutela i diritti di ciascuna parte e costituisce una tecnica di accertamento dei fatti.
  • Oralità – quando coloro che ascoltano pongono domande ed ottengono risposte da colui che ha reso una dichiarazione. Non sono utilizzabili dich. Scritte.
  • Limiti di ammissibilità delle prove – è importante il metodo utilizzato, soltanto se questo è rispettato è valido
  • Presunzione di innocenza – chiunque accusa una persona deve convincere il giudice che costei è colpevole, fino a che il giudice non ha accertato la reità l’imputato è presunto innocente. Il giudice puo condannare l ‘imputato soltanto quando l accusa ha provato la reità al di fuori di ogni ragionevole dubbio : se l’accusa non toglie il dubbio, l’imputato è non colpevole.
  • (^) Limiti alla custodia cautelare - se l’imputato è presunto innocente non puo essere trattato come un colpevole e la sanzione penale non può essere anticipata, si puo applicare solo una misura cautelare (rischio inquinamento prove)
  • Limiti alle impugnazioni – l’esame incrociato ha il compito dell’effetto sorpresa. Pertanto, le impugnazioni nel SA non hanno molto senso, se non quello di controllare se sono stati rispettati i diritti delle parti e il diritto della prova

4. IL SISTEMA MISTO

La maggior parte degli ordinamenti sono misti. Nel 1808 viene istituito, si basava sul principio di separazione delle funzioni. la fase della raccolta delle prove era segreta e veniva svolta dal giudice istruttore; nella fase istruttoria affidava l’assunzione delle prove al giudice. La fase del dibattimento invece era accusatoria. In Italia viene accolto questo sistema nel 1865,con il codice del 1913 è stata attuata una versione piu accusatoria e poi piu inquisitoria nel 1930. Questo sistema, da un lato ha come obiettivo la tutela della società del crimine, e dall’altro la difesa dell imputato. L’istruzione è inquisitoria, perche segreta e condotta da un giudice (giudice istruttore) fondata dai seguenti principi:

  • L’istruzione inizia dopo che il pm ha fatto formale richiesta al giudice istruttore
  • L’istruzione termina dopo che il pm ha chiesto il proscioglimento o il rinvio a giudizio
  • È garantito all’imputato il controllo giurisdizionale sulla richiesta di rinvio a giudizio mentre il dibattimento è accusatorio, temperata dai seguenti principi:
  • Le domande ai testimoni sono rivolte dal presidente della corte
  • Gli atti compiuti in segreto prima del dibattimento possono essere letti e su di essi puo essere fondata la decisione