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Il c.c. svizzero, Sintesi del corso di Sistemi Giuridici Comparati

K.Zweigert/H. Kotz Introduzione al diritto comparato

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 21/02/2015

patti1
patti1 🇮🇹

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14. Il codice civile svizzero
I.
Diversamente da quanto era avvenuto nel Sacro Romano Impero, nella Svizzera
tedesca non vi fu mai una vasta recezione del diritto romano. In alcune zone come a
Basiilea ed a Schaffausen, il diritto romano aveva acquisito una certa validità ed alcuni
istituti del diritto romano erano stati ripresi quando ciò era sembrato necessario a
causa delle lacune del diritto consuetudinario autoctono. Tuttavia una recezione “in
complexu” non fu mai presa in considerazione dalla Confederazione, che propendeva
per l’autodeterminazione e l’indipendenza. Gli svizzeri non apprezzavano il diritto
romano in quanto diritto dell’Impero, e ciò derivava dal fatto che essi avevano dovuto
combattere per difendere la loro indipendenza nel corso del XV secolo contro
l’Imperatore tedesco e che da quel tempo essi non si sentivano più parte dell’Impero.
Inoltre, in Svizzera, diversamente dagli altri territori tedeschi, non vi erano delle
amministrazioni locali, una classe di giuristi colti che avessero potuto avere
interesse al diffondersi del diritto romano. Così nel piccolo territorio della Svizzera
tedesca, organizzato in Confederazione, il diritto vigente fino alla fine del XVIII secolo
si basava essenzialmente sulle consuetudini autoctone e veniva applicato da giudici
laici eletti.
Con la Rivoluzione francese prese piede anche in Svizzera l’ideale illuministico della
codificazione. L’ideale illuministico di procedere ad una codificazione, anche se solo a
livello cantonale; infatti nel corso del XIX secolo quasi tutti i cantoni promulgarono
propri codici civili.
Per i cantoni della Svizzera occidentale e meridionale ci si basò durante i lavori
preparatori della codificazione soprattutto sul Code civil, dati gli antichi legami
esistenti con l’evoluzione del diritto francese. Per un secondo gruppo di cantoni fu la
codificazione bernese a fornire l’esempio da seguire. Questa si basava sull’antico
diritto bernese e per il resto, soprattutto per la sistematica, seguiva l’ABGB austriaco,
che al governo conservatore cantonale del periodo della Restaurazione sembrò più
accettabile del Code civil. Il terzo gruppo è dominato dall’importante codificazione
privatistica del cantone di Zurigo. In essa si rispecchiano per la prima volta le nuove
dottrine tedesche della Scuola storica e della pandettistica, che erano state diffuse dal
professor KELLER, allievo si SAVIGNY. Artefice del codice civile fu BLUNTSCHLI, che – al
pari di KELLER – aveva a lungo studiato in Germania, dove aveva appreso le dottrine
della pandettistica, ma che al tempo stesso possedeva una profonda conoscenza del
diritto privato zurighese e che per questo motivo, essendo così la persona più adatta
per portare avanti l’opera codificatoria. Il codice zurighese influì come nessun’altra
codificazione cantonale sul futuro codice civile svizzero: esso riprende ovunque le
tradizioni giuridiche autoctone, inserendole però in modo originale nel sistema del
diritto comune ed esponendole in una lingua chiara e comprensibile a tutti. Molti
cantoni della Svizzera settentrionale ed orientale hanno seguito l’esempio zurighese.
Nella seconda metà del XIX secolo, in Svizzera si affermò sempre più il bisogno di
un’unità giuridica. I rapporti commerciali superarono sempre più i confini cantonali,
mentre l’immigrazione fece che sempre più spesso cittadini svizzeri situassero la
loro residenza al di fuori del cantone natio. Il diritto internazionale privato
intercantonale cominciò ad ottenere un’enorme importanza. La riforma costituzionale
del 1874 attribuì alla Confederazione almeno la competenza in certi campi del diritto
privato, soprattutto nel campo del diritto delle obbligazioni e del diritto commerciale;
ciò rese possibile una codificazione unitaria del diritto delle obbligazioni, entrata in
vigore nel 1881.
HUBER scrisse la sua opera, i cui primi tre volumi contenevano la descrizione dei
sistemi legali esistenti nei vari cantoni, mentre il quarto era dedicato alla storia del
diritto svizzero, nell’arco di pochi anni. Prima ancora dell’apparizione dell’ultimo
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14. Il codice civile svizzero I. Diversamente da quanto era avvenuto nel Sacro Romano Impero, nella Svizzera tedesca non vi fu mai una vasta recezione del diritto romano. In alcune zone come a Basiilea ed a Schaffausen, il diritto romano aveva acquisito una certa validità ed alcuni istituti del diritto romano erano stati ripresi quando ciò era sembrato necessario a causa delle lacune del diritto consuetudinario autoctono. Tuttavia una recezione “in complexu” non fu mai presa in considerazione dalla Confederazione, che propendeva per l’autodeterminazione e l’indipendenza. Gli svizzeri non apprezzavano il diritto romano in quanto diritto dell’Impero, e ciò derivava dal fatto che essi avevano dovuto combattere per difendere la loro indipendenza nel corso del XV secolo contro l’Imperatore tedesco e che da quel tempo essi non si sentivano più parte dell’Impero. Inoltre, in Svizzera, diversamente dagli altri territori tedeschi, non vi erano delle amministrazioni locali, né una classe di giuristi colti che avessero potuto avere interesse al diffondersi del diritto romano. Così nel piccolo territorio della Svizzera tedesca, organizzato in Confederazione, il diritto vigente fino alla fine del XVIII secolo si basava essenzialmente sulle consuetudini autoctone e veniva applicato da giudici laici eletti. Con la Rivoluzione francese prese piede anche in Svizzera l’ideale illuministico della codificazione. L’ideale illuministico di procedere ad una codificazione, anche se solo a livello cantonale; infatti nel corso del XIX secolo quasi tutti i cantoni promulgarono propri codici civili. Per i cantoni della Svizzera occidentale e meridionale ci si basò durante i lavori preparatori della codificazione soprattutto sul Code civil, dati gli antichi legami esistenti con l’evoluzione del diritto francese. Per un secondo gruppo di cantoni fu la codificazione bernese a fornire l’esempio da seguire. Questa si basava sull’antico diritto bernese e per il resto, soprattutto per la sistematica, seguiva l’ABGB austriaco, che al governo conservatore cantonale del periodo della Restaurazione sembrò più accettabile del Code civil. Il terzo gruppo è dominato dall’importante codificazione privatistica del cantone di Zurigo. In essa si rispecchiano per la prima volta le nuove dottrine tedesche della Scuola storica e della pandettistica, che erano state diffuse dal professor KELLER, allievo si SAVIGNY. Artefice del codice civile fu BLUNTSCHLI, che – al pari di KELLER – aveva a lungo studiato in Germania, dove aveva appreso le dottrine della pandettistica, ma che al tempo stesso possedeva una profonda conoscenza del diritto privato zurighese e che per questo motivo, essendo così la persona più adatta per portare avanti l’opera codificatoria. Il codice zurighese influì come nessun’altra codificazione cantonale sul futuro codice civile svizzero: esso riprende ovunque le tradizioni giuridiche autoctone, inserendole però in modo originale nel sistema del diritto comune ed esponendole in una lingua chiara e comprensibile a tutti. Molti cantoni della Svizzera settentrionale ed orientale hanno seguito l’esempio zurighese. Nella seconda metà del XIX secolo, in Svizzera si affermò sempre più il bisogno di un’unità giuridica. I rapporti commerciali superarono sempre più i confini cantonali, mentre l’immigrazione fece sì che sempre più spesso cittadini svizzeri situassero la loro residenza al di fuori del cantone natio. Il diritto internazionale privato intercantonale cominciò ad ottenere un’enorme importanza. La riforma costituzionale del 1874 attribuì alla Confederazione almeno la competenza in certi campi del diritto privato, soprattutto nel campo del diritto delle obbligazioni e del diritto commerciale; ciò rese possibile una codificazione unitaria del diritto delle obbligazioni, entrata in vigore nel 1881. HUBER scrisse la sua opera, i cui primi tre volumi contenevano la descrizione dei sistemi legali esistenti nei vari cantoni, mentre il quarto era dedicato alla storia del diritto svizzero, nell’arco di pochi anni. Prima ancora dell’apparizione dell’ultimo

volume, HUBER venne incaricato dell’elaborazione del progetto. Il codice civile svizzero fu così in gran parte l’opera di un unico uomo. Il codice civile venne adottato dal Parlamento svizzero il 10 febbraio 1907 e non fu sottoposto a referendum. Il codice civile entrò in vigore solo il 1° gennaio 1912; nel frattempo si cercò di utilizzare questo periodo per integrare il codice delle obbligazioni del 1881 e per adottarlo al nuovo codice. In questo breve periodo si riuscì però solamente ad aggiornare le “Disposizioni generali del diritto delle obbligazioni” e le norme disciplinanti i singoli tipi di contratto. Questa parte revisionata del diritto delle obbligazioni entrò in vigore con il codice civile, ma sotto forma di legge federale speciale e con articoli autonomamente numerati. Dall’intestazione della legge è chiaro però che il diritto delle obbligazioni costituisce la quinta parte del codice civile, le cui prime quattro parti trattano la disciplina delle persone, della famiglia, delle successioni e dei beni. Le ulteriori parti del diritto delle obbligazioni, che trattano il diritto delle società, la ditta ed i titoli di credito, sono state revisionate solo nel 1936 e sono state aggiunte al diritto delle obbligazioni. Non vi è perciò in Svizzera un separato codice di commercio. Degno di nota è inoltre il fatto che in Svizzera la disciplina legislativa concernente la tutela del contraente più debole è entrata in vigore soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, non sotto forma di leggi speciali ma come parte integrante dell’OR (diritto delle Obbligazioni); lo stesso vale soprattutto per il diritto del lavoro che, assieme alla normativa sul contratto collettivo, è disciplinato a partire dal 1971 dagli artt. 319-362 OR; ed infine lo stesso si può dire per la disciplina del contratto di vendita con pagamento a rate e con pagamento anticipato, introdotta agli artt. 226a- 228 OR. II. Con l’entrata in vigore del codice civile svizzero, il concerto delle codificazioni di diritto privato europee fu arricchito da una nuova potente voce, rappresentante il particolare stile del pensiero giuridico svizzero. La maggior parte dei giuristi stranieri, esternavano la loro ammirazione nei confronti del codice, esprimendosi a volte in toni estasiati; in Germania si udirono addirittura alcune voci pronte ad abrogare sbrigativamente il BGB per sostituirlo con la codificazione svizzera. In effetti, chi preferiva il Zivilgesetzbuch (ZGB) svizzero, erano coloro che accusavano il testo tedesco di essere troppo complicato, sia da un punto di vista linguistico che tecnico, di basarsi su una sistematica troppo raffinata ed un concettualismo eccessivo. In Svizzera, tutti questi difetti erano stati evitati. La nuova codificazione faceva uso di un linguaggio chiaro e popolare, di una sistematica intelligibile, facile da comprendere ed abbastanza aperta; inoltre la “casuistica astratta” che il BGB disciplinava fin nei minimi particolari, veniva sostituita da una deliberata incompletezza della disciplina legislativa, che spesso predisponeva solo le linee direttive che il giudice dovrà poi integrare secondo i criteri dell’appropriatezza, della ragionevolezza e dell’equità. Per quanto concerne lo stile linguistico, il primo scopo che EUGEN HUBER si era prefisso era stato quello di scrivere un codice comprensibile e facilmente leggibile. E’ stata perciò evitata la terminologia tecnico-giuridica. Dappertutto sono state invece impiegati delle espressioni e dei termini chiari ed evidenti. La sistematica dello ZGB segue con le sue cinque parti dedicate alle persone, alla famiglia, alle successioni, ai beni ed alle obbligazioni, la suddivisione sviluppata dalla dottrina pandettistica. Il fatto che il diritto delle obbligazioni venga per ultimo ha ragioni storiche, ma deriva anche dalla convinzione di tipo etico-giuridico che il diritto delle persone e della famiglia debbano avere la precedenza sul diritto degli scambi economici; del resto sembrerebbe poco armonico far precedere il diritto delle obbligazioni, che con l’inclusione di tutto il diritto commerciale e delle società consta ormai di più di 1100 articoli. Lo ZGB si discosta inoltre dal sistema della dottrina pandettistica perché non contiene nessuna Parte generale. Gli svizzeri si lasciarono

influenzarlo e come si stia gradualmente sviluppando un nuovo diritto dal carattere indipendente. Nel campo del diritto di famiglia, la recezione del diritto svizzero ha fatto sorgere enormi difficoltà, che non sono state ancora risolte.