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Parte introduttiva del contenzioso tributario.
Tipologia: Appunti
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Il contenzioso tributario è un procedimento giurisdizionale che ha ad oggetto le controversie di natura tributaria tra il contribuente (soggetto passivo) e l'amministrazione finanziaria (soggetto attivo).
In Italia è attualmente regolato dal D. lgs. 546 del 31/12/1992. Qualora nel contenzioso tributario dovessero emergere casi non regolati dal suddetto decreto, si applicherà il c.p.c.
La competenza in materia tributaria spetta alle Commissioni tributarie. Le commissioni tributarie hanno giurisdizione per:
Provinciali Ci sono le Commissioni tributarie Regionali
I membri non sono selezionati con pubblici concorsi per esami ma sono scelti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria secondo graduatorie e punteggi predeterminati. I requisiti per la nomina rimangono ancora un punto dolente perché non viene rispettata la delega secondo la quale “ possono essere giudici tributari coloro che abbiamo un’adeguata preparazione nelle discipline giuridico-economiche e che abbiano svolto attività professionale (nel campo) per un periodo protratto di almeno 10 anni ”.
Possono far parte della Commissione trib. provinciale: magistrati, magistrati non togati, i rag. con 10 anni di attività, i laureati in giuri o economy da almeno 2 anni etc.”
La nomina dei giudici tributari avviene con decreto del PdR su proposta del Ministro dell’economy e delle finanze.
La giurisdizione spetta all’autorità giudiziaria ordinaria ( AGO ) (al giudice ordinario) per le controversie riguardanti:
Le Commissioni tributarie possono essere adite solo mediante ricorso contro uno degli atti impugnabili. Gli atti amministrativi che non sono impugnabili dinanzi al giudice tributario (regolamenti governativi o ministeriali e i regolamenti degli enti locali che disciplinano tributi), possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo. Questi ultimi atti possono essere disapplicati dal giudice tributario: in pratica il contribuente chiede alle Commissioni tributarie di disapplicare regolamenti/atti amministrativi e poi può rivolgersi al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento.
Il ricorrente è obbligato a farsi assistere da un difensore tecnico (avvocati, rag., commercialisti) quando le controversie sono di un valore >2500 Euro. Se inferiore non è necessario ma se c’è l’obbligo per quel soggetto di essere assistito da un difensore, allora occorre indipendentemente che l’importo della controversia sia > o < a 2500 Euro.
E’ necessario che sia presente anche il soggetto (ufficio o ente) che abbia emesso l’atto impugnato nel processo tributario. Questi soggetti sono gli uffici dell’Agenzia che non vengono assistiti da difensore tecnico MA in 2° gli uffici possono farsi assistere dall’Avvocatura dello Stato.
Gli altri enti, invece, sono assistiti da un difensore abilitato.
Nel processo tributario si possono applicare: -i ricorsi proposti da più parti o contro più parti (RICORSO COLLETTIVO); -ricorso contro più atti (RICORSO CUMULATIVO).
Nel processo tributario vi è litisconsorzio necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti (obbligati in solido). Se non tutte le parti coinvolte prendono parte al processo, la sentenza non produce effetti perché viene a mancare il diritto cost. sancito dall’art. 24 e poi perché si vogliono evitare giudicati diversi sul medesimo fatto. Perché vi sia litisconsorzio necessario secondo la giurisprudenza, occorre che la fattispecie presenti elementi comuni a più soggetti e che questi elementi siano a fondamento del ricorso proposto da uno degli obbligati.
Vi è litisconsorzio facoltativo quando l’atto impositivo ha una pluralità di destinatari ma l’impugnazione non è fondata su motivi comuni.
Le azioni esperibili: Nel processo tributario possono essere esperite azioni di impugnazione e azioni di condanna.
rivolte contro un atto autoritativo x ottenerne l’annullamento
Ovviamente: a. il ricorrente non può agire in via preventiva se prima l’Amministrazione non abbia emesso un atto impugnabile; b. il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impugnato; c. l’Amministrazione finanziaria si limita a difendere l’atto impugnato ma non sulla base di ragioni diverse da quelle riguardanti l’atto impugnato.
Le azioni di condanna sono esperite dal contribuente che mira ad ottenere un rimborso. Ma prima di ricorrere al giudice tributario, deve essere presentata l’istanza del rimborso e poi il ricorrente può impugnare il rifiuto (espresso o tacito) dell’Amministrazione.
l’Amministrazione dice NO, il ricorso l’Amministrazione rimane inerte, l’interessato può presen- dev’essere presentato entro 60 gg. –tare ricorso dopo 90 gg. dalla presentazione dell’istanza dalla notificazione dell’atto. (e non oltre il termine di prescrizione del diritto al rimborso).
alla domanda di annullamento del rifiuto, si deve aggiungere anche la richiesta di una sentenza di condanna
Altri tipi di azioni esperibili: Principio generale: dev’esserci corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il giudice non può andare oltre a quanto richiesto dalle parti e non può sollevare eccezioni. Azioni di annullamentosi chiede l’annullamento per vizi del provvedimento e può essere totale (si chiede l’annullamento dell’intero atto) o parziale (annullamento di una parte dell’atto); Azione di nullitàart. 21 septies prevede alcuni vizi che rendono nullo l’atto (campo di applicazione +ristretto); Azione di rimborsosi chiede all’ufficio il rimborso di una somma; Giudizio di ottemperanzadopo aver ottenuto la ragione sul rimborso in sede di Commissione regionale, se l’ufficio non rimborsa, il contribuente può far emettere un provvedimento esecutivo che nomina un soggetto incaricato di effettuare il pagamento. Azione di tutela cautelareavviene quando il contribuente vuole inibire la riscossione x tt la durata del processo, ma impugnare un atto non sospende di certo la riscossione dell’imposta! Gli atti impugnabili: L’impugnazione può essere proposta dal contribuente solo in seguito alla notifica di un atto autoritativo. Gli atti impugnabili si distinguono in:
atti autonomamente impugnabili atti ad impugnazione differita
sono quelli indicati all’art. 19 del D. lgs. 546/1992: