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Istruzione Dibattimentale nel Processo Penale: Guida all'Ammissione delle Prove, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Le fasi del dibattimento nel processo penale, con particolare attenzione all'istruzione dibattimentale e all'ammissione delle prove. Vengono esaminati i principi che regolano l'assunzione delle prove, l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le indagini e le modalità di contestazione probatoria. Si approfondiscono le eccezioni alla regola generale sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni difformi dalle deposizioni dibattimentali, come nei casi di violenza o minaccia al teste. Infine, si analizzano le discipline relative alla lettura degli atti e le condizioni per la loro ammissibilità, fornendo una panoramica completa e dettagliata del processo probatorio nel dibattimento penale. Una guida chiara e concisa per comprendere le dinamiche processuali e le regole che governano l'acquisizione delle prove.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 14/07/2025

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eleonora-guerrini-1 🇮🇹

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È il momento principale della fase del giudizio di primo grado.
Si apre con la lettura del capo di imputazione, prosegue con le richieste di prove e l’istruzione
dibattimentale, termina con la discussione delle parti.
Richieste di prova-> sono presentate dal pubblico ministero, difensori, parte private eventuali e
dal difensore dell’imputato. (solito ordine) La singola parte indica i fatti che intende provare e
chiede l’ammissione delle relative prove. In questo momento le parti devono presentare tutte le
prove di cui chiedono l’ammissione e anche quelle per la prova contraria. N.b. l’organo giudicante
non conosce le indagini svolte, spetta dunque alle parti, titolari del diritto alla prova, presentare le
richieste di ammissione dei mezzi di prova.
Art. 493 co4-> è impedita ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o
esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.
Ammissione della prova-> il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e quando
vi sia anche solo il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante. La prova vietata dalla
legge deve essere esclusa. Il giudice decide sulle richieste di ammissione senza ritardo con
ordinanza (190) e la decisione di rigetto dell’ammissione di un mezzo di prova deve essere
motivata. L’imputato può proporre impugnazione avverso l’ordinanza soltanto unitamente a
quella contro la sentenza.
Le parti hanno l’obbligo di presentare una lista di persone delle quali intendono chiedere l’esame
prima dell’udienza di dibattimento. Se un nome non è inserito, la richiesta di sentirlo in
dibattimento è inammissibile, salvo quanto previsto dall’art. 493 co2-> è esclusa la sanzione di
inammissibilità quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare
tempestivamente.
Le parti che non abbiano adempiuto all’onere di presentare le liste possono ancora chiedere
l’ammissione di prove, tuttavia non hanno il diritto di ottenere un provvedimento in tal senso-> la
loro richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove ex art.
507-> quando queste siano assolutamente necessarie per accertare il fatto storico.
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE:
è il secondo momento del dibattimento-> è in tale momento che sono assunte le prove. Ciò
avviene secondo il solito ordine: prima il pubblico ministero, poi le altre parti, poi la parte civile,
poi l’imputato. Quest’ordine può essere modificato soltanto ove tutte le parti concordino ad un
ordine diverso (496).
Esame delle parti-> può avvenire soltanto su richiesta della stessa, oppure su richiesta di un’altra
parte, ma consenso da quella che deve esservi sottoposta.
L’art. 150 stabilisce che ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato,
quindi prima della difesa.
L’ordine ‘’interno’’ all’assunzione delle prove è stabilito liberamente dalle parti-> principio
argomentativo della prova.
L’esame incrociato-> tutte le prove orali sono assunte mediante l’esame incrociato.
I soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private.
Esso si articola nelle tre fasi:
1. Esame diretto-> condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone. L’obiettivo
è quelli di ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone che dovrebbero
essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha chiamato a deporre. Scopo è dimostrare
che il teste è attendibile e credibile. Sono vietate le domande ‘’suggestive’’.
Controesame-> è eventuale ed è compiuto da chi non ha chiesto l’ammissione di quel
teste. Può avvenire sui fatti e/o sulla credibilità del testimone. È volto a far dichiarare al
teste un fatto diverso o contrario a quello esposto nell’esame diretto, o ad ottenere un
spiegazione alternativa del fatto stesso; o, ancora, a far ammettere fatti che contraddicono
le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte. Sono ammesse le domande-
suggerimento.
3. Riesame-> è doppiamente eventuale ed è compiuto dalla parte che ha condotto l’esame
diretto per ‘’proporre nuove domande’’. È volta ad ottenere il ‘’recupero’ della sequenza
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È il momento principale della fase del giudizio di primo grado. Si apre con la lettura del capo di imputazione, prosegue con le richieste di prove e l’istruzione dibattimentale, termina con la discussione delle parti. Richieste di prova-> sono presentate dal pubblico ministero, difensori, parte private eventuali e dal difensore dell’imputato. (solito ordine) La singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle relative prove. In questo momento le parti devono presentare tutte le prove di cui chiedono l’ammissione e anche quelle per la prova contraria. N.b. l’organo giudicante non conosce le indagini svolte, spetta dunque alle parti, titolari del diritto alla prova, presentare le richieste di ammissione dei mezzi di prova. Art. 493 co4-> è impedita ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari. Ammissione della prova-> il giudice deve ammettere la prova quando essa è pertinente e quando vi sia anche solo il dubbio che possa essere rilevante e non sovrabbondante. La prova vietata dalla legge deve essere esclusa. Il giudice decide sulle richieste di ammissione senza ritardo con ordinanza (190) e la decisione di rigetto dell’ammissione di un mezzo di prova deve essere motivata. L’imputato può proporre impugnazione avverso l’ordinanza soltanto unitamente a quella contro la sentenza. Le parti hanno l’obbligo di presentare una lista di persone delle quali intendono chiedere l’esame prima dell’udienza di dibattimento. Se un nome non è inserito, la richiesta di sentirlo in dibattimento è inammissibile, salvo quanto previsto dall’art. 493 co2-> è esclusa la sanzione di inammissibilità quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Le parti che non abbiano adempiuto all’onere di presentare le liste possono ancora chiedere l’ammissione di prove, tuttavia non hanno il diritto di ottenere un provvedimento in tal senso-> la loro richiesta è subordinata al potere discrezionale del giudice di ammettere le nuove prove ex art. 507-> quando queste siano assolutamente necessarie per accertare il fatto storico. ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE: è il secondo momento del dibattimento-> è in tale momento che sono assunte le prove. Ciò avviene secondo il solito ordine: prima il pubblico ministero, poi le altre parti, poi la parte civile, poi l’imputato. Quest’ordine può essere modificato soltanto ove tutte le parti concordino ad un ordine diverso (496). Esame delle parti-> può avvenire soltanto su richiesta della stessa, oppure su richiesta di un’altra parte, ma consenso da quella che deve esservi sottoposta. L’art. 150 stabilisce che ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato, quindi prima della difesa. L’ordine ‘’interno’’ all’assunzione delle prove è stabilito liberamente dalle parti-> principio argomentativo della prova. L’esame incrociato-> tutte le prove orali sono assunte mediante l’esame incrociato. I soggetti che pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. Esso si articola nelle tre fasi:

  1. Esame diretto-> condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone. L’obiettivo è quelli di ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone che dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha chiamato a deporre. Scopo è dimostrare che il teste è attendibile e credibile. Sono vietate le domande ‘’suggestive’’. Controesame-> è eventuale ed è compiuto da chi non ha chiesto l’ammissione di quel teste. Può avvenire sui fatti e/o sulla credibilità del testimone. È volto a far dichiarare al teste un fatto diverso o contrario a quello esposto nell’esame diretto, o ad ottenere un spiegazione alternativa del fatto stesso; o, ancora, a far ammettere fatti che contraddicono le conclusioni alle quali è pervenuta la controparte. Sono ammesse le domande- suggerimento.
  2. Riesame-> è doppiamente eventuale ed è compiuto dalla parte che ha condotto l’esame diretto per ‘’proporre nuove domande’’. È volta ad ottenere il ‘’recupero’’ della sequenza

dei fatti. L’esame incrociato non può essere sottoposto ad interruzioni. Nel corso dello svolgimento le parti hanno unicamente la possibilità di formulare opposizioni sulle quali il presidente decide immediatamente senza formalità. Soltanto al termine della sequenza esame diretto-controesame-riesame il presidente può porre d’ufficio domande al testimone. PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO-> tesi contrapposte. Rigida-> sono utilizzabili solo quelle formate in contraddittorio, dunque, le dichiarazioni rese durante le indagini segrete, una volta contestate a colui che in dibattimento abbia fornito una differente versione, non sono utilizzabili ai fini della prova del fatto affermato in precedenza. Estesa-> si considera resa in contraddittorio non soltanto la dichiarazione rilasciata nel corso dell’esame incrociato, ma anche quella precedente dichiarazione, resa durante le indagini, che sia stata contestata in dibattimento a colui che nell’esame incrociato ha reso una differente versione dei fatti. Questo poiché attraverso la contestazione si sottopone al contraddittorio anche la precedente dichiarazione difforme. Eccezioni al contraddittorio DOMANDA D’ESAME-> l’art. 111 co5 pone tre eccezioni stabilendo che la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contraddittorio:

  • Per consenso dell’imputato-> collega il 421 e 493 sull’acquisizione concordata + no vincoli x giudice 507.
  • Per accertata impossibilità di natura oggettiva di ripetibilità-> ragioni di non ripetibilità originaria o sopravvenuta. Sul punto vi deve essere un apposito provvedimento incidentale del giudice.
  • Per effetto di provata condotta illecita-> finalizzati ad indurre il dichiarante a sottrarsi dal contraddittorio. Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni-> art. 526-> ‘’il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento’’. + art. 514-> non costituisce legittima acquisizione la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, salvo i casi espressamente menzionati. COSA SI DESUME DA CIÒ? Le prove dichiarative precostituite sono inutilizzabili, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Co1bis art. 526-> è vietato utilizzare come prova della colpevolezza le dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. Quindi, anche laddove una norma dovesse consentire l’acquisizione delle precedenti dichiarazioni ai sensi del 514, resta fermo lo sbarramento ex art. 526 co1bis. Contestazione probatoria-> la seconda modalità di utilizzazione delle precedenti dichiarazioni è la contestazione: a colui che depone viene contestato di aver reso una differente dichiarazione in un momento anteriore al dibattimento. Da un lato si mette in dubbio la credibilità del soggetto che in dibattimento cambia la versione dei fatti, da un altro, vuole permettere allo stesso soggetto di ricalibrare quanto affermato in dibattimento o di dare una spiegazione diversa. La contestazione probatoria è regolata all’art. 500 per il testimone, l’imputato connesso o collegato; e al 503 per le parti. Questi artt. stabiliscono vari requisiti ai fini dell’utilizzabilità in giudizio.
  1. Si deve trattare di precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero.
  2. Le precedenti dichiarazioni devono essere state rese dalla stessa persona che in dibattimento sta cambiando versione.
  3. La contestazione deve avvenire solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone o la parte abbia già deposto in dibattimento. Modalità di effettuazione-> si legge la dichiarazione rilasciata prima del dibattimento (500co1 e 503co3) e si chiede conto al deponente dei motivi della diversità. A questo punto il teste può:
  • rettificare la deposizione dibattimentale e in tal caso la dichiarazione resa oralmente in

di denaro nei confronti del dichiarante. Contestazioni di qualsiasi altra risultanza-> può essere contestato ciò che è contenuto nel fascicolo per il dibattimento, ma anche gli atti e i documenti collocati nel fascicolo del pubblico ministero, sia pure al solo fine di demolire la credibilità del soggetto dichiarante. Inoltre, si è sostenuto che possa essere contestato al testimone un documento. Inoltre, è possibile che le prove acquisiscano rilevanza dopo l’inizio del dibattimento: c.d. prove ex adverso e può essere contestata al dichiarante perché, in base all’art. 194 co2, l’esame può estendersi alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. Differenza con la lettura-> la contestazione presuppone che sia in corso l’esame del dichiarante che le ha rese, viceversa, la lettura viene disposta quando tale esame non ha avuto luogo. Ai fini della contestazione la lettura ha per oggetto soltanto quella parte del verbale che serve per rilevare la difformità; viceversa, l’istituto della lettura può concernere l’intero verbale o una parte di esso (511 e 512). Lettura degli atti-> deroga al principio di immediatezza, che impone al giudice di decidere in base alle prove assunte nel corso del dibattimento. Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono consultabili dal giudice, ma per essere utilizzabili ai fini della decisione e diventare la base della motivazione devono essere letti ai sensi del 511. Se l’esame del dichiarante non ha luogo, si procede direttamente alla lettura dell’atto; se l’esame del dichiarante ha luogo, le dichiarazioni contenute nei verbali tratti dal fascicolo per il dibattimento possono essere lette soltanto dopo l’esame della persona che le ha rese. La lettura di un atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento può avvenire su richiesta di parte, ma anche d’ufficio ad opera del giudice. Gli atti nel fascicolo per il dibattimento possono essere acquisiti, oltre che con la lettura, anche d’ufficio quando il giudice li indichi. Si può dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero? La regola è il divieto, ma sono poste delle eccezioni che variano in base al tipo di dichiarante:

  • Precedenti dichiarazioni rese dai testimoni-> se rese alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al difensore nella fase delle indagini o al gup in udienza preliminare, possono essere lette soltanto se sono diventate non ripetibili per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono state assunte. Dunque, i presupposti sono: impossibilità non ordinariamente superabile + imprevedibilità al momento in cui sono state assunte + impossibilità di ripetizione oggettiva, cioè indipendente dalla parte richiedente o dalla volontà del dichiarante.
  • Dichiarazioni rese da persone residenti all’estero-> possono essere letti i verbali di dichiarazioni rese da queste persone solo se, essendo state citate, non sono comparse e solo nel caso in cui non sia assolutamente possibile l’esame dibattimentale.
  • Dichiarazioni rese dall’imputato-> possono essere lette a richiesta di parte se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi all’esame, ma sono utilizzabili solo nei confronti di questo.
  • Dichiarazioni rese dalle persone imputate in procedimenti connessi o collegati-> il codice impone al giudice di sperimentare tutte le possibilità di intervento coatto di queste persone al dibattimento. Soltanto se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante il giudice può leggere, su richiesta di parte, le precedenti dichiarazioni, ma unicamente se la non ripetibilità dipende da fatti o circostante imprevedibili al momento della dichiarazione. Se la non ripetibilità era prevedibile, i soggetti menzionati avrebbero dovuto essere sentiti con incidente probatorio su richiesta di parte. Se il dichiarante rifiuta di rispondere le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili soltanto con l’accordo delle parti.
  • Dichiarazioni rese dal testimone divenuto irreperibile-> caso in cui una persona renda dichiarazioni e, successivamente, divenuta irreperibile, non si presenti in dibattimento al fine di sottoporsi all’esame testimoniale. Il 512 consente la lettura degli atti formati prima del dibattimento quando per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono stati effettuati ne è divenuta impossibile la ripetizione. Da tale sistema si ricava che le dichiarazioni del testimone divenuto irreperibile sono utilizzabili come prova.

DISCIPLINA LETTURE DAL CODICE

500-> le parti possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pm per contestare il contenuto della deposizione. Se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad un’altra parte. 511-> il giudice, anche d’ufficio, dispone che sia data lettura degli atti contenuti nel fascicolo x il dib. La lettura è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo. In luogo della lettura il giudice, anche d’ufficio, può indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione-> indicazione = lettura. Però c’è lettura vera e propria quando una parte ne fa richiesta. 512-> il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori e dal gip quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. 513-> il giudice, se l’imputato è assente o rifiuta di sottoporsi all’esame, dispone, su richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al gip, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo co4 art. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate co1 art210, il giudice, a richiesta di parte, dispone o l’accompagnamento coattivo, o l’esame a domicilio, o la rogatoria internazionale o l’esame in altro modo previsto con la garanzia del contraddittorio. Se non è possibile uno di questi modi, si applica la disposizione dell’art. 512 qualora l’impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l’accordo delle parti