Scarica IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO - Dispense - Diritto Ecclesiastico e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! CAPITOLO I – IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO 1. DEFINIZIONE, CONTENUTO E OGGETTO DEL DIRITTO ECCL. ITALIANO Per diritto ecclesiastico si intende quel settore dell’ordinamento giuridico dello stato che riguarda il fattore religioso. Bisogna puntualizzare che il D.E. si differenzia dal D.C. in quanto il D.C. studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della chiesa cattolica come ordinamento giuridico. Tali norme non hanno solo fondamento giuridico ma hanno derivazione dagli istituti divini. Infatti il D.E. considera la posizione di diversi ordinamenti civili confrontandosi con la dimensione religiosa e con i principi a cui si ispirano. Le norme di D. E. non costituiscono un corpo organico ma le ritroviamo sparse nei vari settori in cui si articola il ns. o.g. Sono norme di tipologia unilaterale sorte dal periodo liberale, quelle norme che hanno radici in atti bilaterali che prendo forma solo se assumo vigore nel ns. o. g. o in leggi di esecuzione o di approvazione in cui si evidenzia l’impegno dello stato assunto nei confronti delle singole confessioni o intese. - QUANDO UNA NORMA Può ESSERE CONSIDERATA DI D. E. ED IN COSA SI SOSTANZIA IL FATTORE RELIGIOSO? Nel ns. o.g. non esiste un’univoca eccezione giuridica del termine religioso o religione e quindi occorre qualificare tali aggettivi. Ecclesiastico è tutto ciò che concerne la vita e le attività delle chiese, soprattutto nei rapporti esterni con le altre chiese o con lo stato. Religioso è tutto ciò che perviene gli interessi dei gruppi confessionali, degli individui sia che essi partecipino come fedeli che come adepti e sia come estranei.quindi la qualifica della norma non deriva dalla fonte che scaturisce ma dall’oggetto e dal suo contenuto. Infatti se non fosse cosi si creerebbe confusione tra norme meramente confessionali e norme statali. Queste ultime solo posso garantire all’individuo protezione uguaglianza e libertà sulle scelte più personali prese. - A CHE COSA è DOVUTA LA TRADIZIONALE CONNOTAZIONE PUBBLICI- STICA DELLE NORME DI D. E.? La risposta si sviluppa su diversi fattori. In primo luogo tale connotazione è dovuta a ragioni sistematiche e precisamente alla necessità di porre il D.E. data la rilevanza del suo oggetto e natura nell’alveo del diritto pubblico dello stato tenuto anche conto chela data d’inizio di tale disciplina coincise con lo sviluppo del diritto pubblico in Italia. In secondo luogo tale connotazione è dovuta al fatto che tale legislazione di derivazione pubblica ed internazionale, spesso bilaterale contratta consente alle parti contraenti maggiore libertà. In terzo luogo tale connotazione è dovuta alla politicizzazione del rapporto tra stato e chiesa. In definitiva possiamo dire che tradizionalmente la norma di D.E. si riconosce una connotazione pubblicistica ma in effetti visto che oggi le distanze tra pubblico e privato sono diminuite, si può dire che il D.E. non può essere considerato come un settore del diritto pubblico dello Stato, perché si finirebbe col il limitare l’oggetto e l’importanza. Possiamo distinguere per motivi pratici tre periodi dell’evoluzione legislativa del D.E. e cioè: a) liberale, caratterizzato da una legislazione unilaterale dello Stato di stampo giusridizionalista. Espressione di questo periodo sono le leggi eversive e le legge delle guarentigie promulgate dopo l’emanazione dello Statuto Albertino. b) pattizia, caratterizzato dai Patti Lateranensi, dalla ripresa delle trattative bilaterali e dal proseguimento della legislazione unilaterale dello stato con la presenza sempre dello Statuto Albertino. c) contrattazione bilaterale, caratterizzato sia dall’avvento della Costituzione repubblicana, sia dalla contrattazione bilaterale che si sviluppa nell’accordo di modificazione del Concordato lateranenese nel 1984 e nell’attuazione degli impegni costituzionali, citati nell’art. 8 Cost., della stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica. 2. svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione unilaterale… Il periodo liberale ha inizio all’incirca dal momento dell’unificazione nazionale quando si decise di estendere a tutto il regno la legislazione sarda e ciò comportò sulla legislazione ecclesiastica italiana un duplice effetto negativo, poiché furono abrogate le legislazioni degli ex stasti e cancellate le consuetudini locali e la tradizione giurisprudenziale di stampo giurisdizionalista. La legge che escludeva dagli stati sardi la Compagni di Gesù e vietava le case della corporazione delle Dame del Sacro cuore” emanata nel 1848 segna l’inizio delle legge eversive. Questa tipologia di legislazione di carattere anticlericale andava in contrasto con il carattere confessionale dello stato sancito dall’art. 1 dello Statuto Albertito e tale contraddizione veniva giustificata sia dal fatto che tale statuto era una costituzione non rigida e flessibile e sia dal fatto che una volta proclamata il regno d’Italia si pose al centro della scena politica la questione romana ed in particolar modo ciò comportò la soppressione del potere temporale della chiesa ed una contrapposizione tra regno d’Italia e Stato Pontificio. Da questo momento furono emanate diverse leggi eversive, la più importante ricordiamo la legge delle guarentigie del 1871 la quale rimase in vigore fino alla proclamazione dei patti lateranensi del 1929. tale legge era divisa in due titoli, il 1° “prerogative del Sommo pontefice e della Santa Sede” sanciva la sacralità ed inviolabilità della persona del Sommo Pontefice oltre quelle del re, attribuiba al Pontefice una rendita annua. Il secondo titolo riguardava le “Relazioni dello Stato con la Chiesa”. 3. … a quella pattizia … Dopo il 1871 in seguito al non expedit di Pio IX in cui i cattolici si ritirarono dalla vita politica per protesta nei confronti dei governi liberali comunque la chiesa cattolica intendeva risolvere la questione romana insieme al governo italiano. Nel 1913 con l’emanazione del Patto Gentiloni i cattolici presentando liste comuni con i liberali rientrando nella scena politica con la nascita del partito popolare di ispirazione cattolica. Ma i rapporti erano comunque distrattati solo con l’avvento del fascismo questi mutarono. Dopo una lunga trattativa tra la chiesa e lo stato, con maggioranza fascista, si addivenne l’ 11.02.29 ai cd patti lateranensi composti da un trattato tra la Santa Sede e l’Italia e in aggiunta quattro allegati, una convenzione finanziata ed un concordato. Tali patti (restano in vita solo il trattato ed i relativi allegati) segnano il passaggio da una legislazione unilaterale a quella bilaterale. Nel trattato rinveniamo il principio confessionale, si riconosce l’autonomia degli enti centrali della chiesa cattolica, la sovranità internazione della Santa Sede, si crea la città del vaticano e si stabilisce un regime giuridico relativo alla piazza S. Pietro e cioè la sovranità e la giurisdizione spettano alla SS mentra lo stato italiano deve provvedere ai servizi pubblici. Inoltre si afferma la sacralità e l’inviolabilità della persona del pontefice equiparandola al re. Inoltre lo stato italiano garantisce il diritto di transito sul proprio territorio ai diplomatici inviati dalla SS o presso di essa che alle merci. Inoltre la SS è proprietaria di una serie di edifici, immobili ed istituti pontifici indicati negli allegati II e III. Sono riconosciuti alla SS il diritto di arbitrato internazione nel caso in cui gli venga richiesto nelle controversi tra stati, nonché la neutralità e l’inviolabilità del suo territorio. Infine con l’art. 26 si dichiara risolta la questione romana e si proclama Roma capitale dello stato italiano. Con la convenzione Finanziaria si regolavano le questione finanziarie sorte con le leggi eversive. Il concordato prevedeva 4 articoli e suoi punti essenziali erano: