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Il Diritto Privato e il Codice Civile in Italia: Origine, Struttura e Fondamenti, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica del diritto privato in Italia, con un focus sul Codice Civile. Esplora la divisione del diritto italiano in cinque codici, la struttura del Codice Civile e la sua evoluzione storica. Inoltre, introduce concetti come diritto oggettivo, diritto soggettivo, norma giuridica e fonti del diritto.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 01/04/2020

christian-novati
christian-novati 🇮🇹

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1.IL DIRITTO PRIVATO
Il diritto privato ed il codice civile
L’ Italia è un paese a diritto codificato. L a prima fonte del diritto privato è il codice civile.
Il diritto italiano vigente è diviso in 5 codici, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinate
per istituti giuridici:
Codice civile
Codice penale
Codice di procedura civile
Codice di procedura penale
Codice della navigazione (aerea e marittima)
Il codice civile italiano è diviso in sei libri:
Preleggi
Libro 1: della persona e della famiglia
Libro 2: delle successioni
Libro 3: delle proprietà
Libro 4: delle obbligazioni
Libro 5: del lavoro
Libro 6: della tutela dei diritti
Disposizioni di attuazione e norme transitorie
Il diritto è un rapporto intersoggettivo e richiede cioè la societas a cui applicare le proprie norme.
Il diritto pubblico regola i rapporti tra lo Stato e l’individuo mentre il diritto privato regola i rapporti tra
privati.
Evoluzione storica del diritto privato
Il sistema giuridico italiano è frutto di diverse trasformazioni storiche ed è tutt’ora in completa evoluzione.
Sicuramente il diritto che si studia oggi è figlio del diritto romano, del diritto comune e della Lexmercatoria.
Il primo codice civile utilizzato in Italia (e in gran parte dell’Europa) è il Code Napoléon. In questo codice
viene codificato l’intero diritto e ripartito in 5 codici con l’obbiettivo di raccogliere tutto l’insieme delle
norme.
Il Code Napoléon entrò in vigore nel regno d’Italia nel 1806(l’Italia ancora non è stata unificata). Nel 1865 si
creò un modello di 5 codici basato su quello francese:
Codice civile del 1865
Codice di commercio del 1866(poi sostituito nel 1882)
Codice di procedura civile
Codice di procedura penale
Codice penale
Con la riforma di diritto privato del 1942 si decise di unificare tutto il diritto privato in un solo codice, che
fondesse sia il codice civile che il codice di commercio.
Dal 1942 ad oggi il codice subì svariate riforme e trasformazioni. Queste trasformazioni e riforme sono state
applicate per adeguare il codice ai mutamenti della societas italiana ed europea.
Da ricordare che nel 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana e quindi si dovette adattare il codice civile
ai principi costituzionali.
Successivamente l’Italia fonda la comunità economica europea e quindi bisognava adeguare l’ordinamento
italiano al diritto comunitario.
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1.IL DIRITTO PRIVATO

Il diritto privato ed il codice civile L’ Italia è un paese a diritto codificato. L a prima fonte del diritto privato è il codice civile. Il diritto italiano vigente è diviso in 5 codici, che costituiscono una raccolta sistematica di norme, ordinate per istituti giuridici:  Codice civile  Codice penale  Codice di procedura civile  Codice di procedura penale  Codice della navigazione (aerea e marittima) Il codice civile italiano è diviso in sei libri:  Preleggi  Libro 1: della persona e della famiglia  Libro 2: delle successioni  Libro 3: delle proprietà  Libro 4: delle obbligazioni  Libro 5: del lavoro  Libro 6: della tutela dei diritti  Disposizioni di attuazione e norme transitorie Il diritto è un rapporto intersoggettivo e richiede cioè la societas a cui applicare le proprie norme. Il diritto pubblico regola i rapporti tra lo Stato e l’individuo mentre il diritto privato regola i rapporti tra privati. Evoluzione storica del diritto privato Il sistema giuridico italiano è frutto di diverse trasformazioni storiche ed è tutt’ora in completa evoluzione. Sicuramente il diritto che si studia oggi è figlio del diritto romano, del diritto comune e della Lexmercatoria. Il primo codice civile utilizzato in Italia (e in gran parte dell’Europa) è il Code Napoléon. In questo codice viene codificato l’intero diritto e ripartito in 5 codici con l’obbiettivo di raccogliere tutto l’insieme delle norme. Il Code Napoléon entrò in vigore nel regno d’Italia nel 1806(l’Italia ancora non è stata unificata). Nel 1865 si creò un modello di 5 codici basato su quello francese:  Codice civile del 1865  Codice di commercio del 1866(poi sostituito nel 1882)  Codice di procedura civile  Codice di procedura penale  Codice penale Con la riforma di diritto privato del 1942 si decise di unificare tutto il diritto privato in un solo codice, che fondesse sia il codice civile che il codice di commercio. Dal 1942 ad oggi il codice subì svariate riforme e trasformazioni. Queste trasformazioni e riforme sono state applicate per adeguare il codice ai mutamenti della societas italiana ed europea. Da ricordare che nel 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana e quindi si dovette adattare il codice civile ai principi costituzionali. Successivamente l’Italia fonda la comunità economica europea e quindi bisognava adeguare l’ordinamento italiano al diritto comunitario.

Diritto oggettivo e soggettivo Si definisce diritto oggettivo quell’insieme di norme e di istituzioni definite o riconosciute tali, che in un dato momento storico regolano la vita della collettività. Questo insieme di norme giuridiche può anche essere definito ordinamento giuridico. Si definisce diritto soggettivo indica la pretesa che un soggetto ha che altri assuma il comportamento prescritto dalla norma.

Norma giuridica

La norma giuridica è una regola generale ed astratta emanata dallo stato che concorre a disciplinare l’organizzazione della vita della collettività. La norma giuridica ha due caratteri speciali:  Astrattezza: si riferisce a situazioni ipotetiche e non a situazioni concrete.  Generalità: non è dettata ad personam ma per tutti i consociati (per tutti colo che sono destinatari della norma.) Norma speciale  è quella norma che legifera su una determinata fattispecie in maniera specifica ed approfondita( ad esempio i testi unici) Norma generale  è quella norma che legifera su una determinata fattispecie in maniera generale, tracciando solo i caratteri principali. N.B. La legge è una fonte del diritto ed è fonte di norme. Fonti delle norme giuridiche Le fonti del diritto si dividono in fonti di produzione (formazione delle norme giuridiche) e fonti di cognizione (interpretare le norme per applicarlo ad un caso concreto.). La gerarchia delle fonti è il principio secondo il quale sono ordinate le fonti del diritto, tramite questo principio una regola di diritto non può mai contrastare oppure abrogare una regola di diritto posta ad un gradino superiore. L’art. 1 delle preleggi introduce il sistema delle fonti ed esso dice che: “sono fonti del diritto:

  1. Le leggi
  2. I regolamenti
  3. Le norme corporative *
  4. Gli usi “ *Le norme corporative sono state abrogate ed oggi sono in sostanza sostituite dai contratti collettivi di lavoro. 1) le leggi Le leggi sono pubblicate sulla gazzetta ufficiale della repubblica ed entrano in vigore dal 15 giorno dopo la loro pubblicazione (vacatio legis). Leggi statali: sono atti normativi emanati dal parlamento (in caso di decreti legge e legislativi dal governo) e hanno competenza legislativa esclusiva su diversi ambiti che spettano solo allo stato. Ad esempio i rapporti internazionali con l’UE, i rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose, la tutela del risparmio e i mercati finanziari etc.… Leggi regionali: hanno competenza concorrente con lo stato ove specificato e possono avere anche competenza esclusiva su alcune materie. Lo stato però può intervenire se crede che una legge regionale abbia ecceduto la competenza spettatagli.

 Principi generali del diritto come norma di chiusura: Se nemmeno il ricorso all’analogia risolve la controversia si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello stato. Quest’ultimi costituiscono il meccanismo di chiusura del sistema. Esistono diversi tipi di interpretazione:  Interpretazione letterale: attribuisce alla legge il senso che scaturisce dal significato proprio delle parole  Interpretazione funzionale  Interpretazione autentica: è l’interpretazione che proviene dallo stesso autore della legge  Interpretazione restrittiva  Interpretazione estensiva  Interpretazione sistematica: colloca la norma nel contesto generale del testo legislativo.  Interpretazione evolutiva: adegua la norma alla mutata realtà sociale. Il giudizio di equità è consentito solo quando la norma lo prevede previa prudente apprezzamento del giudice. Es: Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa” Art. 2056 c.c. Valutazione dei danni “Il risarcimento dovuto al danneggiamento si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli (…). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso” Art. 125 d.lgs. 30/2005 Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione Equità del diritto contrattuale come criterio di interpretazione Art. 1374  integrazione del contratto “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza secondo gli usi e l’equità” Art 1733 misura della provvigione nel contratto di commissione Stabilisce che la misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo dove si è compiuto l’affare, e in mancanza di è determinato dal giudice secondo l’equità. In questi articoli si fa riferimento all’equità integrativa ed è usata come criterio di valutazione. L’equità integrativa si incontra ogni volta che il legislatore rinuncia a predisporre la disciplina legale di particolari aspetti di una fattispecie e preferisce affidare al giudice il compito di intervenire caso per caso. Interpreti dottrina e giurisprudenza Per risolvere una controversia è utile conoscere precedenti controversie simili per conoscere qual è l’interpretazione più utilizzata di una norma. La giurisprudenza è quindi lo strumento che aiuta i giudici di conoscere il diritto vivo, il quale è applicato nelle corti di giustizia La norma di legge rappresenta il comando astratto mentre la giurisprudenza è lo specchio dell’applicazione in concreto del comando. La dottrina concorre con la legge scritta e con la giurisprudenza alla ricostruzione dell’ordinamento giuridico. Recepimento delle direttive europee

Le direttive vincolano gli Stati Membri a raggiungere un determinato risultato. Gli organi nazionali sono liberi di scegliere i mezzi e la forma per raggiungere questi risultati. Sono diverse dai regolamenti in quanto quest’ultimi si applicano direttamente agli Stati Membri mentre le direttive devono essere prima recepite. Il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dalla direttiva. Adeguamento dell’ordinamento nazionale ai principi Ue Tutti gli stati facenti parte di Convenzioni devono regolare i loro ordinamenti alle norme emesse dalle convenzioni per far sì che si facilitino i rapporti. L’appartenenza all’Unione europea obbliga il Governo ed il Parlamento ad una costante opera di adeguamento del diritto privato interno ai principi comunitari per dare concreta attuazione ai principi contenuti nelle direttive comunitarie. Dato che l’Italia ha ricevuto molte condanne per inadempimento delle norme è stata fondata la cosiddetta norma comunitaria. Con questa legge comunitaria si è pensato di accorpare gli adempimenti in un ‘unica legge annuale chiamata “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla comunità europea”. L’adeguamento viene fatto tramite:  Le disposizioni modificative o abrogative di norme in contrasto con quelle comunitarie  Le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione degli Atti comunitari  Autorizzazione del governo ad attuare in via regolamentare le Direttive comunitarie.

Funzione giurisdizionale, processo e gradi di giudizio

Funzione giurisdizionale La funzione giurisdizionale è quella attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, diretta all’applicazione e all’interpretazione della legge. Il processo Non sempre il diritto spontaneamente osservato, spesso si ricorre allo Stato per accertare l’esistenza di un diritto o per ottenere l’esecuzione coattiva del comando. Il processo civile è il luogo di verifica della norma giuridica di diritto privato. L’attività giurisdizionale dello stato è svolta dall’autorità giudiziaria nel processo civile. Il sistema giudiziario italiano è strutturato a piramide, e la giustizia è cosi amministrata:  Corte Suprema di Cassazione  Corte d’Appello  Tribunale  Giudice di pace L’ordinamento ha una struttura gerarchica, ogni decisione di primo grado può essere oggetto di una nuova decisione da parte del grado superiore. Giudice di pace, tribunale e Corte d’Appello giudici di merito, hanno la funzione di accertare le vicende oggetto di causa per poter prendere una decisione concreta sull’accaduto per poter fare una sentenza. Corte di Cassazione giudice di legittimità, limitano la propria analisi alle questioni di diritto , senza sottoporre i fatti oggetto di causa ad una nuova valutazione di merito.

L’art. 73 della legge 218 del 1995 ha abrogato dall’articolo 17 all’articolo 31 delle preleggi (trattavano la questione del cittadino straniero con il matrimonio, con i figli, la tutela, il patrimonio dei coniugi…). Sempre in questa legge sono stati inseriti articoli che regolano le materie delle preleggi abrogate: Art. 29  regola il matrimonio tra persone con cittadinanze diverse. Art. 30 regola i rapporti patrimoniali tra coniugi Art. 46 regola la successione per causa di morte Art. 57 regola le obbligazioni contrattuali Situazioni giuridiche soggettive La situazione giuridica soggettiva è la posizione che il soggetto assume nell’ambito di un rapporto. Può essere attiva, cioè una situazione di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento ad un soggetto per la tutela del proprio interesse e si divide in:  Facoltà: indica un comportamento che un soggetto può porre in essere in quanto è tutelato dall’ordinamento giuridico.  Potestà: è un dovere-potere che non si esercita solo nell’interesse del singolo individuo ma nell’ interesse della collettività.  Aspettativa: si pensi ad un contratto condizionato, tizio venderà l’immobile a Caio solo nel caso in cui Caio si sposi. Durante il periodo di pendenza della condizione Caio ha il diritto di compiere atti conservativi per mantenere l’integrità del bene e per conservarlo.  Status: è un fascio di rapporti giuridici facente capo ad un soggetto, in quanto appartenente ad un gruppo sociale. E particolarmente utilizzato nell’ambito del diritto di famiglia e ormai viene usato impropriamente per descrivere la particolare condizione di un soggetto che si pone al centro di una normativa complessa a lui riferibile. Es: status di imprenditore. Dovere, obbligo ed onere Il dovere è una situazione giuridica passiva, da cui corrispondono, dal lato attivo i diritti soggettivi assoluti. Esso ha contenuto generico, non comporta l’attribuzione di uno specifico dovere ad un determinato soggetto. L'obbligo ha anch'esso un contenuto determinato, che consiste in un vincolo imposto ad un soggetto che è tenuto ad un comportamento a favore di un altro familiare. L’onere necessita di un comportamento per esercitare un interesse proprio. Il soggetto è libero di esercitare o meno questo comportamento, ma se vuole ottenere un certo risultato lo deve esercitare. Esempio: chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento.

Diritti soggettivi ed interessi legittimi

Questa distinzione è riconosciuta in Costituzione nell’art. 24. L’interesse legittimo è un interesse individuale strettamente connesso con l’interesse pubblico e protetto dall’ordinamento soltanto attraverso la tutela giuridica di quest’ultimo. Quindi se l’interesse legittimo del singolo rientra nella categoria di interesse pubblico viene tutelato. Da questo si trae che è protetto dall’ordinamento solo in via indiretta. La differenza tra questi due termini assume rilevanza nel campo della competenza in quanto il diritto soggettivo è materia di diritto privato e quindi sarà competenza del giudice ordinario applicare il diritto privato per la protezione dei diritti soggettivi mentre nel caso dell’interesse legittimo è competenza di diritto pubblico e quindi il giudice amministrativo si occuperà di tutelarli. Diritti soggettivi assoluti I diritti assoluti venivano definiti azioni in rem (azioni perché il diritto romano classificava i diritti in relazione alle azioni attuabili nel processo).

Le azioni in rem erano quelle azioni che affermavano i diritti nei confronti della cosa, cioè nei confronti di tutti perché il diritto che si fa valere sulla cosa è un diritto che tutti i consociati devono rispettare. Oggi i diritti assoluti sono detti erga omnes (nei confronti di tutti i consociati). Un esempio è il diritto reale di proprietà, che vale per tutti. Diritti soggettivi relativi Anche essi sono diritti di origine romanica. Essi venivano definiti azioni in personam ed affermavano un diritto nei confronti di una persona determinata. Diritti della personalità e i diritti reali Il diritto reale (Da res, diritto della cosa) è un diritto assoluto in quanto il diritto sulle cose è valido su tutti i consociati. Negli ultimi anni ha preso piede una nuova tipologia di diritto assoluto oltre a quello reale, cioè il diritto della personalità. Con questa tipologia di diritto tutti gli individui hanno diritto ad un nome, alla privacy, alla riservatezza, etc.… Diritto di credito Il diritto di credito è un diritto soggettivo relativo in quanto si caratterizza per la sua relatività e patrimonialità. Rapporto giuridico Il rapporto contrattuale è voluto invece in modo tale da essere regolato fin nei più minimi dettagli dalle norme di legge e dalle regole che le parti liberamente creano e decidono di osservare. Possiamo quindi ribadire il concetto relativo al rapporto giuridico come relazione tra due più soggetti regolata dal diritto. Un rapporto giuridico è, per esempio, un’obbligazione. L’obbligazione è un vincolo in virtù del quale il debitore è tenuto a versare al creditore una prestazione, positiva o negativa.

Prescrizione (art. 2946 c.c.)

Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare del diritto non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quest’ultima inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il fondamento della prescrizione è la certezza dei rapporti giuridici assicurando stabilità alle situazioni di fatto che si sono consolidate nel tempo. Esistono due tipi di prescrizione:  Prescrizione estintiva: è quella prescrizione che si fonda sull’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio.  Prescrizione presuntiva: è quella prescrizione che si fonda sulla presunzione di adempimento dell’obbligo. La prescrizione viene interrotta quando il titolare del diritto lo esercita. La prescrizione viene sospesa quando il titolare del diritto si trova nell’impossibilità di esercitarlo. I diritti si estinguono con prescrizione ordinaria in 10 anni. I diritti reali su cosa altrui si prescrivono in vent’anni. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. L’art.2936 dice che ogni patto che è volto a modificarla disciplina legale della prescrizione è nullo. L’art. 2940 dice che “Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.”

Atto semplice: quando a formarlo è la volontà di un solo soggetto Atto composto: quando ha formarlo concorrono le volontà di piu soggetti Atto complesso: Quando le più volontà che concorrono a formarlo si fondono in un’unica volontà

Il negozio giuridico

I soggetti del traffico giuridico raggiungono gli effetti giuridici voluti tramite la manifestazione di volontà, a questa manifestazione si può collegare l’autonomia priva: la facoltà che l’ordinamento riconosce all’uomo di regolare nel modo in cui vuole i rapporti giuridici con gli altri soggetti. Il negozio giuridico è un insieme di queste cose. Il negozio giuridico è una manifestazione di volontà diretta ad effetti giuridici che l’ordinamento riconosce meritevole di tutela. Ha origine dottrinale, un atto giuridico è un negozio giuridico unilaterale mentre un contratto è un negozio giuridico plurilaterale. In sintesi il negozio giuridico fissa i principi comuni al contratto, all’atto giuridico ed ai negozi di diritto familiare. Negozio giuridico unilaterale, bilaterale o plurilaterale. Il negozio giuridico unilaterale deriva da quell’atto di volontà che creerà un solo individuo. Ad esempio l testamento. Il negozio giuridico bilaterale deriva dalla volontà di due soggetti ad esempio il contratto. Il negozio giuridico plurilaterale deriverà da un insieme di volontà ad esempio la società. Negozio unilateralerecettizio o non recettizio Per far sì che si verifichino determinati effetti giuridici non serve solo volere ma serve manifestare la propria volontà, esteriorizzarla. La volontà può giungere ad un soggetto determinato oppure no. Negozio recettizio: per produrre effetti deve pervenire a conoscenza del destinatario. Negozio non recettizio: per produrre i suoi effetti non deve necessariamente pervenire ad un determinato soggetto. Negozi mortis causa ed inter vivos Negozi mortis causa: sono quei negozi che disciplinano una determinata situazione dopo la morte del soggetto. Nel negozio mortis causa gli effetti giuridici presuppongono la morte del soggetto ad esempio: il testamento. Negozi inter vivos: sono quei negozi che disciplinano una determinata materia prescindendo dalla morte. D’esempio: contratto di compra vendita

La pubblicità dei fatti giuridici

L’ordinamento giuridico può avere interesse che atti o fatti siano resi pubblici e quindi conoscibili a terzi. Esistono vari strumenti di pubblicità, ad esempio: In base alla volontà dell’uomo

 I registri dello stato civile  Registri delle imprese  I registri immobiliari  Il pubblico registro automobilistico  Il registro navale  Il registro degli aeromobili Esistono pero vari tipi di pubblicità:  Pubblicità notizia: quando un adempimento pubblicitario ha come unico scopo rendere nota a terzi una determinata vicenda senza che dalla mancanza dell’adempimento possa derivare l’invalidità o l’inefficacia dell’atto giuridico.  Pubblicità costitutiva: quando l’0adempimento è parte integrante di una fattispecie negoziale. La mancanza della pubblicità impedisce il prodursi degli effetti dell’atto da pubblicizzare.  Pubblicità dichiarativa: quando l’adempimento pubblicitario determina la possibilità di opporre un determinato atto nei confronti dei terzi. Atto che prima della pubblicità è come se non fosse mai stato compiuto. Art. 70 codice del consumo(pubblicità):

  1. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle. Art. 18 c. cons (definizioni):
  2. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; Art. 1 d.lgs. n.145 del 2007:
  3. Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo di tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
  4. La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta. Art. 116 comma 1 testo unico bancario (pubblicità): Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto La prova dei fatti giuridici Il diritto non si compie se il fatto non sorge e per essere preso in considerazione dal diritto il fatto deve essere provato. Questo principio è espresso nell’art.2697il principio dell’onere della prova Chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Quando la prova di un fatto non è agevole vale la regola che actore non probante, reus absolvitur. L’art. 2697 c.c. dice che:

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.”