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IL GIUDICATO - Parte 1, Appunti di Diritto Processuale Civile

I lezione sul giudicato: introduzione e limiti oggettivi del giudicato + breve introduzione dei limiti soggettivi

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 05/03/2014

claudia2486
claudia2486 🇮🇹

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IL GIUDICATO
Il tema che affrontiamo oggi è l’ulteriore presupposto processuale che riguarda l’oggetto
del giudizio e che è il giudicato.
È un tema abbastanza complesso su cui si gioca interamente il principio fondamentale di
un qualunque processo, ovvero quello di arrivare a un certo momento, una volta offerte
tutte le garanzie possibili alle parti, a una definizione della controversia, a un accertamento
sull’esistenza del diritto, che non sia più contestabile.
Il giudicato, inteso quindi come conclusione finale irrevocabile del giudizio in cui si esprime
il potere-dovere del giudice in sede giurisdizionale, costituisce anch’esso un presupposto
processuale, perché il processo non tollera che a fronte di un giudicato già formato
sull’esistenza di quel diritto, cioè una volta che un giudice ha giudicato sulla domanda
formulata su quel diritto con la sentenza passata in giudicato, si torni su quel diritto.
Su quel diritto non si può tornare davanti al giudice per ottenere un secondo accertamento
sull’esistenza o meno di quel diritto, perché quel diritto è ormai oggetto di un giudicato e
dunque proprio perché il giudicato è impeditivo, una volta esperiti tutti i gradi di giudizio, i
rimedi, le impugnative, tutte le garanzie difensive possibili per le parti, si è giunti all’epilogo
dell’iter del procedimento per definire irrevocabile il giudizio del giudice , il secondo
processo avviato per questa domanda deve chiudersi con una sentenza di rito, la quale
dichiara l’esistenza di un giudicato e quindi la mancanza di un presupposto processuale,
costituito dal fatto che su quella domanda il giudice si è già pronunciato con una sentenza
passata in giudicato.
Ecco perché il giudicato ci interessa come presupposto processuale perché se su quel
diritto già si è giudicato con un provvedimento conclusivo passato in giudicato, quindi
irrevocabile, l’ordinamento non tollera che su quel diritto si riproponga un nuovo giudizio.
La certezza del diritto è l’obiettivo del processo e dunque è necessario che su di esso non
ci sia un nuovo giudizio quando il giudizio si è già compiuto con una sentenza passata in
giudicato.
È il c.d. principio del ne bis in idem, cioè sulla stessa domanda non si può proporre un
doppio accertamento, può esservi solo un accertamento.
Il giudicato, in questo senso, ha una portata negativa, cioè impedisce, integrando un
presupposto processuale, che sullo stesso diritto già accertato con sentenza passata in
giudicato, si possa rinnovare una nuova domanda, davanti a un altro giudice o allo stesso
giudice, al quale si chiede nuovamente il giudizio che ormai invece è già stato offerto con
una pronuncia passata in giudicato . L’effetto negativo è quello di impedire che si possa
passare a trattare il merito in quel particolare giudizio, perché quel particolare giudizio è
già stato “pre-giudicato” da un provvedimento definitivo passato in giudicato.
Studiando il giudicato in questa particolare prospettiva, ovviamente non toccheremo tutti
gli aspetti del giudicato, perché il giudicato ha sì una portata negativa, quando cioè
l’oggetto della seconda domanda è lo stesso diritto oggetto della prima domanda
conclusosi con una sentenza passata in giudicato ( quindi abbiamo una perfetta identità tra
i diritti: il giudicato qui opera negativamente impedendo che sullo stesso diritto si formuli
una nuova domanda), ma il giudicato non opera solo negativamente ed è forse il modo più
complesso in cui opera.
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IL GIUDICATO

Il tema che affrontiamo oggi è l’ulteriore presupposto processuale che riguarda l’oggetto del giudizio e che è il giudicato. È un tema abbastanza complesso su cui si gioca interamente il principio fondamentale di un qualunque processo, ovvero quello di arrivare a un certo momento, una volta offerte tutte le garanzie possibili alle parti, a una definizione della controversia, a un accertamento sull’esistenza del diritto, che non sia più contestabile. Il giudicato, inteso quindi come conclusione finale irrevocabile del giudizio in cui si esprime il potere-dovere del giudice in sede giurisdizionale, costituisce anch’esso un presupposto processuale, perché il processo non tollera che a fronte di un giudicato già formato sull’esistenza di quel diritto, cioè una volta che un giudice ha giudicato sulla domanda formulata su quel diritto con la sentenza passata in giudicato, si torni su quel diritto. Su quel diritto non si può tornare davanti al giudice per ottenere un secondo accertamento sull’esistenza o meno di quel diritto, perché quel diritto è ormai oggetto di un giudicato e dunque proprio perché il giudicato è impeditivo, una volta esperiti tutti i gradi di giudizio, i rimedi, le impugnative, tutte le garanzie difensive possibili per le parti, si è giunti all’epilogo dell’iter del procedimento per definire irrevocabile il giudizio del giudice , il secondo processo avviato per questa domanda deve chiudersi con una sentenza di rito, la quale dichiara l’esistenza di un giudicato e quindi la mancanza di un presupposto processuale, costituito dal fatto che su quella domanda il giudice si è già pronunciato con una sentenza passata in giudicato. Ecco perché il giudicato ci interessa come presupposto processuale perché se su quel diritto già si è giudicato con un provvedimento conclusivo passato in giudicato, quindi irrevocabile, l’ordinamento non tollera che su quel diritto si riproponga un nuovo giudizio. La certezza del diritto è l’obiettivo del processo e dunque è necessario che su di esso non ci sia un nuovo giudizio quando il giudizio si è già compiuto con una sentenza passata in giudicato. È il c.d. principio del ne bis in idem , cioè sulla stessa domanda non si può proporre un doppio accertamento, può esservi solo un accertamento. Il giudicato, in questo senso, ha una portata negativa, cioè impedisce, integrando un presupposto processuale, che sullo stesso diritto già accertato con sentenza passata in giudicato, si possa rinnovare una nuova domanda, davanti a un altro giudice o allo stesso giudice, al quale si chiede nuovamente il giudizio che ormai invece è già stato offerto con una pronuncia passata in giudicato. L’effetto negativo è quello di impedire che si possa passare a trattare il merito in quel particolare giudizio, perché quel particolare giudizio è già stato “pre-giudicato” da un provvedimento definitivo passato in giudicato.

Studiando il giudicato in questa particolare prospettiva, ovviamente non toccheremo tutti gli aspetti del giudicato, perché il giudicato ha sì una portata negativa, quando cioè l’oggetto della seconda domanda è lo stesso diritto oggetto della prima domanda conclusosi con una sentenza passata in giudicato ( quindi abbiamo una perfetta identità tra i diritti: il giudicato qui opera negativamente impedendo che sullo stesso diritto si formuli una nuova domanda), ma il giudicato non opera solo negativamente ed è forse il modo più complesso in cui opera.

Infatti il giudicato opera anche in relazione a diritti diversi da quelli sui quali si è formato, del cui accertamento è dato il provvedimento finale, perché ci sono dei “collegamenti” talmente intensi tra diritti diversi che l’accertamento con sentenza passata in giudicato su un diritto influenza fortemente anche l’accertamento sull’ altro diritto che è diverso dal primo ma lo influenza ugualmente. Si dice in questo caso che il giudicato non opera con effetti negativi ma opera con effetti positivi. Perché? Perché in questo caso il giudicato non impedisce l’accertamento sul secondo diritto (che è diverso), ma influenza la decisione nel merito del secondo diritto, quindi agisce positivamente e la seconda sentenza pronunciata sul diritto diverso deve essere necessariamente in linea con la sentenza pronunciata sul primo diritto. Quindi il fenomeno della espansione del giudicato è un fenomeno che non guarda solo l’identità di diritti, che è più semplice da capire. È ovvio che, se io ho ottenuto un giudicato su un diritto e sullo stesso diritto propongo una nuova domanda, non posso farlo. La cosa più difficile da capire è che a volte il giudicato opera non in questa maniera perché, pur accertando un diritto, influenza l’accertamento di un altro diritto che è diverso, ma particolarmente connesso(termine tecnico) con un altro diritto che dà luogo a un secondo accertamento. In questo secondo caso si parla appunto di effetti positivi del giudicato: non impedisce il secondo processo, impone che la sentenza sul secondo giudizio diverso tenga conto della prima sentenza passata in giudicato sul diritto giudicato in precedenza.

Riassumendo: Quindi mentre nel primo caso che abbiamo esposto (identità tra i diritti) siamo di fronte a un’ efficacia negativa del giudicato che impedisce appunto lo svolgimento del secondo accertamento e il secondo giudizio che ha per oggetto il diritto che è già stato accertato deve chiudersi con una sentenza di rito, nel secondo caso abbiamo il giudicato che opera con effetti positivi , cioè abbiamo un secondo processo che ha per oggetto un diritto diverso che ha un collegamento particolare con il primo e il giudicato ha la funzione di influenzare la seconda sentenza che sarà emessa nel secondo giudizio.

Fatta questa premessa sul giudicato, è chiaro che ai fini dello studio dei presupposti processuali, ci interessa il primo degli aspetti del giudicato, cioè il giudicato con efficacia negativa.

Quando è che possiamo dire che un provvedimento è passato in giudicato?

Questo è un primo dato che dobbiamo capire per riuscire a capire la fattispecie che dà origine al giudicato. Come facciamo a dire che su quel diritto si è già formata una pronuncia che è passata in giudicato?

(N.B. Utilizziamo il termine “pronuncia” perché il giudicato non è solo una prerogativa delle sentenze. Il giudicato è prerogativa di provvedimenti che hanno forma diversa dalla sentenza, ma che hanno sostanza di una sentenza. Molto spesso l’ordinamento prevede provvedimenti conclusivi che hanno forma diversa dalla sentenza (per esempio: i decreti,

  • OPPOSIZIONE DI TERZO (ART. 404 c.p.c.)
  • REVOCAZIONE (ART.395 n.1,2,3,6 c.p.c.)

In conclusione: Si ha giudicato formale quando non è più esperibile o è stato esperito inutilmente uno dei mezzi di impugnazione previsti dall’art.324 c.p.c.

Quando è maturata la fattispecie che dà origine al giudicato, il provvedimento conclusivo non è più impugnabile con i rimedi ordinari, quindi passa in giudicato e per cui si forma questa speciale qualità del provvedimento che ora dobbiamo indagare: che portata ha, che efficacia ha, cosa impedisce di fare, cosa influenza il successivo giudizio. Queste sono le problematiche che andremo ad analizzare singolarmente.

Il primo elemento discriminante che noi dobbiamo esaminare è la distinzione tra provvedimenti di natura rituale, cioè che hanno una natura processuale, e provvedimenti che invece hanno una natura di merito, sostanziale.

Sappiamo che i provvedimenti di rito, processuali sono tutti quei provvedimenti conclusivi di un processo che hanno ad oggetto una pronuncia di natura processuale, che cioè dichiarano la mancanza di un presupposto processuale. Sono sentenze di natura processuale, sentenze di rito che impediscono che il giudizio si conduca naturalmente alla tutela nel merito del diritto, all’accertamento nel merito della domanda perché manca un presupposto processuale. Sono le c.d. sentenze di rito o sentenze processuali.

Da queste sentenze, dobbiamo distinguere le c.d. sentenze di merito , cioè quelle sentenze che superati i problemi attinenti alla esistenza dei presupposti processuali sono il risultato dell’accertamento nel merito da parte del giudice sull’esistenza o l’inesistenza del diritto.

Quindi ricapitolando: Le sentenze di rito hanno per oggetto i presupposti processuali e concludono processualmente per la mancanza di un presupposto processuale senza passare nel merito. Le sentenze di merito invece concludono il giudizio di un processo e giungono ad un accertamento di diritti.

Queste due tipologie di sentenze dal punto di vista del giudicato producono effetti diversi. Infatti le sentenze di rito hanno la caratteristica di produrre solo una efficacia endo- processuale, cioè stabilizzata soltanto all’interno del processo in cui sono rese, non introducono una efficacia fuori del processo. Fuori da questo procedimento, in un autonomo procedimento avviato da un’autonoma domanda queste sentenze non hanno effetto.

Esempio: ipotizziamo che il giudice dichiari, a fronte della mia domanda, carenza di interesse di agire. Il giudice dice che non pronuncia nel merito sulla mia domanda perché non ho un interesse ad agire. Questa sentenza che chiude il rito, il processo, qualora io avvii una nuova domanda, anche nei confronti dello stesso giudice, avviando così un autonomo processo, è priva di effetti. Il secondo giudice dovrà valutare se io ho o meno un interesse ad agire, se ce l’ho si pronuncerà nel merito e quindi andrà contro ciò che ha affermato il suo collega, se invece non ce l’ho, confermerà la sentenza del suo collega.

Quindi queste sentenze di natura processuale sono in realtà sentenze che non producono effetti fuori dal processo. Come facciamo a sostenere questo? C’è una norma che ce lo dice: l’ ART.310 c.p.c. , che regola gli effetti dell’estinzione. Questa norma al secondo comma ci dice:

“L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.”

Questo secondo comma dell’art.310 ci dice che se un certo processo si estingue, non sopravvive nulla eccetto le sentenze di merito che sono state pronunciate in quel processo o le sentenze che regolano la competenza.

È chiaro che attraverso l’interpretazione di questo comma dobbiamo ritenere che tutte le sentenze di rito, in quanto non menzionate come atti processuali capaci di sopravvivere all’estinzione del processo, non possono produrre effetti fuori dal processo. Oggi due sentenze di rito hanno la capacità di produrre effetti fuori dal processo:

  • Una la troviamo nel comma 2 dell’art.310, cioè le sentenze che regolano la competenza e sono le sentenze che la Corte di Cassazione pronuncia in sede di regolamento di competenza. Queste sentenze, per scelta del legislatore, quando la Cassazione organo supremo ha deciso chi è competente, hanno la capacità forte di imporsi al di fuori del processo in cui sono rese e impediscono il ne bis in idem, impediscono cioè che si ridiscuta in autonomo processo ancora una volta della competenza su quella domanda.
  • Accanto alle sentenze che regolano la competenza, troviamo, in virtù della l.69/2009 oggi anche le sentenze che regolano la giurisdizione , cioè quelle sentenze pronunciate dalla Corte di Cassazione sul profilo di giurisdizione, hanno la capacità di esprimere la loro efficacia fuori dal processo in cui sono rese.

Sono due casi eccezionali di sentenze di rito, di sentenze processuali che hanno la capacità di esprimersi fuori dal processo in cui sono rese. Tutte le altre sentenze di rito, alla luce della interpretazione del secondo comma dell’art.310, non sono capaci di produrre effetti al di fuori del processo dove sono rese.

È la domanda introduttiva o la sentenza finale che il giudice emette? Qual è l’ambito in cui si è espresso il giudicato? E allora dobbiamo andare ad analizzare l’oggetto domanda introduttiva oppure l’oggetto della sentenza? Questo perché possono esserci molto spesso delle difformità tra la domanda e il suo ambito oggettivo e la sentenza e il suo ambito oggettivo. Queste difformità possono nascere o da ragioni fisiologiche del processo, cioè da il rispetto delle regole processuali, o da ragioni patologiche, cioè da violazioni delle regole processuali che il giudice commette e che creano una difformità tra l’oggetto della domanda e l’oggetto della sentenza. Quindi dobbiamo pensare ad alcuni fenomeni che si possono pensare nell’ambito del processo: le c.d. domande condizionate e le domande alternative.

Cosa sono le domande condizionate?

Sono domande in cui io nel formulare la domanda introduttiva dico al giudice: “dammi questo diritto sulla base di questa domanda. Qualora tu ritenga infondata questa domanda, che io ti formulo in via principale, ti chiedo di darmi quel diritto sulla base di quest’altra domanda.” Cioè, condiziono l’accertamento sulla seconda domanda al rigetto della prima domanda. Si dice in questo caso che vi è una domanda principale e una domanda subordinata: una domanda subordinata condizionata al mancato fondamento della domanda principale.

Esempio: io devo agire per la risoluzione del contratto e posso agire in due modi: ritenendo che vi sia stata una violazione all’interno di quel contratto di una clausola che le stesse parti hanno ritenuto come clausola risolutiva espressa la cui violazione comporta automaticamente la risoluzione di quel contratto. Allora cosa chiedo al giudice? Al giudice chiedo: “accertami che il contratto sia già risolto perché le parti hanno violato una clausola essenziale, una clausola risolutiva espressa”. *(le clausole risolutive espresse sono quelle clausole la cui violazione provoca automaticamente la risoluzione del contratto, senza che si debba passare da un provvedimento di natura costitutiva del giudice. Dipende dalla volontà delle parti.) Siccome posso avere dei timori, perché non sono certo che quella clausola sia una clausola risolutiva espressa oppure l’interpretazione della volontà delle parti non è così chiara per stabilire se quella è una clausola risolutiva espressa, potrei anche dire al giudice: “se tu non mi accogli la prima domanda di accertamento della risoluzione per la violazione della clausola risolutiva espressa, ti chiedo di esaminare la seconda domanda in cui dico che l’inadempimento arrecato per contratto è grave ed è dunque ai sensi dell’art.1453 c.c. che chiedo a quel giudice con una sentenza costitutiva la risoluzione di quel contratto. Come vediamo, io formulo due domande condizionate: nella prima domanda chiedo l’accertamento di una risoluzione già nata sul piano del diritto sostanziale e nella seconda domanda subordinata dico al giudice: “ se non accogli la prima domanda, ti chiedo che tu mi dia la risoluzione con effetti di una sentenza costitutiva sulla base di un diverso fondamento di fattispecie, cioè il grave inadempimento come fonte di risoluzione del contratto (art.1453 c.c.).

Ho condizionato tutte e due le domande. Il giudice esamina la seconda se mi restringe la prima. Se mi accoglie la prima, non esamina la seconda. È chiaro che in questi casi, se il giudice mi accoglie la prima domanda, non è che l’oggetto del processo è su due domande, ma è solo quello che risulta dalla sentenza: cioè è diciamo la domanda su cui si è strettamente pronunciato il giudice accogliendola. Il giudice quando accoglie la domanda principale non esamina la domanda subordinata, quando io ho fatto condizionamento e quindi sulla domanda subordinata la sentenza non si pronuncia. Diverso sarebbe se respingesse la prima domanda, allora sarebbe necessario una pronuncia anche sulla seconda e la sentenza avrebbe ad oggetto entrambe le domande. Se il giudice mi accoglie la prima domanda, non va ad esaminare la seconda, visto che io le ho condizionate, e la sentenza dunque ha un ambito oggettivo più ristretto della domanda perché l’atto introduttivo ha ad oggetto due domande, ma la sentenza, quando mi accoglie la prima domanda, ha ad oggetto solo la prima domanda.

E invece le domande alternative?

Vediamo l’esempio in cui chiedo i danni. Cosa posso chiedere al giudice? Posso chiedere di darmi il risarcimento dei danni o per illecito extra contrattuale o perché il danno è stato provocato dalla violazione di un contratto. Esempio: il contratto di trasporto. Mi faccio del male su un pullman urbano e al giudice posso chiedere: chiedo al vettore, all’impresa di trasporti di risarcirmi perché io ho fatto un contratto di trasporto al momento in cui ho pagato il biglietto per essere trasferito da un punto all’altro della città, però potrei anche formulare una domanda qualora tema che questo contratto non si sia instaurato(magari non ho pagato il biglietto o qualche altra ragione) per un illecito extra contrattuale, in quanto trasportato l’autista ha fatto una manovra incauta, quindi è responsabile sulla base dei principi della responsabilità il datore di lavoro quindi l’autista, l’impresa di trasporti e chiedo un risarcimento per danno extra contrattuale. Poi posso formulare due domande alternative al giudice, gli posso dire: “dammi questo diritto perché nasce dal contratto oppure dammi questo diritto perché nasce dall’illecito extracontrattuale”. È una tecnica di formulazione delle domande, degli atti introduttivi assolutamente diffusa nell’ambito del processo sul quale poi l’avvocato della parte deve misurarsi nel tentativo di non lasciare nulla di intentato, deve avere sempre gli strumenti pronti nel caso che qualche insuccesso si verifichi, avere sempre una risposta pronta con un’altra richiesta alternativa che consenta di ottenere il risultato finale. Quindi si chiede la tutela o in un modo o in un altro. È chiaro che se il giudice me la dà in un modo, non me la dà nell’altro, ma ancora una volta abbiamo la sentenza finale che ha un oggetto minore rispetto alla domanda originaria, perché quest’ultima ha ad oggetto due domande alternative, la sentenza invece ha ad oggetto una sola di queste domande.

Ecco qui che abbiamo il primo esempio di alterazione tra oggetto della sentenza e oggetto della domanda per ragioni fisiologiche, perché qui non è che il processo violi nessuna regola. Siccome la parte è sovrana nel decidere se agire o non agire, la parte è sovrana di

Il primo profilo, che abbiamo già considerato nelle considerazioni introduttive, è quello della IDENTITÀ DI DIRITTI. Ci siamo detti che una volta che si è formato un giudicato, cioè una volta che il giudice ha deciso in modo irrevocabile sul diritto, una domanda che avvia un nuovo giudizio su quel diritto non è consentita. In virtù del principio del ne bis in idem il giudicato opera con questa sua efficacia negativa impedisce che sullo stesso diritto già accertato in un primo processo, in una prima sentenza passata in giudicato in un secondo episodio processuale sulla base di un’autonoma diversa successiva domanda. Abbiamo detto che qui il giudicato funziona con efficacia negativa, cioè impedisce il secondo giudizio, ed è inquadrabile come presupposto processuale, perché appunto chiude il processo con una sentenza di natura processuale, con cui il giudice dice che non si può pronunciare una seconda volta su quanto egli stesso o un suo collega ha già avuto occasione di pronunciarsi in modo irrevocabile.

Quello che però ora dobbiamo capire bene è che questa identità di diritti è ancora un ragionamento un pochino superficiale nell’analisi del fenomeno perché gli ambiti oggettivi del giudicato sulla identità di diritti si atteggiano in maniera diversa se il diritto è autoindividuato o eteroindividuato.

Abbiamo visto i diritti autoindividuati ed eterointdividuati quando abbiamo parlato della domanda, della causa petendi. Abbiamo visto come nei diritti autoindividuati la fattispecie costitutiva del diritto non è elemento di identificazione del diritto. Il diritto infatti si auto individua. Invece nei diritti eteroindividuati il fatto costitutivo che origina il diritto lo identifica. Ogni fatto costitutivo individua un diritto diverso. Esempio: il diritto di proprietà è un diritto auto individuato. Infatti qualunque fatto costitutivo del diritto di proprietà come per esempio l’acquisto a titolo derivativo della proprietà o l’acquisto per usucapione, quindi la diversa allegazione del fatto storico non implica una diversità del diritto, perché il diritto di proprietà come tutti i diritti assoluti si auto identifica, non ha necessità ai fini della sua identificazione del fatto che lo costituisce. Invece un esempio di diritto etero individuato è il diritto di credito: infatti dire che io devo ricevere 100 a titolo di rata di un mutuo oppure devo ricevere 100 a titolo di prestito, di compravendita, di canone di locazione, quindi sulla base di fattispecie costitutive diverse ho diritti diversi. Quindi i diritti auto individuati sono unici qualunque sia il fatto che li costituisce e i diritti etero individuati invece sono tanti diversi quanti sono i fatti che li costituiscono. Tutto questo ha delle ripercussioni sul piano degli ambiti oggettivi del giudicato, perché l’ambito dei limiti oggettivi del giudicato per i diritti auto individuati è molto più ampio che per i diritti etero individuati. Perché questo? Perché se il diritto non si identifica con il fatto costitutivo secondo le caratteristiche dei diritti autoindividuati, ogni qualvolta io introduco la domanda allegando un diverso fatto costitutivo chiedo la tutela dello stesso diritto. Quindi, una volta che io ho ottenuto un giudicato ad esempio negativo sul diritto di proprietà avendo avviato la domanda sulla base di un acquisto a titolo derivativo della

proprietà, posso io in un successivo giudizio avviare una domanda a tutela della stessa proprietà allegando un diverso fatto costitutivo, ad esempio un acquisto a titolo originario della proprietà, come avviene in un’usucapione? La risposta è no, perché qualunque fatto nuovo, diverso, costitutivo del diritto che io alleghi nei diritti autoindividuati di cui fa parte il diritto di proprietà, io non vado a indicare un diritto diverso, ma indico sempre lo stesso diritto perché i fatti costitutivi diversi non mi alterano la identità del diritto che si autoindividua. Quindi nell’esempio che abbiamo fatto se io agisco in un primo giudizio sulla base di un acquisto a titolo derivativo, ottengo un giudicato negativo, che mi nega la proprietà e agisco con un secondo giudizio sulla base di una domanda in cui allego un fatto diverso (un acquisto a titolo originario) io avrò da quel giudice una risposta negativa, che mi dirà che non si può più pronunciare perché ci si è già pronunciati a riguardo ed anche se si allega un fatto diverso, il diritto è sempre quello perché si auto individua. Ecco perché i limiti oggettivi del giudicato nei diritti autoindividuati è più ampio rispetto ai diritti etero individuati, perché invece nei diritti etero individuati il ragionamento è molto diverso. Infatti nei diritti etero individuati ogni fatto costitutivo diverso indica un diritto diverso. Se dunque io in un primo processo, in un primo giudizio, agisco per la tutela del diritto di credito sulla base di un contratto di mutuo, per esempio la restituzione della somma mutuata, chiedo che mi sia restituita la somma che ho mutuato e il giudice mi dice che io non ho mai perfezionato un contratto di mutuo, quindi mi nega il riconoscimento del mio diritto alla restituzione della somma e poi in un secondo giudizio allego un fatto diverso per esempio una compravendita e dico che quella somma anziché essermi data a titolo di rimborso di una somma mutuata mi venga data a titolo di prestito di una compravendita, cioè di una fattispecie costitutiva(la compravendita) che è diversa dal rapporto di mutuo. Ebbene in questo secondo giudizio non troverò uno sbarramento del giudicato ma il secondo giudice mi andrà ad accertare in merito se il secondo diritto esiste o non esiste, perché se esiste è diverso dal primo in quanto si individua attraverso il diverso fatto storico che viene allegato.

Ecco perché quindi i limiti oggettivi del giudicato sono più ampi quando si tratta di diritti auto individuati e sono più ristretti quando si tratta di diritti etero individuati.

Quindi abbiamo studiato il fenomeno della IDENTITÀ DI DIRITTI. Abbiamo già visto l’efficacia negativa del giudicato. Abbiamo però nominato anche l’efficacia c.d. riflessa del giudicato, che è l’efficacia positiva del giudicato, che si ha quando l’oggetto del secondo processo è un diritto diverso ma che è collegato al diritto oggetto del primo giudizio con un legame particolarmente forte. Quindi in questo caso la sentenza del primo giudizio passata in giudicato influenza la seconda, in quanto ha ad oggetto un diritto che ha un legame particolarmente forte con quello del primo.

Ora dobbiamo analizzare da vicino quand’è che si ha questo forte legame tra diritti. È la c.d. CONNESSIONE TRA DIRITTI PER PREGIUDIZIALITÀ-DIPENDENZA.

Esempio:

figlio di quel padre e agisce per ottenere questo accertamento e abbiamo la sentenza passata in giudicato con cui si accerta che quel soggetto è il padre di quel figlio. Quel giudicato lì che si forma è un giudicato che esprime effetti anche nel giudizio successivo che ha ad oggetto il credito alimentare? La risposta è si. Ecco l’effetto positivo del giudicato, l’efficacia riflessa del giudicato. Pur essendo i diritti (X) e (Y) due diritti diversi l’uno rispetto all’altro, dovendosi pure ritenere che sono immuni l’uno rispetto all’altro dai giudicati che li hanno accertati nei due separati giudizi, dobbiamo però rispondere che in virtù del legame forte che c’è tra loro per cui il diritto (X) a partire dalla fattispecie costitutiva del diritto (Y) dovrebbe ritenere che accertato quel giudicato del diritto (X) il giudizio che ha accertato il diritto (Y) del diritto (X) non si discute più. Quello è accertato come efficacia di giudicato. Il giudice che dovrà pronunciarsi nel secondo diritto che ha ad oggetto il diritto (Y), cioè il credito alimentare, non potrà mettere in discussione che tra i due soggetti c’è un rapporto parentale, che tra questi due soggetti c’è uno status elemento costitutivo del credito alimentare. Ecco l’efficacia positiva, l’efficacia riflessa del giudicato sul diritto (Y) indotto dal giudicato che si è formato nel primo processo sul diritto (X). Per concludere vediamo degli esempi.

Esempio I: il giudicato che si è formato in un primo processo sullo status parentale tra due soggetti, non può essere messo più in discussione nel secondo giudizio perché appunto è un giudicato, quando il secondo giudizio ha per oggetto un diritto diverso, il diritto agli alimenti, ma che ha tra i suoi elementi costitutivi appunto il diritto (X), cioè lo status parentale. Quello è accertato una volta per tutte, non si discute più.

Dopo tutto questo discorso, che comunque sia rappresenta un fenomeno anomalo, dobbiamo andare ad analizzare la norma che è l’ ART.2909 c.c., che già dalla rubrica (cosa giudicata) vediamo che c’è qualcosa che ci interessa:

“L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”

Ecco l’espressione “a ogni effetto” : non è più un giudicato che si esprime in relazione allo stesso diritto ma anche in virtù di quell’effetto interiore che è l’efficacia riflessa che discende dal legame di pregiudizialità dipendenza.

A questo punto dobbiamo farci una domanda: ma se è vero che l’accertamento con efficacia di giudicato di un diritto (X) produce effetti in un secondo processo che ha per oggetto il diritto (Y), è vero il contrario? Cioè, che accade se il primo accertamento non coincide con il diritto (X) ma con il diritto (Y)?

Ipotizziamo che la causa sia iniziata tra le parti come causa relativa al credito alimentare (diritto (Y) ). Causa della quale il giudice per concedere il credito alimentare deve essersi posto anche il problema dell’esistenza del diritto (X), che è elemento costitutivo del diritto (Y). Lo status parentale non può essere un oggetto di indagine da cui prescinde il giudice nella sentenza sul credito alimentare. Il giudice deve porsi il problema: ma esiste parentela tra questi due soggetti? Perché senza questa il credito alimentare non può essere dato. Ora la domanda che ci poniamo è: ma se il primo giudicato è sul diritto (Y) dove il giudice è passato dall’accertamento sul diritto (X), in un secondo giudizio l’oggetto invece è il diritto (X), il giudicato che si è formato sul diritto (Y) influenza anche il giudicato sul diritto (X)? Cioè quell’accertamento che il giudice ha compiuto nel conoscere la fattispecie all’origine del diritto (Y) del credito alimentare e che è anche un giudicato che in qualche modo risolve il problema sull’esistenza del diritto (X) dello status parentale, influenza il secondo processo che ha ad oggetto il diritto (X)? La risposta è NO. È vero il fenomeno dell’efficacia riflessa quando il giudicato si esprime sul diritto pregiudiziale. In questo caso il giudicato sul diritto pregiudiziale influenza il giudicato del diritto dipendente, ma non è vero l’inverso. Non è vero invece che il giudicato che si esprime sul giudizio dipendente possa essere un giudicato che ha efficacia anche nel giudizio successivo sul diritto pregiudiziale. È vero l’andamento (X) (Y) ma non è vero l’andamento (Y) (X). Come mai? C’è un articolo del codice di procedura ed è l’ ART.34 c.p.c.. La sua rubrica è accertamenti incidentali. Cosa vuol dire accertamenti incidentali? Vuol dire un accertamento che è stato come un incidente all’interno di quel processo, è un accertamento che quindi non è in grado di formare giudicato.

Vediamolo:

“Il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui.”

La norma ci dice che quando esiste un diritto pregiudiziale che è elemento costitutivo di un altro diritto e che viene accertato ai fini dell’accertamento del diritto dipendente, quell’accertamento può essere idoneo al giudicato solo in due casi:

  • Quando la legge lo prevede
  • Quando vi è espressa domanda delle parti

Solo in queste due ipotesi, cioè che la legge preveda l’obbligo di accertare con indagine di giudicato il diritto pregiudiziale oppure le parti lo vogliano e quindi propongano una

L’acquirente costretto a pagare il prezzo della compravendita in virtù del primo giudicato, agisce a sua volta contro il venditore chiedendo la consegna del bene e quindi avvia un secondo giudizio che ha per oggetto quest’altro diritto, diverso dal primo, che è un effetto dello stesso rapporto.

Domanda: in questo secondo giudizio si può discutere sulla validità e sull’efficacia del contratto di compravendita o no? Ecco qui la situazione di giudicato sull’antecedente logico. Nel primo giudicato è antecedente logico necessario l’esistenza del rapporto di compravendita, perché io il pagamento di prezzo senza il rapporto di compravendita non devo eseguirlo. Il giudice che mi ha accertato l’obbligo di pagamento del prezzo e mi ha condannato a pagarlo, come antecedente logico necessario del suo ragionamento ha dovuto accertare che quel contratto di compravendita esisteva ed era efficace. Nel secondo giudizio è preso in considerazione un diverso aspetto del contratto: come nel caso che abbiamo posto la consegna del bene. A questo punto non si può più discutere la validità e l’efficacia del contratto di compravendita. Non si potrà impugnare il contratto di compravendita sostenendo che è nullo, annullabile, che può essere rescisso, risolto, perché quel contratto nel primo giudicato è antecedente logico necessario del giudicato che si è espresso sul pagamento del prezzo e il pagamento del prezzo implica come antecedente logico necessario l’esistenza del rapporto. Ecco l’aspetto della pregiudizialità logica o dell’antecedente logico necessario: in qualunque dei giudizi che hanno ad oggetto gli effetti di un contratto come nel caso di un contratto a effetti plurimi (che fa sorgere quindi più diritti) ogni giudicato che si esprime su uno di questi effetti riverbera le sue conseguenze sul giudizio relativo agli altri effetti, perché su quel giudizio non si può più discutere dell’antecedente logico necessario, della validità e dell’efficacia del giudicato.

Schema generale dei limiti oggettivi del giudicato:

  • Identità tra diritti: (X)=(X) Il giudicato si esprime in modo negativo. Impedisce che un secondo processo si possa condurre su uno stesso diritto già accertato con efficacia di giudicato. Attenzione: il dosaggio dei limiti oggettivi varia a seconda che si sia di fronte a un diritto autoindividuato o a un diritto eteroindividuato.
  • Efficacia riflessa o positiva del giudicato:

Quando vi è un legame di pregiudizialità dipendenza tra due diritti, per cui un diritto è elemento costitutivo dell’altro diritto, il giudicato che si esprime sul diritto pregiudiziale produce effetti anche sul giudizio che ha ad oggetto il diritto dipendente.

Il giudicato che ha per oggetto lo status parentale produce effetti sul giudizio che ha ad oggetto il credito alimentare. Non è vero l’inverso invece.

Vedi art.34 c.p.c. per accertamento incidentale quando ha valore di giudicato o no.

  • L’accertamento su un effetto comporta l’accertamento sulla validità e l’efficacia del suo antecedente logico necessario, cioè del rapporto contrattuale, del rapporto giuridico.

LIMITI SOGGETTIVI

Vediamo nei confronti di quali soggetti si esprime il giudicato. Saremmo tentati di rispondere a questo problema in maniera secca e semplice e cioè che il giudicato si esprime solo nei confronti delle parti del processo, in virtù del principio del contradditorio secondo il quale subisce gli effetti della sentenza chi ha realmente potuto partecipare a quel processo difendendosi, contraddendo ed esercitando le garanzie della difesa sancite dalla Costituzione(art.24 e art.111 Cost.). Solo coloro che sono stati parte di quel processo sono soggetti nei confronti dei quali si esprime il giudicato.

Tutto questo sarebbe così semplice, ma non è così. Vi sono dei fenomeni, ancora una volta nascenti da legami forti tra diritti, in cui il giudicato si esprime ultra partes , cioè oltre le parti che sono state protagoniste di quel processo che ha originato il giudicato, anche nei confronti di terzi, cioè di persone rimaste fuori dal processo, sacrificando così il principio del contraddittorio. Il primo dato da cui muove per capire tutto questo è quello di capire però che i limiti soggettivi del giudicato hanno un limite fondamentale: quello di rispettare i limiti oggettivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo ipotizzare che il giudicato si esprima fuori dalle parti, ultra partes anche nei confronti dei terzi tenendosi sempre nel solco dei limiti oggettivi, perché i limiti soggettivi non possono forzare i limiti oggettivi. Quindi diciamo che se dobbiamo fare un ragionamento a caduta logica dobbiamo dire che prima dobbiamo teorizzare quali sono i limiti oggettivi del giudicato, poi dobbiamo porci se in quel limitato ambito dei limiti oggettivi può accadere qualche volta se il giudicato possa esprimersi fuori dalle parti del processo, anche nei confronti dei terzi. Quindi i limiti soggettivi del giudicato non possono mai contraddire i limiti oggettivi, non possono mai essere qualcosa di più di quello che noi abbiamo individuato quando abbiamo parlato dei limiti oggettivi. I limiti soggettivi del giudicato sono conseguenze ai limiti oggettivi. Questo vuol dire che a questo punto noi abbiamo due schemi su cui confrontarci:

  • L’IDENTITÀ TRA DIRITTI
  • LA PREGIUDIZIALITÀ DIPENDENZA TRA DIRITTI

giudicato che esprime efficacia riflessa anche sul giudizio che riguarda la posizione del subconduttore? Ecco vediamo qui come il fenomeno nasce dall’efficacia riflessa e solo con l’efficacia riflessa si può porre un problema di giudicato ultra partes. Vedremo come la risposta è affermativa: il giudicato che si esprime nel rapporto di locazione principale tra locatore e conduttore, per esempio un giudicato che nega quel rapporto di locazione, produce effetti devastanti sulla posizione del subconduttore il quale subisce a ricaduta gli effetti, in quanto titolare di un diritto dipendente, e dunque non ha il diritto di sublocazione sulla base della locazione perché manca l’elemento costitutivo del diritto. Poi potrà rivalersi sul conduttore per danni, ma in questa sede non ci interessa. Ciò che ci interessa è che il giudicato sul primo rapporto, sul primo diritto (X) produce effetti sul diritto (Y). Siamo nell’ambito dell’efficacia riflessa, siamo nell’ambito della pregiudizialità dipendenza e può accadere un fenomeno di efficacia ultra partes.

Però non dobbiamo pensare che ogni qualvolta vi è un’efficacia riflessa vi sia un fenomeno di efficacia ultra partes del giudicato. Questa è una teoria che hanno espresso i primi interpreti del processo civile, ai primi del Novecento, nell’Ottocento, i quali amanti di una certa specularità di figure, tendevano a individuare l’ambito dei diritti soggettivi alla pari dell’ambito dei diritti oggettivi, per cui ogni qualvolta ci fosse stata un’efficacia riflessa del giudicato sul piano oggettivo, sarebbe seguita un’efficacia ultra partes del giudicato sul piano soggettivo. Così non è, perché se fosse così questa regola così ampia, diffusa noi creeremmo una disciplina del processo incostituzionale. Questi infatti erano autori che scrivevano sotto lo Statuto Albertino, sotto il codice del 1865, non avevano una costituzione rigida come la nostra che sancisce con l’art.24 il diritto di difesa della parte, con l’art.111 il diritto della parte di contraddire nel processo. Questa dottrina aveva ragione di esistere in un contesto diverso. Oggi a partire dagli studi degli anni ’70 in poi e particolarmente poi di seguito con la giurisprudenza, le sentenze dei giudici si è finalmente detto che non è assolutamente automatico che l’efficacia riflessa del giudicato produca giudicato ultra partes. Il fenomeno dell’efficacia riflessa come efficacia ultra partes si ha solo in due casi:

  • Uno è un caso che abbiamo già accennato: è quello dell’art.111 c.p.c., che abbiamo visto nell’esame dei principi del processo, quando abbiamo detto che qualche volta il diritto sacrifica il contraddittorio rispetto al diritto di azione. È quella ratio che presiede questo principio che giustifica eccezionalmente nell’art.111 c.p.c. il fenomeno dell’efficacia ultra partes.
  • L’altra ipotesi di giudicato con efficacia ultra partes l’abbiamo sul piano del diritto sostanziale. Noi scopriamo infatti sul piano del diritto sostanziale (parliamo dell’esempio della locazione) che qualche volta il diritto sostanziale ci dice che i negozi giuridici che intervengono sul diritto principale producono effetti sul diritto dipendente. È una scelta di diritto sostanziale e poiché il processo non può alterare le regole sostanziali, anche nel processo il giudicato che si forma sul diritto pregiudiziale

produce effetti sul diritto dipendente. È quindi una ragione di diritto sostanziale che giustifica l’efficacia ultra partes del giudicato.

Riepilogando: I limiti soggettivi del giudicato si esprime nell’ambito dell’efficacia riflessa e con una pregiudizialità dipendenza tra diritti. Non è vero il principio secondo il quale ogni qualvolta c’è un’efficacia riflessa del giudicato dal punto di vista oggettivo vi è anche efficacia ultra partes soggettiva del giudicato. È vero invece che questo fenomeno può accadere due volte: uno è l’art.111 c.p.c., quando il diritto di azione viene fatto prevalere sul diritto di contraddire; l’altro nell’ambito del diritto sostanziale.