Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Il Litisconsorzio: Principio, Tipi e Connessezza tra Partecipanti, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Il concetto di litisconsorzio, una situazione in cui un processo legale coinvolge più parti. Esplora le previsioni legali, i tipi (attivo, passivo e misto) e quando si verifica (originario o successivo). Il documento anche discute la necessità o facoltatività del litisconsorzio e le conseguenze di mancare alla presenza di tutti i partecipanti.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 11/09/2014

giurisprudenzasannio
giurisprudenzasannio 🇮🇹

2 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Il litisconsorzio
Si ha litiscorsorzio quando nel processo vi è una pluralità di
parti.
La sua previsione è diretta applicazione del principio
dell'economia dei giudizi e della non contraddittorietà dei
giudizi.
Il litisconsorzio può essere:
a) attivo (più attori)
b) passivo (più convenuti)
c) misto (più attori e più convenuti contemporaneamente).
Rispetto al momento in cui si verica la presenza di più parti,
il litisconsorzio può essere:
-originario, se il processo viene instaurato n dal suo inizio
con pluralità di parti;
-successivo, se alle parti originarie se ne aggiungono altre
durante lo svolgimento del processo per intervento o per
riunione di due o più cause.
Rispetto al rapporto che lega le parti tra loro, il litisconsorzio
può essere:
-necessario (art. 102) quando la decisione non può essere
pronunciata che in confronto di più parti, cioè quando il
rapporto sostanziale che si fa valere è unico rispetto a più
soggetti.
Alla base del litisconsorzio necessario c'è, dunque, una
legittimazione ad agire necessariamente congiunta,
determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Il Litisconsorzio: Principio, Tipi e Connessezza tra Partecipanti e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity!

Il litisconsorzio

Si ha litiscorsorzio quando nel processo vi è una pluralità di parti.

La sua previsione è diretta applicazione del principio dell'economia dei giudizi e della non contraddittorietà dei giudizi.

Il litisconsorzio può essere:

a) attivo (più attori)

b) passivo (più convenuti)

c) misto (più attori e più convenuti contemporaneamente).

Rispetto al momento in cui si verifica la presenza di più parti, il litisconsorzio può essere:

  • originario , se il processo viene instaurato fin dal suo inizio con pluralità di parti;
  • successivo , se alle parti originarie se ne aggiungono altre durante lo svolgimento del processo per intervento o per riunione di due o più cause.

Rispetto al rapporto che lega le parti tra loro, il litisconsorzio può essere:

  • necessario (art. 102) quando la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti, cioè quando il rapporto sostanziale che si fa valere è unico rispetto a più soggetti.

Alla base del litisconsorzio necessario c'è, dunque, una legittimazione ad agire necessariamente congiunta, determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale

affermato. In alcuni casi è la legge a stabilire la necessità del litisconsorzio.

Pertanto se il giudizio viene promosso senza la presenza di tutti i litisconsorti, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito; se tale onere non viene adempiuto nel termine, il processo si estingue.

In ogni caso la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti di uno soltanto dei litisconsorti necessari è inutiliter data cioè non ha effetti non soltanto nei confronti dei litisconsorti pretermessi, ma anche nei confronti delle parti tra le quali è stata pronunciata.

  • facoltativo (art. 103): si verifica quando per ragioni di opportunità pratica, più azioni vengono esercitate nello stesso processo; non si tratta di una riunione imposta dalla legge, sicchè le varie azioni potrebbero anche essere decise separatamente.

Ciò è possibile nei seguenti limiti:

-litisconsorzio facoltativo proprio: più persone possono agire o essere convenute nello stesso processo a condizione che fra le cause proposte esista connessione per l'oggetto o per il titolo;

-litisconsorzio improprio: quando la decisione delle cause dipende dalla soluzione di identiche questioni.