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Il parlamento, Appunti di Diritto Pubblico

parlamento

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 18/07/2016

vane951
vane951 🇮🇹

4

(1)

18 documenti

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Scarica Il parlamento e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! IL PARLAMENTO A)Caratteri e origine storica Il Parlamento, nel sistema costituzionale italiano, è un organo: • COSTITUZIONALE: in quanto rientra nell’organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all’esercizio della sovranità, attraverso la titolarità della FUNZIONE LEGISLATIVA. In veste di organo costituzionale esso è: NECESSARIO- INDEFETTIBILE – INDIPENDENTE e in posizione PARTITETICA rispetto agli altri organi costituzionali (BARILE); • COMPLESSO: essendo costituito da 2 organi (BICAMERALISMO PERFETTO), posti su un piano di PIENA PARITA’ GIRUDICA (le CAMERE); le deliberazioni parlamentari (attività legislativa) derivano dalla perfetta confluenza delle volontà di queste ultime; • COLLEGIALE: essendo formato da più componenti o membri che non agiscono individualmente, ma come COLLEGIO; • RAPPRESENTATIVO: perché rappresenta e rispecchia, più degli altri organi costituzionali, la volontà politica del popolo inteso come CORPO ELETTORALE, cosi’ si spiega la sua posizione di “CENTRALITA’” e di primaria rilevanza e prestigio nel sistema in quanto costituisce la MASSIMA SEDE RAPPRESENTATIVA del popolo sovrano; • Con FUNZIONI: • LEGISLATIVE: in quanto, assieme alle ASSEMBLEE REGIONALI, titolare del potere di esprimere la volontà politica del Paese, trasfondendola in norme giuridiche che prendono il nome di LEGGI. • Di CONTROLLO POLITICO sul Governo (e sugli organi da esso dipendenti) che, per poter svolgere le sue funzioni, deve godere della sua FIDUCIA (art.94 Cost) • GIURISPRUDENZIALI: nei casi, di MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PDR, per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione. • Di CONNOTAZIONE DEL SISTEMA: in quanto, l’insieme dei poteri riconosciutigli connota non solo la FORMA DI GOVERNO ( cioè la distribuzione del potere fra gli organi di direzione dello Stato), ma anche la FORMA STATO ( cioè il rapporto tra Governo e cittadini). Dal P, inoltre, prendono origine o risultano in parte influenzati tutti gli altri organi dello Stato; • Di DIALOGO CON L’UNIONE EUROPEA: sia nella FASE ASCENDNETE di formazione degli atti dell’Unione Europea che nella FASE DISCENDENTE di attuazione degli stessi nell’ordinamento interno. ORIGINI STORICHE: Con l’ACT OF SETTLEMENT del 1701, mediante cui il Parlamento Inglese conquistò il diritto di stabilire l’ordine si successione al trono, è nata la prima forma di ASSEMBLEA SOVRANA formata da soggetti indipendenti. In Inghilterra il primo Parlamento assunse già dal principio una forma BICAMERALE. Nel corso dello stesso secolo, il sistema parlamentare assunse un potere fondamentale: influenzare la corona per la nomina del PRIMO MINISTRO. Solo successivamente, con l’adozione del SUFFRAGIO UNIVERSLAE, tutti i cittadini (inizialmente solo di sesso maschile) iniziarono ad eleggere i propri rappresentanti conferendo ai Parlamenti il carattere di organo democratico. Nel PIEMONTE SABAUDO e successivamente nel REGNO D’ITALIA (1861) dello STATUTO ALBERTINO furono istituite 2 assemblee: la CAMERA DEI DEPUTATI (ELETTIVA e inizialmente formata solo da alta borghesia) e il SENATO DEL REGNO diretta espressione della monarchia. Con l’avvento del FASCISMO (1922) e la soppressione della Camera sostituita con la CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI, il nostro Paese conobbe una grave caduta democratica. Alla caduta della DITTATURA, con l’assemblea Costituente e il referendum del 02-06-1946, naque un SISTEMA BICAMERALE PERFETTO, fondato su 2 organi che, però, si sono dimostrati spesso inutili duplicati l’uno dall’altro. B) Definizione e attuale ridimensionamento dell’istituto Il Parlamento è, insieme, organo ASSEMBLEARE, PERMANENTE, PLURALISTA, RAPPRESENTATIVO e DEMOCRATICO. La presenza di un Parlamento LIBERAMENTE ELETTO è condizione necessaria (ma non sufficiente) perché un ordinamento possa definirsi DEMOCRATICO, in cui, cioè, le decisioni politiche corrispondono alla VOLONTA’ e alle ASPETTATIVE DEI CITTADINI che in esso sono rappresentate. Originariamente il Parlamento esercitava un’ASSOLUTA PREMINENZA nei confrotni degli altri organi, in omaggio ai principi della SUPREMAZIA DELLA LEGGE e di LEGALITA’. I fattori che hanno successivamente ridimensionato le funzioni del Parlamento sono: • l’avvento di COSTITUZIONI RIGIDE, suscettibili di modificazione solo con PROCEDIMENTO AGGRAVATO; • il crescente INTERVENTO DEL GOVERNO NELL’ECONOMIA (o in generale nella vita sociale); • lo sviluppo di forme di DEMOCRAZIA DIRETTA (referendum, iniziativa legislativa popolare) e DIFFUSA ( partiti, sindacati, associazioni); • la nascita di ASSEMBLEE ESPRESSIONE DELLE COMUNITA’ POLITICHE LOCALI (Regioni es) dotate di potestà legislativa (autonomia e circoscritta al territorio). La complessità delle questioni che oggi lo Stato è chiamato ad affrontare sono fattori che hanno contribuito a RIDIMENSIONARE la PREMINENZA ASSOLUTA e la SUPREMAZIA DEL PARLAMENTO NEGLI ORDINAMENTI DEMOCRATICI TEMPORANEI. Le conseguenze di tali eventi sono: • Il RAFFORZAMENTO delle funzioni di controllo e di ispezione che ciascuna assemblea parlamentare esercita nei confronti dell’esecutivo; • Il CONFERIMENTO al potere legislativo delle scelte di principio e di indirizzo nei confronti dei poteri locali; • La GARANZIA di maggior spezio e adeguate garanzie all’opposizione secondo il principio democratico secondo cui la maggioranza legifera, la minoranza controlla. 2.FONTI DEL DIRITTO PARLAMENTARE Per DP si intende il complesso delle norme giruidche che disciplinano l’ORGANIZZAZIONE, LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DEL PARLAMENTO. FONTI del DP sono: • La COSTITUZIONE: in particolare gli art 55-82, 94,98, 127; • Alcune LEGGI ORDINARIE (riguardanti l’elezione e l’appartenenza al Parlamento: leggi elettorali, leggi sulle indennità dei parlamentari etc. • REGOLAMENTI PARLAMENTARI (disciplinano lo svolgimento delle funzioni di ciascuna CAMERA) • CONSUETUDINI PARLAMENTARI (comportamenti adottati dalle Camere nello svolgimento delle loro attività). • NORME DI CORRETTEZZA COSTITUZIONALE (derivanti da ragioni di opportunità, per consentire il più corretto funzionamento delle Assemblee legislative, GALATEO PARLAMENTARE, che vieta le dispute di carattere personale fra parlamentari). • CIRCOLAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE CCAMERE E I PARERI INTERPRETATIVI DLLE GIUNTE PER IL REGOLAMENTO (che hanno valore di INTERPRETAZIONE AUTENTICA delle norme di regolamento). 3.STRUTTURA DEL PARLAMENTO: IL BICAMERALISMO A) Generalità L’affermarsi di un SISTEMA PARLAMENTARE BICAMERALE si giustifica con l’esigenza di conciliare interessi eterogenei. Il BICAMERALISMO in quasi tutte le democrazie assolve la FUNZIONE DI GARANTIRE una presenza istituzionale delle COMUNITA’ LOCALI in cui si articola la compagine stabile; nella Repubblica federale TEDESCA i membri del Bundesrat, sono eletti dagli organi esecutivi dei Lander e ad essi vincolati da mandato imperativo esempio. • STRAORDINARI: se vengono costituiti di volta in volta in vista di finalità particolari e temporanee (Commissioni di inchiesta); • INDIVIDUALI (o monocratici): es. il Presidente di ciascuna Camera; • COLLEGIALI: altri organi interni formati da una pluralità di componenti che agiscono come collegio (Gruppi, Giunte, Commissioni etc.); • MONOCRATICI: se sono propri di una sola Camera; • BICAMERALI: se sono comuni ad entrambe (es.Commissioni bicamerali). Gli organi possono distinguersi in: • STRUMENTALI: organizzazione e funzionamento introno alle Camere (Ufficio di Presidenza es.) • OPERATIVI: che svolgono funzioni istituzionali • RAPPRESENTATIVI: costituiti di volta in volta per rappresentare una delle Camere, o il Parlamento nel suo complesso, a cerimonie ufficiali o presso autorità straniere). 6.L’UFFICIO DI PRESIDENZA E IL PRESIDENTE DI CIASCUNA CAMERA) L’Ufficio di Presidenza (al Senato denominato <<Consiglio di Presidenza>>) è l’organo cui spetta, insieme al Presidente, la conduzione amministrativa di ciascuna assemblea(GIANNITI-LUPO), la delibera sui proggetti di bilancio, la nomina del segretario generale, la decisione sui ricorsi dei dipendenti. Tale ufficio è composto da: • Il PRESIDENTE che presiede ciascuna Camera; • 4 VICE PRESIDENTI, che sostituiscono il Presidente nello svolgimento dei propri compiti; • 8 SEGRETARI, che svolgono attività di compilazione e lettura dei processi verbali delle adunanze, procedono allo scrutinio delle votazioni, procedono agli appelli etc. • 3 QUESTORI, che sono preposti ai servizi interni, al cerimoniale e svolgono attività di mantenimento dell’ordine. L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE: a. Alla CAMERA è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti al primo scrutinio. Dal secondo scrutinio è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti computando tra i voti anche le schede bianche. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti (art.4 Reg.Camera). b. Al SENATO è prevista la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, nel giorno successivo, ad una terza votazione nella quale è siffdiciente la maggioranza assoluta dei voti dei presenti (anche schede bianche). Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i 2 condidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero dei voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (art.4 reg.Sen). Ogni PRESIDENTE DI ASSEMBLEA costituisce un ORGANO IMPARZIALE, slegato dai partiti che lo hanno eletto, tutore dell’autonomia della Camera che rappresenta: in particolare sono, dopo il PDR, le CARICHE ISTITUZIONALI PIU’ ALTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO. Per le ATTRIBUZIONI si distingue: • COSTITUZIONALI PROPRIE: es potere di convocazione straordinaria della Camera • ATTRIBUZIONI CONSEGUENTI AL PROPRIO UFFICIO: es la presidenza e la direzione delle sedute e dei dibattiti. Un grave problema è slegare la posizione dei Presidenti dai partiti di appartenenza, soprattutto se ne sono i leader indiscussi (es. Casini, Bertinotti, Fini), troppo coinvolti quindi nelle sorti del partito di appartenenza. Per evitare ciò forse sarebbe opportuno che i Presidenti delle Camere per il futuro se dovesse permanere tale forma di governo fossero sempre scelti fra PERSONALITA’ POLITICAMENTE INDIPENDENTI. 7.LE COMMISSIONI PARLAMENTARI La gran parte del lavoro parlamentare viene DECENTRATO IN APOOSITE COMMISSIONI, con competenze specialistiche (previste dalla Costituzione e dai regolamenti), nel rispetto del PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA’, in quanto deve rispecchiare la composizione politica delle assemblee (art.72 comma 3, art 82, comma 2). Le Compassioni sono ORGANI INTERNI NECESSARI composti da parlamentari scelti per le loro competenze professionali spesso, e svolgono attività PREVALENTEMENTE DI CARATTERE PREPARATORIO dei lavori parlamentari, ma sono titolari anche di attribuzioni decisionali definitive sui testi legislativi. Possono essere: • SPECIALI o straordinarie: se costituite occasionalmente da ciascuna Camera per risolvere questioni di pubblico interesse • PERMANENTI, se istituite permanentemente in seno a ciascuna Camera, il cui regolamento ne determina la competenza per materia (art.72 Cost.). Attualmente esistono 14 Commissioni permanenti Per previsione della Costituzione, le COMMISSIONI PERMANENTI: A. Debbono esaminare preventivamente ogni disegno di legge presentato alle Camere, per farne relazione all’Assemblea che deve approvarli (Commissioni in sede REFERENTE ex art.72). B. Possono, nei casi previsti dai regolamenti, salvo le limitazioni del 72 comma 4), procedere direttamente all’approvazione dei disegni di legge in luogo dell’Assemblea plenaria (Commissioni in sede DELIBERATE ex 72 comma 3). A parte vanno le COMMISSIONI BICAMERALI MISTE (stesso numero senatori e deputati), sia straordinarie che permanenti, tali organismi si sono resi necessari sia per superare il rigido DUALISMO fra le 2 Assemblee, sia per consentire l’UNIVOCO ESERCIZIO DEL POTERE PARLAMENTARE in delicate materie, questioni REGIONALI (art.126 comma 1), controllo sui servizi RADIOTELEVISIVI (L. 103/75). Per le PERMANENTI solo quella per questioni costituzionali è espressamente prevista dalla Cosittuzione, mentre le altre sono state istituite con leggi costituzionali ed ordinarie (e ciò ha fatto dubitare fortemente della loro costituzionalità). 8.LE GIUNTE PARLAMENTARI Anch’esse organi collegiali permanenti (durano per tutta la legislatura) hanno il compito di garantire il corretto funzionamento delle Camere, nonché tutelare l’autonomia delle stesse dei parlamentari di fronte agli altri poteri dello Stato. Le GIUNTE rappresentano COLLEGI RISTRETTI di consulenza TECNICO-GIRUDICA con il compito, ratione materiae, di riferire, istruire e , in alcuni casi, decidere su questioni di rilevanza parlamentare, senza però assumere mai decisioni politiche (come le Commissioni parlamentari). Attualmente sono previste in ciascuna Camera le seguenti GIUNTE: [AGGIUNGI PARTE PAG 251] • PER REGOLAMENTO: composta per entrambi i rami del Parlamento da 10 membri nominati dal Presidente subito dopo la costituzione dei gruppi parlamentari. Presieduta in veste SUPER PARTES (a differenza delle altre dal PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA, che per adeguare la rappresentanza, può integrare la composizione con non più di 4 membri da lui designati. • DELLE ELEZIONI: (al Senato <<GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI>>) composta alla Camera da 30 deputati e al Senato da 23 senatori. • PER LE AUTORIZZAZIONI: composta da 21 deputati scelti dal Presidente della CAMERA, si occupa di riferire all’Assemblea, nel termine di 30 giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Al Senato, come detto, tale funzione è svolta dalla GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA’ PARLAMENTARI. 9.GRUPPI PARLAMENTARI Associazioni di diritito pubblico volontarie di deputati o senatori politicamente affini, volte a promuovere una più agile, ed efficace azione delle diverse forze politiche all’interno delle Camere e rappresentano il riflesso istituzionale del pluralismo politico (Corte Cost. 174/2009). Essi, al contrario delle giunte e delle commissioni, NON SONO ORGANI DELLE CAMERE, né ORGANI DI PARTITO. TUTTI I PARLAMENTARI SONO OBBLIGATI, AD ISCRIVERSI AD UN GRUPPO PARLAMENTARE. Alla CAMERA, entro 2 giorni dalla prima seduta; al Senato, invece entro 3. Qualora i singoli parlamentari non esercitino questa loro facoltà i Parlamentari sono iscritti d’ufficio nel GRUPPO MISTO. Valida costituzione di un gruppo parlamentare: 10 senatori e 20 deputati. Ogni gruppo deve nominare un Presidente, uno o più Vice e un comitato direttivo. Particolare rilievo assume la CONFERENZA di PRESIDENTI DI GRUPPO che hanno 3 poteri: • Deliberazione programma attività • // del calendario dei lavori • Organizzazione della discussione in aula. 10.LE CAMERE RIUNITE IN SEDUTA COMUNE La Costituzione del 49, innovando rispetto allo Statuto Albertino, attribuisce al Parlamento una natura unitaria, al punto tale da conferirgli rilevanti funzioni da svolgere in SEDUTA COMUNE. Le ipotesi sono indicate dalla Costituzione: • L’ELEZIONE DEL PDR • GIURAMENTO DEL PDR • MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PDR (alto tradimento o per attentato alla Costituzione) • ELEZIONE 1/3 DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA • L’ELEZIONE DI 1/3 DEI GIUDICI COSTITUZIONALI • LA COMPILAZIONE DELL’ELEENCO DEI CITTADINI TRA CUI DEVONO ESSERE SORTEGGIATI I GIUDICI AGGREGATI CHE DEVONO INTERVENIRE NEI GIUDIZI DI ACCUSA CONTRO IL PDR INNANZI ALLA CORTE COST. 11.FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE I lavori delle Camere sono organizzati in base ad una specifica PROGRAMMAZIONE che prevede un CALENDARIO DEI LAVORI . Taale attività è un momento importante per la vita delle ASSEMBLEE. A)Periodi di lavoro L’arco di tempo entro il quale le Camere svolgono la loro attività è articolato in: • LEGISLATURA, il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato (art. 88.Cost) o proroga in caso di guerra (art.60 Cost.) e si articola in più sessioni; • SESSIONE, il periodo continuativo di lavoro delle Camere compreso fra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori (temporanea sospensione di essi con rinvio ad altra data) • SEDUTE, le singole riunioni delle Camere. B)Convocazione delle Camere CONVOCAZIONE: • INIZIALE, per le Camere appena elette; esse si riuniscono per la prima volta entro 20 giorni dalle elzioni, nel giorno fissato dal PDR nello stesso decreto di convocazione dei comizi elettorali (art.61 e 87 comma 3); • SU MOZIONE DI AGGIORNAMENTO: decisa dalle stesse Camere, con atti detti “mozioni di aggiornamento dei lavori>> • DI DIRITTO, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre (art.62). • STRAORDINARIA, su iniziativa del Presidente dell’Assemblea, del PdR o di 1/3 dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra (art.62 comma 3).