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Il Patrocinio nell'Impero Romano: Evoluzione, Implicazioni e Crisi - Prof. Giglio, Sintesi del corso di Diritto Romano

saggio del professore Stefano Giglio "il patrocinio", obbligatorio per diritto romano 2. Anche qui data la mia poca comprensione del saggio mi sono limitata a concetti salienti, quel che basta per far vedere che lo si è letto.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 22/01/2013

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Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano
Patrocinio: era una componente essenziale della società romana sin dalla monarchia, per regolare i rapporti giuridici tra gentes e
clientes, attribuendo reciprochi diritti ed obblighi; si propagò insieme a schiavitù e manomissioni, vincolando patroni e liberti; nella
repubblica e nel principato, importanti politici proteggevano intere città; nel tardo impero assunse finalità spesso illegali ed eversive,
soprattutto in Occidente (veniva imposto, e non scelto dal futuro protetto).
istituto giuridico comprensivo di regole e norme per disciplinare un dato rapporto che lega protetto e protettore; è sia un rapporto
giuridico che un accordo volto a creare tale rapporto che durava l'intera vita di protettore/protetto; suffragium: rapporto del tardo
periodo, breve, che serviva solo a promuovere la carriera politica del protetto.
modello di comportamento tipico in una società senza certezze ed in piena evoluzione come quella tardo-imperiale.
Patrocinium vicorum: riguarda villaggi/fondi, ed incide sul regime dell'appartenenza di determinati beni e sullo stato di tali protetti.
Tardo impero
Divenne il più grande modello organizzativo, elemento di continuità tra due fasi storiche discontinue a causa di formazione ed
assestamento germanico; il patrocinium vicorum legava al protettore interi villaggi, e tale rapporto si realizzava tra potentior ed ogni
singolo membro del villaggio, perché potesse essere trasferita la proprietà di questo al futuro protettore. La sua larga diffusione ne
fece quasi un antagonista al potere centrale, contribuendo così al disgregamento dell'Occidente.
Nb. Come mai si espande in maniera così veloce ed ampia, fino a condizionare l'assetto sociale, economico, giuridico statale per il
suo contrapporsi al potere centrale?
La rapida espansione è da collegare alla riforma fiscale di Diocleziano e alle successive modifiche di Costantino; Costantino aumentò
da 5 a 15 anni il termine per effettuare la revisione dei calcoli e dei criteri alla base dell'imposizione fiscale; ciò comportò una
notevole rigidità della domanda fiscale rispetto all'offerta; così col tempo risultò sempre più condizionata da fattori naturali ed umani,
esterni/interni all'impero, per poter essere volta per volta adeguata alle esigenze di un apparato burocratico corrotto e dispensatore,
nella parte Occidentale, di privilegi fiscali rovinosi non solo per le finanze dello stato; così, nel tardo impero, il patrocinio si propagò
per tutto il territorio e si estese a tutti i rapporti di relazione, ed all'intero diritto, privato e pubblico, per scopi, oggettivamente
eversivi.
IV secolo: il patrocinio era violentemente imposto per ambizione di ricchezza e sete di potere; l'illegalità ed il carattere eversivo del
patrocinio risultano non tanto, o non solo, dalla protervia dei potenti, che mettono in pericolo ordine pubblico e autorità dello stato,
quanto dal fatto che col tempo tale protezione viene sempre più spontaneamente richiesta dal futuro protetto per sfuggire alla esosità
degli esattori e raggiungere, d'accordo col protettore, un risultato ancora più eversivo per il potere centrale: l'evasione fiscale, totale o
parziale, dall'imposta fondiaria e da tutte le altre imposte dirette o no.
Il patrocinio quindi mette in pericolo l'integrità statale, perché scuote i presupposti economici su cui si basava la sopravvivenza del
potere centrale con il suo intero apparato.
Il legislatore si preoccupava di reprimere con una normativa speciale non tanto la violenza, quanto piuttosto l'evasione fiscale; tale
eversione risultava anche dal consenso tra protettori e protetti, che vengono a costituire organizzazioni che divengono stato nello
stato, piccoli eserciti, contribuendo alla frammentazione del potere (Occidente); il ruolo eversivo del patrocinio risulta, in Occidente,
anche dal modo in di rapportarsi dell'imperatore, e del senato; morto Stilicone, i successivi comandanti militari occidentali al
comando dell'esercito, curarono sempre l'alleanza col Senato; la posizione costituzionale del comandante in capo, che aveva controllo
diretto su gran parte dell'esercito occidentale, da lui stesso direttamente arruolata e direttamente legata a lui per rapporto di patrocinio,
contribuì a tale frammentazione; da qui deriva una modifica formale dell'assetto del potere (fino ad allora l'unico titolare di questo era
l'imperatore).
Suffragium nella PA: nella pubblica amministrazione era la produzione concessa o imposta per raccomandazione, a chi ambiva alla
carriera politica su pagamento di un prezzo. Salviano: tratta della vendita. Che il venditore/ potentior, compratore/ piccolo
proprietario; l'oggetto di contrattazione è la protezione del patronus, il prezzo è il trasferimento di tutte le proprietà, prima di ottenerla
pagamento prima di ottenere la merce! Si tratta di un servizio concesso dal potente e di una contemporanea sua promessa alla
controparte e tenerla come colono sulla terra così acquistata, dove quindi sarebbero stati costretti a rimanere come coloni anche i suoi
discendenti.
Il patrocinio è un rapporto che si costituisce per effetto dell'accordo tra due parti, in cui il venditor promette:
a) una protezione che potrà incidere sullo status del protetto; l'emptor vuole essere protetto, spesso costretto all'accordo;
b) una realizzazione di un certo interesse dell'emptor; il rapporto potrà estinguersi se non sarà realizzato l'interesse del protetto a
prescindere che sia stato indotto dalla violenza di chi si propone di vendere la sua protezione; es. suffragium su chi ambisce alla
carriera nella PA, o matrimonio imposto alla donna/ suo avente potestà.
Salviano: Il rapporto giuridico tra patrono e protetto è oggetto della prestazione da parte del venditor/ potentior; il pagamento
dell'emptor dipendeva dal tipo di prestazione che gli avrebbe offerto il venditor, a prescindere dal fatto che questa fosse richiesta
spontaneamente o imposta con violenza.
Patrocinium vicorum: (Salviano) il potente vendeva la sua protezione per l'intera vita sua/ del protetto, che doveva pagare come
prezzo il trasferimento delle sue proprietà al protettore acquisendo lo status di colono; traditio: pre-Giustiniano non era necessario per
trasferire la proprietà (salvo donazione, dote e trasferimento di beni a titolo di suffragium); dal IV scolo non mancano le
testimonianze per sostenere l'effetto costitutivo della traditio per trasferire la proprietà; il codice teodosiano e giustinianeo si
distinguono tra traditio e traditio corporalis: questa serviva a trasferire la proprietà in donazione, dote e suffragio.
Nb. [il piccolo proprietario vendeva la sua proprietà per ottenere la protezione contro vessazioni degli esattori fiscali; il creditore
cedeva, sponte o no, il suo diritto al potente per ottenere una percentuale della somma a lui dovuta; anche la donna a cui era imposto
un matrimonio ed i suoi familiari ricevevano in cambio solo la promessa del governatore che imponeva loro il matrimonio che non vi
sarebbero più state minacce o pericoli fisico/patrimoniali, cioè l'autorità prometteva protezione a persone che in realtà minacciava! In
ultimo il chierico ordinato a forza riceveva protezione per il fatto di acquisire tale status e sicurezza di un tenore di vita più
confortevole].
Patrocinio e appartenenza dei beni
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Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano

Patrocinio: era una componente essenziale della società romana sin dalla monarchia, per regolare i rapporti giuridici tra gentes e clientes, attribuendo reciprochi diritti ed obblighi; si propagò insieme a schiavitù e manomissioni, vincolando patroni e liberti; nella repubblica e nel principato, importanti politici proteggevano intere città; nel tardo impero assunse finalità spesso illegali ed eversive, soprattutto in Occidente (veniva imposto, e non scelto dal futuro protetto). → istituto giuridico comprensivo di regole e norme per disciplinare un dato rapporto che lega protetto e protettore; è sia un rapporto giuridico che un accordo volto a creare tale rapporto che durava l'intera vita di protettore/protetto; suffragium: rapporto del tardo periodo, breve, che serviva solo a promuovere la carriera politica del protetto. → modello di comportamento tipico in una società senza certezze ed in piena evoluzione come quella tardo-imperiale. Patrocinium vicorum: riguarda villaggi/fondi, ed incide sul regime dell'appartenenza di determinati beni e sullo stato di tali protetti.

Tardo impero

Divenne il più grande modello organizzativo, elemento di continuità tra due fasi storiche discontinue a causa di formazione ed assestamento germanico; il patrocinium vicorum legava al protettore interi villaggi, e tale rapporto si realizzava tra potentior ed ogni singolo membro del villaggio, perché potesse essere trasferita la proprietà di questo al futuro protettore. La sua larga diffusione ne fece quasi un antagonista al potere centrale, contribuendo così al disgregamento dell'Occidente. Nb. Come mai si espande in maniera così veloce ed ampia, fino a condizionare l'assetto sociale, economico, giuridico statale per il suo contrapporsi al potere centrale? La rapida espansione è da collegare alla riforma fiscale di Diocleziano e alle successive modifiche di Costantino; Costantino aumentò da 5 a 15 anni il termine per effettuare la revisione dei calcoli e dei criteri alla base dell'imposizione fiscale; ciò comportò una notevole rigidità della domanda fiscale rispetto all'offerta; così col tempo risultò sempre più condizionata da fattori naturali ed umani, esterni/interni all'impero, per poter essere volta per volta adeguata alle esigenze di un apparato burocratico corrotto e dispensatore, nella parte Occidentale, di privilegi fiscali rovinosi non solo per le finanze dello stato; così, nel tardo impero, il patrocinio si propagò per tutto il territorio e si estese a tutti i rapporti di relazione, ed all'intero diritto, privato e pubblico, per scopi, oggettivamente eversivi.

IV secolo: il patrocinio era violentemente imposto per ambizione di ricchezza e sete di potere; l'illegalità ed il carattere eversivo del patrocinio risultano non tanto, o non solo, dalla protervia dei potenti, che mettono in pericolo ordine pubblico e autorità dello stato, quanto dal fatto che col tempo tale protezione viene sempre più spontaneamente richiesta dal futuro protetto per sfuggire alla esosità degli esattori e raggiungere, d'accordo col protettore, un risultato ancora più eversivo per il potere centrale: l'evasione fiscale, totale o parziale, dall'imposta fondiaria e da tutte le altre imposte dirette o no. Il patrocinio quindi mette in pericolo l'integrità statale, perché scuote i presupposti economici su cui si basava la sopravvivenza del potere centrale con il suo intero apparato. Il legislatore si preoccupava di reprimere con una normativa speciale non tanto la violenza, quanto piuttosto l'evasione fiscale; tale eversione risultava anche dal consenso tra protettori e protetti, che vengono a costituire organizzazioni che divengono stato nello stato, piccoli eserciti, contribuendo alla frammentazione del potere (Occidente); il ruolo eversivo del patrocinio risulta, in Occidente, anche dal modo in di rapportarsi dell'imperatore, e del senato; morto Stilicone, i successivi comandanti militari occidentali al comando dell'esercito, curarono sempre l'alleanza col Senato; la posizione costituzionale del comandante in capo, che aveva controllo diretto su gran parte dell'esercito occidentale, da lui stesso direttamente arruolata e direttamente legata a lui per rapporto di patrocinio, contribuì a tale frammentazione; da qui deriva una modifica formale dell'assetto del potere (fino ad allora l'unico titolare di questo era l'imperatore). Suffragium nella PA: nella pubblica amministrazione era la produzione concessa o imposta per raccomandazione, a chi ambiva alla carriera politica su pagamento di un prezzo. Salviano: tratta della vendita. Che il venditore/ potentior, compratore/ piccolo proprietario; l'oggetto di contrattazione è la protezione del patronus, il prezzo è il trasferimento di tutte le proprietà, prima di ottenerla → pagamento prima di ottenere la merce! Si tratta di un servizio concesso dal potente e di una contemporanea sua promessa alla controparte e tenerla come colono sulla terra così acquistata, dove quindi sarebbero stati costretti a rimanere come coloni anche i suoi discendenti. Il patrocinio è un rapporto che si costituisce per effetto dell'accordo tra due parti, in cui il venditor promette: a) una protezione che potrà incidere sullo status del protetto; → l'emptor vuole essere protetto, spesso costretto all'accordo; b) una realizzazione di un certo interesse dell'emptor; → il rapporto potrà estinguersi se non sarà realizzato l'interesse del protetto a prescindere che sia stato indotto dalla violenza di chi si propone di vendere la sua protezione; es. suffragium su chi ambisce alla carriera nella PA, o matrimonio imposto alla donna/ suo avente potestà. Salviano: Il rapporto giuridico tra patrono e protetto è oggetto della prestazione da parte del venditor/ potentior; il pagamento dell'emptor dipendeva dal tipo di prestazione che gli avrebbe offerto il venditor, a prescindere dal fatto che questa fosse richiesta spontaneamente o imposta con violenza. Patrocinium vicorum: (Salviano) il potente vendeva la sua protezione per l'intera vita sua/ del protetto, che doveva pagare come prezzo il trasferimento delle sue proprietà al protettore acquisendo lo status di colono; traditio: pre-Giustiniano non era necessario per trasferire la proprietà (salvo donazione, dote e trasferimento di beni a titolo di suffragium); dal IV scolo non mancano le testimonianze per sostenere l'effetto costitutivo della traditio per trasferire la proprietà; il codice teodosiano e giustinianeo si distinguono tra traditio e traditio corporalis: questa serviva a trasferire la proprietà in donazione, dote e suffragio. Nb. [il piccolo proprietario vendeva la sua proprietà per ottenere la protezione contro vessazioni degli esattori fiscali; il creditore cedeva, sponte o no, il suo diritto al potente per ottenere una percentuale della somma a lui dovuta; anche la donna a cui era imposto un matrimonio ed i suoi familiari ricevevano in cambio solo la promessa del governatore che imponeva loro il matrimonio che non vi sarebbero più state minacce o pericoli fisico/patrimoniali, cioè l'autorità prometteva protezione a persone che in realtà minacciava! In ultimo il chierico ordinato a forza riceveva protezione per il fatto di acquisire tale status e sicurezza di un tenore di vita più confortevole].

Patrocinio e appartenenza dei beni

Patrociniis vicorum : ex Cth., rilevanza più sociale/economia che giuridica; cioè non faceva differenza se il prezzo pagato per il patrocinio fosse costituito da un fondo/ tutti i fondi di un villaggio/ da fondi di più villaggi/ somma di denaro/ altro; il numero degli accordi da stipulare dipendeva dal numero di piccoli proprietari che volevano assoggettarsi al patrocinio; quando si predisponeva la forma per trasferire le proprietà, si dovevano stipulare tot negozi e redigere tot documenti scritti tot volte il numero dei proprietari che volevano alienarla per ottenere il patrocinio; tale patrocinium decorum acquista valenza politica, in quanto contribuisce la crisi dell'Impero Romano d'occidente. Costanzo II, su segnalazione del prefetto del pretorio d'Oriente, decise di adottare misure per tale fenomeno:

  • chi aveva offerto protezione ai Vicani, costringendo gli altri membri del villaggio ad accollarsi i debiti fiscali dei protetti (dal patrocinio), avrebbe dovuto adempiere a tali obblighi fiscali;
  • annullamento degli accordi tra protettori e protetti (per evitare la reiterazione di tali comportamenti); nb. pare che gli atti traslativi già intercorsi non venissero annullati. Anche l'accordo di tale patrocinio costituiva il lecito penale, morte per il patrocinato e la metà di quanto pagato per ogni fondo per il patrocinante; gli accordi però non erano annullati, e il patrocinato/ suoi eredi non sarebbero stati reintegrati nella proprietà dei beni ceduti; infatti la metà dei beni era confiscata, e l'altra metà andava al patronus; le sanzioni nel tempo si inaspriscono senza mai annullare gli atti intercorsi ( Costantinopoli: considera automatica l'azione tra costituzione del patrocinio ed evasione fiscale, e poi la confisca di tutti i beni di protettore/ protetto). Testimonianza di Aureliano: legalizzazione dei rapporti di patrocinio vicorum anteriori al 397 rispetto a cui non esistessero provvedimenti negativi dell'imperatore; Costantinopoli: la cancelleria riteneva possibile ma poco probabile che altri piccoli proprietari, che avessero subito la protezione di potentiores e fossero state espropriate delle loro terre, tentassero di ribellarsi con un ricorso. Teodosio II: ordina alle chiese di Costantinopoli ed Alessandria d'Egitto di mantenere le proprietà delle terre ricevute prima del 407; queste dovevano quindi accollarsi oneri fiscali vecchi e nuovi sulle terre ricevute prima di tale data. Leone, 468: sono nulli gli atti di disposizione della proprietà per costituire un patrocinio, sono confiscati i beni o oggetti di tali trasferimenti e di beni dei tabelliones (notai che li hanno redatti partecipando volontariamente all'illecito). Nb. a seconda che i protettori fossero servi o liberi, dovevano essere sottoposti alla pena prevista per questi ultimi anche i decem-primi del loro villaggio, esclusa la relegatio. Gallia: secondo Salviano, molti di quanti erano sottoposti a patrocinio dei potenti vendendo l'intero patrimonio, continuavano a pagare la capitatio, e il trasferimento delle proprietà era valido in quanto la causa dello stesso, non imposto con violenza, non poteva considerarsi illecita. Valentiniano III: legge di Onorio indirizzata al prefetto del pretorio Palladio, impediva al titolare di un ufficio civile o arruolato nell'esercito di acquistare beni immobili; Valentiniano abolì tale divieto e predispose misure per prevenire la violenta imposizione di trasferimenti relativi a immobili (compravendita/ donazione/ permuta); infatti era ingiusto impedire alle persone ai vertici dell'impero quanto invece ammesso per tutti gli altri, e andava incrementata la circolazione libera dei beni, importante per l'economia; chi aveva intenzione reale di vendere doveva ricevere in contanti la somma stabilita dal documento; il notaio testimoniava l'effettivo pagamento e dava conoscenza della stessa circostanza agli addetti della registrazione della professio per il trasferimento dei carichi fiscali al nuovo proprietario; la somma di denaro, oggetto della prestazione del compratore, andava indicata nel documento e pagata in contanti prima di concludere il contratto; se l'intenzione del legislatore fosse stata diversa, se in altre parole il pagamento del prezzo non avesse dovuto costituire elemento necessario ed essenziale del contratto, non si sarebbe usata l'espressione “volenti vendere”, ma il termine “venditori”, a testimoniare che il contratto di vendita risultava concluso prima indipendentemente da tale pagamento. Onorio aveva emanato una serie di disposizioni per arginare il fenomeno del patrocinio imposto con la violenza, una normativa emanata in materia sia di crediti che di trasferimento della proprietà; la norma di Onorio, ri-proibiva di acquistare beni immobili, doveva considerare nulli gli atti di trasferimento della proprietà di immobili, spesso imposti con la violenza; ma tale misura on risolveva nulla, in quanto chi voleva citare in giudizio il potentior, che con la violenza lo avesse espropriato del suo patrimonio, seppur realizzando formale compravendita, doveva almeno accingersi ad una controversia lunga e costosa; non agevolava in alcun modo il ripristino della situazione giuridica anteriore alla commessa violenza; offriva migliori garanzie di tutela dei più deboli, perché richiedeva alle parti stipulanti della compravendita, la pre-costituzione di prove più difficili da confutare in giudizio.

Costituzione del rapporto di patrocinio

Quasi l'intera normativa sul patrocinio sui piccoli proprietari terrieri fu emanata in Oriente; si ritiene un grande sviluppo del patrocinio sia per la maggiore estensione del latifondista nell'Occidente che per il diverso peso politico del senato in Occidente e le differenze normative, soprattutto in materia fiscale e giurisdizionale; i piccoli proprietari perdono sia proprietà che libertà, e si sottoponevano volontariamente al patrocinio dei potentiores; metà V secolo: fino al 410 i potentiores potevano imporre il patrocinio ai piccoli proprietari con violenza, cosa che non accadeva più con Salviano; Onorio, in Occidente, emana più costituzioni in tale materia, e ciò attesta come sotto di lui l'imposizione violenta del patrocinio era ancora diffusa; Salviano descrive un caso in cui la richiesta di protezione è da considerarsi spontanea; lo Stato era diventato così esigente, soprattutto in Occidente, che tanti piccoli proprietari preferivano diventare coloni di potentiores e chiese per non avere contatti coi susceptores, che chiedevano l'adempimento di imposte anche arretrate o di non essere sottoposti ai munera extraordinaria, a cui, di fatto o diritto, molti potentiores non sottostavano. Molti piccoli proprietari (in Egitto anche interi villaggi) nei villaggi si sottoponevano volontariamente a protezione dei potentiores; si tratta di un accordo informale che doveva prevedere quale ne fosse l'oggetto; se l'accordo non aveva elementi illeciti poteva anche redigersi un documento scritto per specificare il contenuto del rapporto che si instaurava; era in vigore un tipo di accordo in base a cui l'acquirente di un fondo era esentato da responsabilità fiscale, che sarebbe così dovuta restare a carico del venditore; raggiunto l'accordo era l'emptor ad adempiere per primo alla prestazione (trasferimento in proprietà di tutti i a suoi beni fondiari); tale risultato era conseguibile nei modi previsti dal diritto, tramite redazione di un documento a cui seguiva la insinuatio apud acta (esigenze di pubblicità), cioè l'annotazione sui registri dell'autorità più vicina al fondo; l'effetto giuridico conseguente era il trasferimento dei relativi carichi di imposta al nuovo proprietario, ex normativa di Costantino (poi confermata dai successori); l'acquirente avrebbe subito dovuto annotare il trasferimento nei registri censuali, tramite la professio censualis; il venditor doveva concedere il patrocinio con un rapporto personale sulla base di cui lì'emptor sarebbe divenuto colono del primo; l'obbligazione del piccolo proprietario consisteva in un “dare” (impegno a trasferire la proprietà del suo patrimonio immobiliare); l'obbligazione del venditor consisteva in un “facere” (concedere patrocinio ed accogliere il protetto, che a causa della permanenza su una terra non più sua -che si impegnava

Il suffragium concluso davanti a testimon era frutto di libera scelta del protetto, e quindi irretrattabile, come invece era possibile nel caso di un semplice commonitorium, redatto dal futuro protettore e da lui solo sottoscritto o anche, nel caso d documento in sé perfetto a cui non facesse seguito la corporalis traditio; le costituzioni in materia di donatio, dote e suffragium emanate nel 4 secolo, stabilirono una normativa a carattere speciale che non riguardava in generale il problema del trasferimento della proprietà. Costantino aveva espresso la volontà, nel caso della donazione (da Teodosio I poi per il suffragium) voleva porre fuori legge il constitutum possessorium in materia di donazione (e suffragium); 400-450: il divieto di Costantino di usare tale negozio in materia di donazione fu abolito da Teodosio II; nel 415 Teodosio emana un'altra costituzione per vietare tale istituto in materia di donazione.

Il problema della professio censualis

Il problema dell'accordo tra venditore/protettore ed emptor/protetto è esaminato dal punto di vista della professio. Professio: dichiarazione sull'imponibile che ogni soggetto fiscale doveva rilasciare alla autorità territorialmente competente, ed integrare ogni volta che risultasse un cambiamento della sua situazione patrimoniale. Tardo-principato: non erano vietati i patti in deroga al principio per cui il trasferimento della proprietà implicava il trasferimento della responsabilità fiscale del bene trasferito; ma la norma di Licinio e Costantino, che prevedeva la confisca del bene e del prezzo nel caso di accordo in frode al diritto, fu poi modificata da Giuliano e Teodosio I, nel senso che tale ultima disposizione poneva a carico del nuovo proprietario l'obbligo della professio censualis, solo pro ea parte; dunque l'obbligo fiscale sembra dipendere dalla professio censualis; queste ultime due leggi considerarono come non apposta la clausola in deroga al diritto in materia di professio censualis, rendendo così possibile la conservazione del contratto, ma accollò la responsabilità fiscale al nuovo possessore, dall'avvenuta professio; lo scopo era di evitare patti in deroga alle regole sulla responsabilità fiscale rimase anche con Giuliano e Teodosio I; la norma di Costantino aveva sortito effetti negativi per la libera circolazione dei beni: quindi poi fu abrogata. Giuliano: nullità dei patti in deroga alla responsabilità fiscale a carico dell'acquirente, ed effettivo passaggio della proprietà del fondo al compratore; in riferimento a tale passaggio di proprietà e responsabilità fiscale indipendentemente dalla professio censualis.

Conclusioni sulla legislazione in materia di patrocinium vicorum

Il trasferimento di un fondo comportava l'automatico obbligo del nuovo possessore di effettuare subito la professio censualis per trasmettere a suo carico gli oneri fiscali sulla terra acquistata, che costituiva l'imponibile fino al trasferimento a carico del vecchio proprietario; ogni patto contrario era considerato illecito. Chi offriva il patrocinio avrebbe dovuto pagare le imposte relative alla ricchezza prodotta dal protetto, dunque il passaggio di proprietà eventualmente avvenuto conseguiva i dovuti effetti giuridici; tre anni dopo Giuliano stabilì l'automatico passaggio degli oneri fiscali al nuovo proprietario, anche se questi non avesse aggiornato i registri censuali con apposita dichiarazione (professio censualis); Giuliano ribadiva precedenti regole che miravano allo scopo di assicurare il gettito previsto a titolo di imposizione fondiaria senza entrare nel merito dei rapporti istituiti tra protettori e protetti. Ex C. Th:

  • sanzione di 25 libbre d'oro a carico del protettore per ogni fondo acquisito e pena capitale per il protetto, confisca della metà delle proprietà trasferite;
  • i possessores protetti dovevano comunque adempiere agli obblighi fiscali previsti;
  • pena di 40 libbre d'oro a chi prometteva illecita protezione, 80 a chi la chiedeva. Tale disposizione consentiva al primo di evitare la multa a condizione che rinunciasse al patrocinio e all'evasione fiscale relativa ai fondi acquistati come contropartita della protezione concessa. Problema: capire se il secondo avrebbe o meno subito la sanzione a suo carico, ma, date anche la misura più eccessiva ed irrealistica, soprattutto per soggetti non benestanti, e la realizzazione dell'obiettivo fiscale da parte dell'amministrazione imperiale, è da presumere che chi avesse chiesto protezione non avrebbe dovuto sborsare le 80 libbre d'oro. Nb. a seguito della successiva disposizione confisca di tutti i beni del protetto e protettore potevano aversi tre possibili situazioni: a) la protezione era stata concessa senza che il protetto avesse effettuato il trasferimento ella proprietà dei suoi beni; b) il negozio traslativo di tale proprietà era considerato privo di effetti; c) l'estensione della legge non volle correre rischi evitando di concedere appigli legali a chi avesse la volontà di ricorrere e la potentia per imporre giudizialmente il proprio punto di vista. I privati che, promettendo protezione, avessero acquistato fondi prima del 397, sempre che contro di loro non fossero stati disposti provvedimenti negativi, li avrebbero senz'altro mantenuti e quindi il relativo imponibile sarebbe stato a loro carico; le stesse disposizioni erano dirette alle chiese di Costantinopoli ed Alessandria, con l'unica variante del limite temporale (407).