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Il Positivismo Giuridico: Dalle Origini alla Filosofia, Schemi e mappe concettuali di Filosofia

il positivismo giuridico filosofia

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 17/06/2023

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IL POSITIVISIMO GIURIDICO!
La prospettiva è di Noberto Bobbio che si occupa di giuspositivismo.!
POSITIVISMO GIURIDiCO!
Espressione collegata al positivismo filosofico , ma le origini sono comunque diverse.!
Secondo Bobbio, deriva dalla locuzione “diritto positivo” contrapposta a diritto naturale.!
Al tempo stesso tale espressione si trova anche nei testi latini medievali, mentre nei testi latini
classici si ritrova solo in pochi autori.!
Bobbio fa riferimento a Aulo Gellio (Notti Attiche) la usa a proposito del linguaggio, nel senso che
si pone il problema se il linguaggio sia naturale o “convenzionale”.!
Dunque il termine positivismo viene usato per distinguere questi due linguaggio.!
Questa accezione può esser etrsaportata nel diritto perché si potrebbe dire che da una parte si ha
un diritto naturale e dall’altra un diritto convenzione, cioè delle regole che gli uomini stabiliscono
per regolare le loro azioni.!
Nel XII, si rintraccia questa espressione positivus la rintracciami nel Calcidio, riferito però al diritto
o meglio alla giustizia perché, dice Bobbio, in quel tempo non c’era la distinzione tra diritto e
giustizia.!
Dal punto di vista concettuale la distinzione si ritrova in Grecia già in Platone e Aristotele.!
Aristotele = per Bobbio utilizza l’espressione diritto positivo già nel V libro nell’Etica Nicomachea.!
In questo libro c’è una distinzione che viene fatta tra il giusto per natura e il giusto fondato sulla
legge. !
Il gesto positivo, dice Bobbio, in Aristotele e chiamato anche “diritto legale” dunque la giustizia
positiva può anche essere definita così. Invece il gusto per natura, è definito “diritto naturale”
phusikòn.!
Aristotele identifica alcune caratteristiche del diritto naturale. 2 caratteristiche principali:!
Il diritto naturale Ha ovunque la stessa ecacia (il fuoco brucia ovunque), a dierenza del diritto
positivo che ha un ecacia limitata solo nelle singole comunità politiche.!
Il diritto naturale prescrive alcune azioni il cui valore non dipende dal giudizio che di esso viene
dato dal soggetto, ma esiste indipendentemente dal fatto che esse appaiono buone i cattive
agli altri. Il valore non dipende dal giudizio, ha un valore intrinseco. Dunque il diritto naturale
prescrive azioni la cui bontà è obbiettiva, mente il dritto positivo prescrive azioni la cui bontà,
prima che vengano regolate, è indierente. Ma se regolate devono essere compiute secondo la
regolata altrimenti hanno un valore indierente.!
DIRITTO NATURALE (valore oggettivo) DIRITTO POSITIVO (se non regolamentate non hanno
valore)!
Altri esempi:!
Nelle istituzioni di Gaio, secondo Bobbio, è qualificato come Jus civile (fa capo alle statuizioni del
popolo ed è limitato ad esso)in contrapposizione allo Jus gentium (fa capo alla natura perché è
basato su una naturalis ratio, dunque non ha confini, si applica tutti).!
Il diritto naturale è immutabile nel tempo mentre quello positivo muta.!
Altra distinzione!
Paolo nel Digesto:!
A. Il diritto naturale è universale e immutabile (semper) mentre il diritto civile è particolare (nel
tempo e nello spazio)!
B. Il diritto naturale stabilisce ciò che è buono, mentre il diritto civile stabilisce ciò che è utile.!
PENSIERO MEDIEVALE!
Dal pensiero antico si passa quello medievale.!
Uno dei primi ad utilizzare il termine diritto positivo è Abelardo che lo definisce:!
“illud est quod ad hominibus institutum” il diritto positivo è quello che viene posti dagli uomini.
Ovviamente in contrapposizione del diritto naturale.!
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IL POSITIVISIMO GIURIDICO

La prospettiva è di Noberto Bobbio che si occupa di giuspositivismo.

POSITIVISMO GIURIDiCO

Espressione collegata al positivismo filosofico , ma le origini sono comunque diverse. Secondo Bobbio, deriva dalla locuzione “diritto positivo” contrapposta a diritto naturale. Al tempo stesso tale espressione si trova anche nei testi latini medievali, mentre nei testi latini classici si ritrova solo in pochi autori. Bobbio fa riferimento a Aulo Gellio (Notti Attiche) la usa a proposito del linguaggio, nel senso che si pone il problema se il linguaggio sia naturale o “convenzionale”. Dunque il termine positivismo viene usato per distinguere questi due linguaggio. Questa accezione può esser etrsaportata nel diritto perché si potrebbe dire che da una parte si ha un diritto naturale e dall’altra un diritto convenzione, cioè delle regole che gli uomini stabiliscono per regolare le loro azioni. Nel XII, si rintraccia questa espressione positivus la rintracciami nel Calcidio, riferito però al diritto o meglio alla giustizia perché, dice Bobbio, in quel tempo non c’era la distinzione tra diritto e giustizia. Dal punto di vista concettuale la distinzione si ritrova in Grecia già in Platone e Aristotele. Aristotele = per Bobbio utilizza l’espressione diritto positivo già nel V libro nell’Etica Nicomachea. In questo libro c’è una distinzione che viene fatta tra il giusto per natura e il giusto fondato sulla legge. Il gesto positivo, dice Bobbio, in Aristotele e chiamato anche “diritto legale” dunque la giustizia positiva può anche essere definita così. Invece il gusto per natura, è definito “diritto naturale” phusikòn. Aristotele identifica alcune caratteristiche del diritto naturale. 2 caratteristiche principali:

• Il diritto naturale Ha ovunque la stessa efficacia (il fuoco brucia ovunque), a differenza del diritto

positivo che ha un efficacia limitata solo nelle singole comunità politiche.

• Il diritto naturale prescrive alcune azioni il cui valore non dipende dal giudizio che di esso viene

dato dal soggetto, ma esiste indipendentemente dal fatto che esse appaiono buone i cattive agli altri. Il valore non dipende dal giudizio, ha un valore intrinseco. Dunque il diritto naturale prescrive azioni la cui bontà è obbiettiva, mente il dritto positivo prescrive azioni la cui bontà, prima che vengano regolate, è indifferente. Ma se regolate devono essere compiute secondo la regolata altrimenti hanno un valore indifferente. DIRITTO NATURALE (valore oggettivo) DIRITTO POSITIVO (se non regolamentate non hanno valore) Altri esempi: Nelle istituzioni di Gaio, secondo Bobbio, è qualificato come Jus civile (fa capo alle statuizioni del popolo ed è limitato ad esso)in contrapposizione allo Jus gentium (fa capo alla natura perché è basato su una naturalis ratio, dunque non ha confini, si applica tutti). Il diritto naturale è immutabile nel tempo mentre quello positivo muta. Altra distinzione Paolo nel Digesto: A. Il diritto naturale è universale e immutabile (semper) mentre il diritto civile è particolare (nel tempo e nello spazio) B. Il diritto naturale stabilisce ciò che è buono, mentre il diritto civile stabilisce ciò che è utile.

PENSIERO MEDIEVALE

Dal pensiero antico si passa quello medievale. Uno dei primi ad utilizzare il termine diritto positivo è Abelardo che lo definisce: “illud est quod ad hominibus institutum” il diritto positivo è quello che viene posti dagli uomini. Ovviamente in contrapposizione del diritto naturale.

In Tommaso, nella Summa Theologica vengono distinti leggi naturali e la legge umana che deriva da quella naturale ad opera del legislatore che la piena e la fa valere: Questa legge umana, e dunque positiva, può derivare dalla legge naturale in 2 modi:

  1. Per conclusionem = quando la legge positiva è derivata da quella naturale attraverso un processo logico necessario. Ad esempio la norma positiva di non fare falsa testimonianza si deduce dal diritto naturale di dire la verità.
  2. Per determinatissime = si ha quando l legge naturale è molto generale e il diritto positivo determina in concreto come si applica: cioè la legge naturale stabilisce che i delitti vanno puniti, mentre la legge positiva dice come questi delitti vengono puniti.

DIRITTO POSITIVO NEL PENSIERO DI GIUSNATURALISTI DEL

‘600 E ‘

In particolare nel De jure belli ac pacis di Grocio Grazio dice che c’è un jus naturale che è un dettame della retta ragione, cioè deriva da essa: tutti gli atti che riguardano questa retta ragione sono obbligatori o illeciti per se stessi. Dall’altra parte c’è lo jus involontario che difende dalla volontà di un soggetto, ad esempio nel diritto civile che è quello che deriva dal potere civile ciè da quello che sovrintende allo Stato. Esso è posto dallo Stato. Ma nel diritto volontario Grozio individua altri 2 soggetti che possono porlo: La famiglia (porrà un diritto chiamato diritto familiare o paterno) La comunità internazionale (porrà un diritto chiamo jus gentium)

GLUCK: COMMENTARIO ALLE PANDETTE

FINE XVIII SEC.

Gluck afferma che “Il diritto si distingue, secondo il modo in cui perviene a nostra conoscenza, in naturale e positivo. Diritto naturale dicesi il complesso di tutte quelle leggi, che per mezzo della ragione ci sono rese note tanto dalla natura, quanto da quelle cose che l’umana natura richiede come condizioni e mezzi del raggiungimento dei propri fini. Diritto positivo si chiama invece il complesso di quelle leggi che si fondano solo sulla volontà dichiarata del legislatore e che si vengono appunto per tale dichiarazione a conoscere” Anche qua al distinzione tra diritto naturale e positivo.

RIASSUMENDO

Criteri di distinzione tra diritto naturale. Diritto positivo

- Aristotele = antitesi universalità-particolarità

- Paolo = la distinzione viene basata sull’antitesi immutabilità-mutevolezza

- Grozio = la distinzione viene basta sull’antitesi natura-potestas o populus e riguarda la fonte del

diritto cioè il soggetto che pone questo diritto.

- Gluck = antitesi tra ratio-voluntas e risguarda il modo in cui il diritto è conosciuto, cioè dalla

ragione o volontà?

- Altro criterio di distinzione è quello che riguarda l’oggetto dei 2 diritti ( da una parte i

comportamenti sono regolati se sono tuo in in se stessi o sono indifferenti e diventano buoni) Aristotele, Grozio.

- Altro criterio riguarda il criterio di valutazione delle azioni, cioè il diritto naturale stabilisce ciò

che è buono, quello positivo ciò che è utile (Paolo).

I PRESUPPOSTI STORICI

Fino al ‘700 il diritto viene suddiviso in 2 specie

  • Naturale
  • Positivo Il diritto naturale viene considerato superiore a quello positivo, ma non sempre.esso è una visione distorta che è arrivata dal medioevo.