Scarica Il principio di sussidiarietà e di proporzionalità e più Dispense in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Capitolo 3. Il principio di sussidiarietà e di proporzionalità 1. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ | Trattati sui quali si fonda l'Unione non si limitano a delimitare le competenze dell’Unione e degli Stati membri, ma stabiliscono i principi in base ai quali l'Unione esercita le sue competenze. L'art. 5 paragrafo 1 del TUE, dichiara: “L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Il principio di sussidiarietà, venne introdotto con il Trattato di Maastricht del 1992 e, a detta di molti studiosi, fu ispirato dalla dottrina sociale della Chiesa. Si legge all'art. 5, par. 3,TUE, comma 1°: “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”. Il principio di sussidiarietà, non riguarda la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri come presuppone il precedente art., ma il loro esercizio. In esso sono infatti distinte le materie di competenza esclusiva dell’Unione, in cui il principio non opera perché può intervenire unicamente l'Unione e non gli Stati membri, e le materie di competenza concorrente, le azioni di sostegno, coordinamento o completamento. Per le sopraindicate materie, il principio di sussidiarietà delimita l'esercizio delle competenze. Tale principio, anche se non ancora così chiamato, apparve con L'Atto unico europeo del 1986, in materia di politica ambientale. Esso disponeva che la Comunità agiva nella misura in cui gli obiettivi in materia ambientale potevano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. L'art. 5, par. 3, TUE, risulta essere particolarmente restrittivo rispetto agli interventi dell’Unione europea in quanto, per essere giustificati, devono esistere due condizioni: - l’insufficienza dell’azione statale al fine della realizzazione degli obiettivi perseguiti; - il “valore aggiunto” favorito dall'intervento europeo. Il principio di sussidiarietà, oltre a difendere le competenze degli Stati membri di fronte ad una forte attività dell’Unione, favorisce il perseguimento di decisioni più favorevoli a consentire ai cittadini di esprimere le proprie esigenze e determinazioni. A tal proposito, l'art. 1, 2° comma, del TUE, parla di un principio di prossimità: “Il presente Trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra î popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”. AI principio di sussidiarietà, si riferisce anche il Protocollo n. 2 inserito dal Trattato di Lisbona. Esso dispone che la Commissione, prima di proporre un atto legislativo (salvo urgenza), effettua ampie consultazioni tenendo conto, se necessario, della dimensione regionale e locale dell’azione intrapresa. Ogni proposta di atto legislativo deve essere motivata con riguardo al principio di sussidiarietà e accompagnata da una scheda che contenga elementi circostanziati che permettano di valutare il rispetto dei principi. 2. IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ Il secondo principio sul quale si fonda l'esercizio delle competenze dell’Unione europea è quello di proporzionalità. Ai sensi dell'art. 5, par. 4,TUE: ‘In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”. Tale principio, introdotto dal Trattato di Maastricht del 1992, vincola non solo l'Unione europea, ma anche gli Stati membri, con la conseguenza che la sua violazione da parte di quest'ultimi (in relazione al campo di