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procedimento arbitrale Manuale: Biavati
Tipologia: Appunti
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E’ molto raro che le clausole compromissorie per arbitrato ad hoc contengano disposizioni specifiche dedicate al procedimento. L’art 816 affida agli arbitri il compito di disciplinare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno e commina la nullità per violazione di regole procedurali solo quando il comportamento degli arbitri contrasti con indicazioni specifiche dettate dalle parti, per le quali abbiano positivamente sancito la sanzione della nullità. LA SEDE L’unico limite è che la sede deve trovarsi in Italia. Il luogo concreto è fissato dalle parti (nel patto di arbitrato) o, in mancanza, dagli arbitri. Se né le parti né gli arbitri provvedono, l’art. 816 c.p.c. fissa, come regola di chiusura, quella che identifica la sede con il luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato e se il patto di arbitrato è stato stipulato all’estero, la sede è a Roma. LA DOMANDA DI ARBITRATO Il proc. Arbitrale prende avvio con la domanda di arbitrato ed è caratterizzato da tre elementi: A) dichiarazione di voler promuovere il proc arbitrale, B) proposizione della domanda, C) la nomina dell’arbitro. La proposizione della domanda va intesa come individuazione della controversia che si vuole sottoporre agli arbitri e indicazioni di ciò che agli arbitri la parte istante chiede, ma senza che si debba pensare a conclusioni non modificabili. Così pure, non è richiesta una precisa immediata indicazione dei fatti costitutivi principali. La legge tace sulla difesa della controparte, che consisterà in un atto in cui essa nomina il proprio arbitro e dichiara di opporsi alla domanda della parte istante. Una volta costituito il collegio, le parti avranno modo di scambiarsi scritti difensivi, saranno dedotte prove e verranno indicate le domande. L’art 829 prescrive la nullità del lodo che non abbia pronunciato su alcune delle domande ed eccezioni proposte dalle parti. ISTRUZIONE PROBATORIA Il lodo arbitrale deve risolvere la controversia con un accertamento, ma a differenza di quelli del giudice , i poteri dell’arbitro sono limitati. Ad es. gli arbitri possono ritenere utile ascoltare i testimoni, m nn possono imporre al terzo. Al corrente dei fatti, di presentarsi dinanzi a loro. Gli arbitri possono nominare consulenti tecnici e chiedere informazioni alla p.a.. resta il fatto che, se il consulente deve esaminare documenti che una delle parti o un terzo si rifiuta di consegnare, gli arbitri si trovano di fronte ad un ostacolo non sormontabile. ARBITRATO A PLURALITà DI PARTI Se più di due parti sono vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, la parte attrice può trovarsi nella difficoltà di costituire un collegio equilibrato. Si pensi ad un attore e a tre convenuti: se ognun nomina un arbitro, nel collegio si formerebbe inevitabilmente una maggioranza di arbitri sfavorevole all’attore. Ecco allora ch ogni parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se si verifica una delle seguenti condizioni: il patto di arbitrato devolve ad un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sn nominati con l’accordo di tutte le parti; ovvero se le parti, dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano ad un terzo la nomina. Qualora nessuna di queste condizioni si verifichi, se si tratta di un litisconsorzio facoltativo, il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime, nel senso che si svolgeranno più arbitrati; se invece si tratta di litisconsorzio necessario, l’arbitrato è improcedibile e, in sostanza, non si può fare, con la conseguenza che la decisione ritorna al giudice ordinario. L’intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l’accordo delle parti e del terzo e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l’intervento adesivo dipendente (perché non allarga la materia del contendere) e l’integrazione del contraddittorio, attuata mediante l’intervento del
litisconsorte necessario. Applicazione dell’art 111cpc in tema di sostituzione processuale in caso di successione a titolo particolare. Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l’applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio e , se del caso, possono sospendere il procedimento. Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all’incarico. RAPPORTO FRA ARBITRI E GIUDICE ORDINARIO: Arbitri e processo ordinario Come tutti i giudici anche gli arbitri devono decidere sulla loro competenza: Gli arbitri non possono fondare la questione di loro iniziativa e la parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri la relativa incompetenza, per inesistenza, invalidità o inefficacia della controversia d’arbitrato, non può poi per questo motivo impugnare il lodo. L’eccezione è data dal caso di controversia oggettivamente non arbitrabile (es: arbitrato in materia di filiazione naturale), qui l’incompetenza degli arbitri può sempre essere eccepita e, gli arbitri possono sollevare il punto di loro iniziativa. Dall’operatività decisionale degli arbitri resta fuori solo il caso di questioni pregiudiziali non arbitrabili e che devono essere decise con efficacia di giudicato. Qui gli arbitri si comportano come i giudici dello stato: sospendono i, procedimento, in attesa che il giudice competente, adito dalla parte che vi ha interesse, emetta la sua decisione. (solo pregiudizialità penale o costituzionale). Ad una parte che si rivolge al giudice civile, l0altra parte può eccepire l’esistenza di un patto di arbitrato. La pronuncia, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, è impugnabile, come tutte le pronunce di questo tipo, con il regolamento di competenza. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. In pendenza del procedimento arbitrale, non possono essere proposte domande giudiziali che abbiano ad oggetto l’invalidità o inefficacia del rapporto arbitrale. Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Una diversa disposizione si trova in tema di arbitrato societario: gli arbitri possono sospendere le delibere societarie impugnate. Si deve distinguere tra il comando cautelare (prestare una cauzione), che può essere dato dagli arbitri, e la relativa esecuzione, che sfugge al loro potere. DELIBERAZIONE E IL LODO: Il termine per la pronuncia del lodo. Gli arbitri devono pronunciare il lodo entro un termine prefissato, o dal patto di arbitrato o dalla legge. Se non è stabilito nella convenzione arbitrale, gli arbitri devono pronunciarsi entro il termine di 240 giorni dall’accettazione della nomina. Il termine può essere prorogato, sia dalle parte che dai loro difensori, mediante dichiarazioni scritte indirizzate agli arbitri, ovvero al presidente del tribunale del foro, a cui il proc. Arbitrale è collegato. Vi sono casi di proroga disposta dalla legge e di cui gli arbitri si possono avvalere ( salva diversa volontà della parti): termine prorogato di 180gg se debbono essere assunti mezzi di prova, se è disposta consulenza tecnica d’ufficio, se è pronunciato un lodo definitivo o un lodo parziale, se viene modificata la composizione del collegio arbitrale, o l’arbitro unico. Nei casi in cui gli arbitri devono o possono sospendere il proc., il termine per la pronuncia del lodo è sospeso finchè perdura la sospensione. IL LODO ARBITRALE: Deliberazione e contenuto. Come i giudici, gli arbitri decidono secondo diritto, non è però automatico che si tratti del diritto italiano: la disciplina del proc è quella interna, ma le parti possono imporre agli arbitri di scegliere una legge diversa da quella italiana (ovviamente in arbitrati con elementi di internazionalità). La decisione può avvenire secondo equità: occorre però che la previsione abbia carattere espresso. Il contenuto del lodo è fissato in modo simile alla sentenza giurisdizionale. Infatti il lodo deve contenere: 1) nome degli arbitri, 2) indicazione sede dell’arbitrato, 3)indicazione delle parti, 4)indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle part, 5) esposizione sommaria dei motivi, 6) il dispositivo.
trattiene la controversia e decide nel merito, cancellando così l’originaria volontà delle parti di scegliere la giustizia privata.