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Il procedimento cautelare nel codice di procedura civile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Civile

Il procedimento cautelare è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile, che persegue il fine di cristallizzare una determinata situazione o un certo stato di fatto, che deve essere conservato ai fini di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti, nell'attesa che si concluda il procedimento ordinario di cognizione nel quale questi ultimi sono giudicati.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 05/01/2024

tania-dagostino
tania-dagostino 🇮🇹

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Il procedimento cautelare
Il procedimento cautelare è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile, che persegue il fine di
cristallizzare una determinata situazione o un certo stato di fatto, che deve
essere conservato ai fini di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti, nell'attesa
che si concluda il procedimento ordinario di cognizione nel quale questi ultimi
sono giudicati.
Il ricorso
La domanda volta a ottenere un provvedimento cautelare si propone con ricorso,
sia quando è proposta ante causam, sia quando è proposta nel corso del
processo a cognizione piena. Il ricorso deve contenere, oltre i requisiti ex art.
125 c.p.c., anche l'indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei
presupposti del fumus boni iuris e del pericolum in mora, il tipo di
provvedimento richiesto e gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di
merito. Se la domanda è proposta ante causam, il ricorso deve contenere anche
la prospettazione della causa di merito, per identificare il nesso di strumentalità.
La competenza
Prima dell'inizio della causa di merito, la competenza per il procedimento
cautelare è del giudice competente a conoscere del merito, con la precisazione
che se la competenza per la causa di merito spetta al giudice di pace, il
procedimento in esame va incardinato dinanzi al tribunale. Se, invece, la causa
è già pendente per il merito, la domanda va proposta al giudice della stessa. Una
volta instaurato il procedimento cautelare, il giudice sente le parti, omettendo
tutte le formalità che non sono essenziali al contraddittorio, e procede agli atti
di istruzione indispensabili nel modo che ritiene più opportuno. All'esito,
provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
Conclusione del procedimento cautelare
Il procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo
o negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei requisiti di rito
o difetto dei presupposti del fumus e del periculum). In alcune ipotesi, quando
vi è urgenza, il giudice se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita
altera parte un decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il
provvedimento cautelare e fissa l'udienza di comparizione delle parti. A tale
udienza, il giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare
un provvedimento negativo o positivo. Con lo stesso provvedimento di rigetto,
il giudice condanna alle spese la parte soccombente e, tale condanna è
immediatamente esecutiva. Infine, la L.69/2009 ha inserito, anche, un nuovo
comma nell'art. 669octies c.p.c., il quale prevede espressamente che il giudice,
quando emette un provvedimento anticipatorio prima dell'inizio della causa di
merito, deve provvedere sulle spese del procedimento cautelare.

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Il procedimento cautelare

Il procedimento cautelare è un procedimento speciale disciplinato dagli articoli 669 - bis e seguenti del codice di procedura civile, che persegue il fine di cristallizzare una determinata situazione o un certo stato di fatto, che deve essere conservato ai fini di un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti, nell'attesa che si concluda il procedimento ordinario di cognizione nel quale questi ultimi sono giudicati. Il ricorso La domanda volta a ottenere un provvedimento cautelare si propone con ricorso, sia quando è proposta ante causam , sia quando è proposta nel corso del processo a cognizione piena. Il ricorso deve contenere, oltre i requisiti ex art. 125 c.p.c., anche l'indicazione dei mezzi di prova attestanti la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del pericolum in mora , il tipo di provvedimento richiesto e gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda di merito. Se la domanda è proposta ante causam , il ricorso deve contenere anche la prospettazione della causa di merito, per identificare il nesso di strumentalità. La competenza Prima dell'inizio della causa di merito, la competenza per il procedimento cautelare è del giudice competente a conoscere del merito, con la precisazione che se la competenza per la causa di merito spetta al giudice di pace, il procedimento in esame va incardinato dinanzi al tribunale. Se, invece, la causa è già pendente per il merito, la domanda va proposta al giudice della stessa. Una volta instaurato il procedimento cautelare, il giudice sente le parti, omettendo tutte le formalità che non sono essenziali al contraddittorio, e procede agli atti di istruzione indispensabili nel modo che ritiene più opportuno. All'esito, provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Conclusione del procedimento cautelare Il procedimento si conclude con un ordinanza, che può avere contenuto positivo o negativo (per incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto dei requisiti di rito o difetto dei presupposti del fumus e del periculum). In alcune ipotesi, quando vi è urgenza, il giudice se ritiene di poter accogliere il ricorso, pronuncia inaudita altera parte un decreto motivato, con il quale concede in via provvisoria il provvedimento cautelare e fissa l'udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il giudice (in contraddittorio delle parti) può con ordinanza pronunciare un provvedimento negativo o positivo. Con lo stesso provvedimento di rigetto, il giudice condanna alle spese la parte soccombente e, tale condanna è immediatamente esecutiva. Infine, la L.69/2009 ha inserito, anche, un nuovo comma nell'art. 669octies c.p.c., il quale prevede espressamente che il giudice, quando emette un provvedimento anticipatorio prima dell'inizio della causa di merito, deve provvedere sulle spese del procedimento cautelare.