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IL REGIME DELLE ECCEZIONI NEL PROCESSO CIVILE E IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (appunti lezione registrata e trascritte)
Tipologia: Appunti
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(appunti lezione registrata e trascritte)
Ne procedimento civile le eccezioni si dividono in:
I fatti impeditivi , invece, compromettono l’efficacia del titolo (es: art. 1490 vizi della cosa goduta: laddove è previsto un patto che esclude la garanzia questo patto non ha valore se il venditore ha in malafede taciuto su un vizio della cosa). Tornando alla mera difesa, l’art. 167 c.p.c. (rubricato “ comparsa di risposta ”) dispone che “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d’ufficio ”. L’art. 115 c.p.c. (rubricato “ disponibilità della prova ”) prevede espressamente che “ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ”. Questo articolo contiene il c.d. “ principio di non contestazione ”, introdotto nel 2009 e il dovere del giudice di porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati, ma anche quelli non contestati. Sussiste quindi un vero e proprio onere in capo alla parte costituita (sia del convenuto che dell’attore) di contestare specificamente (NON in modo generico!) i fatti dedotti da controparte, le relative produzioni ecc.. L’obbligo di contestazione non si applica a danno della parte contumace. Il termine per la contestazione, ai sensi dell’art. 167 è la comparsa di risposta; tuttavia anche la prima udienza di trattazione e la prima memoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. è possibile contestare. Un’ulteriore distinzione delle eccezioni riguarda:
Esaminiamo ora, nel limite del possibile essendo la giurisprudenza ancora incerta su alcuni aspetti, quali sono le eccezioni riservate alle parti e quali invece quelle rilevabili d’ufficio. Ovviamente il problema non si pone quando è già la disposizione di legge a precisare se l’eccezione è riservata alle parti oppure rilevabile anche d’ufficio; per il resto, si è formato un orientamento secondo il quale l’interpretazione corretta dell’art. 112 c.p.c. afferma che solo le eccezioni non riservate alle parti possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. Le eccezioni riservate alle parti, però non sono quelle espressamente citate nelle norme del Codice di Procedura Civile ma anche tutte le eccezioni che presuppongono l’accertamento con una sentenza costitutiva (sentenza che comporti la costituzione, la modifica oppure l’estinzione di un rapporto giuridico); tali eccezioni vengono quindi riservate a un diritto potestativo delle parti (es: se una parte vuole ottenere l’annullamento del contratto, è solo questa parte che può sollevare l’eccezione comportante l’estinzione del rapporto giuridico). Quindi sono eccezioni in senso stretto tutte le eccezioni che fanno capo a un potere potestativo della parte. Un elenco a titolo esemplificativo ( NON tassativo! ) delle eccezioni riservate alle parti potrebbe essere il seguente:
Un elenco a titolo esemplificativo ( NON tassativo! ) delle eccezioni rilevabili d’ufficio potrebbe invece essere il seguente:
Le competenze attuali del Giudice di Pace sono elencate all’art. 7 del Codice di Procedura Civile. “ _Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 30.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 50.000,00. È competente qualunque ne sia il valore:
Questo articolo è frutto della Riforma attuata nel 2009, la quale doveva riuscire nell’intento, ancora una volta, di sgravare l’ingorgo che si stava creando presso i Tribunali, ovvero smaltire parte del lavoro della Magistratura ordinaria. Il Giudice di Pace per le cause aventi valore inferiore ad Euro 1.100 (importo elevato dalla Riforma 2021 ad Euro 2.500) deve decidere secondo equità (art. 113,2 c.p.c.). La Corte Costituzionale intervenuta sul punto ha chiarito che decidere secondo equità significa non applicare pedissequamente le norme di legge bensì i principi regolatori della materia al fine di non sconfinare nel mero arbitrio, di non dare una pronuncia totalmente avulsa dalle norme di diritto Tutte le sentenze del Giudice di Pace sono appellabili in Tribunale a norma dell’art. 342 c.p.c., mentre le pronunce secondo equità sono appellabili sempre in Tribunale ma secondo un procedimento d’appello diverso per “ violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ” (c.d. appellabilità non a critica libera bensì vincolata). [fino al 2006 le pronunce secondo equità non potevano essere appellate ma bisognava andare direttamente in Cassazione]. Tornando all’art. 7 c.p.c., per verificare le competenze del Giudice di Pace abbiamo l’intersezione di due criteri: quello della competenza per valore : riguarda il valore economico dell’oggetto della controversia; quello della competenza per materia : riguarda la natura del diritto del quale si controverte. Il Giudice di Pace ha competenza:
dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ”; L’art. 313 c.p.c. disciplina la querela di falso (“ Se è proposta querela di falso, il Giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al Tribunale per il relativo procedimento ”). Per la querela di falso il Tribunale ha competenza esclusiva! L’art. 316 c.p.c. riguarda la forma della domanda introduttiva del giudizio (“ Davanti al Giudice di Pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente [indipendentemente dal valore, ma non succede mai!]. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ”); Art. 317 c.p.c. (“ Rappresentanza dinnanzi al Giudice di Pace) prevede che dinnanzi al Giudice di Pace, indipendentemente dal patrocinio dell’Avvocato, è possibile farsi rappresentare da un soggetto rappresentante (“ Davanti al Giudice di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare la lite ); L’art. 318 c.p.c. disciplina il contenuto della domanda (“ La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del Giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto ”) Rispetto all’atto di citazione non vengono inserite le ragioni di diritto (anche se di fatto è evidente l’utilità di indicarle!), l’indicazione dei documenti che si intendono offrire in comunicazione [La Cassazione, tuttavia, nel 1997 è intervenuta sul punto e ha chiarito che nell’ambito della citazione dinnanzi al Giudice di Pace se si fa riferimento a dei documenti, occorre indicarli con precisione, altrimenti la controparte non avrebbe la possibilità di replicare e difendersi adeguatamente], né gli avvertimenti di cui all’art. 165 c.p.c. (quali ad esempio, l’invito a costituirsi nel 20 giorni prima [non è necessario perché il sistema delle preclusioni, si verifica più avanti, ovvero non con la comparsa di costituzione e risposta, bensì alla prima udienza]. I termini a comparire dinnanzi al Giudice di Pace, inoltre, sono ridotti della metà; quindi, non avremo i 90 giorni previsti nei procedimenti davanti al Tribunale ordinario, bensì 45. Ai sensi dell’art. 319 c.p.c. nel procedimento dinnanzi al Giudice di Pace non trova applicazione l’art. 165 c.p.c. il quale sancisce che l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione o del ricorso. Davanti al Giudice di Pace, infatti, la causa si può iscrivere fino al giorno indicato per l’udienza (ovvio che in tal caso, l’udienza verrà spostata di almeno una settimana).
Nel corso della prima udienza il Giudice di Pace può, o meglio, dovrebbe: