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IL REGIME DELLE ECCEZIONI NEL PROCESSO CIVILE E IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE: (appunti lezione registrata e trascritte), Appunti di Diritto Processuale Civile

IL REGIME DELLE ECCEZIONI NEL PROCESSO CIVILE E IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (appunti lezione registrata e trascritte)

Tipologia: Appunti

2019/2020

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IL REGIME DELLE ECCEZIONI NEL PROCESSO CIVILE
E IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE:
(appunti lezione registrata e trascritte)
IL REGIME DELLE ECCEZIONI:
appunti lezioni Avv. Cuomo Ulloa
Ne procedimento civile le eccezioni si dividono in:
-Eccezioni processuali : riguardano il diritto al processo. Riguardano i
presupposti processuali, le condizioni del processo, tutto ciò che può
essere di ostacolo e/o impedimento allo svolgimento del processo (es:
eccezione di giurisdizione, eccezione di incompetenza territoriale,
carenza di legittimazione attiva e/o passiva delle parti ecc..);
-Eccezioni di merito : sono le eccezioni sostanziali e sono quelle che si
pongono in contrasto con l’oggetto della domanda formulata.
A loro volta le eccezioni di merito possono distinguersi in:
-Eccezioni in senso proprio : questa categoria, come vedremo di
seguito, s divide in ulteriori due sottogruppi
-Mera difesa : è la semplice contestazione delle pretese fatte valere da
controparte. Il convenuto si costituisce e contesta l’esistenza dei fatti
costitutivi elencati dall’attore a sostegno della propria domanda (es:
l’attore chiede il risarcimento dei danni provocati da un sinistro e il
convenuto dichiara di non essere lui il responsabile dell’urto). Questa non
è un’eccezione ma una mera difesa e si chiama così perché attiene
all’esistenza o meno dei fatti costitutivi fatti valere dalla controparte.
Le eccezioni in senso proprio non trovano la loro definizione nel Codice di
Procedura Civile, bensì nel Codice Civile. L’art. 2697 (rubricato onere della
prova”) c.c. afferma infatti chechi vuol far valere un diritto in giudizio deve
provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i
fatti su cui l’eccezione si fonda”. L’eccezione non attiene al difetto o alla
mancanza del titolo costitutivo del diritto dell’attore, ma amplia il campo della
domanda perché chiede la verifica di elementi che comportano l’impedimento
del diritto fatto valere; per questo si differenzia dalla mera difesa!
I fatti modificati ed estintivi, ovviamente, si verificano sempre
successivamente al momento in cui è sorto il diritto vantato dall’attore (es:
prescrizione, compensazione, pagamento).
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IL REGIME DELLE ECCEZIONI NEL PROCESSO CIVILE

E IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE:

(appunti lezione registrata e trascritte)

IL REGIME DELLE ECCEZIONI:

appunti lezioni Avv. Cuomo Ulloa

Ne procedimento civile le eccezioni si dividono in:

  • Eccezioni processuali : riguardano il diritto al processo. Riguardano i presupposti processuali, le condizioni del processo, tutto ciò che può essere di ostacolo e/o impedimento allo svolgimento del processo (es: eccezione di giurisdizione, eccezione di incompetenza territoriale, carenza di legittimazione attiva e/o passiva delle parti ecc..);
  • Eccezioni di merito : sono le eccezioni sostanziali e sono quelle che si pongono in contrasto con l’oggetto della domanda formulata. A loro volta le eccezioni di merito possono distinguersi in:
  • Eccezioni in senso proprio : questa categoria, come vedremo di seguito, s divide in ulteriori due sottogruppi
  • Mera difesa : è la semplice contestazione delle pretese fatte valere da controparte. Il convenuto si costituisce e contesta l’esistenza dei fatti costitutivi elencati dall’attore a sostegno della propria domanda (es: l’attore chiede il risarcimento dei danni provocati da un sinistro e il convenuto dichiara di non essere lui il responsabile dell’urto). Questa non è un’eccezione ma una mera difesa e si chiama così perché attiene all’esistenza o meno dei fatti costitutivi fatti valere dalla controparte. Le eccezioni in senso proprio non trovano la loro definizione nel Codice di Procedura Civile, bensì nel Codice Civile. L’art. 2697 (rubricato “ onere della prova ”) c.c. afferma infatti che “ chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. L’eccezione non attiene al difetto o alla mancanza del titolo costitutivo del diritto dell’attore, ma amplia il campo della domanda perché chiede la verifica di elementi che comportano l’impedimento del diritto fatto valere; per questo si differenzia dalla mera difesa! I fatti modificati ed estintivi , ovviamente, si verificano sempre successivamente al momento in cui è sorto il diritto vantato dall’attore (es: prescrizione, compensazione, pagamento).

I fatti impeditivi , invece, compromettono l’efficacia del titolo (es: art. 1490 vizi della cosa goduta: laddove è previsto un patto che esclude la garanzia questo patto non ha valore se il venditore ha in malafede taciuto su un vizio della cosa). Tornando alla mera difesa, l’art. 167 c.p.c. (rubricato “ comparsa di risposta ”) dispone che “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d’ufficio ”. L’art. 115 c.p.c. (rubricato “ disponibilità della prova ”) prevede espressamente che “ salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal Pubblico Ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza ”. Questo articolo contiene il c.d. “ principio di non contestazione ”, introdotto nel 2009 e il dovere del giudice di porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati, ma anche quelli non contestati. Sussiste quindi un vero e proprio onere in capo alla parte costituita (sia del convenuto che dell’attore) di contestare specificamente (NON in modo generico!) i fatti dedotti da controparte, le relative produzioni ecc.. L’obbligo di contestazione non si applica a danno della parte contumace. Il termine per la contestazione, ai sensi dell’art. 167 è la comparsa di risposta; tuttavia anche la prima udienza di trattazione e la prima memoria ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. è possibile contestare. Un’ulteriore distinzione delle eccezioni riguarda:

  • eccezioni in senso stretto : riservate alle parti.
  • eccezioni in senso lato : sono rilevabili non solo dalle parti ma anche d’ufficio, ovvero, dal giudice. Come visto, l’art. 167 comma 2 c.p.c prevede espressamente che il convenuto con la comparsa di risposta a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali o di merito che non siano rilevabili d’ufficio. Analogamente, l’art. 142 comma 2 c.p.p. (rubricato “ Appello ”) prevede che “non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. L’art. 112 c.p.c. (rubricato “ corrispondenza tra chiesto e pronunciato ”) prevede che “ il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti ”. È quindi fondamentale distinguere tra le eccezioni riservate alle parti, e quali siano invece quelle rilevabili d’ufficio. L’eccezione, per essere rilevata, necessita di una negazione del fatto.

Esaminiamo ora, nel limite del possibile essendo la giurisprudenza ancora incerta su alcuni aspetti, quali sono le eccezioni riservate alle parti e quali invece quelle rilevabili d’ufficio. Ovviamente il problema non si pone quando è già la disposizione di legge a precisare se l’eccezione è riservata alle parti oppure rilevabile anche d’ufficio; per il resto, si è formato un orientamento secondo il quale l’interpretazione corretta dell’art. 112 c.p.c. afferma che solo le eccezioni non riservate alle parti possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. Le eccezioni riservate alle parti, però non sono quelle espressamente citate nelle norme del Codice di Procedura Civile ma anche tutte le eccezioni che presuppongono l’accertamento con una sentenza costitutiva (sentenza che comporti la costituzione, la modifica oppure l’estinzione di un rapporto giuridico); tali eccezioni vengono quindi riservate a un diritto potestativo delle parti (es: se una parte vuole ottenere l’annullamento del contratto, è solo questa parte che può sollevare l’eccezione comportante l’estinzione del rapporto giuridico). Quindi sono eccezioni in senso stretto tutte le eccezioni che fanno capo a un potere potestativo della parte. Un elenco a titolo esemplificativo ( NON tassativo! ) delle eccezioni riservate alle parti potrebbe essere il seguente:

  • annullabilità del contratto : art. 1241 ss c.c. (“ l’annullamento può essere chiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge ”);
  • compensazione : art. 1242 (“ il giudice non può rilevarla d’ufficio ”) [La compensazione consiste nel fenomeno per cui, quando due soggetti sono obbligati l'uno verso l'altro, i due debiti si estinguono per la quantità corrispondente];
  • eccezione di inadempimento : art. 1460 c.c. (“ Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria”);
  • vizi della cosa venduta o appaltata : art. 1490 c.c. (“ il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa ”);
  • eccezione di prescrizione : art. 2938 c.c. (“ Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta ”). In altre parole, l a prescrizione non opera automaticamente ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, sempre in forza del generale principio secondo cui è rimesso alla volontà dell’interessato l’avvalersi o meno del fatto prescrizionale già compiuto. Restando in tema di prescrizione, il giudice può invece rilevare d’ufficio la sospensione della medesima.

Un elenco a titolo esemplificativo ( NON tassativo! ) delle eccezioni rilevabili d’ufficio potrebbe invece essere il seguente:

  • nullità del contratto: art. 1421 c.c. (“ Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”) ;
  • eccezione di pagamento;
  • eccezione di novazione del rapporto;
  • interruzione della prescrizione;
  • riduzione della clausola penale;
  • titolarità del diritto della posizione giuridica oggetto di causa. Deve essere distinta dall’eccezione di difetto di legittimazione (che attiene invece al presupposto dell’azione e, pertanto, è sempre rilevabile d’ufficio). L’eccezione di nullità è stata recentemente oggetto di sentenze della Corte di Cassazione che hanno mutato il precedente orientamento. Come visto, l’art. 1421 c.c. sancisce che “ salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”. Fino al 2012 la giurisprudenza consolidata era concorde sul fatto che se l’azione aveva ad oggetto l’adempimento di un contratto o comunque una domanda che presupponeva il rispetto di questo contratto, i giudice poteva d’ufficio rilevarne la nullità (conseguentemente avrebbe respinto la domanda di adempimento di un contratto nullo). Questo orientamento è stato ribaltato dalla storica Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14828/2012 nella quale è stato rilevato come nel precedente orientamento avrebbe, se il giudice avesse rilevato la nullità di una contratto mentre la domanda prevedeva l’annullamento,sarebbe andato ultra petitum , avrebbe giudicato oltre la domanda (avrebbe quindi accolto la domanda dell’attore che chiedeva la risoluzione del contratto, ma per un motivo diverso e dal medesimo non fatto valere). Veniva quindi disconosciuto il principio della domanda e dell’obbligo del giudice di non pronunciarsi oltre. In tutti i casi in cui il giudice rileva una nullità la deve prospettare alle parti in modo tale che ne possano prendere posizione, assegnandole i termini. Nel momento in cui nessuna delle parti aderisce al rilievo del giudice ( ovvio che quasi sempre una per interesse si trova concorde!) non propongano domanda di nullità, il giudice non può tenere conto del suo rilievo e quindi non potrà dichiarare nel dispositivo la nullità; può solo, nel dispositivo, respingere la domanda di annullamento, di risoluzione oppure di adempimento. La sentenza in cui viene accertata la nullità invia incidentale non è tuttavia suscettibile di passare in giudicato. La storica Sentenza n. 14828/2012 ha tuttavia disposto un’eccezione, in quanto prevede che la nullità rilevabile d’ufficio dal giudice non si applica alle nullità di protezione (ovvero le nullità poste a favore di una sola parte. Es: art. 36 Codice del Consumo relativo alla nullità di clausole vessatorie). La Corte Costituzionale con la sentenza n. 1262/2014 , ribadisce l’orientamento espresso due anni prima ma la modifica, ampliandola, attribuendo maggior rilievo all’interesse pubblico e prevede che se ci troviamo di fronte a una nullità di protezione ( nullità relativa ) la nullità potrà essere accertata solamente se la parte interessata la fa propria, mentre in casi di

Le competenze attuali del Giudice di Pace sono elencate all’art. 7 del Codice di Procedura Civile. “ _Il Giudice di Pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 30.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 50.000,00. È competente qualunque ne sia il valore:

  1. per le cause relative ad apposizione di termini;
  2. per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile;
  3. idem; 3-bis) idem; 3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; 3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali; 3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile. Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell’articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:
  4. per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
  5. per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;
  6. per le cause in materia di accessione;
  7. per le cause in materia di superficie. Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un’altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo”._

Questo articolo è frutto della Riforma attuata nel 2009, la quale doveva riuscire nell’intento, ancora una volta, di sgravare l’ingorgo che si stava creando presso i Tribunali, ovvero smaltire parte del lavoro della Magistratura ordinaria. Il Giudice di Pace per le cause aventi valore inferiore ad Euro 1.100 (importo elevato dalla Riforma 2021 ad Euro 2.500) deve decidere secondo equità (art. 113,2 c.p.c.). La Corte Costituzionale intervenuta sul punto ha chiarito che decidere secondo equità significa non applicare pedissequamente le norme di legge bensì i principi regolatori della materia al fine di non sconfinare nel mero arbitrio, di non dare una pronuncia totalmente avulsa dalle norme di diritto Tutte le sentenze del Giudice di Pace sono appellabili in Tribunale a norma dell’art. 342 c.p.c., mentre le pronunce secondo equità sono appellabili sempre in Tribunale ma secondo un procedimento d’appello diverso per “ violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ” (c.d. appellabilità non a critica libera bensì vincolata). [fino al 2006 le pronunce secondo equità non potevano essere appellate ma bisognava andare direttamente in Cassazione]. Tornando all’art. 7 c.p.c., per verificare le competenze del Giudice di Pace abbiamo l’intersezione di due criteri:  quello della competenza per valore : riguarda il valore economico dell’oggetto della controversia;  quello della competenza per materia : riguarda la natura del diritto del quale si controverte. Il Giudice di Pace ha competenza:

  • su cause relative a beni mobili fino al limite di Euro 5.000 (importo che verrà ampliato ad Euro 20.000 dopo la Riforma del 2021);
  • sul risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti fino ad Euro 20.000 (limite che verrà ampliato ad Euro 50.000 dopo Riforma 2021);
  • art. 7 comma 3 c.p.c.: il Giudice di Pace ha competenza indipendentemente dal valore della controversia su determinate materie quali ad esempio, apposizione di termini, osservanza di distanze, misure e modalità sui servizi di condominio, rapporti tra proprietari di immobili relativi ad immissioni ed esalazioni ecc..
  • art. 7 comma 3 – bis c.p.c.: il Giudice di Pace è competente per le cause relative a interessi o accessori relativi a ritardati pagamenti di prestazione previdenziali e assistenziali. In questa ultima ipotesi entra in gioco una norma non contenuta tra quelle dedicate al procedimento davanti al Giudice di Pace (seppur contenuta nel Codice di Procedura Civile), ovvero l’art. 40,6 previsto in materia di connessione c.d. “forte”. In virtù di questa norma, laddove la domanda dovesse essere proposta unitamente a una domanda di riconoscimento (diritto ad ottenere la prestazione) la competenza non sarebbe più del Giudice di Pace neppure per la domanda di pagamento, in quanto attratta dalla competenza del Tribunale del Lavoro ai sensi dell’art. 444 c.p.c. In altre parole l’art. 40, prevede sostanzialmente per le parti la possibilità di proporre due domande

dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità ”;  L’art. 313 c.p.c. disciplina la querela di falso (“ Se è proposta querela di falso, il Giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al Tribunale per il relativo procedimento ”). Per la querela di falso il Tribunale ha competenza esclusiva!  L’art. 316 c.p.c. riguarda la forma della domanda introduttiva del giudizio (“ Davanti al Giudice di Pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente [indipendentemente dal valore, ma non succede mai!]. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa ”);  Art. 317 c.p.c. (“ Rappresentanza dinnanzi al Giudice di Pace) prevede che dinnanzi al Giudice di Pace, indipendentemente dal patrocinio dell’Avvocato, è possibile farsi rappresentare da un soggetto rappresentante (“ Davanti al Giudice di Pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare la lite );  L’art. 318 c.p.c. disciplina il contenuto della domanda (“ La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l’indicazione del Giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto ”) Rispetto all’atto di citazione non vengono inserite le ragioni di diritto (anche se di fatto è evidente l’utilità di indicarle!), l’indicazione dei documenti che si intendono offrire in comunicazione [La Cassazione, tuttavia, nel 1997 è intervenuta sul punto e ha chiarito che nell’ambito della citazione dinnanzi al Giudice di Pace se si fa riferimento a dei documenti, occorre indicarli con precisione, altrimenti la controparte non avrebbe la possibilità di replicare e difendersi adeguatamente], né gli avvertimenti di cui all’art. 165 c.p.c. (quali ad esempio, l’invito a costituirsi nel 20 giorni prima [non è necessario perché il sistema delle preclusioni, si verifica più avanti, ovvero non con la comparsa di costituzione e risposta, bensì alla prima udienza]. I termini a comparire dinnanzi al Giudice di Pace, inoltre, sono ridotti della metà; quindi, non avremo i 90 giorni previsti nei procedimenti davanti al Tribunale ordinario, bensì 45.  Ai sensi dell’art. 319 c.p.c. nel procedimento dinnanzi al Giudice di Pace non trova applicazione l’art. 165 c.p.c. il quale sancisce che l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione o del ricorso. Davanti al Giudice di Pace, infatti, la causa si può iscrivere fino al giorno indicato per l’udienza (ovvio che in tal caso, l’udienza verrà spostata di almeno una settimana).

Nel corso della prima udienza il Giudice di Pace può, o meglio, dovrebbe:

  • Interrogare liberamente le parti;
  • Esperire il tentativo di conciliazione;
  • Invitare le parti alla precisazione dei fatti, laddove la conciliazione non riuscisse La prima udienza, come accennato, rappresenta il termine ultimo ( preclusioni ) per:
  • Eccepire l’incompetenza del Giudice adito;
  • Sollevare eccezioni non rilevabili d’ufficio;
  • Presentare domande riconvenzionali;
  • Presentare prove (le prove dovrebbero già essere formulare perché il Giudice di Pace potrebbe invitare le parti a precisare le conclusioni già in prima udienza!).
  • Chiamare terzi in causa. Le preclusioni sussistono quindi a seguito dell’invito del Giudice di Pace a precisare i fatti. L’art.83-bis disp. att. c.p.c. consente la trattazione della causa per iscritto (“ Il Giudice istruttore, quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'art. 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere”). Questo procedimento più snello e semplice dal punto di vista degli adempimenti consente al Giudice di Pace di non assegnare i termini per il deposito di conclusionali e repliche In realtà, nel momento in cui il Giudice rinvia l’udienza per la precisazione delle conclusioni consente il deposito delle note difensive e finale e sostanzialmente all’udienza successiva si precisano le conclusioni, si discute, ed entro 15 giorni dalla discussione il Giudice emette la propria sentenza. Questo procedimento semplificato è diverso dal procedimento in Tribunale, dove dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni scattano i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche e, successivamente della sentenza. Dinnanzi al Giudice di Pace, quindi, non è previsto lo scambio delle comparse e le tempistiche sono nettamente ridotte grazie all’utilizzo di questa procedura semplificata. Come accennato, le sentenze del giudice di Pace sono appellabili:
  • Art. 339 c.p.c. “ appellabilità a forma vincolata” (per pronunce secondo equità): “ Le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia ”;
  • Art. 341 c.p.c. appellabilità a critica libera (per pronunce sulla base delle norme di legge): “ L’appello contro le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla