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Il Sistema delle Fonti Normative nell'Ordinamento Giuridico Italiano, Schemi e mappe concettuali di Diritto Costituzionale

Una panoramica approfondita del sistema delle fonti normative italiane, analizzando le diverse categorie di fonti, i criteri di identificazione, la pubblicazione, l'interpretazione e la gerarchia. esplora i conflitti tra fonti, l'abrogazione, l'illegittimità costituzionale e l'applicazione del criterio di competenza. vengono inoltre esaminate le fonti derivanti dal rapporto con altri ordinamenti, come le norme internazionali e comunitarie.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2018/2019

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CAPITOLO XV: Il sistema delle fonti normative (pag. 477 – 503)
Le fonti normative dell’ordinamento giuridico repubblicano: categorie e criteri di identificazione
Lo Stato moderno ha preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse socialmente rilevante e di
escludere ogni fonte normativa diversa. Si procede solo al riconoscimento di fonti prodotte dal
tessuto sociale, solo in settori individuati dalla legge e come integrazione di essa.
1. Distinzione fra fonti- atto e fonti- fatto registri una decisa prevalenza ad delle prime sulle
seconde. Per fonti atto si intendono quegli atti giuridici cui l'ordinamento costituzionale
attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche, molto rari sono i casi in cui il nostro
ordinamento riconosce a fatti l'idoneità di porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuri-
dico.
2. Un'altra distinzione preliminare è quella fra fonti di produzione e fonti di cognizione: con la
prima espressione ci si riferisce agli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in
essere una norma attraverso l'individuazione dell'organo titolare del potere e del procedi- mento di
formazione dell'atto normativo; con la seconda ci si riferisce agli atti formali nei quali consistono le
diverse norme giuridiche quando vengono pubblicate ufficialmente. Fra le fonti di produzione, una
particolare ed importante categoria è costituita dalle fonti sulla produzione: queste fonti hanno come
contenuto specifico la disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia; la fonte
sulla produzione per eccellenza è la Costituzione.
I criteri per l'individuazione delle fonti di sono:
1. generalità: la norma è destinata ad una pluralità indeterminata ed a priori indeterminabile di
soggetti o di rapporti;
2. astrattezza: la norma tende a valere nel tempo per tutti i rapporti che saranno ad essa
riconducibili;
3. innovatività: attiene ai requisiti minimi di contenuto di una norma.
La pubblicazione delle fonti normative
La pubblicazione svolge una funzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e dalla data
della pubblicazione dipende il momento della efficacia della fonte, dopo un periodo di "vacatio". Si
parla di pubblicità legale, una volta intervenuta questa pubblicazione, si ha la presunzione di
conoscenza del testo da parte di diversi soggetti che ne possono essere i destinatari o comunque gli
interessati. Fra le diverse pubblicazioni ufficiali che svolgono così importante funzione di pubblicità
legale un ruolo del tutto particolare è svolto dalla GU della Repubblica, che non solo deve
pubblicare tutti gli atti normativi statali e molti degli altri atti pubblici ma finge da strumento di
pubblicità legale anche per le sentenze della Corte costituzionale, poi ci sono la GU dell’UE e i
Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province autonome. Devono essere pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tutti gli atti normativi statali, tutti gli accordi
internazionali, i dispositivi delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o fatti
con forza di legge.
Il sistema delle fonti e la rilevanza della funzione interpretativa
L'individuazione delle norme non deriva da una lettura del testo, ma è il frutto di complessi procedi-
menti interpretativi. In relazione alle fonti atto va tenuta presente la distinzione fra disposizioni
(ossia gli elementi testuali) e norme (ossia le regole giuridiche che si traggono da questi testi tramite
l'interpretazione). Le disposizioni sull'interpretazione non appaiono compatibili con il nuovo
sistema costituzionale. La stessa elencazione dei possibili criteri interpretativi (l'interpretazione
letterale e logica, l'intenzione del legislatore; solo nel caso che non sia individuabile una norma
applicabile, si consente l'utilizzazione della analogia legis e poi di quella iuris) appare riferirsi ad
una sorta di percorso obbligato per l'interprete. I criteri di interpretazione sono individuati come:
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CAPITOLO XV: Il sistema delle fonti normative (pag. 477 – 503) Le fonti normative dell’ordinamento giuridico repubblicano: categorie e criteri di identificazione Lo Stato moderno ha preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse socialmente rilevante e di escludere ogni fonte normativa diversa. Si procede solo al riconoscimento di fonti prodotte dal tessuto sociale, solo in settori individuati dalla legge e come integrazione di essa.

  1. Distinzione fra fonti- atto e fonti - fatto registri una decisa prevalenza ad delle prime sulle seconde. Per fonti atto si intendono quegli atti giuridici cui l'ordinamento costituzionale attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche, molto rari sono i casi in cui il nostro ordinamento riconosce a fatti l'idoneità di porre in essere norme rilevanti per l'ordinamento giuri- dico.
  2. Un'altra distinzione preliminare è quella fra fonti di produzione e fonti di cognizione : con la prima espressione ci si riferisce agli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma attraverso l'individuazione dell'organo titolare del potere e del procedi- mento di formazione dell'atto normativo; con la seconda ci si riferisce agli atti formali nei quali consistono le diverse norme giuridiche quando vengono pubblicate ufficialmente. Fra le fonti di produzione, una particolare ed importante categoria è costituita dalle fonti sulla produzione : queste fonti hanno come contenuto specifico la disciplina della produzione di norme giuridiche e della loro efficacia; la fonte sulla produzione per eccellenza è la Costituzione. I criteri per l'individuazione delle fonti di sono: 1. generalità : la norma è destinata ad una pluralità indeterminata ed a priori indeterminabile di soggetti o di rapporti; 2. astrattezza : la norma tende a valere nel tempo per tutti i rapporti che saranno ad essa riconducibili; 3. innovatività: attiene ai requisiti minimi di contenuto di una norma. La pubblicazione delle fonti normative La pubblicazione svolge una funzione essenziale per la conoscibilità del testo legale e dalla data della pubblicazione dipende il momento della efficacia della fonte, dopo un periodo di "vacatio". Si parla di pubblicità legale , una volta intervenuta questa pubblicazione, si ha la presunzione di conoscenza del testo da parte di diversi soggetti che ne possono essere i destinatari o comunque gli interessati. Fra le diverse pubblicazioni ufficiali che svolgono così importante funzione di pubblicità legale un ruolo del tutto particolare è svolto dalla GU della Repubblica, che non solo deve pubblicare tutti gli atti normativi statali e molti degli altri atti pubblici ma finge da strumento di pubblicità legale anche per le sentenze della Corte costituzionale, poi ci sono la GU dell’UE e i Bollettini Ufficiali delle Regioni e delle Province autonome. Devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tutti gli atti normativi statali, tutti gli accordi internazionali, i dispositivi delle sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di leggi o fatti con forza di legge. Il sistema delle fonti e la rilevanza della funzione interpretativa L'individuazione delle norme non deriva da una lettura del testo, ma è il frutto di complessi procedi- menti interpretativi. In relazione alle fonti atto va tenuta presente la distinzione fra disposizioni (ossia gli elementi testuali) e norme (ossia le regole giuridiche che si traggono da questi testi tramite l'interpretazione). Le disposizioni sull'interpretazione non appaiono compatibili con il nuovo sistema costituzionale. La stessa elencazione dei possibili criteri interpretativi (l'interpretazione letterale e logica, l'intenzione del legislatore; solo nel caso che non sia individuabile una norma applicabile, si consente l'utilizzazione della analogia legis e poi di quella iuris ) appare riferirsi ad una sorta di percorso obbligato per l'interprete. I criteri di interpretazione sono individuati come:
  1. il valore interpretativo dell' intenzione del legislatore importante ma non risolutivo per com- prendere meglio l’intenzione originaria del legislatore;
  2. più utilizzato il criterio dell' interpretazione logico- sistematica , che mira ad individuare il contenuto di una singola disposizione dal significato che essa assume nel settore normativo cui esso si riferisce (la ratio legis ) o in relazione ai principi costituzionali o ai principi generali dell'ordinamento giuridico ( ratio iuris ). La stessa indicazione, dell'adozione dell'analogia per colmare le lacune interne all'ordinamento, quel- le cioè relative a rapporti giuridicamente rilevanti ma non disciplinati, le quali si prestano all'individuazione di "disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe". A conferma della crescente difficoltà dei processi interpretativi relativi a leggi che essendo frutto di mediazioni complesse, stan- no moltiplicandosi i casi di leggi di interpretazione autentica e cioè di leggi che definiscono l'esatto contenuto di disposizioni contenute in leggi precedenti con efficacia fino dal momento della loro originaria approvazione, dal momento che si tratterebbe solo di leggi tese a chiarire iil significato originario delle disposizioni a cui si riferiscono. La successione delle fonti nel tempo Il caso di conflitto fra più fronti (semplice se si tratta di fonti dotate della stessa forza ma adottate in tempi diversi) viene risolto tramite lo strumento dell'abrogazione della norma precedente da parte di quella successiva; l' abrogazione, consistente nella capacità del nuovo atto- fonte di sostituirsi, in tutto o in parte, alla disciplina precedente. L'abrogazione comporta la non applicabilità della norma rispetto a nuovi fatti, mentre continua la sua eventuale efficacia rispetto a fatti che si siano verificati prima dell'abrogazione (solo una legge retroattiva potrebbe far venir meno questa efficacia). L'art. 15 prevede tre tipi di abrogazione:
    1. l' abrogazione espressa , allorché la fonte successiva indichi puntualmente le disposizioni precedenti abrogate;
    2. l' abrogazione tacita si verifica quando la fonte successiva contiene disposizioni incompatibili con quelle precedenti;
    3. l' abrogazione implicita , consegue ad una complessiva modifica della disciplina dell'intero settore rendendola radicalmente superata. La gerarchia delle fonti Le antinomie che si producono fra norme di grado diverso vengono risolte non più in termini di successione nel tempo, ma in termini di illegittimità della fonte di grado inferiore contrastate con quella superiore , a prescindere dalle diverse possibili successione temporali. Il primato delle fonti costituzionali si traduce con il principio di costituzionalità si esprime nel senso di una necessaria preesistenza di una disposizione costituzionale nella materia disciplinata da una fonte primaria, mentre il principio di legalità impone che le fonti secondarie presuppongano l'esistenza di specifiche disposizioni di norme primarie o diano loro esecuzione. Le disposizioni costituzionali in genere costituisco- no un limite per le norme primarie. L’accertamento di illegittimità costituzionale delle leggi spetta alla corte costituzionale ma l’accertamento di illegittimità delle fonti secondarie per contrasto con fonti primarie è nella competenza degli organi a cui spetta giudicare la legittimità degli atti amministrativi. Tutte le fonti di un livello gerarchico superiore abrogano le fonti inferiori. In contrasto con la separazione dei livelli sono i procedimenti di decostituzionalizzazione ( dove una fonte di tipo primario si sostituisce a disposizioni costituzionali) e di delegificazione (una fonte secondaria si sostituisce ad una primaria). Si tratta di casi rari e stabiliti dalla fonte superiore che delimita l’area di effetto abrogativo che si produce sulla fonte superiore, L'applicazione del criterio di competenza
  1. Hanno una competenza specifica quegli atti aventi forza di legge delle categorie delle deleghe atipiche come le norme di attuazione degli statuti speciali.
  2. I testi unici sono fonti normative che riescono a coordinare in testi organici e completi la normativa precedentemente contenuta in più fonti primarie.
  3. Anche i decreti legge possono considerarsi fonti primarie a competenza generale: per tali atti non valgono i limiti che incontrano i decreti legislativi, ma valgono i limiti sostanziali che in- contra la legge. Sono le uniche fonti che producono effetto per breve periodo destinati a scomparire o a trasformarsi in effetti della legge di conversione.
  4. Fonti primarie a competenza determinata e riservata sono i regolamenti degli organi costituzionali , non solo i regolamenti interni delle camere ma anche quelli della corte costituzionale, della presidenza della repubblica e del consiglio dei ministri.
  5. I referendum abrogativi di legge vengono riconosciuti come fonte primaria.
  6. I contratti collettivi di lavoro con efficacia erga omnes.
  7. Eguale natura di fonte primaria a competenza riservata è da riconoscersi alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  8. Sono equiparate alle fonti normative primarie nazionali anche i regolamenti e le altre norme comunitarie direttamente applicabili , le quali impongono al giudice nazionale di disapplicare la legge nazionale che interferisce nella stessa materia disciplinata dalla fonte comunitaria, con collocazione subordinata a 2 condizioni: − che gli atti siano legittimi dal punto di vista comunitario; − gli atti comunitari non confliggano con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale nazionale.
  9. Le norme internazionali generalmente riconosciute possono collocarsi a seconda del loro contenuto o al livello delle norme costituzionali o a quello di fonti primarie Le fonti secondarie Se le fonti di livello costituzionale e primario sono da ritenersi " a numero chiuso" (sono solo quelle previste dalla costituzione e non sono integrabili dal legislatore ordinario) altrettanto non può dirsi per le fonti secondarie. Le fonti secondarie tendono ad ordinarsi in relazione ai diversi livelli amministrativi con un rapporto che è regolato dalle disposizioni costituzionali e legislative che garantiscono l'autonomia dei livelli di governo locale rispetto all'assetto amministrativo centrale.
  10. Fonte secondaria per eccellenza è il regolamento governativo, si collocano al di sotto delle fonti primarie non potendo derogare ad esse. La Costituzione si limita a stabilire che essi assumano la veste formale di decreti del Presidente della Repubblica e a tracciare una linea di confine con le fonti primarie laddove essa prevede delle riserve di legge.
  11. A livello regionale, le fonti secondarie sono rappresentate dai regolamenti regionali.
  12. Gli effetti di referendum abrogativi di livello regionale. Le fonti e le situazioni di necessità L’ordinamento giuridico si fa carico di possibili situazioni di assoluta necessità che possono alterare il normale funzionamento degli strumenti di disciplina dei rapporti interpersonali e collettivi: sul terreno delle fonti, ciò trova riscontro palese nella disciplina della decretazione di urgenza e dei poteri normativi in caso di guerra.
  13. I bandi militari come fonti normative di grado primario ma di estrema generalità.
  14. Le ordinanze di necessità conseguono al conferimento ad alcuni organi amministrativi del potere di adottare “ordinanze contingibili ed urgenti” in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di grave pericolo per l’incolumità ai cittadini: caratteristica tipica di questi atti ad efficacia temporanea è quella di poter derogare anche alle prescrizioni legislative vigenti, con l’unico limite rappresentato dai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. Le fonti di natura consuetudinaria

Le fonti di natura consuetudinaria rientrano fra le fonti- fatto. Per consuetudine si intende una norma di comportamento non scritta, di rilevanza collettiva, regolarmente seguita nel gruppo sociale o nel- l’ambito territoriale interessato dalla norma in quanto ritenuta giusta o necessitata. Il nostro ordina- mento prevede che gli “usi” abbiano efficacia “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti” soltanto “in quanto sono da essi richiamati”. La loro esistenza viene documentata mediante raccolte ufficiali tenute dal Ministero dell’industria e dalle Camere di commercio (si presumono esistenti fino a prova contraria).. Esistono le norme di correttezza costituzionale , che rappresentano mere regole di corretto espleta- mento delle funzioni che spettano agli organi fondamentali dello Stato. Alquanto diffuse sono le convenzioni costituzionali e cioè regole di comportamento che gli organi fondamentali dell’ordinamento costituzionali si danno per l’esercizio delle loro funzioni, ma ove violate non vanno incontro a sanzioni. Può avvenire che alcune di queste regole vengano progressivamente sentite come obbligatorie e tendano a trasformarsi in vere e proprie consuetudini vincolanti. Le fonti derivanti dal rapporto con altri ordinamenti L’antica e rigida concezione di una netta separazione fra ordinamento statale ed altri ordinamenti appare ormai superata su due versanti. Prima di tutto, l’adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute appare di grande importanza, poiché inserisce stabilmente nel nostro ordinamento un tipo di fonte appartenente all’ordinamento internazionale. In secondo luogo, le fonti comunitarie producono in settori materiali ampi numerose fonti di tipo primario, buona parte delle quali entrano in vigore nel nostro ordinamento, mentre altre devono essere recepite mediane appositi atti normativi od anche attuate in via amministrativa. Sono espressione del sistema binario di rapporti fra l’ordinamento interno e quello internazionale le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sia che l’esecuzione intervenga in via ordinaria mediante l’adozione di un apposito atto normativo dotato della forza giuridica idonea a dare attuazione all’accordo, ovvero per semplice ordine di esecuzione , il quale dovrà essere contenuto in un atto normativo idoneo a dare attuazione all’accordo. Le norme internazionali pattizie una volta immesse nel nostro ordinamento si collocano nella gerarchia delle fonti al livello della fonte interna con la quale è stata data loro esecuzione quindi o fonte costituzionale o fonte primaria, non possono tuttavia essere derogate da leggi ordinarie successive. Nel caso che nella fonte statale ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio sarà un rinvio recettizio e cioè semplicemente un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a quella fonte di produzione. Se la fonte statale i riferisce a fonti di produzione di altri ordinamenti, si parla di rinvio formale o mobile , ciò determina l’ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne.