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Una panoramica approfondita del sistema delle fonti normative italiane, analizzando le diverse categorie di fonti, i criteri di identificazione, la pubblicazione, l'interpretazione e la gerarchia. esplora i conflitti tra fonti, l'abrogazione, l'illegittimità costituzionale e l'applicazione del criterio di competenza. vengono inoltre esaminate le fonti derivanti dal rapporto con altri ordinamenti, come le norme internazionali e comunitarie.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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CAPITOLO XV: Il sistema delle fonti normative (pag. 477 – 503) Le fonti normative dell’ordinamento giuridico repubblicano: categorie e criteri di identificazione Lo Stato moderno ha preteso di disciplinare ogni fenomeno che ritenesse socialmente rilevante e di escludere ogni fonte normativa diversa. Si procede solo al riconoscimento di fonti prodotte dal tessuto sociale, solo in settori individuati dalla legge e come integrazione di essa.
Le fonti di natura consuetudinaria rientrano fra le fonti- fatto. Per consuetudine si intende una norma di comportamento non scritta, di rilevanza collettiva, regolarmente seguita nel gruppo sociale o nel- l’ambito territoriale interessato dalla norma in quanto ritenuta giusta o necessitata. Il nostro ordina- mento prevede che gli “usi” abbiano efficacia “nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti” soltanto “in quanto sono da essi richiamati”. La loro esistenza viene documentata mediante raccolte ufficiali tenute dal Ministero dell’industria e dalle Camere di commercio (si presumono esistenti fino a prova contraria).. Esistono le norme di correttezza costituzionale , che rappresentano mere regole di corretto espleta- mento delle funzioni che spettano agli organi fondamentali dello Stato. Alquanto diffuse sono le convenzioni costituzionali e cioè regole di comportamento che gli organi fondamentali dell’ordinamento costituzionali si danno per l’esercizio delle loro funzioni, ma ove violate non vanno incontro a sanzioni. Può avvenire che alcune di queste regole vengano progressivamente sentite come obbligatorie e tendano a trasformarsi in vere e proprie consuetudini vincolanti. Le fonti derivanti dal rapporto con altri ordinamenti L’antica e rigida concezione di una netta separazione fra ordinamento statale ed altri ordinamenti appare ormai superata su due versanti. Prima di tutto, l’adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute appare di grande importanza, poiché inserisce stabilmente nel nostro ordinamento un tipo di fonte appartenente all’ordinamento internazionale. In secondo luogo, le fonti comunitarie producono in settori materiali ampi numerose fonti di tipo primario, buona parte delle quali entrano in vigore nel nostro ordinamento, mentre altre devono essere recepite mediane appositi atti normativi od anche attuate in via amministrativa. Sono espressione del sistema binario di rapporti fra l’ordinamento interno e quello internazionale le leggi di esecuzione dei trattati internazionali, sia che l’esecuzione intervenga in via ordinaria mediante l’adozione di un apposito atto normativo dotato della forza giuridica idonea a dare attuazione all’accordo, ovvero per semplice ordine di esecuzione , il quale dovrà essere contenuto in un atto normativo idoneo a dare attuazione all’accordo. Le norme internazionali pattizie una volta immesse nel nostro ordinamento si collocano nella gerarchia delle fonti al livello della fonte interna con la quale è stata data loro esecuzione quindi o fonte costituzionale o fonte primaria, non possono tuttavia essere derogate da leggi ordinarie successive. Nel caso che nella fonte statale ci si riferisca alla fonte del diritto internazionale, questo rinvio sarà un rinvio recettizio e cioè semplicemente un rinvio alle disposizioni di quella fonte e non a quella fonte di produzione. Se la fonte statale i riferisce a fonti di produzione di altri ordinamenti, si parla di rinvio formale o mobile , ciò determina l’ingresso nel nostro ordinamento delle disposizioni prodotte da quelle fonti esterne.