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Diritto commerciale, spiegazione del Professore. Chiara!
Tipologia: Appunti
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Introduzione Diritto commerciale ramo dell'ordinamento giuridico che detta la disciplina degli imprenditori, dei loro atti e delle loro attività, dell'ambiente in cui operano, in breve, del mercato. È una sintesi degli interessi di consumatori, imprenditori, finanziatori, azionisti. Ha ad oggetto l’impresa che nel linguaggio comune viene indicata con sinonimi (anche se in diritto non lo sono) quali:
La nozione di imprenditore L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. Letteralmente l’art. viene definito l’imprenditore però poiché la qualifica dell’imprenditore è funzionale allo svolgimento dell’impresa, quest’art. definisce cos’è effettivamente un’impresa, non è sufficiente svolgere l’attività solo economica ma è necessario che ci siano particolari requisiti. Analisi dell'art 2082: Esercizio : esercitare è un verbo dinamico che indica un divenire e non un essere. Chi è imprenditore FA non POSSIEDE. Divento imprenditore perché esercito se smetto di esercitare smetterò anche di essere imprenditore. Attività di scambio o di produzione di beni o servizi : Per attività s’intende un insieme di atti correlati fra loro per la produzione e lo scambio di servizi. Genchi: vi faccio un esempiose io devo intraprendere un’attività di impresa agricola, mi reco dal fornitore dei semi e acquisto dei semi e gli illustro che devo iniziare un’attività, ovviamente agli occhi del soggetto terzo io sono un imprenditore che deve iniziare la propria attività questo è il principio di effettività nel senso che l’attività comincia nel momento in cui effettivamente rileva, lo stesso vale per la fine. L'art 2082 non richiede che l'attività sia rivolta al mercato, ma beni e servizi prodotti devono essere riconoscibilmente destinabili al mercato.
Economicità L’attività d’impresa deve essere perseguita con scopo di lucro o no? Definiamo prima cos’è lo scopo di lucro.
Risposta: L’attività svolta dall’imprenditore deve essere economica, il carattere economico deriva dal fatto che l’imprenditore tende a gestire un avanzo di gestione e realizzare quindi un lucro per poi dividere gli utili tra i vari soci. Art. 2247 lucro oggettivo è lo svolgimento dell’attività; il lucro soggettivo è il suddividere gli utili. Lo scopo è quello di prendersi l’utile; se l’imprenditore è individuale lo produce e se lo prende. Anche se poi il lucro oggettivo o soggettivo non viene raggiunto dalle associazioni o dalle onlus non è detto che non possano trovare un equilibrio. Ciò che interessa in questo caso non è lo scopo effettivamente realizzato ma ciò a cui si mira cioè al pareggio di bilancio, poi non è detto che lo raggiunge. Genchi: lo scopo di lucro è un elemento necessario per l’attività d’impresa? No non deve mirare ad un utile. Qual è invece requisito essenziale affinchè vi sia attività d’impresa? L’ economicità , nel senso che il ricavo deve coprire le perdite. Da questo ragionamento si può dedurre che non vengono escluse dal terreno dell’impresa le attività non-profit come le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Professionalità : ovvero l'esercizio abituale, non occasionale, di un’attività che è sistematica, ripetuta. Anche l'esecuzione di un unico affare può dare la qualifica di imprenditore, se l'affare è complesso e implica il coordinamento di una pluralità di azioni. Quindi la professionalità si ottiene con l’abitualità e non con l’occasionalità, devono esserci cadenze regolari (è considerata abituale anche un’attività stagionale). Organizzazione Tra tutti quello dell’organizzazione è quello con cui si ha più difficoltà nel dare una definizione. La difficoltà sta nell’individuare quale sia il minimo legale che la legge richiede per poter parlare di attività organizzata; l’imprenditore deve organizzare/coordinare tutti i mezzi di produzione sarà quindi imprenditore per es. il soggetto che possiede tanti macchinari e può fare a meno di avere dipendenti o viceversa. Il problema dell’organizzazione diventa più complesso quando un soggetto decide di autorganizzare il proprio lavoro usando gli strumenti neutri come un computer o un telefono o utilizzando strumenti che sono strettamente necessari per lo svolgimento si un’attività come ad es.: un programmatore di software. A questo punto accettare la forma di autorganizzazione vorrebbe dire ridurre l’elemento organizzazione ad un pseudo elemento quando invece si è detto che per qualificare l’imprenditore come tale ci sia come elemento fondamentale l’organizzazione; quindi si rifiuta l’abrogazione dell’eterorganizzazione anche perché esso rappresenta l’unico elemento distintivo tra lavoratore autonomo e imprenditore commerciale. Genchi: Ma il requisito dell’organizzazione distingue l’imprenditore commerciale da chi? Dal piccolo lavoratore autonomo per es.: l’orefice potrebbe non avvalersi di altri soggetti e nessuno potrebbe obiettare la qualifica di imprenditore all’orefice perché gestisce e manipola materiali preziosi e si dice che anche se il suo lavoro potesse non essere eterorganizzato cioè che comprende grandissimi fattori produttivi da organizzare comunque in ogni caso siamo nell’ambito dell’attività d’impresa perché i beni utilizzati sono molto ampi. Oppure il sogg. che lustra le scarpe non è un imprenditore non perché manca del requisito dell’eterorganizzazione ma proprio perché è piccolo lavoratore manuale/autonomo. Imprenditore commerciale: ha l’organizzazione Piccolo lavoratore autonomo: non ha organizzazione
La capacità per l’esercizio dell’impresa Come sappiamo dallo studio del diritto privato, il nostro ordinamento conosce due categorie di incapaci: 1.Minori ed interdetti, legalmente incapaci di agire, rappresentati rispettivamente dai genitori e dal tutore 2.Minori emancipati ed inabilitati, incapaci relativi cioè capacità soggetta a limitazioni, assistiti dal curatore Entrambe queste categorie di incapaci, di regola, non possono iniziare l'attività imprenditoriale; ma può accadere che ricevano un'impresa, oppure che lo stato d'incapacità si sia manifestato quando già il soggetto svolgeva l'attività imprenditoriale o, infine, può verificarsi che il minore emancipato abbia raggiunto una sufficiente maturità. Che fare in questi casi? Distinguiamo in proposito tre ipotesi che derogano alla disciplina generale e solo per le imprese commerciali:
Inizio e fine dell'impresa : si diventa imprenditori quando si inizia l'attività e si smette con la sua cessazione (cd principio di effettività), o si diventa e si smette ricollegandosi a dati formali come iscrizione e cancellazione dal registro delle imprese? Non c'è una soluzione unitaria: varia a seconda che l'imprenditore sia persona fisica ovvero società. L'inizio dell'impresa: vale il principio dell'effettività solo per le persone fisiche, per le persone giuridiche vale la data di costituzione. Ma il principio dell'effettività per le persone fisiche comporta che si diventi imprenditori non dopo aver completato un ciclo economico, bensì avendolo iniziato in modo univoco. Sono imprenditore quando i terzi mi percepiscono come tale, è su di loro che si deve generare la convinzione che esercito un’attività. Cessazione dell'impresa: per l'impresa individuale la fine dell'impresa coincide con la dissoluzione dell'apparato aziendale, in coerenza con il principio di effettività; non con la decisione di chiudere ma con la liquidazione del nucleo essenziale, da specificarsi caso per caso; la convinzione dei terzi finisce.
requisito va commisurato rispetto a un prodotto ad es. se io ho un campo in cui coltivo olive e un frantoio, se io trasformo in olio il ricavato dal mio fondo che corrisponde al 10 % dell’olio che io produco perché il 90% corrisponde al ricavato dai campi vicini in questo caso la mia attività è commerciale perché io sto trasformando una quantità di olive inferiore. Se dal mio fondo invece ricavo il 60 % e il 40% dai campi confinanti allora qui la mia attività svolta sarà essenzialmente agricola e non commerciale.
Il c.c. non prevede una norma che sia diretta alla definizione di imprenditore commerciale ma definisce l’imprenditore agricolo e proprio per questo motivo si ritiene che la definizione di imprenditore commerciale sia una definizione negativa cioè che si ricava da quella di imprenditore agricolo. Secondo alcuni non è così perché ritengono applicare alla nozione di imp. commerciale l’art. 2195 che fa riferimento ad imprenditori soggetti a registrazione e ne elenca 5 attività. C’è pure un’altra tesi secondo cui esiste un’altra categoria tra imp. commerciale e agricolo che è l’imp. civile; questa tesi parte dall’interpretazione dell’art. 2195 in cui si fa riferimento al concetto di industrialità da intendersi come sinonimo di commerciale F 0 E 0quindi secondo questa tesi tutte le attività sono commerciali. Per es. se io gestisco un’agenzia matrimoniale svolgo attività industriale (commerciale)? Probabilmente no perché male si amalgama. Per questo motivo si ritiene che ci sia un’impresa civile che è residuale rispetto all’imprenditore commerciale.In poche parole: non sappiamo che disciplina si applica. Rappresenta la figura d'imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri. Vediamoli:
Il legislatore non mette un’unica definizione di piccolo imprenditore ma molteplici. Ovviamente quelli che bisogna sapere sono due:
Per quanto riguarda il secondo invece bisogna dire: l’art.1,2 della l. fallimentare fissa tre requisiti in presenza dei quali il sogg. è esonerato dal fallimento e dalle procedure concorsuali, questi sono:
L’artigiano che tipo di imprenditore è? Che disciplina si applica? Dove lo troviamo nel codice civile? L’art. 2083 non qualifica l’artigiano ma lo fa rientrare nella categoria di piccolo imprenditore. Deve rispettare i requisiti dettati al secondo comma dell’art.2083. L’imprenditore artigiano non è espressamente disciplinato da una norma civile ma dalla legge quadro che individua una serie di categorie di imprenditori artigiani in base al numero dei lavoratori a seconda dell’aerea merceologica e in più introduce una serie di norme a favore dell’artigiano. Tale normativa però ci definisce l’imprenditore artigiano solo ai fini di esenzioni e agevolazioni fiscali F 0 E 0è una normativa fiscale. Ma l’imprenditore artigiano è assoggettato o no allo statuto dell’imprenditore commerciale? Per poter rispondere non dobbiamo partire dalla legge quadro, ma dobbiamo verificare il contenuto dell’ art. 2083 che è invece una norma che individua il piccolo imprenditore da un punto di vista civilistico e ci dice che non è assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale. ( F 0 E 0è importante dire questo perché non tutti i soggetti imprese artigiane che sono tali per la legge quadro lo sono per il codice civile). Se un sogg. è ad es. è artigiano ai sensi della legge speciale ma non rispetta i requisiti del piccolo imprenditore avrà diritto alle agevolazioni fiscali ma nello stesso tempo sarà assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale. Quindi corrono su piani diversi, un soggetto potrebbe essere sia artigiano che piccolo imprenditore.
L’impresa familiare corre invece su un piano diverso che è quello della tutela dei lavoratori familiari che prestano la loro collaborazione in favore del pater o mater familias. E’ un’impresa individuale, può essere o meno un piccolo imprenditore grande o piccola (per essere assoggettata a attività d’impresa) però il 230 bis presta una tutela per color che collaborano nell’impresa F 0 E 0prelazione, diritto al mantenimento ecc.
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE – Cos’è? S’intende quell’insieme di norme che regolamentano il fenomeno imprenditoriale. Quali norme comprende? I segni distintivi, i consorzi, l’azienda e la concorrenza. Quando invece parliamo dello statuto dell’imprenditore commerciale a quali altre norme facciamo riferimento? Procedure fallimentari, procedure concorsuali, scritture contabili, pubblicità. Lo statuto delle società invece non è altro che l’insieme di norme che regolamentano la vita sociale, potrebbero anche non essere previste perché supplisce il legislatore con il codice civile. I soggetti obbligati : sono tutti gli imprenditori, tranne le imprese organo, che non esercitino in via esclusiva o principale l'attività d'impresa. Si indichi in atti e corrispondenza la sede della società, l' ufficio del registro presso il quale è iscritta, il numero di iscrizione, nonché se la singola società è in liquidazione. Atti e fatti da scrivere : dettagliatamente indicati dal codice (da 2196 a 2200), comunque tutti gli elementi identificativi di imprenditore e impresa .Per l'imprenditore persona fisica: i dati anagrafici; per quello collettivo: atto costitutivo, sede, oggetto, amministratori e poteri di questi, per l'azienda sede, ditta, oggetto, sedi secondarie, inizio e fine. Vale per l'iscrizione il principio di tassatività : possono e devono essere inscritti solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista per legge (il conservatore esegue d'ufficio se l’imprenditore omette di richiedere l’iscrizione di un atto o fatto). La violazione delle norme è punita con sanzioni amministrative. Modalità di tenuta del registro. Il registro è tenuto su base provinciale dalle camere di commercio. L'ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è soggetta a vigilanza di un giudice delegato (giudice del registro). Il registro è diviso in: Una sezione ordinaria, nella quale si iscrivono i soggetti che erano tenuti secondo l'originaria previsione del cod civ: imprenditori commerciali non piccoli, le società commerciali, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse e economico, gli enti pubblici economici, le società estere che hanno sede in Italia (o amministrazione, o oggetto). Due sezioni speciali: nella prima si iscrivono piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli, società semplici, artigiani. Nella seconda le società tra avvocati. Prima di effettuale l'iscrizione, l'ufficio procede a un controllo di regolarità formale cioè ci si accerta che quell’atto o fatto rientri tra quelli previsti dalla legge e che sia formalmente regolare.
Effetti della pubblicità Le iscrizioni nel registro hanno efficacia dichiarativa, il fatto iscritto è opponibile a terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza (l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta). Di converso, se la pubblicità è omessa a chi doveva
renderla non può opporre il fatto o l'atto non iscritto ai terzi, a meno che essi non ne avessero avuto notizia (per le s.p.a. l'opponibilità assoluta vale dopo 15 giorni). Efficacia dichiarativa con delle deroghe, in relazione alle caratteristiche del soggetto o dell'atto o fatto iscritto: per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità è solo pubblicità-notizia. Per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna dei valori diversi da quelli dichiarativi (cd “effetto normativo”): l'atto costitutivo di una società di capitali, l'iscrizione ha effetto costitutivo; in certi casi l'iscrizione è presupposto per l'applicazione di una certa disciplina, in alteri casi l'iscrizione di un atto nel registro non è opponibile al terzo di buona fede o l'effetto dichiarativo si realizza solo se chi ha iscritto è in buona fede.
Le scritture contabili L'imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili(art. 2214 c.c.); queste servono per ricostruire l'attività dell'impresa e per agevolare il controllo di terzi che abbiano interesse alla vita dell'impresa, come i creditori. L'obbligo di tenuta delle scritture non riguarda i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli. Le scritture contabili si suddividono in:
E’ il mezzo attraverso il quale io autorizzo un altro soggetto alla spendita del nome questa è la rappresentanza volontaria. Invece nell’ambito della rappresentanza commerciale non c’è un’ipotesi di rappresentanza volontaria ma legale (come la potestà genitoriale o rappresentanza dell’interdetto) quindi la procura qui è un strumento che serve per limitare quelli che sono i poteri del rappresentante perché si presume che i poteri siano pieni. Per es. se sono institore sono un alter ego dell’imprenditore vuol dire che ho tutti i poteri, la procura limiterà i poteri che mi istituisce la legge. Il mandato invece è un contratto in cui un soggetto si obbliga nei confronti di un’altra parte a compiere un atto senza spendita del nome, mentre la procura è un atto unilaterale a mezzo del quale un soggetto attribuisce un potere. Deve essere inoltre conoscibile ai terzi.
Institori definizione art. 2203 c.c: “Sono rappresentanti generali dell'imprenditore preposti all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo”. Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa. L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività d'impresa. Vediamone i poteri:
Procuratori art. 2209: “Sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”. Sono funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in senso limitato, che hanno mansioni e poteri rappresentativi ridotti rispetto all'institore. La rappresentanza concerne ex lege l'intero ambito delle mansioni a loro assegnate salvo che non sia limitato da procura, che dev'essere iscritta nel registro delle imprese per essere opponibile a terzi (o bisogna provare la conoscenza da parte del terzo).
Commessi art. 2210 “Sono ausiliari subordinati dell'imprenditore che hanno un limitato potere di rappresentanza limitatamente agli atti necessari per svolgere le operazioni per le quali sono stati incaricati”. Il commesso può, di solito, concludere dei contratti di compravendita con il pubblico e può anche esigerne il prezzo, a meno che non ci sia una cassa destinata a tali operazioni. Si distinguono i "commessi di negozio" che operano all'interno dei locali dell'impresa, dai "commessi viaggiatori" che di solito concludono contratti in nome e per conto dell'imprenditore fuori dei locali dell'impresa o indicano all'imprenditore l'esistenza di favorevoli occasioni contrattuali. La figura del commesso viaggiatore si avvicina a quella degli agenti e rappresentanti di commercio, ma se ne distingue in quanto questi ultimi sono ausiliari autonomi dell'imprenditore e non subordinati. Poteri:
La soggezione a procedure concorsuali : esistono diverse procedure concorsuali, la loro comune caratteristica è data dalla circostanza che la crisi dell'impresa, per gli interessi che coinvolge, non può essere affrontata con gli strumenti del diritto comune, ma necessita di meccanismi ad hoc che salvaguardino, per quanto possibile, la parità di trattamento fra creditori e minimizzino le conseguenze negative del dissesto. Ci sono disposizione in merito nella legge fallimentare del 42 e nel d.lgs. 270/1999, entrambe le fonti sono state oggetto di revisione. Il fallimento è la classica procedura concorsuale di tipo liquidatorio finalizzata a realizzare il residuo attivo e a ripartire il ricavato tra i creditori. Ne sono esenti gli imprenditori commerciali che non raggiungono determinate soglie quantitative e gli imprenditori agricoli. In certi casi (per natura del soggetto, per settore economico di appartenenza del soggetto) il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa , in certi altri casi i due sono concorrenti. Esiste poi l'amministrazione straordinaria delle