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L'Impresa: Definizione, Tipologie e Caratteristiche, Appunti di Diritto Commerciale

Diritto commerciale, spiegazione del Professore. Chiara!

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 01/11/2014

mari_1991
mari_1991 🇮🇹

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L’IMPRENDITORE
Introduzione
Diritto commerciale ramo dell'ordinamento giuridico che detta la disciplina degli imprenditori, dei loro atti
e delle loro attività, dell'ambiente in cui operano, in breve, del mercato.
È una sintesi degli interessi di consumatori, imprenditori, finanziatori, azionisti.
Ha ad oggetto l’impresa che nel linguaggio comune viene indicata con sinonimi (anche se in diritto non lo
sono) quali:
- Ditta che è il nome sotto il quale l’imprenditore agisce
- Azienda che è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua attività (ad es.
Università è la ditta; le macchinette lo zucchero sono l’azienda).
- Impresa che è l’oggettivazione dell’attività dell’imprenditore cioè è l’attività il cui svolgimento fa assumere
a un soggetto la qualità di imprenditore.
Nel disegno originario del codice civile, l'imprenditore si suddivideva in tre gruppi:
-il primo in base all'oggetto dell'attività (commerciale vs agricolo)
- il secondo in base alle dimensioni dell'attività (piccolo vs medio-grande)
- sul piano della natura del soggetto esercitante l'attività (pubblico vs privato; individuale vs collettivo).
La nozione di imprenditore
L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica
organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. Letteralmente l’art. viene definito l’imprenditore
però poiché la qualifica dell’imprenditore è funzionale allo svolgimento dell’impresa, quest’art. definisce
cos’è effettivamente un’impresa, non è sufficiente svolgere l’attività solo economica ma è necessario che ci
siano particolari requisiti.
Analisi dell'art 2082:
Esercizio: esercitare è un verbo dinamico che indica un divenire e non un essere. Chi è imprenditore FA
non POSSIEDE. Divento imprenditore perché esercito se smetto di esercitare smetterò anche di essere
imprenditore.
Attività di scambio o di produzione di beni o servizi:
Per attività s’intende un insieme di atti correlati fra loro per la produzione e lo scambio di servizi. Genchi: vi
faccio un esempiose io devo intraprendere un’attività di impresa agricola, mi reco dal fornitore dei semi e
acquisto dei semi e gli illustro che devo iniziare un’attività, ovviamente agli occhi del soggetto terzo io sono
un imprenditore che deve iniziare la propria attività questo è il principio di effettività nel senso che l’attività
comincia nel momento in cui effettivamente rileva, lo stesso vale per la fine. L'art 2082 non richiede che
l'attività sia rivolta al mercato, ma beni e servizi prodotti devono essere riconoscibilmente destinabili al
mercato.
Economicità L’attività d’impresa deve essere perseguita con scopo di lucro o no? Definiamo prima cos’è lo
scopo di lucro.
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L’IMPRENDITORE

Introduzione Diritto commerciale ramo dell'ordinamento giuridico che detta la disciplina degli imprenditori, dei loro atti e delle loro attività, dell'ambiente in cui operano, in breve, del mercato. È una sintesi degli interessi di consumatori, imprenditori, finanziatori, azionisti. Ha ad oggetto l’impresa che nel linguaggio comune viene indicata con sinonimi (anche se in diritto non lo sono) quali:

  • Ditta che è il nome sotto il quale l’imprenditore agisce
  • Azienda che è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio della sua attività (ad es. Università è la ditta; le macchinette lo zucchero sono l’azienda).
  • Impresa che è l’oggettivazione dell’attività dell’imprenditore cioè è l’attività il cui svolgimento fa assumere a un soggetto la qualità di imprenditore. Nel disegno originario del codice civile, l'imprenditore si suddivideva in tre gruppi: -il primo in base all'oggetto dell'attività (commerciale vs agricolo)
  • il secondo in base alle dimensioni dell'attività (piccolo vs medio-grande)
  • sul piano della natura del soggetto esercitante l'attività (pubblico vs privato; individuale vs collettivo).

La nozione di imprenditore L’art. 2082 definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine di produrre o scambiare beni o servizi. Letteralmente l’art. viene definito l’imprenditore però poiché la qualifica dell’imprenditore è funzionale allo svolgimento dell’impresa, quest’art. definisce cos’è effettivamente un’impresa, non è sufficiente svolgere l’attività solo economica ma è necessario che ci siano particolari requisiti. Analisi dell'art 2082:  Esercizio : esercitare è un verbo dinamico che indica un divenire e non un essere. Chi è imprenditore FA non POSSIEDE. Divento imprenditore perché esercito se smetto di esercitare smetterò anche di essere imprenditore.  Attività di scambio o di produzione di beni o servizi : Per attività s’intende un insieme di atti correlati fra loro per la produzione e lo scambio di servizi. Genchi: vi faccio un esempiose io devo intraprendere un’attività di impresa agricola, mi reco dal fornitore dei semi e acquisto dei semi e gli illustro che devo iniziare un’attività, ovviamente agli occhi del soggetto terzo io sono un imprenditore che deve iniziare la propria attività questo è il principio di effettività nel senso che l’attività comincia nel momento in cui effettivamente rileva, lo stesso vale per la fine. L'art 2082 non richiede che l'attività sia rivolta al mercato, ma beni e servizi prodotti devono essere riconoscibilmente destinabili al mercato.

Economicità L’attività d’impresa deve essere perseguita con scopo di lucro o no? Definiamo prima cos’è lo scopo di lucro.

Risposta: L’attività svolta dall’imprenditore deve essere economica, il carattere economico deriva dal fatto che l’imprenditore tende a gestire un avanzo di gestione e realizzare quindi un lucro per poi dividere gli utili tra i vari soci. Art. 2247 lucro oggettivo è lo svolgimento dell’attività; il lucro soggettivo è il suddividere gli utili. Lo scopo è quello di prendersi l’utile; se l’imprenditore è individuale lo produce e se lo prende. Anche se poi il lucro oggettivo o soggettivo non viene raggiunto dalle associazioni o dalle onlus non è detto che non possano trovare un equilibrio. Ciò che interessa in questo caso non è lo scopo effettivamente realizzato ma ciò a cui si mira cioè al pareggio di bilancio, poi non è detto che lo raggiunge. Genchi: lo scopo di lucro è un elemento necessario per l’attività d’impresa? No non deve mirare ad un utile. Qual è invece requisito essenziale affinchè vi sia attività d’impresa? L’ economicità , nel senso che il ricavo deve coprire le perdite. Da questo ragionamento si può dedurre che non vengono escluse dal terreno dell’impresa le attività non-profit come le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).  Professionalità : ovvero l'esercizio abituale, non occasionale, di un’attività che è sistematica, ripetuta. Anche l'esecuzione di un unico affare può dare la qualifica di imprenditore, se l'affare è complesso e implica il coordinamento di una pluralità di azioni. Quindi la professionalità si ottiene con l’abitualità e non con l’occasionalità, devono esserci cadenze regolari (è considerata abituale anche un’attività stagionale).  Organizzazione Tra tutti quello dell’organizzazione è quello con cui si ha più difficoltà nel dare una definizione. La difficoltà sta nell’individuare quale sia il minimo legale che la legge richiede per poter parlare di attività organizzata; l’imprenditore deve organizzare/coordinare tutti i mezzi di produzione sarà quindi imprenditore per es. il soggetto che possiede tanti macchinari e può fare a meno di avere dipendenti o viceversa. Il problema dell’organizzazione diventa più complesso quando un soggetto decide di autorganizzare il proprio lavoro usando gli strumenti neutri come un computer o un telefono o utilizzando strumenti che sono strettamente necessari per lo svolgimento si un’attività come ad es.: un programmatore di software. A questo punto accettare la forma di autorganizzazione vorrebbe dire ridurre l’elemento organizzazione ad un pseudo elemento quando invece si è detto che per qualificare l’imprenditore come tale ci sia come elemento fondamentale l’organizzazione; quindi si rifiuta l’abrogazione dell’eterorganizzazione anche perché esso rappresenta l’unico elemento distintivo tra lavoratore autonomo e imprenditore commerciale. Genchi: Ma il requisito dell’organizzazione distingue l’imprenditore commerciale da chi? Dal piccolo lavoratore autonomo per es.: l’orefice potrebbe non avvalersi di altri soggetti e nessuno potrebbe obiettare la qualifica di imprenditore all’orefice perché gestisce e manipola materiali preziosi e si dice che anche se il suo lavoro potesse non essere eterorganizzato cioè che comprende grandissimi fattori produttivi da organizzare comunque in ogni caso siamo nell’ambito dell’attività d’impresa perché i beni utilizzati sono molto ampi. Oppure il sogg. che lustra le scarpe non è un imprenditore non perché manca del requisito dell’eterorganizzazione ma proprio perché è piccolo lavoratore manuale/autonomo. Imprenditore commerciale: ha l’organizzazione Piccolo lavoratore autonomo: non ha organizzazione

  • Tesi relativa al parallelismo potere-responsabilità ossia secondo questa tesi deve rispondere non soltanto il soggetto al quale formalmente è imputata l’attività d’impresa ma anche il sogg. che di fatto svolge un potere su questo. Quindi in questo caso risponderebbe anche chi sta dietro cioè l’imp. occulto. La critica mossa a questa teoria è che non ha un appiglio normativo.
  • Tesi dell’imprenditore occulto secondo cui deve rispondere l’imprenditore occulto secondo la legge fallimentare art.147 che prevede la fallibilità del socio occulto di società palese e del socio di società occulta, si dice allora che se rispondono questi soggetti e rispondono illimitatamente dei debiti contratti dalla società palese o occulta ugualmente si deve ritenere secondo un’interpretazione analogica che debba rispondere anche l’imprenditore occulto per le obbligazioni contratte dall’imp. palese. Questa tesi è criticata dalla giurisprudenza perché si ritiene che l’art. 147 della legge fallimentare non possa essere applicata analogicamente.
  • Tesi impresa fiancheggiatrice: è una tesi elaborata dalla giurisprudenza, sostiene che in realtà non si ha uno svolgimento in comune dell’attività d’impresa dell’imp. occulto e palese, ma in realtà entrambi svolgo attività che sono connesse tra di loro ma differenti. Cosa succede? L’imprenditore palese svolge l’attività d’impresa parallelamente a fianco dell’imprenditore occulto. Qual è l’oggetto di attività d’impresa dell’imprenditore occulto? Quello di finanziare e svolgere una sorte di direzione e di coordinamento dell’attività dell’imprenditore palese. Qual è la differenza tra questa tesi e quella precedente? Mentre secondo la tesi dell’imprenditore occulto una volta che viene verificato il fenomeno del dissesto economico (nel senso che ci sono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi) per dichiarare la fallibilità dell’imprenditore palese e automaticamente ci sarà un’estensione della fallibilità dell’imprenditore occulto per quanto riguarda la tesi dell’impresa fiancheggiatrice invece quest’estensione non potrà operare automaticamente per il fatto che non si tratta di una sola impresa ma sono due imprese diverse che stanno in parallelo nonostante siano collegate tra loro ciò significa che l’imprenditore occulto per essere dichiarato fallito bisognerà verificare che ci siano i presupposti oggettivi e soggettivi che troviamo all’art.1 della l. fallimentare. Infine quindi il limite è verificare che sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi per assoggettare a procedure fallimentare quest’altro soggetto. Da un lato bisognerà dimostrare lo stato di fallimento e direzione che viene svolta dall’imprenditore palese e nello stesso tempo dimostrare che ci siano i requisiti di responsabilità. Quando viene posta questa domanda ricordare: il problema che sorge – perché le norme di diritto privato comune non sono sufficienti – spiegare come è stato cercato di risolvere il problema dalla dottrina e quali sono i limiti della ricostruzione dottrinale – individuare le soluzioni date dalla giurisprudenza con limiti e critiche. Della società di comodo? Bisogna fare solo un piccolo riferimento F 0 E 0Spesso lo strumento societario delle società di capitale visto che consente la responsabilità limitata viene utilizzato proprio come espediente per limitare la responsabilità illimitata ma siccome adesso le società unipersonale è annessa dall’ordinamento giuridico perché esiste sia s.p.a che s.r.l. Invece di costituire una società d’impresa direttamente costituisco una società di capitale e il tutto ovviamente avrà costi maggiori legati: alla costituzione, alla gestione, il revisore legale ecc. La responsabilità limitata prevede dei controlli che quella illimitata non ha.

La capacità per l’esercizio dell’impresa Come sappiamo dallo studio del diritto privato, il nostro ordinamento conosce due categorie di incapaci: 1.Minori ed interdetti, legalmente incapaci di agire, rappresentati rispettivamente dai genitori e dal tutore 2.Minori emancipati ed inabilitati, incapaci relativi cioè capacità soggetta a limitazioni, assistiti dal curatore Entrambe queste categorie di incapaci, di regola, non possono iniziare l'attività imprenditoriale; ma può accadere che ricevano un'impresa, oppure che lo stato d'incapacità si sia manifestato quando già il soggetto svolgeva l'attività imprenditoriale o, infine, può verificarsi che il minore emancipato abbia raggiunto una sufficiente maturità. Che fare in questi casi? Distinguiamo in proposito tre ipotesi che derogano alla disciplina generale e solo per le imprese commerciali:

  • minore emancipato può essere autorizzato ad iniziare o continuare un'impresa senza l'assistenza del curatore però è necessario: 1. sentire il curatore 2. parere del giudice tutelare 3. autorizzazione del tribunale, che può essere sempre revocata dal tribunale. In caso di esito positivo il minore emancipato potrà acquisire piena capacità d’agire autonomamente anche per gli atti estranei all’esercizio dell’impresa.
  • inabilitato che riceve l'impresa o che già la gestiva prima dell'incapacità può essere continuata dall'inabilitato con: 1.parere del giudice tutelare 2.autorizzazione del tribunale, l'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere inscritti nel registro delle imprese.

Inizio e fine dell'impresa : si diventa imprenditori quando si inizia l'attività e si smette con la sua cessazione (cd principio di effettività), o si diventa e si smette ricollegandosi a dati formali come iscrizione e cancellazione dal registro delle imprese? Non c'è una soluzione unitaria: varia a seconda che l'imprenditore sia persona fisica ovvero società. L'inizio dell'impresa: vale il principio dell'effettività solo per le persone fisiche, per le persone giuridiche vale la data di costituzione. Ma il principio dell'effettività per le persone fisiche comporta che si diventi imprenditori non dopo aver completato un ciclo economico, bensì avendolo iniziato in modo univoco. Sono imprenditore quando i terzi mi percepiscono come tale, è su di loro che si deve generare la convinzione che esercito un’attività. Cessazione dell'impresa: per l'impresa individuale la fine dell'impresa coincide con la dissoluzione dell'apparato aziendale, in coerenza con il principio di effettività; non con la decisione di chiudere ma con la liquidazione del nucleo essenziale, da specificarsi caso per caso; la convinzione dei terzi finisce.

  • art 10 fall. prevede che l'imprenditore non può più essere dichiarato fallito oltre un anno dopo la cancellazione dal registro delle imprese, ma se si dimostra la posteriore cessazione effettiva dell'attività, si può procrastinare il limite.
  • Per le società, si cerca di fa coincidere l'estinzione con la cancellazione dal registro delle imprese (la giurisprudenza obietta che si estinguerebbero invece sino a quando residua un qualsiasi rapporto giuridico facente capo alla società: anche un solo debito): l'effetto di tale interpretazione era di non far iniziare mai il

requisito va commisurato rispetto a un prodotto ad es. se io ho un campo in cui coltivo olive e un frantoio, se io trasformo in olio il ricavato dal mio fondo che corrisponde al 10 % dell’olio che io produco perché il 90% corrisponde al ricavato dai campi vicini in questo caso la mia attività è commerciale perché io sto trasformando una quantità di olive inferiore. Se dal mio fondo invece ricavo il 60 % e il 40% dai campi confinanti allora qui la mia attività svolta sarà essenzialmente agricola e non commerciale.

- Imprenditore commerciale art. 2195

Il c.c. non prevede una norma che sia diretta alla definizione di imprenditore commerciale ma definisce l’imprenditore agricolo e proprio per questo motivo si ritiene che la definizione di imprenditore commerciale sia una definizione negativa cioè che si ricava da quella di imprenditore agricolo. Secondo alcuni non è così perché ritengono applicare alla nozione di imp. commerciale l’art. 2195 che fa riferimento ad imprenditori soggetti a registrazione e ne elenca 5 attività. C’è pure un’altra tesi secondo cui esiste un’altra categoria tra imp. commerciale e agricolo che è l’imp. civile; questa tesi parte dall’interpretazione dell’art. 2195 in cui si fa riferimento al concetto di industrialità da intendersi come sinonimo di commerciale F 0 E 0quindi secondo questa tesi tutte le attività sono commerciali. Per es. se io gestisco un’agenzia matrimoniale svolgo attività industriale (commerciale)? Probabilmente no perché male si amalgama. Per questo motivo si ritiene che ci sia un’impresa civile che è residuale rispetto all’imprenditore commerciale.In poche parole: non sappiamo che disciplina si applica. Rappresenta la figura d'imprenditore più importante ed anche quello sottoposto a maggiori oneri. Vediamoli:

  • sottoposizione al fallimento ed alla altre procedure concorsuali; solo l'imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito;
  • obbligo d'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese;
  • obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • la continuazione dell'impresa da parte degli incapaci può avvenire con l'autorizzazione del tribunale; Vediamo ora, secondo il codice civile, chi sono gli imprenditori commerciali: 1)attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi 2)attività intermediaria nella circolazione dei beni 3)attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 4)attività bancaria o assicurativa

Le dimensioni dell’impresa : piccolo imprenditore

Il legislatore non mette un’unica definizione di piccolo imprenditore ma molteplici. Ovviamente quelli che bisogna sapere sono due:

  • piccolo imprenditore nel codice civile
  • piccolo imprenditore nella legge fallimentare Addirittura parte della dottrina sostiene che non esiste più il concetto di piccolo imprenditore nella l. fallimentare. Se viene chiesto il piccolo imprenditore all’esame F 0 E 0bisogna partire dal 2083 che serve ai fini dell’assoggettamento o meno dell’imprenditore commerciale allo statuto dell’imprenditore.

Per quanto riguarda il secondo invece bisogna dire: l’art.1,2 della l. fallimentare fissa tre requisiti in presenza dei quali il sogg. è esonerato dal fallimento e dalle procedure concorsuali, questi sono:

  • attivo
  • debiti
  • ricavi lordi Questi non devono essere superiori a 200-300-400 mila euro. C’è chi dice che questi 3 requisiti individuano il piccolo imprenditore fallimentare in realtà è preferibile parlare di requisiti oggettivi di fallibilità perché un soggetto che è piccolo imprenditore ai sensi dell’art. oggi potrebbe fallire perché non rispetta i requisiti dell’art.1,2 della l. fallimentare in altre parole: mentre prima era vero che il piccolo imprenditore non falliva mai perché c’era un’unica nozione e si faceva rinvio all’art.2083, oggi invece ci sono requisiti economici (attivo, ricavi, esposizione debiti ecc..). Quindi un piccolo imprenditore potrebbe: rispettare i requisiti del 2083 F 0 E 0non rispettare di conseguenza i requisiti della l. fallimentare F 0 E 0non essendo tenuto alle scritture contabili F 0 E 0potrebbe fallire. In sostanza per vedere se un soggetto fallisce o meno bisogna vedere l’art.1,2 della l. fallimentare !!!

L’artigiano che tipo di imprenditore è? Che disciplina si applica? Dove lo troviamo nel codice civile? L’art. 2083 non qualifica l’artigiano ma lo fa rientrare nella categoria di piccolo imprenditore. Deve rispettare i requisiti dettati al secondo comma dell’art.2083. L’imprenditore artigiano non è espressamente disciplinato da una norma civile ma dalla legge quadro che individua una serie di categorie di imprenditori artigiani in base al numero dei lavoratori a seconda dell’aerea merceologica e in più introduce una serie di norme a favore dell’artigiano. Tale normativa però ci definisce l’imprenditore artigiano solo ai fini di esenzioni e agevolazioni fiscali F 0 E 0è una normativa fiscale. Ma l’imprenditore artigiano è assoggettato o no allo statuto dell’imprenditore commerciale? Per poter rispondere non dobbiamo partire dalla legge quadro, ma dobbiamo verificare il contenuto dell’ art. 2083 che è invece una norma che individua il piccolo imprenditore da un punto di vista civilistico e ci dice che non è assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale. ( F 0 E 0è importante dire questo perché non tutti i soggetti imprese artigiane che sono tali per la legge quadro lo sono per il codice civile). Se un sogg. è ad es. è artigiano ai sensi della legge speciale ma non rispetta i requisiti del piccolo imprenditore avrà diritto alle agevolazioni fiscali ma nello stesso tempo sarà assoggettato allo statuto dell’imprenditore commerciale. Quindi corrono su piani diversi, un soggetto potrebbe essere sia artigiano che piccolo imprenditore.

L’impresa familiare corre invece su un piano diverso che è quello della tutela dei lavoratori familiari che prestano la loro collaborazione in favore del pater o mater familias. E’ un’impresa individuale, può essere o meno un piccolo imprenditore grande o piccola (per essere assoggettata a attività d’impresa) però il 230 bis presta una tutela per color che collaborano nell’impresa F 0 E 0prelazione, diritto al mantenimento ecc.

La natura del soggetto imprenditore : pubblico e privato.

  • le reti di imprese favorisco la crescita tramite una reciproca collaborazione

LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE – Cos’è? S’intende quell’insieme di norme che regolamentano il fenomeno imprenditoriale. Quali norme comprende? I segni distintivi, i consorzi, l’azienda e la concorrenza. Quando invece parliamo dello statuto dell’imprenditore commerciale a quali altre norme facciamo riferimento? Procedure fallimentari, procedure concorsuali, scritture contabili, pubblicità. Lo statuto delle società invece non è altro che l’insieme di norme che regolamentano la vita sociale, potrebbero anche non essere previste perché supplisce il legislatore con il codice civile.  I soggetti obbligati : sono tutti gli imprenditori, tranne le imprese organo, che non esercitino in via esclusiva o principale l'attività d'impresa. Si indichi in atti e corrispondenza la sede della società, l' ufficio del registro presso il quale è iscritta, il numero di iscrizione, nonché se la singola società è in liquidazione.  Atti e fatti da scrivere : dettagliatamente indicati dal codice (da 2196 a 2200), comunque tutti gli elementi identificativi di imprenditore e impresa .Per l'imprenditore persona fisica: i dati anagrafici; per quello collettivo: atto costitutivo, sede, oggetto, amministratori e poteri di questi, per l'azienda sede, ditta, oggetto, sedi secondarie, inizio e fine. Vale per l'iscrizione il principio di tassatività : possono e devono essere inscritti solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista per legge (il conservatore esegue d'ufficio se l’imprenditore omette di richiedere l’iscrizione di un atto o fatto). La violazione delle norme è punita con sanzioni amministrative.  Modalità di tenuta del registro. Il registro è tenuto su base provinciale dalle camere di commercio. L'ufficio del registro delle imprese è retto da un conservatore e la sua attività è soggetta a vigilanza di un giudice delegato (giudice del registro). Il registro è diviso in: Una sezione ordinaria, nella quale si iscrivono i soggetti che erano tenuti secondo l'originaria previsione del cod civ: imprenditori commerciali non piccoli, le società commerciali, i consorzi con attività esterna, i gruppi europei di interesse e economico, gli enti pubblici economici, le società estere che hanno sede in Italia (o amministrazione, o oggetto). Due sezioni speciali: nella prima si iscrivono piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli, società semplici, artigiani. Nella seconda le società tra avvocati. Prima di effettuale l'iscrizione, l'ufficio procede a un controllo di regolarità formale cioè ci si accerta che quell’atto o fatto rientri tra quelli previsti dalla legge e che sia formalmente regolare.

  • Avverso il provvedimento motivato con il quale viene rifiutata l’iscrizione è possibile fare reclamo entro 8 gg dinanzi al giudice di registro.

Effetti della pubblicità Le iscrizioni nel registro hanno efficacia dichiarativa, il fatto iscritto è opponibile a terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza (l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta). Di converso, se la pubblicità è omessa a chi doveva

renderla non può opporre il fatto o l'atto non iscritto ai terzi, a meno che essi non ne avessero avuto notizia (per le s.p.a. l'opponibilità assoluta vale dopo 15 giorni). Efficacia dichiarativa con delle deroghe, in relazione alle caratteristiche del soggetto o dell'atto o fatto iscritto: per gli imprenditori tenuti a iscrizione nella sezione speciale, la pubblicità è solo pubblicità-notizia. Per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna dei valori diversi da quelli dichiarativi (cd “effetto normativo”): l'atto costitutivo di una società di capitali, l'iscrizione ha effetto costitutivo; in certi casi l'iscrizione è presupposto per l'applicazione di una certa disciplina, in alteri casi l'iscrizione di un atto nel registro non è opponibile al terzo di buona fede o l'effetto dichiarativo si realizza solo se chi ha iscritto è in buona fede.

Le scritture contabili L'imprenditore commerciale è obbligato alla tenuta delle scritture contabili(art. 2214 c.c.); queste servono per ricostruire l'attività dell'impresa e per agevolare il controllo di terzi che abbiano interesse alla vita dell'impresa, come i creditori. L'obbligo di tenuta delle scritture non riguarda i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli. Le scritture contabili si suddividono in:

  • assolutamente obbligatorie e sono: 1. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni attive e passive relative all'esercizio dell'impresa. Ha un carattere analitico e va aggiornato tempestiva va tenuto giornalmente in che senso? Va aggiornato tempestivamente vuol dire giorno per giorno? E’ un indice cronologico ma non va curato giorno per giorno. mente, anche se non quotidianamente. Come se fosse un film della situazione aziendale.
    1. Il libro degli inventari raccoglie gli inventari redatti all'inizio dell'impresa e alla chiusura di ogni esercizio annuale. L'inventario consiste nell'indicazione e valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore, se si tratta di imprenditore individuale anche di quelle estranee all'azienda giacché risponde con tutti i suoi beni (è come se fosse una fotografia della situazione aziendale in un certo punto); l'inventario si chiude col bilancio, che è conto dei profitti e delle perdite, dal quale devono risultare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite. Per il calcolo del bilancio, l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci di s.p.a. , in quanto applicabili. L'inventario è necessario per il bilancio. ricorda che la tenuta è sistematica e non cronologica
    2. La corrispondenza L'imprenditore deve porre particolare attenzione alla corrispondenza poiché deve conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. -Relativamente obbligatorie sono quelle che vanno tenute in relazione alle dimensioni e alla natura dell’impresa come: libro di cassa, libro paga, libro della scadenze cambiarie. Modalità di tenuta : i libri contabili prima di essere messi in uso devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; è consentita la formazione e la tenuta delle scritture contabili con modalità esclusivamente informatiche. Dev'essere ordinata, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti a margine, non si possono fare abrasioni, e se si cancella le parole cancellate devono essere leggibili. Si devono conservare per dieci anni

E’ il mezzo attraverso il quale io autorizzo un altro soggetto alla spendita del nome questa è la rappresentanza volontaria. Invece nell’ambito della rappresentanza commerciale non c’è un’ipotesi di rappresentanza volontaria ma legale (come la potestà genitoriale o rappresentanza dell’interdetto) quindi la procura qui è un strumento che serve per limitare quelli che sono i poteri del rappresentante perché si presume che i poteri siano pieni. Per es. se sono institore sono un alter ego dell’imprenditore vuol dire che ho tutti i poteri, la procura limiterà i poteri che mi istituisce la legge. Il mandato invece è un contratto in cui un soggetto si obbliga nei confronti di un’altra parte a compiere un atto senza spendita del nome, mentre la procura è un atto unilaterale a mezzo del quale un soggetto attribuisce un potere. Deve essere inoltre conoscibile ai terzi.

Institori definizione art. 2203 c.c: “Sono rappresentanti generali dell'imprenditore preposti all'esercizio dell'impresa commerciale o di un suo ramo”. Tra gli ausiliari subordinati dell'imprenditore l'institore è quello fornito dei maggiori poteri di rappresentanza e amministrazione dell'impresa. L'institore è, infatti, un "alter ego" dell'imprenditore poiché lo sostituisce quasi completamente nell'attività d'impresa. Vediamone i poteri:

  • può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura
  • può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto
  • è tenuto, insieme con l'imprenditore, all'osservanza delle disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. Come si vede i poteri dell'institore sono molto ampi e tutti derivano da una procura conferitagli dall'imprenditore detta "procura o preposizione institoria". Per certe categorie di atti, tuttavia, la sola procura institoria non è sufficiente; secondo l'articolo 2204 del codice civile, infatti, l'institore non può alienare o ipotecare i beni immobili se non è stato espressamente autorizzato dal titolare. Ciò non fa altro che ribadire che a lui sono concessi tutti i poteri che concernono la gestione e rappresentanza dell'impresa, ma non quelli che riguardano la cessazione dell'impresa o l'alienazione dell'azienda che non rientrano in generale nella procura institoria. Altri limiti ai poteri dell'institore possono essere contenuti, oltre che nella legge, nella stessa procura institoria; per rendere tali limitazioni, opponibili ai terzi è necessario che la procura sia inscritta nel registro delle imprese, a meno che si provi che questi ne erano comunque a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.). Gli atti compiuti dall'institore sono pur sempre compiuti in rappresentanza dell'imprenditore ed è su quest'ultimo ne ricadono gli effetti; tuttavia l'institore è personalmente obbligato nei confronti dei terzi se omette di far conoscere che tratta per il preponente anche se i terzi possono, comunque, agire anche contro il preponente per gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa.

Procuratori art. 2209: “Sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso”. Sono funzionari muniti di poteri decisionali autonomi in senso limitato, che hanno mansioni e poteri rappresentativi ridotti rispetto all'institore. La rappresentanza concerne ex lege l'intero ambito delle mansioni a loro assegnate salvo che non sia limitato da procura, che dev'essere iscritta nel registro delle imprese per essere opponibile a terzi (o bisogna provare la conoscenza da parte del terzo).

Commessi art. 2210 “Sono ausiliari subordinati dell'imprenditore che hanno un limitato potere di rappresentanza limitatamente agli atti necessari per svolgere le operazioni per le quali sono stati incaricati”. Il commesso può, di solito, concludere dei contratti di compravendita con il pubblico e può anche esigerne il prezzo, a meno che non ci sia una cassa destinata a tali operazioni. Si distinguono i "commessi di negozio" che operano all'interno dei locali dell'impresa, dai "commessi viaggiatori" che di solito concludono contratti in nome e per conto dell'imprenditore fuori dei locali dell'impresa o indicano all'imprenditore l'esistenza di favorevoli occasioni contrattuali. La figura del commesso viaggiatore si avvicina a quella degli agenti e rappresentanti di commercio, ma se ne distingue in quanto questi ultimi sono ausiliari autonomi dell'imprenditore e non subordinati. Poteri:

  • non possono concedere sconti o dilazioni né esigere il prezzo delle merci se non espressamente incaricati
  • non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta per gli affari da essi conclusi, sono autorizzati a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che - riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali
  • possono chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore

La soggezione a procedure concorsuali : esistono diverse procedure concorsuali, la loro comune caratteristica è data dalla circostanza che la crisi dell'impresa, per gli interessi che coinvolge, non può essere affrontata con gli strumenti del diritto comune, ma necessita di meccanismi ad hoc che salvaguardino, per quanto possibile, la parità di trattamento fra creditori e minimizzino le conseguenze negative del dissesto. Ci sono disposizione in merito nella legge fallimentare del 42 e nel d.lgs. 270/1999, entrambe le fonti sono state oggetto di revisione. Il fallimento è la classica procedura concorsuale di tipo liquidatorio finalizzata a realizzare il residuo attivo e a ripartire il ricavato tra i creditori. Ne sono esenti gli imprenditori commerciali che non raggiungono determinate soglie quantitative e gli imprenditori agricoli. In certi casi (per natura del soggetto, per settore economico di appartenenza del soggetto) il fallimento è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa , in certi altri casi i due sono concorrenti. Esiste poi l'amministrazione straordinaria delle