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Domande e Risposte per l'esame di Informatica Giuridica, prof. Caridi e Russo.
Tipologia: Sintesi del corso
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In generale, possiamo dire che il computer può essere definito come una macchina elettronica digitale multifunzionale, algoritmica universale. Alla base di tutti i computer vi è l’ architettura generale di Von Neumann , che prevede un’unità di elaborazione centrale o Central Processit Unit (CPU), una memoria centrale (MC), un’interfaccia di organi di input e output (I/O) e un insieme organizzato di collegamenti elettrici (BUS), tramite i quali si muovono i dati tra CPU, MC e unità di I/O. L’Unità di elaborazione centrale è la parte responsabile dell’esecuzione delle istruzioni date dai programmi presenti nella RAM e del controllo del computer; a sua volta questa si divide in tre parti:
quali può contenere un’unità di informazione (un BIT). Le componenti elementari sono aggregate tra loro e formano delle strutture complesse dette celle. Ogni cella è in grado di contenere uno o più BYTE, acronimo di Binary Term , di informazione (1 BYTE = 8 BIT). Un altro nome con cui viene indicata la memoria centrale è Random Access Memory (RAM) ovvero <
Il software è un insieme di istruzioni che permettono al computer di svolgere una determinata funzione. In informatica, istruzione significa semplicemente ordine da eseguire corredato di tutti i dati e le indicazioni necessarie perché sia eseguito dalla macchina. Le istruzioni vengono date alla macchina secondo un linguaggio di programmazione che viene tradotto in maniera comprensibile al computer (<
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata; è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, infatti, assume lo stesso valore legale di quest’ultima. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha valore ed efficacia probatoria, opponibile ai terzi, di piena prova della provenienza delle dichiarazioni, fino a querela di falso intentata dal sottoscrittore. Dal punto di vista tecnico, la procedura attraverso cui si appone la firma digitale ad un documento è una procedura informatica basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche correlate tra loro, atte ad apporre la firma (chiave privata) e a verificare la validità del documento (chiave pubblica). Quindi, la firma digitale è il risultato di una procedura informatica (di validazione) basata su un sistema di chiavi crittografiche asimmetriche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Innanzitutto, per apporre la firma digitale bisogna rivolgersi ad un ente certificatore accreditato al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione), il quale provvederà ad associare alle chiavi pubbliche e private rilasciate al titolare del certificato, i dati sensibili del titolare stesso. Viene così rilasciata una smart card o un token USB contenenti al loro interno sia la chiave privata, in una parte di memoria non accessibile, sia una chiave pubblica, utilizzata per verificare l’identità del documento sottoscritto. Una volta sottoscritto il contratto con l’ente certificatore e una volta ricevuta la propria smart card unitamente al PIN (indispensabile per la sua attivazione), per appore la firma bisogna inserire la card in un apposito lettore collegato al PC che con un apposito programma apporrà la firma al documento designato, trasformando il suo formato in “.p7m”; questo file rappresenta una sorta di “busta” all’interno della quale sono contenuti: il file originale, l’impronta firmata, la chiave pubblica e il certificato dell’autore (contenente i dati del mittente). Più dettagliatamente, possiamo distinguere tre fasi nel processo di firma:
dell’applicabilità automatica della legge. La ricerca della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina da parte di chi opera in ambito giuridico e amministrativo è un’esigenza imprescindibile per una corretta conoscenza e per l’applicazione del diritto nello svolgimento della propria attività professionale. Complementare alla ricerca giuridica tradizionale, condotta con strumenti cartacei, è diventata oggi quella elettronica. Quest’ultima consente non solo di accedere con facilità di consultazione e in tempi brevi alla normativa di recente emanazione, alla novità giurisprudenziali e dottrinali ma anche effettuare rapidamente ricerche complesse. La grande diffusione di Internet ha ampliato le possibilità di ricerca giuridica attraverso l’accesso a servizi di documentazione giuridica disponibili in rete. Internet, così come è un ottimo strumento per la ricerca di informazioni in ogni campo della conoscenza, è un ottimo strumento di ricerca anche in campo giuridico. Si possono utilizzare motori di ricerca che vengono ordinariamente utilizzati, come Google, Yahoo o Altavista, oppure si può utilizzare il motore di ricerca “Cicerone”; quest’ultimo è un motore di ricerca che non agisce in modo autonomo ma che si basa sugli indici di altri motori di ricerca, raggruppandone poi i risultati. Ciò che rende Cicerone il più idoneo ad una ricerca in campo giuridico, è il fatto che esso limita la selezione solo ai riferimenti normativi e giurisprudenziali. Per rendere le ricerche più mirate, possono essere utilizzati anche gli “operatori logici booleani”*, i quali permettono di costituire relazioni tra le diverse parole utilizzando i comandi “AND”, “OR”, “AND NOT”, “NEAR”, a seconda delle esigenze. Il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione (CED) è un ufficio della corte medesima, che contiene numerosi archivi giurisprudenziali, legislativi, dottrinali, ecc. Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta il centro cominciò ad organizzare in modo autonomo le massime della Corte di Cassazione e i documenti giuridici generali dando vita al sistema “Italgiure-
Find”. Il metodo di consultazione era però abbastanza complicato e richiedeva una buona conoscenza del diritto e dell’informatica: le informazioni contenute nel sistema erano divise in diversi canali, i quali erano tanti quanti gli indici in cui i documenti erano suddivisi. La difficoltà era nel fatto che il sistema non conteneva la possibilità di fare una ricerca in tutti i canali, ma si doveva specificare il canale in cui si desiderava cercare. Per la ricerca potevano essere utilizzati anche gli “operatori logici booleani”. Alla fine degli anni Ottanta venne predisposta un’elaborazione grafica del sistema precedente con lo scopo di rendere la ricerca più facile, modificando però la sola interfaccia grafica di ricerca, chiamata “Easy-Find”. A questo scopo vennero posti visibilmente sullo schermo bottoni che permettevano di eseguire diversi comandi senza doversi ricordare la sigla di ogni comando. Inoltre era permesso salvare sul proprio disco fisso o floppy i risultati della ricerca. Ad ItalgiureWeb si giunse nel 1998, con l’esigenza di rendere la ricerca sensibilmente meno complessa e maggiormente precisa, sfruttando l’innovazione tecnologica a cui si era giunti. L’intera memoria del CED è divisa in tre archivi principali, Giurisprudenziale, Legislativo e Dottrinale, i quali sono divisi in altri sottoarchivi (come Giurisprudenza civile, penale, ecc.). Per svolgere una ricerca si possono utilizzare diverse modalità chiamate “canali di ricerca” che si presentano sotto forma di linguetta una volta entrati nel sottoarchivio designato. Essi sono:
Internet, sotto un profilo esclusivamente tecnico, è una <
numerici. La comunicazione sulla Rete, infatti, avviene sempre attraverso gli indirizzi numerici. La traduzione viene chiamata tecnicamente <
Le informazioni disponibili sulla rete Internet possono essere di molteplice natura, ma è senza dubbio di maggiore interesse quella ricchezza enorme di informazione occasionale, dispersa e non organizzata, costituita da milioni di pagine web. Oltre alle pagine web, che rappresentano il patrimonio maggiore in termini numerici, si hanno altri tipi di risorse: i file, contenuti in archivi più
o meno strutturati, contenenti documentazione o applicazioni di varia natura; i newsgroup, le aree di discussione; le mailing list; le chat.
La differenza tra massima e sentenza sta nell’estensione della pronuncia: la sentenza raccoglie tutto lo svolgimento della causa e finisce con la decisione del giudice, mentre la massima è un sunto di quanto stabilito, un principio che si può applicare ad altri casi di una controversia.
Un documento informatico è, secondo l’art. 1 comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), una rappresentazione sotto forma di BIT di atti o fatti giuridicamente rilevanti conservato in una memoria del computer. Un documento informatico cui è stata apposta una firma digitale o comunque una firma elettronica qualificata soddisfa il requisito legale della forma scritta, possiede l’efficacia della scrittura privata ed equivale ad un documento con firma autografa. Esso ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile, ossia il documento si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma, salvo dichiarazione contraria. Un documento informatico sottoscritto con forma elettronica non qualificata ha l’efficacia di una riproduzione meccanica e non soddisfa il requisito legale della forma scritta. Esso è liberamente utilizzabile in giudizio tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immobilità.
parte il Gestore Centrale e i vari Gestori Locali. Il Gestore Centrale è il punto d’interazione tra il SICI e i soggetti abilitati esterni; esso fornisce il servizio di consultazione e di trasmissione telematica degli atti e associa una data e un’ora agli atti a lui pervenuti, per poi inviare i dati al gestore locale dell’ufficio competente o UNEP (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti). Il Gestore locale fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario e i servizi di trasmissione telematica degli atti processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio. La struttura esterna rappresenta la parte virtuale cui hanno acceso anche gli avvocati, i procuratori dello Stato, ecc., oltra naturalmente agli operatori delle giustizia. I soggetti abilitati esterni accedono al sistema tramite un punto di accesso, il quale fornisce ai soggetti esterni abilitati i servizi di consultazione e quelli di trasmissione degli atti. L’avvocato, insieme all’abilitazione per operare attraverso il punto di accesso, ottiene una corrispondente casella di posta, la quale può ricevere solo messaggi inviati da altri punti di accesso o dal gestore centrale. L’attività dell’avvocato nel processo telematico civile si può esaminare in tre fasi:
Nella prima ipotesi tutti i soggetti sono dotati degli appostiti strumenti informatici, e quindi l’avvocato provvede a notificare in via telematica l’atto di citazione attraverso il proprio punto di accesso. L’atto passerà attraverso il Gestore Centrale, che lo trasmetterà all’ufficio giudiziario dell’UNEP competente, il quale provvederà a trasmettere l’atto alla casella di posta del destinatario. Nella seconda ipotesi il mittente possiede un indirizzo elettronico e il destinatario no, così l’ufficiale giudiziario, una volta ricevuto l’atto da notificare dall’avvocato “informatizzato”, ne trae una copia su supporto cartaceo e provvede alla notificazione all’altro avvocato nei modi tradizionali.
A differenza dei processi civili, amministrativi e di quelli dinanzi alla Corte dei Conti, la disciplina di utilizzo di strumenti informatici nei processi penali, deve spettare necessariamente alla legislazione ordinaria. Con la legge del 7 gennaio 1998 viene ad esempio introdotto nel processo penale l’utilizzo della videoconferenza come strumento per la partecipazione dell’imputato o del condannato, in caso sussistano motivi che ne necessitino l’utilizzo. Naturalmente vengono previste anche una serie di garanzie e di requisiti: bisogna ad esempio assicurare che l’imputato possa vedere e udire in modo appropriato ciò che accade in aula; inoltre, bisogna assicurare che l’imputato e il suo difensore possano comunicare riservatamente per mezzo di strumenti idonei.
Riguardo le notificazioni degli atti giudiziari, essi possono essere attuati anche per mezzo di strumenti informatici. Bisogna precisare che l’ordinamento indica come necessaria la messa a disposizione dell’atto nei confronti del destinatario. Alla perfezione del procedimento non si giunge con l’accertamento che il destinatario abbia effettivamente preso visione dell’atto. Le fattispecie in cui il giudice può prescrivere una notificazione alternativa, si riferiscono a semplici circostanze particolari, tra le quali può essere annoverata anche l’esigenza di celerità. La notificazione per mezzo di posta certificata consente la determinazione del momento di consegna e del momento di effettiva lettura, per cui è considerato uno strumento appropriato. Più problematico è il grado di appropriatezza che acquisisce la notifica per mezzo di posta elettronica ordinaria.
L’Informatica Giuridica è la disciplina che utilizza i calcolatori elettronici (computer) nel campo del diritto; è, dunque, l’applicazione dell’informatica al diritto. Il diritto delle tecnologie dell’informazione consiste nella regolamentazione giuridica delle risorse e delle attività informatiche e telematiche.
Negli anni Sessanta si è cominciata a creare la possibilità di un’elaborazione informatica dell’informazione giuridica, seguendo due strade:
eccezionale. La macchina deve, infatti, essere programmata sulla base di regole ben definite che si supponga debbano essere ripetute, perciò la macchina non può risolvere problemi mai risolti in precedenza, poiché vi deve essere una precedente programmazione umana ad essa. Si è giunti così all’ipotesi di rinunciare all’automazione: se al computer bisogna spiegare tutto prima, tanto vale affrontare i problemi senza computer. Per questo motivo l’automazione viene e deve essere prevalentemente utilizzata per problemi a caratteristiche ripetitive e in ambiti delimitati.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) è un corpo organico di disposizioni che regola l’uso dell’informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Il CAD è stato emanato con il d.lgs. 82/2005 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2006. Esso contiene 92 articoli e ha lo scopo di regolare, il primis, l’utilizzo delle tecnologie delle informazioni tra pubbliche amministrazioni e tra pubblica amministrazione e privati, e in alcuni casi, disciplina anche l’uso del documento informatico nei documenti tra privati. Nel CAD si trattano principalmente argomenti riguardanti:
Il concetto di identità personale virtuale ha due diverse proiezioni nel mondo reale e nel mondo virtuale, che coincidono solo in parte. A tal proposito vi sono due posizioni: quella dei giuristi e quella degli informatici. Nella posizione dei giuristi prevale il mondo reale, in quella degli informatici prevale il mondo virtuale. Fra i due mondi vi è una parziale sovrapposizione, ma sono rilevanti le differenze, specie in tema di identità personale:
dell’anonimato e dello pseudonimo, quali strumenti per esercitare la libertà della persona attraverso la rete, è talvolta finalizzato a comportamenti negativi o addirittura a reati. La posizione prevalente dei giuristi consiste nel tentativo di trasferimento delle norme che regolano il mondo reale al mondo virtuale, anche per quanto riguarda l’identità personale. Secondo gli informatici, l’identità digitale è l’insieme delle informazioni relative ad un soggetto e disponibili in uno o più sistemi informativi, ed è funzionale al riconoscimento del soggetto nella rete. Durante una transazione digitale la prima fase consiste nel determinare l’identità delle entità
che stanno comunicando. Per motivi di sicurezza non si invia il valore dell’intera identità, ma solo informazioni che consentono di effettuarne la verifica: le cosiddette credenziali. Ogni procedura di autenticazione utilizza credenziali diverse che permettono di verificare elementi diversi della propria identità. Gli schemi di autenticazione più usati sono: password, certificati a chiave pubblica, smart card e biometria. La fase successiva è quella dell’autorizzazione, consistente nello stabilire quali sono i diritti di cui gode un utente presso un sistema e se può accedere alle risorse richieste. L’uso dell’identità digitale è così legato alla sicurezza in rete, quindi le regole da seguire per la sua tutela sono prevalentemente tecniche. La soluzione degli informatici si può ritenere valida ma parziale perché potenziando la protezione con protocolli sempre più sofisticati l’identità digitale diviene più affidabile, ma all’aumento della protezione si associa l’incremento dell’“osservazione” della persona stessa, dato che le informazioni da trattare sono quantitativamente e qualitativamente più significative. I limiti delle soluzioni parziali di giuristi ed informatici appaino evidenti, quindi, è necessario mirare ad una soluzione integrata che preveda contemporaneamente la tutela giuridica, quella tecnica e quella organizzativa, che riguarda le persone, i gruppi e i relativi comportamenti in rete, ovvero “l’anello debole della catena” (ovvero l’organizzazione).dfhi
L’identità personale virtuale si costruisce nel tempo ogni volta che si accede alla rete, e può avere conseguenze nel mondo reale perché può incidere in modo significativo sulla reputazione di un soggetto. Tutte le informazioni sull’identità virtuale di un soggetto, accessibili da tutti sulla rete, generano la sua reputazione virtuale. Le informazioni, sotto forma di notizie, documenti, foto, video, messaggi, pareri, suoni, avvisi e tanto altro, possono essere inserite dallo stesso soggetto, dall’organizzazione presso la quale lavora o della quale fa parte, o da altri soggetti conosciuti o sconosciuti. Rilevante è che tali informazioni non sono sotto il controllo del soggetto al quale si riferiscono, e la loro rettifica o cancellazione sono possibili solo in alcuni casi e con procedure di difficile attivazione. È vero che su internet ognuno è libero di esprimere la propria opinione nel più ampio esercizio della libertà di pensiero, ma esistono dei limiti, perché se le informazioni diffuse sono lesive dell’altrui reputazione, si sconfina nella diffamazione. Nel nostro ordinamento il reato di diffamazione punisce chi offende l’altrui reputazione in modo “indiretto”, parlando con più persone e riferendosi a una persona che non è presente. La reputazione virtuale, anche se collegata all’identità personale virtuale, influisce, a volte in modo decisivo in senso positivo o negativo, nella vita reale, sia professionale che domestica. Vi è quindi l’esigenza di un controllo di essa, che può esprimersi nell’adozione di particolari regole di comportamento in rete e/o di vere e proprie misure di sicurezza.