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Le differenti tipologie di firme elettroniche: semplice, avanzata, qualificata e digitale. Ogni tipologia ha caratteristiche e regole legali diverse. La firma digitale, in particolare, richiede crittografia a chiavi asimmetriche e ha pieno valore legale. Il documento anche include una breve introduzione al pec (posta elettronica certificata) e una panoramica dei componenti di un computer.
Tipologia: Appunti
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Firma Elettronica : per definizione è "L'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica". Si va quindi dal PIN delle carte magnetiche, come per esempio il Bancomat, alle credenziali di accesso web, come nome utente e password. Firma Elettronica Avanzata : di più recente introduzione rispetto alle altre firme, è definita “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati". Di fatto potremmo definirla come una firma elettronica con alcune caratteristiche di sicurezza aggiuntive. Un esempio di Firma Elettronica Avanzata è quella su tablet. Firma Elettronica Qualificata : attraverso mezzi di cui il firmatario detiene il controllo esclusivo permette di identificare in modo univoco il titolare. Questo tipo di firma si basa su un certificato qualificato ed è realizzata tramite un dispositivo sicuro quale il token o la smart card. Firma Digitale : è definita come "un particolare tipo di Firma Elettronica Avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici ". Questa tipologia di firma richiede dunque una particolare modalità tecnologica: crittografia a chiavi asimmetriche. I mezzi più diffusi per apporre la firma digitale sono, come nel caso di quella elettronica qualificata, il token e la smart card.
diverso. Nel caso della Firma Elettronica “semplice”, non essendo state definite caratteristiche tecniche e livello di sicurezza, il valore probatorio del documento informatico su cui è apposta la firma sarà determinato dal giudice che, caso per caso, terrà conto delle sue caratteristiche di qualità, sicurezza e immodificabilità. Firma Elettronica Avanzata, Firma Elettronica Qualificata e Firma Digitale hanno la stessa efficacia probatoria della scrittura privata prevista dall’art.2702 del Codice Civile, tranne per i contratti immobiliari nel caso venga apposta la Firma Elettronica Avanzata.
La firma digitale (detta anche firma elettronica qualificata) viene rilasciata al titolare su un dispositivo sicuro a seguito di un processo di riconoscimento. Per questo motivo è considerata, per legge, l’equivalente della firma autografa: ha pieno valore legale e garantisce l’opponibilità di un documento nei confronti di terze parti. La firma elettronica semplice è rilasciata dall’applicazione al momento della firma e non ha valore di forma scritta. Di conseguenza, non è equiparabile alla firma autografa.
La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica, utilizzato attualmente in Italia, Svizzera e Hong Kong, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell'invio e della consegna. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità. Per usufruire del servizio si deve disporre di una casella di PEC presso uno dei gestori autorizzati. La pubblicazione dell'elenco dei gestori autorizzati e quello della Pubblica Amministrazione, la vigilanza e il coordinamento nei confronti dei gestori e della Pubblica Amministrazione è demandata all'Agenzia per l'Italia digitale. Computer : strumento che elabora le informazioni in formato digitale. Sistema operativo: attraverso il quale funziona il pc. Opera una intermediazione tra macchina e utente es Windows, Mac. Componenti: CPU(processore o unità di elaborazione centrale. La CPU coordina le altre unità che elaborano dei dati, esegue calcoli matematici e le istruzioni in entrata dai vari software installati sulla macchina); l’alimentatore è invece l’elemento che permette l’ingresso della giusta quantità di corrente per far funzionare il computer; RAM (è una memoria volatile che immagazzina e recupera in tempi brevissimi i dati di cui ha bisogno per far funzionare il PC); l’hard disk, o disco rigido, è l’elemento di tipo magnetico per l’archiviazione dei file, consente di compiere operazioni di scrittura e di lettura; scheda video; le periferiche ( mouse, monitor stampanti e tastiere ). L' hardware è la parte fisica di un computer, ovvero tutte quelle parti elettroniche, elettriche, meccaniche, magnetiche, ottiche che ne consentono il funzionamento. Più in generale il termine si riferisce a qualsiasi componente fisica di una periferica o di una apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete. L'insieme di tali componenti è anche detto componentistica. Il software è l'informazione o le informazioni - utilizzate da uno o più sistemi informatici - memorizzate su uno o più supporti informatici e che possono essere rappresentate da uno o più programmi, da uno o più dati, oppure da una combinazione di questi due. Il termine si contrappone tradizionalmente ad hardware (la componente fisica di un sistema di calcolo), che rende possibile l'esecuzione del software (la componente logica dello stesso). Art 52 CPC: RICUSAZIONE Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo. Domande : Sociologia -> norma giuridica, Weber, etichette, entropia, linguaggio, i sistemi giuridici, ordinamento giuridico. Deontologia-> tipicità degli illeciti disciplinari e della sanzione, sostituzione del difensore, i doveri dell’avvocato nei confronti della controparte, incompatibilità, esame di abilitazione,