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INFORMATICA GIURIDICA, Software e licenze, Dispense di Informatica

INFORMATICA GIURIDICA, Sanzioni della legge penale italiana, tipi di software, privacy e trattamento dati, Software e licenze, DPO, Codice dell'amministrazione digitale, La firma qualificata o digitale ,

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 04/07/2023

Marta1243Rossi
Marta1243Rossi 🇮🇹

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INFORMATICA GIURIDICA
I software sono tutelati civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'Autore, o Copyright,
che può essere definito come il diritto riconosciuto all'autore di un'opera a discapito della libera
utilizzazione da parte della collettività. Questa direttiva è indice della volontà delle istituzioni di
mantenere l'originaria impostazione di questi beni immateriali.
Per software si intende “un programma per elaboratore in qualsiasi forma espresso purché originale,
quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”. È prevista la possibilità di perseguire
penalmente chiunque acquisti o detenga un software pirata. È stato istituito il pubblico registro
speciale presso la SIAE (società italiana autori ed editori) nel quale è possibile registrare i software
a pagamento ed avere una maggiore tutela d'autore, costituisce la prova della paternità.
La legge tutela la forma espressiva del programma, non le idee o i principi che ne sono alla base:
ciò che non si può imitare o copiare è la forma finale, il “confezionamento”. (in un algoritmo viene
tutelato il codice non come funziona l'algoritmo).
Sanzioni della legge penale italiana
L'obiettivo della legge era di limitare in illecito uso commerciale dei programmi per computer. Sono
state previste pene detentive da tre mesi a tre anni per reati di:
duplicazione a fini di profitto di software senza averne titolo
importazione, distribuzione, vendita, detenzione di software pirata
concessione in locazione dei programmi
manomissione di dispositivi di protezione
Appare evidente come l'elemento lucrativo sia caratterizzante di ogni reato. L'unica copia che può
essere realizzata dal detentore del software è una copia ai fini di sicurezza. È l'autore a decidere che
cosa permettere a chi acquista o detiene il suo software.
Nell'ambito del Diritto d'autore si distinguono due categorie di diritti fondamentali:
diritti morali inalienabile ed imprescrittibile (non lo posso rinnegare e non scade mai),
mirano a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e reputazione (stabilisco di chi è
davvero l'opera)
diritti di utilizzazione economica – Alienabile e prescrittibile (patrimoniale), stabiliscono
l'utilizzo economico dell'opera che può avvenire in ogni forma e modo (tramite accordi o
contratti vendo il mio prodotto che mi frutterà soldi).
Software e licenze
Quello che si acquisisce è la licenza d'uso di un software e non il software in sé. Si acquisisce il
diritto d'uso entro i termini forniti dall'autore.
Il software è un prodotto industriale i cui sorgenti sono segreti industriali; chi copia, diffonde,
modifica il software è un criminale informatico. Si acquista la licenza d'uso proprietaria di software
con la quale posso solo usare il software ma non è mio.
Il software è un patrimonio inalienabile dell'umanità; chi copia, diffonde, modifica il software
accresce tale patrimonio condiviso ed è quindi un benefattore. Legata alle licenze GPL (general
public license). Sono software legati allo studio o insegnamento perché permettono la condivisione.
Esistono dei regolamenti detti antitrust per mantenere un mercato plurale, applicano limiti alla
concentrazione di potere per non avere un monopolio che danneggia il mercato.
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INFORMATICA GIURIDICA

I software sono tutelati civilmente e penalmente dalla normativa sul diritto d'Autore , o Copyright , che può essere definito come il diritto riconosciuto all'autore di un'opera a discapito della libera utilizzazione da parte della collettività. Questa direttiva è indice della volontà delle istituzioni di mantenere l'originaria impostazione di questi beni immateriali. Per software si intende “un programma per elaboratore in qualsiasi forma espresso purché originale, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore”. È prevista la possibilità di perseguire penalmente chiunque acquisti o detenga un software pirata. È stato istituito il pubblico registro speciale presso la SIAE (società italiana autori ed editori) nel quale è possibile registrare i software a pagamento ed avere una maggiore tutela d'autore, costituisce la prova della paternità. La legge tutela la forma espressiva del programma, non le idee o i principi che ne sono alla base: ciò che non si può imitare o copiare è la forma finale, il “confezionamento”. (in un algoritmo viene tutelato il codice non come funziona l'algoritmo). Sanzioni della legge penale italiana L'obiettivo della legge era di limitare in illecito uso commerciale dei programmi per computer. Sono state previste pene detentive da tre mesi a tre anni per reati di:

  • duplicazione a fini di profitto di software senza averne titolo
  • importazione , distribuzione, vendita, detenzione di software pirata
  • concessione in locazione dei programmi
  • manomissione di dispositivi di protezione Appare evidente come l'elemento lucrativo sia caratterizzante di ogni reato. L'unica copia che può essere realizzata dal detentore del software è una copia ai fini di sicurezza. È l'autore a decidere che cosa permettere a chi acquista o detiene il suo software. Nell'ambito del Diritto d'autore si distinguono due categorie di diritti fondamentali:
  • diritti morali – inalienabile ed imprescrittibile (non lo posso rinnegare e non scade mai), mirano a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e reputazione (stabilisco di chi è davvero l'opera)
  • diritti di utilizzazione economica – Alienabile e prescrittibile (patrimoniale), stabiliscono l'utilizzo economico dell'opera che può avvenire in ogni forma e modo (tramite accordi o contratti vendo il mio prodotto che mi frutterà soldi). Software e licenze Quello che si acquisisce è la licenza d'uso di un software e non il software in sé. Si acquisisce il diritto d'uso entro i termini forniti dall'autore. Il software è un prodotto industriale i cui sorgenti sono segreti industriali; chi copia, diffonde, modifica il software è un criminale informatico. Si acquista la licenza d'uso proprietaria di software con la quale posso solo usare il software ma non è mio. Il software è un patrimonio inalienabile dell'umanità ; chi copia, diffonde, modifica il software accresce tale patrimonio condiviso ed è quindi un benefattore. Legata alle licenze GPL (general public license). Sono software legati allo studio o insegnamento perché permettono la condivisione. Esistono dei regolamenti detti antitrust per mantenere un mercato plurale, applicano limiti alla concentrazione di potere per non avere un monopolio che danneggia il mercato.

Il software libero è distribuito assieme al suo codice sorgente, chiunque può averne il permesso d'uso, copia, distribuzione, in forma modificata o meno. Software libero vuol dire disponibilità dei sorgenti ed eventuale possibilità di distribuzione. Se modificato si classifica in:

  • software libero con permesso d'autore – le condizioni di distribuzione non permettono di porre alcuna restrizione aggiuntiva, è regolato dalla licenza copyleft (la modifica deve generare altro codice libero). La licenza GPL ne è un particolare caso
  • software libero senza permesso d'autore – è privo di copyright e la sua modifica può generare sia codice libero sia non libero. Il software semilibero è un software non libero ma distribuito col permesso per i privati di usarlo, copiarlo, distribuirlo e modificarlo senza scopo di lucro. Il software proprietario richiede il permesso per l'utilizzo, distribuzione o modifica, o è sottoposto a vincoli. La sua copia e distribuzione è a pagamento. Il freeware è utilizzato per i pacchetti software che possono essere ridistribuiti ma non modificati. Il loro uso distribuzione è gratuito. Lo shareware è software che dà la possibilità di ridistribuire copie ma impone di pagarne la licenza d'uso. Chi realizza un programma solitamente ne concede l'utilizzo per un limitato periodo decorso il quale chiede di pagare un somma per ottenerne la licenza e continuare ad usarlo:
  • il codice sorgente non è disponibile e quindi non modificabile
  • non è distribuito con il permesso di utilizzarlo senza pagare la licenza d'uso. Il software commerciale è sviluppato da un'azienda allo scopo di trarne guadagno. Esiste sia quello libero che non libero. Privacy e trattamento dati La normativa sulla protezione dei dati nel mondo informatico a livello Europeo è il GDPR (Generla Data Protection Regulation) operativo dal 2018 (tutela i cookie per esempio). Si rivolge a tutte quelle imprese che elaborano e raccolgono dati personali ed offrono servizi o prodotti all'interno del mercato unico. Ha effetto anche se le aziende che possiedono i dati hanno sede fuori dall'UE. Per tutelare i cittadini le aziende devono attuare le seguenti misure:
  • definizione di un politica di conservazione dei dati
  • verifica delle condizioni di legalità dei trattamenti
  • revisione dei rapporti con tutti i responsabili esterni dei trattamenti
  • per gli enti pubblici, l'obbligo di individuare e nominare un DPO (Data protection officer) ovvero un responsabile della protezione dei dati. La definizione di dato personale e dato sensibile viene ampliata in questa normativa agli identificativi online come cookie, indirizzi IP, geolocalizzazione ed email. Esistono 3 categorie:
  • dati personali identificativi – cose che identificano una persona
  • dati sensibili – etnia, religione, opinioni politiche, stato di salute e vita sessuale ecc
  • dati super sensibili – dati genetici o biometrici (impronta digitale, iride ecc) Per le ultime due categorie il consenso al trattamento deve essere rilasciato per iscritto Il regolamento garantisce la portabilità dei dati personali, trasferirli da un titolare del trattamento ad un altro. Il principio di accountability , “responsabilizzazione”, richiede al titolare del trattamento una

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. La caratteristica principale è la sua forma elettronica. La qualità di un documento è la capacità di rendere fruibili le informazioni. La leggibilità dipende dal formato in cui è scritto, il formato è straimportante. L'associazione tra il documento ed il soggetto è garantita dalla sottoscrizione, firma autografa, in questo caso è elettronica. Ci sono 4 tipologie di sottoscrizione: firma elettronica, elettronica avanzata, elettronica qualificata e firma digitale. Con le prime due il documento è rimesso a valutazione del giudice, negli altri due il valore giuridico è come quello della scrittura privata. La firma qualificata o digitale garantisce:

  • all'autore del documento di renderne manifesta l'autenticità
  • al destinatario di verificarne la provenienza e l'integrità Applicarla è come collegare il documento ad un certificato, il quale viene consegnato al titolare in una smart card o in un token usb. Esiste anche la possibilità di depositare il proprio certificato in un server sicuro, meccanismo detto firma remota. Le pubbliche amministrazioni devono conservare i propri documenti in modo permanente con modalità digitali in archivi per testimoniare le loro azioni e per memoria storica. La conservazione si articola in due aspetti:
  • conservazione dei bit – intesa come la capacità di preservare i bit come erano stati originariamente registrati
  • conservazioni logica – intesa come la capacità di comprendere e utilizzare l'informazione in futuro conservando il contenuto intellettuale. Un documento correttamente conservato deve avere le seguenti caratteristiche:
  • autenticità – garanzia che il documento sia ciò che dichiara senza alterazioni
  • integrità – non aver subito modifiche non autorizzate
  • affidabilità – fiducia che l'utente ripone nel documento
  • leggibilità – mantenimento della fruibilità delle informazioni contenute
  • reperibilità – reperire ed esibire il documento hanno un ruolo importante i metadati che identificano e qualificano un documento per renderne evidenti le caratteristiche e le fasi documentali. Il codice dell'amministrazione digitale prevede che il sistema pubblico di identità digitale, SPID , diventi l'unico modo per fornire accesso ai servizi online delle pubbliche amministrazioni da parte di cittadini ed imprese. AgID ha definito lo scopo dello spid per consentire tramite un pin digitale unico di accedere a tutti i servizi online dei siti delle pubbliche amministrazioni. Attualmente è disponibile lo spid di secondo livello ovvero l'accesso con un codice momentaneo inviato tramite app o sms. Sono previsti 3 ruoli per il suo funzionamento:
  • Identity provider (IP) – fornisce le credenziali di accesso al sistema e gestisce i processi di autenticazione degli utenti
  • Service provider (SP) – mette a disposizione servizi digitali accessibili tramite credenziali
  • Attribute provider (AP) – soggetti autorizzati dalla legge a certificare una qualifica (al momento sono il ministero dello sviluppo economico, consigli, gli ordini, l'AgID ecc). Lo spid funziona così – l'utente chiede un servizio, il SP rimanda l'utente alla pagina login, l'IP chiede l'autenticazione, l'utente mette le credenziali, IP lo indirizza verso l'SP, si ha l'accesso.