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Lezione 30 Aprile: Arbitrato e questioni pregiudiziali, Appunti di Diritto Processuale Civile

Documento relativo alla lezione tenuta il 30 aprile sul processo arbitrale e le questioni pregiudiziali che possono insorgere. Vengono discusse le ipotesi possibili, come la sospensione del processo arbitrale e la mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza da parte del convenuto. Inoltre, vengono trattati i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale e la distinzione tra lodo parziale e lodo definitivo.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 09/03/2022

wansa-nara
wansa-nara 🇮🇹

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Lezione 30/04 arbitrato
Ieri ci siamo lasciati parlando delle questioni che possono insorgere nel processo arbitrale e abbiamo
distinto le ipotesi possibili; in ultimo le questioni pregiudiziali di merito ex art 34 e se la questione rimane
tale e può essere decisa incidenter tantum ,senza efficacia di giudicato,se ne possono occupare gli arbitri
anche se la questione dovesse essere non arbitrabile per il diritto che ha alla base ; quando invece la
questione deve essere decisa con efficacia di giudicato trasformandosi in causa abbiamo dovuto distinguere
l’ipotesi in cui l’indicazione promana dalla legge perché in quel caso il processo arbitrale si sospende e la
domanda va proposta al giudice, se invece la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di
giudicato per domanda di parte bisogna comprendere se il diritto alla base sia arbitrabile o meno ,se e'
compresa nel patto compromissorio o meno : se è arbitrabile ma non compresa nel patto compromissorio
non basta la domanda per l’accertamento incidentale della parte che ha dedotto in giudizio la questione ma
occorre l’accordo di entrambe le parti,perché se estranea al patto compromissorio l’unico modo di farla
rientrare in questo è chiedere congiuntamente agli arbitri di pronunciare con efficacia di sentenza su quella
domanda . Attraverso l’indagine sul tema della questione pregiudiziale di merito ex art 34 abbiamo
enucleato la prima forma di sospensione del processo arbitrale ,ma esistono altre ipotesi di sospensione
disciplinate all’art 819 bis.
Innanzitutto la possibilità di sospendere un processo arbitrale perché nel corso dello stesso è sorta una
questione di legittimità costituzionale,mentre in passato fino al 2001 se ciò avveniva emergeva solo un
impedimento per gli arbitri all’applicazione di quella norma di cui si sospettava l’illegittimità
costituzionale,oppure gli arbitri la applicavano ugualmente e poi la questione poteva essere sollevata nel
corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità che si svolge davanti al giudice e dunque si
trattava di sede idonea . Con la decisione n376 del 2001 la corte costituzionale ha ritenuto che nel corso del
processo arbitrale soprattutto rituale può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale ,il
processo arbitrale si sospende e la questione andrà risolta dalla corte costituzionale dopodiché si torna in
arbitrato .ancora dubbia l’ipotesi di rimessione nel corso di un processo arbitrale (ma si propende per il no )
al corte di giustizia comunitaria.
L’ultima ipotesi di sospensione per pregiudizialità nel processo arbitrale è quella della pregiudizialità penale
,il penale non è mai materia arbitrabile quindi la disciplina relativa ai reati può essere appannaggio solo
dello Stato e non di soggetti privati. Tuttavia è possibile che nel corso del procedimento arbitrale insorta
una ipotesi di pregiudizialità penale e qui la strada è la sospensione del processo in attesa che il giudice
penale decida di quella ipotesi di reato riprendendo poi il processo arbitrale . Anche in arbitrato la
sospensione è disposta con ordinanza ,revocabile e modificabile ad opera del collegio arbitrale .per poter
proseguire il processo dopo la risoluzione della questione pregiudiziale qualunque essa sia,occorre una
istanza di prosecuzione presentata dalle parti entro il termine fissato dagli arbitri oppure entro un anno
dalla cessazione della causa di sospensione. L’osservanza di questi termini perentori dati alle parti per
sollecitare tramite l’istanza la prosecuzione del processo arbitrale è prevista dal legislatore a pena di
estinzione,quindi se nessuno dei due termini viene osservato il processo arbitrale si estingue e l’estinzione
in caso di prosecuzione ulteriore può essere rilevata d’ufficio dagli arbitri ; se invece la domanda viene
proposta tardivamente ma è comunque proposta l’eccezione di estinzione può solo essere sollevata da
controparte .
Altra ipotesi di estinzione ma facoltativa è descritta al penultimo comma dell’art 819 bis in cui si legge che
se nel procedimento arbitrale è invocata la nullità di una sentenza e questa è impugnata si applica l’art. 337
al secondo comma, regola anche del processo, si fa riferimento al contenuto di una sentenza che è
assoggettata ad impugnazione in attesa di decisione in questa sede il processo arbitrale che deve avvalersi
di questa sentenza può rimanere sospeso ,in applicazione del 337 è sospensione facoltativa. Ai sensi
dell’art.816 septies allorché nel corso del processo arbitrale si verifichino eventi ,visti già come produttivi di
interruzione ( morte,perdita di capacità delle parti o dei difensori) ,non si ha interruzione ma una
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Lezione 30/04 arbitrato Ieri ci siamo lasciati parlando delle questioni che possono insorgere nel processo arbitrale e abbiamo distinto le ipotesi possibili; in ultimo le questioni pregiudiziali di merito ex art 34 e se la questione rimane tale e può essere decisa incidenter tantum ,senza efficacia di giudicato,se ne possono occupare gli arbitri anche se la questione dovesse essere non arbitrabile per il diritto che ha alla base ; quando invece la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato trasformandosi in causa abbiamo dovuto distinguere l’ipotesi in cui l’indicazione promana dalla legge perché in quel caso il processo arbitrale si sospende e la domanda va proposta al giudice, se invece la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato per domanda di parte bisogna comprendere se il diritto alla base sia arbitrabile o meno ,se e' compresa nel patto compromissorio o meno : se è arbitrabile ma non compresa nel patto compromissorio non basta la domanda per l’accertamento incidentale della parte che ha dedotto in giudizio la questione ma occorre l’accordo di entrambe le parti,perché se estranea al patto compromissorio l’unico modo di farla rientrare in questo è chiedere congiuntamente agli arbitri di pronunciare con efficacia di sentenza su quella domanda. Attraverso l’indagine sul tema della questione pregiudiziale di merito ex art 34 abbiamo enucleato la prima forma di sospensione del processo arbitrale ,ma esistono altre ipotesi di sospensione disciplinate all’art 819 bis. Innanzitutto la possibilità di sospendere un processo arbitrale perché nel corso dello stesso è sorta una questione di legittimità costituzionale,mentre in passato fino al 2001 se ciò avveniva emergeva solo un impedimento per gli arbitri all’applicazione di quella norma di cui si sospettava l’illegittimità costituzionale,oppure gli arbitri la applicavano ugualmente e poi la questione poteva essere sollevata nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità che si svolge davanti al giudice e dunque si trattava di sede idonea. Con la decisione n376 del 2001 la corte costituzionale ha ritenuto che nel corso del processo arbitrale soprattutto rituale può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale ,il processo arbitrale si sospende e la questione andrà risolta dalla corte costituzionale dopodiché si torna in arbitrato .ancora dubbia l’ipotesi di rimessione nel corso di un processo arbitrale (ma si propende per il no ) al corte di giustizia comunitaria. L’ultima ipotesi di sospensione per pregiudizialità nel processo arbitrale è quella della pregiudizialità penale ,il penale non è mai materia arbitrabile quindi la disciplina relativa ai reati può essere appannaggio solo dello Stato e non di soggetti privati. Tuttavia è possibile che nel corso del procedimento arbitrale insorta una ipotesi di pregiudizialità penale e qui la strada è la sospensione del processo in attesa che il giudice penale decida di quella ipotesi di reato riprendendo poi il processo arbitrale. Anche in arbitrato la sospensione è disposta con ordinanza ,revocabile e modificabile ad opera del collegio arbitrale .per poter proseguire il processo dopo la risoluzione della questione pregiudiziale qualunque essa sia,occorre una istanza di prosecuzione presentata dalle parti entro il termine fissato dagli arbitri oppure entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. L’osservanza di questi termini perentori dati alle parti per sollecitare tramite l’istanza la prosecuzione del processo arbitrale è prevista dal legislatore a pena di estinzione,quindi se nessuno dei due termini viene osservato il processo arbitrale si estingue e l’estinzione in caso di prosecuzione ulteriore può essere rilevata d’ufficio dagli arbitri ; se invece la domanda viene proposta tardivamente ma è comunque proposta l’eccezione di estinzione può solo essere sollevata da controparte. Altra ipotesi di estinzione ma facoltativa è descritta al penultimo comma dell’art 819 bis in cui si legge che se nel procedimento arbitrale è invocata la nullità di una sentenza e questa è impugnata si applica l’art. 337 al secondo comma, regola anche del processo, si fa riferimento al contenuto di una sentenza che è assoggettata ad impugnazione in attesa di decisione in questa sede il processo arbitrale che deve avvalersi di questa sentenza può rimanere sospeso ,in applicazione del 337 è sospensione facoltativa. Ai sensi dell’art.816 septies allorché nel corso del processo arbitrale si verifichino eventi ,visti già come produttivi di interruzione ( morte,perdita di capacità delle parti o dei difensori) ,non si ha interruzione ma una

sospensione. Le ipotesi sono varie e sono state prese in considerazione ed introdotte solo con le ultime riforme,in particolare quella del 2006 perché sembravano contrastare l’idea che l’iter del processo arbitrale dovesse essere veloce e concentrato , concludendosi in un tempo inferiore rispetto il processo davanti al giudice. Tuttavia ci sono situazioni e situazioni,il legislatore ha distribuito in queste norme la nuova considerazione del processo arbitrale occupandosi al contempo di rafforzare il suo aspetto procedimentale ,quindi processualizzarlo sempre più ,infatti il processo arbitrale è un processo a tutti gli effetti ,ma non giurisdizionale chiaramente. Un altro tema molto interessante trova la sua norma centrale nell’art 817 rubricato “eccezione di incompetenza “ e parla del caso in cui nel convenzione di arbitrato siano messi in dubbio la validità ,il contenuto o l’ampiezza o ancora la regolare costituzione degli arbitri : è l’ipotesi di un convenuto che costituendosi regolarmente o contesta il patto arbitrale quanto al contenuto ,ampiezza o validità oppure contesta la regolare costituzione degli arbitri. Questa è un’eccezione di incompetenza,gli elementi della dimensione del patto compromissorio e quelli sulla regolare costituzione degli arbitri attengono dunque alla competenza degli arbitri ,pertanto il convenuto che costituendosi eccepisce questi vizi propone eccezione di incompetenza. Non si parla di incompetenza allo stesso modo in cui ne parliamo per il giudice riferendoci ai tre criteri di competenza , ma è corretta la scelta del legislatore che ha ragguagliato questi vizi all’interno della competenza,era comunque da escludere parlare di merito. Gli arbitri designati per vizio del patto compromissorio,es. Decisione su diritti indisponibili o fatti non ricompresi tutti nel patto compromissorio , o se la costituzione degli arbitri è viziata chiaramente diciamo che sono privi di competenza nel decidere quella causa. Il concetto di competenza qui va utilizzato extramoenia perché riguarda la carenza di potere processuale degli arbitri rispetto questi vizi,non può definirsi difetto di giurisdizione,non essendo gli arbitri giurisdizione ,l’idea più opportuna è riferirsi alla competenza. Il secondo e terzo comma dell’articolo817 sono coordinati con l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale perché ci sono dei motivi di nullità e dunque di impugnazione che presuppongono la parte impugnante abbia necessariamente sollevato nel corso del processo la relativa eccezione ,questo riguarda l’incompetenza degli arbitri per inefficacia o invalidità della convenzione per cui occorre sollevare l’eccezione di incompetenza e se questa viene respinta il loro arbitrale può essere impugnato per lo stesso motivo per nullità. Quando sussiste il dubbio sulla mancata rilevazione tempestiva dell’eccezione si può ritenere che la convenzione sia tacitamente valida ,e quindi se il convenuto costituendosi ,pur ritenendo gli arbitri siano incompetenti per queste ragioni non eccepisce tempestivamente l’incompetenza,questo può manifestarsi come un atteggiamento accondiscendente rispetto quella situazione come se si verificasse una modifica del patto compromissorio perché la parte che poteva sollevare l’eccezione non la solleva e quindi il patto diventa idoneo a fondare un giudizio arbitrale che possa decidere su una determinata situazione giuridica. Se il convenuto eccepisce l’incompetenza in caso di respingimento può anche impugnare il lodo per nullità. Quando c’è eccezione di incompetenza gli arbitri decidono della propria competenza emettendo un lodo ,che può essere definitivo o non definitivo ; l’impugnazione per questo lodo è impugnazione per nullità , gli arbitri potranno decidere solo se il potere è validamente consacrato nel valido patto compromissorio. Abbiamo iniziato processo arbitrale ,il convenuto si costituisce e contesta sulla competenza degli arbitri, gli arbitri si pronunciano sulla propria competenza con un lodo,definitivo o non definitivo secondo ciò che decidono ,se ritengono di essere incompetenti accolgono l’eccezione ed il lodo è definitivo,nel caso in cui respingano l’eccezione il lodo è non definitivo. Il lodo può essere impugnato e l’impugnazione per nullità si sorregge sul fatto che gli arbitri erroneamente abbiano ritenuto di proseguire il processo ma in realtà non avevano competenza né potere di decidere quella controversia. Altro profilo interessante che implica il richiamo alla giurisdizione del giudice è relativo al rapporto tra arbitro d giudice,finora ci siamo mossi nella contestazione relativa o all’ampiezza del patto arbitrale o alla irregolare costituzione degli arbitri ,ora passiamo ad un livello più critico dato dal rapporto arbitri o arbitri e giudice.

impugnata è passata in giudicato. Di fronte a questa situazione è proprio dalla sentenza che bisogna ripartire. L’unico documento o atto stabile che abbiamo è una sentenza declinatoria di competenza passata in giudicato, siccome è passata in giudicato dobbiamo ripartire da lì e cosa devono fare le parti secondo voi? Devono andare in arbitri o devono andare ancora davanti al giudice? Le parti devono andare in arbitri, infatti, la sentenza che declina la competenza del primo giudice è passata in giudicato e da questo non ci possiamo andare più. Di conseguenza dovremo tornare dagli arbitri; Invece se si determinasse una sovrapposizione, cioè se dicono di si al processo sia gli arbitri che il giudice si realizzerebbe un conflitto positivo. Qui è un po’ più facile nel senso che la prima decisione definitiva che viene assunta nell’una o nell’altra sede verrà riportata all’interno dell’altra sede. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 819 ter: “ In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato” Il legislatore ha stabilito che in pendenza del processo arbitrale non è possibile proporre domande giudiziali sulla validità del patto compromissorio perché una volta stipulato il patto compromissorio e iniziato il processo arbitrale, il potere di decidere anche sull’invalidità del patto compromissorio spetta agli arbitri. Questo è particolarmente chiaro, ma il legislatore lo ha voluto ribadire qui. È particolarmente chiaro a proposito della clausola compromissoria e a proposito della autonomia della clausola compromissoria che non viene inficiata dai vizi del contratto al quale accede. Con questo terzo comma dell’articolo 819 ter il legislatore intende ragguagliare quest’ipotesi del potere arbitrale di decidere dell’invalidità anche con riguardo al compromesso, che è un contratto separato (ad hoc stipulato per andare davanti agli arbitri). Se facciamo un compromesso e ad un certo punto uno dei due soggetti del rapporto propone domanda arbitrale nei confronti dell’altro e l’altro si costituisce ed eccepisce l’invalidità del compromesso, quel processo prosegue davanti agli arbitri e quindi saranno gli arbitri a decidere comunque della validità o dell’invalidità del compromesso.

LODO

Come ho accennato ieri, l’atto conclusivo del processo arbitrale si chiama lodo, quindi mentre il processo giurisdizionale come regola generale si conclude con sentenza ( a parte gli altri provvedimenti dei processi speciali), il processo arbitrale sia rituale che irrituale si conclude con la pronuncia di un lodo. Dobbiamo tenere conto che ai sensi dell’articolo 820 gli arbitri sono soggetti ad un termine per la pronuncia di un lodo e questo termine viene fissato già nel patto compromissorio, oppure viene fissato al momento della nomina degli arbitri. Ovviamente il termine può essere superato legittimamente perché per esempio gli arbitri ad un certo punto ritengono che la causa sia complessa e che abbiano bisogno di più tempo rispetto a quello assegnato per essere decisa. Gli arbitri possono così chiedere una proroga, sforando legittimamente il termine loro assegnato. Normalmente questo termine è di 240 giorni e può essere prorogato fino a 180 giorni, altrimenti se gli arbitri sforano direttamente il termine senza aver chiesto la proroga, sforano di propria iniziativa, la conseguenza che si verificherà con più facilità è che gli arbitri decadano dal potere di decidere la causa e di pronunciare il lodo. C’è una caratteristica ineliminabile del processo arbitrale che lo avvicina ancora di più al processo giurisdizionale che è rappresentata dall’esigenza del contraddittorio, cioè nel processo arbitrale si esige l’osservanza del contraddittorio tra le parti allo stesso modo di come si esige nel processo giurisdizionale. Gli arbitri dovranno sempre fare in modo che le attività delle parti, anche se si svolgono in modo più libero (senza il peso dei termini perentori ecc.), siano sempre improntate all’osservanza del principio del contraddittorio. Di conseguenza l’esercizio dei poteri officiosi degli arbitri è sempre improntato all’osservanza del contraddittorio. Quanto alla pronuncia del lodo, esso trova la sua configurazione ormai dal 2006 nell’articolo 824bis. Per molto tempo la dottrina in Italia è stata divisa tra:

  1. coloro che sostenevano una nozione rigorosamente privatistica dell’arbitrato, questa era l’idea per es. del Professor Punzi. Chi si fa sostenitore di questa teoria ovviamente afferma che il lodo

arbitrale non è affatto assimilabile ad una sentenza, infatti, è comunque un atto di diritto privato, produttivo di effetti tra le parti, ma rimane un atto di diritto privato

  1. Altri che sostenevano che quest’idea esclusivamente privatistica fosse stata superata e che il lodo arbitrale dovesse essere assimilato ad una sentenza (TESI PUBBLICISTICA). Con la riforma del 2006 questa spaccatura dottrinale è stata in qualche modo superata a favore della tesi meno privatistica o c.d. pubblicistica perché all’articolo 824 bis noi leggiamo che: “ Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria”. Commento: significa che il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione ha gli effetti della sentenza, ma la norma ha una riserva, infatti dice salvo quanto disposto dall’articolo 825. Quest’ultima norma si riferisce alla possibilità che il lodo arbitrale rituale possa essere fatto oggetto di decreto di omologazione o di EXEQUATUR, da parte del presidente del tribunale, attraverso il deposito nella cancelleria del tribunale per diventare titolo esecutivo, cioè per diventare titolo azionabile nelle forme dell’esecuzione forzata. Dopo l’entrata in vigore dell’articolo 824 bis il lodo arbitrale non è cambiato, in particolare non è cambiato nulla del lodo arbitrale riguardo alla distinzione tra quello rituale e quello irrituale con riferimento all’efficacia esecutiva. Come abbiamo detto ieri il lodo rituale era ed è sottoponibile al giudizio di EXEQUATUR da parte del presidente del tribunale per diventare titolo esecutivo; il lodo irrituale non ha questa capacità. Quest’ultimo se non si fa tutta la procedura utilizzandolo ai fini dell’ottenimento di un decreto ingiuntivo, in realtà ex sé non può essere eseguito coattivamente. Il contenuto forte dell’articolo 824bis continua a non riguardare l’efficacia esecutiva del lodo che segue sempre quest’impostazione tradizionale, ma riguarda invece l’efficacia di sentenza che non è l’efficacia esecutiva, perché l’efficacia esecutiva la hanno anche i provvedimenti diversi dalla sentenza. Quando parliamo di efficacia della sentenza parliamo di capacità del contenuto della sentenza di incidere direttamente sul diritto soggettivo dedotto in giudizio, di incidere direttamente sulla sfera giuridica delle parti del processo o di eventuali terzi, se facciamo riferimento agli effetti riflessi della sentenza stessa. Con l’introduzione dell’articolo 824 bis in realtà voleva assimilare il lodo arbitrale, almeno quello rituale, alla sentenza, ma da questo punto di vista e non da quello dell’eseguibilità coattiva. Dal punto di vista proprio della produzione degli effetti e quindi sostanzialmente riconoscere in capo al lodo arbitrale la capacità di produrre l’efficacia di giudicato. Opinione professoressa: Comunque se pure non vogliamo esprimerci in questi termini riconoscendo al lodo arbitrale l’efficacia di giudicato, la capacità di produrre effetti ex articolo 2909, quindi di passare in giudicato, tuttavia dobbiamo riconoscere che, anche se non lo consideriamo idoneo al passaggio in giudicato, interpretando rigidamente l’articolo 2909, sicuramente il lodo arbitrale produce gli stessi effetti della sentenza nel senso che ha la stessa capacità della sentenza di incidere sulla situazione giuridica dedotta in giudizio, di incidere sulla sfera giuridica dei soggetti del processo, in particolare delle parti e se ci sono dei terzi (lei personalmente ancora ha qualche perplessità. Dice che ha qualche dubbio, ma non è fondato). Il problema dell’intervento dei terzi nell’arbitrato è un pochino complesso, però tra le tante cose che la riforma del 2006 ha detto c’è anche la disciplina dell’intervento dei terzi in arbitrato e dell’intervento dei litisconsorti necessari. Da questo punto di vista c’è sicuramente un allineamento del lodo arbitrale alla sentenza del giudice e una capacità di incisione sul diritto soggettivo dedotto in giudizio e sulla sfera giuridica dei soggetti del processo, delle parti del processo ed anche e eventualmente dei terzi. Dal punto di vista del giudicato formale, il lodo arbitrale è abbastanza allineato alla sentenza perché l’impugnazione per nullità è quella che in qualche modo prende il posto dell’appello e quindi è un’impugnazione ordinaria per cui la mancata o tardiva proposizione dell’impugnazione per nullità certamente determina una sorta di giudicato formale del lodo arbitrale che possiamo chiamare: giudicato formale, sopravvenuta impugnabilità del lodo, la situazione è sempre la stessa.

IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ

ARTICOLO 828: RUBRICA IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ:

“ L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo , davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione” Questo tipo di impugnazione del lodo arbitrale prende il posto dell’appello, ma non è corrispondente ad un appello. È sicuramente un’impugnazione ordinaria propria del lodo arbitrale. Questo mezzo di impugnazione in realtà ha un po’ dell’appello e un po’ della cassazione perché per quanto riguarda i termini, la correlazione con l’efficacia del lodo ecc. somiglia ad un appello (anche per il fatto che si svolge davanti alla corte d’appello); Mentre per altro verso è un mezzo di impugnazione a critica limitata che comprende in sé ben 12 motivi di impugnazione e da questo punto di vista somiglia di più alla cassazione o ad altri mezzi di impugnazione. L’impugnazione per nullità del lodo si propone davanti alla corte d’appello nel cui distretto si trova la sede dell’arbitrato. Già l’idea di impugnazione del lodo ci deve far spostare immediatamente l’asse del processo dagli arbitri al giudice, perché non esiste un’impugnazione del lodo arbitrale, nel senso che non esiste un secondo grado di arbitrato. Esiste solo un grado arbitrale (quello visto fino ad ora) dopo di che il lodo può essere impugnato, ma l’impugnazione va al giudice, quindi l’impugnazione del lodo sposta immediatamente il processo dalla sede arbitrale alla sede giurisdizionale e il giudice competente è appunto la corte di appello. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE: *lei non li dice, ma ti copio l’articolo e poi ti scrivo quello che dice ARTICOLO 829 RUBRICA MOTIVI DI NULLITÀ: L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti (1)^ (2):

  1. se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817 , terzo comma;
  2. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
  3. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812 ;
  4. se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817 ;
  5. se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823 ;
  6. se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821 ;
  7. se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
  8. se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
  9. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
  10. se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
  11. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
  12. se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato. La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

  1. nelle controversie previste dall'articolo 409 ;
  2. se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato Nelle controversie previste dall'articolo 409 , il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi”. COMMENTO: I motivi sono predeterminati di vario genere per es. l’invalidità della convenzione arbitrale, oppure se il lodo è stato pronunciato in carenza di potere dagli arbitri, se il lodo è contrario ad altro lodo divenuto non impugnabile tra le parti, cioè le ragioni sono le più diverse e i motivi di impugnazione sono 12. Quello che interessa alla Basilico è che similmente al giudizio di cassazione anche il giudizio di nullità del lodo arbitrale è un giudizio di tipo rescindente, cioè se il motivo di impugnazione viene accolto dal giudice, viene accolto dalla corte d’appello, il lodo arbitrale viene annullato. Si realizza l’effetto rescindente che è tipico poi delle impugnazioni a critica limitata. Cosa accade a questo punto? Accade molto semplicemente che ai sensi dell’articolo 830 il legislatore ha dovuto risolvere a questo punto un altro problema: quello delle parti che dopo aver optato per l’arbitrato in maniera legittima hanno svolto un processo arbitrale, in esso o nel lodo che lo conclude sono stati riscontrati dei vizi riconducibili all’articolo 829 del codice di procedura civile e di conseguenza il lodo arbitrale è stato annullato. A questo punto le parti non hanno nulla in mano perché hanno fatto l’arbitrato, il lodo arbitrale è stato annullato e fino a questo momento il giudizio di nullità del lodo ha prodotto esclusivamente il suo effetto rescindente e la risoluzione del conflitto non è avvenuta, cioè non c’è neanche più il lodo arbitrale come atto risolutivo di quel conflitto che è originato tempo prima. Bisogna fare attenzione un attimo a quello che ci dice l’articolo 830, in particolare al secondo comma ARTICOLO 830: RUBRICA: DECISIONE SULL’IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ “La corte di appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta. Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia”. COMMENTO: Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9),
  3. o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Quanto detto qui è molto importante perché in una serie di ipotesi numerosa per es. il numero 5 dell’articolo 829 dice: “se il lodo non ha i requisiti indicati ai numeri 5, 6 e 7 dell’articolo 823” cioè al lodo manca l’esposizione sommaria dei motivi cioé la motivazione, il dispositivo o la sottoscrizione degli arbitri. Questo sarà un lodo fortemente viziato (carente), che se è stato impugnato per nullità e se la stessa è stata accolta, condurrà alla nullità del lodo. Con riguardo all’accoglimento dell’impugnazione per nullità per una serie di motivi indicati nell’articolo 830 c.2 (come abbiamo visto al numero 5 che riguarda vizi formali gravi del lodo), il giudice cioè la corte d’appello che accolga l’impugnazione per nullità, oltre che dichiarare la nullità del lodo decide nel merito. Questa è una chance importante per le parti, infatti, in tutti casi di cui all’art.830 comma 2 la corte d’appello svolge, esercita sia una funzione rescindente che una funzione rescissoria. Dichiara la