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Documento relativo alla lezione tenuta il 30 aprile sul processo arbitrale e le questioni pregiudiziali che possono insorgere. Vengono discusse le ipotesi possibili, come la sospensione del processo arbitrale e la mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza da parte del convenuto. Inoltre, vengono trattati i mezzi di impugnazione del lodo arbitrale e la distinzione tra lodo parziale e lodo definitivo.
Tipologia: Appunti
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Lezione 30/04 arbitrato Ieri ci siamo lasciati parlando delle questioni che possono insorgere nel processo arbitrale e abbiamo distinto le ipotesi possibili; in ultimo le questioni pregiudiziali di merito ex art 34 e se la questione rimane tale e può essere decisa incidenter tantum ,senza efficacia di giudicato,se ne possono occupare gli arbitri anche se la questione dovesse essere non arbitrabile per il diritto che ha alla base ; quando invece la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato trasformandosi in causa abbiamo dovuto distinguere l’ipotesi in cui l’indicazione promana dalla legge perché in quel caso il processo arbitrale si sospende e la domanda va proposta al giudice, se invece la questione pregiudiziale deve essere decisa con efficacia di giudicato per domanda di parte bisogna comprendere se il diritto alla base sia arbitrabile o meno ,se e' compresa nel patto compromissorio o meno : se è arbitrabile ma non compresa nel patto compromissorio non basta la domanda per l’accertamento incidentale della parte che ha dedotto in giudizio la questione ma occorre l’accordo di entrambe le parti,perché se estranea al patto compromissorio l’unico modo di farla rientrare in questo è chiedere congiuntamente agli arbitri di pronunciare con efficacia di sentenza su quella domanda. Attraverso l’indagine sul tema della questione pregiudiziale di merito ex art 34 abbiamo enucleato la prima forma di sospensione del processo arbitrale ,ma esistono altre ipotesi di sospensione disciplinate all’art 819 bis. Innanzitutto la possibilità di sospendere un processo arbitrale perché nel corso dello stesso è sorta una questione di legittimità costituzionale,mentre in passato fino al 2001 se ciò avveniva emergeva solo un impedimento per gli arbitri all’applicazione di quella norma di cui si sospettava l’illegittimità costituzionale,oppure gli arbitri la applicavano ugualmente e poi la questione poteva essere sollevata nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità che si svolge davanti al giudice e dunque si trattava di sede idonea. Con la decisione n376 del 2001 la corte costituzionale ha ritenuto che nel corso del processo arbitrale soprattutto rituale può essere sollevata la questione di legittimità costituzionale ,il processo arbitrale si sospende e la questione andrà risolta dalla corte costituzionale dopodiché si torna in arbitrato .ancora dubbia l’ipotesi di rimessione nel corso di un processo arbitrale (ma si propende per il no ) al corte di giustizia comunitaria. L’ultima ipotesi di sospensione per pregiudizialità nel processo arbitrale è quella della pregiudizialità penale ,il penale non è mai materia arbitrabile quindi la disciplina relativa ai reati può essere appannaggio solo dello Stato e non di soggetti privati. Tuttavia è possibile che nel corso del procedimento arbitrale insorta una ipotesi di pregiudizialità penale e qui la strada è la sospensione del processo in attesa che il giudice penale decida di quella ipotesi di reato riprendendo poi il processo arbitrale. Anche in arbitrato la sospensione è disposta con ordinanza ,revocabile e modificabile ad opera del collegio arbitrale .per poter proseguire il processo dopo la risoluzione della questione pregiudiziale qualunque essa sia,occorre una istanza di prosecuzione presentata dalle parti entro il termine fissato dagli arbitri oppure entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. L’osservanza di questi termini perentori dati alle parti per sollecitare tramite l’istanza la prosecuzione del processo arbitrale è prevista dal legislatore a pena di estinzione,quindi se nessuno dei due termini viene osservato il processo arbitrale si estingue e l’estinzione in caso di prosecuzione ulteriore può essere rilevata d’ufficio dagli arbitri ; se invece la domanda viene proposta tardivamente ma è comunque proposta l’eccezione di estinzione può solo essere sollevata da controparte. Altra ipotesi di estinzione ma facoltativa è descritta al penultimo comma dell’art 819 bis in cui si legge che se nel procedimento arbitrale è invocata la nullità di una sentenza e questa è impugnata si applica l’art. 337 al secondo comma, regola anche del processo, si fa riferimento al contenuto di una sentenza che è assoggettata ad impugnazione in attesa di decisione in questa sede il processo arbitrale che deve avvalersi di questa sentenza può rimanere sospeso ,in applicazione del 337 è sospensione facoltativa. Ai sensi dell’art.816 septies allorché nel corso del processo arbitrale si verifichino eventi ,visti già come produttivi di interruzione ( morte,perdita di capacità delle parti o dei difensori) ,non si ha interruzione ma una
sospensione. Le ipotesi sono varie e sono state prese in considerazione ed introdotte solo con le ultime riforme,in particolare quella del 2006 perché sembravano contrastare l’idea che l’iter del processo arbitrale dovesse essere veloce e concentrato , concludendosi in un tempo inferiore rispetto il processo davanti al giudice. Tuttavia ci sono situazioni e situazioni,il legislatore ha distribuito in queste norme la nuova considerazione del processo arbitrale occupandosi al contempo di rafforzare il suo aspetto procedimentale ,quindi processualizzarlo sempre più ,infatti il processo arbitrale è un processo a tutti gli effetti ,ma non giurisdizionale chiaramente. Un altro tema molto interessante trova la sua norma centrale nell’art 817 rubricato “eccezione di incompetenza “ e parla del caso in cui nel convenzione di arbitrato siano messi in dubbio la validità ,il contenuto o l’ampiezza o ancora la regolare costituzione degli arbitri : è l’ipotesi di un convenuto che costituendosi regolarmente o contesta il patto arbitrale quanto al contenuto ,ampiezza o validità oppure contesta la regolare costituzione degli arbitri. Questa è un’eccezione di incompetenza,gli elementi della dimensione del patto compromissorio e quelli sulla regolare costituzione degli arbitri attengono dunque alla competenza degli arbitri ,pertanto il convenuto che costituendosi eccepisce questi vizi propone eccezione di incompetenza. Non si parla di incompetenza allo stesso modo in cui ne parliamo per il giudice riferendoci ai tre criteri di competenza , ma è corretta la scelta del legislatore che ha ragguagliato questi vizi all’interno della competenza,era comunque da escludere parlare di merito. Gli arbitri designati per vizio del patto compromissorio,es. Decisione su diritti indisponibili o fatti non ricompresi tutti nel patto compromissorio , o se la costituzione degli arbitri è viziata chiaramente diciamo che sono privi di competenza nel decidere quella causa. Il concetto di competenza qui va utilizzato extramoenia perché riguarda la carenza di potere processuale degli arbitri rispetto questi vizi,non può definirsi difetto di giurisdizione,non essendo gli arbitri giurisdizione ,l’idea più opportuna è riferirsi alla competenza. Il secondo e terzo comma dell’articolo817 sono coordinati con l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale perché ci sono dei motivi di nullità e dunque di impugnazione che presuppongono la parte impugnante abbia necessariamente sollevato nel corso del processo la relativa eccezione ,questo riguarda l’incompetenza degli arbitri per inefficacia o invalidità della convenzione per cui occorre sollevare l’eccezione di incompetenza e se questa viene respinta il loro arbitrale può essere impugnato per lo stesso motivo per nullità. Quando sussiste il dubbio sulla mancata rilevazione tempestiva dell’eccezione si può ritenere che la convenzione sia tacitamente valida ,e quindi se il convenuto costituendosi ,pur ritenendo gli arbitri siano incompetenti per queste ragioni non eccepisce tempestivamente l’incompetenza,questo può manifestarsi come un atteggiamento accondiscendente rispetto quella situazione come se si verificasse una modifica del patto compromissorio perché la parte che poteva sollevare l’eccezione non la solleva e quindi il patto diventa idoneo a fondare un giudizio arbitrale che possa decidere su una determinata situazione giuridica. Se il convenuto eccepisce l’incompetenza in caso di respingimento può anche impugnare il lodo per nullità. Quando c’è eccezione di incompetenza gli arbitri decidono della propria competenza emettendo un lodo ,che può essere definitivo o non definitivo ; l’impugnazione per questo lodo è impugnazione per nullità , gli arbitri potranno decidere solo se il potere è validamente consacrato nel valido patto compromissorio. Abbiamo iniziato processo arbitrale ,il convenuto si costituisce e contesta sulla competenza degli arbitri, gli arbitri si pronunciano sulla propria competenza con un lodo,definitivo o non definitivo secondo ciò che decidono ,se ritengono di essere incompetenti accolgono l’eccezione ed il lodo è definitivo,nel caso in cui respingano l’eccezione il lodo è non definitivo. Il lodo può essere impugnato e l’impugnazione per nullità si sorregge sul fatto che gli arbitri erroneamente abbiano ritenuto di proseguire il processo ma in realtà non avevano competenza né potere di decidere quella controversia. Altro profilo interessante che implica il richiamo alla giurisdizione del giudice è relativo al rapporto tra arbitro d giudice,finora ci siamo mossi nella contestazione relativa o all’ampiezza del patto arbitrale o alla irregolare costituzione degli arbitri ,ora passiamo ad un livello più critico dato dal rapporto arbitri o arbitri e giudice.
impugnata è passata in giudicato. Di fronte a questa situazione è proprio dalla sentenza che bisogna ripartire. L’unico documento o atto stabile che abbiamo è una sentenza declinatoria di competenza passata in giudicato, siccome è passata in giudicato dobbiamo ripartire da lì e cosa devono fare le parti secondo voi? Devono andare in arbitri o devono andare ancora davanti al giudice? Le parti devono andare in arbitri, infatti, la sentenza che declina la competenza del primo giudice è passata in giudicato e da questo non ci possiamo andare più. Di conseguenza dovremo tornare dagli arbitri; Invece se si determinasse una sovrapposizione, cioè se dicono di si al processo sia gli arbitri che il giudice si realizzerebbe un conflitto positivo. Qui è un po’ più facile nel senso che la prima decisione definitiva che viene assunta nell’una o nell’altra sede verrà riportata all’interno dell’altra sede. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 819 ter: “ In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato” Il legislatore ha stabilito che in pendenza del processo arbitrale non è possibile proporre domande giudiziali sulla validità del patto compromissorio perché una volta stipulato il patto compromissorio e iniziato il processo arbitrale, il potere di decidere anche sull’invalidità del patto compromissorio spetta agli arbitri. Questo è particolarmente chiaro, ma il legislatore lo ha voluto ribadire qui. È particolarmente chiaro a proposito della clausola compromissoria e a proposito della autonomia della clausola compromissoria che non viene inficiata dai vizi del contratto al quale accede. Con questo terzo comma dell’articolo 819 ter il legislatore intende ragguagliare quest’ipotesi del potere arbitrale di decidere dell’invalidità anche con riguardo al compromesso, che è un contratto separato (ad hoc stipulato per andare davanti agli arbitri). Se facciamo un compromesso e ad un certo punto uno dei due soggetti del rapporto propone domanda arbitrale nei confronti dell’altro e l’altro si costituisce ed eccepisce l’invalidità del compromesso, quel processo prosegue davanti agli arbitri e quindi saranno gli arbitri a decidere comunque della validità o dell’invalidità del compromesso.
Come ho accennato ieri, l’atto conclusivo del processo arbitrale si chiama lodo, quindi mentre il processo giurisdizionale come regola generale si conclude con sentenza ( a parte gli altri provvedimenti dei processi speciali), il processo arbitrale sia rituale che irrituale si conclude con la pronuncia di un lodo. Dobbiamo tenere conto che ai sensi dell’articolo 820 gli arbitri sono soggetti ad un termine per la pronuncia di un lodo e questo termine viene fissato già nel patto compromissorio, oppure viene fissato al momento della nomina degli arbitri. Ovviamente il termine può essere superato legittimamente perché per esempio gli arbitri ad un certo punto ritengono che la causa sia complessa e che abbiano bisogno di più tempo rispetto a quello assegnato per essere decisa. Gli arbitri possono così chiedere una proroga, sforando legittimamente il termine loro assegnato. Normalmente questo termine è di 240 giorni e può essere prorogato fino a 180 giorni, altrimenti se gli arbitri sforano direttamente il termine senza aver chiesto la proroga, sforano di propria iniziativa, la conseguenza che si verificherà con più facilità è che gli arbitri decadano dal potere di decidere la causa e di pronunciare il lodo. C’è una caratteristica ineliminabile del processo arbitrale che lo avvicina ancora di più al processo giurisdizionale che è rappresentata dall’esigenza del contraddittorio, cioè nel processo arbitrale si esige l’osservanza del contraddittorio tra le parti allo stesso modo di come si esige nel processo giurisdizionale. Gli arbitri dovranno sempre fare in modo che le attività delle parti, anche se si svolgono in modo più libero (senza il peso dei termini perentori ecc.), siano sempre improntate all’osservanza del principio del contraddittorio. Di conseguenza l’esercizio dei poteri officiosi degli arbitri è sempre improntato all’osservanza del contraddittorio. Quanto alla pronuncia del lodo, esso trova la sua configurazione ormai dal 2006 nell’articolo 824bis. Per molto tempo la dottrina in Italia è stata divisa tra:
arbitrale non è affatto assimilabile ad una sentenza, infatti, è comunque un atto di diritto privato, produttivo di effetti tra le parti, ma rimane un atto di diritto privato
“ L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo , davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato. L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione” Questo tipo di impugnazione del lodo arbitrale prende il posto dell’appello, ma non è corrispondente ad un appello. È sicuramente un’impugnazione ordinaria propria del lodo arbitrale. Questo mezzo di impugnazione in realtà ha un po’ dell’appello e un po’ della cassazione perché per quanto riguarda i termini, la correlazione con l’efficacia del lodo ecc. somiglia ad un appello (anche per il fatto che si svolge davanti alla corte d’appello); Mentre per altro verso è un mezzo di impugnazione a critica limitata che comprende in sé ben 12 motivi di impugnazione e da questo punto di vista somiglia di più alla cassazione o ad altri mezzi di impugnazione. L’impugnazione per nullità del lodo si propone davanti alla corte d’appello nel cui distretto si trova la sede dell’arbitrato. Già l’idea di impugnazione del lodo ci deve far spostare immediatamente l’asse del processo dagli arbitri al giudice, perché non esiste un’impugnazione del lodo arbitrale, nel senso che non esiste un secondo grado di arbitrato. Esiste solo un grado arbitrale (quello visto fino ad ora) dopo di che il lodo può essere impugnato, ma l’impugnazione va al giudice, quindi l’impugnazione del lodo sposta immediatamente il processo dalla sede arbitrale alla sede giurisdizionale e il giudice competente è appunto la corte di appello. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE: *lei non li dice, ma ti copio l’articolo e poi ti scrivo quello che dice ARTICOLO 829 RUBRICA MOTIVI DI NULLITÀ: L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti (1)^ (2):
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico. L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa: