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appunti miei, presi durante lezioni online e seguendo le lezioni che la prof caricava sul sito di noi studenti dell'Uni
Tipologia: Appunti
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I trattati non solo hanno norme di carattere sostanziale (es: dazi tra due stati in un settore), ma ci possono essere trattati che contengono al loro interno delle regole formali o strumentali che istituiscono procedimenti o fonti per la produzione di altre norme: fonti previste da accordi di terzo grado. Terzo grado perché sono subordinate a un trattato, che è una fonte id secondo grado. Le norme di terzo grado sono fonti create tramite trattato che fissano delle procedure per produrre nuove norme. Si tratta di fonti avente un trattato come base giuridica. (esempio Norme contenute nei trattati dell’unione europea che regolano la possibilità che organi dell’UE possano adottare degli atti. Il trattato sul funzionamento dell’UE troviamo norme che ci dicono quali tipi di atti possono essere adottati.). Solo i trattati possono contenere tali fonti. Infatti l’accordo può prevedere che in seguito ad un determinato atto vengano stipulate norme giuridiche che possono essere vincolanti o meno. Devono essere conformi al trattato che ne prevede l’adozione Rientrano in questa categoria gli atti adottati dagli organi dell’organizzazioni internazionali : quelli vincolanti soprattutto. Per ALCUNI: Le fonti previste da accordi dovrebbero essere solo quelle che hanno forza vincolante. In generale, è condivisibile ritener che quelle di terzo grado sono gli atti prodotti dagli organi dell’organizzazione internazionale. Se vincolanti riguarda l’efficacia dell’atto, ma anche quelle non vincolanti sono considerate di fonti previste da accordi. ATTI TIPICI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: In generale non hanno carattere vincolante. Nelle organizzazioni internazionale delegano una parte della loro sovranità per un settore e possono riprendersela quando non ritengono più opportuno. Raccomandazioni o progetti di convenzioni sono gli atti tipici delle organizzazioni internazionali. Eccezioni: sono vincolanti le decisioni del consiglio di sicurezza delle nazionali unite. Eccezioni: Art 288 TFUE, atti vincolanti dell’UE nell’ambito di determinate competente, organi e istituzioni possono adottare regolamenti, direttive e decisioni. ALTRE ECCEZIONI TRA GLI ATTI ADOTTATI DA OI : Alcuni trattati di ISTITUTI SPECIALIZZATI ONU prevedono procedure per dare maggior potere ai propri atti nell’ “obbligare” gli Stati membri. (tuttavia gli stati sono restii ad attribuire maggior poteri alle org intern che adottano atti vincolanti). (UE è un esempio unico, il cui sistema che si integra con il diritto interno e armonizza il diritto interno dei vari paesi=quetso perché il grado di integrazione raggiunto è enorme) istituiti specializzati sono il braccio tecnico delle nazioni unite: ICAO, OMS, ITU, ILO Questi lavorano in settori estremamente specifici e infatti vediamo che nei loro statuti c’è la possibilità di adottare degli atti che sono in grado di avere una valenza obbligatoria tra gli stati membri. Comunque anche in questi settori, che sono tecnici, gli stati si lasciano la possibilità di contestare e dissentire questo atto. ICAO riguarda aviazione civile: dotare a livello internazionale tutti gli stati che ne fanno parte di regole che vegano riconosciute da tutti. Le procedure di decollo o segnaletica devono essere uniformate —> necessita che ci sono regole comune per gestione del traffico aereo. Regolamenti ICAO si considerano se entro un periodo di 6 mesi lo stato non notifica il dissenso. C’è una clausola id salvaguardia.
ITU parla di frequenze radio, di telecomunicazioni: sono questioni tecniche tanto che i regolamenti vengono adottati a maggioranza, e vengono annessi allo statuto- (ovvero sono vincolanti perché assumono il rango di trattato istitutivo. Se uno stato li contesta, deve uscire dall’ITU). ILO : per armonizzare regole in materia di lavoro perché la concorrenza basata su condizioni di lavoro differenti era pregiudico significativo e oggi ILO oggi è un org che lavora e promuove per affermazione del lavoro dignitoso. Propone convenzioni (esempio sui marittimi), ovvero trattati, e in pratica la procedura che rende queste proposte un po’ più stringenti per gli stati: si obbligano a comunicare lo stato della ratifica, ovvero fanno sapere se hanno ratificato una determinata convenzione. L’ILO propone i trattati e per rendere queste proposte in grado di far pressione agli stati, gli fa sapere quale è lo stadio della ratifica. OMS : OMS è istituito specializzato e si occupa di salute pubblica a livello internazionale e i suoi esperti sono medici, tecnici, persone che hanno competenze scientifiche. Resta il fatto che proprio è un settore delicato, gli stati sono particolarmente sensibili. OMS adotta regolamenti molto tecnici. L’art 22 dello statuto dell’OMS i regolamenti adottai entrano in vigore per tutti gli stati membri e questi sono adottati dall’assemblea dalla sanità che comunica agli stati l’adozione di questi. Tuttavia, Il termine previsto da detto art. per presentare le dichiarazioni di non accettazione o delle riserve è di sei mesi a contare dalla data di notificazione. Quindi La regola degli atti: siano atti che non sono vincolanti per gli stati: sono poche le eccezioni che impongono la volontà delle org inter sugli stati. Altrimenti, adotta raccomandazioni Oppure prepara testo di convenzioni che vengono offerte alla ratifica degli stati membri Negli istituti specializzati delle nazioni unite si sono affermate procedure che sono in grado di condizionare la volontà degli stati. In campi tecnici e scientifici si adottano atti che hanno valore vincolanti fin quando gli stati non dichiarano il loro dissenso. Comunque lo stato ha possibilità di mostrare il proprio dissenso. EFFETTI GIURIDICI DELLE RACCOMANDAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI (atti tipici delle OI privi di carattere vincolante) adottate in particolare dell’Assemblea generale DELLE NAZIONI UNITE (Assemblea generale delle nazioni unite: ci sono tuti gli stati). Un atto adottato a livello nazioni unite, che effetto ha? Anche se non ha carattere vincolante. Raccomandazioni: sono atti con cui l’assemblea generale esorta e invita gli stati a tenere un determinato comportamento. Hanno essenzialmente valore di esortazione. Si discute la possibilità di classificarle come fonti di terzo grado Dichiarazioni o risoluzioni: assembla generale prende posizione nell’ambito di una determinata questione. Raccomanda gli stati membri la ratifica di determinati trattati particolarmente significativi. Esempio La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: per effetti giuridico è una dichiarazione dell’assemblea generale, cioè nasce come atto non vincolante, è una presa di posizione dell’assemblea generale sul catalogo dei diritti fondamentali dell’uomo.
Le caratteristiche delle consuetudini: sono norme flessibile ovvero derogabile tramite accordo/trattato. Esempio: il poliziotto è autorizzato a svolgere attività di polizia solo nel proprio territorio ma tramite accordo può anche svolgerlo nel territorio di un altro stato. Una volta formatasi, la norma consuetudinaria vale per tutti. La consuetudine può anche essere scritta negli accordi di codifica insieme alle norme procedurali, ma è importante distinguere quale sia la parte consuetudinaria (che è valida per tutti) e la parte procedurale (valida solo per chi stipula trattato) All’interno delle norme consuetudinarie, NON ci possono essere delle deroghe pattizie:
strumento per prendere consapevolezza della prassi degli stati, in particolare per la complessa opera di ricostruzione della consuetudine. Diritto morbido: insieme di atti e manifestazioni della prassi privi di effettivo giuridici vincolati. Non sono fonti di diritto internazionale. Sono manifestazioni e atti che però l’interprete può tenere in considerazione quando deve rilevare la Norma internazionale soprattutto quando ne rileva il contenuto utilizzando questi atti di soft low come strumento complementare di indagine. Esempi di diritto morbido risoluzioni delle nazioni unite, codici di condotta si tratta di regole di comportamento in ambito ambientale o lavorativo. Che derivano da enti, con cui si esortano determinati comportamenti ma non sono giuridicamente vincolanti (es Codice OCSE sulle imprese multinazionali) core principles (Comitato di Basilea, che non è un’Organizzazione internazionale, ma un comitato che raggruppa associazioni bancarie nazionali e ragiona su buone prassi per quanto riguarda il mondo bancario, ma i suoi atti non sono vincolanti. Quando però queste prassi vengono seguite dalla BCE, organo in grado di emanare atti vincolanti, diventano vincolanti) non ordinano agli stati, ma mettono in atto dei documenti e atti che pur non essendo vincolanti sono in grado di orientare la prassi degli stati.
Si tratta di regole adottate da soggetti privi di emanare norme vincolanti, sono comportamenti solo raccomandati e sono regole che posseggono doverosità morale, sociale o politica. NON GIURIDICA. Ci possono essere dei comportamenti che gli stati mettono in atto nel momento in cui manchi un obbligo giuridico, quindi sono atti che gli stati mettono in atto ma che rientrano non in obbligo giuridico, ma in una scelta politica. Nella categoria delle “soft law” vi sono numerosissimi atti che, pur non avendo valenza di fonte di diritto internazionale, influenzano i soggetti che agiscono nella comunità internazionale. La soft law è necessaria nella comunità internazionale in quanto ci sono (a livello di relazioni internazionali) dei gruppi di pressione che fanno capo a multinazionali (con bilanci, addirittura, superiori ai bilanci di piccoli stati) o a ONG particolarmente forti che sono in grado di coordinarsi tra loro; la comunità internazionale, quindi, è composta molteplici soggetti in grado di muoversi come soggetto unico ma che nel momento in cui sono chiamati a rispondere, possono rispondere come singole società nazionali (e non come sistema integrato) svincolandosi dai più rigidi vincoli di determinati stati. Con la creazioni di questi codici di condotta, si cerca di creare un meccanismo che detti una “linea di condotta” almeno rispettosa dei principi fondamentali (sopratutto per le multinazionali). Esempio: il comitato di Basilea è un comitato con rappresentanti di associazioni bancarie per darsi delle regole affinché l’attività bancaria venga armonizzata. In merito a tale discorso, vi è una grande scommessa circa la cosiddetta “responsabilità sociale di impresa” e cioè che dall’altra parte ci sia un “consumatore responsabile”, ossia un consumatore che una volta informato preferisca prodotti “onesti” rispetto a prodotti di cui non si conoscono né le origini né i principi con i quali l’azienda lavora. Alcune imprese vanno a lavorare in paesi ove non si vigila in materia ambientale e “purtroppo” solo lo stato ospitante l’impresa può imporre a essa delle regole più rigide.
vecchio trattato con cui si concedono un dazio del 10% dei prodotti agricolo, se stipulano un nuovo trattato con cui si impegnano a non imporre dazi. Impegna a e b nell’ordimento internazionale. Per essere applicato all’interno, deve diventare norma interna. Il funzionario di frontiera se non ha modifica alla legge, continuerà ad applicare il dazio. Perché il nuovo deve essere recepito dall’ordinamento interno. C’è bisogno che la norma internazionale diventa norma di diritto interno. Non ci sono procedure univoche: gli ordinamenti statali non hanno procedure di adattamento uguale. Dipende dalla costituzione. Possiamo astrarre due procedimenti in generale.
nel diritto nazionale una norma che da la possibilità di fare una scelta: dovrà quindi intervenire il legislatore. In altri casi, è previsto che ci sia la necessità …: il legislatore dovrà intervenire. Nella pratica, il rinvio è possibile anche quando norma internazionale non è direttamente applicabile. Quindi 2 metodi: ordinario dove il legislator interno riscrive la norma internazionale, ma la norma interna non ha collegamento con quella internazionale. Rinvio: norma di diritto interno che adatta la norma internazionale dentro ordinamento interno. In prima approssimazione, la norma internazionale portata all’interno prende il rango della norma interno che ha eseguito questo “trasporto”. ADATTAMENTO ITALIA: DIRITTO CONSUETUDINARIO (poche norme non scritte). Non dobbiamo parlare dei due metodi di adattamento. Perché i nostri padri costituenti hanno operato una scelta. Il diritto consuetudinario in Italia viene trasportato con procedimento di RINVIO. La norma che traghetta la norma consuetudinaria nell’ordinamento italiano è l’art 10 della costituzione “...si conforma alle norma generalmente riconosciute”. Dato che art10 è norma costituzionale, il rango della norma consuetudinaria che si adatta per rinvio è LIVELLO COSTITUZIONALE. Questo procedimento è stato definito ( è intervenuto la corte costituzionale e è intervenuto sul rango della norma ocnsudtudnaira rispetto a..) Art 10 considerata porta aperta al diritto consuetudinario: il nostro ordinamento si era aperto all’ordinamento consuetudinario..è stato definito “trasformatore permanente”. Questo dovrebbe essere il carattere dell’art 10. Possiamo affermare che, essendo il traghettore, una norma costituzionale, la norma consuetudinaria avrà valore superiore alla legge ordinaria. La norma prende il rango della norma che la traghetta. Possiamo affermare che la norma consuetudinaria, essendo rinvio tramite art10, avrà rango di norma costituzionale. Quindi, in base alla gerarchia delle fonti, è una norma che avrà superiore alla legge ordinaria. Se ci fosse contrasto tra norma consuetudinaria (che entra automaticamente con rinvio art10) e una ordinaria, prevarrà la prima, perché ha valore di norma costituzionale. Se invece il contrasto è tra norme consuetudinarie e norma di diritto costituzionale ci dobbiamo soffermare su 2 sentenze: CASO FERRINI soprattutto. Abbiamo etto he le norme consuetudinarie sono poche norme che obbligano tutti gli stati per coesistenza pacifica degli stati. Patto costituzionale riguarda il rapporto tra organo delgi stati e cittadini e semebrebbe difficile che si crei un conflitto tre le due. Invece, un conflitto può sorgere in un settroe dove si giocherà l’evolversi del diritto internazionale. Ni abbiam norma consuetudinaria secolare che garantisce allo stato straniero l’immunità della giurisdizione davanti al giudice di un altor stato nel momento cin ui si debbano sindare attività poste in essere come stato sovrano. Stato nell’esercizio dei suoi poetri pubblici, la sua condotta non può essere portata davanti un giudice nazionale se in una controversia c’è uno stato straniero. Il fatto che non si possa portare uno stato straniero davanti u giudice va contor art 24, che garantisce la possibilità di andare da un giudice per difendere diritti e interessi. (esempio: ho rapporto di lavoro con uno stato straniero e nel momento in cui io partecipo alle funzioni sovrane di questo stato, sono priva di tutela davanti al mio giudice. Questa
risarcimento (proprio perché opera sull’immunità della giudizione di uno stato pe fatti compiuti da stato sovrano, c’è sempre la strada di far ricorso contro lo stato nell’ambito della sua giurisdizione). La Germania fin da subito aveva varato provvedimenti per risarcire vittime del terzo reich. Il problema è che tutte queste misure di risarcimento non erano per le richieste italiane. L’ultima delusione era stata emanazione di una legge tedesca del 2000 che doveva chiedere questa campagna di indennizzo, e con questa legge si completavano tutti i casi di risarcimento. Ma questa legge escludeva risarcimento ai prigionieri di guerra. Gli ex deportati hanno visto lo strumento per avere giustizia. Ma nel 2000 respinge i loro ricorsi, perché la qualifica di prigionieri di guerra non poteva essere tolto e quindi dovessero essere esclusi dalla legge del 2000. Allora presentano ricorso al tribunale italiano. In particolare, Ferrini si rivolge al tribunale di Arezzo e cita la repubblica federale di Germania. Non parliamo di procedimento penali!!!!!!!!!! Si tratta di un privato che ritiene di essere danneggiato da uno stato straniero e chiede risarcimento al suo giudice!! Questa questione tutela del diritto individuale all’equo processo. Ma c’è regola consuetudinaria che ha retto i rapporto d secoli per cui un giudice non può giudicare stato che ha esercitato funzioni sovrano. Arezzo infatti respinge sostenendo che Germania godeva di immunità dell giudiszione. Corte di appello d Firenze conferma la decisione del tribunale di rezzo: non può accogliere ricorso di uno stato per comportamenti messi in atto nell’esercizio delle sue funzioni sovrane. Arriva alla corte di cassazione, che nel 2004, cambia prospettiva: sostiene che non rientra nelle funzioni sovrano di uno stato i lavori forzat. Non vale regole dell’immunità perché non è funzione di uno stato sovrano compiere dei crimini internazionale. – deroga per gli atti immuno imperii. Dal 2004 in poi sono centinaia le azioni delle vittime contro la Germania. Italia prende posizione e sostiene che è vero che uno stato non può esser portato in giudizio per richiesta di danni per comportamenti che rientrano nelle sue funzioni sovrane, ma per la corte di cassazione se si macchia di crimini internazionali, perde questa immunità. Allora tribunali accolgono ricorsi contro la Germania. Anche due sentenze greche dato che Germania aveva beni immobili giudice greco chiede.. su beni che appartenevano alla Germania in Italia. Quindi parte un procedimento che accoglie i ricorsi dei deportati italiani contro la Germania, e oltretutto si da esecuzione a due sentenze greche con ipotesi sui beni della Germania. Nel 2008, germani porta Italia davanti corte internazionale di giustizia, perché Italia sta violando una norma consuetudinaria sulle immunità. La corte dice che non è vero che nella comunità internazionale la norma sull’immunità assoluta abbia avuto una deroga in tal senso e soprattutto respinge anche una posizione italiana secondo cui queste persone o poteva adire al giudice italiano o privi di qualsiasi tipo di tutela. Questo anche viene contestato dalla corte internazionale di giustizia. Quando un giudice deve decidere se esercitare o meno un ricorso che coignole uno stato sovrano nell’esercizio dei suoi poteri sovrani, non può sindacare che sono crimini internazionale. Quindi la corte da ragione alla Germania e succede che l’Italia annulla le sentenze e impone al giudice italiano di non esercitare la propria giurisdizione su casi di questo tipo. Tuttavia, nel gennaio 2014, il tribale di Firenze chiede intervento corte costituzionale perché il ragionamento è questo: corte ci dice che di fonte un comportamento esercitato come stato sovrano, il giudice straniero non può accettare ricorsi. Ma se la norma consuetudinaria non ha questa eccezione in caso di crimini internazionale, entra nell’a1rt 10 c’è di nuovo un contrasto tra due norme con lo stesso rango costituzionale. Art 24: garantiva diritto della persona lal tutela giurisdizionale. Tenere presente ce è diverso da russel: il signor ferrini aveva diritto negato se norma consuetudinaria fosse prevalsa su art 24. Sia art 24 sia art2 sia norma consuetudinaria immessa con rinvio sono norme costituzionale. La corte costituzionale dichiara incostituzionalità della norma .. perché se una
norma consuetudinaria aè in contrasto con i principi fondamentali della norma costituzionale non entra!! E non siamo obbligati a sentire le sentenze della corte se ci dice di andare contro … quindi ricominciano i ricorsi della Germania. Giudici italiani continuano a accettare ricorsi contro la Germania! Con questa nuova interpretazione della corte costituzionale se norma è in contrasto contro principio fondamentali, l’art 10 non opera più il rinvio! 02/02/ ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO Prima questione: non esiste per il diritto pattizio, cioè i trattati, un articolo costituzionale che opera il rinvio. È un errore parlare dell’art 10: perché parla del diritto consuetudinario! Quando ci sono numerosi trattati a cui l’Italia aderisce, pensare di fare un adattamento con una norma di diritto costituzionale che darebbe lo stesso rango questi trattati sarebbe eccessivo. Circa questo adattamento: ci sono più possibilità. Possiamo parlare dei due metodi, perché effettivamente la procedura che l’Italia può seguire per dare attuazione a un trattato di cui è parte può essere:
una coerenza nel rispetto dell’obbligo pattizio e questo atto dovrà essere sottoposto alla costituzione. TEORIA DEI CONTRO-LIMITI: corte costituzionale sempre competente che i trattati siano compatibili con i principi fondamentali della costituzione. Compatibilità con questi principi fondamentali. verifica anche sulla norma internazionale. Quest teoria viene addirittura fatta per le norme consuetudinarie. ADATTAMENTO DEL DIRITTO ITALIANO AGLI ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Ci sono organizzazioni internazionale che sono in grado di adottare atti vincolanti. (la raccomandazione, risoluzione dell’assemblea generale lo stato può seguirla. Ma il problema è quando gli atti hanno valore vincolante). In generale, la regola è che queste fonti hanno bisogno di un adattamento da parte del diritto interno: non entrano automaticamente. La base giuridica è l’art 11 della costituzione.
Consiglio di sicurezza agisce nell’ambito del capitolo settimo, e affinché diventi operative, necessita di atto di esecuzione. Il rango dovrebbe esser quello del provvedimento che recepisce l’atto. Se per questa raccomandazione o decisione si decide di procedere con adattamento con legge ordinaria, sarà ordinaria sennò ministeriali. Per atti VINCOLANTI delle organizzazioni internazionale una parte della dottrina ritiene che comunque, dato che si tratta di un obbligo internazionale, dovrebbe questo atto rientrare nella previsione dell’art 117 (per adattamento al diritto pattizio). ci sono una serie di probelmi: art 80n definisce quali sono le materie ni cui può impegnarci solo il parlamento e può essere che per recepire un atto sia il governo. Potrebbero esserci dei contrasti con il parlamento? Problema di compatibilità e fiducia tra parlamento e governo: non problema di natura giuridica, ma politica. Nel nostro paese, per le risoluzioni che vengono adottate dal coniglio si sicurezza in materia di sanzioni economiche, diventano dei regolamenti dell’Unione Europea: non c’è necessità dell’adattamento. Entrano direttamente negli ordinamenti degli stati membri. ART 11 (non citarlo quando si parla di adattamento di trattati in generale, ma solo per adattamento del nostro ordinamento per atti vincolanti delle org internazionali): ha consentito la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni internazionali. Uno stato non deroga alla sua sovranità, ma la delega una parte all’organizzazione internazionale. Italia fino a pochi anni fa grazie a questo articolo 11, giustificava partecipazione all’UE, i cui atti incidono sulla gerarchia delle fonti italiane. Ora per fortuna la base giuridica è risolta. Soprattutto con art 117, che mette limiti. Base giuridica perché l’Italia si riconosca vincolata e rispetta gli obblighi che prende con org internazionali è l’art 11. Le org internazionali in generale hanno delle competenze tecniche che vanno ad incidere nel nostro sistema con le competenze a livello regionale (OMS, FAO, UE per la pac etc.) problema di diritto interno. Comunque il problema di immettere il diritto internazionale nell’ordimento interno è un problema che deve essere risolto in base quanto stabilito dalla nostra costituzione. La competenza ad adattare spetta al potere centrale: atti ratificati dal presidente, su autorizza parlamento e poi legge non solo ordina ratifica ma anche esecuzione. In sostanza, nel momento in cui c’è u trattato da dover portare all’interno del nostro ordinamento SPETTA AL PARLAMENTO IN GENERALE (ART80). problema: per l’attuazione. Quando la regione è inadempiente, stato deve intervenire, perché lo stato centrale italiano deve rispondere della mancata attuazione di un trattato europeo (anche se concretamente la nostra costituzione prevede delle competenze delle regioni). Dopo aver preso in esame i soggetti e le fonti del diritto internazionale passiamo ora alla parte sostanziale: analizzeremo dunque il contenuto del diritto internazionale in determinati settori, scelti in quanto esemplificativi dei limiti che il diritto internazionale è riuscito ad imporre alla sovranità dello Stato che altrimenti risulterebbe assoluta.
di cittadinanza resta però di competenza della legislazione interna di ciascun Stato: INESISTENZA DI UNA NORMA INTERNAZIONALE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA Si può sostenere che nell’ordinamento internazionale la persona ha acquisito il diritto alla cittadinanza come diritto umano? Chi risponde affermativamente richiama l’ART.15 della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO del1948 che afferma il DIRITTO DELL’INDIVIDUO ALLA CITTADINANZA ma resta saldo il principio secondo cui gli stati sono liberi di scegliere o meno. Lo fanno in base a leggi interne (diritto di sangue, diritto di luogo..)!!! Difficile tuttavia stabilire quali conseguenze concrete questo “diritto” può produrre dato che sono gli Stati a fissare liberamente i criteri per la concessione della propria cittadinanza cittadinanza viene attribuita da LEGGI INTERNE, NON C’è NORMA INTERNAZIONALE. Lo stato è libero di scegliere come instaurare questo vincolo. Infatti L’ATTRIBUZIONE della cittadinanza TRAMITE LEGGI INTERNE può avvenire con i seguenti requisiti:
LIMITE CONSUETUDINARIO anche per il trattamento dei cittadini : (quindi stato libero di gestire come vuole. Fino a che limite? Violazione diritti fondamantali!!) RISPETTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA. Ovvero il Diritto internazionale è riuscito imporre trattamento dei cittadini ovvero rispetto diritti fondamentali della persona. Esistono diritto fondamentali della persona che lo stato non può vuolnare neanche nei confronti dei propri cittadini. Un regime totalitario può coesistere nella comunità internazionale, e il diritto internazionale si disinteresserà fin quando non vengono violati i diritti fondamentali. Lo stato organizza liberamente la forma di governo, ma nel rispetto del diritto della persona. Il legame di cittadinanza è poi oggetto di numerosi LIMITI PATTIZI fissati in trattati che regolano aspetti specifici:
Questi limiti sono antichissimi: materia consuetudinarie in materia di trattamento dello straniero in passato lo straniero era una specie di “bene” che apparteneva ad un sovrano e veniva ospitato da un altro. Allo straniero sono stati riconosciuti determinati diritti, non tanto per tutelare la persona umana, ma per proteggere un qualcosa che si trovava temporaneamente ad un altro stato, ma era un bene dell’altro stato. I vincoli sono due: