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Diritto alla vita: giudizi Corte europea e Comitato americano su aborto e eutanasia, Sintesi del corso di Diritto Internazionale Privato

Le posizioni di organizzazioni internazionali, in particolare la corte europea dei diritti umani e il comitato americano dei diritti umani, sulle questioni del diritto alla vita in relazione all'aborto e all'eutanasia. Le decisioni di queste organizzazioni in casi specifici e le implicazioni di queste decisioni per la protezione del diritto alla vita. Il documento anche esplora le differenze tra le posizioni di queste organizzazioni in materia di aborto e eutanasia.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 07/02/2019

federica-sanfilippo
federica-sanfilippo 🇮🇹

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L'aborto.
Né il Patto Internazionale sui diritti civili e politici né la Convenzione Europea né la Carta Africana
fanno riferimento al tema dell'aborto. La Convenzione Americana menziona l'obbligo di proteggere
la vita del momento del concepimento.
Dalla giurisprudenza degli organi internazionali emerge che il tema dell'aborto è stato discusso
sotto due diversi profili:
In primo luogo come tutela del diritto alla vita di una madre che correrebbe un grave rischio fisico e
psicologico se fosse costretta a partorire.
In secondo luogo come tutela del diritto alla vita del feto.
a) Il Comitato dei diritti umani ha dichiarato svariate volte, nell'adottare le sue osservazioni
sulla situazione dei diritti umani negli Stati parte, la propria preoccupazione per il
collegamento tra la legge restrittiva in tema di aborto, da un lato, e gli aborti clandestini e le
minacce la vita delle donne, dall'altro. Ad esempio, nel caso del Cile, il Comitato ha notato
che il divieto di aborto non può essere assoluto e che devono essere introdotte eccezioni,
considerando che molte donne si vedono costrette a ricorrere ad aborti illegali che mettono
in pericolo la loro vita. Il Comitato ha dichiarato esplicitamente che il diritto penale
peruviano, che prevede sanzioni per le donne che abortiscono anche qualora la gravidanza
sia il frutto di uno stupro, è incompatibile con il diritto alla vita della madre e con altre
disposizioni del patto sui diritti civili e politici.
Il 24 ottobre 2005 il Comitato adottato le osservazioni su una comunicazione individuale
materia di aborto (caso Karen Noelia Llantony Huarman c. Perù). La ricorrente è rimasta
incinta all'età di 17 anni, in una visita di controllo effettuata al terzo mese di gravidanza e
scoprì che il feto presentava una grave malformazione (assenza di encefalo) il medico
suggerì un aborto terapeutico. Tuttavia il direttore dell'ospedale dove la donna si era recata
si rifiutò di rilasciare un permesso scritto l'interruzione di gravidanza, spiegando che si
trattava di un reato ai sensi del codice penale peruviano, che ammette l'aborto soltanto se si
tratta del L'unico modo per salvare la vita della gestante. Il 13 gennaio 2002, 3 settimane
dopo la data prevista per un parto assistito, la ricorrente diede alla luce una bambina priva
di encefalo che sopravvisse soltanto 4 giorni, durante i quali la madre fu costretta ad
allattare al seno. Quando la neonata morì, la donna cadde in un profondo stato di
depressione, acuito dalla tensione accumulata nei mesi precedenti, nei quali aveva dovuto
vivere la gestazione consapevole del fatto che la figlia non aveva alcuna speranza di vita. Pur
riconoscendo che la scelta delle autorità peruviane di far continuare la gravidanza la donna
aveva un rischio diretto per la sua vita, il Comitato si limito a dichiarare la violazione dell'art.
7 del patto relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, ritenendo che questo
rendesse inutile l'ulteriore analisi del caso alla luce dell'art. 6. In un’opinione parzialmente
dissenziente, il membro del Comitato Hipolito Solari Yrigoyen sostenne invece che si doveva
dichiarare anche una violazione del diritto alla vita della ricorrente, in quanto la protezione
di tale diritto comprende anche l'obbligo dello stato di non porre in grave rischio la vita di
una persona.
Nell'osservazione del 29 marzo 2011 sul caso VDA c. Argentina il Comitato ha confermato
l'orientamento seguito nel caso precedentemente analizzato. Nel 2007 aveva presentato
una comunicazione per conto della figlia di vent'anni, affetta da gravi disturbi psicologici, per
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L'aborto. Né il Patto Internazionale sui diritti civili e politici né la Convenzione Europea né la Carta Africana fanno riferimento al tema dell'aborto. La Convenzione Americana menziona l'obbligo di proteggere la vita del momento del concepimento. Dalla giurisprudenza degli organi internazionali emerge che il tema dell'aborto è stato discusso sotto due diversi profili: In primo luogo come tutela del diritto alla vita di una madre che correrebbe un grave rischio fisico e psicologico se fosse costretta a partorire. In secondo luogo come tutela del diritto alla vita del feto. a) Il Comitato dei diritti umani ha dichiarato svariate volte, nell'adottare le sue osservazioni sulla situazione dei diritti umani negli Stati parte, la propria preoccupazione per il collegamento tra la legge restrittiva in tema di aborto, da un lato, e gli aborti clandestini e le minacce la vita delle donne, dall'altro. Ad esempio, nel caso del Cile, il Comitato ha notato che il divieto di aborto non può essere assoluto e che devono essere introdotte eccezioni, considerando che molte donne si vedono costrette a ricorrere ad aborti illegali che mettono in pericolo la loro vita. Il Comitato ha dichiarato esplicitamente che il diritto penale peruviano, che prevede sanzioni per le donne che abortiscono anche qualora la gravidanza sia il frutto di uno stupro, è incompatibile con il diritto alla vita della madre e con altre disposizioni del patto sui diritti civili e politici. Il 24 ottobre 2005 il Comitato adottato le osservazioni su una comunicazione individuale materia di aborto ( caso Karen Noelia Llantony Huarman c. Perù ). La ricorrente è rimasta incinta all'età di 17 anni, in una visita di controllo effettuata al terzo mese di gravidanza e scoprì che il feto presentava una grave malformazione (assenza di encefalo) il medico suggerì un aborto terapeutico. Tuttavia il direttore dell'ospedale dove la donna si era recata si rifiutò di rilasciare un permesso scritto l'interruzione di gravidanza, spiegando che si trattava di un reato ai sensi del codice penale peruviano, che ammette l'aborto soltanto se si tratta del L'unico modo per salvare la vita della gestante. Il 13 gennaio 2002, 3 settimane dopo la data prevista per un parto assistito, la ricorrente diede alla luce una bambina priva di encefalo che sopravvisse soltanto 4 giorni, durante i quali la madre fu costretta ad allattare al seno. Quando la neonata morì, la donna cadde in un profondo stato di depressione, acuito dalla tensione accumulata nei mesi precedenti, nei quali aveva dovuto vivere la gestazione consapevole del fatto che la figlia non aveva alcuna speranza di vita. Pur riconoscendo che la scelta delle autorità peruviane di far continuare la gravidanza la donna aveva un rischio diretto per la sua vita, il Comitato si limito a dichiarare la violazione dell'art. 7 del patto relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti, ritenendo che questo rendesse inutile l'ulteriore analisi del caso alla luce dell'art. 6. In un’opinione parzialmente dissenziente, il membro del Comitato Hipolito Solari Yrigoyen sostenne invece che si doveva dichiarare anche una violazione del diritto alla vita della ricorrente, in quanto la protezione di tale diritto comprende anche l'obbligo dello stato di non porre in grave rischio la vita di una persona. Nell'osservazione del 29 marzo 2011 sul caso VDA c. Argentina il Comitato ha confermato l'orientamento seguito nel caso precedentemente analizzato. Nel 2007 aveva presentato una comunicazione per conto della figlia di vent'anni, affetta da gravi disturbi psicologici, per

via dei quali la sua età mentale era da stimarsi pari a quella di una bambina. La ricorrente lamentava violazioni Tra l'altro dell'art. 6 , 7 , 17 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) del patto, dovuto al fatto che, nonostante esistessero in Argentina disposizioni chiare in materia di aborto, fosse pressoché impossibile trovare strutture mediche disposta a praticare un intervento. Nel caso specifico i medici di un ospedale si erano rifiutati di praticare un interruzione di gravidanza sostenendo che era prima necessario che venisse presentato una denuncia penale per stupro. Benché questo requisito non fosse in realtà previsto dal diritto argentino, VDA presentò alla polizia una denuncia contro un sospettato dello stupro e portò la figlia in un'altra struttura ospedaliera. Qui i medici, dopo aver consultato il Comitato sulla bioetica e aver ottenuto parere favorevole, richiedevano una decisione di un giudice del tribunale minorile. Questa decisa in senso contrario all'aborto, in quanto inammissibile che un assalto illegale come la violenza sessuale venisse rimediato da un altro assalto legale contro una nuova vittima innocente ovvero il feto. La decisione fu confermata in appello, ma la Corte suprema di Buenos Aires si pronunciò in senso contrario, dichiarando che si poteva procedere all'aborto che il personale medico avrebbe dovuto agire senza attendere decisione di un’autorità giudiziaria. Nonostante la sentenza, i medici si rifiutarono di intervenire, adducendo che la gravidanza era in stato troppo avanzato ( settimane). Anche altre cliniche contattate dalla famiglia si rifiutarono di intervenire sulla figlia, che fu poi sottoposta a un aborto clandestino. Il Comitato decise di non considerare la presunta violazione del diritto alla vita concentrandosi invece sugli artt. 7, 17 e 2, paragrafo 3, del patto, che ritenne violati. b) Nella decisione del 13 maggio 1980 sull'ammissibilità del caso Paton c. Regno Unito , La Commissione Europea scartò un’interpretazione della norma sul diritto alla vita che portasse a privilegiare la tutela della vita del feto rispetto a quella della madre, in quanto questo sarebbe contrario all'oggetto allo scopo della Convenzione Europea. La commissione, senza entrare nella questione del diritto alla vita del feto, ritenne che un aborto nella fase iniziale della gravidanza fosse giustificabile in base alla necessità di proteggere la vita e la salute della madre. Nella sentenza del 8 luglio 2004 sul caso Vo c. Francia , la Corte europea espose alcune considerazioni sul problema della determinazione del momento a partire dal quale la Convenzione Europea tutela la vita, se dal concepimento o dalla nascita. La ricorrente, che era stata sottoposta a un’interruzione di gravidanza a causa di un errore medico, intendeva denunciare il medico per omicidio preterintenzionale del feto. La mancanza di una simile fattispecie nel diritto penale francese costituiva secondo la ricorrente una violazione dell'art. 2 della Convenzione Europea. La Corte richiama alcune pronunce della Commissione in materia di aborto che escludevano che il feto potesse considerarsi una persona direttamente protetta all'art. 2 della convenzione, pure ammettendo che in certe circostanze delle forme di tutela potessero essere estese al feto. Dall'analisi svolta dalla Corte emerge che a livello europeo non vi è concordanza sulla condizione giuridica da attribuire al feto. Alcuni stati hanno ritenuto opportuno riconoscere al feto una protezione giuridica, da cui discende l'attribuzione di alcuni diritti civili nell'ambito, per esempio, delle successioni. Ma questa non può essere considerata una condizione sufficiente perché la Corte possa dare in astratto una risposta al quesito se il feto sia una persona ai sensi dell'art.

  1. Secondo la Corte, la determinazione del momento da cui inizia la tutela del diritto alla vita cade nel margine di discrezionalità dei singoli stati. La Corte ha pertanto invitato a prendere

della paziente. Quando finalmente RR riuscì, mediante un sotterfugio, ottenere un esame genetico, dal quale risulta che il feto è affetto dalla sindrome di Turner, era ormai stato superato il termine legale per interruzione di gravidanza e la paziente fu costretta a partorire. Nonostante le azioni legali intentate da RR, i tribunali polacchi liquidano soltanto una modesta somma per risarcimento dei danni subiti. La Corte ritiene la Polonia sia responsabile di una violazione dell'art. 3 della Convenzione, in quanto la ricorrente era stata sottoposta a un trattamento inumano e degradante. RR che era in una situazione di grande vulnerabilità, era stata costretta a presentarsi da un ospedale all'altro e i suoi timori erano stati esasperati da continui rinvii dalla confusione e dalla mancanza di assistenza informazioni chiare. La condotta dei medici aveva inflitto alla ricorrente un'umiliazione qualificabile come trattamento inumano e degradante ai sensi della Convenzione Europea. Nella sentenza del 30 ottobre 2012 sul caso P. e S. c Polonia la Corte riscontrò violazioni degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 5 (diritto la libertà e la sicurezza) e 3 della Convenzione. Anche in questo caso, una minorenne rimasta incinta dopo essere stata stuprata, non poté esercitare il proprio diritto a richiedere un’interruzione volontaria di gravidanza per via di un quadro normativo poco chiaro, di rinvii ingiustificati da parte del personale medico e anche per via delle ripetute minacce ricevute e di una campagna di stampa particolarmente aggressiva nei confronti delle ricorrenti. Per un certo periodo di tempo, a titolo di misura cautelare ordinata dal tribunale della famiglia di Lublino, P. venne posta in una casa rifugio per minori, mentre si svolgeva un processo per togliere ad S., ritenuta responsabile di influenzare la figlia nella scelta di praticare l'aborto, la potestà genitoriale. La Corte ritenne violato l'art. 8 della convenzione sotto un duplice profilo. Da una parte, la legislazione polacca non garantiva adeguatamente l'accesso all'interruzione di gravidanza e il personale medico degli ospedali pubblici presso i quali si erano recate le ricorrenti, anziché fornire loro indicazioni chiare permette di realizzare quanto garantito per legge, si era limitato a rifiutarsi di praticare l’intervento. Dall'altra parte, il sistema giuridico polacco non offriva alla ricorrente alcun rimedio efficace per esprimere le proprie opinioni e mettere in questione in modo tempestivo l'operato il personale medico. L’Art. 8 venne anche ritenuto violato poiché l'ospedale di Lublino aveva emesso un comunicato stampa nel quale rendeva pubblici dati personali di P e le circostanze che avevano determinato la sua richiesta di aborto, consentendo la sua identificazione da parte del pubblico e l'inizio di una successiva campagna volta a dissuadere P. dall’abortire. Questa situazione viene definita alla Corte un’ingiustificata ingerenza nel godimento del diritto del rispetto alla vita privata di P. L'art. 5 della convenzione fu considerato violato in quanto il collocamento di P. in una casa rifugio per minori era diretto a separarla dai genitori e prevenire l'aborto. La Corte ritenne che una tale drastica misura non potesse considerarsi come una detenzione regolare di un minore deciso allo scopo di sorvegliare la sua educazione ai sensi dell'art. 5 della Convenzione Europea. Infine, art. 3 della convenzione fu considerato violato Per via del fatto che p, minorenne in condizioni di estrema vulnerabilità, era stata sottoposta a ripetute pressioni da parte del personale medico a non praticare l'aborto, era stata costretta a parlare con un religioso, che aveva cercato di dissuaderla dall’interruzione di gravidanza e affrontare le minacce ricevute anziché essere protetta dalla polizia era stata inviata e la casa rifugio minorile. La Corte censurò in particolare il fatto che le autorità polacche erano giunte a instaurare un procedimento contro P. per rapporto sessuale illegale, benché esistessero

esami medici e un certificato emesso dal Procuratore secondo i quali doveva essere considerata vittima di abuso sessuale. c) Circa la compatibilità dell'aborto con il rispetto del diritto alla vita del feto, spicca l'art. 4 della Convenzione Americana che espressamente prevede la protezione della vita in generale, al momento del concepimento. Non esistono però ad oggi sentenza della Corte Intramericana dei diritti umani in tema di aborto. In proposito, sia pure indirettamente, viene in rilievo il rapporto della commissione interamericana dei diritti umani del 6 marzo 1981 sul caso conosciuto come Baby boy. Il caso riguardava la soluzione da parte della Corte giudiziaria Suprema del Massachusetts di un medico accusato di omicidio per aver praticato un aborto su di una diciassettenne, dietro richiesta dell'interessata e della madre. Si trattava di valutare la compatibilità della soluzione con l'art. 1 della dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo, che dichiara il diritto alla vita, senza precisare ulteriormente da che momento esso si debba considerare garantito. La commissione accertò che la maggioranza degli Stati che avevano redatto la dichiarazione si erano opposti all'ipotesi di proteggere la vita al momento del concepimento, in quanto in contrasto con il loro diritto nazionale. Questo permise alla commissione di respingere la tesi dei ricorrenti, che erano membri di un'associazione antiabortista. Secondo i ricorrenti, veniva però in discussione, sia pur soltanto ai fini dell'interpretazione dell'art. 1 della dichiarazione stessa, anche l'art. 4 della Convenzione Americana. Sulla base di un'analisi dei lavori preparatori della convenzione, la commissione ritiene invece che la forma in generale, al momento del concepimento, non faceva che riprendere, per effetto delle parole in generale, art. 1 della dichiarazione che, quindi, essa non vietava agli stati di legalizzare l'aborto. Malgrado il rapporto della commissione, sembra difficile intendere l'art. 4 della Convenzione Americana in un senso totalmente contrario suo tenore letterale cioè come una norma che consentirebbe l'aborto in tutti i casi, e non già soltanto quando sussistono situazioni eccezionali come l'aborto terapeutico la gravidanza derivante da stupro che permettono di derogare all'obbligo di proteggere la vita in generale nel momento del concepimento.

coscienza e di religione) e 14 (divieto di discriminazione). In particolare, la Pretty chiese alla corte di dichiarare che la Gran Bretagna aveva violato l'art. 2, in quanto esso non riconoscerebbe un diritto alla vita indiscriminato, quanto piuttosto un diritto a scegliere se andare avanti o meno a vivere, e in quanto il divieto di togliere la vita sarebbe rivolto allo stato e alle autorità pubbliche e non anche i privati cittadini. Circa l'art. 3, la Pretty sostenne che il Regno Unito si sarebbe reso responsabile nei suoi confronti di trattamenti inumani e degradanti per il fatto che, impedendo il suicidio assistito, l’avrebbe costretta ad andare incontro a una morte particolarmente dolorosa. Per il regno unito, lettera dell'art. 2 era Chiara e tassativa nel prevedere solo alcune circostanze eccezionali che consentono allo stato di privare un individuo e la vita in modo non arbitrario e tra queste non configurava l'ipotesi del suicidio assistito. L'invocato diritto alla morte non sarebbe il corollario, ma l'antitesi del diritto alla vita. Nella discussione del caso intervennero anche due associazioni. Una (Voluntary euthanasia Society) fece presente, a sostegno dell'eutanasia, come in Belgio Svizzera Germania Francia Finlandia Svezia e Paesi Bassi non esistesse più reato di assistenza al suicidio e che, anche nei paesi in cui questa condotta era considerata un reato, il suicidio assistito fosse in realtà ampiamente praticato. L'altra (Cattolica bishops conference of England and Wales), contrari all'eutanasia, concluse che ammettere il suicidio assistito avrebbe favorito la corruzione nel settore medico e non avrebbe rispettato la dignità dei malati sofferenti, incoraggiandoli alla morte anche in casi in cui non adeguata assistenza psicologica li avrebbe invece portati a scegliere di vivere. La Corte decise che non vi era violazione dell'art. 2 da parte del Regno Unito. Pur comprendendo la tragica situazione della ricorrente la corte ritenne che lo stato ha il dovere, In conformità con le disposizioni della Convenzione Europea, di non privare della vita coloro che sono sottoposti alla sua autorità e di porre in essere disposizioni penali che costituiscono efficaci deterrenti contro la commissione di reati contro la persona. Per la corte, art. 2 non prevede un diritto di autodeterminazione, Nel senso che lo Stato debba consentire una persona di scegliere autonomamente se privarsi meno della vita. La Corte respinge anche la richiesta di violazione dell'art. 3, ritenendo che dalla lettera di questa disposizione non potesse discendere un obbligo dello stato di impegnarsi a non funzionare il marito della ricorrente o di modificare la propria legislazione. Diane Pretty morì il 11 maggio 2002, a pochi giorni di distanza dalla sentenza. Il 20 gennaio 2011 La Corte adottato un'altra sentenza ( caso Haas contro Svizzera ) che riguarda la compatibilità dell’eutanasia con la Convenzione Europea, in questo caso per quanto riguarda l'art. 8 diritto al rispetto della vita privata e familiare. Da vent'anni Haas era affetto da un grave disturbo psichiatrico bipolare, che ne aveva determinato ripetuti ricoveri coatti. Nel 2004 divenne membro dell'associazione Svizzera Dignitas, che aiuta i propri membri che intendano ricorrere al suicidio assistito a porre termine alla loro vita. Nonostante svariati tentativi Haas non era riuscito a ottenere la prescrizione medica per la sostanza che gli avrebbero dovuto somministrare per farlo morire. Il ricorrente si era allora rivolto al tribunale svizzero, lamentando che questa situazione costituiva un'interferenza ingiustificata rispetto al suo diritto di autodeterminazione, ma nessuna istanza aveva accolto la sua tesi. Il ricorrente sosteneva non solo che la sua vita fosse difficile e dolorosa, ma anche che, qualora non avesse potuto ottenere la sostanza in questione, sarebbe stato costretto a suicidarsi in modo indegno. La Corte europea giudico il ricorso ammissibile, indicando che il diritto di un individuo ha di decidere in quale modo è in che momento porre fine alla sua esistenza, posto che la persona sia in condizione di formulare liberamente la propria volontà in merito, rientra il dritto rispetto della vita privata e familiare, così come

riconosciuto l'art. 8 paragrafo 1 della convenzione. La Corte si chiese se lo Stato abbia un obbligo positivo di mettere in atto le misure necessarie per garantire un suicidio degno e, per fare ciò, effettuò un bilanciamento del diritto riconosciuto all'art. 8 par. 1 della convenzione con gli obblighi derivanti all'art. 2 che nella lettura fornita dalla corte impone all'autorità nazionale di impedire a un individuo il suicidio, qualora tale decisione non sia stata formulata liberamente con coscienza di causa. La Corte ribadisce la Convenzione Europea deve essere interpretata alla luce dei tempi e che non vi è una concordanza livello degli Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di suicidio assistito, anche se la maggioranza di essi per favorire la protezione del diritto alla vita dell'individuo rispetto al diritto a porvi fine. Pur riconoscendo le esigenze del ricorrente di non porre fine alla propria vita in modo indegno, la corte ritenne che il diritto svizzero, che richiede una prescrizione medica per ottenere una sostanza che viene utilizzata per il suicidio assistito, soddisfi le esigenze di tutela dell'individuo, nel senso di evitare decisioni precipitose in merito ad eventuali abusi. La Corte conclude che la norma che impone una prescrizione medica per ottenere la sostanza necessaria al suicidio è compatibile con l'art. 8 paragrafo 1 della convenzione. Da questa sentenza si può desumere che il suicidio assistito non è contrario l'art. 2 della Convenzione Europea, purché il diritto nazionale ponga in essere delle garanzie sufficienti per evitare abusi o scelte non liberamente ponderate. Richiamando i criteri stabiliti nel caso, La Corte europea, nella sentenza 19 luglio 2012 sul caso Koch contro Germania ha riscontrato una violazione dell'art. 8 paragrafo 1 della convenzione. Il ricorrente è il marito di B.K. che, a seguito di una caduta, era divenuta paralitica e sopravviveva solo con costante assistenza e ventilazione artificiale. Un esame medico aveva rilevato che l'aspettativa di vita della paziente era di altri 15 anni. B.K. espresse il desiderio di porre fine, con l'aiuto del marito, a quella che riteneva una vita non degna. Le autorità tedesche adite non si pronunciarono sulla richiesta di autorizzare l'acquisto da parte della paziente della sostanza necessaria a porre fine alla sua vita, ritenendo di poter emettere solo autorizzazioni che rendessero possibile l'acquisizione di sostanze idonee a salvare una vita e non a porvi fine. Con l'aiuto del marito, B.K. si fece trasportare in svizzera, dove nel febbraio del 2005, assistita dalla già menzionata associazione Dignitas, si suicidò. Nel presentare il caso alla corte, il ricorrente sostiene che l'art. 8 della convenzione era stato violato non solo nei confronti della moglie, ma anche nei propri confronti poiché la sofferenza e la moglie le circostanze della sua morte lo avevano danneggiato, in quanto marito compassionevole che si prendeva cura di B k. La Corte ritenne l'art. 8 violato nei confronti del ricorrente Per via del fatto che i tribunali tedeschi si erano rifiutati, senza una giustificazione legittima, di esaminare nel merito la richiesta presentata da lui e dalla moglie e non avevano garantito rimedio effettivo. Un esame del merito era, ad avviso della corte, ancora più importante in una materia, come quella del suicidio assistito, nella quale gli stati godono un elevato margine di discrezionalità. La Corte si dichiarò invece incompetente ratione personae per pronunciarsi su una violazione dell'art. 8 nei confronti della moglie del ricorrente, sostenendo che il diritto in questione strettamente personale e non trasferibile e che quindi il marito non poteva agire in qualità di erede al posto dell'ormai deceduta B.K.

l'art. 1 obbligo di rispettare i diritti della convenzione americana. Si può osservare che alcune delle violazioni sopra elencate non hanno carattere continuo. È quindi sorprendente il Guatemala non abbia riconosciuto, in un caso relativo a un massacro, anche la violazione del diritto alla vita e che la corte non abbia accertato la violazione continuata di tale diritto, per quanto concerne la perdurante assenza di indagini, processi e sanzioni dei responsabili. Seppure i ricorrenti avessero espressamente chiesto alla corte di qualificare come genocidio delle popolazioni Maya quanto verificatosi a Plan de Sanchez, il Guatemala nel riconoscimento delle sue violazioni, escluse esplicitamente qualsiasi responsabilità in tal senso e sottolineò l'incompetenza della Corte su questa materia. La corte, pure astenendosi dall’entrare nel merito della questione del genocidio, non mancò di rilevare che i fatti di Plan de Sanchez rientravano in una pratica di massacri che colpivano gravemente le popolazioni Maya nella loro identità e nei loro valori, determinando una responsabilità aggravata dello stato, di cui la Corte avrebbe tenuto conto al momento della determinazione delle misure di riparazione. In effetti, la sentenza in materia di riparazione, resa dalla corte il 19 novembre 2004, dispone una serie di misure particolarmente ampia. La sentenza del 15 giugno 2005 sul caso Comunidad de Moiwana contro Suriname riguardo il massacro di Moiwana che si scrive nel contesto del conflitto interno svoltosi in Suriname tra il 1980 e il 1990, e che fu il risultato di un'operazione speciale antiguerriglia svoltasi il 29 novembre 1986. Vennero uccisi 39 persone, in prevalenza donne, anziani e bambini. Le abitazioni e coltivazioni furono saccheggiate incendiate i pochi sopravvissuti, tutti appartenenti alle etnie indigena Nduika, Furono costretti a fuggire dal villaggio e a rifugiarsi nella vicina Guyana francese. Molti dei cadaveri furono incendiati, contravvenendo alle usanze della popolazione indigena e infliggendo una grave umiliazione sopravvissuti, appartenenti a una cultura che rifiuta la cremazione. Le indagini furono ostacolate e vanificate dall'adozione nel 1992 di una legge di amnistia. Dato che il Suriname aveva riconosciuto la competenza contenziosa della corte a partire 12 novembre 1987, la Corte si limitò a considerare le violazioni originate al massacro che avevano continuato a prodursi dopo quella data, dichiarando violati gli artt. 5 diritto all'integrità personale, in particolar modo per il trattamento inumano inflitto sopravvissuti, 8 diritto le garanzie giudiziale, 21 diritto alla proprietà privata, 22 diritto alla libera circolazione residenza e 25 diritto alla protezione giudiziaria, in combinato disposto con l'art. 1 obbligo di rispettare i diritti della convenzione americana. Nella sua opinione concorrente, la giudice Medina Quiroga, sostenne che la corte avrebbe potuto dichiarare la violazione del diritto alla vita quantomeno sotto il profilo procedurale, già che non siano mai svolte indagini sui gravissimi fatti e responsabili non erano stati processati e sanzionati anche in questa sentenza ben valutando la gravità del caso, la corte dispose un considerevole insieme di misure di riparazione a carico del Suriname. Nella sentenza resa il 15 settembre 2005 sul caso Masacre de Mapiripan contro Colombia , la corte, non essendo vincolato da limiti temporali per l'esercizio della propria giurisdizione, ha potuto esprimersi sul complesso delle violazioni perpetrate. Il massacro si è verificato nel villaggio di Mapiripan tra il 15 e il 20 luglio 1997, nell'ambito del conflitto interno che insanguina la Colombia da diversi decenni. Il villaggio è situato in una zona contesa tra movimenti guerriglieri e gruppi paramilitari. Un centinaio di membri del gruppo paramilitare arrivarono in un aeroporto della zona e furono ricevuti da membri dell'esercito regolare, che trasportano a Mapiripan. Qui i paramilitari resteranno per 5 giorni, devastando tutto quello che incontrano e danno fuoco a quasi tutte le abitazioni. Torturarono, smembrarono e sgozzarono 49 abitanti, tra cui alcuni bambini. I resti delle vittime furono gettati nel fiume Guaviare. Nonostante fosse stato dato l'allarme dalle autorità locali, né la polizia, né gli occupanti di una vicina caserma dell'esercito prestavano aiuto alla popolazione. Al contrario, allestirono posti di blocco perché nessuno potesse entrare nel centro abitato e uscirne.

Il capo del gruppo paramilitare ammise pubblicamente la responsabilità del massacro. Benché si sappia che più di 100 persone parteciparono alla commissione della strage, quando il caso giunse di fronte alla Corte Intramericana, solo 7 erano state processate e condannate. I sopravvissuti al massacro hanno perso i loro beni, si sono visti costretti ad abbandonare quel che rimaneva delle proprie case per non rischiare ulteriormente. Oggi fanno parte dei 3 milioni e mezzo di sfollati interni colombiani. Di fronte alla corte, La Colombia riconobbe pubblicamente la propria responsabilità per la violazione degli artt. 4 diritto alla vita, 5 diritto all'integrità personale, 7 diritto alla libertà personale, della convenzione americana, escludendo però la responsabilità per le azioni perpetrate dai membri dei gruppi paramilitari e la violazione del diritto all'integrità personale dei familiari delle vittime. La corte, pur accettando il riconoscimento di responsabilità colombiano, ne ampliò i termini. Nel caso Mapiripan, le autorità statali non potevano considerarsi responsabili solo per omissioni, ma anche per atti di sostegno e aiuto concreto nei confronti dei membri del gruppo paramilitare. La Corte dichiarò anche violati gli artt. 5 nei confronti dei familiari delle vittime l'art. 8 diritto alla garanzia giudiziarie, 19 diritti del bambino, 22 diritto alla libera circolazione residenza e 25 diritto alla protezione giudiziaria, in combinato disposto con l'art. un obbligo di rispettare i diritti della convenzione americana. Non sono invece riscontrati alcuna violazione del diritto di proprietà privata, pur avendo I sopravvissuti perso i loro beni, perché andati distrutti nel corso del massacro abbandonati forzatamente a causa dello sfollamento. I fatti in discussione nella sentenza della Corte del 11 maggio 2007 sul caso masacre de la Rochela c. Colombia risalgono al 18 gennaio 1989, quando un gruppo di paramilitari e membri dell'esercito regolare colombiano uccisero brutalmente 12 membri di una commissione giudiziaria e ne ferirono gravemente altri 3. La commissione incaricata di indagare sulle azioni criminali dei gruppi paramilitari nella regione di Magdalena Medio. Di fronte alla corte, la Colombia riconobbe parzialmente la propria responsabilità per quanto avvenuto. Ciononostante, la corte ritenne necessario approfondire i termini del riconoscimento, chiedendo nuovamente la piena imputabilità dello Stato per le azioni di gruppi paramilitari. Sono particolarmente interessanti le considerazioni giuridiche riguardanti il diritto alla vita (art. 4). Esso venne ritenuto violato non solo nei confronti delle vittime materiali del caso, ma anche di coloro che riusciranno a sopravvivere, pur correndo il rischio concreto di morte. Esisteva infatti un piano criminale, nel quale erano coinvolti agenti statali, che prevedeva l'eliminazione di tutti i membri della commissione. La corte dichiarò anche violati gli artt. 5 diritto all'integrità personale, 7 diritto alla libertà personale, 8 diritto alle garanzie giudiziarie, e 25 diritto alla protezione giudiziaria, in combinato disposto con l'art. 1 obbligo di rispettare i diritti, della convenzione americana. La sentenza del 4 settembre 2012 sul caso massacres di Rio Negro contro Guatemala riguarda una serie 6 massacri perpetrati tra il 1980 e 1982 da membri dell'Esercito guatemalteco e delle Pac, (gruppi di contadini di autodifesa) ai danni dei membri di comunità Maya residenti nella zona conosciuta come Rio Negro. All'epoca dei fatti le autorità guatemalteche avevano disposto la costruzione di una centrale idroelettrica nell'area e il conseguente sfollamento della zona di Rio Negro che sarebbe stata inondata. Alcuni abitanti delle comunità si opposero al progetto di costruzione della centrale e, nel contesto del conflitto armato in corso in quegli anni, vennero identificati come sovversivi e alleati della guerriglia. I massacri, che causano la morte di centinaia e la sparizione forzata di decine di persone, oltre che lo sfollamento dei sopravvissuti, furono caratterizzati da particolare brutalità nei confronti delle vittime dirette, che furono seviziati sia prima, che dopo l'uccisione, e nei confronti dei sopravvissuti, che furono sottoposti a violenza sessuale e altre torture. Le vittime furono in maggioranza donne, anziani e bambini. Nel caso di

negligenza. Benché esistessero vari testimoni e molte prove che dimostravano il coinvolgimento di militari russi, non si giunse ad alcuna incriminazione e il massacro rimase impunito. La Corte valutò le possibili violazioni da parte della Russia del diritto alla vita, tanto sul piano sostanziale, quanto su quello procedurale, ricordando innanzitutto che, per dichiarare l'esistenza di una violazione sostanziale del diritto alla vita, essa deve essere persuasa di avere di fronte alle prove che resistono a qualsiasi ragionevole dubbio. La Corte richiese al governo di presentare la copia integrale dei documenti dell'indagine penale svolta sul caso. Il governo ne presentò solo una parte, argomentando che i restanti documenti fossero irrilevanti. Secondo la corte, che ritenne violato l'art. 2 in entrambe le sue dimensioni, la mancanza di plausibile spiegazioni sui fatti da parte della Russia equivaleva un'implicita ammissione, che permetteva una conseguente attribuzione di responsabilità. La Corte concluse anche che vi era stata una violazione dell'art. 3 divieto di tortura, ma solo per i suoi aspetti procedurali e cioè per la mancanza di indagini in proposito, oltre che dell'art. 13 diritto a un ricorso effettivo, in combinato con gli artt. 2 e 3 della convenzione. Ma la Corte non dichiarò che i familiari delle vittime avevano a loro volta subito un trattamento inumano e degradante per la sofferenza e per lo stato d'angoscia generati dal massacro e dalle indagini inadeguate e dal successivo trattamento ricevuto dalle autorità. Il 26 luglio 2007 la corte e rese un'altra sentenza su un caso di massacro (M usayev e altri c Russia ), relativo a eventi verificatisi il 5 febbraio del 2000, al momento della presa da parte delle forze di sicurezza rosse del sobborgo di Novye Aldy alla periferia di Grozny. Entrati nella località, i militari iniziano a perquisire casa per casa ea controllare documenti d'identità. Quest'operazione si svolge il modo violento, con minacce nei confronti degli abitanti, percosse, soprusi e atti di saccheggio e distruzione delle case. Non mancheranno atti di tortura e le pattuglie dell'esercito aprirono ingiustificatamente il fuoco su civili e disarmati. In totale, persero la vita 60 persone. Nonostante l'esistenza di molte prove, numerosi testimoni e la creazione di un'apposita commissione di inchiesta, le autorità russe non riuscirono a identificare i responsabili del massacro e nessuno fu formalmente incriminato. 5 sopravvissuti presentarono il caso alla Corte europea. La Corte dichiarò l'esistenza di una violazione tanto sostanziale, quanto procedurale dell'art. 2 e dell'art. 13 diritto a un ricorso effettivo, in combinato con l'art. 1 della convenzione europea. Nonostante le richieste dei ricorrenti, La Corte confermò la propria giurisprudenza nel senso che i familiari di persone private arbitrariamente della vita non possono essere considerati, per il solo vincolo di parentela, come autonome vittime di un trattamento inumano e degradante. La corte ritenne però che uno dei ricorrenti, che era sfuggito ad un massacro di cui era stato testimone oculare che aveva subito minacce, percosse e intimidazioni, fosse vittima di una violazione dell'art. 3 della convenzione. c. A differenza delle Corti interamericana ed europea, la Commissione Africana e il comitato dei diritti umani, pur avendo conosciuto di varie situazioni che potevano considerarsi come massacri, le hanno sempre trattate in modo generico come esecuzioni arbitrarie non ne hanno dedotto alcuna particolare conseguenza giurisprudenziale, né a livello di onere della prova, né a livello di misure di riparazione.