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Una introduzione al diritto internazionale, le sue fonti, le organizzazioni internazionali che lo regolano e i diritti umani imperativi e consuetudinari. Viene trattato il concetto di consuetudine, ius cogens, l'onu, i suoi organi principali e le organizzazioni specializzate, il diritto pattizio e la riserva. Inoltre, vengono presentati i trattati fondamentali per i diritti umani e il loro controllo.
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale è quel complesso di norme che disciplinano i rapporti tra gli stati e i rapporti che gli stati hanno con gli individui nella dimensione internazionale.
Le fonti del diritto internazionale quindi sono:
Esiste un nucleo di norme che non possono essere derogate, né dalla consuetudine né dai trattati, queste prendono il nome di IUS COGENS, ovvero diritto imperativo e inderogabile.
Ha natura consuetudinaria, e si afferma soprattutto a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, si r iferisce all’insieme di diritti che nono possono essere derogati: diritti umani, divieto di tortura, norme sul procedimento di formazione dei trattati e il principio di autodeterminazione dei popoli.
Ha trovato consacrazione nel 1969 con la CONVENZIONE DI VIENNA. Lo ius cogens
è contenut o nell’articolo 53 il quale non da una definizione ma ne disegna le caratteristiche:
Viene considerato nullo un trattato che al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. È una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli stati nel suo complesso.
Il diritto pattizio Vincola solo coloro che fanno parte dei trattati; il diritto dei trattati trova disciplina principalmente nel diritto consuetudinario e nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
ESISTONO DUE GRANDI PROCEDIMENTI DI SITIPULAZIONE DEI TRATTATI
Stipulare è la volontà di ciascuno stato di essere vincolato da un trattato. IL PROCEDIMENTO SOLENNE Si caratterizza per un atto finale che prende il nome di RATIFICA per i trattati bilaterali e ADESIONE per i trattati multilaterali. Se il trattato multilaterale presenta la clausola di adesione, questo prende il nome di trattato multilaterale aperto, vi è la possibilità che in futuro si possano aggiungere altri stati; se invece non la contiene si parlerà di trattato multilaterale chiuso. IL PROCEDIMENTO SOLENNE (4: negoziazione, firma o parafatura, ratifica o adesione, deposito o scambio) IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO fa sì che il trattato entri in vigore con la semplice firma e non con la ratifica e quindi consta solo di due procedimenti, la NEGOZIAZIONE e la FIRMA. Si tratta solitamente di argomenti molto tecnici di materia commerciale o militare. Non sono previsti dalla Costituzione quindi non possono avere ad oggetto materie di cui all’articolo 80.
L’istituto della RISERVA è disciplinato da Vienna 69 e dal diritto consuetudinario: è quella facoltà riconosciuta ad uno stato di stipulare un trattato a condizione che alcune parti del trattato siano inefficaci nei suoi confronti e che determinate clausole vengano interpretate in un modo specifico.
L’ONU ’Organizzazione delle Nazioni Unite fu fondata dopo la Seconda guerra mondiale nel 1945, con l’entrata in vigore della Carta delle nazioni unite. I tre grandi settori di competenza sono: il mantenimento della pace, lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra gli Stati e la collaborazione in campo economico, sociale culturale e umanitario.
GLI ORGANI PRINCIPALI DELL’ONU SONO: ASSEMBLEA GENERALE: sono rappresentati tutti gli Stati dell’ONU e hanno pari diritto al voto. CONSIGLIO DI SICUREZZA: è composto da 15 membri, di cui 5 a
titolo permanente ovvero Russia, Cina, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, i quali hanno diritto di veto; gli altri 10 sono eletti per un biennio dall’Assemblea. Esso si occupa soltanto di questioni attinenti la pace e la sicurezza internazionale. CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE: è composto da membri eletti dall’Assemblea per tre anni. Ha il compito di coordinare l’attività economica e sociale dell’ONU. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA: è stato istituito per fornire un controllo internazionali ad alcuni territori sotto amministrazione fiduciaria e garantire che fossero adottate tutte le misure necessarie a preparare questi territori all’autonomia o all’indipendenza. Tutti i territori in questione hanno ormai ottenuto l’indipendenza o l’autonomia, quindi è attualmente composto solo dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: è composta da 15 giudici ed ha la funzione di dirimere controversie tra gli Stati ma ha anche una funzione consultiva, in quanto può dare pareri su qualsiasi questione giuridica. SEGRETARIO GENERALE: è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, è l’organo esecutivo. Attualmente è il portoghese Antonio Guterres.
Esistono delle organizzazioni universali che sono collegate all’ONU e che ne subiscono un certo potere di coordinamento e controllo: prendono il nome di ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE. FAO: l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura è stata istituita nel 1945. Suoi organi sono la Conferenza composta da un delegato di ogni Stato membro, il Consiglio formato da 18 membri eletti dalla Conferenza e il Direttore Generale. Le sue funzioni spaziano dall’attività di ricerca ed informazione al la promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell’agricoltura e dell’alimentazione. UNESCO: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura si propone di diffondere la cultura, di promuo vere lo sviluppo dei mezzi di educazione all’interno degli stati membri e l’accesso all’istruzione senza distinzione di razza, sesso, condizione economica o sociale e di assicurare la conservazione del patrimonio artistico e scientifico. OMS: l’Organizzazi one Mondiale della Sanità ha come obiettivo principale il conseguimento da parte di tutti i popoli del livello più alto possibile di salute, dispone di un certo potere vincolante in materie aventi carattere tecnico. L’Assemblea può emanare regolamenti in tema di procedure per prevenire la diffusione delle epidemie, di nomenclatura delle malattie epidemiche e mortali, di caratteristiche dei prodotti farmaceutici. FMI: il Fondo Monetario Internazionale è stato creato nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods. Si propone di promuovere la collaborazione monetaria internazionale e la stabilità dei cambi; in conformità a ciò ridurre lo squilibrio delle varie bilance dei pagamenti e dispone di un capitale sottoscritto pro quota dai membri. OMC: l’Organizzazione Mon diale del Commercio è del tutto indipendente dalle Nazioni Unite. Fu creata nel 1944 con l’Accordo di Marrakesh e ne fanno parte 157 paesi oltre l’Unione Europea. Tra le funzioni ritroviamo quella di fornire un forum per lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali multilaterali, e tendenti alla massima liberalizzazione del commercio mondiale.
L’Unione Europea Gli step più importanti del processo di integrazione europea furono: Trattato di Parigi del 1951 che diede vita alla CECA, Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio. Trattato di Roma del 1957 ch e sostituì la CECA con la CEE, Comunità economica europea e creò l’EURATOM. Atto Unico Europeo del 1987. Trattato di Maastricht del 1993. Trattato di Nizza del 2003.
CONSIGLIO EUROPEO: è composto dai Capi di Stato e di governo dei paesi membri, oltre che al Presidente della Commissione ed un proprio Presidente. Il consiglio dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le proprietà politiche generali.
COMMISSIONE: è un organo composto da individui e non da Stati. Le persone che compongono l’organo siedono a titolo personale e hanno l’obbligo di non ricevere istruzioni da alcun governo. Uno dei suoi vicepresidenti è l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La Commissione ha poteri esecutivi e di iniziativa legislativa nei confronti del Consiglio e del Parlamento. Esso è nominato dal consiglio il quale delibera, previa approvazione da parte del Parlamento le candidature proposta dagli Stati membri. CONSIGLIO: è l’organo nel quale sono rappresentati i 27 membri ed è presieduto a turno da ciascun
affermato che il crimine di tortura si ha anche se esercitato da un soggetto privato. La convenzione obbliga gli stati a porre in essere una serie di misure legislative, amministrative e giudiziarie volte a impedire che vi siano episodi di tortura. Gli stati devono trasmettere periodicamente ad un comitato una relazione sullo stato di attuazione delle politiche previste dalla convenzione. • Rapporti periodici: gli stati contraenti di entrambi i patti hanno l’obbligo di trasmettere periodicamente una relazione al Segretario Generale, sullo stato di attuazione interna allo stato delle norme contenute dei patti. Quest’ultimo invia la relazione ai comitati di controllo. Questo esprime un commento e una propria valutazione. • Ricorsi interstatali: sono previsti esclusivamente per il patto per i diritti civili e politici. Consiste in un ricorso di uno stato contraente nei confronti di un altro, quando lamenta la violazione delle norme contenute nel patto, purché lo stato abbia preventivamente accertato la competenza del comitato di controllo. • Ricorsi individuali: anche i cittadini possono presentare dei ricorsi lamentando le violazioni contenute nel patto con la procedura analoga ai ricorsi interstatali. CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO (1950): fu firmata a Roma e ratificata da 57 Stati. I diritti tutelati sono il diritto alla vita, al lavoro, alla libertà, ad un equo processo e viene imposto il divieto di retroattività della legge penale. Nel 1998 fu allegato alla convenzione un protocollo che diede vita ad un organismo molto importante: la Corte Europea per i diritti dell’uomo (CEDU). La CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) è composta da tanti giudici quanti sono gli stati contraenti e vengono eletti per sei anni dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Ha un’organizzazione abbastanza articolata, al suo interno prevede: COMITATO: sono composti da 3 giudici. Questi decidono esclusivamente sulla ricevibilità o meno del ricorso, senza entrare nel merito dello stesso. Se dichiara irricevibile il ricorso, la procedura si interrompe; se invece il ricorso è ammissibile, esso è trasmesso alla camera. CAMERA: è composta da 7 giudici. Ha la funzione di analizzare i ricorsi e funge da corte di primo grado. GRANDE CAMERA: è composta da 17 giudici. Ha la funzione di analizzare i ricorsi e funge da corte d’appello. La CORTE si riunisce in seduta plenaria per decisioni relativa a caratteri amministrativi, come l’elezione del presidente o del vice presidente, o per quanto riguarda la composizione stessa delle varie camere o del comitato. Le sentenze sono giuridicamente vincolanti: qualora un individuo promuovesse un ricorso contro lo stato di appartenenza e vincesse la causa, potrà ottenere il pagamento di una somma di denaro ma in più lo stato inadempiente dovrà porre in essere una serie di atti necessari per ripristinare la condizione precedente ovvero la restitutio in integrum. La Corte da un lato condanna lo stato e dall’altro impone il riesame: ovvero la riapertura del processo tenuto contro il soggetto che ha fatto ricorso, rispettando i dettami della CEDU. Sia il diritto consuetudinario che il diritto pattizio prevedono la regola del PREVIO ESAURIMENTO DEI RICORSI INTERNI: cioè che la violazione delle norme sui diritti umani è consumata in ambito internazionale solamente quando l’individuo ha esaurito tutti i gradi previsti dall’ordinamento giuridico di appartenenza; per cui solo appena esperiti i ricorsi interni è possibile esperire i ricorsi alle corti internazionali.