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Introduzione sulla verwirkung+ sentenza Cass. Civ, Sezione III, 14 giugno 2021 n.16743, Tesine universitarie di Diritto Civile

Tesina svolta durante il corso di diritto civile con G.D'amico e T. Rumi sulla Verwirkung con analisi dettagliata della sentenza Cassazione Civile 2021 n.16743.

Tipologia: Tesine universitarie

2022/2023

In vendita dal 15/02/2024

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Scarica Introduzione sulla verwirkung+ sentenza Cass. Civ, Sezione III, 14 giugno 2021 n.16743 e più Tesine universitarie in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza Tesina in Diritto Civile _______________________________________________________________ LA VERWIRKUNG Tutor: Prof.ssa Tiziana Rumi ________________________________________________ ANNO ACCADEMICO 2023/2024 Corso di Diritto Civile-Canale M/Z 1 SOMMARIO: 1. Premessa; 2. Descrizione del caso e analisi della sentenza; 2 La vicenda subisce i tre gradi di giudizio, che saranno di seguito dettagliatamente esposti per fornire un quadro più sistematico delle vicissitudini e arrivare a comprendere, alla luce delle motivazioni evidenziate dalle parti, le conclusioni tratte dalla Cassazione. La prima fase vede la società ricorrente agire in via monitoria per il recupero del credito, per canoni di locazione scaduti e non pagati dal conduttore (controricorrente, socio e figlio) pari alla somma complessiva di euro 242.413,28 a titolo di canoni di locazione, maturati dal 2004 a fine 2013, più spese. Si rammenta che il canone pattuito era pari, all’incirca, a 6.000,00 euro a trimestre (24.000,00 euro circa l’anno; 2.000,00 euro circa al mese). Nell'opporsi al pagamento il conduttore ha agito in via riconvenzionale per far valere la natura gratuita del contratto: secondo il figlio vi è stata violazione del patto con cui questi avrebbe dovuto consentire il godimento gratuito dell'abitazione. Chiedendo in subordine il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglie la richiesta della SRL, limitatamente alla somma di euro 222.322,10, a titolo di canoni di locazione scaduti e mai versati e di spese, queste ultime maturate dal 2009 a fine 2013, respingendo la domanda di risarcimento svolta dal figlio nei confronti del padre. In seguito all'impugnazione del figlio, la Corte d'appello di Milano, dopo aver esperito un infruttuoso tentativo di conciliazione, rileva che non vi era mai stata richiesta del pagamento del canone trimestrale pattuito e delle spese, se non in seguito al divorzio intervenuto tra il conduttore e la moglie, avvenuto il 30 maggio 2007, che aveva dato luogo all'assegnazione della casa coniugale alla ex moglie; recapitando, in aggiunta, una lettera di diniego di rinnovazione della locazione, seguita da uno sfratto per morosità intimato nei confronti del figlio nell'ottobre 2011, mai però iscritto a ruolo. A latere della suddetta vicenda si determina, a discapito del conduttore, la perdita delle quote sociali, fatte oggetto di procedura di esproprio da parte della ex moglie, per mancato pagamento degli alimenti. Inoltre, si insinua nella procedura esecutiva avviata, la nuova consorte del padre che acquisirà nel 2014 detta quota sociale. Ancora, Il padre evince di aver dovuto far fronte a molti debiti del figlio collegati alla gestione di altre società di famiglia e per tali ragioni di non dovere alcunché al figlio in forza del rapporto di locazione instaurato con la società. La Corte di merito, nel decidere sulla richiesta di pagamento dei canoni, formulata nel 2014, ha ritenuto: a) efficace il contratto di locazione a struttura onerosa, poiché le prove fornite sono state ritenute incoerenti allo scopo di provare un diverso contratto, nella specie di un comodato dissimulato; b) irrilevanti ai fini probatori i mastri contabili della società , aventi ad oggetto il presunto "finanziamento" soci alla società, dal quale - in tesi - 5 si sarebbe dovuto evincere il pagamento dei canoni da parte del padre per conto del figlio; c) rilevante ai fini probatori la voce contabile "pagamento degli affitti", che conduce ad escludere che si fosse instaurato un contratto a struttura gratuita; d) rilevante la circostanza che nel corso del rapporto fosse stata per lungo tempo omessa ogni richiesta di pagamento del corrispettivo per numerosi anni, vale a dire dalla stipulazione del contratto nel 2004 sino al 29 giugno 2011 (data della prima richiesta connessa allo sfratto per morosit ), in ciò richiamando il principio di buona fede nell'esecuzioneà̀ dei contratti che si ricollega a un generale dovere di solidarietà, che impone alle parti di comportarsi in modo da preservare l'interesse dell'altro contraente, a prescindere da pacifici obblighi contrattuali e del rispetto del principio del neminem laedere. Per tali ragioni la società ricorrerà per Cassazione avverso la sentenza n. 3067- 2018 della Corte d'appello di Milano, con la quale, in accoglimento parziale dell'appello, l'impugnante è stato condannato al pagamento della somma di euro 63.375,00 per canoni di locazione e di euro 19.125,00 per spese e oneri, oltre interessi legali, riducendo in parte la richiesta della società locatrice e respingendo, per il resto, gli ulteriori motivi di appello riferiti alle domande proposte dal figlio nei confronti del padre. La conclusione della Cassazione, pur aderendo a quella della sentenza impugnata, condivide solo in parte le motivazioni esposte da quest’ultima. I giudici del Supremo Collegio ravvisano delle “incertezze argomentative”5 che tentano di superare andando a giustificare diversamente la soluzione del caso. Innanzitutto, si assume che la Corte d'appello abbia erroneamente fatto riferimento a vicende personali tra padre e figlio, che non avrebbero potuto avere alcuna incidenza nei confronti della società, dotata di autonoma soggettività giuridica, posto che il presente giudizio verte in merito ai rapporti di credito/debito tra due soli soggetti in forza di un contratto di locazione. In particolare, rispetto alla qualificazione del contratto, (a titolo oneroso o gratuito) la società locatrice sosteneva la presenza di un contratto di locazione, il figlio invoca il comodato dissimulato e in appello la locazione simulata. La Cassazione non sposa l’ipotesi di comodato, in quanto già in appello è stato chiarito che l’eventuale accordo tra padre-figlio non ha rilevanza esterna, le parti, tra cui intercorre il rapporto sono società e figlio. La corte di fatto afferma: “che sia da escludere che il debitore usufruisse dell'immobile con esenzione da ogni costo e spese, dando atto che prima della 5 Cit. G. D’AMICO, Buona Fede ed estinzione (parziale) del diritto di credito, NGCC 5/2021, pag. 1167. 6 lettera inviata al 14 gennaio 2014, invero in data 30 giugno 2012, la società aveva inviato un atto di messa in mora al conduttore, e ancor prima un atto di citazione di sfratto per morosità, il 21 giugno 2011, cui non aveva dato più seguito.” 6 Inoltre, si deduce che non vi sia stata alcuna violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto7, così come irrilevanti sarebbero i motivi da ricondurre all’istituto della Verwirkung elaborato dalla dottrina tedesca, di cui avrebbe fatto applicazione la Corte di merito richiamando alcuni precedenti non idonei a regolare il caso di specie. Nel decidere, si è fatta riferimento a Cassazione civile, Sez. III, sent. n. 5240/20048 per mezzo della quale, invece, il giudice di legittimità aveva chiarito che la teoria della Verwirkung (consumazione dell'azione processuale) “non trova facile ingresso nell'ordinamento italiano, per il quale il mero ritardo nell'esercizio di un diritto non costituisce motivo per negarne la tutela, a meno che tale ritardo non sia la conseguenza fattuale di una inequivoca rinuncia tacita o modifica della disciplina contrattuale o non sia sollevata l'eccezione di estinzione del diritto per prescrizione”.9 Il confronto tra le due sentenze, sebbene caratterizzate da circostanze diverse e conclusioni opposte, propone un primo tentativo di applicazione dell’istituto tedesco10, che viene riconosciuto solo dalla Suprema Corte nel 2021 approfondendo la teorizzazione del Giudice di secondo grado sulla base dell’assunto che un credito nascente da un rapporto ad esecuzione continuata, mai preteso sin dall'origine del rapporto negoziale, possa ugualmente costituire un fattore di generazione di un affidamento di oggettiva rinuncia del credito sino ad allora maturato. Per tali ragioni: “la repentina richiesta di adempimento dell'obbligazione di pagamento, se corrispondente a una situazione di palese conflittualit traà̀ 6 Pag. 79 App. MI; sent. n. 3067/2018 7 Secondo quanto indicato a pp. 10-11 App. MI; sent. n. 3067/2018 8 Precisamente, le parti avevano stipulato una convenzione per interventi finanziari per l’acquisto di autoveicoli: il venditore aveva l’obbligo di trasmettere, a finanziamento avvenuto, copia del foglio di via attestante la propriet dell’autoveicolo e l’avvenuta iscrizioneà̀ ipotecaria. Era invece accaduto che il venditore avesse trasmesso una domanda di finanziamento per l’acquisto di un veicolo gi di propriet di un cliente e che il finanziatore —à̀ à̀ senza rilevare l’anomalia della richiesta — avesse erogato il finanziamento. In seguito, il cliente era risultato inadempiente e, dopo un tentativo di recupero nei suoi confronti, il finanziatore si era rivolto al venditore, lamentando il suo inadempimento, consistito nell’avere inoltrato una domanda di finanziamento al di fuori dei presupposti della convenzione. 9Cfr. Pag. 8 Cass. Civ.; Sez. III; Sent. n. 16743/2021 (punto 11) 10 Limitato alla ristretta ipotesi in cui il ritardo non costituisca un comportamento di mera tolleranza del creditore, ma corrisponda a un comportamento tale, in termini temporali e di assoluta costanza, da ingenerare nel debitore un affidamento di oggettiva rinuncia del diritto. 7