






Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
le invasioni barbariche e la volgarizzazione del diritto romano
Tipologia: Appunti
1 / 12
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!







Non è corretto parlare di “invasioni barbariche” come campagne militari ordinate alla conquista stabile di territorio da strappare alla sovranità romana, bensì esse vanno collegate allo stabilirsi delle popolazioni barbariche, intorno al IV sec. , nei territori dell’impero Romano in quanto arruolate a scopi militari : il loro ingaggio era sembrato ottimo sistema per sopperire alla scarsità delle legioni, per sfruttare la passione dei barbari per la guerra e scacciare al contempo l’incubo delle loro razzie. Al tempo esisteva una regola di ospitalità che prevedeva che le milizie trasferite in una zona ricevessero 1/3 delle entrate di quella zona; tuttavia nel caso in cui tali entrate non fossero sufficienti o l’Impero non pagasse, poteva accadere che talune unità germaniche si ribellassero, vagassero da una regione all’altra e forti della forza delle armi s’impadronissero dell’Impero. I barbari dunque potevano diventare nemici degli imperatori che non avevano mantenuto promesse, che non li avevano pagati o avevano mostrato ingratitudine ma non furono quasi mai nemici dell’Impero, in quanto milite foderati (stretti da un foedus con il trono) che avevano combattuto sotto le bandiere di Roma, e non di rado mostrarono di subire il fascino della romanità. Il “mito della romanità” mantenne vivo a lungo, nei regni romano-germanici, l’ideale dell’Impero: si pensi che ogni re fino a Reccesvindo nel VII sec. assunse il nome di Flavius quasi a voler indicare una discendenza dalla famiglia imperale, in omaggio a Costantino il fondatore del trono di Costantinopoli) L’impero Romano
- Storia^ : I Visigoti, ramo occidentale del gruppo dei goti^ originari della Scandinavia , si convertirono parzialmente all'arianesimo con il vescovo Wulfila.
Storia : I Burgundi, anch’essi originari della Scandinavia ,
Storia : La Storia degli Ostrogoti in Italia è direttamente connessa alla caduta dell’impero romano d’Occidente.
La volgarizzazione del diritto romano investe ogni settore giuridico : a. la fonti dottrinali : con volgarizzazione delle fonti dottrinali si intende (1) La semplificazione di testi classici romani: Durante il dominato^1 i poteri imperiali vengono dilatando approssimandosi alle vette dell’assolutismo, ossia di quell’istituto che prevede la legittimazione di qualsiasi comportamento del governante. Tuttavia nonostante la presenza sempre più ingombrante del monarca nella produzione del diritto nessuno si sognò d’interrompere formalmente la tradizione dei gloriosi iura, principi estrapolati dagli Editti pretorii o da opere di giureconsulti celebri del passato che, specialmente gli ultimi, se espressi su previa autorizzazione del princeps ( respondendi auctoritate ), avrebbero avuto efficacia di legge. Per mettere ordine nell’enorme mole di materiale lasciato dai giuristi classici , nel 426 d.C. l’imperatore d’Occidente Valentiniano III emanò una costituzione nota come “legge delle citazioni” : fu stabilito che a) quando le opinioni su una stessa questione dei celebratissimi Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino fossero concordi godevano di efficacia vincolante. b) quando i pareri fossero discordi, bisognava seguire l’opinione della maggioranza; c) in caso di parità numerica degli opposti giudizi prevaleva il responso di Papiniano d) se questi non si era pronunciati, il giudice poteva seguire il parere che riteneva più giusto. Per cui gli iura rimasero fonti dottrinali del diritto separate dalle leges fino a quando Giustiniano, promulgando il Digesto non li trasformò in leges anch’essi ma fu necessario adattarne l’uso ai tempi nuovi segnati da una grande decadenza culturale : ed è per questo che nella giurisprudenza dell’età tardo-antica si trovano opere di rielaborazione e commento degli iura, con particolare riferimento agli scritti di Gaio, Paolo e Ulpiano che consistevano in compendi o parafrasi spesso non fedeli all’originale.
b) la prassi giuridica : con “volgarizzazione nella prassi giuridica" si intende l'introduzione nell'ordinamento giuridico di nuovi istituti, non concepiti nel pensiero giuridico romano classico o da esso vietati che costituiranno il fondamento del diritto feudale Medioevale. La volgarizzazione nella prassi giuridica mette in luce come il fenomeno della volgarizzazione è un fenomeno complesso in quanto può creare disposizioni in contrasto con il diritto ufficiale (1) Il Colonato originariamente il colono era un uomo libero, legato al padrone da un rapporto contrattuale di affittanza, non di servitù, in quanto tenuto a pagare al proprietario del fondo agricolo canoni in natura e prestazioni personali (corvée) in cambio della possibilità di trattenere una parte del raccolto per sfamare la propria famiglia. Diocleziano vincolò il colono alla terra al fine di garantire che nessun fondo divenisse improduttivo, sancendo a) che nella vendita del fondo veniva venduto anche il colono b) che la condizione di colonus (lavoratore agricolo) fosse trasmessa di padre in figlio come mestiere ereditario, c) che era possibile rivendicare i propri coloni. Se con il cristianesimo la condizione degli schiavi migliora quella del colono no: egli è assoggettato a forme di punizione che non rientrano nella normale legislazione, infatti se tenta la fuga può essere messo in catene, se è eretico può essere flagellato, se contrae matrimonio con una donna libera gli può essere data una castigatio e per di più gli vengono vietate una serie possibilità tra cui quella di chiamare in giudizio il dominus. L’obbligo di prestare opere del colono si trasforma quindi in una soggezione personale al proprietario che viene spesso definita oggi “servitù della gleba” e il rapporto privatistico viene caricato di forti tinte pubblicistiche. (2) Il Patrocinium: consiste nel trasferire azioni giudiziarie o negozi di un soggetto ad un altro soggetto , che si trova in una posizione sociale privilegiata , al fine di far pesare l’autorità di cui questo godeva, il quale accorda la propria protezione in cambio della fedeltà e della sottomissione del soggetto debole che l'ha richiesta. Questo istituto conosce un'ampia diffusione nella società tardo imperiale sebbene fosse formalmente proibito dalle legislazioni del tempo (dall’’Editto di Teodorico del VI secolo, dal Codice Teodosiano del 438 d.C. e, successivamente, dal Codice Giustinianeo del 534 d.C ) a causa del costosissimo meccanismo fiscale : Diocleziano aveva introdotto la capitatio-iugatio, un’imposta fondiaria, il cui valore annuale veniva determinato commisurandolo ai bisogni dello Stato e non al reddito reale dei soggetti, che gravava soprattutto sui piccoli coltivatori in quanto i potenti latifondisti potevano trovare un modo di alleviarlo servendosi dell’ autopragia, un privilegio che consentiva loro di evitare l’inesorabile controllo degli esattori locali e di versare l’imposta riducendone l’importo per accordo o furbizia direttamente nelle casse dello Stato. Inoltre l’istituto del patrocinium accoglie i più svariati tipi di soggezione, infatti nella Lex Visigothorum è ammesso e rivolto alla figura dei “Buccellarii ” (termine che nell’ultima revisione della legge visigota viene sostituito da: << qui est in patrocinium>>) milites privati, previsti dal codice di Eurico, che assicuravano al potente protezione e servigi in cambio di doni temporanei, che sovente consistono in terre, per la durata dell’“ obsequium ”. Questo rapporto di patrocinio si instaura con la commendatio , rito per il quale il soggetto che si pone al servizio dell’altro mette nelle mani dell’altro questo commendatio e crea un rapporto bilaterale che si basa sulla fedeltà. E' ravvisabile in tale rapporto subalterno quello che sarà poi il fondamento del rapporto feudale medievale ????
II. Non è corretto pensare che il Breviario Alariciano fosse utilizzato per scopi meramente didattici, alla formazione del giurista come ha sostenuto il D’Ors alla luce del fatto che i Romani potevano ricorrere alla romanizzante legge visigotica senza che il Breviario fosse necessario, in quanto ha così arbitrariamente anticipato di un secolo e mezzo la situazione sancita solo da Reccesvindo nel 654. III. Il Breviarum Alariciano era considerato << lex mundialis>> (Così defintio da Isidoro nel concilio di Siviglia nel 619 ) in quanto serviva da deposito di regole sia per l’interpretazione sia per colmare le lacune della Lex Visigothorum, esercitando in tal modo occasionalmente anche quelle funzioni sussidiarie che molto più tardi caratterizzeranno il Diritto comune, rappresentando dunque una vaga prefigurazione del Diritto comune tardo-medievale? (2) Presso i Burgundi : la “ Lex Romana Burgundionum " e la " Lex Burgundionum ”
Legis Salicae ” , un piccolo complesso normativo di marca germanica , scaturito da un accordo tra il popolo Franco e i suoi maggiorenti, che consisteva in una serie di capitoli quasi tutti diretti a stabilire, mediante tabelle di valori, pene pecuniarie per i reati, in modo da evitare la vendetta privata o la faida; (4) Presso gli Ostrogoti: l’ " ' Editto di Teodorico ” : dubbi sull’appartenenza di tale editto a Teodorico il Grande derivano da quanto sostenuto dai Goti a Belisario, spedito circa mezzo secolo più tardi da Giustiniano per riconquistare l’Italia: i Goti sostennero che né Teodorico né i suoi successori si erano mai permessi di far leggi, e non avevano quindi mai violato il monopolio normativo dell’imperatore. Come si conciliava tale affermazione con la presenza presso i Goti dell’Editto di Teodorico? I. Alcuni (Rasi) sostengono che l’autore dell’editto non sia Teodorico re d’Italia ma Teodorico II Visigoto, il fratello e predecessore di Eurico II. Altri lo attribuiscono a Tedorico re degli Ostrogoti in quanto considerano alcuni indizi sull’italianità ( a ; b) e la coerenza con le altre legislazioni barbare (c;d) : a) Il cap.111 nomina espressamente la città di Roma quando vieta che si facciano sepolture al suo interno: si sa che la regola vigeva ab antiquo per Roma ed è difficile ammettere che l’avesse adottata un re straniero cui la città non era soggetta b) Alcuni capitoli dell’Editto sono sopravvissuti nella documentazione italiana dell’alto Medioevo e sono stati spesso ritrovati nel Codice giustinianeo, un libro che non ebbe applicazione e non fu usato al di fuori dell’Italia. c) L’editto segue una politica normativa analoga a quella dei regni romano-barbarici che non apportava nessuna novità al complesso normativo e dunque non lasciava affiorare alcun proposito di usurpazione del potere legislativo di Costantnopoli: l’Editto di Teodorico rappresenta una volgarizzazione degli istituti romani essenziali attuata mediante la parafrasi di frammenti tratti o dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, o dal Teodosiano, o dalle Sentenze dello pseudo-Paolo al fine di convertire una formazione di milites foederati in una società civile, abituando i primi a sottoporsi a leggi scritte e a trattare con i vecchi abitanti usando il loro diritto. Per tale ragione Teodorico diede all’editto efficacia territoriale dato che dichiarò di destinarlo a Goti e Romani, e per le cause tra Goti o tra consorti Goti e Romani si nominò uno speciale magistrato, il comes gothorum proveniente dalle file dell’esercito affiancato da un prudens romano. d) Il titolo di Edictum non richiama affatto gli editti generali dell’imperatore che erano leggi, ma quelli dei magistrati provinciali, adoperati per pubblicare in loco - o vulgari- secondo la terminologia latina ufficiale le costituzioni dei monarchi. L’Editto si sostanzia infatti in una forma di pubblicazione delle norme romane , che è anche volgarizzazione perché i testi sono semplificati e resi accessibili al suo popolo.