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Invasioni barbariche docsity, Appunti di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

le invasioni barbariche e la volgarizzazione del diritto romano

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 13/02/2016

Lumpa94
Lumpa94 🇮🇹

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I. LE INVASIONI BARBARICHE E I REGNI ROMANO-BARBARICI (IV sec.):
il diritto romano nella sua forma volgarizzata
STORIA
Non è corretto parlare di invasioni barbariche” come campagne militari ordinate alla conquista
stabile di territorio da strappare alla sovranità romana, bensì esse vanno collegate allo stabilirsi
delle popolazioni barbariche, intorno al IV sec., nei territori dell’impero Romano in quanto
arruolate a scopi militari: il loro ingaggio era sembrato ottimo sistema per sopperire alla scarsità
delle legioni, per sfruttare la passione dei barbari per la guerra e scacciare al contempo l’incubo
delle loro razzie. Al tempo esisteva una regola di ospitalità che prevedeva che le milizie trasferite
in una zona ricevessero 1/3 delle entrate di quella zona; tuttavia nel caso in cui tali entrate non
fossero sufficienti o l’Impero non pagasse, poteva accadere che talune unità germaniche si
ribellassero, vagassero da una regione all’altra e forti della forza delle armi
s’impadronissero dell’Impero.
I barbari dunque potevano diventare nemici degli imperatori che non avevano mantenuto
promesse, che non li avevano pagati o avevano mostrato ingratitudine ma non furono quasi
mai nemici dell’Impero, in quanto milite foderati (stretti da un foedus con il trono) che avevano
combattuto sotto le bandiere di Roma, e non di rado mostrarono di subire il fascino della
romanità.
Il “mito della romanità” mantenne vivo a lungo, nei regni romano-germanici, l’ideale dell’Impero: si
pensi che ogni re fino a Reccesvindo nel VII sec. assunse il nome di Flavius quasi a voler
indicare una discendenza dalla famiglia imperale, in omaggio a Costantino il fondatore del trono
di Costantinopoli)
L’impero Romano
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I. LE INVASIONI BARBARICHE E I REGNI ROMANO-BARBARICI (IV sec.):

il diritto romano nella sua forma volgarizzata

STORIA

Non è corretto parlare di “invasioni barbariche” come campagne militari ordinate alla conquista stabile di territorio da strappare alla sovranità romana, bensì esse vanno collegate allo stabilirsi delle popolazioni barbariche, intorno al IV sec. , nei territori dell’impero Romano in quanto arruolate a scopi militari : il loro ingaggio era sembrato ottimo sistema per sopperire alla scarsità delle legioni, per sfruttare la passione dei barbari per la guerra e scacciare al contempo l’incubo delle loro razzie. Al tempo esisteva una regola di ospitalità che prevedeva che le milizie trasferite in una zona ricevessero 1/3 delle entrate di quella zona; tuttavia nel caso in cui tali entrate non fossero sufficienti o l’Impero non pagasse, poteva accadere che talune unità germaniche si ribellassero, vagassero da una regione all’altra e forti della forza delle armi s’impadronissero dell’Impero. I barbari dunque potevano diventare nemici degli imperatori che non avevano mantenuto promesse, che non li avevano pagati o avevano mostrato ingratitudine ma non furono quasi mai nemici dell’Impero, in quanto milite foderati (stretti da un foedus con il trono) che avevano combattuto sotto le bandiere di Roma, e non di rado mostrarono di subire il fascino della romanità. Il “mito della romanità” mantenne vivo a lungo, nei regni romano-germanici, l’ideale dell’Impero: si pensi che ogni re fino a Reccesvindo nel VII sec. assunse il nome di Flavius quasi a voler indicare una discendenza dalla famiglia imperale, in omaggio a Costantino il fondatore del trono di Costantinopoli) L’impero Romano

“I VISIGOTI”

- Storia^ : I Visigoti, ramo occidentale del gruppo dei goti^ originari della Scandinavia , si convertirono parzialmente all'arianesimo con il vescovo Wulfila.

  • (^) La storia dei Visigoti come storia del popolo autonomo e non più come parte della famiglia gotica indifferenziata, ha inizio dopo la metà del III secolo sul confine nord-orientale dell'Impero Romano, sulla sponda sinistra del Danubio, in quella regione che era stata parte dell'impero ed era conosciuta come Dacia. In queste terre abitate dai visogoti iniziarono a far pressione gli Unni costringendo i Visigoti a ritirarsi. L'imperatore romano d’Oriente Valente (di religione ariana), nel 376, li accolse e consentì loro di stabilirsi in Tracia, nei Carpazi e nella Moldavia. Poco dopo però si ribellarono alle condizioni con cui erano stati accolti e fissatisi nella Tracia e sconfissero lo stesso imperatore ad Adrianopoli (378).
  • (^) Graziano ereditò in via dinastica la parte orientale dell'impero alla morte dello zio Valente. Dopo essersi appropriato di tutto l'impero romano, nominò uno dei suoi generali, Teodosio I, imperatore d'Oriente. Egli governò in occidente, assieme a Valentiniano II dal 378 al 383, e poi da solo fino al 395. Teodosio I riuscì a salvare la parte orientale dell'impero, arruolando molti eserciti mercenari barbari al proprio servizio: raggiunse con i Visigoti, in cambio di terre nella Mesia inferiore, compresa tra i Balcani a Sud, il Ponto a Est, il Danubio a Nord, la Dalmazia e la Pannonia a ovest, un foedus nel 382. Dopo la morte di Graziano e di Valentiniano II, prese il controllo anche della parte occidentale dell'impero romano. Egli fu l'ultimo imperatore romano, con l'impero romano unificato sotto lo stesso imperatore. Egli impose il Cristianesimo come religione ufficiale di tutto l'impero romano. - Alla morte di Teodosio (395) il regno si divise tra i suoi figli: Onorio ottenne l’Occidente (ma avendo 11 anni era sotto la tutela del generale Stilicone) e Arcadio l’Oriente (ma essendo debole di mente era stato affidato alale cure del prefetto del pretorio Rufino). Alarico, acclamato duce dei Visigoti, invase la Macedonia e la Grecia, e venne a patti con l’imperatore romano d’Oriente Arcadio che gli conferì la carica di magister militum e gli affidò il governo dell'Illirico, per cui il suo popolo, da stipendiato, assumeva una sua autonomia e si affiancava ai Romani, pur diviso da questi se non altro per la religione (i Visigoti erano ariani). Dopo una nuova rivolta, nel 401 egli condusse i Visigoti in Italia. Dopo aver conquistato senza resistenze Venezia e Milano, furono respinti una prima volta da Stilicone, (battaglia di Pollenzo, 402 ). Firmarono un trattato che li condusse temporaneamente in Dalmazia e nel Norico. Ma nel 408 Alarico ruppe il patto e invase per la seconda volta l'Italia giunse fino a Roma, che fu saccheggiata (410 ) nell'impossibilità di giungere a un accordo con l'imperatore. Quindi Alarico, portando con se Galla Placidia, la sorella di Onorio, puntò verso sud avendo come meta l’Africa, ma lo colse morte improvvisa nei pressi di Reggio; secondo il racconto di Giordane, fu sepolto nell'alveo del fiume Busento.
  • (^) Dopo la morte di Alarico, fu il cognato Ataulfo a intraprendere la riconciliazione con l'impero: egli ricominciò a combattere come federato sotto le bandiere di Onorio contro l’usurpatore Giovino conducendo i Visigoti in Gallia. Egli sposò Galla Placida, sorella di Onorio (414) e il matrimonio accrebbe quel sentimento filosofano del re che fu una delle cause del suo assassinio nel 415: si narra infatti che egli avesse a lungo progettato di sostituire all’impero di Roma un impero dei Goti, di cui avrebbe potuto essere l’iniziatore. Tuttavia egli era consapevole che il progetto sarebbe stato di difficile attuazione, dal momento che i Goti, nella loro “sfrenata barbarie” non avrebbero mai saputo emulare i Romani legiferando e facendo rispettare quelle leggi necessarie all’esistenza stessa di una Repubblica.

“I BURGUNDI”

Storia : I Burgundi, anch’essi originari della Scandinavia ,

  • (^) Stanziati nel I° sec. in Pomerania ( regione storica e geografica situata nel nord della Polonia e della Germania sulla costa meridionale del mar Baltico tra e oltre i fiumi Vistola e Oder fino ai fiumi Recknitz a ovest e Noteć a sud) e nella zona della Netze e della Vistola, migrarono poi verso Sud insieme ai Vandali.
  • (^) Nella grande invasione della Gallia del V° sec. entrarono nel territorio dell’Impero stanziandosi sulla riva occidentale e romana del Reno, fra Worms (l’allora Borbetomagus) e Magonza, dove formarono un loro Regno, con capitale Worms.
  • (^) Nonostante furono riconosciuti milites foederati dall’imperatore Onorio , traversarono il Reno ed entrarono in Gallia con propositi feroci e da nemici dei Romani. Nel 437 il generale Ezio, con l’aiuto dell’allora alleato Attila re degli Unni, in una terribile battaglia stroncò i loro sogni di grandezza e stanziò i vinti burgundi nella Sapaudia - il territorio sotto il lago di Lemano, da cui prende il nome l’attuale Savoia, e ne fece milites foederati.
  • (^) Nel V sec. il regno si espande nella regione circostante e con il re Gundobado ebbe inizio un rapido processo di romanizzazione (la lex Burgundionum esibisce un contenuto romano-volgare attutito solo da qualche atteggiamento di gusto germanico) e convertiti al cattolicesimo, i Burgundi persero le loro caratteristiche germaniche.
  • (^) Il declino dei Burgundi cominciò quando il Regno restò stretto tra Franchi e Ostrogoti ; gli uni e gli altri lo invasero sotto i discendenti di Gundobaldo e nel 534 gli eredi di Clodoveo lo soppressero. Tuttavia pur essendo incorporati nel Regno Franco, essi mantennero il loro diritto. Spostamenti dei Burgundi Regno burgundo

“GLI OSTROGOTI”

Storia : La Storia degli Ostrogoti in Italia è direttamente connessa alla caduta dell’impero romano d’Occidente.

  • (^) Nel 475 , in Oriente l’imperatore Zenone era stato spodestato dal cognato Basilisco; in Occidente Giulio Nepote era stato destituito dal patrizio Oreste che aveva messo al suo posto, come imperatore fantoccio, il proprio figlio Romolo, da allora chiamato per la giovane età Romolo Augustolo.
  • (^) Nel 476 Romolo Augustolo viene detronizzato da Odoacre, comandante delle guardie imperiali senza però eleggere un nuovo imperatore (il conte Marcellino d’Illiria meno di cinquant’anni dopo il fatto, affermò che l’Impero instaurato da un Augusto con un Augustolo era morto).
  • (^) Odoacre aveva ottenuto il titolo di rex dai suoi Germani, aveva occupato l’Italia ma non aveva il riconoscimento del potere da parte bizantina, il che doveva avvenire mediante l’attribuzione del patriziato. Riuscì a ottenere che il Senato di Roma spedisse un’ambasceria a Zenone, reinsediato da Teodorico, re degli Ostrogoti, sul trono di Costantinopoli nell’estate del 447 per chiedere che gli fosse conferito il patriziato ma questi rifiutò. Non si sa se Odoacre sia rimasto privo tutta la sua vita dell’ambito patriziato ma ciò non toglie che all’atto pratico egli esercitò certamente i poteri con pienezza ma nel rispetto di Roma e delle istituzioni preesistenti.
  • (^) Nel 488 Teodorico, alla testa del suo popolo, partì per l’Italia per spodestare Odoacre (non si sa se l’idea fosse partita da lui stesso, potente alla Corte di Costantinopoli per aver aiutato Zenone a riconquistare il trono, o da Zenone).
  • (^) Nel 493 Teodorico riuscì a chiudere Odoacre entro le mura di Ravenna. Per indurlo a capitolare strinse il patto di spartire con lui il regno , poi lo invitò a un banchetto e lo assassinò, prendendo il suo posto al governo del regno di Italia (non è certo che Teodorico avesse ricevuto da Zenone la delega a governare in attesa che l’imperatore fosse venuto a prendere possesso dei territori conquistati e questo ha sollevato dubbi riguardo alla paternità dell’ “ Editto di Teodorico ”).
  • (^) L'uccisione di Odoacre segnò l'inizio del dominio degli Ostrogoti in Italia, a cui capitale era Ravenna, dominio che rappresentò un lungo periodo di pace e stabilità, fino al 553 quando l’ultimo re dei Goti fu ucciso durante la riconquista dell’Italia da parte di Giustiniano.
  • (^) Il 13 agosto 554 , con la promulgazione a Costantinopoli da parte di Giustiniano di una “prammatica sanzione” (pro petitione Vigilii), lutti i territori dell'Italia rientravano sotto la legislazione dell'Impero bizantino Regno Ostrogoto Spostamenti degli Ostrogoti

La volgarizzazione del diritto romano investe ogni settore giuridico : a. la fonti dottrinali : con volgarizzazione delle fonti dottrinali si intende (1) La semplificazione di testi classici romani: Durante il dominato^1 i poteri imperiali vengono dilatando approssimandosi alle vette dell’assolutismo, ossia di quell’istituto che prevede la legittimazione di qualsiasi comportamento del governante. Tuttavia nonostante la presenza sempre più ingombrante del monarca nella produzione del diritto nessuno si sognò d’interrompere formalmente la tradizione dei gloriosi iura, principi estrapolati dagli Editti pretorii o da opere di giureconsulti celebri del passato che, specialmente gli ultimi, se espressi su previa autorizzazione del princeps ( respondendi auctoritate ), avrebbero avuto efficacia di legge. Per mettere ordine nell’enorme mole di materiale lasciato dai giuristi classici , nel 426 d.C. l’imperatore d’Occidente Valentiniano III emanò una costituzione nota come “legge delle citazioni” : fu stabilito che a) quando le opinioni su una stessa questione dei celebratissimi Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino fossero concordi godevano di efficacia vincolante. b) quando i pareri fossero discordi, bisognava seguire l’opinione della maggioranza; c) in caso di parità numerica degli opposti giudizi prevaleva il responso di Papiniano d) se questi non si era pronunciati, il giudice poteva seguire il parere che riteneva più giusto. Per cui gli iura rimasero fonti dottrinali del diritto separate dalle leges fino a quando Giustiniano, promulgando il Digesto non li trasformò in leges anch’essi ma fu necessario adattarne l’uso ai tempi nuovi segnati da una grande decadenza culturale : ed è per questo che nella giurisprudenza dell’età tardo-antica si trovano opere di rielaborazione e commento degli iura, con particolare riferimento agli scritti di Gaio, Paolo e Ulpiano che consistevano in compendi o parafrasi spesso non fedeli all’originale.

  • (^) Le Pauli receptae sententiae, sono una raccolta di brani tratti da opere del giurista Paolo e altri giureconsulti classici (per tale ragione chiamata anche Sentenze dello pseudo- paolo) i cui testi si presentano sostanzialmente alterati rispetto agli originali data la necessità di adeguare gli stessi alle trasformazioni del diritto romano subite tra il III e IV sec. Tale raccolta è contenuta nel codice Teodosiano, parti di essa non rinvenibili nella Lex Romana Wisigothorum, nella Lex Romana Burgundionum e nell’Editto di Teodorico.
  • (^) I Tituli ex corpore Ulpiani opera della giurisprudenza post-classica romana conteneva brani tratti dalla raccolta di Ulpiano ma semplificati. Taluni pezzi vennero inseriti nel Digesto lasciando loro il titolo di Liber singularis regularum e conservando l’attribuzione a Ulpiano.
  • (^) L’ Epitome Gai costituisce un riassunto delle Institutiones di Gaio contenuto nella lex Romana Visigothorum. (2) La produzione di testi da parte della dottrina di questi secolo che è di fatto una dottrina in decadenza (rispetto a quella del diritto romano classico): La Collatio legum Mosaicarum et Romanarum (raccolta e confronto di norme romane, che si fermano a Costantino, e norme canoniche) la Consulatio veteris cuiusdam iureconsulti sono esempi di volgarizzazione (pareri resi da un giurista, il cui livello è bassissimo, a un avvocato). (^1) Dominato :Con il termine Dominato o Signoria si intende nell'ambito della storia romana la forma di governo dell'Impero successiva al Principato,iniziata con Diocleziano nel 285 d.C. e durata fino alla fine dell’Impero d’Occidente, caratterizzata dal dispotismo: l'imperatore, non più contrastato dai residui delle antiche istituzioni della Repubblica romana, poteva disporre dell'Impero come se fosse una proprietà privata, ovvero da padrone e signore, cioè dominus, da cui la definizione di dominatus

b) la prassi giuridica : con “volgarizzazione nella prassi giuridica" si intende l'introduzione nell'ordinamento giuridico di nuovi istituti, non concepiti nel pensiero giuridico romano classico o da esso vietati che costituiranno il fondamento del diritto feudale Medioevale. La volgarizzazione nella prassi giuridica mette in luce come il fenomeno della volgarizzazione è un fenomeno complesso in quanto può creare disposizioni in contrasto con il diritto ufficiale (1) Il Colonato originariamente il colono era un uomo libero, legato al padrone da un rapporto contrattuale di affittanza, non di servitù, in quanto tenuto a pagare al proprietario del fondo agricolo canoni in natura e prestazioni personali (corvée) in cambio della possibilità di trattenere una parte del raccolto per sfamare la propria famiglia. Diocleziano vincolò il colono alla terra al fine di garantire che nessun fondo divenisse improduttivo, sancendo a) che nella vendita del fondo veniva venduto anche il colono b) che la condizione di colonus (lavoratore agricolo) fosse trasmessa di padre in figlio come mestiere ereditario, c) che era possibile rivendicare i propri coloni. Se con il cristianesimo la condizione degli schiavi migliora quella del colono no: egli è assoggettato a forme di punizione che non rientrano nella normale legislazione, infatti se tenta la fuga può essere messo in catene, se è eretico può essere flagellato, se contrae matrimonio con una donna libera gli può essere data una castigatio e per di più gli vengono vietate una serie possibilità tra cui quella di chiamare in giudizio il dominus. L’obbligo di prestare opere del colono si trasforma quindi in una soggezione personale al proprietario che viene spesso definita oggi “servitù della gleba” e il rapporto privatistico viene caricato di forti tinte pubblicistiche. (2) Il Patrocinium: consiste nel trasferire azioni giudiziarie o negozi di un soggetto ad un altro soggetto , che si trova in una posizione sociale privilegiata , al fine di far pesare l’autorità di cui questo godeva, il quale accorda la propria protezione in cambio della fedeltà e della sottomissione del soggetto debole che l'ha richiesta. Questo istituto conosce un'ampia diffusione nella società tardo imperiale sebbene fosse formalmente proibito dalle legislazioni del tempo (dall’’Editto di Teodorico del VI secolo, dal Codice Teodosiano del 438 d.C. e, successivamente, dal Codice Giustinianeo del 534 d.C ) a causa del costosissimo meccanismo fiscale : Diocleziano aveva introdotto la capitatio-iugatio, un’imposta fondiaria, il cui valore annuale veniva determinato commisurandolo ai bisogni dello Stato e non al reddito reale dei soggetti, che gravava soprattutto sui piccoli coltivatori in quanto i potenti latifondisti potevano trovare un modo di alleviarlo servendosi dell’ autopragia, un privilegio che consentiva loro di evitare l’inesorabile controllo degli esattori locali e di versare l’imposta riducendone l’importo per accordo o furbizia direttamente nelle casse dello Stato. Inoltre l’istituto del patrocinium accoglie i più svariati tipi di soggezione, infatti nella Lex Visigothorum è ammesso e rivolto alla figura dei “Buccellarii ” (termine che nell’ultima revisione della legge visigota viene sostituito da: << qui est in patrocinium>>) milites privati, previsti dal codice di Eurico, che assicuravano al potente protezione e servigi in cambio di doni temporanei, che sovente consistono in terre, per la durata dell’“ obsequium ”. Questo rapporto di patrocinio si instaura con la commendatio , rito per il quale il soggetto che si pone al servizio dell’altro mette nelle mani dell’altro questo commendatio e crea un rapporto bilaterale che si basa sulla fedeltà. E' ravvisabile in tale rapporto subalterno quello che sarà poi il fondamento del rapporto feudale medievale ????

II. Non è corretto pensare che il Breviario Alariciano fosse utilizzato per scopi meramente didattici, alla formazione del giurista come ha sostenuto il D’Ors alla luce del fatto che i Romani potevano ricorrere alla romanizzante legge visigotica senza che il Breviario fosse necessario, in quanto ha così arbitrariamente anticipato di un secolo e mezzo la situazione sancita solo da Reccesvindo nel 654. III. Il Breviarum Alariciano era considerato << lex mundialis>> (Così defintio da Isidoro nel concilio di Siviglia nel 619 ) in quanto serviva da deposito di regole sia per l’interpretazione sia per colmare le lacune della Lex Visigothorum, esercitando in tal modo occasionalmente anche quelle funzioni sussidiarie che molto più tardi caratterizzeranno il Diritto comune, rappresentando dunque una vaga prefigurazione del Diritto comune tardo-medievale? (2) Presso i Burgundi : la “ Lex Romana Burgundionum " e la " Lex Burgundionum

  • (^) Lex Romana Burgundionum. Non sappiamo se sia posteriore alla Lex Romana Wisigothorum del 506 perché utilizza le stesse fonti romane (il Codice Teodosiano, qualcosa del gregoriano e dell’Ermogeniano; le Sententiae dello pseudo-Paolo e il Liber Gai) però molto più volgarizzate (testi romani sono parafrasati e non come nel Breviarum riprodotti nel testo originale).
  • (^) Lex Burgundionum o Liber costitutionum o Lex Gundobada scritta prima del 501 da Gundobado, re burgundo che professava una grande devozione nei confronti dell’imperatore e dell’Impero. Più conservativa rispetto alle consuetudini germaniche (propensione per le pene pecuniarie) rispetto alla lex Visigthorum. Vi sono disposizioni chiaramente rivolte ad entrambi i gruppi etnici I. Il bipolarismo normativo è ben lungi dall’esprimere il principio di personalità del diritto come chiaramente espresso da Gundobado nella prefazione della Lex Burgundionum (mentre al riguardo nulla diceva lex Visigothorum) : <>. La semplicità del testo della lex Bungundionum deriva dalla necessità di mitigare nei barbari il trauma dell’ingresso in un regime di norme scritte, esibendo al contempo un contenuto abbastanza romano-volgare per consentirne l’uso nei rapporti con la popolazione autoctona. II. Anche i burgundi consideravano la legge romana << lex mundialis >> in quanto laddove non si esprimeva la lex Burgundionum si ricorreva alla lex Romana Burgundionum, tuttavia questa si mostra insufficiente tanto da richiedere che se ne integrasse la consultazione ricorrendo alla Lex Romana Wisigothorum. (3) Presso i Franchi: Il destino di avere una doppia legislazione di stampo romano, l’una designata sul modello del diritto ufficiale, l’altra su quello volgare, non toccò ai Franchi presso i quali già ai tempi di Clodoveo era in vigore il nucleo originario del loro " Pactus^2 (^2) Pactus :L’attribuzione del nome “patto” alle prime raccolte normative è stato naturalmente inteso come corollario della concezione pattizia che i germani avrebbero avuto della legge, intesa come una sorta di accordo tra il re e il popolo. A leggere bene il proemio del Pactus legis Salicae si apprende però che il pactus era corso non tra il re e il popolo ma tra il popolo e i maggiorenti quindi si trattava di una composizione politica di uno scontro tra ceti preliminare alla norma deliberata invece da un’assemblea investita di poteri legislativi. Allora appare più giusto considerare che il termine “patto” nella lingua volgare tardo antica conservava ancora evidenti agganci con la radice pax, e vari indizi inducono a pensare che i primi pacti legis dovessero il nome al fatto che provenivano da una “pace” e che intendevano mantenerla, sventando in particolare la minaccia delle faide: lo rileva il posto preminente dato nei patti normativi agli elenchi delle compositiones pecuniarie dei reati, specie di pene/risarcimenti funzionali per l’appunto al ristabilimento della pace tra privati. (nota di Cortese)

Legis Salicae , un piccolo complesso normativo di marca germanica , scaturito da un accordo tra il popolo Franco e i suoi maggiorenti, che consisteva in una serie di capitoli quasi tutti diretti a stabilire, mediante tabelle di valori, pene pecuniarie per i reati, in modo da evitare la vendetta privata o la faida; (4) Presso gli Ostrogoti: l’ " ' Editto di Teodorico ” : dubbi sull’appartenenza di tale editto a Teodorico il Grande derivano da quanto sostenuto dai Goti a Belisario, spedito circa mezzo secolo più tardi da Giustiniano per riconquistare l’Italia: i Goti sostennero che né Teodorico né i suoi successori si erano mai permessi di far leggi, e non avevano quindi mai violato il monopolio normativo dell’imperatore. Come si conciliava tale affermazione con la presenza presso i Goti dell’Editto di Teodorico? I. Alcuni (Rasi) sostengono che l’autore dell’editto non sia Teodorico re d’Italia ma Teodorico II Visigoto, il fratello e predecessore di Eurico II. Altri lo attribuiscono a Tedorico re degli Ostrogoti in quanto considerano alcuni indizi sull’italianità ( a ; b) e la coerenza con le altre legislazioni barbare (c;d) : a) Il cap.111 nomina espressamente la città di Roma quando vieta che si facciano sepolture al suo interno: si sa che la regola vigeva ab antiquo per Roma ed è difficile ammettere che l’avesse adottata un re straniero cui la città non era soggetta b) Alcuni capitoli dell’Editto sono sopravvissuti nella documentazione italiana dell’alto Medioevo e sono stati spesso ritrovati nel Codice giustinianeo, un libro che non ebbe applicazione e non fu usato al di fuori dell’Italia. c) L’editto segue una politica normativa analoga a quella dei regni romano-barbarici che non apportava nessuna novità al complesso normativo e dunque non lasciava affiorare alcun proposito di usurpazione del potere legislativo di Costantnopoli: l’Editto di Teodorico rappresenta una volgarizzazione degli istituti romani essenziali attuata mediante la parafrasi di frammenti tratti o dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, o dal Teodosiano, o dalle Sentenze dello pseudo-Paolo al fine di convertire una formazione di milites foederati in una società civile, abituando i primi a sottoporsi a leggi scritte e a trattare con i vecchi abitanti usando il loro diritto. Per tale ragione Teodorico diede all’editto efficacia territoriale dato che dichiarò di destinarlo a Goti e Romani, e per le cause tra Goti o tra consorti Goti e Romani si nominò uno speciale magistrato, il comes gothorum proveniente dalle file dell’esercito affiancato da un prudens romano. d) Il titolo di Edictum non richiama affatto gli editti generali dell’imperatore che erano leggi, ma quelli dei magistrati provinciali, adoperati per pubblicare in loco - o vulgari- secondo la terminologia latina ufficiale le costituzioni dei monarchi. L’Editto si sostanzia infatti in una forma di pubblicazione delle norme romane , che è anche volgarizzazione perché i testi sono semplificati e resi accessibili al suo popolo.