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Introduzione allo Stato: Sovranità, Territorio, Forme di Governo, Appunti di Diritto Pubblico

Una introduzione alla comprensione del concetto di Stato, sovranità, territorio e forme di governo. Esplora il significato di una disposizione scritta del legislatore e la norma, i soggetti esterni all'ordinamento nazionale e la sovranità, il territorio e i suoi confini, la forma di Stato e il modo in cui il potere politico è distribuito. Il testo inoltre discute le forme di governo, tra cui lo Stato liberale, democratico-costituzionale, totale e confessionale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 15/01/2021

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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
Le norme Lezione 1
-Il diritto è un’insieme di norme giuridiche che ci permette di convivere in modo civile evitando il
caos.
-Le norme giuridiche sono diverse dalle norme sociali (regole morali, religiose, etniche) perchè
sono caratterizzate dalla coattività, sono coercitive, (devono essere osservate, il mancato rispetto di
queste comporta l’applicazione di sanzioni).
-Il rispetto della norma giuridica è garantito dal ricorso alla <<forza pubblica>> attraverso
meccanismi sanzionatori volti a reprimerne la violazione.
-Le norme sociali sono affidate all’adesione spontanea del gruppo che in caso di trasgressione non
rischia sanzioni.
Norme giuridiche:
precetto: comportamento che deve essere assunto dagli individui (cosa fare e non fare)
sanzione: consiste nella violazione del precetto e consiste in un’azione punitiva al trasgressore.
Il diritto dello stato
-Il diritto ha natura coercitiva (devono essere osservate, non sono rimesse all’adesione spontanea)
-Lo stato ha monopolio della forza legittima (potere di far rispettare le norme imposte dallo stato)
infatti è sovrano
-Il diritto è fortemente legato alle coordiante geografiche e storiche (ogni paese ha le sue norme e
queste nel tempo cambiano).
-Esiste la possibilità che alcune formazioni sociali possono produrre norme giuridiche (nella
misura in cui lo Stato autorizza altre istituzioni a produrre il diritto) per esempio è riconosciuto
dallo Stato lo statuto delle società per azioni.
GIURISPRUDENZA >> interpretazioni che I giudici danno ad una norma per poi applicarla
DOTTRINA >> insieme delle interpretazioni offerte dagli studiosi di diritto volte a comprendere il
significato della regola in modo coerente con il contesto
Norma giuridica
-è quella singola regola precostruita da un corpo sociale e che disciplina in astratto la condotta dei
consociati.
-Può assumere la caratteristica di:
: regole (contenuto dettagliato)
: principi (contenuti molto ampi, generali ex. Art.1)
Disposizione >> enunciato scritto del legislatore, formula linguistica
Norma >> significato di una proposizione normativa o enunciato linguistico attraverso la sua
interpretazione.
-L’attività che consente di estrapolare la norma dalla disposizione si chiama interpretazione
giuridica (giudici, esperti).
Caratteri della norma giuridica
-Generalità: si rivolgono a tutti e tutti le devono rispettare allo stesso modo (no norme at
personam).
-Astrattezza: descrive situazioni generiche/astratte, non I singoli/specifici casi.
ex. la legge non dice “se Mario ruba..”, ma dice “chi ruba va in prigione”.
-Coercicabilità/obbligatorietà: la norma è imposta con la forza e prevede sanzioni in caso di
trasgressione.
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ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Le norme Lezione 1

-Il diritto è un’insieme di norme giuridiche che ci permette di convivere in modo civile evitando il

caos.

-Le norme giuridiche sono diverse dalle norme sociali (regole morali, religiose, etniche) perchè

sono caratterizzate dalla coattività , sono coercitive, (devono essere osservate, il mancato rispetto di

queste comporta l’applicazione di sanzioni).

-Il rispetto della norma giuridica è garantito dal ricorso alla <> attraverso

meccanismi sanzionatori volti a reprimerne la violazione.

-Le norme sociali sono affidate all’adesione spontanea del gruppo che in caso di trasgressione non

rischia sanzioni.

Norme giuridiche:

precetto : comportamento che deve essere assunto dagli individui (cosa fare e non fare)

sanzione : consiste nella violazione del precetto e consiste in un’azione punitiva al trasgressore.

Il diritto dello stato

-Il diritto ha natura coercitiva (devono essere osservate, non sono rimesse all’adesione spontanea)

-Lo stato ha monopolio della forza legittima (potere di far rispettare le norme imposte dallo stato)

infatti è sovrano

-Il diritto è fortemente legato alle coordiante geografiche e storiche (ogni paese ha le sue norme e

queste nel tempo cambiano).

-Esiste la possibilità che alcune formazioni sociali possono produrre norme giuridiche (nella

misura in cui lo Stato autorizza altre istituzioni a produrre il diritto) per esempio è riconosciuto

dallo Stato lo statuto delle società per azioni.

GIURISPRUDENZA >> interpretazioni che I giudici danno ad una norma per poi applicarla

DOTTRINA >> insieme delle interpretazioni offerte dagli studiosi di diritto volte a comprendere il

significato della regola in modo coerente con il contesto

Norma giuridica

-è quella singola regola precostruita da un corpo sociale e che disciplina in astratto la condotta dei

consociati.

-Può assumere la caratteristica di:

: regole (contenuto dettagliato)

: principi (contenuti molto ampi, generali ex. Art.1)

Disposizione >> enunciato scritto del legislatore, formula linguistica

Norma >> significato di una proposizione normativa o enunciato linguistico attraverso la sua

interpretazione.

-L’attività che consente di estrapolare la norma dalla disposizione si chiama interpretazione

giuridica (giudici, esperti).

Caratteri della norma giuridica

  • Generalità: si rivolgono a tutti e tutti le devono rispettare allo stesso modo (no norme at

personam).

  • Astrattezza : descrive situazioni generiche/astratte, non I singoli/specifici casi.

ex. la legge non dice “se Mario ruba..”, ma dice “chi ruba va in prigione”.

  • Coercicabilità/obbligatorietà: la norma è imposta con la forza e prevede sanzioni in caso di

trasgressione.

Effetti sulla comunità prodotti dalla norma giuridica

Possono essere effetti di:

  • Situazioni giuridiche di svantaggio

-In questo caso la norma può imporre:

1.Obbighi >> comportamenti imposti con lo scopo di creare vantaggio a determinati individui (ex. I

genitori hanno l’obbligo di mantenere I figli, il debitore ha l’obbligo di risarcire il creditore)

2.Oneri >> comportamenti non obbligatori, ma che sono finalizzati alla realizzazione di

un’interesse proprio (ex. Onere della prova ovvero chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto si ha

l’onere di fornire le prove dell’esistenza del fatto stesso).

3.Doveri >> comporta l’imposizione di una condotta a vantaggio della comunità intera (ex. Dovere

di contribuire alla spesa pubblica.

  • Situazioni giuridiche di vantggio:
  • Possono creare:

1.diritto soggettivo >> è il potere di uno o più soggetti di esercitare determinate facoltà con la

protezione dell’ ordinamento giuridco (tutela diretta dell’interesse del singolo che chiede

l’applicazione di una norma).

Esempi di diritto soggettivo: diritto di essere pagati per il lavoro svolto, diritto di essere risarciti per

un danno ingiusto, diritto di manifestare il proprio pensiero.

2.Interesse legittimo >> Consiste in una forma di tutela indiretta,

è l’interesse del soggetto che gli organi della P.A. svolgano la loro

funzione ed agiscano nei confronti del cittadino nel rispetto delle norme

giuridiche poste per disciplinare le loro attività.

  • Il privato quando ha a che fare con qualsiasi organo della P.A., ha l’interesse legittimo che la P.A.

agisca nei suoi confronti rispettando le norme giuridiche. La violazione dell’interesse legittimo può

dar luogo a ripartizioni di vario genere; nel caso presentato di seguito, dovremmo presentare ricorso

all’autorità giudiziaria e ottenere la ripetizione dell’esame.

Esempio di interesse legittimo: immaginiamo che uno studente sia stato respinto all’esame di Stato

che all’orale a porre le domande sia stato un solo professore, essendosi allontanati gli altri membri

della commissione. Che cosa si può fare? Sicuramente non si può sostenere di aver diritto alla

promozione. Però sicuramente lo studente ha l’interesse ad essere sottoposto ad un esame regolare.

L’ordinamento chiama questa posizione interesse legittimo.

3.Potestà >> complesso di poteri accordati ad un soggetto per la tutela di un interesse altrui.

Si pensi alla potesstà che I genitori esercitano ei confronti dei figli minorenni. La podestà consiste

nell’esercitare non nell’interesse proprio, ma per tutelare un altro soggetto, infatti I genitori hanno la

podestà di educare I figli.

Soggetti destinatari delle norme giuridiche

-Sono I soggetti su cui le norme proucono gli effetti giuridici visti precedentemente

1.Persone fisiche (singoli soggetti fisici) dotate di:

  • Capacità giuridica >> I soggetti di diritto, per il solo fatto della nascita, sono titolati di diritti,

obblighi e altre situazioni giuridiche soggettive (capcaità di essere titolari di diritti e doveri).

  • Capacità di agire >> capacità di agire per conto proprio (ex. Assumere obblighi contrattuali) e si

ottiene con la maggiore età. Corrisponde all’idoneità del soggetto a porre in essere un’attività

giuridicamente rilevante (consiste nell’acquisto o nell’esercizio di diritti ovvero nell’assunzione di

obblighi) mediante una manifestazione della volontà che l’ordinamento considera a priori cosciente

e consapevole.

Teorie istituzionaliste (Romano, Hauriou)

È l’organizzazione sociale a porre le regole ed a muoverle “come pedine in una scacchiera”

(Romano), nei paesi sia di common law (di origine anglosassone, in cui la base del diritto è formata

da regole e principi elaborati dai giudici attraverso le sentenze), che di civil law: “una società

organizzata è un ordinamento”.

Teorie marxiste-leniniste

Il diritto come sovrastruttura, espressione dell’egemonia della classe borghese: non regola sociale

ma ragione del più forte. Sovrastruttura: Secondo l'ideologia marxista, tutto ciò che, come la

politica, la religione, l'arte, la filosofia e sim., appare come espressione culturale e istituzionale di

un determinato modo di produzione.

La teoria del diritto naturale

La nascita nel XVIII sec. del diritto naturale come “diritto sopra la legge”.

Diritto naturale: dottrina che afferma l’esistenza di un insieme di norme universali, fondate sulla

natura stessa (da alcuni identificata con la natura delle cose, da altri con la natura umana) alle quali

devono conformarsi le leggi dello stato, ossia il diritto positivo.

-Per i giusnauralisti il “diritto è quello che deve essere” in polemica con gli storicisti per cui” il

diritto deve essere quello che è.”

Giusnaturalismo: Dottrina che afferma l’esistenza di un diritto naturale dedotto dalla ragione

umana, su cui poggia ogni diritto positivo. Storicamente, il giusnaturalismo nacque nel Seicento con

Ugo Grozio, sebbene già la dottrina del diritto naturale elaborata nell’antichità dalla scuola stoica

avesse configurato la legge come espressione della razionalità. Tuttavia, a differenza degli stoici,

Grozio non fece più riferimento a un fondamento divino garante dell’ordine del cosmo, ma affermò

che le norme dettate dalla ragione sarebbero valide anche "se si ammettesse […] che Dio non c'è o

che non si cura degli affari umani". Tale approccio, sottraendo la sfera del diritto alla tutela della

teologia, preparò il terreno alla costruzione dello stato moderno.

Storicismo : Indirizzo filosofico, sorto in Germania nella seconda metà del XIX sec., che esamina le

possibilità di una scienza storica autonoma nei confronti di ogni altra disciplina. Per gli storici il

diritto nasce dagli usi e dai costumi dei popoli e non dalla volontà arbitraria del legislatore

Il diritto deve essere distinto dalla morale.

Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici

-Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto; il diritto non è monopolio

di alcuna organizzazione, ma inerisce a qualunque organizzazione: da qui la cosiddetta teoria della

pluralità degli ordinamenti giuridici.

Gli ordinamenti giuridici possono essere:

Generali: ordinamenti che si caratterizzano per proporsi un fine di interesse generale (ex. Benessere

generale)

Ordinamento

giuridico

Generali/

Particolari

Originari/Deviati

Common Law/

Civil Law

(principio dello stare

decisis)

Particolare: si propone fini particolari (ex. La repubblica riconosce l’autonomia dell’ordinamento

giuridico nazionale sportivo che ha fini di regolamentazione delle attività sportive)

Originari: non deriva da nessun altro ordinamento quindi ha sovranità diretta, è indipendente sia per

origine che per funzionamento (ex. Stato e chiesa che non riconoscono nessuno sopra di se)

Derivati: derivano da altri ordinamenti quindi non possono essere considerati sovrani e indipendenti

(ex. Regioni).

Common law: si fondano su regole non sempre scritte, ma che sono oggetto di consuetudini

(comportamenti ripetuti a cui la collettività stabilisce forza giuridica) o sul precedente vincolante

(l’operato dei giudici crea una regola). Richiama il diritto comune (medioevale) in cui si rivede

l’importanza della giurisprudenza (decisioni dei giudici). Come in USA e Inghilterra.

Civil law: diritto per lo più scritto creato in sede parlamentare quindi I giudici hanno solo funzione

applicativa. Richiama la tradizione Napoleonica che vuole il diritto scritto. Come in italia, francia,

germania.

-Il diritto è comunque prevalentemente scritto, il diritto giurisdizionale non ha più tutto questo

potere

Ordinamento giuridico originario

-Un ordinamento giuridico si dice originario quando “superiorem non recognoscens” (non riconosce

nessuno sopra di se), ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità

da parte di un’altra.

-Sono indipendenti sia nell’origine che nel loro funzionamento

Ex. Stato/Chiesa

“Ogni ordinamento giuridico è un sistema”

-Corrisponde all’insieme di più elementi- imperativi, consuetudini, fatti normativi- accomunati dal

fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro

secondo criteri sistematici.

-è un sistema in quanto l’ordinamento persume sè stesso come:

Unitario: il suo fondamento ne assicura l’unità

Coerente: l’ordinamento non tollera contraddizioni tra norme

Completo: non ammatte lacune o vuoti normativi

Disposizione e norma

Disposizione (o testo normativo) Norma

  • La disposizione è una mera formulazione linguistica, suscettibile a diverse interpretazioni.
  • Le norme sono il risultato dell’interpretazione:
  1. operate da coloro che sono chiamati ad applicare le disposizioni(amministratori o

giudici),

  1. sulla base di diversi criteri (letterale, logico-sistematico, storico-comparativo)

La costituzione e l’ordinamento costituzionale

Potere costituente

-è una manifestazione straordinaria della sovranità

-Potere libero nel fine, si autoafferma (non creato da leggi pregresse, non derivato) ed è finalizzato

alla creazione della Costituzione.

-Nasce in seguito ad un fatto che interrompe il funzionamento degli organi costituzionali, un blocco

di sistema, ovvero una guerra, una rivoluzione o quant’altro renda completamente inaffettiva la

Costituzione. Dal caos all’affermazione di un potere costituente con la quale si creerà un nuovo

ordine costituito nella quale opereranno organi costituiti.

-Rigidità della Costituzione (le altre leggi orinarie non possono violare la Costituzione in quanto

superiore vanno preservati I valori/principi).

-La Costituzione Italiana (1947) è una costituzione scritta, rigida, votata, convenzionale. È scritta

perché gli istituti e i principi fondamentali dell’organizzazione statale sono stati sanciti e consacrati

in un documento. È rigida perché gli articoli della costituzione hanno un’efficacia superiore rispetto

agli articoli con emanazione ordinaria, e per modificare o cambiare un articolo della costituzione

deve essere adottato un procedimento aggravato rispetto alle leggi ordinarie. È votata perché è stata

redatta e approvata dai rappresentanti del popolo eletti in un’Assemblea Costituente. È

convenzionale perché le forze politiche che la hanno redatta e approvata, essendo in forte contrasto,

hanno dovuto fare reciproche concessioni, per dare un nuovo assetto costituzionale allo stato.

Teorie della costituzione

  1. La costituzione come “norma fondamentale” (Grundnorm) posta al vertice dell’ordinamento

giuridico statale e che ne costituisce il principio costitutivo (costituzione a gradi dell’ordinamento di

Kelsen)

  1. La costituzione come “decisione fondamentale” con cui il potere costituente determina la forma

dell’unità politica di un ordinamento statale (Schmitt)

  1. Distinzione tra la costituzione materiale intesa non come costituzione di fatto ma come “fini e

valori su cui convergono le forze politiche prevalenti” e quella formale che consiste nel documento

(Mortati)

Ordinamento costituzionale: complesso delle norme formalmente e materialmente costituzionali

Diritto pubblico e diritto privato

-Distinzione non assoluta ma relativa: confine mobile

>>Il diritto pubblico si occupa della disciplina dello stato, dei suoi organi e delle sue istituzioni,

regola la loro attività interna e quella nei confronti dei soggetti privati. Questi ultimi sono tenuti a

seguire determinate norme di comportamento alle quali devono conformarsi per il rispetto della vita

associata e per il raggiungimento degli scopi economici e sociali che lo stato volta per volta si

prefigge.

>>Il diritto privato disciplina i rapporti privati tra i soggetti intesi in senso ampio cioè sia che si

tratti di persone sia che si tratti di enti privati.

Oggi, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è ormai di carattere meramente formale in

quanto il confine tra i due diritti è piuttosto sfumato. Infatti lo stato tende sempre più a disciplinare

settori, quali ad esempio la scuola, un tempo lasciati all'iniziativa privata e accade sempre più

spesso che soggetti pubblici operino iure privatorum, cioè ponendo in essere rapporti di diritto

privato.

Inoltre accade molto spesso che un determinato fatto venga disciplinato da entrambi i tipi di norme

venendo meno, in questo modo, la possibilità di mantenere ferma la distinzione tra i due tipi di

diritto. Una distinzione che permane è comunque quella relativa alle caratteristiche delle norme

relative ai due diritti.

-Le norme di diritto pubblico sono per lo più di carattere cogente, cioè non derogabili, mentre quelle

di diritto privato sono per la maggior parte derogabili da parte dei soggetti interessati alla loro

applicazione.

I “rami” del diritto pubblico

•Diritto costituzionale

•Diritto parlamentare

•Diritto regionale

•Diritto tributario e amministrativo

•Diritto penale

•Diritto processuale civile/penale

Lo Stato-Cap 2

Stato istituzione sovrana capace di autodeterminarsi

-Si caratterizza per:

  • Politicità : Ordinamento statale assume tra le proprie finalità la cura di tutti gli interessi generali

della collettività statale.

  • Sovranità : Supremo potere di comando secondo cui lo Stato è in grado di agire senza resistere al

proprio interno e senza interferenze dall’estero. Quindi è indipendente verso l’esterno e verso

l’interno (non accettano interferenze/resistenze sulla propria podestà decisionale)

  • Potere di comando originario (deriva da se) e indipendente (non accetta interferenze)
  • Supremazia rispetto agli ordinamenti minori di cui lo stato prevede l’esistenza (per esempio

rispetto alle Regioni)

Art 114 >> La Repubblica riconosce Regioni, Comuni e Provincie

Art 117>> Podestà legislativa esercitata da Stati e Regioni in base alla ripartizione di

materie di competenza statale, regionale o concorrente.

  • Collegato al concetto di sovranità è il concetto di Costituzione in quanto l sovranità trova la

sua legittimazione la Costituzione (atto che è espressione di un potere costituente e con questa

si da forma allo stato medesimo)

  • Solo gli Stati sovrani si danno una Costituzione

Stato

-Particolare forma storica di organizzazione del potere politico, che esercita il monopolio della forza

legittima in un determinato territorio e si avvale di un apparato amministrativo.

-Nasce come reazione alla dispersione del potere tipica del sistema feudale.

-L’avvento dello stato comporta una concetrazione del potere politico

-Lo si può studiare in senso di stato ordinamento/Stato apparato

Nascita dello Stato moderno

-Processo storico di accentramento del potere a partire da quella dispersione territoriale dei

differenti centri di potere indipendenti (signorie dell’Europa medievale >> dispersione potere) che

rappresentano le signorie dell’Europa medievale.

-Concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un determinato territorio in capo ad

un’unica autorità (il sovrano).

-Presenza di un’organizzazione amministrativa (istituzione appartao burocratico, esercito) in cui

opera una burocrazia professionale e di un esercito professionale.

-Nasce in vista del bisogno di stabilire ordine davanti a:

  • Problemi di concentrare, per impedire le faide, il potere giudiziario nelle mani del re e di acquisire

o eliminare principati feudali e signorie per realizzare l’autorità dello Stato.

  • Problema rappresentato dallo scisma religioso che ha portato a guerre di religione, che di fatto

erano guerre civili

-La soluzione è quella di concentrare il potere in un solo soggetto in grado di offrire pace sicurezza,

ordine sl territorio

-Il concetto moderno di stato nasce nel 15 16 sec. Davanti a queste necessità

-Lo Stato può essere definito in base a tre elementi che lo compongono come:

  • Un popolo organizzato
  • Su un territorio
  • Sotto un unico potere sovrano (monopolio della forza legittima, pieno controllo dei confini

nazionali)

-Questi elementi devono coesistere, altrimenti non si parla più di stato

POPOLO

  • Terraferma>> porzione di territorio delimitato dai confini
  • Spazio atmosferico
  • Sottosuolo
  • Territorio fluttuante (navi/aerei battenti bandiera dello Stato) >> Fino a 12 miglia marine
  • Mare territoriale

3.La sovranità

può essere definita come potere d’imperio:

: originario >> non deriva da nessuno

: Esclusivo

: Incondizionato >> non può essere limitato da terzi

che spetta allo Stato sopra tutti coloro che ne fanno parte.

-Lo Stato è quindi sovrano al proprio interno (decide in auntonomia e indipendente nei confronti

degli altri Stati:

  • sovranità interna
  • sovranità esterna

limiti sovranità: giuridici in quanto gli stati dal momento in cui hanno stabilito accordi con l’UE ha

rinunciato ad una parte della sua sovranità (no piena autonomia decisionale su alcune materie) e I

limiti di fatto in quanto le decisioni perse da uno Stato sono spesso le conseguenze di fattori esterni

-Si parla infatti di limitazione della sovranità

Forme di Stato e Forme di Governo

Forma di Stato: definita dal tipo di rapporto che intercorre tra governanti e governati

Forma di Governo: modo in cui si distribuisce il potere politico fra I vari organi dello Stato

Forme di Stato:

1.Stato assoluto >> prima forma di stato che si insedia e qui il rapporto tra governanti e governati è

caratterizzato dalla concetrazione del potere nelle mani di un unico sovrano (no principio di

divisione dei poteri).

esempio: Luigi 16esimo

2.Stato liberale >> dalla revoluzione francese si passa allo Stato liberale fondato su due principi:

separazione dei poteri (no sovrano onnipotente, ma suddivisione poteri tra organi) e riconoscimento

dei diritti di libertà

3.Stato democratico-costituzionale (attuale) >> separazione dei poteri, riconoscimento diritti di

libertà a tutti, infatti non è piu uno stato monoclasse, ma pluriclasse (riconosce il suffragio

universale a differenza del liberale). Le decisioni sono prese dalla maggioranza ma vi è una tutela

delle minoranze a livello sociale ma anche a livello politico. (Francia, USA, Italia)

4.Stato socialista >> Cina, Cuba. Vi è un solo partito

5.Stato totalitario >> come quello fascista, no diritti di liberà come il precedente stato (soppressione

libertòà), vi è l’accentramento del potere

6.Stato confessionale >> si mescola la sfera religiosa con quella civile (Iran)

  • Quando si fa riferimento al decentramento territoriale si parla di tipologie non di forme:

: Stato unitario >> potere centralizzato (Stato francese)

: Stato decentrato o composto >> (Italia, Spagna, Germania)

: Stato federale >> gli Stati federali hanno maggiore autonomia (accentramento) come in USA

: Stato regionale >> le sue entità sono meno autonome

: Confederazione di Stati >> non si crea una nuova entità statale (negli USA I Singoli stati

costituiscono una nuova entità). Vi sono accordi meno stretti.

Forma di Stato italiana contemporanea

Caratteristiche:

-Stato pluralista: plurisoggettività dell’orientamento giuridico statale, OVVERO SI RICONOSce la

capacità di essere politicamente attivi sono o gruppi di soggetti diversi tra loro, che portano avanti

istanze diverse.. A differenza dello stato liberale in cui I diritti civili sono limitati alla borghesia.

-Democratico: si fa riferimento alla corrispondenza tra governanti e governati (Art. 1 comma 2,

Cost.).

  • Principio di maggioranza e tutela delle minoranze

concententogli di divenire maggioranza attraverso le elezioni

  • La sovranità appartiene al popolo in modo indiretto e diretto

(referendum)

-Stato Costituzionale: Costituzione rigida (non può essere modificato se non procedimento di

revisione costituzionale aggravato e controllo di costituzionalità in caso di modifiche).

-Stato sociale: Stato interventista, esercita compiti che si concretizzano in intereventi socio

esconomico(Art. 3, comma 3, Cost.)

  • Compito della repubblica è rimuovere gli ostacoli socio-economici.

Da qui la nascita dei diritti sociali come diritti degli ineguali di bisogno (garantiti da specifiche

politiche di bilancio):

  • Non più affidati a iniziative filantropiche o solidariste private
  • Ma realizzati mediante politiche di bilancio (es. Art. 34, comma 1, Cost.)

lo stato permetterà ai capaci e meritevoli di raggiongere I più alti livelli di studi se privi di mezzi

economici.

Forme di Governo Lezione 3

  • Forma di governo storica:

1.Monarchia costituzionale: prima foma di governo si afferma nel passaggio tra stato assoluto e

liberale, consiste nella concentrazione del potere nelle mani di uno solo

-lo stato liberale ha introdotto la separazione dei poteri.

-Forme di Governo contemporanee, quindi democratico-costituzionale:

1.Governo presidenziale

2.Governo semipresidenziale

3.Governo direttoriale

4.Governo neoparlamentare

5.Governo parlamentare

Forma di stato: fa riferimento al rapporto tra governanti e governati

Forma di governo: Distribuzione del potere politico tra gli organi costituzionali di vertice (ovvero

tra i governanti).

: Parlamento, Governo, Capo di Stato

: Dalla costituzione sono riconosciuti

anche organi non costituzionali, ma questi si

differenziano grazie a Sono Elementi necessari dello Stato in

quanto la mancanza di uno di questi comporta

la non riuscita dell’intero sistema statale

: Elementi indefettibili dello Stato non può

aversi la loro sostiutzione con altri organi senza determinare mutare forma dello Stato

: Struttura interamente dettata dalla Costituzione

-L’esecutivo, ovvero il Governo, (primo ministro e gabinetto) si poggia sul rapporto di fiducia con il

parlamento, infatti il parlamento può sfiduciare il Governo e il governo può provocare lo

scioglimento del parlamento facendo una crisi di Governo.

Parlamentarismo maggioritario (o a prevlenza del Governo) >> caratterizzato da sistema

politicobipolare (due poli ciascuno formati da più partiti). Quindi due o pochi partiti rinchiusi in

poli antagonisti che rappresentano maggiornanza e opposizione. Governo più stabile e “ombra” con

ministri rimasti nell’ombra della minoranza.

Parlamentarismo compromissorio (o a prevalenza del Parlamento) >> sistema multipolare al

Governo. La stabilità dipende dal compromesso tra I partiti di maggioranza e di minoranza.

ex. Italia

Parlametarismo razionalizzato: al fine di evitare un’eccessiva instabilità e debolezza dei governi

(cha aveva portato all’ascesa di governi totalitari), nel dopoguerra soprattutto, ha preso corpo la

tendenza alla razionalizzazione del parlamentarismo. Ovvero, si è teso a tradurre in disposizioni

costituzionali le regole sul funzionamento del sistema parlamentare granatendo miglioramento del

funzionamento parlamentare e maggior stabilità di governo.

-Anche il caso dell’italia è un parlamentarismo nazionalizzato, ma comunque debolezze

ex di meccanismi finalizzati a inserire questa tipologia di regole:

Art. 94 cost. >> rapporto di fiducia Governo e Parlamento, mentre in Gran Bretagna non esistono

articoli che regolano la fiducia

Avviene per motivazione motivata

Avviene per appello nominale: voto palese attraverso l’appello dei senatori, evita che chi vota

segretamente voti diversamente da quello che aveva promesso

La forma di Governo parlamentare nelle democrazie pluralistiche

Elementi distintivi:

  • Rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento (il governo è emanazione permanente/risponda

politicamente al del Parlamento),

  • Capo dello Stato (Re e Presidente della Repubblica): apolitico al contrario del Gov presidenziali,

neopresidenziali

  • Varianti (volte a garantire la “stabilità” del Governo): elementi di razionalizzazione che sono state

istituite nel dopoguerra, quindi riguardano gli stati che hanno subito I totalitarismi.

Come vengono prodotte regole giuridiche? Lezione 4

Fonte del diritto

-L’atto o il fatto abilitato a rinnovare all’ordinamento giuridico stesso producendo regole giuridiche

Art. 13 (libertà personale)

Art. 128

-Disposizioni che hanno come soggetti coloro che produrranno quel diritto

-Meccanismi di creazione delle regole giuridiche

-Tutti gli ordinamenti giuridici risultano dall’operare congiunto di fonti del diritto di produzione

(legge o costituzione che ad esempio obbliga tutti a pagare imposta) e di fonti sulla produzione del

diritto (come produrre quella determinata legge, quale pubblicità, quali controlli, come deve essere

modificata la costituzione ecc.)

-Le fonti di produzione non vanno confuse con fonti di cognizione (strumenti che ci permettono di

dare pubblicità a fonti di produzione, come gazzetta ufficiale-statale-, bollettini ufficiali regionale-),

tutela di collettività.

Fonti di produzione Atti (fonti atto tutti atti formativi, trattati regionali, leggi...) atti scritti frutto di

procedimenti finalizzati a deliberare atti scritti

Atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti

dall’ordinamento

Fatti normativi: no regole che nascono da volontà espressa da fattori esterni, la consuetudine

Ossia fonti non scritte determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto

Sistemi di Sibillò: prodotto attraverso fonti atto

Noi anche fonti atto, alcuni casi di consuetudini: art 92 fasi che precedono la nomina formale sono

consuetudini, norme non scritte ma che vanno fatto.

Common law: diritto non scritto

Fonti interne: fonti del diritto

Fonti esterne: FUORI DA ORDINAMENTO DELLO STATO MA CHE LO INFLUENZANO

(direttive/regolazmenti UE)

I criteri che regolano i rapporti tra le fonti del diritto (antinomie tra norme giuridiche)

Primo atto: Costituzione, decreti legge, regolamenti del governo, fonti esterne (per singoli

regolamenti)

Per risolvere antinomie si applicano dei principi a seconda del caso:

Criterio della gerarchia delle fonti

Criterio cronologico

Criterio di competenza

Criterio di specialità

Antinomie

Contrasti fra le norme.

Le disposizioni esprimono significati (norme) tra loro non compatibili (quando qualificano

comportamento differente luna dall’altra), ossia le norme qualificano lo stesso comportamento in

modi contrastanti

Compito dell’interprete è risolvere antinomie, individuando i criteri applicabili al caso

Quando non è possibile trovare un punto d’incontro, l’interprete deve scegliere tra le due, e questo

tramite i 4 criteri

Criterio gerarchico

Consiste nell'ordinare e coordinare le fonti in una scala gerarchica, secondo la diversa forza (o

efficacia) loro attribuita dall'ordinamento, così che la fonte di grado superiore prevalga su quella di

grado inferiore.

Attraverso la forza che ha una fonte (forza normativa) la si può giudicare secondo questa gerarchia

Forza attiva: capacità di innovare l’ordinamento giuridico creando nuove regole

Forza passiva: capacità di resistere all’innovazione portata da un atto diverso

Vedi slide piramide

La conseguenza sarà l’ annullamento, annullata perché invalida, tutto completamente rimosso.

Fenomeno patologico

Criterio cronologico

Il criterio cronologico fa si che, fra due fonti di pari grado gerarchico ed egualmente competenti,

quella entrata in vigore per ultima prevale sulla prima e può abrogarla, modificarla o derogarla.

Prevarrà la regola più recente.

Fenomeno fisiologico

La conseguenza qui non ci sarà un annullamento ma abrogazione

Abrogazione – espressione del principio cronologico – opera nel ricambio “fisiologico”

dell’ordinamento giuridico, l’ annullamento – espressione dei principi gerarchico e di competenza –

colpisce situazioni patologiche che si verificano in esso.

Abrogazione: ex nunc («da ora in avanti») la legge vecchia continua a essere valida, solo non ha più

motivo di produrre effetti.

Annullamento: ex tunc («da allora»)

Criterio di specialità

In caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale a quella generale, anche se

questa è successiva.

La norma speciale deroga quella generale

Resta valida, continua a produrre suoi effetti ma solo per quella circostanza specifica viene derogata

(ne caso di esigenze tecniche si applica norma generale, quindi la deroga)

Quindi le conseguenze sono:

Criterio gerarchico → fenomeno patologico, annullamento: a seguito di dichiarazione di

illegittimità, un atto perde validità.

Criterio di competenza →fenomeno patologico, annullamento

Criterio cronologico → fenomeno fisiologico, abrogazione: cessazione dell’ efficacia della norma

giuridica precedente

Criterio di specialità → deroga, restrizione della norma

Validità ed efficacia di una norma

Validità: consiste nella conformità di un atto o di una norma rispetto alle norme che lo disciplinano.

Rapporto gerarchico o competenza

Efficacia: consiste nell’idoneità di un atto normativo a produrre effetti giuridici, cioè a costituire,

modificare o estinguere situazioni giuridiche.

Rapporto cronologico

Efficacia degli atti normativi nel tempo

-Divieto di efficacia retroattiva ( art.11 disp. prel. Cod. civ .)→ Irretroattività delle fonti

-Dispongono solo per il futuro, non per il passato, no effetto irretroattivo

-Principio di irretroattività è derogabile da fonti primarie (di pari grado)

Irretroattività delle leggi penali (art.25, comma 2, Cost.)nessuno può essere punito per una legge

entrata in vigore dopo l’atto criminoso. Questo art non è derogabile

In sintesi: in ambito penalistico: irretroattività è un principio inderogabile dalla legge ordinaria in

quanto fissato in una fonte del diritto di rango gerarchicamente sovraordinato (la Costituzione),

negli altri settori dell'ordinamento giuridico tale principio è invece suscettibile di deroga (le

Preleggi sono infatti una fonte equiordinata alla legge ordinaria).

E nello spazio

La legge ha efficacia in un determinato spazio. In genere lo spazio coincide con il territorio in cui

viene esercitata la sovranità dello Stato.

Da qui principio della territorialità del diritto: le leggi di uno Stato obbligano tutti coloro, anche se

stranieri, che vivono sul suo territorio. Nessuna legge nazionale produce effetti al di fuori del

proprio territorio

Eccezioni:

  1. Extraterritorialità (a navi o aerei militari che si trovano nello spazio territoriale di uno Stato si

applica il diritto dello Stato cui appartengono)

  1. immunità territoriale (alcune zone del territorio di uno Stato come le sedi diplomatiche

(ambasciate e consolati) sono sottratte al diritto di quest’ultimo)

Analizziamo singole fonti giuridiche

1.Costituzione (legge fondamentale che fissa limiti a potere che comanda) >>

Legge fondamentale di un paese che fissa limiti al potere di chi comanda e definisce le

condizioni e i limiti dell’esercizio dell’attività.

Legge superiore a tutte le altre

Fissa i diritti dei soggetti verso l’autorità che non può legalmente violarli.

Diritti PRIMA del potere e la persona PRIMA dell’autorità.

Rigidità della Costituzione (DOPOGUARRA, si afferma la sua superiorità) in quanto il

Principio della rigidità costituzionale si sostituisce al principio dell’onnipotenza parlamentare

Costituzioni del dopoguerra: NON di mera garanzia e libere nel fine MA di valori e indirizzo.

Formale

Materiale

Vivente

La Costituzione italiana è scritta, votata, rigida e lunga.

-Costituzione rigida in quanto vi è procedimento aggravato per revisionare la Costituzione (art.

Cost)

Limiti alla revisione costituzionale:

  • Limiti espliciti
  • Limiti impliciti

Apporvazione Leggi di abrogazione delle leggi costituzionali: le due ipotesi dell’art.138 Cost.

Prima ipotesi:

1.Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza semplice;

Intervallo di tre mesi

2.Camera I e Camera II approvano in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta;

3.Promulgazione del Presidente della Repubblica

4.Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

5.Entro tre mesi può essere richiesto referendum costituzionale (fase eventuale);

Seconda ipotesi:

1.Camera I e Camera II approvano in prima deliberazione con maggioranza semplice;

Intervallo di tre mesi

2.Camera I e Camera II in seconda deliberazione approvano a maggioranza dei 2/3 che si calcola

sui componenti delle due camere, non sui presenti; la maggioranza è cosi ampia che non serve

referendum

3.Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica;

4.Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

  • Ipotesi I

Camera 1: 1.a

Approvazione

maggioranza relativa

Camera 2: 1.a

Approvazione

maggioranza relativa

Camera 1: 2.a

Approvazione

maggioranza 3/

Camera 2: 2.a

Approvazione

maggioranza 2/

Intervallo

3 mesi

Intervallo

3 mesi

1.Legge formale

-Atto con

forma di legge : proviene dal parlamento (titolare potere legislativo)

forza di legge : perchè resiste all’abrogazione da parte di forza secondarie e allo stesso tempo

non può abrogare o modificare la Costituzione

-Procedimento di formazione della legge da parte del parlamento:

a. Iniziativa legislativa

b. Deliberazione, tre tipologie di formazione della legge:

: Procedimento ordinario (commissione referente)

: Procedimento misto (commissione redigente)

: Procedimento decentrato (commissione deliberante)

c. Promulgazione e pubblicazione

  • Va ricordato che alcune leggi ordinarie sono definite “rinforzate”: in quanto il procedimento di

formazione della legge è reso più complesso (per es. Art 79; Art. 81 Cost. >> due provvedimenti di

clemenza approvati con maggioranza di 2/3 dei componenti di ciascuna camera)

Iter legislativo ordinario

-Le fasi dell’iter legis sono:

I. Iniziativa legislativa:

-hanno diritto di iniziativa legislativa:

  • il Governo propoone disegni di legge),
  • I parlamentari di entrambe le camere
  • 50.000 elettori attraverso proposta di legge
  • ogni consiglio regionale >> art. 121 (I CR Può fare proposte di legge),
  • il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del lavoro) >> ha iniziativa legislativa

-Possono creati anche nuovi organi a cui attibuire il diritto di iniziativa legislativa attraverso legge

Costituzionale (legge approvata in base al procedimento riportato all’Art.138).

II. Deliberazione delle camere:

  • Ogni progetto di legge, prima di essere votato in aula deve essere prima esaminato da una

Commissione parlamentare, composta in modo da rispecchiare proporzionalmente I gruppi

parlamentari e scelta del Presidente della Camera per competenza secondo a tre tipi di procedure:

  1. In sede referente o ordinaria >> la commissione opera in sede referente, ovvero da il proprio

parere sulla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Dopodichè trasmette

poi il testo finale all’aula, che dovrà votare il DDL articolo per articolo, insieme agli emendamenti.

Procedimento complesso a causa del bicamerlaismo perfetto

N.B: se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto

dell’altra Camera (passaggio di navette) e cosi fino a quando tutti gli articoli vengono accettati

senza necessità di emendamenti.

  1. In sede redigente >> Tale procedura punta a sgravare l’aula dalla discussione e dall’approvazione

di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione

quindi ha compiti non solo referenti, ma anche redigenti perchè dovrà predisporre il testo finale

della legge. Previsto da regolamenti parlamentari

  1. In sede deliberante >>Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa, ovvero il

DDL e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati solo dalla Commissione. Non vi è

quindi dibattito e voto in aula, ma per alcune materie non è possibile utilizzare questo

procedimento. previsto dalla costituzione. (art 72 >> il decreto può essere applicato se non si

oppone il governo, tot numero di parlamentari o 1/5 della commissione).

III. promulgazione della legge

  • La regola è che la legge ordinaria (fonte primaria) venga approvata sempre con maggioranza

semplice

  • Conclusa la fase di approvazione, la legge non è ancora efficacie, per esserlo, le mancano tre

ulteriori passaggi:

  1. La promulgazione del Presidente della Repubblica >> entro un mese dalla sua approvazione. Il

PdR può disporre il rinvio della legge alle Camere (per motivi di merito costituzionale e non

attinenti al contenuto politico della legge) ed esse hanno l’obbligo di vagliare nuovamente il testo

deliberato (cambiarlo sulla base delle indicazioni del PdR o rivotarlo e approvarlo uguale).

Tale rinvio può essere compiuto una sola volta; nel caso in cui il Parlamento approvi nuovamente la

stessa legge, il PdR è obbligato a promulgarla perchè comunque la funzione legislativa spetta al

parlamento

  1. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
  2. L’attesa di 15 gg da tale pubblicazione >> il termine di tempo è stato stabilito così da far venire a

conoscenza I cittadini di quella legge

art. 73 prevede l’entrata in vigore dal 15esmo gg a meno che Il legistatore stabilisca un termine

diverso

Legge in senso meramente formale

  • Prive di forza di legge anche se hanno la forma, infatti non producono effetti esterni, ma sono atti

di esercizio della funzione di indirizzo-controllo del Parlamento nei confronti del Governo,

  • Il parlamento può controllare e quindi approvare l’operato del governo attraverso queste leggi

esempio: Legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali (Art. 80 Cost.)

si stipulano a seguito di accordi tra governi ed è il parlamento che attraverso una legge in senso

meramente formale, autorizza il governo a ratificare trattati internazionali.

Fonti primarie aventi forza di legge

Decreti legge: Decreti legislativi o delegati

atto del governo Referendum abrogativo: atto del governo

atto del corpo elettorale

  • Sono privi della forma perchè non provengono dal parlamento

2.Il decreto legge

  • Come riportato nell’art. 77 lo definiamo come atto avente forza di legge, provvisori e adottabili dal

governo sotto controllo del parlamento in “casi straordinari di necessità e urgenza”.

Requisiti: strordinaritetà, eccezionalità

  • Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e “perde efficacia

sin dall’inizio” se il parlamento non lo converte in legge entro 60 gg.

-Non possono essere oggetto di decreto legge le materie coperte da riserva di assemblea (Art. 72

Cost.), ad esempio le leggi elettoriali.

-Il decreto legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal PdR e

immediatamente pubblicato nella G.U.

I decreti legge non convertiti