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istruttoria diritto tributario
Tipologia: Appunti
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Attività conoscitiva dell'amministrazione, volta al controllo degli adempimenti del contribuente. Ogni contribuente ha un numero di codice fiscale ed è iscritto all'Anagrafe tributaria, che è un grande sistema informativo, in cui è immagazzinata una grande quantità di dati, risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti o da atti amministrativi.
Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte ad un primo controllo, che ha per oggetto la mera liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni. Il controllo viene eseguito mediante procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo di
nel merito della veridicità della dichiarazione ma ci si limita a verificare l'esattezza numerica dei dati dichiarati. In questa fase l'amministrazione finanziaria corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, nel riporto delle eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni, nel determinare le detrazioni, le deduzioni, controlla che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti a quanto dichiarato. Il risultato del controllo può avere due risultati:
Questo controllo è simile a quello precedente ma presenta due particolarità:
L'opinione prevalente è che le ipotesi previste agli artt.36-bis e ter, siano tassative ed in tutti gli altri
casi si debba ricorrere a diversi strumenti come l'avviso di accertamento emesso a seguito di
a notai, procuratori di registro e ad ogni altro pubblico ufficio copia di atti depositati presso di essi Nel secondo caso il fisco può richiedere:
Rientrano tra i poteri a tavolino anche le cd. indagini bancarie: gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere a banche o altre società finanziarie dati o documenti relativi a rapporti intrattenuti con i clienti. Il segreto bancario non opera di fronte ad indagini fiscali; non sono infatti applicabili le garanzie proprie dei diritti di libertà personale, non essendoci valori della persona umana da tutelare. Ciò non significa che le indagini bancarie non siano soggette a dei limiti e vincoli: per svolgere le indagini gli uffici fiscali e la guardia di finanza devono essere autorizzati rispettivamente dalla Direzione regionale dell'Agenzia e dal Comandante di zona. Le indagini bancarie hanno assunto importanza di recente soprattutto dopo l'istituzione dell'Anagrafe dei Conti Correnti. Le banche devono comunicare il nome dei loro clienti e la natura dei rapporti intrattenuti; l'ufficio può a questo punto chiedere dati e notizie al contribuente per consentirgli di fornire degli elementi contrari alle presunzioni derivanti dai movimenti bancari che non trovano riscontro nella contabilità (cd. contraddittorio). Le presunzioni sono quindi relative e possono essere superate dal contribuente fornendo prova contraria.
Come vanno formalizzate le richieste?
si tratta di comunicazioni formali, fatte per iscritto e utilizzando solitamente il servizio postale. Dalla data della notifica deve essere dato un tempo per adempiere (15 gg) o per indagini bancarie (30 gg); in quest ultimo caso il termine può essere prorogato per altri 20 gg se vi sono giustificati motivi.
Cosa deve fare il contribuente o il soggetto al quale è stata fatta la richiesta? Vi è un dovere di collaborazione (art.10 Statuto dei diritti del contribuente – collaborazione e buona fede). Una mancata ottemperanza all'invito ha una serie di conseguenze:
a queste abbiamo anche altre norme contenute nello Statuto.
Si parla di accessi, ispezioni e verifiche: si tratta di tre momenti di un unico potere cioè si accede per compiere ispezioni e verifiche. Gli uffici possono disporre l'accesso di impiegati in locali destinati ad esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche, professionali per accertamenti dell'imposta e repressione dell'evasione. Ispezione = carattere documentale; verifica = riguarda documenti materiali dell'attività stessa Art.52 D.P.R.633/72: si occupa di diversi aspetti relativi all'esercizio di questo potere. Il primo aspetto riguarda le autorizzazioni richieste dalla legge: qui il potere è infatti più invasivo e deve essere contemperato con la tutela della libertà personale disciplinata dall'art.14 Cost: “il domicilio è inviolabile ma vi possono essere ispezioni, perquisizioni e verifiche nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Il legislatore ha ritenuto che la tutela del domicilio non riguardasse alcuni casi. Comma 1: Per quanto riguarda l'accesso in locali destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali è necessaria e sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio o dal comandante di zona, con provvedimento che ne indica lo scopo. Se si deve accedere in locali adibiti anche ad abitazione (uso promiscuo) è necessaria oltre all'autorizzazione del capo dell'ufficio o del comandante di zona anche quella del Procuratore della Repubblica (art.14 – qui entra il gioco la tutela del domicilio). Per accedere in locali destinati all'esercizio di arti o professioni è richiesta la presenza del titolare dello studio; inoltre deve essere contemperata la tutela dell'interesse fiscale con quella del segreto professionale per cui è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'esame di documenti sui quali appunto vi è il segreto professionale. Comma 2: Nel caso di accesso in locali diversi ossia pure abitazioni è necessaria l'autorizzazione del capo dell'ufficio o del comandante di zona + l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che può essere concessa, con atto motivato, solo in presenza di gravi indizi di violazione di norme fiscali. Comma 3: E' sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore per procedere a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di borse, casseforti, mobili, plichi sigillati ecc... Comma 4: L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri o scritture che si trovano nei locali e a ciò che è accessibile attraverso apparecchiature informatiche. Comma 5: Contiene una regola simile a quella per poteri a tavolino cioè una sanzione impropria: se viene rifiutata l'esibizione di qualcosa non potranno essere fatti valere a favore nelle fasi successive, inoltre darà luogo alla possibilità di far valere un accertamento induttivo extracontabile. Comma 6 - Si parla di verbalizzazione della verifica: di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni, i rilievi effettuati (cioè le violazioni che secondo i verificatori sono state commesse), le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Il verbale di accesso è quello che apre la fase delle verifiche, poi ogni giorno verranno redatti dei verbali giornalieri, infine viene redatto un processo verbale di constatazione che è l'atto conclusivo della verifica che sintetizza e riepiloga tutte le operazioni.
Molto importante è l'art.12 dello Statuto – diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali; esso va ad integrare la disciplina su accessi, verifiche ed ispezioni. Comma 1: riprende il concetto di proporzionalità del potere istruttorio. Gli accessi, le verifiche e le ispezioni devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle stesse nonché alle relazioni professionali del contribuente. Comma 2: diritto del contribuente di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto della verifica. Deve poi esservi una info sulla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti alle Commissioni tributarie. Comma 3: su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può avvenire presso l'ufficio dei verificatori o presso l'ufficio del professionista che lo assiste.
A volte questo succede perchè l'ufficio rischia di incorrere in decadenza (l'avviso di accertamento
deve essere emanato entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione – ipotizziamo che la verifica si compia negli ultimi mesi del quarto anno – in questo caso può accadere che l'amministrazione non abbia tempo per emettere l'avviso di accertamento); altre volte intervengono casi di negligenza degli operatori ecc... Si è formata una giurisprudenza sulle conseguenze di questa violazione; è una giurisprudenza oscillante perchè vi sono due filoni: uno che sostiene che non sia prevista una sanzione, l'altro che sostiene l'illegittimità dell'avviso. La questione è stata risolta da Cass. S.U che ha sposato la tesi più rigoroso ossia ritiene l'accertamento illegittimo perchè afferma che il contraddittorio è un diritto fondamentale del contribuente. Vi è però la possibilità di dimostrare che era un caso di urgenza che giustificava l'emissione prematura dell'atto: spetterà al giudice tributario determinare se le ragioni sono effettive.
(idea del prof) In realtà una sanzione ci sarebbe:
Cosa succede se la verifica si protrae per più di 30 gg? Tema ancora aperto