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ISTRUTTORIA capitolo9, Appunti di Diritto Tributario

istruttoria diritto tributario

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 27/11/2013

frency147
frency147 🇮🇹

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L'ISTRUTTORIA: capitolo nono
Attività conoscitiva dell'amministrazione, volta al controllo degli adempimenti del contribuente.
Ogni contribuente ha un numero di codice fiscale ed è iscritto all'Anagrafe tributaria, che è un
grande sistema informativo, in cui è immagazzinata una grande quantità di dati, risultanti dalle
dichiarazioni dei contribuenti o da atti amministrativi.
LIQUIDAZIONE IN VIA INFORMATICA:
Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte ad un primo controllo, che ha per oggetto la mera
liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni.
Il controllo viene eseguito mediante procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo di
presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. La liquidazione, regolata dall' art.36-
bis D.P.R. 600/73 è un controllo limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non si entra
nel merito della veridicità della dichiarazione ma ci si limita a verificare l'esattezza numerica dei
dati dichiarati.
In questa fase l'amministrazione finanziaria corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dai
contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, nel riporto delle eccedenze
derivanti da precedenti dichiarazioni, nel determinare le detrazioni, le deduzioni, controlla che i
versamenti siano tempestivi e corrispondenti a quanto dichiarato. Il risultato del controllo può avere
due risultati:
regolarità: l'amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente la regolarità tramite la
comunicazione di regolarità
non regolarità: se al termine del controllo emergono degli errori l'amministrazione è tenuta
a comunicarli al contribuente attraverso una comunicazione di irregolarità; questo avviso
pone il contribuente di fronte ad una scelta da effettuarsi entro 30 gg dal ricevimento:
dimostrare che è regolare fornendo i chiarimenti necessari (segnalare cioè
all'amministrazione perchè ritiene il pagamento non dovuto) oppure pagare il dovuto
ottenendo una riduzione della sanzione ad 1/3
Chiaramente dal controllo informatico possono anche risultare errori commessi dal contribuente a
suo danno; in questo caso l'amministrazione provvederà ad un rimborso senza che sia necessaria
alcuna istanza.
CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI:
Alla liquidazione così descritta può seguire il controllo formale disciplinato dall'art.36-ter
D.P.R.600/73.
Questo controllo è simile a quello precedente ma presenta due particolarità:
può essere effettuato entro un tempo più ampio ossia entro il 31 del 2°anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione
si tratta di un controllo svolto in base a criteri selettivi fissati dal Ministero e riguardanti
determinate voci della dichiarazione che devono essere giustificate documentalmente
Quali rettifiche possono essere fatte?
L'elenco è apparentemente simile a quello dell'art.36-bis cioè ritenute d'acconto, deduzioni,
detrazioni, crediti d'imposta ecc...ma qui il controllo riguarda per lo più la documentazione
sottostante: vi è spesso una richiesta di tipo documentale quindi più evidente è la fase di
contraddittorio fra fisco e contribuente chiamato a giustificare e dimostrare quanto dichiarato.
Ad es. mentre il 36-bis afferma che una detrazione non spetta, il 36-ter fa si che venga richiesto al
contribuente di presentare il documento che giustifica quella detrazione.
Anche in questo caso il contribuente può: presentare i documenti o adempiere all'obbligo
impositivo riducendo la sanzione a 2/3.
L'opinione prevalente è che le ipotesi previste agli artt.36-bis e ter, siano tassative ed in tutti gli altri
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L'ISTRUTTORIA: capitolo nono

Attività conoscitiva dell'amministrazione, volta al controllo degli adempimenti del contribuente. Ogni contribuente ha un numero di codice fiscale ed è iscritto all'Anagrafe tributaria, che è un grande sistema informativo, in cui è immagazzinata una grande quantità di dati, risultanti dalle dichiarazioni dei contribuenti o da atti amministrativi.

LIQUIDAZIONE IN VIA INFORMATICA:

Le dichiarazioni dei redditi sono sottoposte ad un primo controllo, che ha per oggetto la mera liquidazione delle imposte dovute e dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni. Il controllo viene eseguito mediante procedure automatizzate, entro l'inizio del periodo di

presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo. La liquidazione, regolata dall' art.36-

bis D.P.R. 600/73 è un controllo limitato sia nell'oggetto, sia negli effetti, in quanto non si entra

nel merito della veridicità della dichiarazione ma ci si limita a verificare l'esattezza numerica dei dati dichiarati. In questa fase l'amministrazione finanziaria corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, nel riporto delle eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni, nel determinare le detrazioni, le deduzioni, controlla che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti a quanto dichiarato. Il risultato del controllo può avere due risultati:

  • regolarità: l'amministrazione finanziaria comunicherà al contribuente la regolarità tramite la comunicazione di regolarità
  • non regolarità: se al termine del controllo emergono degli errori l'amministrazione è tenuta a comunicarli al contribuente attraverso una comunicazione di irregolarità; questo avviso pone il contribuente di fronte ad una scelta da effettuarsi entro 30 gg dal ricevimento: dimostrare che è regolare fornendo i chiarimenti necessari (segnalare cioè all'amministrazione perchè ritiene il pagamento non dovuto) oppure pagare il dovuto ottenendo una riduzione della sanzione ad 1/ Chiaramente dal controllo informatico possono anche risultare errori commessi dal contribuente a suo danno; in questo caso l'amministrazione provvederà ad un rimborso senza che sia necessaria alcuna istanza.

CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI:

Alla liquidazione così descritta può seguire il controllo formale disciplinato dall' art.36-ter

D.P.R.600/73.

Questo controllo è simile a quello precedente ma presenta due particolarità:

  • può essere effettuato entro un tempo più ampio ossia entro il 31 del 2°anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
  • si tratta di un controllo svolto in base a criteri selettivi fissati dal Ministero e riguardanti determinate voci della dichiarazione che devono essere giustificate documentalmente Quali rettifiche possono essere fatte? L'elenco è apparentemente simile a quello dell'art.36-bis cioè ritenute d'acconto, deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta ecc...ma qui il controllo riguarda per lo più la documentazione sottostante: vi è spesso una richiesta di tipo documentale quindi più evidente è la fase di contraddittorio fra fisco e contribuente chiamato a giustificare e dimostrare quanto dichiarato. Ad es. mentre il 36-bis afferma che una detrazione non spetta, il 36-ter fa si che venga richiesto al contribuente di presentare il documento che giustifica quella detrazione. Anche in questo caso il contribuente può: presentare i documenti o adempiere all'obbligo impositivo riducendo la sanzione a 2/3.

L'opinione prevalente è che le ipotesi previste agli artt.36-bis e ter, siano tassative ed in tutti gli altri

casi si debba ricorrere a diversi strumenti come l'avviso di accertamento emesso a seguito di

a notai, procuratori di registro e ad ogni altro pubblico ufficio copia di atti depositati presso di essi Nel secondo caso il fisco può richiedere:

  • ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili dati e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro
  • ad ogni altro soggetto atti e documenti fiscalmente rilevanti su rapporti intrattenuti con il contribuente.

Rientrano tra i poteri a tavolino anche le cd. indagini bancarie: gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono richiedere a banche o altre società finanziarie dati o documenti relativi a rapporti intrattenuti con i clienti. Il segreto bancario non opera di fronte ad indagini fiscali; non sono infatti applicabili le garanzie proprie dei diritti di libertà personale, non essendoci valori della persona umana da tutelare. Ciò non significa che le indagini bancarie non siano soggette a dei limiti e vincoli: per svolgere le indagini gli uffici fiscali e la guardia di finanza devono essere autorizzati rispettivamente dalla Direzione regionale dell'Agenzia e dal Comandante di zona. Le indagini bancarie hanno assunto importanza di recente soprattutto dopo l'istituzione dell'Anagrafe dei Conti Correnti. Le banche devono comunicare il nome dei loro clienti e la natura dei rapporti intrattenuti; l'ufficio può a questo punto chiedere dati e notizie al contribuente per consentirgli di fornire degli elementi contrari alle presunzioni derivanti dai movimenti bancari che non trovano riscontro nella contabilità (cd. contraddittorio). Le presunzioni sono quindi relative e possono essere superate dal contribuente fornendo prova contraria.

Come vanno formalizzate le richieste?

Le richieste devono essere notificate ai sensi dell' art.60 D.P.R. 600/73 (modalità della notifica);

si tratta di comunicazioni formali, fatte per iscritto e utilizzando solitamente il servizio postale. Dalla data della notifica deve essere dato un tempo per adempiere (15 gg) o per indagini bancarie (30 gg); in quest ultimo caso il termine può essere prorogato per altri 20 gg se vi sono giustificati motivi.

Cosa deve fare il contribuente o il soggetto al quale è stata fatta la richiesta? Vi è un dovere di collaborazione (art.10 Statuto dei diritti del contribuente – collaborazione e buona fede). Una mancata ottemperanza all'invito ha una serie di conseguenze:

  • viene irrogata una sanzione pecuniaria prevista dalla legge – art.11 (D.lgs 472/97 – violazioni in materie di imposte dirette e IVA) che punisce con sanzione amministrativa le seguenti violazioni: a omissione di comunicazione richiesta da uffici o guardia di finanza o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri b mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere c inottemperanza a invito a comparire
  • sanzione impropria: ogni norma che pur non prevedendo una delle sanzioni tipiche (pecuniarie o interdittive) ha comunque delle conseguenze negative che la legge fa derivare da un certo comportamento; in questo caso è la non utilizzabilità di quanto non è stato trasmesso a seguito di una richiesta dell'ufficio. C'è poi una deroga secondo cui questa sanzione non opera se il contribuente dimostra di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili.

POTERI DI VERIFICA PRESSO IL CONTRIBUENTE:

Norma di riferimento è l' art.52 D.P.R. 633/72 alla quale fa rinvio l' art.33 D.P.R.600/73 ; oltre

a queste abbiamo anche altre norme contenute nello Statuto.

Si parla di accessi, ispezioni e verifiche: si tratta di tre momenti di un unico potere cioè si accede per compiere ispezioni e verifiche. Gli uffici possono disporre l'accesso di impiegati in locali destinati ad esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche, professionali per accertamenti dell'imposta e repressione dell'evasione. Ispezione = carattere documentale; verifica = riguarda documenti materiali dell'attività stessa Art.52 D.P.R.633/72: si occupa di diversi aspetti relativi all'esercizio di questo potere. Il primo aspetto riguarda le autorizzazioni richieste dalla legge: qui il potere è infatti più invasivo e deve essere contemperato con la tutela della libertà personale disciplinata dall'art.14 Cost: “il domicilio è inviolabile ma vi possono essere ispezioni, perquisizioni e verifiche nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Il legislatore ha ritenuto che la tutela del domicilio non riguardasse alcuni casi. Comma 1: Per quanto riguarda l'accesso in locali destinati ad attività commerciali, agricole, artistiche o professionali è necessaria e sufficiente l'autorizzazione rilasciata dal capo dell'ufficio o dal comandante di zona, con provvedimento che ne indica lo scopo. Se si deve accedere in locali adibiti anche ad abitazione (uso promiscuo) è necessaria oltre all'autorizzazione del capo dell'ufficio o del comandante di zona anche quella del Procuratore della Repubblica (art.14 – qui entra il gioco la tutela del domicilio). Per accedere in locali destinati all'esercizio di arti o professioni è richiesta la presenza del titolare dello studio; inoltre deve essere contemperata la tutela dell'interesse fiscale con quella del segreto professionale per cui è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica per l'esame di documenti sui quali appunto vi è il segreto professionale. Comma 2: Nel caso di accesso in locali diversi ossia pure abitazioni è necessaria l'autorizzazione del capo dell'ufficio o del comandante di zona + l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che può essere concessa, con atto motivato, solo in presenza di gravi indizi di violazione di norme fiscali. Comma 3: E' sempre necessaria l'autorizzazione del Procuratore per procedere a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di borse, casseforti, mobili, plichi sigillati ecc... Comma 4: L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri o scritture che si trovano nei locali e a ciò che è accessibile attraverso apparecchiature informatiche. Comma 5: Contiene una regola simile a quella per poteri a tavolino cioè una sanzione impropria: se viene rifiutata l'esibizione di qualcosa non potranno essere fatti valere a favore nelle fasi successive, inoltre darà luogo alla possibilità di far valere un accertamento induttivo extracontabile. Comma 6 - Si parla di verbalizzazione della verifica: di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni, i rilievi effettuati (cioè le violazioni che secondo i verificatori sono state commesse), le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Il verbale di accesso è quello che apre la fase delle verifiche, poi ogni giorno verranno redatti dei verbali giornalieri, infine viene redatto un processo verbale di constatazione che è l'atto conclusivo della verifica che sintetizza e riepiloga tutte le operazioni.

Molto importante è l'art.12 dello Statuto – diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali; esso va ad integrare la disciplina su accessi, verifiche ed ispezioni. Comma 1: riprende il concetto di proporzionalità del potere istruttorio. Gli accessi, le verifiche e le ispezioni devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle stesse nonché alle relazioni professionali del contribuente. Comma 2: diritto del contribuente di essere informato sulle ragioni della verifica e sull'oggetto della verifica. Deve poi esservi una info sulla facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa davanti alle Commissioni tributarie. Comma 3: su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può avvenire presso l'ufficio dei verificatori o presso l'ufficio del professionista che lo assiste.

A volte questo succede perchè l'ufficio rischia di incorrere in decadenza (l'avviso di accertamento

deve essere emanato entro il 31 dicembre del 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione – ipotizziamo che la verifica si compia negli ultimi mesi del quarto anno – in questo caso può accadere che l'amministrazione non abbia tempo per emettere l'avviso di accertamento); altre volte intervengono casi di negligenza degli operatori ecc... Si è formata una giurisprudenza sulle conseguenze di questa violazione; è una giurisprudenza oscillante perchè vi sono due filoni: uno che sostiene che non sia prevista una sanzione, l'altro che sostiene l'illegittimità dell'avviso. La questione è stata risolta da Cass. S.U che ha sposato la tesi più rigoroso ossia ritiene l'accertamento illegittimo perchè afferma che il contraddittorio è un diritto fondamentale del contribuente. Vi è però la possibilità di dimostrare che era un caso di urgenza che giustificava l'emissione prematura dell'atto: spetterà al giudice tributario determinare se le ragioni sono effettive.

(idea del prof) In realtà una sanzione ci sarebbe:

  • il contribuente può fare delle memorie
  • avviso di accertamento deve essere motivato a pena di nullità
  • se il contribuente presenta memorie, l'ufficio deve dimostrare di averne tenuto conto nella motivazione dell'avviso
  • quindi: è illegittimo quell'avviso che non abbia tenuto conto delle memorie o che non ha dato il tempo di presentare tali memorie

Cosa succede se la verifica si protrae per più di 30 gg? Tema ancora aperto