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Una introduzione al diritto commerciale, un ramo del diritto privato che regola l'attività imprenditoriale e i relativi rapporti. Viene discusso la storia della normativa, i caratteri giuridici dell'attività imprenditoriale, i tipi di imprenditori e le obbligazioni speciali per gli imprenditori commerciali.
Tipologia: Dispense
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DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO: IL DIRITTO COMMERCIALE Il diritto commerciale è un ramo del diritto privato, in contrapposizione a quello pubblico. Quello pubblico regola i rapporti tra gli enti pubblici e privati cittadini in casi di disparità (cioè casi in cui l’ente pubblico può esercitare la sua supremazia). Quello privato regola, invece, quei rapporti nei quali le parti hanno la stessa forza (una può anche essere pubblica, purché si comporti da privata). Il diritto commerciale ha per oggetto l’attività dell’imprenditore e i rapporti che derivano dall’esercizio di un’impresa. STORIA DELLA NORMATIVA Fino al 1882 era regolato dal Codice di Commercio nel quale era contenuta 1) la disciplina degli atti di commercio compiuti dai commercianti e
in modo abituale, anche se non necessariamente continuativa, esclusiva o principale; basta che non sia occasionale o saltuaria. Deve esserci abitualità e sistematicità e la situazione deve presentarsi periodicamente. (una tantum = non imprenditore). » ECONOMICITÀ, l’attività deve essere idonea a produrre profitto e deve essere proiettata verso un guadagno.
» ORGANIZZAZIONE, l’attività deve aver bisogno di un’organizzazione di
Alle decisioni più importanti riguardo l’impiego degli utili, gestione e cessazione dell’azienda. Anche se le loro decisioni non condizionano quella definitiva del titolare, in quanto risulta effettivamente come impresa individuale, i cui familiari sono collaboratori, ma è intestata a un solo soggetto. A tutti coloro che: collaborano in modo continuativo con l’imprenditore e sono legati a lui con vincoli di Coniugio Parentela (entro 3° grado) Affinità (parenti del coniuge, entro il 2° grado) REGISTRO DELLE IMPRESE È un registro pubblico accessibile a chiunque tenuto presso la CCIAA competente (in quanto è provinciale): Camera Commercio Industria Agricoltori Artigianato. Esso risponde a una funzione di pubblicità legale, ovvero una maniera per portare a conoscenza di terzi i principali atti e fatti relativi all’impresa per conoscere la situazione e per certezza. La pubblicità può avere efficacia: COSTITUTIVA, per le società di capitali e artigiani Condiziona la validità dell’atto e si lega all’esistenza dell’organo: queste, infatti, iniziano ad esistere giuridicamente (acquisendo personalità giuridica) solamente da quando si iscrive al Registro delle Imprese. DICHIARATIVA, per rendere opponibile a terzi quanto pubblicato, che ha efficacia POSITIVA ciò che è pubblicato si dà per conosciuto, così che i terzi non possano dire di non essere a conoscenza delle cose scritte, si presume che conoscano i fatti scritti (automaticamente conosciuti). → non è ammessa la prova contraria perché vi è una presunzione di conoscenza assoluta
che presume la non conoscenza delle cose non scritte, i terzi non conoscono i fatti non scritti. → ammessa la prova contraria, quindi l’imprenditore può dimostrare che erano conosciute anche le cose non scritte, ad esempio con una mail NOTIZIA, non è rilevante a fini commerciali (es. affissione atti matrimonio per permettere di opporsi)
Tutte le scritture contabili devono essere numerate, bollate e conservate per 10 anni; devono esser tenute secondo le norme di ordinata contabilità (es. cancellature leggibili, per garantire la regolarità e impedire modifiche successive). Hanno funzione di strumento di controllo e costituiscono prova