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Diritto Privato: Introduzione al Diritto Commerciale, Dispense di Diritto ed economia per l'azienda

Una introduzione al diritto commerciale, un ramo del diritto privato che regola l'attività imprenditoriale e i relativi rapporti. Viene discusso la storia della normativa, i caratteri giuridici dell'attività imprenditoriale, i tipi di imprenditori e le obbligazioni speciali per gli imprenditori commerciali.

Tipologia: Dispense

2020/2021

Caricato il 17/05/2021

rebecca.....
rebecca..... 🇮🇹

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DIRI TT O PUBBL IC O E PRIVATO : IL D IRITTO CO MM ERCIALE
Il diritto commerciale è un ramo del diritto privato, in contrapposizione a quello pubblico.
Quello pubblico regola i rapporti tra gli enti
pubblici e privati cittadini in casi di disparità
(cioè casi in cui l’ente pubblico può esercitare
la sua supremazia).
Quello privato regola, invece, quei rapporti
nei quali le parti hanno la stessa forza (una
può anche essere pubblica, purché si
comporti da privata).
Il diritto commerciale ha per oggetto
l’attività dell’imprenditore e i rapporti che derivano dall’esercizio di un’impresa.
STORIA DELLA NORMATIVA Fino al 1882 era regolato dal Codice di Commercio nel quale era
contenuta 1) la disciplina degli atti di commercio compiuti dai commercianti e
2) regolava le obbligazioni tra commercianti o tra un commerciante e un privato.
Tale sistema però comportava un problema: esisteva una doppia regolamentazione (sia civile sia
commerciale) che disciplinava differentemente identici rapporti (si regolamentavano con 2 codici
diversi). Di conseguenza nella pratica si verificavano numerosi problemi nell’individuare la
disciplina da applicare con precisione.
Fino al 1888, inoltre, i contenziosi commerciali venivano giudicati da Tribunali speciali di commercio.
1942 vengono unificati legislativamente il Codice civile e quello di commercio
emanando così un unico Codice civile, una legge che ingloba discipline civili e commerciali.
I principali riferimenti al diritto commerciale si hanno nella Costituzione all’art. 41 (che riconosce la
libertà di iniziativa economica privata) e, ovviamente, nel Codice civile.
DE FINI ZIONE D EL L’IMPRENDITOR E (ART. 2 08 2 C.C.)
L’Articolo 2082 del c.c. definisce l’imprenditore e non l’impresa, come:
Colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o servizi.
L’imprenditore può gestire un’impresa individuale (la ditta o il particolare caso dell’impresa
familiare) o collettiva (società di persone o capitali): dunque è la persona o soggetto titolare
dell’impresa.
L’AT TI VITÀ DELL ’I MP RENDITORE
I caratteri che qualificano giuridicamente l’attività dell’impresa:
» PROFESSIONALITÀ, l’attività dell’imprenditore deve essere professionale, cioè esercitata
in modo abituale, anche se non necessariamente continuativa, esclusiva o principale; basta che
non sia occasionale o saltuaria. Deve esserci abitualità e sistematicità e la situazione deve
presentarsi periodicamente. (una tantum = non imprenditore).
» ECONOMICITÀ, l’attività deve essere idonea a produrre profitto e deve essere
proiettata verso un guadagno.
- Deve intender realizzare un profitto/lucro (criterio lucrativo),
- ma anche riuscire a coprire i costi di produzione con i ricavi delle vendite, nel breve periodo, per
poter ricostituire il capitale investito; non per forza deve produrre un guadagno, ma basta che
copra i costi con i ricavi (criterio di economicità).
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DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO: IL DIRITTO COMMERCIALE Il diritto commerciale è un ramo del diritto privato, in contrapposizione a quello pubblico. Quello pubblico regola i rapporti tra gli enti pubblici e privati cittadini in casi di disparità (cioè casi in cui l’ente pubblico può esercitare la sua supremazia). Quello privato regola, invece, quei rapporti nei quali le parti hanno la stessa forza (una può anche essere pubblica, purché si comporti da privata). Il diritto commerciale ha per oggetto l’attività dell’imprenditore e i rapporti che derivano dall’esercizio di un’impresa. STORIA DELLA NORMATIVA Fino al 1882 era regolato dal Codice di Commercio nel quale era contenuta 1) la disciplina degli atti di commercio compiuti dai commercianti e

  1. regolava le obbligazioni tra commercianti o tra un commerciante e un privato. Tale sistema però comportava un problema: esisteva una doppia regolamentazione (sia civile sia commerciale) che disciplinava differentemente identici rapporti (si regolamentavano con 2 codici diversi). Di conseguenza nella pratica si verificavano numerosi problemi nell’individuare la disciplina da applicare con precisione. Fino al 1888, inoltre, i contenziosi commerciali venivano giudicati da Tribunali speciali di commercio. 1942 → vengono unificati legislativamente il Codice civile e quello di commercio emanando così un unico Codice civile, una legge che ingloba discipline civili e commerciali. I principali riferimenti al diritto commerciale si hanno nella Costituzione all’art. 41 (che riconosce la libertà di iniziativa economica privata) e, ovviamente, nel Codice civile. DEFINIZIONE DELL’IMPRENDITORE (ART. 2082 C.C.) L’Articolo 2082 del c.c. definisce l’imprenditore e non l’impresa, come: “Colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”. L’imprenditore può gestire un’impresa individuale (la ditta o il particolare caso dell’impresa familiare) o collettiva (società di persone o capitali): dunque è la persona o soggetto titolare dell’impresa. L’ATTIVITÀ DELL’IMPRENDITORE I caratteri che qualificano giuridicamente l’attività dell’impresa:

» PROFESSIONALITÀ, l’attività dell’imprenditore deve essere professionale, cioè esercitata

in modo abituale, anche se non necessariamente continuativa, esclusiva o principale; basta che non sia occasionale o saltuaria. Deve esserci abitualità e sistematicità e la situazione deve presentarsi periodicamente. (una tantum = non imprenditore). » ECONOMICITÀ, l’attività deve essere idonea a produrre profitto e deve essere proiettata verso un guadagno.

  • Deve intender realizzare un profitto/lucro (criterio lucrativo),
  • ma anche riuscire a coprire i costi di produzione con i ricavi delle vendite, nel breve periodo, per poter ricostituire il capitale investito; non per forza deve produrre un guadagno, ma basta che copra i costi con i ricavi (criterio di economicità).

» ORGANIZZAZIONE, l’attività deve aver bisogno di un’organizzazione di

  • elementi personali (lavoratori dipendenti/collaboratori)
  • elementi reali (i mezzi = il capitale) Non si può prescindere dall’elemento reale, non si può fare a meno, altrimenti non si tratta di un imprenditore, mentre dall’elemento personale sì (si prenda per esempio l’agente di commercio, il soggetto che lavora da solo). » PRODUZIONE/SCAMBIO DI BENI O SERVIZI, l’attività deve operare per il mercato ed esser destinata a soddisfare bisogni di altre persone. Il mercato è un luogo di contrattazione reale o virtuale dove l’incontro tra domanda e offerta dà luogo al prezzo, originando il contratto e le sue tipologie. Non è imprenditore chi svolge attività di produzione e consumo per conto proprio o familiare, destinate all’autoconsumo (es. ortolano che coltiva per soddisfare i bisogni della famiglia). » LICEITÀ, l’attività non deve essere illecita, cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costumo). Non sono considerati imprenditori i liberi professionisti (= professionisti intellettuali) e non sono nemmeno soggetti a fallimento. Divengono imprenditori solo se l’esercizio della sua professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa (es. medico che gestisce una casa di cura privata). CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPRENDITORI Gli imprenditori vengono classificati e differenti sono gli obblighi cui sono sottoposti PICCOLO IMPRENDITORE Sono piccoli imprenditori: Coltivatori diretti del fondo Artigiani  Cioè colui che lavora la terra con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno 1/ rispetto al lavoro necessario nella norma.  Almeno 1/3 del volume d’affari deve esser effettuato da lui o famiglia, i 2/3 dai dipendenti.  Il cui discrimine avviene nella manualità, ovvero colui che svolge in modo preponderante l’attività manuale del lavoro oggetto della sua impresa.  Deve svolgere personalmente il lavoro manualmente, non solo dirigere e coordinare.  Se iscritto all’Albo Artigiani presso il Registro delle Imprese ha diritto a delle agevolazioni.  Può essere titolare di una sola impresa artigiana. Piccoli commercianti +  I piccoli negozianti con un volume d’affari limitato  Venditori ambulanti Tutti coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio e dei familiari. Sono sottoposti ad un limite massimo di dipendenti indicato dalla legge e se un’impresa si qualifica come “piccola” è esonerata dagli obblighi che sono imposti alle imprese più grandi, tutti volti alla tutela dei creditori. Il piccolo imprenditore, così come l’imprenditore agricolo, non è tenuto a:
  • iscriversi al Registro delle Imprese, anche se viene iscritto in una Sezione Speciale.
  • a tenere le scritture contabili obbligatorie, anche se di propria iniziativa qualcosa tiene per gestire la contabilità.
  • non è soggetto alle procedure concorsuali, quali il fallimento in caso di insolvenza, solitamente richiesto dai creditori quando non è più solvibile.

DIRITTI DI

PARTECIPAZIONE

Alle decisioni più importanti riguardo l’impiego degli utili, gestione e cessazione dell’azienda. Anche se le loro decisioni non condizionano quella definitiva del titolare, in quanto risulta effettivamente come impresa individuale, i cui familiari sono collaboratori, ma è intestata a un solo soggetto. A tutti coloro che: collaborano in modo continuativo con l’imprenditore e sono legati a lui con vincoli di Coniugio Parentela (entro 3° grado) Affinità (parenti del coniuge, entro il 2° grado) REGISTRO DELLE IMPRESE È un registro pubblico accessibile a chiunque tenuto presso la CCIAA competente (in quanto è provinciale): Camera Commercio Industria Agricoltori Artigianato. Esso risponde a una funzione di pubblicità legale, ovvero una maniera per portare a conoscenza di terzi i principali atti e fatti relativi all’impresa per conoscere la situazione e per certezza. La pubblicità può avere efficacia: COSTITUTIVA, per le società di capitali e artigiani Condiziona la validità dell’atto e si lega all’esistenza dell’organo: queste, infatti, iniziano ad esistere giuridicamente (acquisendo personalità giuridica) solamente da quando si iscrive al Registro delle Imprese. DICHIARATIVA, per rendere opponibile a terzi quanto pubblicato, che ha efficacia POSITIVA ciò che è pubblicato si dà per conosciuto, così che i terzi non possano dire di non essere a conoscenza delle cose scritte, si presume che conoscano i fatti scritti (automaticamente conosciuti). → non è ammessa la prova contraria perché vi è una presunzione di conoscenza assoluta

NEGATIVA

che presume la non conoscenza delle cose non scritte, i terzi non conoscono i fatti non scritti. → ammessa la prova contraria, quindi l’imprenditore può dimostrare che erano conosciute anche le cose non scritte, ad esempio con una mail NOTIZIA, non è rilevante a fini commerciali (es. affissione atti matrimonio per permettere di opporsi)

  • Sono obbligati ad iscriversi imprenditori e società commerciali.
  • È unico in una Sezione Ordinaria, ma comprende delle Sezioni Speciali.
  • L’iscrizione deve avvenire entro 30 gg dall’evento di costituzione, inizio attività o modifiche e solitamente ha efficacia dichiarativa (o costitutiva per società di capitali e artigiani); la si presenta in modo telematico. LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE per ogni impresa commerciale
    • libro giornale, operazioni contabili giorno per giorno
    • libro degli inventari, che indica e valuta il patrimonio dell’impresa ad una certa data (conta di ciò che è rimasto) FACOLTATIVE, richieste dalla natura e dimensioni dell’impresa
      • libro di cassa
      • libro di magazzino
      • libri giornali sezionali (in presenza di unità locali)

Tutte le scritture contabili devono essere numerate, bollate e conservate per 10 anni; devono esser tenute secondo le norme di ordinata contabilità (es. cancellature leggibili, per garantire la regolarità e impedire modifiche successive). Hanno funzione di strumento di controllo e costituiscono prova

  • a favore: se tenute regolarmente ed entrambe le parti sono commerciali
  • contro: sempre, anche se tenute in modo irregolare PROCEDURE CONCORSUALI Capita che, in un periodo sfavorevole del mercato, un’impresa non riesca a far fronte ai propri debiti, diventando insolvente. Allora è soggetto a procedure concorsuali o fallimento. Si tratta di procedimenti giudiziari che consentono ai creditori di soddisfare il loro credito o di rivalersi in misura proporzionale sul patrimonio dell'imprenditore commerciale. Il fallimento può avere conseguenze negative come la perdita dei propri beni o la perdita del diritto di stare in giudizio, quindi di intraprendere cause processuali. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO Tutti possono esercitare attività ad eccezione di CASI di INCOMPATIBILITÀ Un limite per coloro che^ non^ possono svolgere^ più di una^ professione, come avvocati, notai, magistrati, diplomatici… → coloro che già svolgono un’attività di lavoro, ma se pubblica sì (es. prof + avvocato). INCAPACITÀ Legati alla capacità di agire - minori e interdetti: no iniziarla, si continuarla con tutore per tutti gli atti se già avviata - inabilitati: no iniziarla, si continuare con un curatore per gli atti di straordinaria, da solo per quelli di ordinaria - minore emancipato: si iniziarla, si continuarla da solo in tutti gli atti