Scarica L' interpretazione della norma penale - Appunti - Diritto penale I e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity! L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMA PENALE L’interpretazione letterale è la più indicata per recepire il significato della norma penale, perché significa usare le parole del legislatore, invece l’interpretazione estensiva amplia il significato della norma per ricomprendere casi che non rientrano in maniera specifica, pur rimanendo nell’ambito del significato letterale dato dal legislatore e in questi casi la legge ha detto meno di quanto avrebbe voluto (minus dixit quam voluit). Questa tipologia d’interpretazione è possibile anche per la norma penale, purché si rimanga nello stretto ambito normativo di un’estensione logica del significato delle parole della norma. Al contrario con l’interpretazione restrittiva si tende a restringere il significato della norma e in questi casi è inteso come se il legislatore dicesse più di quanto intendeva dire (plus dixit quam voluit), nel senso che la terminologia abbraccia situazioni non strettamente riferite alla norma, rispetto alle parole adottate. Quindi tra minus dixit quam voluit e il plus dixit quam voluit, anche se entrambe le interpretazioni sono lecite, necessita maggiore attenzione quella estensiva perché si corre il rischio di fuoriuscire dai limiti fondamentali di interpretazione della norma penale. Lecita e ammissibile è anche l’interpretazione storica o sociale della norma che tende ad adeguarla all’evoluzione dei tempi e al momento in cui è applicata. Invece l’interpretazione evolutiva fuoriesce dai canoni dell’interpretazione estensiva in quanto tende ad adattare il significato normativo alla realtà del tempo in cui è applicata. L’interpretazione evolutiva è estremamente rischiosa soprattutto quando la giurisprudenza la usa per far rientrare situazioni che difficilmente potevano trovare un riferimento reale nella norma. Quindi anche se potrebbe essere giustificata dall’evoluzione di situazioni o condotte, ha parecchi inconvenienti, per cui deve essere applicata in maniera rigorosa e attenta per evitare delle forme distorte di applicazione della norma, infatti in questo senso si è espressa la Corte costituzionale, anche perché si presta ad una forma di incertezza del diritto legata alle diverse interpretazioni evolutive che possono dare i giudici. Da sempre si discute sulla possibilità di ricorrere all’analogia nel diritto penale che si può applicare in relazione a casi simili o materie analoghe quando una situazione non è disciplinata dalla legge. Nel diritto penale l’analogia non si applica per la previsione dell’art. 14 delle Preleggi: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.” Inoltre l’art. 1 c.p. e soprattutto l’art. 25 Cost. comma 2, dispone: nessuno può essere punito per un fatto non espressamente previsto dalla legge come reato. Quindi non si può assolutamente estendere l’applicazione di una norma facendo rientrare delle situazioni che non sono espressamente previste dalla legge, anche perché l’art. 1 c.p. stabilisce il principio di riserva di legge per le norme incriminatici per le quali è pacificamente riconosciuto che l’analogia non si applica sia per il divieto dell’art. 14 delle Preleggi che per l’art. 1 c.p. Secondo alcuni, le norme scriminanti, vale a dire quelle che derogano l’applicazione delle norme incriminatici per considerare il fatto non costitutivo di reato, nel momento in cui elidono la rilevanza penale di un determinato comportamento, non sono leggi penali, che sono solo le