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riassunto cap II parte 3^ tonini 14 ^ edizione
Tipologia: Sintesi del corso
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La finalità delle indagini preliminari è quella di permettere al p.m. di assumere “le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”.
405 : Il p.m. deve decidere se esercitare l’azione penale formulando l’imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio oppure chiedendo l’archiviazione.
Il termine nel procedimento contro un indagato
Il termine per le indagini nei confronti di un indagato inizia a decorrere dal momento in cui il nome di questi è iscritto nel registro delle notizie di reato. Se sono necessarie querela, istanza, richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pm. Se necessaria l’autorizzazione a procedere, il termine è sospeso finchè l’autorizzazione arriva al pm. Il termine ordinario è di sei mesi ; in via eccezionale il termine è di un anno se si procede per delitti gravi o di criminalità organizzata.
Entro il termine il p.m. deve chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione ; se non è in grado di formulare una delle due richieste chiede la proroga di 6 mesi al g.i.p.
406: Il termine può essere prorogato una o più volte, prima di ciascuna scadenza, con ordinanza del giudice e su richiesta del p.m prima della scadenza:
Il codice prevede l’invalidità degli atti compiuti dopo la scadenza: gli atti sono inutilizzabili se il pm non ha esercitato l'azione o richiesto l’archiviazione o la proroga al giudice.
In tal caso il procuratore generale presso la corte d’appello è obbligato ad avocare il procedimento. Un suo sostituto svolge le indagini indispensabili e formula le sue richieste entro 30 giorni.
407 Il termine massimo ordinario, comprese le proroghe, x le indagini contro un indagato è di 18 mesi 2 anni per: -delitti gravi o criminalità organizzata che devono essere indicati specificatamente; -se le investigazioni sono complesse per il numero di reati o numero di indagati o degli offesi -se le indagini devono essere compiute all'estero -se ci sono procedimenti collegati
Il termine massimo per le indagini preliminari non può essere prorogato; alla sua scadenza il p.m. deve chiedere o l’archiviazione o il rinvio a giudizio. Se non presenta una delle due richieste, i successivi atti di indagine sono inutilizzabili.
406.3: Prima della scadenza del termine il p.m. può chiederne la proroga al g.i.p. indicando le ragioni che giustificano il proseguimento delle indagini stesse.
Il codice prevede un procedimento x la richiesta di proroga x :
-406.4: Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza de plano, emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, qualora egli allo stato degli atti ritenga di accogliere la richiesta di proroga;
-406.5: in caso contrario, egli fissa la data di una udienza e ne fa dare avviso al p.m. Il procedimento si svolge in camera di consiglio e la decisione è presa con ordinanza non impugnabile: se il giudice concede la proroga sarà x non più di 6 mesi; se il giudice respinge la richiesta, il p.m. deve formulare l’imputazione o chiedere l’archiviazione. -406.7: Se il termine per le indagini preliminari è già scaduto il giudice fissa un termine “non superiore a 10 giorni” per le determinazioni del p.m.
-406.3: Gli atti compiuti dopo la scadenza del termine sono di regola inutilizzabili ; -406.8: sono utilizzabili soltanto se il p.m. ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione o la proroga al giudice (proroga che deve poi essere accettata) prima della scadenza.
Il termine delle indagini preliminari nel procedimento contro ignoti 415
Nel 1999, l’introduzione dell’art. 415.3 ha sancito la necessità di rifarsi alle disposizioni contro indagati noti. 415: Quando si procede contro ignoti, il termine per le indagini preliminari decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro. Entro il termine di 6 mesi il p.m. deve chiedere alternativamente:
407: Ricordiamo i termini massimi non prorogabili : 18 mesi o 2 anni al termine dei quali il pm deve chiedere o archiviazione o rinvio a giudizio. Se il pm non presenta la richiesta: i successivi atti di indagine sono inutilizzabili e siccome una
· E’ MONOPOLIO DEL P.M .: non imposto dalla Costituzione, ma scelta del legislatore ordinario: il c.p.p. ha attribuito unicamente al p.m. il potere di esercitare l’azione penale. Tuttavia oggi il principio del monopolio vige solo per i reati rientranti nella competenza del giudice professionale: la riforma del 1999 che ha attribuito competenze penali al giudice di pace ha infranto per la prima volta nel nostro sistema processuale il predetto monopolio limitatamente ai reati procedibili a querela (la persona offesa ha la facoltà di chiedere con ricorso diretto al giudice di pace la citazione a giudizio del responsabile del reato);
· E’ IRRETRATTABILE : nessuno può interrompere il processo, ma ai sensi dell’art. 50. “l’esercizio dell’azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge”; ECCEZIONE: ex art. 71 se risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso; in ogni caso, si può avere sospensione solo quando l’imputato rischia di essere condannato. La verifica sullo stato mentale avverrà poi ogni sei mesi e la sospensione revocata quando l'imputato è in grado di partecipare coscientemente al procedimento
· E’ PROCEDIBILE D’UFFICIO : ex art. 50.2 “Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio”. Di regola il p.m. non è vincolato nella sua azione all’iniziativa di atri soggetti; non occorre nemmeno che al p.m. pervenga una denuncia: può direttamente prendere notizia dei reati di propria iniziativa.
Quando il p.m. ritiene che non vi siano elementi per esercitare l’azione penale, formula una richiesta di archiviazione , sottoposta al controllo del g.i.p.. Di regola, il controllo è effettuato de plano (senza udienza), ma può diventare complesso e penetrante quando -il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione -o quando la persona offesa che ha chiesto di essere informata, vi si oppone.
Le 3 funzioni dell’istituto dell’archiviazione :
L’archiviazione è pronunciata dal g.i.p. in presenza di presupposti di fatto o di diritto:
-408: l’archiviazione è pronunciata in presenza di presupposti di fatto , quando la notizia di reato è “ infondata ” 125 disp. Att.; in questo caso il giudice effettua una prognosi sull’esito di un eventuale dibattimento e ritiene probabile la pronuncia di una sentenza di assoluzione in giudizio perché il fatto di reato non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, o il fatto non costituisce reato o il fatto non è punibile. E’ un provvedimento allo stato degli atti quando gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio (125 dis.att). E’ una valutazione approfondita, al termini di indagini complete.
-411 : l’archiviazione è pronunciata in presenza di presupposti di diritto , quando:
La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato
408: Il p.m., se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
Il p.m. che chiede l’archiviazione ha l’onere di instaurare un contraddittorio scritto con la persona offesa , che abbia dichiarato in precedenza di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del p.m. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni , la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
Nei casi in cui sia disposta l’udienza in camera di consiglio (cioè se la persona offesa si oppone o se il giudice non accoglie del plano la richiesta di archiviazione) viene attivato un ulteriore controllo di tipo “gerarchico ” operato dal procuratore generale presso la corte d’appello che riceve comunicazione dell’udienza e può avocare il procedimento 409.3 e 412.2.
Udienza in camera di consiglio , senza pubblico, ma possono partecipare il pm e i difensori, il giudice ha ampi poteri di controllo. Deve decidere sull’opposizione o sulla richiesta di archiviazione. I difensori hanno facoltà di prendere visione e estrarre copie dalla documentazione degli atti di indagine depositati in cancelleria.
Il gip può emettere 3 diversi provvedimenti: -può disporre l’archiviazione. -409.4: in via interlocutoria, può indicare al p.m. le ulteriori indagini che ritiene necessarie; -409.5: in via definitiva, può ordinare che il p.m. formuli l’imputazione
Se dispone l’archiviazione , l’ordinanza è ricorribile per Cassazione nei casi di nullità ex art.127.5: omissione degli avvisi alle parti, omessa audizione degli interessati, omesso avviso alla persona offesa.
Le ulteriori indagini.
409.4 : Quando il giudice ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al p.m., fissando il termine indispensabile per il compimento delle stesse. Il p.m. è vincolato al compimento delle indagini, ma gode di un potere discrezionale nello stabilire le concrete modalità di svolgimento delle stesse. Compiute le indagini, egli può valutare diversamente i risultati e formulare l’imputazione, ma può anche optare nuovamente per la richiesta di archiviazione e depositare i verbali delle indagini svolte.
Ulteriori iscrizioni coattive nel registro degli indagati all'esito dell'udienza camerale il giudice può ordinare che nel registro delle notizie di reato siano iscritti nominativi di altri soggetti mai indagati prima e per i quali il pm non abbia formulato richieste. Nei loro confronti il giudice può disporre che il pm compia ulteriori indagini.
L’imputazione coatta.