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La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico. Tributi ed Enti locali., Appunti di Diritto Pubblico

Riassunto sintetico ma molto accurato della disciplina relativa alla responsabilità del pubblico dipendente (Dlgs 165/01, art 55 e segg.), con particolare riferimento al contesto giuridico degli enti locali. Inoltre, vengono trattati tutti i principali contributi comunali: IMU, TARI, TASI, ICP, TOSAP.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/05/2019

caranto87
caranto87 🇮🇹

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Il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in
cinque fondamentali responsabilità: quella civile (se arreca danni a terzi, propri o estranei
all’amministrazione, o alla stessa p.a.), penale (se delinque), amministrativo-contabile (se
arreca un danno erariale alla p.a.), disciplinare (se viola gli obblighi previsti dal c.c.n.l., dalla
legge o dal codice di comportamento novellato dalla l. n.190 del 2012) e dirigenziale (per il
solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti
dalle direttive dell’organo politico).
(La responsabilità del dipendente pubblico, definita anche «responsabilità patrimoniale», secondo la
terminologia adottata dalla Corte dei conti, assume tre diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si riferisce,
delle norme violate e del tipo di danno cagionato, ovvero: la responsabilità amministrativa; la responsabilità
contabile; la responsabilità civile verso i terzi).
La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha regolamentato ex novo sia la
responsabilità disciplinare (art.55, co.3 e seguenti. d.lgs. n.165/2001), devolvendo la materia
alla contrattazione collettiva; sia la responsabilità dirigenziale (art.21, d.lgs. n.165 cit.), mentre
non ha rinnovato la disciplina sulle tre restanti responsabilità, ovvero quella civile, penale ed
amministrativo-contabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativa disciplina
legislativa prevista dall’art. 55, co.1, d.lgs. n.165/ 2001.
Nell’ambito delle cinque responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente, quella
amministrativo-contabile trova, oggi, disciplina, sostanziale e processuale, nella legge n.19 e
20 del 1994, come novellata dalla legge 20 dicembre 1996 n.639 che ha apportato significative
modifiche alla materia, nonché al funzionamento del giudice della Corte dei conti.
Come è noto, l’applicabilità dell’attuale regime di responsabilità amministrativo-contabile a
tutti i dipendenti pubblici, non solo statali, anche dopo l'intervenuta « privatizzazione » del
rapporto di pubblico impiego, è confermata dall'art. 55, d.lgs. n. 165/ 2001, (secondo cui per i
dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche »), dall'art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( per gli amministratori e per il
personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli
impiegati civili dello Stato ») e dall'art. 33, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (« Gli amministratori e i
dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli
casi e negli stessi limiti di cui alle l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639 »).
In via generale la responsabilità amministrativo-contabile si configura qualora il dipendente
pubblico (o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio), provochi un danno patrimoniale
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Il pubblico dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in cinque fondamentali responsabilità : quella civile (se arreca danni a terzi, propri o estranei all’amministrazione, o alla stessa p.a.), penale (se delinque), amministrativo-contabile (se arreca un danno erariale alla p.a.), disciplinare (se viola gli obblighi previsti dal c.c.n.l., dalla legge o dal codice di comportamento novellato dalla l. n.190 del 2012) e dirigenziale (per il solo personale dirigenziale che non raggiunga i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell’organo politico).

(La responsabilità del dipendente pubblico, definita anche «responsabilità patrimoniale», secondo la terminologia adottata dalla Corte dei conti, assume tre diversi aspetti a seconda dei soggetti cui si riferisce, delle norme violate e del tipo di danno cagionato, ovvero: la responsabilità amministrativa; la responsabilità contabile; la responsabilità civile verso i terzi).

La privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha regolamentato ex novo sia la responsabilità disciplinare (art.55, co.3 e seguenti. d.lgs. n.165/2001), devolvendo la materia alla contrattazione collettiva; sia la responsabilità dirigenziale (art.21, d.lgs. n.165 cit.), mentre non ha rinnovato la disciplina sulle tre restanti responsabilità, ovvero quella civile, penale ed amministrativo-contabile, per le quali viene testualmente richiamata la relativa disciplina legislativa prevista dall’art. 55, co.1, d.lgs. n.165/ 2001.

Nell’ambito delle cinque responsabilità in cui può incorrere il pubblico dipendente, quella amministrativo-contabile trova, oggi, disciplina, sostanziale e processuale, nella legge n.19 e 20 del 1994, come novellata dalla legge 20 dicembre 1996 n.639 che ha apportato significative modifiche alla materia, nonché al funzionamento del giudice della Corte dei conti.

Come è noto, l’applicabilità dell’attuale regime di responsabilità amministrativo-contabile a tutti i dipendenti pubblici, non solo statali, anche dopo l'intervenuta « privatizzazione » del rapporto di pubblico impiego, è confermata dall'art. 55, d.lgs. n. 165/ 2001, (secondo cui per i dipendenti di cui all'art. 2, co. 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche »), dall'art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ( per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato ») e dall'art. 33, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (« Gli amministratori e i dipendenti della regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei soli casi e negli stessi limiti di cui alle l. 14 gennaio 1994, n. 20 e 20 dicembre 1996, n. 639 »).

In via generale la responsabilità amministrativo-contabile si configura qualora il dipendente pubblico (o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio), provochi un danno patrimoniale

alla propria amministrazione o ad altro ente pubblico (ivi compresa l’Unione Europea ). Essa, dunque, non differisce sostanzialmente dalla ordinaria responsabilità civile (art. 2043 c.c.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pubblico) e per la causazione del danno nell'esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni./////In caso di danni arrecati alla p.a. da un proprio dipendente, l’ente danneggiato potrebbe recuperare il risarcimento attraverso una normale azione civile dinanzi al giudice ordinario: in tale evenienza non si pone alcuna interferenza (né pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.) tra l'illecito amministrativo-contabile e quello civile, con l'unico limite del divieto di doppia condanna del dipendente, in sede civile e contabile, per lo stesso fatto e con eventuale effetto decurtante sulla pretesa della Procura derivante dal parziale recupero intervenuto in sede civile o in sede transattiva. L'indipendenza tra i due giudici (ordinario e contabile), anche quando vengano investiti di un medesimo fatto materiale, comporta una mera interferenza tra giudizi (innegabilmente caratterizzati da regimi sostanziali e processuali molto diversi) e non tra giurisdizioni. Nell’ambito della responsabilità amministrativo-contabile, va operata sul piano terminologico e concettuale, la fondamentale distinzione, sancita dagli artt. 81 e 82, d.r.18 novembre 1923, n. 2440 (c.d. legge di contabilità generale dello Stato), tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile dell'agente pubblico, le quali, nonostante presentino alcune essenziali diversità, vengono spesso unificate nella più ampia nozione di responsabilità amministrativo- contabile. Nello specifico: la responsabilità contabile è quella tipologia di responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere solo alcuni pubblici dipendenti, ovvero gli agenti contabili, qualifica ex lege spettante (ai sensi dell’art. 74 e art. 178, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, (c.d. legge generale di contabilità dello stato), ai soggetti che hanno il maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità di beni, e, in particolare: a) agli agenti della riscossione o esattori, incaricati di riscuotere le entrate; b) agli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell'esecuzione dei pagamenti; c) agli agenti consegnatari, incaricati della conservazione di generi, oggetti e materie appartenenti alla p.a. La rilevanza giuridica dell'assunzione della qualifica di agente contabile emerge dagli artt. 33 e 194, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (reg. cont. St.), secondo cui gli agenti contabili rispondono patrimonialmente per la discrasia esistente (per difetto) tra la quantità di beni o denaro a proprio carico e la quantità

immedesimazione organica. --------L’entità del contributo causale alla determinazione del danno erariale è direttamente proporzionale al grado di responsabilità dell’agente contabile. Se il fatto dannoso sia avvenuto per dolo o colpa grave di più amministratori o di più impiegati , essi sono tenuti , in solido al risarcimento. Tuttavia se le colpe dei responsabili non sono di egual misura, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale al danno arrecato; qualora il fatto dannoso sia stato commesso dall’impiegato nell’esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all’ufficio dallo stesso ricoperto, i superiori gerarchici e gli amministratori non rispondono dell’atto stesso, purchè la destinazione dell’ufficio sia avvenuta con la piena osservanza delle prescrizioni di legge e di regolamenti e non vi sia colpa grave nell’esercizio del dovere di vigilanza.

L’accertamento della responsabilità contabile compete alla Sezione Giurisdizionale della Corte della Conti , secondo quanto anche previsto dall’art.103 co. 2 della Costituzione, ed il giudizio viene ad instaurarsi non appena l’agente, nei termini prefissati, depositi il rendiconto della sua gestione contabile.

Nei casi di deficienza accertata dall’ Amministrazione o di danni arrecati all’erario per fatto o per omissione imputabili a colpa o negligenza dei contabili o dei funzionari ed agenti contemplati dalla legge, la Corte può pronunciarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussor.i. L’art. 50 del R.D. n. 2440 del 1923 prevede che, se nell’esame del conto, la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili delitti contro la P.A. o contro la fede pubblica, e quindi venga riscontrata la lesione di un interesse penalmente rilevante, la stessa dovrà riferire alla competente autorità , per il promovimento dell’azione penale al fine di instaurare un giudizio penale di accertamento del delitto ( delitto contro la P.A. o contro la pubblica fede ) che sarà comunque dipendente dal giudizio contabile.

Non necessariamente l’inizio di un procedimento penale di responsabilità presuppone il concludersi del giudizio contabile; il giudice ordinario può, infatti, essere adito quando tale giudizio è ancora in corso.

Il giudice penale si troverà , quindi , ad affrontare una questione cosiddetta pregiudiziale , poiché la decisione sull’esistenza del reato dipenderà dalla risoluzione della controversia del giudice della contabilità; in tal caso il giudice penale potrà conoscere direttamente la questione

ma, per la fondamentale esigenza di evitare il conflitto di giudicati ,potrà sospendere il giudizio penale e rimettere tale risoluzione al giudice competente assegnando un termine. Tale termine può essere prorogato solo una volta e, qualora nel periodo prorogato la controversia non venga definita, il giudice penale ha il potere di revocare la sospensione e decidere su ogni elemento dell’impugnazione.

La responsabilità amministrativa per danno erariale (vedi quella contabile) La responsabilità amministrativa è quella che sorge a causa dei danni cagionati all’ente nell’ambito o in occasione del rapporto d’ufficio: in particolare, per rispondere in sede di responsabilità amministrativa o erariale è necessario che il «soggetto» interessato, con una condotta dolosa o gravemente colposa collegata o inerente al rapporto esistente con l’amministrazione, abbia causato un danno pubblico risarcibile che si ponga come conseguenza diretta e immediata di detta condotta.

deve essere conseguenza diretta e immediata di una condotta dolosa o gravemente colposa posta in essere dal danneggiante.

Quanto al rapporto di conseguenzialità tra danno e condotta, la dottrina ha chiarito che il danno può essere causato «in via diretta (sotto forma di minori incassi, maggiori spese o danneggiamento di beni) oppure indiretta», quando la P.A., prima, ripaga a terzi il pregiudizio subito a causa del comportamento dei propri dipendenti e, poi, agisca in sede di rivalsa verso i responsabili nei limiti (sempre) del dolo o della colpa grave.

Quanto, invece, all’elemento soggettivo, si ha dolo quando vi è una volontà cosciente del soggetto di provocare con la sua condotta un determinato evento; si è in presenza di una condotta gravemente colposa, invece, allorquando non c’è la precisa intenzione di arrecare un determinato danno, ma il soggetto agisce trascurando gli accorgimenti dettati dalla prudenza, dall’esperienza e dall’osservanza delle norme. Il concetto di gravità della colpa è relativo, dovendo, questa, essere correlata alla diversa natura delle funzioni, o mansioni, svolte dall’agente pubblico e alla specificità del contesto organizzativo in cui il responsabile è collocato. //////////////////-Tra i casi di esclusione della colpa, oltre allo stato di incapacità di intendere e di volere, lo stato di necessità, il caso fortuito e la forza maggiore, rientra anche l’ipotesi in cui si sia agito in esecuzione di un ordine che si era obbligati ad eseguire.

L’obbedienza agli ordini dei superiori gerarchici costituisce un dovere specifico dell’impiegato pubblico. Tuttavia, perché l’esecuzione di un ordine illegittimo non sia fonte di responsabilità, occorre che sussistano le seguenti condizioni: - la competenza dell’organo superiore ad emanare l’ordine e quella dell’organo inferiore ad eseguirla; - la regolarità formale dell’ordine; - l’atto ordinato non deve costituire un reato; - l’ordine non deve essere palesemente illegittimo, ma, anche in questo caso, l’impiegato che lo ha eseguito non è responsabile se l’ordine è rinnovato per iscritto.

Responsabilità civile (Cenni.v.)

L’amministrazione pubblica ed il proprio personale possono pacificamente incorrere, al pari di altri soggetti giuridici, nelle ordinarie forme di responsabilità civile. La responsabilità civile viene comunemente intesa come quella forma di responsabilità (distinta da quella penale, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale) che si traduce nel dovere di risarcire il danno arrecato per la lesione della sfera giuridica di un altro soggetto. Sul piano normativo, giurisprudenziale e dottrinale, sono state operate delle fondamentali distinzioni all’interno del

genus “responsabilità civile”, ripartendo in primo luogo quest’ultima in “responsabilità extracontrattuale”, “responsabilità contrattuale” e “responsabilità precontrattuale”: la prima, spesso definita responsabilità aquiliana ( dall’antica lex aquilia de damno), individua la produzione, dolosa o colposa, di un danno ingiusto ad altri, senza violazione di una preesistente obbligazione, ma frutto della mera inosservanza del generale dovere del neminem laedere (obbligo generico nei confronti dei consociati), e che obbliga a risarcire il danno ex art. seg. c.c.; la responsabilità contrattuale si configura invece come inadempimento di una preesistente obbligazione tra le parti (obbligo specifico nei confronti del creditore), che comporta l’applicazione delle regole dettate dagli art.1218 2 ss. c.c.. Per tale responsabilità si ritiene che debba rispondere, la sola p.a. e non anche il dipendente pubblico (che potrebbe rispondere però a titolo extracontrattuale del danno arrecato al terzo creditore)3 ; la responsabilità precontrattuale , applicabile anch’essa alla sola p.a. contraente (e non al singolo dipendente), individua infine le ipotesi di violazione del dovere di non ledere l’altrui libertà negoziale, ovvero delle norme che regolano la fase delle c.d. trattative negoziali la cui inosservanza si traduca in un danno per la controparte vanamente impegnatasi nella negoziazione, da risarcire ai sensi degli art.1337 e 1338 c.c.5 anche davanti al giudice amministrativo nelle materie ad esse devolute.

La Responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici ( art. 55 bis – procedimento disciplinare).

La responsabilità disciplinare è quella forma di responsabilità, aggiuntiva a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore, pubblico o privato, che non osserva gli obblighi contrattualmente assunti, fissati nel contratto collettivo nazionale e recepiti nel contratto individuale.---- Tale responsabilità comporta l’applicazione da parte del datore di lavoro di sanzioni conservative (richiamo, multa, sospensione dal servizio e dalla retribuzione) o espulsive (licenziamento con o senza preavviso).

La natura giuridica del procedimento punitivo e delle sanzioni inflitte, oggi, è di natura privatistica: quello disciplinare infatti non è più un “procedimento amministrativo” espressivo

sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui il mancato esercizio o la decadenza dall’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta la responsabilità disciplinare in capo all’inerte (o colluso) dirigente.

4) La pubblicazione del codice disciplinare(v.) Come già accennato, l’art.55, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001, nella versione antecedente la riforma Brunetta, conteneva un esplicito richiamo ai commi 1, 5 e 8 dell’art.7 della legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori). Il comma 1 dell’art.7 prevede che le norme disciplinari debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.////// La Corte di Cassazione, con riferimento al rapporto di lavoro privato, ha sempre dato un’interpretazione rigida di questa norma, ritenendo nulle le sanzioni comminate in assenza di affissione, nonché non equipollenti altre forme di pubblicità. Tale tesi era stata recepita dalla contrattazione collettiva (del 2002-2005), secondo la quale la forma di pubblicità del codice disciplinare tramite affissione “è tassativa e non può essere sostituita con altre. ------- Invece: Il nuovo art.55, comma 2, pur avendo eliminato il richiamo al citato art.7, contiene una nuova previsione quella dell’equipollenza tra l’affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione. ////( E’ opportuno ricordare che l’inosservanza della pubblicità del codice disciplinare comporta la nullità della sanzione inflitta, salvo che non si tratti di comportamento immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. “minimo etico”, o a norme di rilevanza penale: in tali evenienze la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto valida la sanzione comminata, ancorché il codice disciplinare non fosse affisso).

5) La titolarità del potere disciplinare all’interno della p.a.: il dirigente e l’Ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.)

L'art.55-bis del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede due distinti modelli di procedimento disciplinare: 1) "procedimento monocratico o semplificato", disciplinato dal comma 2, che trova applicazione quando ricorrono 2 condizioni: a) deve trattarsi di infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni; b) la struttura presso la quale il dipendente presta servizio ha qualifica dirigenziale;

2) "procedimento ordinario o aggravato", disciplinato dai commi 3 e 4, che trova applicazione in 2 ipotesi: a) per le infrazioni di maggior gravità (per le quali sono previste sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni) poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture con qualifica dirigenziale; b) per tutte le infrazioni poste in essere da dipendenti in servizio presso strutture non aventi qualifica dirigenziale. In base ai commi 2, 3 e 4 dell'art.55-bis competente allo svolgimento del primo tipo di procedimento è il dirigente della struttura presso la quale il dipendente è in servizio, per il secondo tipo è, invece, competente l'Ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.).

La riforma ha, quindi, voluto responsabilizzare la categoria dirigenziale (art.7, comma 2, lett. m, della legge n. 15 del 2009), considerando il potere disciplinare, in relazione alle infrazioni meno gravi, come diretta espressione del potere organizzativo riconosciuto al dirigente.

Con la locuzione “qualifica dirigenziale” si intendono tutti i soggetti che, anche se solo a tempo determinato e non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione (come i dirigenti “esterni” ex art.19, comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001), siano formalmente investiti della qualifica attraverso l’attribuzione di un incarico dirigenziale. La mancanza di qualifica dirigenziale nel responsabile della struttura ovvero la gravità delle infrazioni determinano, invece, la necessità di una maggiore “terzietà” dell’autorità procedente. Per quanto concerne l’U.P.D., il comma 4 dell’art.55-bis, con una previsione analoga a quella precedente la riforma, dispone che “ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo”. Il legislatore ha, pertanto, dato carta bianca a ciascuna amministrazione sulle modalità di strutturazione dell’U.P.D., che nella prassi applicativa è generalmente inserito nell’ambito del servizio del personale. La normativa nulla dice su come debbano coordinarsi il responsabile della struttura e l’U.P.D. qualora entrambi ravvisino la propria incompetenza.

6) Le fasi del procedimento disciplinare: a) contestazione dell’addebito, b) istruttoria, c) archiviazione o adozione della sanzione.

Il procedimento disciplinare si snoda in tre fasi fondamentali: la contestazione dell’addebito, l’istruttoria e l’adozione della sanzione. a) La contestazione dell’addebito è prevista dall’art.55- bis, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 165 del 2001 come l’atto indefettibile, necessariamente in forma scritta ad substantiam, che instaura il contraddittorio con l’incolpato. Essa: - tende a dare certezza ed immutabilità al contenuto dell’infrazione e fissa in modo chiaro il dies a quo del

b) Istruttoria. Il procedimento disciplinare, come ogni procedimento punitivo, si caratterizza per il pieno rispetto del contraddittorio, ossia del diritto dell’incolpato di potersi difendere, producendo prove e documenti, prima che l’organo titolare della potestà sanzionatoria adotti misure afflittive. ---- Pertanto , alla contestazione segue l’ascolto dell’interessato, atto indefettibile (che non può venire meno) nell’impiego pubblico ex art.55-bis, comma 2 del D.lgs. n. 165 del 2001, a differenza di quanto previsto nell’impiego privato, ove è rimessa alla facoltativa richiesta del lavoratore. L’incolpato, oltre al potere di inviare una memoria chiarificatrice, ha la possibilità di farsi assistere da un avvocato o da un sindacalista.

Nel corso dell’istruttoria vengono di regola escussi testimoni, espletate ispezioni, acquisiti documenti ed informazioni anche presso altre amministrazioni pubbliche. In tale ambito è importante la previsione dell’art.55-bis, comma 7, che obbliga il dipendente o dirigente, che è a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, a prestare genuina collaborazione all’autorità disciplinare, salvo la ricorrenza di un giustificato motivo. In base alla legge (art.55-bis, comma 5) il dipendente o, su espressa delega il suo difensore, ha pieno accesso a tutti gli atti istruttori del procedimento, non potendo essere opposte all’esercizio di tale diritto esigenze di riservatezza di terzi e dell’eventuale consenso da parte degli stessi.

c) Archiviazione o adozione della sanzione. All’esito dell’istruttoria il datore di lavoro chiude il procedimento disciplinare, assolvendo l’incolpato o infliggendo la giusta (ergo proporzionata) sanzione entro il termine di 60 giorni per le infrazioni meno gravi e di 120 giorni per quelle più gravi.--- La forma della sanzione è scritta ad substantiam. Per il solo rimprovero verbale la forma scritta è rilevante ed opportuna solo ad probationem, ossia al fine di lasciare traccia dell’avvenuta inflizione per future ed eventuali contestazioni della recidiva.//////// Nell’adozione delle sanzioni, in base all’art.2106 cod. civ., richiamato dall’art.55 del D.lgs. n. 165 del 2001, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Il contratto collettivo, nel ribadire il principio, fornisce poi i parametri, oggettivi e soggettivi, per giungere alla quantificazione della proporzionata sanzione, facendo riferimento, oltre che all’eventuale recidiva o del concorso di persone nell’illecito, anche “alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare

riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge; al comportamento verso gli utenti”.

DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09 (supporto di lettura)

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilità

  1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla 3 data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 55-ter. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da

concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Art. 55-quinquies. False attestazioni o certificazioni 1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

  1. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. Art. 55-sexies. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare 1. La condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative

e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può av- venire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. Art. 55-septies. Controlli sulle assenze 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

  1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,