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Esercitazioni di diritto pubblico: testo "La sovranità oltre lo stato" - appunti integrati con lezioni
Tipologia: Appunti
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esame : 28 aprile ore 13 - aula 4 SOVRANITÀ è concetto astratto ma funzione rilevante storicamente → interpretare, spiegare e descrivere processi storici = processi che hanno condotto a formazione degli Stati moderni inoltre è concetto funzionale per elaborare teoria giuridico - politica dello Stato → non mera descrizione di funzioni, organi, regole dunque è potere di comando di ultima istanza che viene esercitato all'interno di società organizzata e che vale a differenziare società da altre realtà - associazioni - organizzazioni → non possibile rinvenire potere supremo originario = non derivata da altra autorità anche esclusivo → nessun altro esercita medesimo potere manifestazioni della sovranità → funzioni sovrane = funzioni pubbliche fondamentali: ● funzioni d’ordine = giustizia possa essere amministrata → sanzioni ● funzioni di conservazione dell’ordinamento dal punto di vista della sicurezza esterna ed interna, approvvigionamento risorse necessarie per far funzionare P.A. ha dimensione sia giuridica sia politica
il concetto di sovranità nella storia ● termine presente nei testi giuridici precedenti → testi antichi = Es. “ summa potestas ” ● medioevo → sovranità intesa come potere del soggetto che sta al vertice dell’ordine feudale = accezione gerarchica ma no rapporto diretto con sudditi → sovranità frammentata fra più livelli ● concetto moderno → sviluppato a partire da affermazione di stati nazionali e sistema di relazioni internazionali dopo la pace di Vestfalia (fine a conflitti europei) infatti periodo in cui si stava sostituendo (sistema feudale) ad un altro → più frammentato ma più ordinato per cui progressivo distacco dell'esercizio della sovranità dalla persona del sovrano → sovranità inizia a rappresentare pretesa di autogoverno di una comunità politica infatti non più fattore creativo di ordine sociale = dematerializzazione quindi all'interno degli stati vi è potere pieno e sovrano → si superano passaggi fra vertice e cittadino = rapporto diretto tra stato e suddito (monarchie) ciò fa sì che potere esercitato nei confronti dei cittadini sia solamente quello statale → sovrano gode di esclusività anche superamento dell’ordine esterno → giudici superiori = impero e papato invece stati si affermano come indipendenti → non riconoscenti giudice superiore in grado di porre ordine ciò comporta compiti per sovrano → riallocazione del livello: ● fronte interno = unitarietà e assicurare sicurezza sull’intero territorio nazionale ● fronte esterno → compito rimane sostanzialmente lo stesso = difesa dei confini dello stato nazionale esercitato unitariamente dal monarca il quale può determinare se intrattenere rapporti pacifici o nel caso di ordine non raggiunto → guerra per regolare rapporti BODIN → Libro I sulla Repubblica = fornisce definizione di sovranità che si attaglia allo Stato moderno cioè potenza assoluta e perpetua di uno stato non distinguibile da quella del principe (personificazione del potere sovrano) che non è condizionato da altro se non da 2 elementi: ● legge divina ● diritto naturale perciò sintesi di 2 teorie che avevano cercato di giustificare origine della sovranità in nuova teoria che unisce dunque potere sovrano è originario → si legittimano da soli stati nazionali = non è derivato inoltre è potere libero di poter scegliere quali norme di condotta far osservare all’interno del proprio territorio → salvo 2 condizionamenti cioè fare e abrogare qualsiasi legge → potenzialmente onnicomprensivo caratteristiche sovranità: ● assolutezza → non è potere condiviso e non ha superiori = assimilazione a onnipotenza di Dio ● perpetuità → soggetto che esercita sovranità (monarca) è “ pro tempore ” sovrano = ad essere sovrana perpetua è corona ● inalienabilità → del proprio feudo si poteva disporre ≠ dello Stato no ● imprescrittibilità HOBBES
per cui prendere atto del fatto che vi sono bilanciamenti necessari affinché sovranità esercitata in modo non distruttivo e costituzionalismo possa sopravvivere in modo democratico anche se modello della sovranità democratica è potenzialmente tirannico → non protegge dal rischio di incorrere in derive illiberali = Es. Ungheria, Polonia perché amplifica la potenza della sovranità attraverso legittimazione popolare inoltre sovranità dormiente all'interno ma all'esterno? il costituzionalismo evita che ci siano conflitti? = no → guerre non sono scomparse nonostante passi avanti rispetto a dimensione conflittuale post - pace di Vestfalia ma sovranità riemerge in determinati momenti → potere di decidere degli stati di eccezione = fasi in cui si ritiene di dover uscire da stato ordinario di funzionamento dell’ordine costituzionale Es. stato di guerra → fuoriuscire da argini posti dal costituzionalismo in realtà l'eccezione è definita e regolata dal diritto → diventa regola = non può essere atto di sovranità perciò sovranità interna una volta stabiliti ordinamento e funzioni in via ordinaria è presente in modo non evidente → mera funzione creativa della comunità politica ≠ la sovranità della regola → garantire la sovranità del diritto attraverso il diritto stesso innanzitutto le regole devono essere effettive → si impongono sui detentori del potere politico inoltre vi sono meccanismi giuridici di secondo grado (stati complessi) = Corte costituzionale → sovranità del diritto dovrebbe risiedere nella conformità delle decisioni di essa ma non vi è certezza che esistenza di Corte costituisca prova per identificare titolarità della sovranità nella Costituzione il potere costituente come potere sovrano potere costituente come qualcosa di idealizzato → può decidere anche in momenti di rottura forte → dittatura sovrana = spesso momenti di indecisione nello stato di eccezione infatti può esserci nella normale vita delle istituzioni democratiche → antagonismo volto all'imposizione di ordine nuovo = rimozione della costituzione vigente invece potere costituente più conosciuto → sovranità popolare = esercitata nel momento di pacifica adozione di nuova costituzione però sovranità non piena infatti nella 2a^ metà del XX secolo sovranità ha solo valore prescrittivo → tesa alla tutela dei valori tipici del costituzionalismo = democrazia e diritti individuali per cui comunità esprime propria sovranità attraverso lo Stato → piena autodeterminazione di una comunità di individui = differenziarsi da altri popoli perciò si giunge all’idea di Stato aperto → riconoscimento di comunità e diritto fuori dallo Stato = rinuncia a prerogative sovrane per costruzione di un ordine esterno che assicuri valori universali di pace e giustizia dunque sovranità interna ha smarrito ragion d’essere → entra in fase di eclissi = concetto in crisi (prima parte del libro)
ma potrebbe costituire strumento di razionalizzazione dei rapporti al di fuori dello stato → campo del diritto e della politica internazionale infatti terzo potere introdotto da LOCKE = potere federativo ovvero individui si fondono in una sola entità e in una sola volontà sovrana nei rapporti con il mondo esterno → no frammentazione come succede internamente infatti sovranità esterna come strumento di salvaguardia degli interessi statali nell’anarchia delle relazioni internazionali inoltre altro attributo della sovranità → indivisibilità = internamente solo 1 potere sovrano → non ripartita o suddivisa infatti impossibile coesteiza tra 2 sovranità nel mdesimo spazio → assolutezza per capire se è veramente così considerare differenza: ● sovranità ● autonomia → incluso tra principi fondamentali della Costituzione all’ art.5 = si esplica nel potere di darsi regole differenti da quello dello stato → organizzazione della propria comunità e del suo funzionamento ma potere autonomo non è potere esclusivo rispetto a cittadini → non sottoposto solo alla Regione ma anche allo Stato per cui potere derivato e che trova fondamento nell'ordinamento negli stati federali (teorie) → affiancare sovranità statale a sovranità federale in realtà sovranità vive fenomeni di frantumazione: ● stati moderni non c’è sovrano monolitico = potere sovrano esercitato da organi diversi → funzioni differenti Es. Stati Uniti = rapporti reciproci per controllarsi a vicenda anche se l'esercizio della sovranità che si frammenta → titolarità rimane al popolo ● sovranità subito processi di articolazione negli stati composti → più enti esercitano medesimo potere sulla base di attribuzione di competenza o materia Es. Spagna = comunità autonome hanno rivendicato sovranità rispetto allo stato quindi fanno pensare che sovranità possa essere ripartita e non monolitica anche se unità della rappresentazione esterna dello Stato in capo all’ente centrale 1648 pace di Vestfalia (fine Guerra dei trent’anni) → affermati stati nazionali e parità sul piano internazionale = stati possono porsi in modo indipendente quindi non subire condizionamenti dagli altri perciò sovranità destinata a regolare rapporti fra pluralità di Stati che rivendicano potere assoluto infatti sovranità si fa regola giuridica = determina diritto esclusivo di ciascuno Stato di regolamentare la vita sociale nel proprio territorio ma obbligo di rispettare ciò nei confronti di altri Stati dunque origine di nuovo ordinamento in cui non vi è sovrano → comunità acefala = nessuno Stato dotato di supremazia se non si addiviene comune accordo → legittima e assume veste di strumento ordinario la GUERRA = risoluzione dei contrasti e gestione di rapporti fra stati sovrani infatti forza è essenza della sovranità
cioè riconoscimento di principi e valori giuridici condivisi (in primis tutela diritti e libertà fondamentali) che a determinate condizioni consentono di limitare sovranità interna ed esterna ↓ quindi adozione Carta delle Nazioni Unite ha portato ad un generalizzato divieto dell'impiego della forza → guerra non è strumento di gestione di rapporti ma eccezione → legittima difesa quando si subisce attacco 1949 Patto atlantico → istituita NATO = cooperazione internazionale nel settore difesa quindi monopolio dell'impiego della forza del Consiglio di sicurezza ONU → in mano agli Stati può dar luogo a degenerazioni pericolose in realtà è composto da Stati → rischio che venga utilizzato da grandi potenze come strumento per perseguire proprie strategie politiche ( Es. intervento in Libia → protettorato di Francia e Stati Uniti) = feudalesimo della sovranità per cui riproposizione di strumenti giuridici elaborati all'interno dello stato per regolare “ bellum omnium contra omnes ” = governare la forza → ideale kantiano della pace perpetua attraverso il diritto inoltre previsione di “ pactum subiectionis " = devoluzione potere ad autorità sociale ma non scompare la guerra → affermare che è divenuto principio diffuso = guerra no strumento inoltre costituzionalismo globale consente di limitare sovranità sul piano interno → esercizio della sovranità interna di uno stato minacci valori condivisi consente legittima interferenza delle istituzioni internazionali nell'ordinamento interno Es. catastrofi umanitarie, genocidi… ma “nuova comunità mondiale” si contraddistingue per livello contenuto di effettività di regole, apparati istituzionali, meccanismi di enforcement → dal punto di vista dei principi è chiaro però effettiva applicazione di essi presenta margini di miglioramento → grandi passi avanti rispetto all’ordine precedente post vestfalia infatti Stato contemporaneo non ha rivali nell’ambiente esterno = necessarie forme politiche che vadano oltre Stato sovrano qual è l’apertura delle costituzioni moderne al nuovo sistema internazionale? art.11 Cost. → elementi: ● limitazioni sovranità ● condizione di parità fra stati ● favore verso istituzione di organizzazioni internazionali rivolte a perseguimento di ciò anche negli altri paesi europei rinvenibili: ● art.24 Grundgesetz → Germania anche se 1993 Corte costituzionale: ha escluso funzione di legittimazione delle decisioni dell’UE potesse essere assicurata dal PE perchè legittimazione democratica può risiedere solo in comunità di individui politicamente organizzate (stati sovrani) = non esiste popolo europeo ● Belgio ● Olanda ● preambolo della Costituzione francese del 1946 → riserva di reciprocità consente alle limitazioni
infatti diffusa apertura al sistema che si stava formando → potere costituente accetta limitazioni a sovranità per generare ordine internazionale che assicurasse pace = si usciva dal periodo in cui ciò non era garantito ma trasferire - consentire limitazioni → mai rinunciare a sovranità = né titolarità né esercizio di essa però assetto ONU diverso rispetto all’ integrazione europea → processo con tratti comuni rispetto ad altre esperienze internazionali ma anche differenziato: ● comuni: ○ comunità europee dal 1951 sorte da tratti intenzionali = strumento giuridico da cui originano è il medesimo ○ dato costituzionale di partenza ● differenti → sempre più marcati: ○ ambiti e finalità per cui comunità europee erano istituite si tenevano lontane da ambiti della sovranità → non attaccavano funzioni e poteri sovrani ( Es. difesa, battere moneta, fiscalità) ○ diverso grado di integrazione raggiunto → maggiore rispetto al grado di effettività raggiunto evoluzione dell'integrazione sia quantitativa sia qualitativa CECA ed EURATOM → piano economico = scambio di beni e prodotto e servizi in area geografica potessero prevenire conflitti → efficace gradualmente con modifiche dei trattati → istituzione con trattato Lisbona dell’UE = esempio di trasferimento di porzione di sovranità normativa da legislatori statali a legislatore sovranazionale in vari ambiti = maggior parte degli aspetti sociali ed economici verso affermazione di ordinamento di nuova generazione → Corte di giustizia = 2 casi fondamentali:
fino agli anni 70/80 corte di giustizia non riteneva possibile recedere dall'UE → previsto solo dopo 2009 con art.50 TUE innanzitutto distinzione: ● RINUNCIA = compare solo in qualche sentenza → intesa come rinuncia all’esercizio non della titolarità ● LIMITAZIONI = quanto previsto da Costituzioni NO per: ● ragioni pratiche → anche se facoltà non prevista stato può rompendo ordine costituito dai trattati riappropriarsi di essi ma comporta momento di rottura inoltre per molto tempo legislatore inglese sprovvisto della facoltà di fatto di normare = ancora disciplinato dal diritto dell’unione ● ragioni teoriche → diritto di riappropriarsi pienamente dell'esercizio e titolarità dei poteri sovrani è riconosciuto dai trattati inoltre tenere presente che rispetto a certi profili riguardanti principi fondamentali e valori costituzionali profondi dell'orientamento le corti costituzionali pongono argine alle eccessive limitazioni nel senso che si è ritenuto che vi siano norme che nemmeno aderendo all’UE possono essere violati → limitazione alla sovranità non vale = far valere i controlimiti per cui processo dinamico → vigili che controllano affinché limitazioni non prendano via in contrasto con valori nazionaali = le corti anche se negli anni più recenti si è assistito a processo inverso → progressiva disgregazione della coesione politica dell’UE quasi aggredire sovranità UE = episodi ( Es. Brexit) che hanno posto in discussione UE in realtà UE si è formata per progressive limitazioni e attribuzioni di competenze → mai affermazione di sovranità nuova e superiore il tema della titolarità e dell’esercizio della sovranità nel nostro ordinamento costituzionale art.1 comma 2 Cost. :
anche ripercorrere dibattito che attorno al concetto di sovranità si è avuto in seno all'assemblea costituente → diverse anime politiche = costituzione prodotto di compromesso: Meuccio Ruini : idea che sovranità risieda nel popolo non è scontata → modo in cui tradurre principio in norma costituzionale è stato oggetto di visioni diverse:
anche a seguito della Brexit inoltre istituto declinato in 4 modalità: ○ art.75 Cost.: abrogativo → fonte del diritto ○ art.123 Cost.: statutario → adozione e revisione statuti regionali = processo deliberativo d organi rappresentativi si fonde con manifestazione diretta di esercizio della sovranità popolare ○ art.132 Cost.: territoriale → ridefinizione del territorio ○ art.138 Cost.: costituzionale o sospensivo ● art.71 Cost.: iniziativa legislativa popolare → raccolta di 50 mila firme = non grande successo ● art.50 Cost. : diritto di petizione → stimolo per legislatore = per ragioni non grande successo in che modo sovranità esterna è limitata all'interno dell’ordinamento costituzionale? nel dibattito costituente tema molto avvertito → si veniva da guerra mondiale Camillo Corsanego (1946): opportuno affermare principio dell' autolimitazione della sovranità → guerre derivano da volontà di affermazione di sovranità assoluta dei singoli stati perciò necessario che nazioni si assoggettino a norme internazionali da ciò scaturisce l’ art.11 Cost. : l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali… quindi rifiuto, condanna, divieto della guerra tranne per: ● legittima difesa ● implicito → forza impiegata per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ ONU = missioni all’estero anche ONU ripudia guerra ma utilizzata per missioni di pace: ■ guerra difensiva :
○ AISE = Agenzia informazioni e sicurezza esterna ○ AISI = Agenzia informazioni e sicurezza interna ○ attacchi cibernetici ● COPASIR = Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ● commissioni parlamentari sempre coinvolgimento dell’esecutivo, Presidente della Repubblica e Parlamento infatti procedimento di deliberazione missioni militari disciplinati da leggi ordinarie → riferimento a: ● art. 11 Cost. ● art.78 Cost. : Camere deliberano stato di guerra o conferiscono poteri necessari al governo ● art.87 Cost. : Presidente della Repubblica ha comando delle forze armate, presiede Consiglio Supremo di Difesa e dichiara stato di guerra tutto ciò in prospettiva a integrazione europea → politica di sicurezza e difesa comune art.43 TUE : missioni nelle quali UE può partecipare attraverso mezzi civili e militari → non ha esercito: ● azioni congiunte in materia di disarmo ● missioni umanitarie e di soccorso ● missioni consulenza e assistenza in materia militare ● prevenzione conflitti e mantenimento apce ● missioni di unità di combattimento in caso di crisi → stabilizzare ordinamento post- conflitti bellici per contrastare terrorismo anche sostenere paesi non membri dell’UE in territori al di fuori dell’UE perciò esercita esternamente sovranità → in realtà è sovranità data dagli stati = non propria Fra sovranità statale e governo del mondo (cap.7 - libro) “il Consiglio di sicurezza è stato creato per mantenere la pace e non per cambiare il mondo” → potrebbe essere il Principe del mondo? in effetti Consiglio ha anche esercitato poteri di governo sugli individui = Es. creazione di tribunali internazionali penali ma è molto difficile pensarlo come governo del mondo → non possiede legittimazione necessaria per esercitare potere politico inoltre significherebbe trasformare politica estera degli Stati nella politica interna del nuovo ente → egemonia della componente più forte tra Stati però principato globale (principato civile di Machiavelli) non può essere fondato su: ● consenso → distinzione: ○ “de’ grandi” = Stati sovrani → troppo grandi per riconoscere un superiore ○ del “populo” → non esiste popolo del mondo ● forza → mondo troppo complesso per essere governato da 1 Stato inoltre non disporrebbe di forme di garanzia esterne → argine alle degenerazioni dispotiche del Principe del mondo per cui per attenuare sovranità statale → dottrina della sovranità funzionale = fondata su sillogismo: ● premessa maggiore = sovranità conferita da comunità internazionale al fine di svolgere funzioni statali