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La sovranità oltre lo stato, Appunti di Istituzioni di Diritto Pubblico

Esercitazioni di diritto pubblico: testo "La sovranità oltre lo stato" - appunti integrati con lezioni

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 13/03/2023

marta.belleri
marta.belleri 🇮🇹

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LA SOVRANITÀ OLTRE LO STATO
esame: 28 aprile ore 13 - aula 4
SOVRANITÀ è concetto astratto ma funzione rilevante storicamente → interpretare,
spiegare e descrivere processi storici = processi che hanno condotto a formazione degli
Stati moderni
inoltre è concetto funzionale per elaborare teoria giuridico - politica dello Stato → non mera
descrizione di funzioni, organi, regole
dunque è potere di comando di ultima istanza che viene esercitato all'interno di società
organizzata e che vale a differenziare società da altre realtà - associazioni - organizzazioni
→ non possibile rinvenire potere supremo originario = non derivata da altra autorità
anche esclusivo → nessun altro esercita medesimo potere
manifestazioni della sovranità → funzioni sovrane = funzioni pubbliche fondamentali:
funzioni d’ordine = giustizia possa essere amministrata → sanzioni
funzioni di conservazione dell’ordinamento dal punto di vista della sicurezza
esterna ed interna, approvvigionamento risorse necessarie per far funzionare P.A.
ha dimensione sia giuridica sia politica
1. storicamente prima teoria elebaorata per risolvere questione da dove scarturisce
sovranità → teoria teocratica = sovrano tale per diretta volontà del divino → fonte
extra giuridica
quindi sovrano in veste della divinità → non discutibili modalità con cui opera
2. con illuminismo viene superata → teorie che cercano di individuare giustificazione
laica = teoria statualistica → accetta sovrano assoluto ma a prescindere da
collegamento con divino
Es. monarchia = corona per ereditarietà
per cui modello dello stato assolutistico
3. teoria giusnaturalistica (Grozio, Kant) → sovranità serve perchè si devono tutelare
diritti naturali preesistenti rispetto all'organo che esercita potere sovrano su comunità
organizzata
quindi potere funzionalizzato a tutela di valori condivisi → diritti individuali che
cittadini sono in grado di tutelare da soli = futuro contrattualismo
4. teoria contrattualistica (Rousseau) di tipo democratico = sovranità ricondotta
5. teoria del governo rappresentativo (Montesquieu, Locke) → evoluzione della
teoria contrattualistica = separazione poteri
6. tempi più recenti sovranità intesa in chiave nazionalisitca → teoria della sovranità
nazionale = genera instabilità sui rapporti tra stati → antagonismo - tensione verso
espansione dei propri territori
7. sovranità popolare → costituzionalismo moderno = la esercita nella forma prevista
da costituzioni
idea della sovranità consente di razionalizzare - giuridicizzare determinato fenomeno →
potere politico = capire come da dimensione dominata da rapporti di forza in cui vengono
esercitati tanti poteri di fatto
poi si giunga a dimensione in cui viene esercitato potere legittimo → ogni potere è potere di
diritto
cioè trova propria fonte in norma giuridica e si esercita secondo procedimento con rispetto
di norme
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LA SOVRANITÀ OLTRE LO STATO

esame : 28 aprile ore 13 - aula 4 SOVRANITÀ è concetto astratto ma funzione rilevante storicamente → interpretare, spiegare e descrivere processi storici = processi che hanno condotto a formazione degli Stati moderni inoltre è concetto funzionale per elaborare teoria giuridico - politica dello Stato → non mera descrizione di funzioni, organi, regole dunque è potere di comando di ultima istanza che viene esercitato all'interno di società organizzata e che vale a differenziare società da altre realtà - associazioni - organizzazioni → non possibile rinvenire potere supremo originario = non derivata da altra autorità anche esclusivo → nessun altro esercita medesimo potere manifestazioni della sovranità → funzioni sovrane = funzioni pubbliche fondamentali: ● funzioni d’ordine = giustizia possa essere amministrata → sanzioni ● funzioni di conservazione dell’ordinamento dal punto di vista della sicurezza esterna ed interna, approvvigionamento risorse necessarie per far funzionare P.A. ha dimensione sia giuridica sia politica

  1. storicamente prima teoria elebaorata per risolvere questione da dove scarturisce sovranità → teoria teocratica = sovrano tale per diretta volontà del divino → fonte extra giuridica quindi sovrano in veste della divinità → non discutibili modalità con cui opera
  2. con illuminismo viene superata → teorie che cercano di individuare giustificazione laica = teoria statualistica → accetta sovrano assoluto ma a prescindere da collegamento con divino Es. monarchia = corona per ereditarietà per cui modello dello stato assolutistico
  3. teoria giusnaturalistica (Grozio, Kant) → sovranità serve perchè si devono tutelare diritti naturali preesistenti rispetto all'organo che esercita potere sovrano su comunità organizzata quindi potere funzionalizzato a tutela di valori condivisi → diritti individuali che cittadini sono in grado di tutelare da soli = futuro contrattualismo
  4. teoria contrattualistica (Rousseau) di tipo democratico = sovranità ricondotta
  5. teoria del governo rappresentativo (Montesquieu, Locke) → evoluzione della teoria contrattualistica = separazione poteri
  6. tempi più recenti sovranità intesa in chiave nazionalisitca → teoria della sovranità nazionale = genera instabilità sui rapporti tra stati → antagonismo - tensione verso espansione dei propri territori
  7. sovranità popolare → costituzionalismo moderno = la esercita nella forma prevista da costituzioni idea della sovranità consente di razionalizzare - giuridicizzare determinato fenomeno → potere politico = capire come da dimensione dominata da rapporti di forza in cui vengono esercitati tanti poteri di fatto poi si giunga a dimensione in cui viene esercitato potere legittimo → ogni potere è potere di diritto cioè trova propria fonte in norma giuridica e si esercita secondo procedimento con rispetto di norme

il concetto di sovranità nella storia ● termine presente nei testi giuridici precedenti → testi antichi = Es. “ summa potestas ” ● medioevo → sovranità intesa come potere del soggetto che sta al vertice dell’ordine feudale = accezione gerarchica ma no rapporto diretto con sudditi → sovranità frammentata fra più livelli ● concetto moderno → sviluppato a partire da affermazione di stati nazionali e sistema di relazioni internazionali dopo la pace di Vestfalia (fine a conflitti europei) infatti periodo in cui si stava sostituendo (sistema feudale) ad un altro → più frammentato ma più ordinato per cui progressivo distacco dell'esercizio della sovranità dalla persona del sovrano → sovranità inizia a rappresentare pretesa di autogoverno di una comunità politica infatti non più fattore creativo di ordine sociale = dematerializzazione quindi all'interno degli stati vi è potere pieno e sovrano → si superano passaggi fra vertice e cittadino = rapporto diretto tra stato e suddito (monarchie) ciò fa sì che potere esercitato nei confronti dei cittadini sia solamente quello statale → sovrano gode di esclusività anche superamento dell’ordine esterno → giudici superiori = impero e papato invece stati si affermano come indipendenti → non riconoscenti giudice superiore in grado di porre ordine ciò comporta compiti per sovrano → riallocazione del livello: ● fronte interno = unitarietà e assicurare sicurezza sull’intero territorio nazionale ● fronte esterno → compito rimane sostanzialmente lo stesso = difesa dei confini dello stato nazionale esercitato unitariamente dal monarca il quale può determinare se intrattenere rapporti pacifici o nel caso di ordine non raggiunto → guerra per regolare rapporti BODIN → Libro I sulla Repubblica = fornisce definizione di sovranità che si attaglia allo Stato moderno cioè potenza assoluta e perpetua di uno stato non distinguibile da quella del principe (personificazione del potere sovrano) che non è condizionato da altro se non da 2 elementi: ● legge divina ● diritto naturale perciò sintesi di 2 teorie che avevano cercato di giustificare origine della sovranità in nuova teoria che unisce dunque potere sovrano è originario → si legittimano da soli stati nazionali = non è derivato inoltre è potere libero di poter scegliere quali norme di condotta far osservare all’interno del proprio territorio → salvo 2 condizionamenti cioè fare e abrogare qualsiasi legge → potenzialmente onnicomprensivo caratteristiche sovranità: ● assolutezza → non è potere condiviso e non ha superiori = assimilazione a onnipotenza di Dio ● perpetuità → soggetto che esercita sovranità (monarca) è “ pro tempore ” sovrano = ad essere sovrana perpetua è corona ● inalienabilità → del proprio feudo si poteva disporre dello Stato no ● imprescrittibilità HOBBES

per cui prendere atto del fatto che vi sono bilanciamenti necessari affinché sovranità esercitata in modo non distruttivo e costituzionalismo possa sopravvivere in modo democratico anche se modello della sovranità democratica è potenzialmente tirannico → non protegge dal rischio di incorrere in derive illiberali = Es. Ungheria, Polonia perché amplifica la potenza della sovranità attraverso legittimazione popolare inoltre sovranità dormiente all'interno ma all'esterno? il costituzionalismo evita che ci siano conflitti? = no → guerre non sono scomparse nonostante passi avanti rispetto a dimensione conflittuale post - pace di Vestfalia ma sovranità riemerge in determinati momenti → potere di decidere degli stati di eccezione = fasi in cui si ritiene di dover uscire da stato ordinario di funzionamento dell’ordine costituzionale Es. stato di guerra → fuoriuscire da argini posti dal costituzionalismo in realtà l'eccezione è definita e regolata dal diritto → diventa regola = non può essere atto di sovranità perciò sovranità interna una volta stabiliti ordinamento e funzioni in via ordinaria è presente in modo non evidente → mera funzione creativa della comunità politica la sovranità della regola → garantire la sovranità del diritto attraverso il diritto stesso innanzitutto le regole devono essere effettive → si impongono sui detentori del potere politico inoltre vi sono meccanismi giuridici di secondo grado (stati complessi) = Corte costituzionale → sovranità del diritto dovrebbe risiedere nella conformità delle decisioni di essa ma non vi è certezza che esistenza di Corte costituisca prova per identificare titolarità della sovranità nella Costituzione il potere costituente come potere sovrano potere costituente come qualcosa di idealizzato → può decidere anche in momenti di rottura forte → dittatura sovrana = spesso momenti di indecisione nello stato di eccezione infatti può esserci nella normale vita delle istituzioni democratiche → antagonismo volto all'imposizione di ordine nuovo = rimozione della costituzione vigente invece potere costituente più conosciuto → sovranità popolare = esercitata nel momento di pacifica adozione di nuova costituzione però sovranità non piena infatti nella 2a^ metà del XX secolo sovranità ha solo valore prescrittivo → tesa alla tutela dei valori tipici del costituzionalismo = democrazia e diritti individuali per cui comunità esprime propria sovranità attraverso lo Stato → piena autodeterminazione di una comunità di individui = differenziarsi da altri popoli perciò si giunge all’idea di Stato aperto → riconoscimento di comunità e diritto fuori dallo Stato = rinuncia a prerogative sovrane per costruzione di un ordine esterno che assicuri valori universali di pace e giustizia dunque sovranità interna ha smarrito ragion d’essere → entra in fase di eclissi = concetto in crisi (prima parte del libro)

ma potrebbe costituire strumento di razionalizzazione dei rapporti al di fuori dello stato → campo del diritto e della politica internazionale infatti terzo potere introdotto da LOCKE = potere federativo ovvero individui si fondono in una sola entità e in una sola volontà sovrana nei rapporti con il mondo esterno → no frammentazione come succede internamente infatti sovranità esterna come strumento di salvaguardia degli interessi statali nell’anarchia delle relazioni internazionali inoltre altro attributo della sovranità → indivisibilità = internamente solo 1 potere sovrano → non ripartita o suddivisa infatti impossibile coesteiza tra 2 sovranità nel mdesimo spazio → assolutezza per capire se è veramente così considerare differenza: ● sovranità ● autonomia → incluso tra principi fondamentali della Costituzione all’ art.5 = si esplica nel potere di darsi regole differenti da quello dello stato → organizzazione della propria comunità e del suo funzionamento ma potere autonomo non è potere esclusivo rispetto a cittadini → non sottoposto solo alla Regione ma anche allo Stato per cui potere derivato e che trova fondamento nell'ordinamento negli stati federali (teorie) → affiancare sovranità statale a sovranità federale in realtà sovranità vive fenomeni di frantumazione: ● stati moderni non c’è sovrano monolitico = potere sovrano esercitato da organi diversi → funzioni differenti Es. Stati Uniti = rapporti reciproci per controllarsi a vicenda anche se l'esercizio della sovranità che si frammenta → titolarità rimane al popolo ● sovranità subito processi di articolazione negli stati composti → più enti esercitano medesimo potere sulla base di attribuzione di competenza o materia Es. Spagna = comunità autonome hanno rivendicato sovranità rispetto allo stato quindi fanno pensare che sovranità possa essere ripartita e non monolitica anche se unità della rappresentazione esterna dello Stato in capo all’ente centrale 1648 pace di Vestfalia (fine Guerra dei trent’anni) → affermati stati nazionali e parità sul piano internazionale = stati possono porsi in modo indipendente quindi non subire condizionamenti dagli altri perciò sovranità destinata a regolare rapporti fra pluralità di Stati che rivendicano potere assoluto infatti sovranità si fa regola giuridica = determina diritto esclusivo di ciascuno Stato di regolamentare la vita sociale nel proprio territorio ma obbligo di rispettare ciò nei confronti di altri Stati dunque origine di nuovo ordinamento in cui non vi è sovrano → comunità acefala = nessuno Stato dotato di supremazia se non si addiviene comune accordo → legittima e assume veste di strumento ordinario la GUERRA = risoluzione dei contrasti e gestione di rapporti fra stati sovrani infatti forza è essenza della sovranità

cioè riconoscimento di principi e valori giuridici condivisi (in primis tutela diritti e libertà fondamentali) che a determinate condizioni consentono di limitare sovranità interna ed esterna ↓ quindi adozione Carta delle Nazioni Unite ha portato ad un generalizzato divieto dell'impiego della forza → guerra non è strumento di gestione di rapporti ma eccezione → legittima difesa quando si subisce attacco 1949 Patto atlantico → istituita NATO = cooperazione internazionale nel settore difesa quindi monopolio dell'impiego della forza del Consiglio di sicurezza ONU → in mano agli Stati può dar luogo a degenerazioni pericolose in realtà è composto da Stati → rischio che venga utilizzato da grandi potenze come strumento per perseguire proprie strategie politiche ( Es. intervento in Libia → protettorato di Francia e Stati Uniti) = feudalesimo della sovranità per cui riproposizione di strumenti giuridici elaborati all'interno dello stato per regolare “ bellum omnium contra omnes ” = governare la forza → ideale kantiano della pace perpetua attraverso il diritto inoltre previsione di “ pactum subiectionis " = devoluzione potere ad autorità sociale ma non scompare la guerra → affermare che è divenuto principio diffuso = guerra no strumento inoltre costituzionalismo globale consente di limitare sovranità sul piano interno → esercizio della sovranità interna di uno stato minacci valori condivisi consente legittima interferenza delle istituzioni internazionali nell'ordinamento interno Es. catastrofi umanitarie, genocidi… ma “nuova comunità mondiale” si contraddistingue per livello contenuto di effettività di regole, apparati istituzionali, meccanismi di enforcement → dal punto di vista dei principi è chiaro però effettiva applicazione di essi presenta margini di miglioramento → grandi passi avanti rispetto all’ordine precedente post vestfalia infatti Stato contemporaneo non ha rivali nell’ambiente esterno = necessarie forme politiche che vadano oltre Stato sovrano qual è l’apertura delle costituzioni moderne al nuovo sistema internazionale? art.11 Cost. → elementi: ● limitazioni sovranità ● condizione di parità fra stati ● favore verso istituzione di organizzazioni internazionali rivolte a perseguimento di ciò anche negli altri paesi europei rinvenibili: ● art.24 Grundgesetz → Germania anche se 1993 Corte costituzionale: ha escluso funzione di legittimazione delle decisioni dell’UE potesse essere assicurata dal PE perchè legittimazione democratica può risiedere solo in comunità di individui politicamente organizzate (stati sovrani) = non esiste popolo europeo ● Belgio ● Olanda ● preambolo della Costituzione francese del 1946 → riserva di reciprocità consente alle limitazioni

infatti diffusa apertura al sistema che si stava formando → potere costituente accetta limitazioni a sovranità per generare ordine internazionale che assicurasse pace = si usciva dal periodo in cui ciò non era garantito ma trasferire - consentire limitazioni → mai rinunciare a sovranità = né titolarità né esercizio di essa però assetto ONU diverso rispetto all’ integrazione europea → processo con tratti comuni rispetto ad altre esperienze internazionali ma anche differenziato: ● comuni: ○ comunità europee dal 1951 sorte da tratti intenzionali = strumento giuridico da cui originano è il medesimo ○ dato costituzionale di partenza ● differenti → sempre più marcati: ○ ambiti e finalità per cui comunità europee erano istituite si tenevano lontane da ambiti della sovranità → non attaccavano funzioni e poteri sovrani ( Es. difesa, battere moneta, fiscalità) ○ diverso grado di integrazione raggiunto → maggiore rispetto al grado di effettività raggiunto evoluzione dell'integrazione sia quantitativa sia qualitativa CECA ed EURATOM → piano economico = scambio di beni e prodotto e servizi in area geografica potessero prevenire conflitti → efficace gradualmente con modifiche dei trattati → istituzione con trattato Lisbona dell’UE = esempio di trasferimento di porzione di sovranità normativa da legislatori statali a legislatore sovranazionale in vari ambiti = maggior parte degli aspetti sociali ed economici verso affermazione di ordinamento di nuova generazione → Corte di giustizia = 2 casi fondamentali:

  1. Van Gend en Loos → individuo invocava il diritto europeo per non pagare dazio doganale contrario alla libertà di circolazione delle merci
  2. Costa / Enel → individuo ritiene di avere diritto derivante dai Trattati di impedire la nazionalizzazione del mercato elettrico ovvero stati hanno progressivamente rinunciato a poteri sovrani → ordinamento riconosce come soggetti non solo stati ma anche cittadini = cambiamento qualitativo quindi trattati e diritto derivato hanno conferito diritti agli individui → invocati e cui tutela garantiti soprattutto dinanzi alle autorità statali = giudici nazionali, legislatori e P.A. per cui diventano organi dell’unione → amministrazioni nazionali sono amministrazioni indirette dell’UE perciò anche limitazioni a sovranità interna → necessario riconoscere forza maggiore delle norme UE rispetto al diritto statale = Corte di giustizia ha affermato il primato del diritto UE nel caso di contrasti anche contro volontà dei legislatori nazionali dunque il processo di integrazione europea ha germanito un nuovo corpo sociale = comunità di diritto → necessita una nuova forma di governo infatti necessaria piena indipendenza del Parlamento europeo rispetto alle altre istituzioni europee → Stati interferiscono sulle procedure decisionali ma entro quali limiti opera?

fino agli anni 70/80 corte di giustizia non riteneva possibile recedere dall'UE → previsto solo dopo 2009 con art.50 TUE innanzitutto distinzione: ● RINUNCIA = compare solo in qualche sentenza → intesa come rinuncia all’esercizio non della titolarità ● LIMITAZIONI = quanto previsto da Costituzioni NO per: ● ragioni pratiche → anche se facoltà non prevista stato può rompendo ordine costituito dai trattati riappropriarsi di essi ma comporta momento di rottura inoltre per molto tempo legislatore inglese sprovvisto della facoltà di fatto di normare = ancora disciplinato dal diritto dell’unione ● ragioni teoriche → diritto di riappropriarsi pienamente dell'esercizio e titolarità dei poteri sovrani è riconosciuto dai trattati inoltre tenere presente che rispetto a certi profili riguardanti principi fondamentali e valori costituzionali profondi dell'orientamento le corti costituzionali pongono argine alle eccessive limitazioni nel senso che si è ritenuto che vi siano norme che nemmeno aderendo all’UE possono essere violati → limitazione alla sovranità non vale = far valere i controlimiti per cui processo dinamico → vigili che controllano affinché limitazioni non prendano via in contrasto con valori nazionaali = le corti anche se negli anni più recenti si è assistito a processo inverso → progressiva disgregazione della coesione politica dell’UE quasi aggredire sovranità UE = episodi ( Es. Brexit) che hanno posto in discussione UE in realtà UE si è formata per progressive limitazioni e attribuzioni di competenze → mai affermazione di sovranità nuova e superiore il tema della titolarità e dell’esercizio della sovranità nel nostro ordinamento costituzionale art.1 comma 2 Cost. :

  1. sovranità appartiene al popolo → dal punto di vista di retroterra filosofico e dottrine politiche → contrattualismo democratico = idea di Rousseau ovvero contratto sociale nel quale cittadini si accordano per assegnare esercizio della sovranità ad organo rappresentativo → legislativo infatti sovranità si riassume nella funzione legislativa = funzione esecutiva e giudiziaria sono mere funzioni di esecuzione per cui legge è unico atto di sovranità = di volontà generale → dominio di una parte politica nell'attuazione degli interessi della nazione
  2. che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione → costituzionalismo moderno = valori riconosciuti in Costituzione sono propri delle costituzioni moderne anche per quanto riguarda le istituzioni previste premessa giuridica dunque sovranità è costituita - limitata e trova legittimazione e disciplina nella carta costituzionale se non fosse così → Carlo Esposito (costituzionalista) = “fuori della costituzione e del diritto non c’è sovranità ma arbitrio popolare non c'è il popolo sovrano, ma la massa con le sue passioni e con la sua debolezza” quindi costituzione è allo stesso tempo fonte e argine della sovranità → occorre partire da ciò

anche ripercorrere dibattito che attorno al concetto di sovranità si è avuto in seno all'assemblea costituente → diverse anime politiche = costituzione prodotto di compromesso: Meuccio Ruini : idea che sovranità risieda nel popolo non è scontata → modo in cui tradurre principio in norma costituzionale è stato oggetto di visioni diverse:

  1. Giuseppe Dossetti : sovranità è dello stato e popolo la esercita
  2. Francesco De Vita : sovranità risiede nel popolo e non nello stato → depositario del potere di comando lo esercita attraverso organi del suo ordinamento ma essi ricevono autorità formale dal popolo → dà ad essi capacità della sovranità = delega dell'esercizio della sovranità agli organi previsti dall'ordinamento poi prevarrà la seconda → sovranità del popolo ma tradurla in norma complicato: ● sovranità emana dal popolo ● risiede nel popolo ● appartiene al popolo → Costituzione francese ’ dunque sovranità è attributo, potestà che risiede nel popolo ma diverse sfumature → testo originariamente trasmesso all'assemblea a impiegava primo termine = “sovranità emana dal popolo” ma (monarchico) Roberto Lucifero → spinge per idea più convinta di sovranità popolare = esprimere più chiaramente concetto quindi formulazione con appartenenza al popolo inizialmente limiti nelle leggi → eliminato per paura che legislatore limiti eccessivamente sovranità forme e limiti entro cui sovranità si esercita:
  3. istituti di DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA → tradizionalmente si riconduce idea = art.48 Cost. : elettori tutti i cittadini maggiorenni + voto personale, libero, uguale e segreto per cui sovranità riguarda tutti senza discriminazioni = compartecipano della titolarità della sovranità ma fino alla maggiore età non si è sovrani? → minorenni non godono dell'esercizio di partecipazione attiva alla vita politica in realtà godono già di alcuni frutti della sovranità → diverse libertà fondamentali garantite, partecipazione ad associazioni, istruzione, famiglia… poi con maggiore età (+ altri requisiti) si acquisiscono diritto di elettorato passivo e attivo il divieto di mandato imperativo art.67 Cost. : ogni membro del parlamento rappresenta nazione ed esercita sue funzioni senza vincolo di mandato cioè affermazione del principio del libero mandato = una volta eletto il parlamentare sia investito esclusivamente di mandato generale da parte degli elettori ma non vincolato giuridicamente nei confronti degli elettori o partito politico di appartenenza unicamente responsabile dal punto di vista politico → rispetto al fenomeno dei “cambi di casacca” = rimedio politico di non scegliere (votare) soggetto anche se più conforme all'esercizio di sovranità popolare → mandato imperativo (schema di tipo privatistico) = Rousseau sostenitore

anche a seguito della Brexit inoltre istituto declinato in 4 modalità: ○ art.75 Cost.: abrogativo → fonte del diritto ○ art.123 Cost.: statutario → adozione e revisione statuti regionali = processo deliberativo d organi rappresentativi si fonde con manifestazione diretta di esercizio della sovranità popolare ○ art.132 Cost.: territoriale → ridefinizione del territorio ○ art.138 Cost.: costituzionale o sospensivo ● art.71 Cost.: iniziativa legislativa popolare → raccolta di 50 mila firme = non grande successo ● art.50 Cost. : diritto di petizione → stimolo per legislatore = per ragioni non grande successo in che modo sovranità esterna è limitata all'interno dell’ordinamento costituzionale? nel dibattito costituente tema molto avvertito → si veniva da guerra mondiale Camillo Corsanego (1946): opportuno affermare principio dell' autolimitazione della sovranità → guerre derivano da volontà di affermazione di sovranità assoluta dei singoli stati perciò necessario che nazioni si assoggettino a norme internazionali da ciò scaturisce l’ art.11 Cost. : l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali… quindi rifiuto, condanna, divieto della guerra tranne per: ● legittima difesa ● implicito → forza impiegata per dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ ONU = missioni all’estero anche ONU ripudia guerra ma utilizzata per missioni di pace: ■ guerra difensiva :

  • peace keeping
  • peace enforcing → non attività meramente difensiva = rimozione di elementi (eserciti) che stiano rappresentando minaccia al mantenimento della pace ma idea di prevenire → guerra preventiva = invadendo sovranità di altro stato sapendo che molto presto altro potrebbe fare peggio quindi idea di guerra come mera difesa viene meno ■ guerra umanitaria → fare guerra per ripristinare rispetto dei diritti umani = vista come guerra giusta (?) se l'Italia dovesse difendersi? preposto è il Ministero della difesa (prima minsitero della guerra → era strumenti legittimo) composto da: ● settore tecnico - operativo → Capo di Stato Maggiore ● settore tecnico - amministrativo → Segretario Generale della Difesa poi ripartito in articolazioni territoriali → dimensione provinciale o sovraprovinciale = distretti militari inizialmente ispirato a struttura gerarchica → cede posto a distribuzione di competenze differenze (dirigenti da anni 70) ma nella decisione coinvolti organi: ● Consiglio Supremo di Difesa ● Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza → al cui interno operano:

○ AISE = Agenzia informazioni e sicurezza esterna ○ AISI = Agenzia informazioni e sicurezza interna ○ attacchi cibernetici ● COPASIR = Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ● commissioni parlamentari sempre coinvolgimento dell’esecutivo, Presidente della Repubblica e Parlamento infatti procedimento di deliberazione missioni militari disciplinati da leggi ordinarie → riferimento a: ● art. 11 Cost. ● art.78 Cost. : Camere deliberano stato di guerra o conferiscono poteri necessari al governo ● art.87 Cost. : Presidente della Repubblica ha comando delle forze armate, presiede Consiglio Supremo di Difesa e dichiara stato di guerra tutto ciò in prospettiva a integrazione europea → politica di sicurezza e difesa comune art.43 TUE : missioni nelle quali UE può partecipare attraverso mezzi civili e militari → non ha esercito: ● azioni congiunte in materia di disarmo ● missioni umanitarie e di soccorso ● missioni consulenza e assistenza in materia militare ● prevenzione conflitti e mantenimento apce ● missioni di unità di combattimento in caso di crisi → stabilizzare ordinamento post- conflitti bellici per contrastare terrorismo anche sostenere paesi non membri dell’UE in territori al di fuori dell’UE perciò esercita esternamente sovranità → in realtà è sovranità data dagli stati = non propria Fra sovranità statale e governo del mondo (cap.7 - libro) “il Consiglio di sicurezza è stato creato per mantenere la pace e non per cambiare il mondo” → potrebbe essere il Principe del mondo? in effetti Consiglio ha anche esercitato poteri di governo sugli individui = Es. creazione di tribunali internazionali penali ma è molto difficile pensarlo come governo del mondo → non possiede legittimazione necessaria per esercitare potere politico inoltre significherebbe trasformare politica estera degli Stati nella politica interna del nuovo ente → egemonia della componente più forte tra Stati però principato globale (principato civile di Machiavelli) non può essere fondato su: ● consenso → distinzione: ○ “de’ grandi” = Stati sovrani → troppo grandi per riconoscere un superiore ○ del “populo” → non esiste popolo del mondo ● forza → mondo troppo complesso per essere governato da 1 Stato inoltre non disporrebbe di forme di garanzia esterne → argine alle degenerazioni dispotiche del Principe del mondo per cui per attenuare sovranità statale → dottrina della sovranità funzionale = fondata su sillogismo: ● premessa maggiore = sovranità conferita da comunità internazionale al fine di svolgere funzioni statali